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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 07494/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1398/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 23 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA in persona del Ministro pro tempore , domiciliat o ope legis in [OSCURATO:PERSONA] N . 12 presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale èrappresentato e difes o -controricorrente – nonché [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 649/2016 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G. n. 710/2015; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza [OSCURATO:PERSONA] docente Graduatorie ad esaurimento Reinserimento cancellati R.G.N.1398/2017 Cron.

Rep.

Ud.02/02/2023 - CC camerale del 0 2 / 0 2 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Firenze, adita dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed aveva dichiarato il diritto del ricorrente ad essere nuovamente inserito nelle graduatorie ad esaurimento, in occasione delle operazioni di aggiornamento disposte per il triennio 2014/2017;

2. la Corte territoriale, ricostruito il quadro normativo, ha in sintesi osservato che con la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, disposta dalla legge n. 296/2006, art. 1, comma 605, la possibilità di nuovi inserimenti era stata limitata ai casi tassativamente indicati dal legislatore e ciò aveva determinato l’abrogazione implicita della precedente disciplina, dettata dall’art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97/2004 che, invece, consentiva il reinserimento degli aspiranti cancellati a seguito della mancata presentazione della domanda di permanenza in graduatoria;

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, al quale ha opposto difese con controricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, mentre è rimasto intimato l’[OSCURATO:PERSONA] per la Toscana. [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1 bis, della legge n. 143 del 2004, dell’art. 1, comma 605, della legge n. 269 del 2006, degli artt. 12 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale, dell’art. 3 Cost.; il ricorrente richiama l’art. 1 bis della legge n. 143/2004 e sostiene che ha errato il giudice d’appello nel ritenere abrogata la disposizione, atteso che l’abrogazione tacita è configurabile solo allorquando la nuova regolamentazione della materia sia del tutto inconciliabile, dal punto di vista sia logico che formale, con la precedente disciplina;

1.1. aggiunge che il giudice amministrativo, aderendo alla diversa interpretazione della normativa prospettata dai docenti, ha annullato i decreti ministeriali nella parte in cui non consentivano la riammissione dei docenti cancellati e sottolinea che la tras formazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento è stata effettuata dal legislatore con modalità finalizzate a salvaguardare il legittimo affidamento di coloro che, sulla base della normativa previgente, avevano titolo per essere iscritti e, quindi , anche dei docenti che non avevano, solo momentaneamente, rinnovato la domanda di partecipazione;

2. il ricorso è fondato perché la sentenza impugnata contrasta con l’orientamento ormai consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte che, a partire da Cass. n. 28250/2017, sviluppando le considerazioni già espresse da Cass. n. 5285/2017, ha affermato che «la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006 non ha determinato l'abrogazione per incompatibilità dell'art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004, convertito in legge n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione.

Va conseguentemente disapplicato, perché in contrasto con la norma di legge, il d.m. n. 235 del 2014 nella parte in cui non consente il reinserimento dell'aspirante cancellato a causa dell'omessa presentazione, in occasione delle precedenti operazioni di aggiornamento, della domanda di permanenza» (Cass. n. 28250/2017, punto 3.3.; negli stessi termini fra le tante Cass. n. 34881/2022; Cass. n. 34652/2022; Cass. n. 33640/2021; Cass. n. 33191/2021;Cass. n. 31758/2021);

4. la sentenza impugnata ed il controricorso sviluppano argomenti non idonei a giustificare un ripensamento del principio di diritto enunciato, perché gli stessi sono già stati esaminati e disattesi dalle pronunce citate, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;

5. in via conclusiva la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo, che procederà ad un nuovo esame attenendosi al principio di diritto enunciato e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione;

6. non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, alla quale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1398/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 23 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA in persona del Ministro pro tempore , domiciliat o ope legis in [OSCURATO:PERSONA] N . 12 presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale èrappresentato e difes o -controricorrente – nonché [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 649/2016 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G. n. 710/2015; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza [OSCURATO:PERSONA] docente Graduatorie ad esaurimento Reinserimento cancellati R.G.N.1398/2017 Cron. Rep. Ud.02/02/2023 - CC camerale del 0 2 / 0 2 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Firenze, adita dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed aveva dichiarato il diritto del ricorrente ad essere nuovamente inserito nelle graduatorie ad esaurimento, in occasione delle operazioni di aggiornamento disposte per il triennio 2014/2017; 2. la Corte territoriale, ricostruito il quadro normativo, ha in sintesi osservato che con la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, disposta dalla legge n. 296/2006, art. 1, comma 605, la possibilità di nuovi inserimenti era stata limitata ai casi tassativamente indicati dal legislatore e ciò aveva determinato l’abrogazione implicita della precedente disciplina, dettata dall’art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97/2004 che, invece, consentiva il reinserimento degli aspiranti cancellati a seguito della mancata presentazione della domanda di permanenza in graduatoria; 3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, al quale ha opposto difese con controricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, mentre è rimasto intimato l’[OSCURATO:PERSONA] per la Toscana. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1 bis, della legge n. 143 del 2004, dell’art. 1, comma 605, della legge n. 269 del 2006, degli artt. 12 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale, dell’art. 3 Cost.; il ricorrente richiama l’art. 1 bis della legge n. 143/2004 e sostiene che ha errato il giudice d’appello nel ritenere abrogata la disposizione, atteso che l’abrogazione tacita è configurabile solo allorquando la nuova regolamentazione della materia sia del tutto inconciliabile, dal punto di vista sia logico che formale, con la precedente disciplina; 1.1. aggiunge che il giudice amministrativo, aderendo alla diversa interpretazione della normativa prospettata dai docenti, ha annullato i decreti ministeriali nella parte in cui non consentivano la riammissione dei docenti cancellati e sottolinea che la tras formazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento è stata effettuata dal legislatore con modalità finalizzate a salvaguardare il legittimo affidamento di coloro che, sulla base della normativa previgente, avevano titolo per essere iscritti e, quindi , anche dei docenti che non avevano, solo momentaneamente, rinnovato la domanda di partecipazione; 2. il ricorso è fondato perché la sentenza impugnata contrasta con l’orientamento ormai consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte che, a partire da Cass. n. 28250/2017, sviluppando le considerazioni già espresse da Cass. n. 5285/2017, ha affermato che «la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006 non ha determinato l'abrogazione per incompatibilità dell'art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004, convertito in legge n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione. Va conseguentemente disapplicato, perché in contrasto con la norma di legge, il d.m. n. 235 del 2014 nella parte in cui non consente il reinserimento dell'aspirante cancellato a causa dell'omessa presentazione, in occasione delle precedenti operazioni di aggiornamento, della domanda di permanenza» (Cass. n. 28250/2017, punto 3.3.; negli stessi termini fra le tante Cass. n. 34881/2022; Cass. n. 34652/2022; Cass. n. 33640/2021; Cass. n. 33191/2021;Cass. n. 31758/2021); 4. la sentenza impugnata ed il controricorso sviluppano argomenti non idonei a giustificare un ripensamento del principio di diritto enunciato, perché gli stessi sono già stati esaminati e disattesi dalle pronunce citate, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; 5. in via conclusiva la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo, che procederà ad un nuovo esame attenendosi al principio di diritto enunciato e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione; 6. non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, alla quale
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