CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 aprile 2026
Cassazione n. 10163/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
controComune di Parma, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Parma n. 861/2023 depositata il23/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi al Giudice di Pace di Parma opposizioneavverso ventinove verbali di accertamento della violazione di cui all’art. 7,commi 9 e 14, del codice della strada, elevati dal Comune di Parma inrelazione ad una serie di accessi a ZTL avvenuti nel periodo dalNumero registro generale 21212/2023Numero sezionale 792/2026Numero di raccolta generale 10163/2026Data pubblicazione 19/04/202620.02.2020 al 12.03.2020, allorché il permesso di transito per residenti, dicui ella era già titolare, era scaduto.Con la sentenza di primo grado, il Giudice di Pace ha accolto l’opposizione,annullando i verbali e compensando tra le parti le spese processuali.A seguito di impugnazione da parte del Comune di Parma, nella resistenzadi [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Parma, con sentenza n. 861/2023pubblicata il 23.06.2023, in riforma della sentenza di primo grado, haconfermato i verbali di accertamento impugnati e condannato l’appellata alpagamento delle spese di lite.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, si èritenuto che: - era pacifica la sussistenza della colpa in capo all’appellata,avendo quest’ultima ammesso di essersi dimenticata di provvedere alrinnovo del permesso; - il Comune non aveva alcun obbligo di avvertire ititolari dei permessi della relativa scadenza; - la legge prevedeva che ogniaccesso non autorizzato integrasse gli estremi di un’autonoma violazione;- la notificazione dei verbali era avvenuta nel termine previsto dalla legge;- la questione relativa all’illegittimità delle spese di notifica e accertamentodelle violazioni era inammissibile, in quanto sollevata solo in grado diappello.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso quest’ultimasentenza sulla scorta di tre motivi.Il Comune di Parma ha resistito con controricorso.depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedi norma di diritto, in particolare del DPCM 7/3/2020 nonché dell’art. 103co. 2 (doc. 2) del D.l. 17/3/2020 n. 18 e degli artt. 112 e 113 c.p.c. inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: per non avere il Tribunale ritenutoapplicabili le prescrizioni di cui alla normativa citata che hanno dispostoNumero registro generale 21212/2023Numero sezionale 792/2026Numero di raccolta generale 10163/2026Data pubblicazione 19/04/2026l’ultrattività del permesso per accedere alla ZTL, per averne omessol’esame e anche in relazione all’art. 360 co. 5 c.p.c. per non averemotivato sulle ragioni della mancata applicazione di tale decreto-leggecostituente fatto decisivo per il giudizio.La ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia tenuto conto del dispostodell’art. 103 d.l. n. 18/2020, che aveva prorogato automaticamente tutti ipermessi scaduti a partire dal 31.01.2020 e fino alla cessazione dello statodi emergenza epidemiologica. La parte, inoltre, evidenzia che, nel periodosuccessivo al 31.03.2020, data di notificazione del primo verbale, gli ufficipreposti al rinnovo dell’autorizzazione all’accesso alla ZTL non eranocontattabili e che il Comune, dopo aver prorogato per esigenze interne ipermessi in scadenza al 31.12.2019 due volte fino al 17.02.2020, nonaveva adottato la stessa misura nel corso dell’emergenza pandemica.L’amministrazione controricorrente ha eccepito l’inammissibilità delmotivo, sostenendo che il tema in questione presenti carattere di novitàrispetto a quelli trattati nell’ambito del procedimento di merito.Da parte sua, la ricorrente, pur affermando che il punto era statodibattuto in appello, non ha fornito specifiche indicazioni al riguardo.In proposito, è vero, da un lato, che i motivi del ricorso per cassazionedevono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano giàcomprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendoprospettabili per la prima volta in Cassazione questioni nuove o nuovi temidi contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili di ufficio(cfr.: Cass., Sez. Un., n. 10502/2012).Tuttavia, da un altro lato, fa eccezione il caso in cui si tratti di questionirilevabili di ufficio ovvero, nell'ambito delle questioni trattate, di profilinuovi di diritto, purché le nuove questioni e i nuovi profili di diritto sidebbano considerare compresi nel dibattito, in quanto fondati sugli stessielementi di fatto già dedotti (cfr.: Cass. n. 13470/2002; Cass. n.15597/2004).Numero registro generale 21212/2023Numero sezionale 792/2026Numero di raccolta generale 10163/2026Data pubblicazione 19/04/2026In concreto, è pacifico, oltre a emergere dalla stessa documentazionespecificamente richiamata nel controricorso a pag. 6, il fatto che ilComune di Parma avesse ordinato la proroga della validità dei permessi ditransito e sosta dapprima fino al 31.01.2020 e poi fino al 17.02.2020.Ora, l’art. 103, comma 2, d.l. n. 18/2020 ha previsto che «tutti icertificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativicomunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020,conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020».La norma ha poi subito modifiche successive, ma è comunque rimastaferma la proroga dei permessi e delle autorizzazioni quanto al periodo incui sono avvenuti gli accessi oggetto di causa (dal 20.02.2020 al12.03.2020).Sebbene la disposizione in esame sia entrata in vigore successivamente aifatti contestati all’odierna ricorrente, essa ha efficacia retroattiva eriguarda non già la disciplina delle violazioni in sé, bensì la durata delpermesso la cui mancanza costituiva, sotto il profilo oggettivo, ilpresupposto fattuale delle violazioni medesime.Ne deriva che non si verte in tema di deroga al principio del “tempus regitactum”, che caratterizza la materia delle sanzioni amministrative sullascorta di quanto disposto dall’art. 1 l. n. 689/1981.Stante la proroga del permesso in questione, gli accessi compiuti dallaricorrente non potevano essere ritenuti illeciti, né rileva, con riguardo allaperdurante validità del permesso per il periodo in cui sono avvenuti gliaccessi medesimi, il fatto che, in epoca ad essi successiva, l’interessataabbia richiesto e ottenuto un nuovo permesso.Inoltre, considerato che detta proroga è avvenuta automaticamente perlegge, essa va considerata ai fini della decisione senza che ciò comportialcuna modifica degli elementi di fatto già dedotti dalle parti.Il primo motivo va dunque accolto.Numero registro generale 21212/2023Numero sezionale 792/2026Numero di raccolta generale 10163/2026Data pubblicazione 19/04/20262. Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione e falsaapplicazione dell’art. 3 e 111 Cost. e degli artt. 1337, 1366 e 1375 c.c. edell’art. 2697 2° co. c.c. e dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c. ed in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. con riferimento al disvaloredella condotta rispetto alla ratio della norma istitutiva delle ZTL, inrelazione all’art. 3 L. 689/81 ed in relazione alla buona fede contrattualeed al principio dell’onere probatorio rispetto all’eccezione del Comune.La ricorrente, in quanto residente nella zona a traffico limitato e titolaredell’autorizzazione all’accesso salvo pagamento annuale di una somma deltutto esigua, sostiene che, proprio per tale motivo, gli accessi sanzionatinon hanno provocato alcun danno al Comune in termini di maggior trafficoo maggiore inquinamento. La stessa, inoltre, considerato che le violazionierano dipese dall’unica condotta costituita dal mancato rinnovo delpermesso alla scadenza e tenuto conto della scarsa rilevanza, nell’assettocomplessivo dei rapporti con l’Amministrazione, dell’omesso pagamentodella somma dovuta per il rinnovo, assume che la sanzione, a tutto volerconcedere, dovesse essere irrogata soltanto per il primo accesso nonautorizzato, restando privi di contrasto con l’ordinamento quelli successivi.La ricorrente, infine, lamenta che il Comune, pur avendo eccepito di averdato comunicazione a tutti i titolari dei permessi in ordine a tempi e modidel rinnovo, non abbia fornito alcuna prova del suo assunto, pur essendosostiene che non possa essere ravvisato a suo carico l’elementopsicologico della colpa.3. Il terzo motivo è rubricato come segue: violazione dell’art. 3 e 4Costituzione e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e all’art. 360n. 5 c.p.c. in ordine alla omessa e contraddittoria motivazione sullasproporzione delle sanzioni elevate alla ricorrente.In particolare, la ricorrente lamenta la rilevante sproporzione tra l’importocomplessivo addebitato alla stessa per le violazioni, anche a titolo di speseNumero registro generale 21212/2023Numero sezionale 792/2026Numero di raccolta generale 10163/2026Data pubblicazione 19/04/2026di accertamento e notificazione, e quello che ella avrebbe dovuto pagareper il rinnovo del permesso. La stessa invoca dunque l’applicazione delprincipio di proporzionalità della sanzione in conformità alle normecostituzionali indicate in rubrica.I due motivi in questione risultano assorbiti dall’accoglimento del primo.Entro tali limiti, la sentenza impugnata va cassata, e, decidendosi la causanel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., non risultandonecessari ulteriori accertamenti in fatto, in accoglimento dell’originariaopposizione, vanno annullati i verbali di accertamento oggetto di causa.La parziale fondatezza del ricorso, la dimenticanza della ricorrente nelrinnovo del permesso e la circostanza che la questione oggetto del motivoaccolto non fosse stata sollevata fin dall’inizio della causa costituisconogravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione tra le parti dellespese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti i restanti;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo lacausa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., inaccoglimento dell’originaria opposizione, annulla i verbali oggetto dicausa; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 26 marzo 2026.Il PresidenteMauro Mocci