CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 08277/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere ha pronunciato SENTENZA sul ricorso n. 11990/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Cristina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Giulio, Gianpietro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] F.lli Migliorati s.s., rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Romagnoli; -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1134/2020 della CORTE D'APPELLO di Brescia; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 febbraio 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'[OSCURATO:PERSONA]: FATTIDI C AU S A 1.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. otteneva dal Tribunale di Brescia un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] F.lli Migliorati s.s. , dei suoi soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dei suoi fideiussori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Giulio, Gianpietro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali successori del fideiussore [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento della somma di euro 167.481,45 quale regresso per quanto versato dalla stessa b anca al [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA]), che l’ aveva e scussa quale garante per il pagamento del prelievo supplementare che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto ad [OSCURATO:PERSONA] –anteriormente AIMA - quale acquirente per le annate lattiero - casearie 1997 - 1998, 1998-1999 e 2000-2001; e ciò per il superamento in quelle annate da parte della F.lli Migliorati del suo QRI (Quantitativo di [OSCURATO:PERSONA], derivante da normativa CEE - regolamenti 3950/92, 536/93 e 1392/2001 - in ordine alla produzione e alla commercializzazione del latte). Gli ingiunti proponevano opposizione e chiamavano in causa per manleva [OSCURATO:PERSONA], che si costituiva resistendo; la banca opposta insisteva nella sua pretesa. Con sentenza n. 1911/2017 il Tribunale rigettava l’opposizione al decreto ingiuntivo, confermandolo,e la domanda di manleva. Avendo i Migliorati/Bonometti proposto appello , cui resistevano la banca e [OSCURATO:PERSONA],la Corte d'appello di Brescia, con sentenza n. 1134/2020, lo rigettava. 2. I Migliorati/Bonometti h a nno presentato ricorso sulla base di due motivi . S i sono difesi con rispettivo controricorso la banca e [OSCURATO:PERSONA] . Tutte le parti hanno depositato memoria. Chiamata nell’adunanza camerale del 17 maggio 2023, con ordinanza interlocutoria del 10 luglio 2023 la causa è stata rimessa in pubblica udienza. È stata depositata poi una memoria/requisitoria scritta dal Procuratore Generale, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Tutte le parti hanno depositato ulteriore memoria.La pubblica udienza è stata tenuta il 6 febbraio 2024. [OSCURATO:PERSONA] 3. Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., vizio motivazionale in riferimento all’articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c. 3.1 Sussisterebbe una obiettiva carenza dell’indicazione del criterio logico su cui il giudice avrebbe fondato il suo convincimento. Si riportano alcuni tratti della motivazionedella sentenza impugnata, ribadendo che non vi sarebbe indicato “l’iter logico e giuridico seguito”, necessario anche ex articolo 111 Cost. In un passo ove si afferma che “nel sistema della legge al primo acquirente era offerta la possibilità della verifica di trattenere sul prezzo della fornitura l’importo del medesimo dovuto”, inoltre“essendosi ammessa la prestazione della garanzia autonoma da parte della banca quale alternativa normativamente consentita al fine di render possibile il pagamento integrale del dovuto al produttore”,non si sarebbe però esternato a quale legge o sistema di leggi e a quale articolo di legge fosse “ascrivibile” l a situazione. Pertanto s ussiste rebbe proprio omessa motivazione “ovvero grave mancata indicazione delle norme di legge e dei principi di diritto applicati”. La normativa sul prelievo supplementare,osservano ancora i ricorrenti , è stata più volte modificata da norme nazionali e comunitarie, e proprio l’intervento del legislatore, ad esempio quello del 20 0 3, per “ riformare interamente ” - il riferimento è al d.l. 43/ 20 0 3, convertito in l. 119 / 20 0 3 - imponeva al giudice d’appello di precisare quale norma veniva applicata. 3.2.1 A parte che una motivazione, per denunciare fondatamente un vizio sussumibile nell’articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c., va considerata nel suo complesso, e che denunciare in sostanza l’assenza della motivazione (cfr. articolo 111 Cost.) significa quindi non estrapolare alcuni passi, tanto più in un apparato motivazionale così esteso come quello della sentenza impugnata (10 pagine a righe assai fitte) – e per questo il motivo appare già inammissibile - , deve rammentarsi che il vizio motivazionale può sussistere nell’accertamento fattuale, poiché se la questione che la motivazione tratta è di diritto ricorre invece come strumento di censura la denuncia del preteso vizio di diritto dell'impugnazione (cfr. S.U. 2 febbraio 2017 n. 2731: "La mancanza di motivazione su questioni di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso,la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall'ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, comma 2, Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un “error in procedendo”, quale la motivazione omessa, mediante l'enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell'implicito rigetto della domanda perché erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto"; sulla stessa linea Cass. sez. L, ord. 1 marzo 2019 n. 6145; sulla non incidenza, in caso di questioni di diritto, dell'eventuale vizio motivazionale, neppure quando la motivazione è qualificabile come apparente, rilevando solo la corretta applicazione da parte del giudice di merito delle norme di diritto,cfr. pure Cass. sez. 2, ord. 13 agosto 2018 n. 20719; Cass. sez. 5, ord. 13 dicembre 2017 n. 29886; Cass. sez. 5, 3 agosto 2016 n. 16157; Cass. sez. 1, 24 giugno 2015 n. 13086; Cass. sez. L, 11 novembre 2014 n. 23989; Cass. sez. 1, 27 dicembre 2013 n. 28663; S.U. 5 novembre 2008 n. 28054; trattasi logicamente di principio generale, relativo anche alla giurisdizione di legittimità in materia penale, come confermato da S.U. pen., 16 luglio 2020 n. 29541; e v. pureCass. pen. sez. 1, 20 maggio 2015 n. 16372 e Cass. pen. sez. 3, 23 ottobre 2014-11 febbraio 2015 n. 6174,Cass. pen. sez.2, 20 maggio 2010 n. 19696 e Cass. pen. sez. 2, 21 gennaio 2009 n. 3706). 3.2.2 Comunque, realmente ad abundantiam, riguardo al “sistema”, e dunque superando l’isolata estrapolazione compi uta nel motivo , si ravvisa in modo agevole la fonte normativa adottata dal giudice d’appello nell’implicito ma chiaro richiamo che, a pagina 13 della sentenza, viene inviato all’ampia riproduzione, appena effettuata nelle pagine 9-12, degli argomenti di diritto d el secondo motivo d’appello,enuncianti sia la normativa e la giurisprudenza eurounitariasia la normativa nazionale dell’epoca. Sempre ad abundantiam, si osserva poi che,riferendosi alla garanzia autonoma quale alternativo strumento per adempiere, si entra anche nel campo dell’autonomia negoziale delle parti, cui da decenni il legislatore e/o l’interprete hanno riconosciuto la facoltà di “fuoriuscire” dal paradigma della fideiussione per stipulare invece il c.d. contratto autonomo di garanzia-“performance bond” -: il quale,tra l’altro, non esige che il preteso creditore si rivolga dapprima al debitore principale per essere legittimato ad avvalersene, l’unico limite risiedendo nella proponibilità della exceptio doli generalis - questione, quest’ultima, cui la motivazione concisamente ma inequivocamente si riporta come tema di discussione: si vedano le pagine 12-13 della sentenza -. Il motivo quindi è privo di consistenza, non essendo la motivazionecarente sotto alcun profilo. 4. Con il secondo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., insufficienza e contraddittorietà motivazionalesu un “punto decisivo” quanto alla insussistenza del credito. Deve subito rilevarsi, spettando a questa Suprema Corte qualificare l ’effettivo contenuto della censura, che, nonostante tale rubrica, il motivo, scindibile in due submotivi,ha per oggetto (quantomeno in massima parte) la centrale tematica di dirittoaffrontata nella sentenza d’appello. 4.1 In primisi ricorrenti affermano (senza espresso riferimento normativo , ma implicitamente e logicamente invocando la struttura normativa disciplinante le c.d. quote latte, ampiamente illustrata nel loro atto di appello e così riportata, come si è detto a proposito del motivo precedente, nella sentenza impugnata, la quale pure vi ha fatto poi implicito riferimento) che, all’epoca, “in Italia, per l’applicazione del regime, il prelievo supplementare da addebitare e addebitato a ciascun produttore di lattenon era rappresentato dall’eccesso di produzione … dello stesso rispetto al proprio QRI ma dall’eccesso di produzione che l’Italia aveva ciascun anno rispetto al proprio QGG” ([OSCURATO:PERSONA] assegnato ad ogni Stato membro della CEE) dopo le compensazioni effettuate per ogni allevatore rispetto al suo QRI, e sostengono poiche [OSCURATO:PERSONA] “non aveva trattenuto alcuna somma” all’attuale ricorrente per l’eccesso di produzione, ma aveva “preteso” di ricev ere da [OSCURATO:PERSONA] “una fideiussione … a prima richiesta”; sostengono altresì che nel giudizio di merito sarebbe stato “documentato e non contestato” che l’Azienda F.lli Migliorati “non aveva mai ricevuto” richiesta di pagamento dall’“Organismo dello Stato membro”, e dimostrato pure che nessuna richiesta di versamento di somme potesse quindi rivolgersi a [OSCURATO:PERSONA]. Si rimarcainoltre di aver e “documentato” che il Consiglio di Stato, concludendo la causa tra gli attuali ricorrenti e AIMA, ora [OSCURATO:PERSONA], in riformadi sentenze del Tar del Lazio, “ha annullato definitivamente i provvedimenti ivi impugnati”, cioè i prelievi supplementari per cui furono “rilasciate e di poi escusse le fideiussioni” (così a pagina 25 del ricorso, cui è conforme l’impugnata sentenza, a pagina 8). Pertanto il versamento della banca a [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato illegittimamente chiesto da quest’ultimo ed illegittimamente compi uto dalla banca , come rivendicato dall’“espresso dissenso” dell’Azienda F.lli Migliorati. E allora, soprassedendo alla qualificazione del negozio come “contratto autonomo di garanzia”, emergerebbe “contraddizione logica” nella sentenza laddove afferma che “il primo acquirente avrebbe operato come sostituto di imposta, restando l’accertamento del credito al prelievo supplementare questione interna” tra [OSCURATO:PERSONA] -all’epoca AIMA - e il produttore (sentenza, pagina 13) e altresì che, “accerta ta l’insussistenza dei presupposti per il prelievo supplementare, l’[OSCURATO:PERSONA] (e non il primo acquirente) avrebbe dovuto restituire al produttore” quanto percepito in più (sentenza, pagina 14), sia come trattenuta, sia come escussione di garanzia autonoma, perché in entrambi i casi la somma vatrasferita dal primo acquirente , quale sostituto d’imposta, ad [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice d’appello ha reputato dunque infondata la pretesa dell’attuale parte ricorrente di ottenere la restituzione di tale illegittimo surplus dal primo acquirenteCIPAB e , a fortiori , infondata pure “la negazione alla banca garante del regresso nei confronti dell’obbligato, cioè del produttore”. E qui incorrerebbe –ad avviso dei ricorrenti - in un a contraddittorietà/insufficienza motivazionale , perché “da un lato ha asserito che legittimamente il primo acquirente [OSCURATO:PERSONA] potesse trattenere le somme oggetto del prelievo supplementare asseritamente dovuto dai signori Migliorati legittimando l'escussione della fideiussione e la trattenuta dei relativi importi come sostituto d'imposta, e dall'altro ha però asserito che le medesime somme, giammai versate inAGEA dal primo acquirente [OSCURATO:PERSONA],intervenuta la sentenza di annullamento emessa dal Consiglio di Stato, avrebbero dovuto essere restituite all'azienda agricola Migliorati non dal primo acquirente [OSCURATO:PERSONA] ( che ne era in possesso e le aveva trattenuta [ sic ] ) ma incomprensibilmentedall’[OSCURATO:PERSONA], che invece non le aveva mai ricevute ” . La motivazione della sentenza si sarebbe così “schiantata dal punto di vista logico”, in quanto [OSCURATO:PERSONA] “ non avrebbe mai potuto evadere la richiesta di restituzione delle somme oggetto delle fideiussioni escusse da parte delCipab alla [OSCURATO:PERSONA] e relative al prelievo supplementare”. Infatti “ la pretesa creditoria diAGEA di versamento del prelievo supplementare dapprima era stata sospesain via cautelare dall'autorità amministrativa giudiziaria di primo grado … e poi era stata definitivamente annullata dal Consiglio di Stato”con sentenza n.2818/2020 prodotta all'udienza di precisazione delle conclusioni in appello . 4.2 Insecondo luogo,i ricorrenti argomenta no anche sulla ripartizione dell’onere probatorio, per sostenere che sarebbe stato [OSCURATO:PERSONA] a dover semmai provare di avere effettivamente versato la somma ad [OSCURATO:PERSONA], essendo pacifico che [OSCURATO:PERSONA] “aveva incassato le somme delle fideiussioni …per adempire al presunto obbligo di versare le stesse a titolo di prelievo supplementare all'Organismo competente dello Stato membro, ovvero ad [OSCURATO:PERSONA]” . Vi sarebbe stata, pertanto, erronea applicazione dell’articolo 2697 c.c. Si tornapoi a ncora a qualificare contraddittoria la motivazione “ con riferimento all'eccezione avanzata dai signori Migliorati per cuiAGEA non poteva restituire importi del prelievo supplementare che non aveva mai ricevuto perché mai versati dal [OSCURATO:PERSONA]”. La motivazione sarebbe altresì carente o insufficiente “ in ordine alle ragioni giuridiche e alle circostanze relative alle iniziative di recupero intraprese direttamente nei confronti del produttore … e giammai verso ilCipab”. 4.3Il motivo, per il suo evidente contenuto in termini di diritto, deve essere riqualificato- ut supra già si accennava - non come censura alla motivazione ex articolo 360, primo comma, nn. 4 e 5 c.p.c.,bensì come denuncia di violazione normativa ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c. in relazione al complesso che disciplina il prelievo supplementare cui è tenuto il produttore verso l’ente pubblico competente - ora [OSCURATO:PERSONA] - e il connesso ruolo del primo acquirente. In ciò si inserisce, per quanto rileva,quel che viene osservato a proposito della condotta del garante, [OSCURATO:PERSONA], garante che nel caso in esame è stata escusso appunto dal primo acquirente, per la cui tutela era stato stipulato il contratto tra la banca e il produttore. 4.4 Partendo allora dalla posizione della banca, si osserva che il giudice d’appello ha ritenuto che questa , quale garante, non si fosse trovata dinanzi al presupposto per eccepire il dolo (exceptio doli generalis)di fronte all’escussione di [OSCURATO:PERSONA], cioè del primo acquirente: e questa è chiaramente una valutazione fattuale, riservata al giudice di merito. Nel caso in esame, peraltro, pur non avendo la corte territoriale offerto la più elevata limpidezza motivazionale,ben si comprende perché essa a bbia reputato insussistenteil presupposto per detta eccezione: la questione del superamento del QRI come esistente o no da parte dell’Azienda F.lli Migliorati è stata oggetto di una lunga controversia tra quest’ultima e l’ente pubblico - rispetto al quale CIPABsvolgeva effettivamente come compito una sorta di attività di sostituto d’imposta -, con esiti non conformi (nel 2012 il Tar si pronunciò a favore di AIMA, poi nel 2020 il Consiglio di Stato decise a favore dell’Azienda F.lli Migliorati); e altresì ha aggiunto la corte bresciana che spettava comunque ai Migliorati indicare semmai anche altro riguardo a ciò,e poi provarlo, il che ancora significa sul piano fattuale che non era emersa – ad avviso del giudice di merito - la sussistenza del dolus generalisdi [OSCURATO:PERSONA] quando ha escusso la banca garante. 4.5 Tornando suunpiano propriamente giuridico, si deve constatare che, avendo il garanteadempiuto allora il performance bond senza che la sua controparte – l’[OSCURATO:PERSONA] - a vesse dimostrato che l’escussione del preteso creditore manifestava il dolus generalis, il garante stesso aveva pienamente diritto a recuperare quanto sborsato proprio dalla controparte Migliorati , rispetto alla quale aveva così aveva adempiuto il proprio obbligo di garantire. Pertanto la decisione di accoglimento della domandaprincipale, monitoriamente introdotta, non risulta inficiata dal motivo in esame nella parte, appunto, che concerne il rapporto tra la banca da un lato e la produttr ice [OSCURATO:PERSONA] ( e i suoi garanti“familiari”) dall’altro . 4.6.1Più complessa, invece - e infatti più centrale , visto l’accertamento della correttezza della condotta della banca nell’esercitare l’azione di regresso ex articolo 1950 c.c. -, è la parte del motivo in esame che attiene al rapporto tra l’[OSCURATO:PERSONA] e il primo acquirente [OSCURATO:PERSONA], sopra riassunto come nucleo centrale del primo submotivo. A comprenderla agevolmente, tuttavia, conduce proprio la sintesi della motivazione, e quindi delle argomentazioni giuridiche, che a tale rapporto ha dedicato la corte territoriale. Essendole stata assegnata -e questo è indubbio e indiscusso - dalla pertinente normativa un ruolo simile a quello di un sostituto d’imposta per corrispondere il dovuto supplementare ad [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] otteneva per tale ruolo una garanzia tramite la banca, e poi procedeva ad escutere quest’ultima nonostante che non vi fosse stata ancora alcuna richiesta di [OSCURATO:PERSONA] al soggetto debitore principale ancora solo potenzialmente, l’[OSCURATO:PERSONA] (ciò risulta da quel che il giudice d’appello riporta, a pagina 5 dellasentenza, in ordine alle ragioni invocate dalla [OSCURATO:PERSONA] fin dall’avvio del primo giudizio a cognizione piena, e non è stato poi confutato nel resto della sentenza). 4.6.2 Fin qui si potrebbe ritenerla una condotta non impregnata di malafede, bensì prudente, in quanto (e anche questo risulta dalla sentenza impugnata, a pagina 4, e anche questo non è stato messo in discussione)la garanzia bancaria stava per scaderee, alla richiesta di proroga avanzata da [OSCURATO:PERSONA], la banca aveva opposto il diniego. Come già visto a proposito del la posizione giuridica della banca nella parte in cui il presente motivo la censura infondatamente, [OSCURATO:PERSONA] ha presentato, in via monitoria, azione di regresso nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] , dei s uoi soci e dei suoi fideiussori, i quali hanno fatto entrare nella causa anche [OSCURATO:PERSONA] per “manleva” e si sono difesi tra l’altro opponendo che non vi erano state richieste di [OSCURATO:PERSONA] e che per di più essi avevano proposto istanza cautelare al Tar del Lazio –accolta -sulla non debenza da parte dell’azienda di prelievo supplementare per le tre annate in questione (1997 - 1998, 1998-1999 e 2000-2001); h anno pertanto concluso chiedendo di dichiarare“che la fideiussione è stata discussa senza la dovuta diligenza e buona fede e comunque avrebbe dovuto essere effettuato il versamento solo per il mancato pagamento del prelievo supplementare mentre nulla a tale titolo è stato mai richiesto”, aggiungendo in subordine appunto la domanda di manleva verso [OSCURATO:PERSONA] (così accuratamente riassume la sentenza qui impugnata, pagine 5-6). 4.6.3 La pronuncia del Tribunale - come riassunto ancora dalla sentenza d’appello, pagine 6-7- ha negato che vi fossero i presupposti dell’ exceptio doli generalise quindi ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo; ha poi rilevato quanto alla domanda subordinata proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: 1) [OSCURATO:PERSONA], quale primo acquirente, deve “trattenere il prelievo supplementare per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori”, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, l. 468/1992, onde è legittima l’escussione,visto che la banca non intendeva prorogare la garanzia; 2) la sospensione, disposta da ordinanze del giudice amministrativo, del pagamento del prelievo supplementare non ha provato l’inesistenza dell’obbligo rispetto al quale [OSCURATO:PERSONA] è “sostituto”, e l’accertamento dell’inesistenza dell’obbligo si effettua “con sentenza passata in giudicato”. Quindi all’udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio d’appello - registra ancora la corte territoriale a pagina 8 della sua sentenza -“la parte appellante ha reso noto” che era sopravvenuta la sentenza del 4 maggio 2020 n. 2818 con cui il Consiglio di Stato, sull’appello proposto tra gli altri anche dai Migliorati avverso AIMA (ora [OSCURATO:PERSONA]) e MEF, riformando la sentenza del Tar del Lazio emessa il 4 maggio 2012 n. 4016 riguardante le prime due annate lattiere de quibus (1997 - 1998 e 1998 - 1999), ave va “annullato definitivamente i provvedimenti impugnati, e cioè il prelievo supplementare” per tali annate. 4.6.4 Dunque, per queste due annate prima della pronuncia della sentenza d’appello era stato definitivamente accertato l’inesistenza dell’obbligo di pagamento rispetto al quale [OSCURATO:PERSONA] rivestiva il ruolo di sostituto. Ed è pacifico che la corrispettiva somma ottenuta, per sua escussione, dalla banca garante includee “copre” queste annate. Tuttavia ciò non è stato considerato affatto dalla corte bresciana, che, nella parte finale della sentenza, “esce” -per così dire -dal quadro fattuale e giuridico che fino ad allora aveva ricostruito ed esposto, interpretando prescindendone, o prescindendone in parte, e quindi in modo oscillante. 4.6.5 Infatti (pagina 13s. della sentenza ) la corte territoriale riconosce che il primo acquirente, [OSCURATO:PERSONA], ha facoltà, alla luce della giurisprudenza CGUE e della conseguente giurisprudenza nazionale, “di procedere alla trattenuta”; al tempo stesso ammette però che questo può essere “abusivo”, il che accade quando viene effettuato “in assenza, nel periodo in considerazione, di alcun superamento del QRI”. Subito dopo la corte si contraddice, affermando che “l’accertamento del credito al prelievo supplementare” costituisce “questione interna tra l’[OSCURATO:PERSONA] ed il produttore”: asserto non condivisibile, perché il primo acquirente del prodottoè il sostituto del creditore nell’acquisire il prelievo supplementare, per cui l’esistenza/inesistenza di questo come credito non può non incidere sulla condotta del primo acquirente stesso - vale a dire, si può fin d’ora c onstat are, anche sul prosieguo della detenzione da parte del primo acquirente della somma già ottenuta e non ancora trasferita al creditore -. 4.6.6 Continua poi la corte territoriale a “ oscillare ” nella sua linea di ragionamento logico-giuridico affermando che “in assenza di allegazione e prova dell’insussistenza del superamento dei QRI nei periodi indicati - infatti gli opponenti si sono limitati a rilevare l’assenza di richiesta di pagamento del prelievo supplementare corrispondente - non può ritenersi né illegittima né abusiva la trattenuta” (sentenza, pagina 13). Non considera qui la corte bresciana che “gli opponenti”, divenuti appellanti, a vevano invocato la sopravvenuta sentenza del Consiglio di Stato, emessa poco prima della udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio d’appello tenuto dalla medesima corte bresciana, sentenza che aveva accertato, come riportato dalla stessa pronuncia qui in esame a pagina 8, che non spettava ad AIMA/[OSCURATO:PERSONA] “il prelievo supplementare” per due delle tre annate in questione; e la stessa Corted’appello poco prima,ancora a pagina 13 della sentenza, aveva riconosciuto abusivo da parte del primo acquirente/sostituto il trattenimento se nel periodo de quo vi fosse “assenza, nel periodo in considerazione, di alcun superamento del QRI”. 4.6.7 Specificamente su quest’ultimoprofiloCIBAP nel suo controricorso osserva che “la positività dell’escussione delle fideiussioni per cui è causa dev’essere valutata guardando – esclusivamente - al momento in cui l’escussione è avvenuta, non assumendo alcuna valenza provvedimenti sopravvenuti ad escussione già effettuata”. Tale argomento, anche se [OSCURATO:PERSONA] dichiara di attingerlo dalla sentenza del Tribunale, non è affatto convincente nel caso in esame, giacché qui si deve interpretare l’espressione di cui si è avvalsa la corte territoriale: menzionando l’assenza, “nel periodo in consi derazione” , di alcun superamento del QRI la corte si riferisce, nel suo evidente contesto, alla insussistenza del superamento nel periodo in cui avrebbe potuto formarsi, id est nelle annate lattiero-casearie (cfr. pagina 8della sentenza d’appello, ove la corte si riferisce al primo motivo del gravame rimarcando che aveva “affermato che l’istituto di credito, prima del pagamento delle fideiussioni, … sarebbe stato correttamente informato che né l’azienda agricola Migliorati né il Consorzio [OSCURATO:PERSONA] avevano ricevuto richiesta di versamento del prelievo supplementare per le annate lattiero-casearie 1997-1998, 1998-1999 e 2000-2001, oggetto della fideiussione escussa all’istituto di credito”; e si veda ancora proprio il passo poco sopra citato di pagina 13, sull’asserita assenza di allegazione e prova in ordine al “superamento dei QRI nei periodi indicati”:evidente riferimento, questo, alle annate lattiero-casearie, considerato poi che l’escussione nel caso in esame è avvenuta in un unicume non gradualmente in più periodi temporali ). 4.6.8 Ritornando al vaglio diretto della sentenza impugnata, deve rilevarsi che, a questo punto,la corte territoriale sembra ritornare parzialmente sui suoi passi, “chiamando in gioco” (pagine 13-14) il giudicato del Consiglio di Stato: ma vi è subito un’altra retromarcia, perché lo fa per immediatamente smontarlo, in quanto lo qualifica - al pari dei precedenti “provvedimenti cautelari di sospensione” (che invece il primo giudice, si nota per inciso, non aveva equiparato al giudicato, evidenziando soltanto che all’epoca della sua pronuncia il giudicato non esisteva, ma al tempo stesso lasciando intendere che, se fosse stato esistente, avrebbe avuto incidenza, poiché sottolineava che proprio la sua esistenza era onere dei Migliorati provare) - , circostanza sopravvenuta riguardante il rapporto tra il produttore e la PA. Si torna così a prescindere, in ultima analisi inspiegabilmente, dalla qualità di sostituto della PA che riveste il primo acquirente. E da tale “estraneità” di [OSCURATO:PERSONA] il giudice d’appellotrae conclusione nel senso che, visto detto giudicato (ciò non afferma espressamente, ma è senza dubbio il significato dell’inciso “una volta accertata l’insussistenza dei presupposti per il prelievo supplementare”), “l’[OSCURATO:PERSONA] (e non il primo acquirente) dovrà restituire al produttore la somma eventualmente percepita in più”, perché comunque il primo acquirente la trasferisce ad [OSCURATO:PERSONA]: e da questo insorgerebbe l’infondatezza della domanda di manleva, che, in un’ottica di buona fede e di conservazione che la plasma sulla fattispecie concreta, deve interpretarsi proprio come la domanda cui la corte territoriale si riferisce subito dopo, respingendola, cioè la domanda di “restituzione direttamente dal primo acquirente” (sentenza, pagina 14). 4.7 Dunque, nell’interpretazione del sistema offerta dal giudice d’appello, essere il primo acquirente vale esclusivamente per acquisire, ma non per restituire; e ciò anche quando taleprimo acquirente non ha a sua volta trasferito l’importo al destinatario che non definitivamente deve sostituire, cioè al sostituito ente pubblico (non insignificante è che la sentenza, configurando il caso specifico, afferma che [OSCURATO:PERSONA] restituirà il produttore la somma “eventualmente percepita”, anche se poi aggiunge “in più rispetto al dovuto”). Si noti altresì che il giudice d’appello non nega infatti che, quando pronuncia la sua sentenza, [OSCURATO:PERSONA] non abbia ancora ricevuto alcunché da [OSCURATO:PERSONA]: e questo, si è visto, dalla parte ricorrente era stato subito invocato in primo grado ( v. sentenzaimpugnata, pagina 5). Si limita, invece, la corte territoriale a escludere che [OSCURATO:PERSONA] debba restituirequalcosa al produttore, e ad affermare che “in ogni caso” si verifica il trasferimento dell’importo del sostituto al sostituitoAGEA. Pertanto, nell’ottica interpretativa del giudice d’appello, chi indebitamenteabbia dovuto versare (un caso che potrebbe appartenere algenere che la stessa corte territoriale, in astratto, ha qualificato abusivo), anche per via indiretta tramite una garanzia, al sostituto una somma non spettante dovrebbe attendere per recuperarlail suo effettivo materiale trasferimento al sostituito, anche se già è pervenuto il giudicato sulla non debenza in capo al sostituito stesso; il sostituto resterebbe sempre “intan gibile” , quindi, anche in siffatta fattispecie di versamento indebito, non potendo il produttore rivolgersi a lui direttamente, pur essendo stata una riscossione abusivao comunque senza causa . Si tratta di una interpretazione che esonera in effetti il riscossore dall’obbligo della condotta di buona fede nei confronti dell’escusso una volta che ne a bbia realmente ricevuto il denaro, e per di più crea-in ultima analisi - un paradossale obbligo,per giungere alla restituzione di quanto è stato indebitamente versato , in capo al sostituito stesso, il quale, se il riscossore appunto non si attiv a per trasferirgli la somma, deve agire nei suoi confronti per recuperarl a a favore del produttore, cui infine materialmente lo restituirà. 4.8 Questointricato percorso d el i n e a to (anche se in parte implicitamente, ma del tutto inequivocamente) mediante l’interpretazione del caso concreto operata dal giudice d’appello non è condivisibile, e la sua infondatezza deriva dalla integrale elusione del canone della buona fede oggettiva come regola delle condotte giuridicamente rilevanti. Tradotta nell’espressione “correttezza” dal generalista articolo 1175 c.c., la buona fede oggettiva - è ben noto - dà la concreta forma a ogni specifica relazione giuridica, tanto come strumento per plasmarla nel suo contenuto interno,quanto come misura per limitarne l’in cid enza nell’esterno. Un rapporto giuridico, anche tipico, esente dall’efficacia della buona fede oggettiva viene a perdere, agevolmente, la sua natura in iure per trasformarsi invece in un (sovente simulante)abuso o in un vero illecito. La buona fede oggettiva, infatti, è il nerbo delle regole della condotta dei soggetti giuridicamente coinvolti nel rapporto: regole necessariamente elastiche ma comunque ontologicamente etiche, il diritto essendo dell’etica la pratica fa cies . La concretizzazione del rapporto giuridico che viene così affidata alle parti rimane allora corretta se è governata dalla buona fede, ovvero se la condotta delle parti è collaborativa/sociale, e quindi diretta a tutelare anche i legittimi interessi della “controparte”al pari dei propri, mediante l’adempimento appunto ditale basilare obbligo relazionale. 4.9 Nel caso in esame la regola della buona fede avrebbe dovuto indurre il riscossore/sostituto- una volta accertata , mediante il giudicato della pronuncia emessa dal Consiglio di Stato nei confronti dell’azienda e dell’ente sostituito, la non debenza di alcunché da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] per le annate lattiero - casearie 1997-1998 e 1998-1999 - a non trattenere quanto gli era stato corrisposto a questo punto erroneamente e quindi sine causa in relazione a quelle annate, bensì a provvedere alla sua restituzione in via diretta, e non costringendola a dipanarsi in un iter differente e indiretto, per il quale neanche l’ente sostituto ha ora alcun legittimo interesse, visto appunto il tenore del giudicato del Consiglio di Stato. Il giudice d’appello, pertanto, non avrebbe dovuto, in parte qua, rigettare la domanda di “manleva” –rectius, restitutoria - presentata dall’attuale parte ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Sulla base, dunque, del canone di buona fede/correttezza che obbliga [OSCURATO:PERSONA] a restituire quanto dovuto perché riscosso ingiustificatamente all’[OSCURATO:PERSONA] in relazionealle annate lattiero-casearie 1997-1998 e 1998-1999 - non corrispondendo a tale regola, per la concreta configurazione della vicenda, quanto dichiarato dal giudice d’appello nel senso dell’obbligo a corrisponderlo soltanto al sostituito -, deve essere accolto il secondo motivo del ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata per quanto di ragione e rinvio al giudice di merito per la precisa determinazione dell’importo dovuto in capitale e interessi e per la conseguente condanna. Il giudice di rinvio è la Corte d’appello di Brescia, in diversa sezione e diversa compos