CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 12074/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
luca [OSCURATO:SOCIETA]. in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.-intimato-Numero registro generale 1841/2025Numero sezionale 1092/2026Numero di raccolta generale 12074/2026Data pubblicazione 30/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1579/2024depositata il 5/11/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA]:Rilevato che:Per quanto qui interessa, [OSCURATO:SOCIETA]., con citazione notificata il 20dicembre 2019, conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] LeasingS.p.A. - già [OSCURATO:SOCIETA]. -, attualmente incorporata da [OSCURATO:SOCIETA]., esponendo di aver con essa stipulato contratto dilocazione finanziaria il 26 giugno 2009 per un complesso immobiliare cheavrebbe costruito e poi utilizzato. Progressivamente si era stipulata pure lacessione parziale dei relativi beni, scorporando e stipulando anche trenuovi contratti di leasing, con autorizzazione alla sublocazione degliimmobili; in particolare, le contraenti avevano stipulato singoli contrattirelativi a porzioni determinate (il primo il 1 marzo 2013 come n. 15293; ilsecondo e il terzo nell’agosto 2015 come nn. 15722 e 15723), cosìriducendo l’ambito dell’originario contratto di leasing – originariamenteidentificato come n. 12294, poi divenuto n. 93059 -.[OSCURATO:SOCIETA], essendo entrata in difficoltà per il pagamento delle rate dileasing, proponeva a [OSCURATO:PERSONA] il 4 marzo 2019 una transazione con lamodifica dei canoni non pagati, a fronte della richiesta del saldo trasmessada controparte; quest’ultima però escuteva un pegno di euro 100.000rilasciatole dall’attuale attrice, dichiarava la risoluzione del contratto dileasing e intimava a [OSCURATO:SOCIETA] sia il pagamento del dovuto, sia il rilasciodegli immobili.[OSCURATO:PERSONA] si rivolgeva al Tribunale per ottenere l’accertamentodella illegittimità della condotta di [OSCURATO:PERSONA] per violazione di correttezzae buona fede nonché per fruire dell’opzione d’acquisto nei quattro contrattidi leasing, per determinare l’eventuale residuo credito di [OSCURATO:PERSONA], perdetrarre quanto dovuto per il risarcimento dei danni, per determinare ilNumero registro generale 1841/2025Numero sezionale 1092/2026Numero di raccolta generale 12074/2026Data pubblicazione 30/04/2026prezzo d’acquisto e trasferire all’attrice la proprietà degli immobili; insubordine, chiedeva di dichiarare l’illegittimità delle risoluzioni e la nullitàdei contratti; in ulteriore subordine, chiedeva di qualificarli leasingtraslativi nonché di determinare il compenso per l’uso e le somme che UbiLeasing doveva restituire all’utilizzatrice.La convenuta si costituiva, resistendo e proponendo domandariconvenzionale per la riconsegna degli immobili.Il Tribunale, con sentenza n. 374/2022, rigettava le domande attoree eaccoglieva la domanda riconvenzionale, condannando [OSCURATO:SOCIETA] arestituire a [OSCURATO:PERSONA] gli immobili.[OSCURATO:SOCIETA] presentava appello, cui resisteva controparte, e che la Corted’appello di Ancona rigettava con sentenza n. 1579/2024.[OSCURATO:SOCIETA] ha presentato ricorso sulla base di tre motivi, da cui si è difesacon controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale diretta da [OSCURATO:SOCIETA]. che agisce per [OSCURATO:PERSONA].In data 30 giugno 2025 è stata depositata PDA, che ha ritenutoinammissibili i primi due motivi e meritevole di rigetto il terzo; laricorrente ha tempestivamente presentata istanza ai sensi dell’articolo 380bis c.p.c., per cui la causa è stata inserita in udienza camerale. Netcenterha depositato un’assai sintetica memoria.Considerato che:1. Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116 e 2697 c.c.“per la mancata ammissione delle prove” richieste da [OSCURATO:SOCIETA].Vengono anzitutto riassunte le vicende, e in particolare evocata la venditanel 2015 di cinque immobili, “concordata”, che avrebbe ridotto l’importodei canoni derivanti dalle locazioni aventi ad oggetto gli immobili rimasti,finalizzati al pagamento delle rate di leasing, tenendo conto anche delfatto che due dei conduttori versavano direttamente i canoni alla societàdi leasing. Si afferma che consulenza tecnica e prove testimoniali eranoNumero registro generale 1841/2025Numero sezionale 1092/2026Numero di raccolta generale 12074/2026Data pubblicazione 30/04/2026state chieste per provare che la decisione di quest’ultima - all’epocaMedioleasing - di vendere i cinque immobili e al prezzo da essa stabilitoavrebbe provocato inevitabili “difficoltà di pagare le rate … a carico deiresidui immobili”, e altresì per provare che “erano stati poi detratti prezzidi cessione assolutamente inferiori al valore commerciale dei beni”, per cuia carico di [OSCURATO:SOCIETA] “era rimasto … un importo residuo sproporzionatoper eccesso rispetto al valore commerciale (e di conseguenza locativo)degli immobili residui, che non poteva consentire di sostenere ilfinanziamento”; e così [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe progressivamente divenutamorosa.Si intendeva altresì dimostrare che era stata appunto la società di leasinga determinare il valore degli immobili ceduti, “perché … solo la concedentene aveva il potere”, e che - tra l’altro - l’attuale ricorrente aveva giàpagato la somma di euro 755.875 e anche speso “notevoli somme … peradattare gli immobili alla locazione”.In sostanza, le proposte prove miravano “ad accertare il comportamentodi malafede” di controparte, che avrebbe deciso “tutto”, cioè “lo scopo e lavendita di cinque immobili, la stipula di nuovi contratti, le locazioni a terzidi fabbricati e garages, l’incameramento diretto dei canoni pagati daisuperconduttori”, che così [OSCURATO:SOCIETA] non riceveva canoni sufficienti apagare le rate di leasing, che la concedente aveva accettato per quattroanni pagamenti ridotti rispetto alle rate e solo all’improvviso si era avvalsadelle “clausole risolutive”.Si intendeva quindi dimostrare il comportamento di malafede dellaconcedente, soprattutto perché essa ben sapeva che i canoni deisubconduttori non potevano essere sufficienti per il pagamento delle ratedi leasing, e “improvvisamente” aveva voluto “approfittare” delle clausolerisolutive. Su tutto questo i giudici di merito, ad avviso della ricorrente, “sisono limitati a non ammettere” le prove con una “motivazione astratta enon pertinente” e violando l’articolo 115 c.p.c.Numero registro generale 1841/2025Numero sezionale 1092/2026Numero di raccolta generale 12074/2026Data pubblicazione 30/04/20262. Con il secondo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3c.p.c., violazione dell’articolo 1375 c.c. sull’“obbligo della banca dicomportarsi in buona fede”.Tale obbligo, includente pure trasparenza e correttezza, ai sensi degliarticoli 1175, 1375 e 1337 c.c. nonché 127 TUB, riguarda anchel’esecuzione del contratto.Si invoca la buona fede oggettiva e la conseguente necessità di lealtà, cosìavendo ogni parte l’obbligo di agire per preservare gli interessi e la sferagiuridico-patrimoniale della parte avversa (S.U. 28056/2008) comeespressione del principio di solidarietà sociale di cui all’articolo 2 Cost. che“impegna le parti ad attivarsi per salvaguardare l’altrui sfera giuridica”.Nella vicenda in esame, la vendita di cinque immobili a prezzodecisamente inferiore a quello speso dalla ricorrente e calcolatoapoditticamente dalla controparte avrebbe gravato di “un peso enorme”gli altri immobili.Si sarebbe dinanzi, perciò, a una condotta contraria alla buona fede exarticolo 1375 c.c., che non ha tenuto conto “delle esigenze di [OSCURATO:SOCIETA] edegli effetti delle cessioni sui contratti in essere”, comportandosi laconcedente come effettiva ed esclusiva proprietaria degli immobili,incurante del “diritto dell’utilizzatore”.Il giudice d’appello, a pagina 6 della sentenza, avrebbe dichiaratoapoditticamente, in sostanza, che “controparte non ha violato l’obbligo disolidarietà”, inoltre non tenendo in conto che “le difficoltà derivavanoproprio dalle operazioni di vendita effettuate da [OSCURATO:SOCIETA]”.3. Con il terzo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3c.p.c., violazione degli articoli 1455 e 1456 c.c., in relazione alla nongravità dell’inadempimento, alla rinuncia tacita e alla inapplicabilità dellaclausola risolutiva espressa, indicando pure come violati gli articoli 1362ss. c.c. in ordine all’applicazione e alla validità della clausola contrattualen. 21 - clausola risolutiva espressa -, e segnalando altresì laNumero registro generale 1841/2025Numero sezionale 1092/2026Numero di raccolta generale 12074/2026Data pubblicazione 30/04/2026giustificazione tratta dall’articolo 1564 c.c., in realtà attinente allasomministrazione.Il giudice d’appello ha ritenuto correttamente l’applicabilità della clausolacontrattuale 21 citata; ma già il Tribunale aveva rilevato che la società dileasing “aveva agito per la risoluzione solo nel 2019, mentre i ritardi neipagamenti risalivano 2015/2017”.La corte territoriale, peraltro, cita su questo “solo parzialmente” lagiurisprudenza di legittimità che rammenta per la clausola risolutivaespressa l’irrilevanza della gravità dell’inadempimento, e invoca altresì,impropriamente, giurisprudenza che attiene alla somministrazione, inrelazione all’articolo 1564 c.c. relativo proprio alla gravità (Cass.15363/2010).È vero che la clausola risolutiva espressa determina, ai sensi dell’articolo1456 c.c., l’obbligazione che, una volta inadempiuta, risolve il contratto;tuttavia sarebbe possibile la rinuncia, anche tacita, di avvalersene, sulpunto richiamando Cass. 24564/2013, Cass. 2111/2012 e Cass.15026/2005.4. Il primo motivo è palesemente infondato: il giudice d’appello tratta,nelle pagine 5-6 della sentenza, la questione delle prove non ammesse,osservando che per tabulas già erano emerse “le circostanze di fatto di cuisi duole l’appellante” e compiendo una ricostruzione sulle condotte delleparti per dedurne “l’assoluta inutilità … di un’istruttoria”. Valutazione dimerito, dunque, non censurabile dal giudice di legittimità.5. Il secondo motivo in sostanza contesta, a ben guardare, la posizioneassunta dalla corte territoriale per disattendere il secondo motivod’appello.5.1 Già nel riassunto della vicenda processuale, la questione si rinvienechiaramente laddove – pagina 2 della sentenza - la corte territoriale rilevache l’attuale ricorrente aveva chiesto in primo grado di accertare “lalegittimità del comportamento per violazione dei criteri di correttezza eNumero registro generale 1841/2025Numero sezionale 1092/2026Numero di raccolta generale 12074/2026Data pubblicazione 30/04/2026buona fede durante l’esecuzione del contratto di locazione finanziaria”stipulato il 26 giugno 2009, richiamando proprio, tra l’altro, la “stipula, infavore di nuovi utilizzatori, di cinque atti aventi ad oggetto la cessioneparziale del contratto originario, con conseguente scorporo dallo stesso”. Enella successiva pagina 3 la corte territoriale riconosce, in sostanza, cheNetcenter aveva ribadito nell’appello alla sua posizione, chiedendo pure lariforma della sentenza del Tribunale “nella parte in cui ha ritenuto nonravvisabile in capo alla concedente alcuna violazione delle norme dicorrettezza e buona fede nella fase genetica ed esecutiva del contratto”.Quando successivamente affronta questa censura, il giudice d’appello, apagina 4 della sentenza, dichiara di procedere al vaglio congiunto del“primo motivo” e di “quello successivo” del gravame, per subito doporiconoscere che l’appellante mira “a dimostrare la violazione da parte dellabanca del dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto”.Quindi, nella seguente pagina 5, la corte territoriale dichiara di“condividere le logiche e convincenti argomentazioni” della sentenza diprimo grado, che definisce “basate sul buon governo … della normativa inmateria di correttezza e buona fede: presupposti ravvisati in capo allabanca che in sede di esecuzione dei contratti ha ritenuto, nell’ambito dellibero esercizio della sua volontà negoziale, di procedere con la risoluzionedegli stessi”. Ed è vero che “dall’importo originario finanziato/costo delbene … sono stati poi detratti prezzi di cessione assolutamente inferiori alvalore commerciale … rimanendo a carico della società un importo residuosproporzionato per eccesso rispetto al valore commerciale (e diconseguenza locativo) degli immobili residui inidoneo a … sostenere ilfinanziamento”, provocando invece “una progressiva morosità”; ma questifatti, ad avviso del giudice d’appello, sono “esclusivamente imputabili alledecisioni dell’appellante stessa, in quanto adottate nell’ambito delleproprie scelte imprenditoriali e non alla condotta della società di leasing,che ha regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni, dimostrandoNumero registro generale 1841/2025Numero sezionale 1092/2026Numero di raccolta generale 12074/2026Data pubblicazione 30/04/2026documentalmente che l’inadempimento dell’utilizzatrice … sia da imputareal peggioramento delle sue condizioni finanziarie”.Segue il richiamo alla normativa sul leasing (in realtà posteriore allavicenda) di cui all’articolo 1, comma 136, l. 124/2017 per affermare che èprevisto l’obbligo della parte concedente di acquistare o far costruire unbene su scelta dell’utilizzatore “che ne assume tutti i rischi”; talequalificazione confermerebbe il “mero scopo di finanziamento”. E qui laconcedente nel contratto di leasing non avrebbe assunto “alcun rischiorelativo al bene”.Dunque, non sarebbe mancata la “osservanza del dovere di buona fede” dicui all’articolo 1375 c.c. da parte della concedente stessa per non avereconsiderato, prima di comunicare il recesso, le proposte trattative; e larisoluzione sarebbe avvenuta di diritto in forza della clausola 21 delcontratto, come dichiarato nella sentenza del Tribunale.5.2 Il giudice d’appello, in effetti, delinea una figura del contratto dileasing che si svincola dai principi generali, e in particolare dalla buonafede oggettiva, che era in realtà la sostanza del secondo motivo d’appelloed è stata riversata nel secondo motivo di ricorso in esame,ammissibilmente perché la corte territoriale, appunto, non l’haconsiderata.Ad avviso della corte territoriale, l’unico obbligo del concedente è appuntol’acquisto del bene in conformità alla scelta dell’utilizzatore. Nelle pagine5-6 della sua sentenza, infatti, ricostruisce la fattispecie affermando che“la società di leasing si occupa unicamente dell’intermediazione dicarattere finanziario, al fine di favorire la conclusione dell’operazione,acquistando il bene dal cedente e mettendolo a disposizionedell’utilizzatore, che si obbliga di pagare il canone del leasing”. Si sarebbepertanto dinanzi ad un classico leasing finanziario, anteriore (è statostipulato il 26 febbraio 2009) alla l. 124/2017.Numero registro generale 1841/2025Numero sezionale 1092/2026Numero di raccolta generale 12074/2026Data pubblicazione 30/04/2026La natura, tipica o meno, di un contratto, tanto più per un contratto aprestazioni corrispettive, non è affatto esonerata, però, dai principifondamentali di correttezza e buona fede oggettiva.Le norme che li stabiliscono (v. articoli 1175 e 1375 c.c.; per lacorrettezza v. pure l’articolo 127 TUB) sono necessariamente ampie – idest elastiche -, e regolano l’obbligo relazionale tra le parti, il cuiadempimento è basilare, così da fornire tutela ai legittimi interessi dicontroparte al pari dei propri, ciò derivando altresì proprio dall’articolo 2Cost. (cfr. Cass. 8277/2024; Cass.16743/2021; Cass. 9200/2021; Cass.23232/2013; Cass. 22819/2010; Cass. 1618/2009; S.U. 28056/2008).Nel caso in esame, in sostanza, l’attuale ricorrente aveva lamentatol’inadempimento di tale obbligo: nella sua prospettazione, “spogliandola”dei beni che utilizzava mediante lo “scorporo” - cioè la vendita ad altri -, ecosì riducendo ovviamente quanto la parte utilizzatrice ne poteva attingeretramite i canoni delle locazioni che essa aveva stipulato con altri soggettiestranei al leasing, la concedente avrebbe oggettivamente alterato ilsinallagma a sfavore della utilizzatrice. In precedenza, peraltro, laconcedente stessa aveva applicato, almeno in una certa misura, proprio laregola solidale di tutela di controparte, non incalzandola al pagamentointegrale delle periodiche debenze che l’utilizzatrice più non effettuavadopo le vendite, negli anni 2013 e 2015, che la stessa concedente nellaqualità di proprietaria aveva compiuto per alcuni degli immobilioriginariamente oggetto del leasing (secondo la concedente dal giugno2017 [OSCURATO:SOCIETA] aveva iniziato a non pagare regolarmente per arrestarepoi del tutto il pagamento in novembre per il contratto 930539; avevarallentato il pagamento anche per il contratto 930911, cessando ilpagamento nell’agosto 2019; per il contratto 931050, aveva rallentatodall’aprile 2018 cessando al ottobre 2018; aveva poi sospeso i pagamentianche per il contratto 931051; si veda il controricorso a pagina 5); e ciò aNumero registro generale 1841/2025Numero sezionale 1092/2026Numero di raccolta generale 12074/2026Data pubblicazione 30/04/2026prescindere dal fatto che la concedente aveva ricevuto propriodirettamente dai conduttori i canoni di alcuni contratti (ricorso, pagina 3).Vale a dire, la concedente, fruendo della sua qualità di proprietaria,avrebbe venduto alcuni degli immobili di cui la controparte avrebbe allafine dovuto conseguire la proprietà e che soprattutto, essendone essautilizzatrice, le sarebbero state fonti di parte del corrispettivo che dovevaversare per il leasing alla concedente stessa; il che, per di più, vendendotali immobili a un prezzo determinato esclusivamente da quest’ultima (cosìprospetta la ricorrente), e non quindi concordato con quella che fino adallora ne era l’utilizzatrice.5.3 È ovvio che la riduzione del reddito acquisito dai conduttori degliimmobili “tolti”, nella vicenda prospettata, avrebbe diminuito perNetcenter la capacità di adempiere gli originali accordi. Questa deminutionon avrebbe potuto, allora, non essere oggetto di una corrispondente econseguente modifica dell’accordo, proprio per applicare i principi di buonafede oggettiva e di correttezza; e ciò, in sostanza, aveva chiesto [OSCURATO:SOCIETA](tra l’altro rilasciando subito un pegno di euro 100.000) esattamente nellaproposta di rientro dei debiti (si veda il controricorso, pagina 5).Quindi la banca aveva agito come se nulla di quanto descritto fossesuccesso: come, cioè, se i beni producenti frutti civili utilizzabili dacontroparte per pagare le rate del leasing fossero ancora tutti nelladisponibilità di [OSCURATO:SOCIETA].Il motivo è pertanto manifestamente fondato, perché il giudice d’appellonon ha vagliato - e invece avrebbe proprio dovuto farlo - questaprospettiva, al contrario avendo dichiarato l’inesistenza dell’obbligo dibuona fede, e ravvisando dunque, come elemento del sinallagma qualeobbligo della concedente, soltanto l’attività di acquisto del bene, senzaalcun onere poi di tutelare la controparte nel periodo successivo, allaconcedente riconoscendo anche il diritto di vendere il bene prescindendoNumero registro generale 1841/2025Numero sezionale 1092/2026Numero di raccolta generale 12074/2026Data pubblicazione 30/04/2026completamente dagli effetti per controparte derivanti dalla perdita deifrutti utilizzati per l’adempimento.6. Risulta quindi assorbito il terzo motivo (che – si nota pertantoincidenter - non avrebbe comunque meritato disattendimento: il giudiced’appello, a pagina 7, avendo espressamente seguito il primo giudice, cheaveva applicato l’articolo 1456 c.c. ma poi si era palesementecontraddetto argomentando sulla presenza di “un’ipotesi di graveinadempimento” e richiamando l’articolo 1564 c.c. - ancora sullavalutazione dell’importanza dell’inadempimento ma per il contratto disomministrazione -: così il giudice d’appello neppure risponde in modocomprensibile al relativo motivo d’appello, e qui si tratta della relativacensura veicolata nel terzo motivo del ricorso; né in modo comprensibile ilgiudice d’appello considera la questione, anch’essa apportata in questoterzo motivo del ricorso, di una rinuncia implicita, dovuta al tempo dimancata richiesta, della clausola risolutiva, ovvero due anni).7. Alla fondatezza nei suindicati termini del 2° motivo, assorbito il 3°motivo, rigettato il 1°, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazionein relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello diAncona, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendodei suindicati disattesi principi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il 2° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione;dichiara assorbito il 3° motivo; rigetta il 1° motivo. Cassa in relazione lasentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio dicassazione, alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione.Così deciso in Roma il 20 marzo 2026Il Presidente