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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 12917/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso 15567-2016 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] L'ABRUZZO - UFFICIO V - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui 2022 Uffici domiciliano in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 454 n. 12; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 300/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 1214/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RG 15567/2016 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di L'Aquila, adita da [OSCURATO:PERSONA], ha riformato la sentenza del Tribunale di Chieti che aveva rigettato la domanda, formulata nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché dell'[OSCURATO:PERSONA] per l'Abruzzo e dell'Ufficio V - [OSCURATO:PERSONA] per la Provincia di Chieti, volta ad ottenere l'accertamento del diritto ad essere inserita nella graduatoria provinciale ad esaurimento per l'insegnamento nella scuola primaria e per il sostegno negli anni scolastici 2014/2017;

2. la Corte territoriale ha premesso che l'appellata era stata iscritta nelle graduatorie per il biennio 2007/2008 ed era stata cancellata a seguito della mancata presentazione della domanda di conferma, in occasione dell'aggiornamento relativo al biennio 2009/2011;

3. il giudice di appello ha evidenziato che l'art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004, convertito in legge n. 143 del 2004, pur prevedendo che la permanenza nella graduatoria è subordinata alla domanda da presentarsi entro il termine fissato da apposito decreto ministeriale, esclude la definitività della cancellazione, perché consente il reinserimento, sempre a domanda, con recupero del punteggio maturato;

4. la Corte territoriale ha ritenuto la norma ancora vigente perché l'art. 1, comma 605 della legge n. 296 del 2006, nel trasformare in graduatorie ad esaurimento le graduatorie permanenti previste dall'art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994, ha solo fatto divieto di nuovi inserimenti, con le eccezioni espressamente previste dal legislatore, ma non ha modificato il d.l. n. 97 del 2004 quanto alla possibilità del "reinserimento" dei docenti cancellati a seguito della mancata presentazione di tempestiva domanda di aggiornamento;

5. il giudice di appello ha ritenuto, pertanto, di dovere disapplicare i decreti ministeriali che hanno previsto la definitività della cancellazione, perché in contrasto con la norma primaria alla quale dovevano dare attuazione, ed ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 3658 del 2014 che ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 42/2009 nella parte in cui ricollega alla mancata presentazione della domanda la cancellazione definitiva dalla graduatoria, peraltro senza alcuna garanzia partecipativa;

6. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla base di un unico motivo, al quale ha opposto difese con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 15567/2016

1. il ricorso denuncia ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, commi 1 bis e 4, del D.L. 97/2004 conv. in L. 143/04, dell'art. 1, comma 695, L. 296/2006 nonché dei DD.

MM. 42/2009 e 44/2011 ;

1.1. il Ministero ritiene, in sintesi, che le graduatorie ad esaurimento non possano essere equiparate a quelle permanenti, perché il legislatore ha fatto salvi solo gli inserimenti delle categorie espressamente previste dalla stessa legge n. 296/2006, rendendo in tal modo inapplicabile alle operazioni di aggiornamento delle graduatorie la disciplina dettata dal d.l. n. 97 del 2004;

2. il ricorso è infondato in quanto la sentenza impugnata è conforme all'orientamento consolidato di questa Corte che, a partire da Cass. n. 28250/2017, sviluppando le considerazioni già espresse da Cass. n. 5285/2017, ha affermato che «la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006 non ha determinato l'abrogazione per incompatibilità dell'art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004, convertito in legge n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione.

Va conseguentemente disapplicato, perché in contrasto con la norma di legge, il d.m. n. 235 del 2014 nella parte in cui non consente il reinserimento dell'aspirante cancellato a causa dell'omessa presentazione, in occasione delle precedenti operazioni di aggiornamento, della domanda di permanenza» ( negli stessi termini fra le più recenti Cass. n. 33640/2021, Cass. n. 33191/2021, Cass. n. 31758/2021);

3. gli argomenti sottesi al principio di diritto enunciato, che qui si richiamano ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., valgono anche a giustificare la disapplicazione, in parte qua, del d.m. n. 235/2014, che ha disciplinato le operazioni di aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2017 ( cfr. anche, fra le tante, C.d.S. n. 2473/2019);

4. il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo;

5. non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass.

S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

RG 15567/2016 La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in C 200,00 per esborsi ed C 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.

Così deciso nella Adunanza camerale dell'8 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] 4/‘-- .a1,4antionedo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso 15567-2016 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] L'ABRUZZO - UFFICIO V - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui 2022 Uffici domiciliano in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 454 n. 12; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 300/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 1214/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG 15567/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di L'Aquila, adita da [OSCURATO:PERSONA], ha riformato la sentenza del Tribunale di Chieti che aveva rigettato la domanda, formulata nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché dell'[OSCURATO:PERSONA] per l'Abruzzo e dell'Ufficio V - [OSCURATO:PERSONA] per la Provincia di Chieti, volta ad ottenere l'accertamento del diritto ad essere inserita nella graduatoria provinciale ad esaurimento per l'insegnamento nella scuola primaria e per il sostegno negli anni scolastici 2014/2017; 2. la Corte territoriale ha premesso che l'appellata era stata iscritta nelle graduatorie per il biennio 2007/2008 ed era stata cancellata a seguito della mancata presentazione della domanda di conferma, in occasione dell'aggiornamento relativo al biennio 2009/2011; 3. il giudice di appello ha evidenziato che l'art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004, convertito in legge n. 143 del 2004, pur prevedendo che la permanenza nella graduatoria è subordinata alla domanda da presentarsi entro il termine fissato da apposito decreto ministeriale, esclude la definitività della cancellazione, perché consente il reinserimento, sempre a domanda, con recupero del punteggio maturato; 4. la Corte territoriale ha ritenuto la norma ancora vigente perché l'art. 1, comma 605 della legge n. 296 del 2006, nel trasformare in graduatorie ad esaurimento le graduatorie permanenti previste dall'art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994, ha solo fatto divieto di nuovi inserimenti, con le eccezioni espressamente previste dal legislatore, ma non ha modificato il d.l. n. 97 del 2004 quanto alla possibilità del "reinserimento" dei docenti cancellati a seguito della mancata presentazione di tempestiva domanda di aggiornamento; 5. il giudice di appello ha ritenuto, pertanto, di dovere disapplicare i decreti ministeriali che hanno previsto la definitività della cancellazione, perché in contrasto con la norma primaria alla quale dovevano dare attuazione, ed ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 3658 del 2014 che ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 42/2009 nella parte in cui ricollega alla mancata presentazione della domanda la cancellazione definitiva dalla graduatoria, peraltro senza alcuna garanzia partecipativa; 6. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla base di un unico motivo, al quale ha opposto difese con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 15567/2016 1. il ricorso denuncia ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, commi 1 bis e 4, del D.L. 97/2004 conv. in L. 143/04, dell'art. 1, comma 695, L. 296/2006 nonché dei DD. MM. 42/2009 e 44/2011 ; 1.1. il Ministero ritiene, in sintesi, che le graduatorie ad esaurimento non possano essere equiparate a quelle permanenti, perché il legislatore ha fatto salvi solo gli inserimenti delle categorie espressamente previste dalla stessa legge n. 296/2006, rendendo in tal modo inapplicabile alle operazioni di aggiornamento delle graduatorie la disciplina dettata dal d.l. n. 97 del 2004; 2. il ricorso è infondato in quanto la sentenza impugnata è conforme all'orientamento consolidato di questa Corte che, a partire da Cass. n. 28250/2017, sviluppando le considerazioni già espresse da Cass. n. 5285/2017, ha affermato che «la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006 non ha determinato l'abrogazione per incompatibilità dell'art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004, convertito in legge n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione. Va conseguentemente disapplicato, perché in contrasto con la norma di legge, il d.m. n. 235 del 2014 nella parte in cui non consente il reinserimento dell'aspirante cancellato a causa dell'omessa presentazione, in occasione delle precedenti operazioni di aggiornamento, della domanda di permanenza» ( negli stessi termini fra le più recenti Cass. n. 33640/2021, Cass. n. 33191/2021, Cass. n. 31758/2021); 3. gli argomenti sottesi al principio di diritto enunciato, che qui si richiamano ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., valgono anche a giustificare la disapplicazione, in parte qua, del d.m. n. 235/2014, che ha disciplinato le operazioni di aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2017 ( cfr. anche, fra le tante, C.d.S. n. 2473/2019); 4. il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo; 5. non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017). P.Q.M. RG 15567/2016 La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in C 200,00 per esborsi ed C 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge. Così deciso nella Adunanza camerale dell'8 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] 4/‘-- .a1,4antionedo
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