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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 febbraio 1961

Cassazione n. 28666/2026

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osti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 23/01/2026 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Roma, adito ex art. 322-bis cod. proc. pen., con ordinanza del 23 gennaio 2026, ha rigettato l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società "F.11i [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. s.n.c." nonché da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di diniego di dissequestro delle aree site nel Comune di Segni, nell'ambito del procedimento penale iscritto a carico dei ricorrenti persone fisiche per i reati di cui agli artt. 137 e 256 d.lgs. n. 152 del 2006 e 13 d.lgs. n. 209 del 2003.

2. Avverso il predetto provvedimento, [OSCURATO:PERSONA], anche quale legale rappresentante della società F.11i [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il loro difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi di impugnazione.2.1 Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per mancanza e/o apparenza sulla persistenza del periculum in mora.

Si osserva che, ove l'indagato abbia volontariamente rimosso la situazione illecita e bonificato le aree, il giudice, investito dell'istanza di dissequestro, ha il preciso onere di motivare specificamente perché - nonostante la bonifica - permanga un pericolo concreto e attuale di aggravamento delle conseguenze del reato.

Si evidenzia che il Tribunale del Riesame ha sorretto il mantenimento del vincolo sulle aree bonificate (particelle 503, 976, 980 e 982) attraverso considerazioni riferite ad aree diverse (particelle 536 e 323).

Secondo la difesa, la motivazione dell'ordinanza impugnata sul periculum in mora si risolve nell'apodittica affermazione che la bonifica non è "di per sé sufficiente" senza spiegare perché la libera disponibilità delle particelle bonificate potrebbe aggravare o protrarre le conseguenze dei reati contestati. 2.2 Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare.

Si osserva che il giudice avrebbe dovuto esplorare e motivare sull'inidoneità di misure alternative, come l'imposizione di una prescrizione specifica di non utilizzare dette aree per lo stoccaggio, assistita da controlli periodici.

Si sottolinea che subordinare il dissequestro a una "verifica tecnica esterna ed indipendente ... idonea a certificare la piena conformità dell'impianto alla disciplina autorizzativa e normativa" significa trasformare la misura cautelare penale in uno strumento di coazione amministrativa. 2.3 Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge per motivazione apparente in ordine alla valutazione degli elementi probatori.

Si osserva che il Tribunale del riesame ha omesso di specificare quali violazioni, originariamente accertate, possano ritenersi ancora sussistenti, dopo la rimozione dei veicoli fuori uso.

Secondo la difesa, la motivazione è apparente, perché si limita ad un rinvio generico agli atti di indagine iniziali, senza confrontarsi con gli elementi di novità dedotti dalla difesa e, in particolare, con l'avvenuta bonifica. 2.4 Con il quarto motivo, si deduce violazione di legge per sviamento della funzione tipica del sequestro impeditivo ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) e c) in relazione all'art. 321 comma 1 cod. proc. pen..

Si afferma che il condizionare il dissequestro alla presentazione di una perizia tecnica attestante la "piena conformità" dell'intero impianto alle normative ambientali trasforma radicalmente la funzione del vincolo cautelare, perché esso diventa uno strumento di pressione per ottenere la regolarizzazione amministrativa di un'area esterna all'impianto di trattamento dei veicoli fuori uso, peraltro regolarmente autorizzato.

23. Il Procuratore Generale, con requisitoria ritualmente trasmessa, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

Si osserva che i ricorrenti, pur apparentemente sussumendo i motivi sotto lo schema formale della violazione di legge, nella articolazione degli stessi hanno, in realtà, rivolto critiche alla motivazione che non è né apparente né illogica.

Si sottolinea che in relazione a tutti i profili sollevati, infatti, l'ordinanza impugnata contiene una motivazione congrua, non illogica e che fa buon governo delle norme che invoca.

La difesa, in data 23 aprile 2026, ha trasmesso una memoria di replica alla requisitoria del Procuratore Generale, evidenziando che il ricorso non attinge il merito della valutazione fattuale, ma denuncia una palese e radicale violazione di legge costituita da una motivazione apparente. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Occorre premettere che l'istanza di dissequestro dei terreni era stata presentata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, poi trasmessa ai giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] C.

3. L'unico soggetto legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto del Giudice per le indagini preliminari è [OSCURATO:PERSONA].

1. Infatti, il ricorso presentato dalla società [OSCURATO:PERSONA] C. è inammissibile perché sottoscritto da difensore privo della necessaria procura speciale.

2. Invero, la procura speciale di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato, pur non richiedendo l'adozione di formule sacramentali, deve contenere, a pena di inammissibilità, chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura (Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022, Ruffo, Rv. 282668 - 01; Sez. 3, n. 34684 del 14/09/2021, Gobbi, Rv. 282086 - 01).

La giurisprudenza di questa Corte ha, al riguardo, infatti chiarito che, per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso dei terzi interessati alla restituzione di un bene sottoposto a sequestro o confisca, vale la regola prevista dall'art. 100 cod. proc. pen., secondo cui «stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale» analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ. (Sez. 2, n. 12764 del 25/2/2026; Sez. Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, G.t.

Auto S.r.l., Rv. 271722 - 01; Sez. 6 n. 13798 del 20/1/2011, Bonura, Rv. 249873 - 01; Sez. 2 n. 327037 del 27/3/2012, Bini, Rv. 253404 - 01; Sez. 5, n. 10972 del 11/1/2013, Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo, Rv. 255186 - 01).

La posizione processuale del terzo interessato, infatti, è nettamente distinta, sotto il profilo difensivo, da quella dell'indagato e dell'imputato, i quali, in quanto assoggettati all'azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenti ex lege ed è titolare di un diritto di impugnazione nell'interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, che è imposta solo per i casi di atti cd.

"personalissimi".

Non così per il terzo interessato, giacché questi, al pari dei soggetti espressamente indicati dall'articolo 100 cod. proc. pen., è portatore di interessi civilistici, per cui anche per esso vale la regola prevista da detto art. 100 cod. proc. pen. secondo cui i soggetti portatori di tali interessi «stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale», analogamente a quanto è previsto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ.

4. Nel caso in esame, [OSCURATO:PERSONA], anche nella sua qualità di legale rappresentante della società "F.11i [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. snc", in data 11.7.2025, ha conferito procura speciale al difensore "per ogni tipo di impugnazione, anche in sede cautelare (ivi compreso riesame ed appello), anche ex art. 571 c.p.p. comma III, conferendo sin d'ora procura speciale in ogni stato e grado del procedimento compreso quello davanti agli organi del riesame, nonché di rinunciare all'impugnazione" (cfr. procura speciale in atti).

Al riguardo, va osservato che la formulazione così esposta nel conferimento difensivo non contiene i requisiti propri della procura speciale richiesta per presentare ricorso per cassazione nell'interesse di un terzo estraneo al procedimento penale.

L'art. 122, comma 1, cod. proc. pen., infatti, prevede che la procura speciale debba contenere «la determinazione dell'oggetto per cui è conferita», a pena di inammissibilità (e il successivo comma 3 esclude la possibilità di ratifica degli atti compiuti in difetto di rituale procura speciale).

Nella formula sopra esposta manca l'indicazione del ricorso per cassazione ovvero dell'impugnazione al provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, così difettando, nel suddetto mandato difensivo, qualsiasi specifico riferimento ad una eventuale successiva impugnazione.

Inoltre, la procura speciale è stata rilasciata, in data 11.7.2025, prima del provvedimento impugnato del 23.1.2026.

Questa Corte ha chiarito che «In tema di impugnazioni cautelari reali, il difensore del terzo interessato dev'essere munito, ex art. 100 cod. proc. pen., di procura speciale, che non può essere rilasciata antecedentemente all'emissione 4del provvedimento da impugnare, posto che l'interesse all'impugnazione sorge solo con tale provvedimento, il cui oggetto deve essere individuato, a pena di inammissibilità, nella procura rilasciata. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione proposto dal difensore di un ente, terzo interessato, avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di sequestro preventivo)» (Sez. 2, n. 6724 del 05/02/2026, Santoro, Rv. 289488 - 01).

5. I ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, in quanto gli stessi non sono legittimati a proporre ricorso per cassazione, non avendo mai presentato istanza di dissequestro dei terreni.

I predetti ricorrenti non erano legittimati neppure a proporre appello al Tribunale del riesame, avverso il rigetto della richiesta da parte del Giudice dell'indagini preliminari, che aveva respinto la sola istanza di [OSCURATO:PERSONA].

6. Venendo, quindi, all'esame del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], va preliminarmente osservato che, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; conf., Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01).

Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 2 del 28/01/2004, Ferrazzi).

Dunque, allorquando, come nella specie, il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, ovvero la violazione dell'art. 125, comma 3 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 - 01).

Quest'ultimo vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate e prive dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (Sez U, n. 25932 cit; sez. 4 n. 23520 del 4/6/2020).

57. Nel caso in esame, come sottolineato dal Procuratore Generale, pur denunciando una violazione di legge, in realtà i motivi di ricorso mirano a censurare la motivazione e come tali sono inammissibili.

8. Manifestamente infondato è il primo motivo relativo al periculum in mora.

Il Tribunale del riesame ha motivato sull'esistenza del periculum, osservando che il sequestro preventivo non si fonda su un unico profilo di illiceità, bensì su un insieme di irregolarità accertate dagli organi di vigilanza e su una pluralità di violazioni autonome: l'utilizzo di particelle catastali non ricomprese nel titolo autorizzativo per attività di gestione dei rifiuti; lo scarico di acque reflue in assenza di autorizzazione; la violazione di prescrizioni tecniche previste dalla normativa di settore in materia di veicoli fuori uso.

Si sottolinea poi che non può ritenersi cessato il periculum in mora sul solo presupposto della rimozione dei veicoli, in quanto il giudice ha fondato la propria decisione su una valutazione complessiva e non atomistica delle condotte accertate.

Il Tribunale del riesame, nel provvedimento impugnato, ha sottolineato anche che, nelle more, in data 28.03.2025, è intervenuto da parte dei tecnici dell'ARPA, l'esito del sopralluogo del 20.2.2025, che ha evidenziato la sostanziale non corrispondenza dell'impianto esistente e funzionante rispetto a quello autorizzato, come confermato dal seguito della notizia di reato redatto dai Carabinieri di Segni del 08.04.2025.

Il ricorso non fa menzione di tali accertamenti successivi che rendono attuale e concreto il periculum in mora.

La difesa mira a criticare il contenuto della motivazione, che non è né apparente né illogica.

9. Manifestamente infondato è il secondo motivo.

Il Tribunale ha poi sottolineato le criticità emerse con riferimento alla raccolta ed al trattamento delle acque meteoriche e/o lavaggio delle aree esterne all'impianto, anche potenzialmente contaminate.

Si sottolinea quindi che la misura adottata risulta proporzionata e coerente con la funzione propria del sequestro preventivo, che non ha finalità sanzionatorie, ma è diretta a prevenire la protrazione o l'aggravamento del reato, a tutela, in questo caso, di beni di rilievo pubblicistico, qual è l'ambiente.

10. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo.

Il Tribunale del riesame si confronta con le deduzioni difensive, ritenendo che la rimozione dei veicoli dalle particelle sequestrate non è sufficiente a far ritenere cessato il periculum in mora, anche in considerazione dell'assenza di un accertamento tecnico conclusivo che attesti il rispetto di tutte le prescrizioni tecniche contestate.

Anche in questo caso il Tribunale compie una valutazione che si sottrae alla censura di violazione di legge.

611. Quanto, infine all'ultimo motivo, con il quale si denunzia uno sviamento della funzione tipica del sequestro, esso non tiene conto della circostanza evidenziata dal Tribunale del riesame e cioè che il sequestro mira ad evitare che si aggravi la lesione a beni di rilievo pubblicistico e che solo un accertamento tecnico particolarmente rigoroso sul rispetto delle prescrizioni può garantire la salvaguardia dell'ambiente. 12.

1. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che hanno proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 23/01/2026 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, adito ex art. 322-bis cod. proc. pen., con ordinanza del 23 gennaio 2026, ha rigettato l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società "F.11i [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. s.n.c." nonché da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di diniego di dissequestro delle aree site nel Comune di Segni, nell'ambito del procedimento penale iscritto a carico dei ricorrenti persone fisiche per i reati di cui agli artt. 137 e 256 d.lgs. n. 152 del 2006 e 13 d.lgs. n. 209 del 2003. 2. Avverso il predetto provvedimento, [OSCURATO:PERSONA], anche quale legale rappresentante della società F.11i [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il loro difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi di impugnazione.2.1 Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per mancanza e/o apparenza sulla persistenza del periculum in mora. Si osserva che, ove l'indagato abbia volontariamente rimosso la situazione illecita e bonificato le aree, il giudice, investito dell'istanza di dissequestro, ha il preciso onere di motivare specificamente perché - nonostante la bonifica - permanga un pericolo concreto e attuale di aggravamento delle conseguenze del reato. Si evidenzia che il Tribunale del Riesame ha sorretto il mantenimento del vincolo sulle aree bonificate (particelle 503, 976, 980 e 982) attraverso considerazioni riferite ad aree diverse (particelle 536 e 323). Secondo la difesa, la motivazione dell'ordinanza impugnata sul periculum in mora si risolve nell'apodittica affermazione che la bonifica non è "di per sé sufficiente" senza spiegare perché la libera disponibilità delle particelle bonificate potrebbe aggravare o protrarre le conseguenze dei reati contestati. 2.2 Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare. Si osserva che il giudice avrebbe dovuto esplorare e motivare sull'inidoneità di misure alternative, come l'imposizione di una prescrizione specifica di non utilizzare dette aree per lo stoccaggio, assistita da controlli periodici. Si sottolinea che subordinare il dissequestro a una "verifica tecnica esterna ed indipendente ... idonea a certificare la piena conformità dell'impianto alla disciplina autorizzativa e normativa" significa trasformare la misura cautelare penale in uno strumento di coazione amministrativa. 2.3 Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge per motivazione apparente in ordine alla valutazione degli elementi probatori. Si osserva che il Tribunale del riesame ha omesso di specificare quali violazioni, originariamente accertate, possano ritenersi ancora sussistenti, dopo la rimozione dei veicoli fuori uso. Secondo la difesa, la motivazione è apparente, perché si limita ad un rinvio generico agli atti di indagine iniziali, senza confrontarsi con gli elementi di novità dedotti dalla difesa e, in particolare, con l'avvenuta bonifica. 2.4 Con il quarto motivo, si deduce violazione di legge per sviamento della funzione tipica del sequestro impeditivo ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) e c) in relazione all'art. 321 comma 1 cod. proc. pen.. Si afferma che il condizionare il dissequestro alla presentazione di una perizia tecnica attestante la "piena conformità" dell'intero impianto alle normative ambientali trasforma radicalmente la funzione del vincolo cautelare, perché esso diventa uno strumento di pressione per ottenere la regolarizzazione amministrativa di un'area esterna all'impianto di trattamento dei veicoli fuori uso, peraltro regolarmente autorizzato. 23. Il Procuratore Generale, con requisitoria ritualmente trasmessa, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Si osserva che i ricorrenti, pur apparentemente sussumendo i motivi sotto lo schema formale della violazione di legge, nella articolazione degli stessi hanno, in realtà, rivolto critiche alla motivazione che non è né apparente né illogica. Si sottolinea che in relazione a tutti i profili sollevati, infatti, l'ordinanza impugnata contiene una motivazione congrua, non illogica e che fa buon governo delle norme che invoca. La difesa, in data 23 aprile 2026, ha trasmesso una memoria di replica alla requisitoria del Procuratore Generale, evidenziando che il ricorso non attinge il merito della valutazione fattuale, ma denuncia una palese e radicale violazione di legge costituita da una motivazione apparente. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Occorre premettere che l'istanza di dissequestro dei terreni era stata presentata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, poi trasmessa ai giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] C. 3. L'unico soggetto legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto del Giudice per le indagini preliminari è [OSCURATO:PERSONA]. 1. Infatti, il ricorso presentato dalla società [OSCURATO:PERSONA] C. è inammissibile perché sottoscritto da difensore privo della necessaria procura speciale. 2. Invero, la procura speciale di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato, pur non richiedendo l'adozione di formule sacramentali, deve contenere, a pena di inammissibilità, chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura (Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022, Ruffo, Rv. 282668 - 01; Sez. 3, n. 34684 del 14/09/2021, Gobbi, Rv. 282086 - 01). La giurisprudenza di questa Corte ha, al riguardo, infatti chiarito che, per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso dei terzi interessati alla restituzione di un bene sottoposto a sequestro o confisca, vale la regola prevista dall'art. 100 cod. proc. pen., secondo cui «stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale» analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ. (Sez. 2, n. 12764 del 25/2/2026; Sez. Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, G.t. Auto S.r.l., Rv. 271722 - 01; Sez. 6 n. 13798 del 20/1/2011, Bonura, Rv. 249873 - 01; Sez. 2 n. 327037 del 27/3/2012, Bini, Rv. 253404 - 01; Sez. 5, n. 10972 del 11/1/2013, Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo, Rv. 255186 - 01). La posizione processuale del terzo interessato, infatti, è nettamente distinta, sotto il profilo difensivo, da quella dell'indagato e dell'imputato, i quali, in quanto assoggettati all'azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenti ex lege ed è titolare di un diritto di impugnazione nell'interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, che è imposta solo per i casi di atti cd. "personalissimi". Non così per il terzo interessato, giacché questi, al pari dei soggetti espressamente indicati dall'articolo 100 cod. proc. pen., è portatore di interessi civilistici, per cui anche per esso vale la regola prevista da detto art. 100 cod. proc. pen. secondo cui i soggetti portatori di tali interessi «stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale», analogamente a quanto è previsto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ. 4. Nel caso in esame, [OSCURATO:PERSONA], anche nella sua qualità di legale rappresentante della società "F.11i [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. snc", in data 11.7.2025, ha conferito procura speciale al difensore "per ogni tipo di impugnazione, anche in sede cautelare (ivi compreso riesame ed appello), anche ex art. 571 c.p.p. comma III, conferendo sin d'ora procura speciale in ogni stato e grado del procedimento compreso quello davanti agli organi del riesame, nonché di rinunciare all'impugnazione" (cfr. procura speciale in atti). Al riguardo, va osservato che la formulazione così esposta nel conferimento difensivo non contiene i requisiti propri della procura speciale richiesta per presentare ricorso per cassazione nell'interesse di un terzo estraneo al procedimento penale. L'art. 122, comma 1, cod. proc. pen., infatti, prevede che la procura speciale debba contenere «la determinazione dell'oggetto per cui è conferita», a pena di inammissibilità (e il successivo comma 3 esclude la possibilità di ratifica degli atti compiuti in difetto di rituale procura speciale). Nella formula sopra esposta manca l'indicazione del ricorso per cassazione ovvero dell'impugnazione al provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, così difettando, nel suddetto mandato difensivo, qualsiasi specifico riferimento ad una eventuale successiva impugnazione. Inoltre, la procura speciale è stata rilasciata, in data 11.7.2025, prima del provvedimento impugnato del 23.1.2026. Questa Corte ha chiarito che «In tema di impugnazioni cautelari reali, il difensore del terzo interessato dev'essere munito, ex art. 100 cod. proc. pen., di procura speciale, che non può essere rilasciata antecedentemente all'emissione 4del provvedimento da impugnare, posto che l'interesse all'impugnazione sorge solo con tale provvedimento, il cui oggetto deve essere individuato, a pena di inammissibilità, nella procura rilasciata. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione proposto dal difensore di un ente, terzo interessato, avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di sequestro preventivo)» (Sez. 2, n. 6724 del 05/02/2026, Santoro, Rv. 289488 - 01). 5. I ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, in quanto gli stessi non sono legittimati a proporre ricorso per cassazione, non avendo mai presentato istanza di dissequestro dei terreni. I predetti ricorrenti non erano legittimati neppure a proporre appello al Tribunale del riesame, avverso il rigetto della richiesta da parte del Giudice dell'indagini preliminari, che aveva respinto la sola istanza di [OSCURATO:PERSONA]. 6. Venendo, quindi, all'esame del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], va preliminarmente osservato che, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; conf., Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01). Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 2 del 28/01/2004, Ferrazzi). Dunque, allorquando, come nella specie, il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, ovvero la violazione dell'art. 125, comma 3 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 - 01). Quest'ultimo vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate e prive dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (Sez U, n. 25932 cit; sez. 4 n. 23520 del 4/6/2020). 57. Nel caso in esame, come sottolineato dal Procuratore Generale, pur denunciando una violazione di legge, in realtà i motivi di ricorso mirano a censurare la motivazione e come tali sono inammissibili. 8. Manifestamente infondato è il primo motivo relativo al periculum in mora. Il Tribunale del riesame ha motivato sull'esistenza del periculum, osservando che il sequestro preventivo non si fonda su un unico profilo di illiceità, bensì su un insieme di irregolarità accertate dagli organi di vigilanza e su una pluralità di violazioni autonome: l'utilizzo di particelle catastali non ricomprese nel titolo autorizzativo per attività di gestione dei rifiuti; lo scarico di acque reflue in assenza di autorizzazione; la violazione di prescrizioni tecniche previste dalla normativa di settore in materia di veicoli fuori uso. Si sottolinea poi che non può ritenersi cessato il periculum in mora sul solo presupposto della rimozione dei veicoli, in quanto il giudice ha fondato la propria decisione su una valutazione complessiva e non atomistica delle condotte accertate. Il Tribunale del riesame, nel provvedimento impugnato, ha sottolineato anche che, nelle more, in data 28.03.2025, è intervenuto da parte dei tecnici dell'ARPA, l'esito del sopralluogo del 20.2.2025, che ha evidenziato la sostanziale non corrispondenza dell'impianto esistente e funzionante rispetto a quello autorizzato, come confermato dal seguito della notizia di reato redatto dai Carabinieri di Segni del 08.04.2025. Il ricorso non fa menzione di tali accertamenti successivi che rendono attuale e concreto il periculum in mora. La difesa mira a criticare il contenuto della motivazione, che non è né apparente né illogica. 9. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Il Tribunale ha poi sottolineato le criticità emerse con riferimento alla raccolta ed al trattamento delle acque meteoriche e/o lavaggio delle aree esterne all'impianto, anche potenzialmente contaminate. Si sottolinea quindi che la misura adottata risulta proporzionata e coerente con la funzione propria del sequestro preventivo, che non ha finalità sanzionatorie, ma è diretta a prevenire la protrazione o l'aggravamento del reato, a tutela, in questo caso, di beni di rilievo pubblicistico, qual è l'ambiente. 10. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo. Il Tribunale del riesame si confronta con le deduzioni difensive, ritenendo che la rimozione dei veicoli dalle particelle sequestrate non è sufficiente a far ritenere cessato il periculum in mora, anche in considerazione dell'assenza di un accertamento tecnico conclusivo che attesti il rispetto di tutte le prescrizioni tecniche contestate. Anche in questo caso il Tribunale compie una valutazione che si sottrae alla censura di violazione di legge. 611. Quanto, infine all'ultimo motivo, con il quale si denunzia uno sviamento della funzione tipica del sequestro, esso non tiene conto della circostanza evidenziata dal Tribunale del riesame e cioè che il sequestro mira ad evitare che si aggravi la lesione a beni di rilievo pubblicistico e che solo un accertamento tecnico particolarmente rigoroso sul rispetto delle prescrizioni può garantire la salvaguardia dell'ambiente. 12. 1. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che hanno proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. P.Q.M. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 28666/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris