Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 luglio 2024

Cassazione n. 29175/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

i [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca, dell’indennità di funzioni vicarie del dirigente scolastico reggente negli anni 2009/2010 e 2010/2011; la Corte d’Appello, pur ritenendo tuttora sussistente la figura del “vicario”, ha ritenuto che essa, per essere remunerata, anche nel caso della sostituzione di reggente ai sensi dell’art. 69, co. 2, del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], richiedesse una sostituzione piena ed effettiva, che nel caso di specie era mancata per avere avuto il vicario una delega parziale, essendo stata altra parte dell’attività delegata ad altro docente;

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, mentre il Ministero è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. il primo motivo di ricorso adduce la violazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 69 del CCNL comparto scuola del 4.8.1995 e degli artt.1362 e 1366 c.c. e con esso si evidenza come la Corte d’Appello abbia sovrapposto due fattispecie diverse, ovverosia quella del vicario del dirigente titolare e quella del vicario del reggente, ritenendo erroneamente che a quest’ultimo l’indennità potesse essere riconosciuta solo se la sostituzione fosse piena, mentre essa spettava ex art. 69, co. 2, di per sé e, in caso di sostituzione piena per oltre quindici giorni, anche ai sensi dell’art. 69, co. 1; il secondo motivo denuncia invece la violazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 115, 116, 134 e 421 c.p.c. e degli artt. 2697, 2721 e 2724 c.c. oltre che del principio sul giusto processo di cui all’art. 111 Cost. in ragione della mancata ammissione delle prove dedotte dal ricorrente al fine di dimostrare l’ampiezza dei compiti ad esso affidati; il terzo motivo è formulato come omesso esame di fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.), per non avere la Corte territoriale considerato che la domanda non riguardava solo l’indennità di cui all’art. 69 cit., ma anche l’indennità di direzione, spettante anch’essa al vicario ed analoga denuncia – veicolata nei termini della violazione dell’art. 112 c.p.c –è contenuta nel quarto motivo;

2. i motivi possono essere esaminati congiuntamente, secondo l’ordine logico delle questioni;

3. questa S.C. ha chiarito, con pronunce alla cui motivazione si fa rinvio ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. ed anche per l’articolata disamina giuridica, che l’evoluzione della normativa primaria e collettiva ha portato al superamento della figura del “vicario” (del titolare o del reggente), sicché i coadiutori (ancora del titolare o del reggente) in esito a tali sviluppi sono da inquadrare nella figura dei “collaboratori” di cui all’art. 25, co. 5, d. lgs. n. 165/2001 cit. (Cass. 20 dicembre 2017, n. 30612; Cass. 7 luglio 2023, n. 19352; Cass. 9 luglio 2024, n. 18682); in tale linea va inteso anche il senso sia dell’art. 25, co. 5, del d. lgs. n. 165 del 2001 (secondo cui «nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale») sia della corrispondente norma di interpretazione autentica di cui all’art. 14, co. 22, cit. (secondo cui l’art. 25, co. 2, cit.

«si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero ai sensi dell'articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994» e nel senso che « il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico»), quest’ultima destinata a dare atto di quanto già derivava dal complesso normativo e negozialee cioè che appunto l’unica figura di coadiutore rimasta, in esito alla contrattazione (con disapplicazioni e parziali salvaguardie) del 2007, è quella del predetto “collaboratore”, con o senza esoneri o semiesoneri ai sensi dell’art. 459 d. lgs. 297/1994 nel testo di tempo in tempo vigente e poi abrogato, ma comunque con compensi, per tale attività specifica, a carico dei fondi di istituto; Cass. 18682/2024 cit. ha infatti spiegato come il CCNL 2007, nel regolare la normativa vigente e le disapplicazioni, stabilì, all’art. 146, che «in applicazione dell’art.69, comma 1, del d.lgs. n.165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL”, ma altresì che continuassero “a trovare applicazione nel comparto scuola: (…..) 7) ai soli fini della determinazione dell’importo dell’indennità di funzioni superiori, dell’indennità di direzione e di reggenza, l’art. 69 del CCNL 4.08.95, l’art.21, comma 1, del CCNL 26-5-1999 e l’art 33 CCNI [OSCURATO:DATA_NASCITA] (fondi non a carico del CCNL 24-7-2003 della scuola)»; tale salvaguardia delle norme collettive riguardanti le indennità di funzioni superiori, direzione e reggenza “ai soli fini” della determinazione del relativo importo, non può altro significare –si è ulteriormente precisato - se non che quelle indennità, a partire dalla contrattazione del 2007, sarebbero spettate in quanto vi fossero norme che ulteriormente le prevedessero; pertanto, a giustificare la salvaguardia dell’indennità di “direzione” di cui all’art. 21 e 33 citt., stava il persistere di essa per la remunerazione dei docenti “incaricati” (v.

Cass. 11 luglio 2023, n. 19684 e Cass. 5 aprile 2022, n. 11009 alle cui motivazioni si fa integrale rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c.), trattandosi di emolumento in realtà soppresso per la dirigenza scolastica diversa da quella amministrativa (v., anche art. 40, co. 2, CCNL di Area V del 1° marzo 2002); a giustificare l’indennità di “reggenza” di cui all’art. 69, co. 2, del CCNL

4.08.95. stava (e sta), per i dirigenti, l’espressa previsione di cui all’art. 43, co. 1 lett. i) del CCNL di Area V (dirigenziale) 11 aprile 2006, rispetto al quale non poteva evidentemente dispiegare effetti disapplicativi il CCNL 2007, di “comparto” e dunque in sé non suscettibile di regolare i rapporti della dirigenza; parimenti, l’indennità di “sostituzione” (art. 69, co. 1, del CCNL 4.8.1995) restava (e resta) salvaguardata, nei casi in cui essa sia dovuta, per effetto del rientrare di essa nell’ambito generale di cui all’art. 52 d. lgs. n. 165 del 2001, su cui si va subito a dire; 3.1 come precisato più in dettaglio ancora da Cass. 18682/2024 cit., infatti, solo se il docente è incaricato o svolge di fatto mansioni di supplenza piena del dirigente scolastico o del reggente, con compiti prevalentemente propri di questi ultimi sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, si configura, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, l'attribuzione di mansioni superiori, per le quali va riconosciuta l'indennità di cui all'art. 69, comma 1, del c.c.n.l. 1994-1997, in tale parte recepito nell'art. 146 del c.c.n.l. comparto scuola del 16 novembre 2007; inoltre, si è in quella sede precisato e va qui ribadito come l’art. 52, co. 2, del d. lgs. n. 165 del 2001, nel consentire l’attribuzione temporanea di mansioni superiori in ragione di oggettive esigenze di servizio e nel regolare il caso che ciò avvenga per ragioni di “sostituzione” di altro dipendente, preveda che ciò non possa accadere per il caso di assenza per ferie («con esclusione dell'assenza per ferie», afferma l’art. 52, co. 2, lett. b); da tale previsione si coglie come la sostituzione di un dipendente di livello superiore per ragioni di ferie non è proprio considerata, per legge, esercizio di mansioni superiori idoneo a comportare, per ciò solo, il sorgere di diritti retributivi; tale assetto si giustifica per molteplici ragioni; per un verso, è evidente che non tutte le P.A. hanno un‘organizzazione tale da consentire sempre e comunque di sopperire in tali casi con incarichi ad interim a dipendenti di pari livello di quello assente per ferie, specie nel caso in cui ad essere assente è un dirigente; per altro verso, l’assenza per ferie è fisiologicamente di durata limitata ed in ragione di ciò la normativa richiamata esclude a priori che si possa ragionare in termini di esercizio di mansioni superiori, stante la normale brevità e dunque anche l’impossibilità ontologica di ipotizzare una situazione di “prevalenza”; infine, le ferie - anche alla luce dell’evolversi della giurisprudenza interna (Cass. 6 giugno 2022, n. 18140) ed eurounitaria (Corte di Giustizia 6 novembre 2018, Max-Planck; Corte di Giustizia 18 gennaio 2024, Comune di Cupertino) - vanno primariamente fatte godere con effettività ed in coerenza con i ritmi temporali della loro maturazione; da ciò deriva che l’attribuzione di esse è vicenda del tutto fisiologica della compagine lavorativa, per affrontare la quale è naturale che quest’ultima operi mantenendo inalterati i propri tratti organizzativi, sicché è del tutto legittimo che la corrispondente sostituzione appartenga all’ambito delle prestazioni esigibili dagli altri lavoratori, anche se di inquadramento inferiore; questi ultimi tratti, una volta coniugati con la naturale brevità dei periodi interessati dal fenomeno sostitutivo, consentono altresì di concludere che non si realizzi alcuna frizione con l’art. 36 della Costituzione;

4. i precedenti di Cass. 21 marzo 2022, n. 9155 e di Cass.19352/2023 cit. vanno poi sostanzialmente intesi – e sono stati intesi e precisati da Cass. 18682/2024 cit., nel senso che la regolazione della posizione del vicario del reggente, già contenuta nell’art. 69, co. 2, cit., è ora come detto da riportare soltanto alla figura dei “collaboratori” di cui all’art. 25, co. 5, d. lgs. n. 165/2001 ed a quanto per essa riconosciuto e neanche spetta più l’indennità di direzione, che gli artt. 21 del CCNL normativo 1998 – 2001 e 33 del CCNI 31.8.1999 stabilivano in misura del 50 % anche al vicario del reggente, perché non più prevista in tali termini dopo il CCNL 2007 e da quest’ultimo non salvaguardata in quanto tale;

5. riportando i menzionati principi a quanto oggetto di causa, ne deriva che l’accertamento della Corte territoriale in ordine alla portata parziaria degli incarichi attribuiti al ricorrente attesta l’insussistenza dei presupposti, anche di prevalenza che, secondo quanto spiegato al punto 3.1, sono necessari per il sorgere del diritto alle indennità per mansioni superiori, né vi è ulteriormente spazio per il riconoscimento dell’indennità di cui all’art. 69, co. 2, cit.; 4.1 quanto ai motivi con cui si denuncia la mancata ammissione delle prove, essi sono generici, in quanto affermano tout court l’esistenza di un incarico di vicariato (primo capo) o lo svolgimento di attività organizzativa (secondo capo) ed anche quando fanno riferimento alla sostituzione (terzo capo) non si distingue tra giorni di sostituzione per ferie (come detto inidonei a determinare lo svolgimento di mansioni superiori) ed altre assenze, conglobando tutto in un’unica deduzione che rende inammissibile la capitolazione; per altro verso, il motivo, ove richiama il terzo capo di prova, finisce per fare riferimento alla sostituzione del dirigente nei periodi di assenza di quest’ultimo, senza considerare che la Corte territoriale non ha negato la circostanza, ricostruendone però la portata in termini di parziarietà, sicché da questo punto di vista l’insistenza sui fatti ivi capitolati assume la sostanza di una rivisitazione del giudizio di merito, a fronte di vicende globalmente ma concretamente valutate dalla Corte territoriale e dunque al di fuori dall’ambito entro cui il sistema del codice di rito ammette la censura sulla motivazione in fatto ai sensi –in ipotesi - dell’art. 360 n. 5 c.p.c.; 4.2 infine, i motivi (terzo e quarto) in ordine all’indennità di direzione, oltre a caratterizzarsi per difetto di specificità in quanto non precisano con che atto e dunque come e quando quella pretesa fu esercitata, sono comunque inconferenti, essendosi sopra precisato come dal 2007 l’emolumento non sia più previsto per casi come quello di specie;

5. in definitiva il ricorso per cassazione, corretta nei termini sopra riportati la motivazione in diritto della sentenza impugnata, va disatteso;

6. non occorre statuire sulle spese, essendo il Ministero rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso per cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca, dell’indennità di funzioni vicarie del dirigente scolastico reggente negli anni 2009/2010 e 2010/2011; la Corte d’Appello, pur ritenendo tuttora sussistente la figura del “vicario”, ha ritenuto che essa, per essere remunerata, anche nel caso della sostituzione di reggente ai sensi dell’art. 69, co. 2, del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], richiedesse una sostituzione piena ed effettiva, che nel caso di specie era mancata per avere avuto il vicario una delega parziale, essendo stata altra parte dell’attività delegata ad altro docente; 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, mentre il Ministero è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo di ricorso adduce la violazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 69 del CCNL comparto scuola del 4.8.1995 e degli artt.1362 e 1366 c.c. e con esso si evidenza come la Corte d’Appello abbia sovrapposto due fattispecie diverse, ovverosia quella del vicario del dirigente titolare e quella del vicario del reggente, ritenendo erroneamente che a quest’ultimo l’indennità potesse essere riconosciuta solo se la sostituzione fosse piena, mentre essa spettava ex art. 69, co. 2, di per sé e, in caso di sostituzione piena per oltre quindici giorni, anche ai sensi dell’art. 69, co. 1; il secondo motivo denuncia invece la violazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 115, 116, 134 e 421 c.p.c. e degli artt. 2697, 2721 e 2724 c.c. oltre che del principio sul giusto processo di cui all’art. 111 Cost. in ragione della mancata ammissione delle prove dedotte dal ricorrente al fine di dimostrare l’ampiezza dei compiti ad esso affidati; il terzo motivo è formulato come omesso esame di fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.), per non avere la Corte territoriale considerato che la domanda non riguardava solo l’indennità di cui all’art. 69 cit., ma anche l’indennità di direzione, spettante anch’essa al vicario ed analoga denuncia – veicolata nei termini della violazione dell’art. 112 c.p.c –è contenuta nel quarto motivo; 2. i motivi possono essere esaminati congiuntamente, secondo l’ordine logico delle questioni; 3. questa S.C. ha chiarito, con pronunce alla cui motivazione si fa rinvio ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. ed anche per l’articolata disamina giuridica, che l’evoluzione della normativa primaria e collettiva ha portato al superamento della figura del “vicario” (del titolare o del reggente), sicché i coadiutori (ancora del titolare o del reggente) in esito a tali sviluppi sono da inquadrare nella figura dei “collaboratori” di cui all’art. 25, co. 5, d. lgs. n. 165/2001 cit. (Cass. 20 dicembre 2017, n. 30612; Cass. 7 luglio 2023, n. 19352; Cass. 9 luglio 2024, n. 18682); in tale linea va inteso anche il senso sia dell’art. 25, co. 5, del d. lgs. n. 165 del 2001 (secondo cui «nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale») sia della corrispondente norma di interpretazione autentica di cui all’art. 14, co. 22, cit. (secondo cui l’art. 25, co. 2, cit. «si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero ai sensi dell'articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994» e nel senso che « il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico»), quest’ultima destinata a dare atto di quanto già derivava dal complesso normativo e negozialee cioè che appunto l’unica figura di coadiutore rimasta, in esito alla contrattazione (con disapplicazioni e parziali salvaguardie) del 2007, è quella del predetto “collaboratore”, con o senza esoneri o semiesoneri ai sensi dell’art. 459 d. lgs. 297/1994 nel testo di tempo in tempo vigente e poi abrogato, ma comunque con compensi, per tale attività specifica, a carico dei fondi di istituto; Cass. 18682/2024 cit. ha infatti spiegato come il CCNL 2007, nel regolare la normativa vigente e le disapplicazioni, stabilì, all’art. 146, che «in applicazione dell’art.69, comma 1, del d.lgs. n.165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL”, ma altresì che continuassero “a trovare applicazione nel comparto scuola: (…..) 7) ai soli fini della determinazione dell’importo dell’indennità di funzioni superiori, dell’indennità di direzione e di reggenza, l’art. 69 del CCNL 4.08.95, l’art.21, comma 1, del CCNL 26-5-1999 e l’art 33 CCNI [OSCURATO:DATA_NASCITA] (fondi non a carico del CCNL 24-7-2003 della scuola)»; tale salvaguardia delle norme collettive riguardanti le indennità di funzioni superiori, direzione e reggenza “ai soli fini” della determinazione del relativo importo, non può altro significare –si è ulteriormente precisato - se non che quelle indennità, a partire dalla contrattazione del 2007, sarebbero spettate in quanto vi fossero norme che ulteriormente le prevedessero; pertanto, a giustificare la salvaguardia dell’indennità di “direzione” di cui all’art. 21 e 33 citt., stava il persistere di essa per la remunerazione dei docenti “incaricati” (v. Cass. 11 luglio 2023, n. 19684 e Cass. 5 aprile 2022, n. 11009 alle cui motivazioni si fa integrale rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c.), trattandosi di emolumento in realtà soppresso per la dirigenza scolastica diversa da quella amministrativa (v., anche art. 40, co. 2, CCNL di Area V del 1° marzo 2002); a giustificare l’indennità di “reggenza” di cui all’art. 69, co. 2, del CCNL 4.08.95. stava (e sta), per i dirigenti, l’espressa previsione di cui all’art. 43, co. 1 lett. i) del CCNL di Area V (dirigenziale) 11 aprile 2006, rispetto al quale non poteva evidentemente dispiegare effetti disapplicativi il CCNL 2007, di “comparto” e dunque in sé non suscettibile di regolare i rapporti della dirigenza; parimenti, l’indennità di “sostituzione” (art. 69, co. 1, del CCNL 4.8.1995) restava (e resta) salvaguardata, nei casi in cui essa sia dovuta, per effetto del rientrare di essa nell’ambito generale di cui all’art. 52 d. lgs. n. 165 del 2001, su cui si va subito a dire; 3.1 come precisato più in dettaglio ancora da Cass. 18682/2024 cit., infatti, solo se il docente è incaricato o svolge di fatto mansioni di supplenza piena del dirigente scolastico o del reggente, con compiti prevalentemente propri di questi ultimi sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, si configura, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, l'attribuzione di mansioni superiori, per le quali va riconosciuta l'indennità di cui all'art. 69, comma 1, del c.c.n.l. 1994-1997, in tale parte recepito nell'art. 146 del c.c.n.l. comparto scuola del 16 novembre 2007; inoltre, si è in quella sede precisato e va qui ribadito come l’art. 52, co. 2, del d. lgs. n. 165 del 2001, nel consentire l’attribuzione temporanea di mansioni superiori in ragione di oggettive esigenze di servizio e nel regolare il caso che ciò avvenga per ragioni di “sostituzione” di altro dipendente, preveda che ciò non possa accadere per il caso di assenza per ferie («con esclusione dell'assenza per ferie», afferma l’art. 52, co. 2, lett. b); da tale previsione si coglie come la sostituzione di un dipendente di livello superiore per ragioni di ferie non è proprio considerata, per legge, esercizio di mansioni superiori idoneo a comportare, per ciò solo, il sorgere di diritti retributivi; tale assetto si giustifica per molteplici ragioni; per un verso, è evidente che non tutte le P.A. hanno un‘organizzazione tale da consentire sempre e comunque di sopperire in tali casi con incarichi ad interim a dipendenti di pari livello di quello assente per ferie, specie nel caso in cui ad essere assente è un dirigente; per altro verso, l’assenza per ferie è fisiologicamente di durata limitata ed in ragione di ciò la normativa richiamata esclude a priori che si possa ragionare in termini di esercizio di mansioni superiori, stante la normale brevità e dunque anche l’impossibilità ontologica di ipotizzare una situazione di “prevalenza”; infine, le ferie - anche alla luce dell’evolversi della giurisprudenza interna (Cass. 6 giugno 2022, n. 18140) ed eurounitaria (Corte di Giustizia 6 novembre 2018, Max-Planck; Corte di Giustizia 18 gennaio 2024, Comune di Cupertino) - vanno primariamente fatte godere con effettività ed in coerenza con i ritmi temporali della loro maturazione; da ciò deriva che l’attribuzione di esse è vicenda del tutto fisiologica della compagine lavorativa, per affrontare la quale è naturale che quest’ultima operi mantenendo inalterati i propri tratti organizzativi, sicché è del tutto legittimo che la corrispondente sostituzione appartenga all’ambito delle prestazioni esigibili dagli altri lavoratori, anche se di inquadramento inferiore; questi ultimi tratti, una volta coniugati con la naturale brevità dei periodi interessati dal fenomeno sostitutivo, consentono altresì di concludere che non si realizzi alcuna frizione con l’art. 36 della Costituzione; 4. i precedenti di Cass. 21 marzo 2022, n. 9155 e di Cass.19352/2023 cit. vanno poi sostanzialmente intesi – e sono stati intesi e precisati da Cass. 18682/2024 cit., nel senso che la regolazione della posizione del vicario del reggente, già contenuta nell’art. 69, co. 2, cit., è ora come detto da riportare soltanto alla figura dei “collaboratori” di cui all’art. 25, co. 5, d. lgs. n. 165/2001 ed a quanto per essa riconosciuto e neanche spetta più l’indennità di direzione, che gli artt. 21 del CCNL normativo 1998 – 2001 e 33 del CCNI 31.8.1999 stabilivano in misura del 50 % anche al vicario del reggente, perché non più prevista in tali termini dopo il CCNL 2007 e da quest’ultimo non salvaguardata in quanto tale; 5. riportando i menzionati principi a quanto oggetto di causa, ne deriva che l’accertamento della Corte territoriale in ordine alla portata parziaria degli incarichi attribuiti al ricorrente attesta l’insussistenza dei presupposti, anche di prevalenza che, secondo quanto spiegato al punto 3.1, sono necessari per il sorgere del diritto alle indennità per mansioni superiori, né vi è ulteriormente spazio per il riconoscimento dell’indennità di cui all’art. 69, co. 2, cit.; 4.1 quanto ai motivi con cui si denuncia la mancata ammissione delle prove, essi sono generici, in quanto affermano tout court l’esistenza di un incarico di vicariato (primo capo) o lo svolgimento di attività organizzativa (secondo capo) ed anche quando fanno riferimento alla sostituzione (terzo capo) non si distingue tra giorni di sostituzione per ferie (come detto inidonei a determinare lo svolgimento di mansioni superiori) ed altre assenze, conglobando tutto in un’unica deduzione che rende inammissibile la capitolazione; per altro verso, il motivo, ove richiama il terzo capo di prova, finisce per fare riferimento alla sostituzione del dirigente nei periodi di assenza di quest’ultimo, senza considerare che la Corte territoriale non ha negato la circostanza, ricostruendone però la portata in termini di parziarietà, sicché da questo punto di vista l’insistenza sui fatti ivi capitolati assume la sostanza di una rivisitazione del giudizio di merito, a fronte di vicende globalmente ma concretamente valutate dalla Corte territoriale e dunque al di fuori dall’ambito entro cui il sistema del codice di rito ammette la censura sulla motivazione in fatto ai sensi –in ipotesi - dell’art. 360 n. 5 c.p.c.; 4.2 infine, i motivi (terzo e quarto) in ordine all’indennità di direzione, oltre a caratterizzarsi per difetto di specificità in quanto non precisano con che atto e dunque come e quando quella pretesa fu esercitata, sono comunque inconferenti, essendosi sopra precisato come dal 2007 l’emolumento non sia più previsto per casi come quello di specie; 5. in definitiva il ricorso per cassazione, corretta nei termini sopra riportati la motivazione in diritto della sentenza impugnata, va disatteso; 6. non occorre statuire sulle spese, essendo il Ministero rimasto intimato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso per cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da p
Sentenza Cassazione n. 29175/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris