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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 marzo 1981

Cassazione n. 07315/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 04/06/2022 del Tribunale di Roma.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che, riportandosi alla memoria scritta depositata, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Udite le conclusioni dell'[OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA], difensori dell'imputato, che hanno insistito nei motivi di ricorso ed hanno chiesto l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Francesco CONDINA, a mezzo dei propri difensori, propone ricorso avverso l'ordinanza pronunciata in data 4 giugno 2022 con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza impositiva della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma in data 23 marzo 2022 in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.2.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce, con unico motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e la mancanza o contraddittorietà della motivazione.

Secondo il ricorrente il Tribunale non ha adeguatamente dimostrato la sussistenza dell'ipotizzata locale di 'ndrangheta, la sua operatività nella città di Roma e l'indeterminato programma criminoso condiviso dagli associati, non sono stati, inoltre, indicati gli elementi da cui desumere la forza intimidatrice del vincolo associativo e le condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano.

La motivazione desume tali elementi esclusivamente dalle conversazioni intercettate all'interno dell'abitazione di Antonio CARZO e dalla sopravvenuta condanna definitiva di vari esponenti dei clan calabresi, senza sottoporre tale debole materiale indiziario al necessario vaglio critico.

I giudici di merito hanno apoditticamente affermato che il clan capeggiato dal CARZO sarebbe stato costituito nell'anno 2015, data in cui quest'ultimo avrebbe ottenuto l'autorizzazione a creare la locale di Roma, secondo la difesa tale affermazione si pone in contrasto con il contenuto della conversazione intercettata in data 15 aprile 2018 da cui è possibile desumere che la costituzione della locale risale all'anno 2016.

Il Tribunale non ha motivato in ordine alla natura del ruolo fattivo e concreto svolto dall'indagato all'interno dell'ipotizzato sodalizio ed al contribuito apprezzabile alla vita della cosca fornito dal ricorrente.

3. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo di impugnazione lamenta la violazione degli artt. 125, 274, 275 e 309 cod. proc. pen. nonché la carenza e l'illogicità della motivazione.

3.1. Secondo la difesa l'ordinanza è illogica, contraddittoria ed incongrua nella parte in cui afferma che la locale di Roma sarebbe stata costituita nell'anno 2015 a seguito dell'autorizzazione ricevuta a Polsi in occasione dei festeggiamenti della Madonna di Polsi, senza tener conto che il CARZO nel corso delle conversazioni intercettate ha affermato di essersi «preso la responsabilità» solo nel 2016 e non ha mai espressamente riferito di essersi recato in Calabria nel 2015 per ottenere l'autorizzazione dalla commissione provinciale nel corso dell'anno.

La motivazione è illogica e contradditoria laddove, pur rimarcando la presenza in Roma da circa un ventennio e la forza del gruppo capeggiato dall'ALVARO, afferma che solo la sopravvenuta libertà di movimento del CARZO ha reso possibile la creazione di un locale di 'ndrangheta.

La difesa ha, inoltre, segnalato che tale libertà di movimento è erroneamente affermata dai giudici di merito in quanto il CARZO dopo la scarcerazione era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in Roma per altri 2 anni e 4 mesi.

La possibilità di creare un articolazione di 'ndrangheta nella città di Roma è stata, peraltro, smentita dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia IANNO' e BELNOME i quali hanno concordemente affermato l'esistenza di un accordo tra tutti i clan calabresi che impedisce la «colonizzazione» della Capitale per evitare contrasti con altre organizzazioni criminale; i giudici di merito non hanno confutato in modo adeguato tali dichiarazioni venendo meno al loro obbligo motivazionale, limitandosi ad affermare che le dichiarazioni sono obsolete e frutto del ruolo secondario rivestito dai collaboratori.

3.2. La motivazione è carente in ordine alla dimostrazione della concreta capacità di condizionamento del contesto economico capitolino della ipotizzata locale di 'ndrangheta, i giudici di merito si limitano ad affermare la natura prettamente commerciale della cosca e la mancata realizzazione di condotte violente, senza specificare in che modo si sarebbe esplicata la forza di intimidazione del clan capeggiato dal CARZO.

I giudici del riesame hanno desunto tale forza di intimidazione esclusivamente dalla provenienza geografica degli associati che per il solo fatto di presentarsi come calabresi susciterebbero nell'interlocutore la consapevolezza della loro appartenenza alla 'ndrangheta.

3.3. La difesa ha, infine, impugnato il provvedimento del Riesame nella parte in cui fa derivare dalla mera presunzione di adeguatezza ex lege la massima misura restrittiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato.

1. Occorre preliminarmente rilevare come il Tribunale abbia fornito una motivazione ampia, approfondita e priva di illogicità od aporie, nella ricostruzione del complesso degli elementi indicativi della ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente tenuto conto della contestazione allo stesso elevata (capo 1 della rubrica) nonché della sussistenza di concrete ed attuali esigenze cautelari.

Deve essere, inoltre, richiamato l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01; Rv. 266939-01; Sez. 2, n. 7263 del 14/01/2020, Cesarano, non mass.).

2. Le doglianze con le quali le difese eccepiscono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della locale di 'ndrangheta attiva nella città di Roma sono infondate e possono esser trattate congiuntamente avendo ad oggetto contestazioni della ricostruzione logico-fattuale fornita dai giudici di merito.

L'ordinanza impugnata, dopo aver dato atto dell'esistenza di plurime pronunce che hanno riconosciuto l'esistenza in territorio calabrese di una cosca di 'ndrangheta riferibile alla famiglia Alvaro (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari), ha altresì riconosciuto l'operatività di un'ulteriore articolazione delocalizzata della casa madre calabrese costituente la cd. locale romana.

2.1. La fattispecie associativa delineata dall'art. 416-bis cod. pen., è stata introdotta nel "sistema" dei reati associativi per colmare quello che appariva essere un deficit di criminalizzazione di realtà associative più "complesse" delle ordinarie associazioni criminali, in quanto "storicamente" dedite alla "sopraffazione" di un determinato territorio per il conseguimento di obiettivi di potere e di utilità economica.

Il legislatore, peraltro, non si è limitato a registrare realtà (talvolta secolari) già presenti, come la mafia, la 'ndrangheta, la camorra, la sacra corona unita, ecc., da tempo dotate di un nomen (localisticamente connotativo - particolare importante perché evocativo del sincretismo che normativamente caratterizza il binomio associazione mafiosa e territorio), con correlativi insediamenti, articolazioni periferiche, prestigio e "fama" criminale da "spendere" come arma di pressione nei confronti dei consociati, ma ha anche aperto un indefinito ambito operativo, per così dire "parallelo", destinato a perseguire tutte le altre aggregazioni (anche straniere) che, malgrado prive di un nomen e di una storia criminale, utilizzino metodi e perseguano scopi corrispondenti alle associazioni di tipo mafioso già note (da ultimo con riguardo alle cd. mafie di nuova costituzione v.

Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, Rv. 278745-02).

Tuttavia, con riferimento alle finalità perseguite, gli elementi tipizzanti le varie compagini criminali sono fra loro eterogenei, in quanto gli scopi avuti di mira dalle associazioni di stampo mafioso possono essere i più vari.

Essi, infatti, spaziano dalla tradizionale realizzazione di un programma criminale - tipica di tutte le associazioni per delinquere allo svolgimento di attività in sé lecite, come l'acquisizione, in modo diretto o indiretto, della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici; alla realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti; all'impedimento o all'ostacolo del libero esercizio del diritto di voto o per procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Un "mosaico" dunque, di finalità, tanto ampio che mal si concilia con l'individuazione di un elemento specializzante che possa definire il concetto di "tipo mafioso".

Deve ritenersi, invece, che il nucleo della fattispecie incriminatrice si collochi nel terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen., laddove il legislatore definisce, assieme, metodo e finalità dell'associazione mafiosa - in sostanza, quelle finalità che si qualificano solo se c'è uno specifico "metodo" che le alimenta - delineando in tal modo un reato associativo non soltanto strutturalmente peculiare, ma, soprattutto, a gamma applicativa assai estesa, perché destinato a reprimere qualsiasi manifestazione associativa che presenti quelle caratteristiche di metodo e fini.

2.2. Nel caso delle c.d. locali di 'ndrangheta assume particolare rilievo il collegamento della struttura territoriale con la casa madre.

Infatti, proprio in forza dell'adozione di un modulo organizzativo che ne riproduce i tratti distintivi, caratterizzandone l'intrinseca essenza e perciò lasciando presagire il pericolo per l'ordine pubblico, si è affermato che il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice.

Con particolare riguardo ad un'articolazione in una cittadina svizzera di un clan della ‘ndrangheta radicato in Calabria, questa Suprema Corte ha osservato che i moderni mezzi di comunicazione propri della globalità hanno reso noto il metodo mafioso proprio della "ndrangheta anche in contesti geografici un tempo ritenuti refrattari o insensibili al condizionamento mafioso, per cui non è necessaria la prova della capacità intimidatrice o della condizione di assoggettamento o di omertà in quanto l'impatto oppressivo sull'ambiente circostante è assicurato dalla fama conseguita nel tempo dalla consorteria (cfr., Sez. 5, n. 28722 del 24/05/2018, Demasi, Rv. 273093-01; Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv. 270290-01; Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811-01).

Ciò premesso, non vi è dubbio che le peculiarità della vicenda oggetto del presente procedimento comportano la necessità di alcune puntualizzazioni che si riflettono tanto sul concetto di metodologia mafiosa che di struttura associativa "delocalizzata".

L'ordinanza oggetto di ricorso ha puntualmente messo in luce come la metodologia mafiosa che fa capo ad associazioni a diffusione variegata sul territorio nazionale si saldi a filo doppio con la natura delle attività che costituiscono il fine del sodalizio stesso.

Altro è infatti misurare il concetto di forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva ove il fine cui questa metodologia e questo "stato di fatto" sono orientati sia rappresentato dalla commissione di specifici fatti criminali; altro è analizzare gli stessi connotati tipizzanti ove invece il fine perseguito sia quello di operare una ulteriore locupletazione del sodalizio attraverso l'assunzione o il controllo di attività economiche in sé in tutto lecite.

In tale prospettiva, risulta evidente come la manifestazione esteriore del sodalizio abbia connotati e caratteri di appariscenza differenziati, in quanto la illiceità che permea ontologicamente il fine, ove questo sia delittuoso, non altrettanto si caratterizza nella ipotesi in cui la locale intenda perseguire finalità di investimento, locupletazione e accrescimento delle potenzialità economiche dell'intero gruppo.

In altri termini, l'ormai diffuso concetto di "locale" che caratterizza le estrinsecazioni per così dire extra-moenia delle varie organizzazioni ‘ndranghetiste assume i connotati non di una semplice "delocalizzazione" del gruppo madre, ma di una realtà che, pur permanendo stretti vincoli rispetto alla associazione di origine, ha pur sempre un connotato di autonomia strutturale, funzionale e operativa che finisce per autoalimentarsi ma al tempo stesso per manifestare all'esterno la capacità diffusiva di un'organizzazione così peculiarmente articolata.

Problematica questa non ignota alla giurisprudenza di questa Suprema Corte, che in più occasioni si è soffermata sulla cd. articolazione "cellulare" delle organizzazioni di stampo terroristico eversivo, ove la riconducibilità della cellula "figlia" al tipo delineato dall'art. 270-bis cod. pen., si deve principalmente alla sua natura strumentale rispetto alla realizzazione degli obiettivi criminali perseguiti dall'organizzazione "madre", sia pure attraverso un rapporto di tipo "smaterializzato" (Sez. 2, n. 7808 del 04/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278680-02).

2.3. Da ciò può già desumersi un primo corollario.

Come chiaramente emerge dallo stesso tenore delle conversazioni intercettate e dai singoli fatti "sintomatici" puntualmente indicati nell'ordinanza cautelare e nel provvedimento oggetto di ricorso, la locale romana è stata "costituita" con l'evidente beneplacito della casa "madre", la cui fama ed il cui prestigio non possono essere messi in discussione sulla scorta dei diversi giudicati al riguardo intervenuti e in forza dell'esito degli altri procedimenti richiamati, con l'ovvia conseguenza che il modo di essere delle penetrazioni in variegati settori economici fosse per un verso finalizzato alla "occupazione" dei diversi settori presi di mira, mentre sotto altro profilo è proprio quel prestigio e quelle modalità di occupazione a rendere emblematico l'impiego di una metodologia tipica di quella consorteria e non certo ignota a quanti con essa avevano a che fare.

Significativo a questo riguardo il rapporto "non conflittuale" che la locale intendeva stabilire con altre organizzazioni criminali proprio per consentire un'attività il meno appariscente possibile di penetrazione e di controllo di settori sempre più vasti della economia cittadina.

In questo quadro di riferimento, è evidente come non si richiedessero espliciti atteggiamenti di eclatante intimidazione, di coercizione o comunque di violenza in quanto l'obiettivo non era e non è quello della sopraffazione fisica o morale di quanti venivano in contatto con i vari personaggi della locale, ma all'inverso, quello di consentire l'appropriazione di settori economici che escludessero di fatto un fisiologico libero mercato a tutto vantaggio di una gestione "seppur settoriale" di tipo "monopolistico".

Di conseguenza, viene in rilievo il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui la reale connotazione delle forme di "delocalizzazione" delle "mafie storiche" e della 'ndrangheta in particolare - in ragione delle peculiarità strutturali, organizzative ed operative - connotata da forme di vere e propria colonizzazione dei territori nei quali decide di estendere la propria forza egemonica, risiede nell'intrinseca, e non implicita, forza di intimidazione derivante dal collegamento con le componenti centrali dell'associazione mafiosa, dalla riproduzione sui territori delle tipiche strutture organizzative della ‘ndrangheta, dall'avvalimento della fama criminale conseguita, nel corso di decenni, nei territori di storico ed originario insediamento (cfr., Sez.

F, n. 56596 del 03/09/2018, Balsebre, Rv. 274753-01; Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811- 01; cfr. pure Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Furnari, Rv. 276111-01: «la esteriorizzazione della forza di intimidazione come manifestazione percepibile del metodo mafioso delle associazioni riconducibili al paradigma normativo previsto dall'art. 416-bis cod. pen. è [...] necessaria solo ove il gruppo criminale debba accreditarsi nel contesto sociale nel quale intende operare e non quando [...] si ricolleghi chiaramente ad una organizzazione storica, della quale eredita il capitale criminale»; nonché Sez. 2, n. 12362 del 02/03/2021, Mazzagatti, Rv. 280997-01; Sez. 5, n. 28722/2018, cit.; Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv. 270290- 01; Sez. 5, n. 7575 del 25/11/2021, dep. 2022, Cutano, non mass.).

2.4. Di tali condizioni l'ordinanza impugnata risulta avere dato motivatamente atto: si è evidenziato come la locale romana tragga la sua origine dalla casa madre, secondo un progetto che si deve al [OSCURATO:PERSONA], appositamente autorizzato dalla Provincia in virtù dei suoi stretti legami e dell'appartenenza con la casa madre; che la locale mantiene i contatti con la casa madre, a cui faceva riferimento per il mantenimento degli equilibri generali, per il controllo delle nomine, per l'ottenimento del nulla osta ai fini del conferimento delle cariche e per la risoluzione di eventuali controversie; sono descritte le modalità operative tipiche dei consessi di 'ndrangheta, quali il possesso ed il conferimento di doti, le "mangiate" quali apposite riunioni per discutere di questioni di cosca, la distribuzione gerarchica dei ruoli, l'esistenza di una specifica struttura organizzativa e logistica; il possesso di armi; l'inquinamento del tessuto economico.

Inoltre, a corredo di una lettura comunque ancorata ai requisiti di tipicità della fattispecie, si sono comunque evocati indici particolarmente significativi di esteriorizzazione del metodo, richiamandosi molteplici episodi "di paura" - alcuni dei quali persino sfociati in contestazioni di delitti fine caratterizzati dall'uso di minaccia e violenza in relazione ai quali è stata emessa la misura cautelare - che il Tribunale risulta avere letto in senso unitario in aderenza alla contestazione in quanto coesi dal comune denominatore della forza di persuasione della 'ndrangheta e della finalità di agevolazione del consesso romano.

A ciò si è aggiunto l'ulteriore dato, di spiccato rilievo, costituito dal rapporto con altre consorterie mafiose che insistono sul territorio romano e di carattere variegato, ove le interlocuzioni tra i vari personaggi avvengono notoriamente su un piano paritario di reciproco riconoscimento.

Un dato, questo, di chiara percezione esterna di come la locale romana fosse accreditata nel contesto sociale in cui intendeva operare quale articolazione dotata, stante il collegamento con la casa madre, di un capitale criminale concretamente ed all'occorrenza pienamente spendibile.

Vengono così superate le obiezioni difensive in punto di partecipazione, pur in assenza di quegli indici rivelatori estrinseci (titolarità di dote, inviti e partecipazioni alle c.d.

"mangiate", implicanti la conoscenza e la condivisione di informazioni e determinazioni destinate a rimanere segrete) che per taluno degli associati agevolano, invece, la riconoscibilità della condotta, in quanto estrinsecazione in concreto di un'adesione libera e volontaria al sodalizio in modo stabile e duraturo, oltre che potenzialmente permanente che, nello stesso tempo, rende concreta la "messa a disposizione" ed individua il profilo dinamico della partecipazione secondo l'insegnamento delle Sezioni unite "Modaffari" (sent. n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889-01, cit.).

Lungi, dunque, da una lettura sociologica della fattispecie, il giudice del merito non si è arrestato alla constatazione dell'esistenza di un gruppo a vocazione 'ndranghetista, ma ne ha ricercato indici di intrinseca forza mafiosa non soltanto potenziali ma concretamente spendibili e all'occorrenza spesi, valorizzando dati di fatto, ricavati anche dal compendio intercettivo, del tutto coerenti con tali indici.

E di ciò ha dato conto con motivazione congrua e scevra da vizi logici.

Di conseguenza, il riferimento all'assenza di un controllo effettivo del territorio romano non scalfisce, in punto di corretta applicazione della disposizione sostanziale censurata, la motivazione resa dall'ordinanza impugnata, in quanto l'ampiezza della città e la sua complessità sociale mal si prestano ad una colonizzazione del tipo di quella che le organizzazioni mafiose di provenienza esercitano nei territori di origine, cedendo, invece, il passo ad una forma di tipo differente, consistente nella "colonizzazione" del tessuto economico.

E ciò non pare affatto distonico rispetto al modello proprio ed autoctono dell'organizzazione criminale di riferimento, in quanto la 'ndrangheta - per come anche asseverato da noti procedimenti giudiziari e recenti decisioni di questa Corte (Sez. 2, n. 39774 del 07/05/2022, Aiello, non mass.), nonché dalle stesse Relazioni della Commissione parlamentare antimafia - si è mossa negli ultimi anni accaparrandosi progressivamente intere porzioni imprenditoriali nelle forniture, nel settore della ristorazione; nell'ambito del gioco: ha immesso capitali enormi che hanno alterato profondamente l'economia legale, ma che al tempo stesso garantiscono a queste strutture mafiose posizioni dominanti attraverso cui affidare il sostegno ai propri sodali e il riflusso del denaro pronto ad essere reinvestito.

2.5. Il percorso argomentativo dei giudici del riesame non è validamente contrastato dalle critiche contenute nel ricorso, le quali mirano ad una lettura alternativa delle risultanze indiziarie e non si confrontano compiutamente con le argomentazioni spese nell'ordinanza impugnata.

La difesa non si confronta compiutamente con le articolate ed approfondite considerazioni dei giudici di merito, limitandosi a lamentare una generica carenza motivazionale ed a prospettare un'interpretazione alternativa del contenuto delle conversazioni intercettate il 15 ottobre 2018 inerenti alla collocazione temporale della creazione della locale di Roma da parte del CARZO.

Deve essere, in proposito, ribadito che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia laddove il decidente, diversamente dal caso oggetto di scrutinio, ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e tale difformità risulti decisiva ed incontestabile (vedi Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2023, Fiore, non massimata) così da rendere manifesta l'illogicità ed irragionevolezza della motivazione.

2.6. L'ulteriore doglianza con la quale l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] sostiene l'impossibilità di creare un'articolazione di 'ndrangheta nella città di Roma in considerazione di un pregresso accordo raggiunto dagli esponenti apicali di tutti i clan calabresi, accordo riferito dai collaboratori di giustizia IANNO' e BELNOME è infondata.

I giudici del riesame, con motivazione conforme alle risultanze indiziarie e priva di illogicità manifeste, hanno evidenziato che la decisione riportata dai collaboratori di giustizia è stata progressivamente abbandonata dapprima mediante la creazione di locali in Lombardia ed in seguito anche nel territorio capitolino (vedi pagine da 8 a 12 dell'ordinanza impugnata), rimarcando inoltre che le propalazioni dello IANNONE e del BELNOME risalgono ad un periodo anteriore alla creazione della locale di Roma e provengono da affiliati di un grado inferiore a quello necessario per esser messi a conoscenza delle decisioni prese dai massimi vertici della 'ndrangheta calabrese.3.

La doglianza, dedotta esclusivamente nel ricorso a firma déll'Avv. [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il vizio di motivazione in ordine alla partecipazione del CONDINA all'ipotizzato sodalizio di stampo mafioso, è infondata.

Le censure difensive mirano, attraverso una lettura parcellizzata degli elementi a carico passati puntualmente in rassegna dal Tribunale del riesame, a svilirne la necessaria pregnanza contenutistica.

Sul punto va ribadito che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato; il controllo di legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei fatti e sono inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice.

Tanto precisato, evidenzia il Collegio come i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato in ordine alla partecipazione del CONDINA alla locale di 'ndrangheta di Roma; entrambe le ordinanze indicano, infatti, una pluralità di elementi di significativo spessore indiziario da cui è stata desunta l'attiva e stabile partecipazione del ricorrente alle attività del sodalizio.

In particolare, i giudici del riesame hanno affermato, con motivazione ineccepibile in punto di logica e conforme con le risultanze investigative, come dalle conversazioni intercettate, dalle videoregistrazioni e dai tabulati telefonici in atti emergano una serie di indicatori oggettivi di appartenenza del CONDINA al sodalizio di stampo mafioso (vedi pagg. da 720 a 733 dell'ordinanza genetica e pagg. 55, 56 e 57 dell'ordinanza impugnata): titolarità di una dote di 'ndrangheta; partecipazione alla c.d. mangiata del 15/10/2017, da ritenersi una riunione di 'ndrangheta avvenuta in un posto strategico costituito da un rustico sito in una zona ove vi erano le proprietà delle famiglie Alvaro-Cutrì e '[OSCURATO:PERSONA] vicine agli Alvaro; particolare fiducia che il CARZO riponeva nel ricorrente, fin dal momento del suo arrivo a Roma, e conseguente assidua frequentazione da parte del CONDINA dell'abitazione del promotore della locale di Roma conoscenza di informazioni segrete relative a questioni di 'ndrangheta.

I giudici del riesame hanno adeguatamente sottolineato che l'apporto del CONDINA non si esaurisce nel ruolo statico-formale di affiliato ma assume la veste dinamica di soggetto stabilmente a disposizione per le attività organizzate del clan.

La conclusione raggiunta è pienamente rispondente ai principi elaborati della giurisprudenza di legittimità secondo cui va considerato comportamento concludente idoneo a costituire grave indizio di intraneità al sodalizio criminale, l'essere a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa della cosca, dell'identità dei capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati e l'essere stato ammesso a partecipare a degli incontri in contesti deputati alla soluzione di problematiche organizzative del sodalizio (Sez. 1, n. 4937 del 19/12/2012, Modafferi, Rv. 254915).

Il percorso argomentativo seguito dal Tribunale non è validamente contrastato dalle critiche contenute nel ricorso, le quali mirano ad una lettura alternativa degli indizi e non si confrontano compiutamente con le argomentazioni spese dall'ordinanza impugnata.

4. Deve esser, infine, affermata l'assoluta genericità e l'infondatezza della doglianza con la quale l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta adeguatezza della sola misura custodiale a far fronte alle esigenze cautelari ravvisate dai giudici di merito.

Si deve ricordare che, a seguito dell'intervento riformatore di cui alla legge n. 47 del 2015, a fronte della contestazione dei reati di associazione di stampo mafioso, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria presunzione che determina, quanto alla motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei pericula libertatis, ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste, diversamente dal caso di specie, siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti.

Pertanto, qualora sussistano i gravi indizi di colpevolezza e non ci si trovi in presenza di una situazione nella quale fa difetto una qualunque esigenza cautelare, deve trovare applicazione in via obbligatoria la misura della custodia in carcere.Il Tribunale ha rilevato che, quanto alle esigenze cautelari, doveva essere richiamata la portata della presunzione relativa ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; la difesa, alla quale spettava fornire prova del fatto che non sussistono esigenze cautelari o che le stesse non impongono l'applicazione della misura più afflittiva, non ha fornito alcun elemento di valutazione in senso effettivamente favorevole e significativo per il CONDINA.

Il Tribunale, condividendo la scelta argomentativa del giudice per le indagini preliminari, ha ritenuto che le sunnominate presunzioni non siano state in alcun modo superate dalla difesa ed ha affermato, con motivazione coerente con gli atti del procedimento e priva di difetti di logicità, la sussistenza di un attuale e concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie in considerazione della «continuità sistematica del sodalizio» confermata dalle ulteriori indagini che dimostrano l'operatività del clan anche dopo la chiusura delle indagini preliminari, della personalità dell'indagato, dell'elevata «dote» attribuita al ricorrente, della permanente «messa a disposizione» del CONDINA e dell'assenza di qualsiasi elemento indicativo di un reale allontanamento dal gruppo 'ndranghetistico di riferimento.

Tali elementi hanno, inoltre, indotto i giudici del riesame a ritenere inadeguato un regime cautelare meno afflittivo di quello custodiale in quanto inidoneo ad «incidere sui contatti e sullo spessore delle relazioni illecite» intrattenute dall'indagato (vedi pagine da 58 a 60 dell'ordinanza impugnata).

Il ricorrente non si è misurato in alcun modo con questi elementi dai quali il Tribunale ha tratto «in positivo» la conferma dell'effettiva sussistenza e attualità del pericolo di reiterazione, dando rilievo a quei profili personologici e al tipo di vincolo assunto dal ricorrente, incidente anche sul piano comportamentale e culturale, che attestavano il carattere tutt'altro che episodico della scelta di campo operata dal CONDINA con l'adesione al sodalizio criminale.

5. In conclusione, il Collegio ritiene che la motivazione oggetto di ricorso contenga una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio; non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta l'attribuzione di significato dimostrativo agli elementi indiziari valorizzati nell'ambito del percorso argomentativo seguito dai giudici del riesame.

6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Non conseguendo dall'adozione d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 04/06/2022 del Tribunale di Roma. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che, riportandosi alla memoria scritta depositata, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Udite le conclusioni dell'[OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA], difensori dell'imputato, che hanno insistito nei motivi di ricorso ed hanno chiesto l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Francesco CONDINA, a mezzo dei propri difensori, propone ricorso avverso l'ordinanza pronunciata in data 4 giugno 2022 con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza impositiva della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma in data 23 marzo 2022 in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.2. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce, con unico motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e la mancanza o contraddittorietà della motivazione. Secondo il ricorrente il Tribunale non ha adeguatamente dimostrato la sussistenza dell'ipotizzata locale di 'ndrangheta, la sua operatività nella città di Roma e l'indeterminato programma criminoso condiviso dagli associati, non sono stati, inoltre, indicati gli elementi da cui desumere la forza intimidatrice del vincolo associativo e le condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano. La motivazione desume tali elementi esclusivamente dalle conversazioni intercettate all'interno dell'abitazione di Antonio CARZO e dalla sopravvenuta condanna definitiva di vari esponenti dei clan calabresi, senza sottoporre tale debole materiale indiziario al necessario vaglio critico. I giudici di merito hanno apoditticamente affermato che il clan capeggiato dal CARZO sarebbe stato costituito nell'anno 2015, data in cui quest'ultimo avrebbe ottenuto l'autorizzazione a creare la locale di Roma, secondo la difesa tale affermazione si pone in contrasto con il contenuto della conversazione intercettata in data 15 aprile 2018 da cui è possibile desumere che la costituzione della locale risale all'anno 2016. Il Tribunale non ha motivato in ordine alla natura del ruolo fattivo e concreto svolto dall'indagato all'interno dell'ipotizzato sodalizio ed al contribuito apprezzabile alla vita della cosca fornito dal ricorrente. 3. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo di impugnazione lamenta la violazione degli artt. 125, 274, 275 e 309 cod. proc. pen. nonché la carenza e l'illogicità della motivazione. 3.1. Secondo la difesa l'ordinanza è illogica, contraddittoria ed incongrua nella parte in cui afferma che la locale di Roma sarebbe stata costituita nell'anno 2015 a seguito dell'autorizzazione ricevuta a Polsi in occasione dei festeggiamenti della Madonna di Polsi, senza tener conto che il CARZO nel corso delle conversazioni intercettate ha affermato di essersi «preso la responsabilità» solo nel 2016 e non ha mai espressamente riferito di essersi recato in Calabria nel 2015 per ottenere l'autorizzazione dalla commissione provinciale nel corso dell'anno. La motivazione è illogica e contradditoria laddove, pur rimarcando la presenza in Roma da circa un ventennio e la forza del gruppo capeggiato dall'ALVARO, afferma che solo la sopravvenuta libertà di movimento del CARZO ha reso possibile la creazione di un locale di 'ndrangheta. La difesa ha, inoltre, segnalato che tale libertà di movimento è erroneamente affermata dai giudici di merito in quanto il CARZO dopo la scarcerazione era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in Roma per altri 2 anni e 4 mesi. La possibilità di creare un articolazione di 'ndrangheta nella città di Roma è stata, peraltro, smentita dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia IANNO' e BELNOME i quali hanno concordemente affermato l'esistenza di un accordo tra tutti i clan calabresi che impedisce la «colonizzazione» della Capitale per evitare contrasti con altre organizzazioni criminale; i giudici di merito non hanno confutato in modo adeguato tali dichiarazioni venendo meno al loro obbligo motivazionale, limitandosi ad affermare che le dichiarazioni sono obsolete e frutto del ruolo secondario rivestito dai collaboratori. 3.2. La motivazione è carente in ordine alla dimostrazione della concreta capacità di condizionamento del contesto economico capitolino della ipotizzata locale di 'ndrangheta, i giudici di merito si limitano ad affermare la natura prettamente commerciale della cosca e la mancata realizzazione di condotte violente, senza specificare in che modo si sarebbe esplicata la forza di intimidazione del clan capeggiato dal CARZO. I giudici del riesame hanno desunto tale forza di intimidazione esclusivamente dalla provenienza geografica degli associati che per il solo fatto di presentarsi come calabresi susciterebbero nell'interlocutore la consapevolezza della loro appartenenza alla 'ndrangheta. 3.3. La difesa ha, infine, impugnato il provvedimento del Riesame nella parte in cui fa derivare dalla mera presunzione di adeguatezza ex lege la massima misura restrittiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato. 1. Occorre preliminarmente rilevare come il Tribunale abbia fornito una motivazione ampia, approfondita e priva di illogicità od aporie, nella ricostruzione del complesso degli elementi indicativi della ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente tenuto conto della contestazione allo stesso elevata (capo 1 della rubrica) nonché della sussistenza di concrete ed attuali esigenze cautelari. Deve essere, inoltre, richiamato l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01; Rv. 266939-01; Sez. 2, n. 7263 del 14/01/2020, Cesarano, non mass.). 2. Le doglianze con le quali le difese eccepiscono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della locale di 'ndrangheta attiva nella città di Roma sono infondate e possono esser trattate congiuntamente avendo ad oggetto contestazioni della ricostruzione logico-fattuale fornita dai giudici di merito. L'ordinanza impugnata, dopo aver dato atto dell'esistenza di plurime pronunce che hanno riconosciuto l'esistenza in territorio calabrese di una cosca di 'ndrangheta riferibile alla famiglia Alvaro (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari), ha altresì riconosciuto l'operatività di un'ulteriore articolazione delocalizzata della casa madre calabrese costituente la cd. locale romana. 2.1. La fattispecie associativa delineata dall'art. 416-bis cod. pen., è stata introdotta nel "sistema" dei reati associativi per colmare quello che appariva essere un deficit di criminalizzazione di realtà associative più "complesse" delle ordinarie associazioni criminali, in quanto "storicamente" dedite alla "sopraffazione" di un determinato territorio per il conseguimento di obiettivi di potere e di utilità economica. Il legislatore, peraltro, non si è limitato a registrare realtà (talvolta secolari) già presenti, come la mafia, la 'ndrangheta, la camorra, la sacra corona unita, ecc., da tempo dotate di un nomen (localisticamente connotativo - particolare importante perché evocativo del sincretismo che normativamente caratterizza il binomio associazione mafiosa e territorio), con correlativi insediamenti, articolazioni periferiche, prestigio e "fama" criminale da "spendere" come arma di pressione nei confronti dei consociati, ma ha anche aperto un indefinito ambito operativo, per così dire "parallelo", destinato a perseguire tutte le altre aggregazioni (anche straniere) che, malgrado prive di un nomen e di una storia criminale, utilizzino metodi e perseguano scopi corrispondenti alle associazioni di tipo mafioso già note (da ultimo con riguardo alle cd. mafie di nuova costituzione v. Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, Rv. 278745-02). Tuttavia, con riferimento alle finalità perseguite, gli elementi tipizzanti le varie compagini criminali sono fra loro eterogenei, in quanto gli scopi avuti di mira dalle associazioni di stampo mafioso possono essere i più vari. Essi, infatti, spaziano dalla tradizionale realizzazione di un programma criminale - tipica di tutte le associazioni per delinquere allo svolgimento di attività in sé lecite, come l'acquisizione, in modo diretto o indiretto, della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici; alla realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti; all'impedimento o all'ostacolo del libero esercizio del diritto di voto o per procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Un "mosaico" dunque, di finalità, tanto ampio che mal si concilia con l'individuazione di un elemento specializzante che possa definire il concetto di "tipo mafioso". Deve ritenersi, invece, che il nucleo della fattispecie incriminatrice si collochi nel terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen., laddove il legislatore definisce, assieme, metodo e finalità dell'associazione mafiosa - in sostanza, quelle finalità che si qualificano solo se c'è uno specifico "metodo" che le alimenta - delineando in tal modo un reato associativo non soltanto strutturalmente peculiare, ma, soprattutto, a gamma applicativa assai estesa, perché destinato a reprimere qualsiasi manifestazione associativa che presenti quelle caratteristiche di metodo e fini. 2.2. Nel caso delle c.d. locali di 'ndrangheta assume particolare rilievo il collegamento della struttura territoriale con la casa madre. Infatti, proprio in forza dell'adozione di un modulo organizzativo che ne riproduce i tratti distintivi, caratterizzandone l'intrinseca essenza e perciò lasciando presagire il pericolo per l'ordine pubblico, si è affermato che il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice. Con particolare riguardo ad un'articolazione in una cittadina svizzera di un clan della ‘ndrangheta radicato in Calabria, questa Suprema Corte ha osservato che i moderni mezzi di comunicazione propri della globalità hanno reso noto il metodo mafioso proprio della "ndrangheta anche in contesti geografici un tempo ritenuti refrattari o insensibili al condizionamento mafioso, per cui non è necessaria la prova della capacità intimidatrice o della condizione di assoggettamento o di omertà in quanto l'impatto oppressivo sull'ambiente circostante è assicurato dalla fama conseguita nel tempo dalla consorteria (cfr., Sez. 5, n. 28722 del 24/05/2018, Demasi, Rv. 273093-01; Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv. 270290-01; Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811-01). Ciò premesso, non vi è dubbio che le peculiarità della vicenda oggetto del presente procedimento comportano la necessità di alcune puntualizzazioni che si riflettono tanto sul concetto di metodologia mafiosa che di struttura associativa "delocalizzata". L'ordinanza oggetto di ricorso ha puntualmente messo in luce come la metodologia mafiosa che fa capo ad associazioni a diffusione variegata sul territorio nazionale si saldi a filo doppio con la natura delle attività che costituiscono il fine del sodalizio stesso. Altro è infatti misurare il concetto di forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva ove il fine cui questa metodologia e questo "stato di fatto" sono orientati sia rappresentato dalla commissione di specifici fatti criminali; altro è analizzare gli stessi connotati tipizzanti ove invece il fine perseguito sia quello di operare una ulteriore locupletazione del sodalizio attraverso l'assunzione o il controllo di attività economiche in sé in tutto lecite. In tale prospettiva, risulta evidente come la manifestazione esteriore del sodalizio abbia connotati e caratteri di appariscenza differenziati, in quanto la illiceità che permea ontologicamente il fine, ove questo sia delittuoso, non altrettanto si caratterizza nella ipotesi in cui la locale intenda perseguire finalità di investimento, locupletazione e accrescimento delle potenzialità economiche dell'intero gruppo. In altri termini, l'ormai diffuso concetto di "locale" che caratterizza le estrinsecazioni per così dire extra-moenia delle varie organizzazioni ‘ndranghetiste assume i connotati non di una semplice "delocalizzazione" del gruppo madre, ma di una realtà che, pur permanendo stretti vincoli rispetto alla associazione di origine, ha pur sempre un connotato di autonomia strutturale, funzionale e operativa che finisce per autoalimentarsi ma al tempo stesso per manifestare all'esterno la capacità diffusiva di un'organizzazione così peculiarmente articolata. Problematica questa non ignota alla giurisprudenza di questa Suprema Corte, che in più occasioni si è soffermata sulla cd. articolazione "cellulare" delle organizzazioni di stampo terroristico eversivo, ove la riconducibilità della cellula "figlia" al tipo delineato dall'art. 270-bis cod. pen., si deve principalmente alla sua natura strumentale rispetto alla realizzazione degli obiettivi criminali perseguiti dall'organizzazione "madre", sia pure attraverso un rapporto di tipo "smaterializzato" (Sez. 2, n. 7808 del 04/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278680-02). 2.3. Da ciò può già desumersi un primo corollario. Come chiaramente emerge dallo stesso tenore delle conversazioni intercettate e dai singoli fatti "sintomatici" puntualmente indicati nell'ordinanza cautelare e nel provvedimento oggetto di ricorso, la locale romana è stata "costituita" con l'evidente beneplacito della casa "madre", la cui fama ed il cui prestigio non possono essere messi in discussione sulla scorta dei diversi giudicati al riguardo intervenuti e in forza dell'esito degli altri procedimenti richiamati, con l'ovvia conseguenza che il modo di essere delle penetrazioni in variegati settori economici fosse per un verso finalizzato alla "occupazione" dei diversi settori presi di mira, mentre sotto altro profilo è proprio quel prestigio e quelle modalità di occupazione a rendere emblematico l'impiego di una metodologia tipica di quella consorteria e non certo ignota a quanti con essa avevano a che fare. Significativo a questo riguardo il rapporto "non conflittuale" che la locale intendeva stabilire con altre organizzazioni criminali proprio per consentire un'attività il meno appariscente possibile di penetrazione e di controllo di settori sempre più vasti della economia cittadina. In questo quadro di riferimento, è evidente come non si richiedessero espliciti atteggiamenti di eclatante intimidazione, di coercizione o comunque di violenza in quanto l'obiettivo non era e non è quello della sopraffazione fisica o morale di quanti venivano in contatto con i vari personaggi della locale, ma all'inverso, quello di consentire l'appropriazione di settori economici che escludessero di fatto un fisiologico libero mercato a tutto vantaggio di una gestione "seppur settoriale" di tipo "monopolistico". Di conseguenza, viene in rilievo il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui la reale connotazione delle forme di "delocalizzazione" delle "mafie storiche" e della 'ndrangheta in particolare - in ragione delle peculiarità strutturali, organizzative ed operative - connotata da forme di vere e propria colonizzazione dei territori nei quali decide di estendere la propria forza egemonica, risiede nell'intrinseca, e non implicita, forza di intimidazione derivante dal collegamento con le componenti centrali dell'associazione mafiosa, dalla riproduzione sui territori delle tipiche strutture organizzative della ‘ndrangheta, dall'avvalimento della fama criminale conseguita, nel corso di decenni, nei territori di storico ed originario insediamento (cfr., Sez. F, n. 56596 del 03/09/2018, Balsebre, Rv. 274753-01; Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811- 01; cfr. pure Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Furnari, Rv. 276111-01: «la esteriorizzazione della forza di intimidazione come manifestazione percepibile del metodo mafioso delle associazioni riconducibili al paradigma normativo previsto dall'art. 416-bis cod. pen. è [...] necessaria solo ove il gruppo criminale debba accreditarsi nel contesto sociale nel quale intende operare e non quando [...] si ricolleghi chiaramente ad una organizzazione storica, della quale eredita il capitale criminale»; nonché Sez. 2, n. 12362 del 02/03/2021, Mazzagatti, Rv. 280997-01; Sez. 5, n. 28722/2018, cit.; Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv. 270290- 01; Sez. 5, n. 7575 del 25/11/2021, dep. 2022, Cutano, non mass.). 2.4. Di tali condizioni l'ordinanza impugnata risulta avere dato motivatamente atto: si è evidenziato come la locale romana tragga la sua origine dalla casa madre, secondo un progetto che si deve al [OSCURATO:PERSONA], appositamente autorizzato dalla Provincia in virtù dei suoi stretti legami e dell'appartenenza con la casa madre; che la locale mantiene i contatti con la casa madre, a cui faceva riferimento per il mantenimento degli equilibri generali, per il controllo delle nomine, per l'ottenimento del nulla osta ai fini del conferimento delle cariche e per la risoluzione di eventuali controversie; sono descritte le modalità operative tipiche dei consessi di 'ndrangheta, quali il possesso ed il conferimento di doti, le "mangiate" quali apposite riunioni per discutere di questioni di cosca, la distribuzione gerarchica dei ruoli, l'esistenza di una specifica struttura organizzativa e logistica; il possesso di armi; l'inquinamento del tessuto economico. Inoltre, a corredo di una lettura comunque ancorata ai requisiti di tipicità della fattispecie, si sono comunque evocati indici particolarmente significativi di esteriorizzazione del metodo, richiamandosi molteplici episodi "di paura" - alcuni dei quali persino sfociati in contestazioni di delitti fine caratterizzati dall'uso di minaccia e violenza in relazione ai quali è stata emessa la misura cautelare - che il Tribunale risulta avere letto in senso unitario in aderenza alla contestazione in quanto coesi dal comune denominatore della forza di persuasione della 'ndrangheta e della finalità di agevolazione del consesso romano. A ciò si è aggiunto l'ulteriore dato, di spiccato rilievo, costituito dal rapporto con altre consorterie mafiose che insistono sul territorio romano e di carattere variegato, ove le interlocuzioni tra i vari personaggi avvengono notoriamente su un piano paritario di reciproco riconoscimento. Un dato, questo, di chiara percezione esterna di come la locale romana fosse accreditata nel contesto sociale in cui intendeva operare quale articolazione dotata, stante il collegamento con la casa madre, di un capitale criminale concretamente ed all'occorrenza pienamente spendibile. Vengono così superate le obiezioni difensive in punto di partecipazione, pur in assenza di quegli indici rivelatori estrinseci (titolarità di dote, inviti e partecipazioni alle c.d. "mangiate", implicanti la conoscenza e la condivisione di informazioni e determinazioni destinate a rimanere segrete) che per taluno degli associati agevolano, invece, la riconoscibilità della condotta, in quanto estrinsecazione in concreto di un'adesione libera e volontaria al sodalizio in modo stabile e duraturo, oltre che potenzialmente permanente che, nello stesso tempo, rende concreta la "messa a disposizione" ed individua il profilo dinamico della partecipazione secondo l'insegnamento delle Sezioni unite "Modaffari" (sent. n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889-01, cit.). Lungi, dunque, da una lettura sociologica della fattispecie, il giudice del merito non si è arrestato alla constatazione dell'esistenza di un gruppo a vocazione 'ndranghetista, ma ne ha ricercato indici di intrinseca forza mafiosa non soltanto potenziali ma concretamente spendibili e all'occorrenza spesi, valorizzando dati di fatto, ricavati anche dal compendio intercettivo, del tutto coerenti con tali indici. E di ciò ha dato conto con motivazione congrua e scevra da vizi logici. Di conseguenza, il riferimento all'assenza di un controllo effettivo del territorio romano non scalfisce, in punto di corretta applicazione della disposizione sostanziale censurata, la motivazione resa dall'ordinanza impugnata, in quanto l'ampiezza della città e la sua complessità sociale mal si prestano ad una colonizzazione del tipo di quella che le organizzazioni mafiose di provenienza esercitano nei territori di origine, cedendo, invece, il passo ad una forma di tipo differente, consistente nella "colonizzazione" del tessuto economico. E ciò non pare affatto distonico rispetto al modello proprio ed autoctono dell'organizzazione criminale di riferimento, in quanto la 'ndrangheta - per come anche asseverato da noti procedimenti giudiziari e recenti decisioni di questa Corte (Sez. 2, n. 39774 del 07/05/2022, Aiello, non mass.), nonché dalle stesse Relazioni della Commissione parlamentare antimafia - si è mossa negli ultimi anni accaparrandosi progressivamente intere porzioni imprenditoriali nelle forniture, nel settore della ristorazione; nell'ambito del gioco: ha immesso capitali enormi che hanno alterato profondamente l'economia legale, ma che al tempo stesso garantiscono a queste strutture mafiose posizioni dominanti attraverso cui affidare il sostegno ai propri sodali e il riflusso del denaro pronto ad essere reinvestito. 2.5. Il percorso argomentativo dei giudici del riesame non è validamente contrastato dalle critiche contenute nel ricorso, le quali mirano ad una lettura alternativa delle risultanze indiziarie e non si confrontano compiutamente con le argomentazioni spese nell'ordinanza impugnata. La difesa non si confronta compiutamente con le articolate ed approfondite considerazioni dei giudici di merito, limitandosi a lamentare una generica carenza motivazionale ed a prospettare un'interpretazione alternativa del contenuto delle conversazioni intercettate il 15 ottobre 2018 inerenti alla collocazione temporale della creazione della locale di Roma da parte del CARZO. Deve essere, in proposito, ribadito che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia laddove il decidente, diversamente dal caso oggetto di scrutinio, ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e tale difformità risulti decisiva ed incontestabile (vedi Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2023, Fiore, non massimata) così da rendere manifesta l'illogicità ed irragionevolezza della motivazione. 2.6. L'ulteriore doglianza con la quale l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] sostiene l'impossibilità di creare un'articolazione di 'ndrangheta nella città di Roma in considerazione di un pregresso accordo raggiunto dagli esponenti apicali di tutti i clan calabresi, accordo riferito dai collaboratori di giustizia IANNO' e BELNOME è infondata. I giudici del riesame, con motivazione conforme alle risultanze indiziarie e priva di illogicità manifeste, hanno evidenziato che la decisione riportata dai collaboratori di giustizia è stata progressivamente abbandonata dapprima mediante la creazione di locali in Lombardia ed in seguito anche nel territorio capitolino (vedi pagine da 8 a 12 dell'ordinanza impugnata), rimarcando inoltre che le propalazioni dello IANNONE e del BELNOME risalgono ad un periodo anteriore alla creazione della locale di Roma e provengono da affiliati di un grado inferiore a quello necessario per esser messi a conoscenza delle decisioni prese dai massimi vertici della 'ndrangheta calabrese.3. La doglianza, dedotta esclusivamente nel ricorso a firma déll'Avv. [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il vizio di motivazione in ordine alla partecipazione del CONDINA all'ipotizzato sodalizio di stampo mafioso, è infondata. Le censure difensive mirano, attraverso una lettura parcellizzata degli elementi a carico passati puntualmente in rassegna dal Tribunale del riesame, a svilirne la necessaria pregnanza contenutistica. Sul punto va ribadito che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato; il controllo di legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei fatti e sono inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice. Tanto precisato, evidenzia il Collegio come i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato in ordine alla partecipazione del CONDINA alla locale di 'ndrangheta di Roma; entrambe le ordinanze indicano, infatti, una pluralità di elementi di significativo spessore indiziario da cui è stata desunta l'attiva e stabile partecipazione del ricorrente alle attività del sodalizio. In particolare, i giudici del riesame hanno affermato, con motivazione ineccepibile in punto di logica e conforme con le risultanze investigative, come dalle conversazioni intercettate, dalle videoregistrazioni e dai tabulati telefonici in atti emergano una serie di indicatori oggettivi di appartenenza del CONDINA al sodalizio di stampo mafioso (vedi pagg. da 720 a 733 dell'ordinanza genetica e pagg. 55, 56 e 57 dell'ordinanza impugnata): titolarità di una dote di 'ndrangheta; partecipazione alla c.d. mangiata del 15/10/2017, da ritenersi una riunione di 'ndrangheta avvenuta in un posto strategico costituito da un rustico sito in una zona ove vi erano le proprietà delle famiglie Alvaro-Cutrì e '[OSCURATO:PERSONA] vicine agli Alvaro; particolare fiducia che il CARZO riponeva nel ricorrente, fin dal momento del suo arrivo a Roma, e conseguente assidua frequentazione da parte del CONDINA dell'abitazione del promotore della locale di Roma conoscenza di informazioni segrete relative a questioni di 'ndrangheta. I giudici del riesame hanno adeguatamente sottolineato che l'apporto del CONDINA non si esaurisce nel ruolo statico-formale di affiliato ma assume la veste dinamica di soggetto stabilmente a disposizione per le attività organizzate del clan. La conclusione raggiunta è pienamente rispondente ai principi elaborati della giurisprudenza di legittimità secondo cui va considerato comportamento concludente idoneo a costituire grave indizio di intraneità al sodalizio criminale, l'essere a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa della cosca, dell'identità dei capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati e l'essere stato ammesso a partecipare a degli incontri in contesti deputati alla soluzione di problematiche organizzative del sodalizio (Sez. 1, n. 4937 del 19/12/2012, Modafferi, Rv. 254915). Il percorso argomentativo seguito dal Tribunale non è validamente contrastato dalle critiche contenute nel ricorso, le quali mirano ad una lettura alternativa degli indizi e non si confrontano compiutamente con le argomentazioni spese dall'ordinanza impugnata. 4. Deve esser, infine, affermata l'assoluta genericità e l'infondatezza della doglianza con la quale l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta adeguatezza della sola misura custodiale a far fronte alle esigenze cautelari ravvisate dai giudici di merito. Si deve ricordare che, a seguito dell'intervento riformatore di cui alla legge n. 47 del 2015, a fronte della contestazione dei reati di associazione di stampo mafioso, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria presunzione che determina, quanto alla motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei pericula libertatis, ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste, diversamente dal caso di specie, siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti. Pertanto, qualora sussistano i gravi indizi di colpevolezza e non ci si trovi in presenza di una situazione nella quale fa difetto una qualunque esigenza cautelare, deve trovare applicazione in via obbligatoria la misura della custodia in carcere.Il Tribunale ha rilevato che, quanto alle esigenze cautelari, doveva essere richiamata la portata della presunzione relativa ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; la difesa, alla quale spettava fornire prova del fatto che non sussistono esigenze cautelari o che le stesse non impongono l'applicazione della misura più afflittiva, non ha fornito alcun elemento di valutazione in senso effettivamente favorevole e significativo per il CONDINA. Il Tribunale, condividendo la scelta argomentativa del giudice per le indagini preliminari, ha ritenuto che le sunnominate presunzioni non siano state in alcun modo superate dalla difesa ed ha affermato, con motivazione coerente con gli atti del procedimento e priva di difetti di logicità, la sussistenza di un attuale e concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie in considerazione della «continuità sistematica del sodalizio» confermata dalle ulteriori indagini che dimostrano l'operatività del clan anche dopo la chiusura delle indagini preliminari, della personalità dell'indagato, dell'elevata «dote» attribuita al ricorrente, della permanente «messa a disposizione» del CONDINA e dell'assenza di qualsiasi elemento indicativo di un reale allontanamento dal gruppo 'ndranghetistico di riferimento. Tali elementi hanno, inoltre, indotto i giudici del riesame a ritenere inadeguato un regime cautelare meno afflittivo di quello custodiale in quanto inidoneo ad «incidere sui contatti e sullo spessore delle relazioni illecite» intrattenute dall'indagato (vedi pagine da 58 a 60 dell'ordinanza impugnata). Il ricorrente non si è misurato in alcun modo con questi elementi dai quali il Tribunale ha tratto «in positivo» la conferma dell'effettiva sussistenza e attualità del pericolo di reiterazione, dando rilievo a quei profili personologici e al tipo di vincolo assunto dal ricorrente, incidente anche sul piano comportamentale e culturale, che attestavano il carattere tutt'altro che episodico della scelta di campo operata dal CONDINA con l'adesione al sodalizio criminale. 5. In conclusione, il Collegio ritiene che la motivazione oggetto di ricorso contenga una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio; non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta l'attribuzione di significato dimostrativo agli elementi indiziari valorizzati nell'ambito del percorso argomentativo seguito dai giudici del riesame. 6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non conseguendo dall'adozione d
Sentenza Cassazione n. 07315/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris