Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1107/2025
ECLI:EU:C:2025:992
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0316_RES
[OSCURATO:PERSONA]316/24 P
[OSCURATO:PERSONA] (PAN [OSCURATO:PERSONA])
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 dicembre 2025
«Impugnazione – Agricoltura – Prodotti fitosanitari – Articolo 4 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2049 – Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva “cipermetrina” – Richiesta di riesame interno – Regolamento (CE) n. 1367/2006 – Articolo 10, paragrafo 1 – Decisione di rigetto della richiesta – Valutazione e gestione dei rischi – Individuazione di settori critici di preoccupazione – Condizioni realistiche d’impiego – Principio di precauzione»
Ambiente – Convenzione di Aarhus – Applicazione alle istituzioni dell’Unione – Facoltà per le organizzazioni non governative di chiedere il riesame interno di atti amministrativi in materia ambientale – Atto amministrativo avente ad oggetto il rinnovo dell'approvazione di una sostanza attiva – Oggetto del riesame – Riesame dell'approvazione
(Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1367/2006, art. 10, § 1)
(v. punto 80)
Ambiente – Convenzione di Aarhus – Applicazione alle istituzioni dell’Unione – Facoltà per le organizzazioni non governative di chiedere il riesame interno di atti amministrativi in materia ambientale – Precisazione dei motivi del riesame – Necessità di indicare elementi idonei a sollevare dubbi sulla fondatezza dell'atto di cui trattasi
(Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1367/2006, art. 10, § 1)
(v. punto 82)
Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Regolamento n. 1107/2009 – Approvazione di una sostanza attiva – Valutazione dei rischi – Criteri – Presa in considerazione sia del progetto di rapporto di valutazione del rinnovo dello Stato membro relatore, sia delle conclusioni dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) – Obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di attenersi punto per punto a tali documenti – Assenza –Possibilità di discostarsi da una valutazione dei rischi che individua un settore critico di preoccupazione – Presupposti
(Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1107/2009, artt. 4, §§ 2 e 3, 11, §§ 1 e 2, 12, § 2, 13, § 1, 14, § 1, e allegato II, punti 2 e 3)
(v. punti 87-94, 102)
Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Insufficienza di motivazione – Portata dell'obbligo di motivazione – Obbligo per il Tribunale di far apparire in modo chiaro e non equivoco il proprio ragionamento – Violazione – Annullamento della sentenza impugnata
[Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 117, m)]
(v. punti 98, 107, 114, 120, 123, 200, 317, 318)
Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Regolamento n. 1107/2009 – Approvazione di una sostanza attiva – Valutazione dei rischi – Criteri – Esame di uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva – Portata – Individuazione da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di settori critici di preoccupazione – Approvazione soggetta a condizioni o restrizioni – Obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare l'efficacia delle misure di mitigazione
[Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1107/2009, artt. 4, §§ 2 e 3, 6, 14, § 1, 20, § 1, a), e 24]
(v. punti 170-172, 178, 179, 319)
Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Regolamento n. 1107/2009 – Approvazione di una sostanza attiva – Valutazione dei rischi – Criteri – Obbligo dell’autorità competente di prendere in considerazione gli effetti indesiderati degli interferenti endocrini di una sostanza attiva presente nel prodotto – Presa in considerazione delle conoscenze scientifiche o tecniche pertinenti e attendibili disponibili al momento dell’esame – Rispetto del principio di precauzione
(Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1107/2009, artt. 4, § 1, comma 2, 3, 7, § 1, e allegato II, punto 3.6.5)
(v. punti 204-207)
Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Regolamento n. 1107/2009 – Approvazione di una sostanza attiva – Domanda di approvazione – Sostanza attiva costituita da una miscela di isomeri – Obbligo di indicare il tenore o il range di contenuti dei vari isomeri e l'attività biologica relativa di ciascun isomero – Qualificazione di tali informazioni come ulteriori informazioni di conferma – Inammissibilità
[Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1107/2009, art. 6, f); regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 283/2013, allegato, parte A, punto 1.9, comma 4]
(v. punti 231, 237)
Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Regolamento n. 1107/2009 – Approvazione di una sostanza attiva – Valutazione dei rischi – Criteri – Esame di uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva – Presenza sul mercato di un prodotto fitosanitario contenente detta sostanza – Irrilevanza
(Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1107/2009, artt. 4, § 1, 2, 3 e 5, 14, § 1, e 29, § 1)
(v. punti 279-285, 295-298)
Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Regolamento n. 1107/2009 – Approvazione di una sostanza attiva – Valutazione dei rischi – Criteri – Esame di uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva – Presa in considerazione degli effetti derivanti dall'interazione tra detta sostanza attiva e gli altri componenti del prodotto
(Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1107/2009, artt. 4, § 1, 2, 3 e 5, 14, § 1, e 29, § 1)
(v. punto 301)
Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Regolamento n. 1107/2009 – Autorizzazione all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari – Presupposti – Insussistenza di effetti nocivi immediati o ritardati sulla salute umana – Esenzione in materia di presentazione di studi relativi alla tossicità a lungo termine dei prodotti – Assenza
[Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1107/2009, artt. 4, § 3, b) e 29, §§ 1, e), e 2]
(v. punto 302)
[OSCURATO:PERSONA] la sua sentenza, la Corte annulla parzialmente la sentenza del Tribunale nella causa PAN [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], con la quale quest'ultimo ha respinto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea (
1
) del 23 giugno 2022 che ha respinto la richiesta di riesame interno del regolamento di esecuzione 2021/2049 (
2
) che rinnova l'approvazione della sostanza attiva «cipermetrina». Constatando che lo stato degli atti lo consente, la Corte statuisce sulla controversia e annulla parzialmente la decisione della [OSCURATO:PERSONA].
La cipermetrina è un insetticida utilizzato nell’Unione europea, la cui incorporazione nei prodotti fitosanitari è stata autorizzata nel 2005.
Nell'ambito della procedura di rinnovo dell'approvazione della cipermetrina, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha individuato, nelle sue conclusioni del 2018, quattro settori critici di preoccupazione in merito a tale sostanza attiva. Successivamente, nel settembre 2019, essa ha adottato, su richiesta della [OSCURATO:PERSONA], una dichiarazione in merito alle misure di mitigazione del rischio per la cipermetrina.
A seguito di tale valutazione dei rischi, il 24 novembre 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il regolamento di esecuzione 2021/2049, che rinnova l’approvazione della cipermetrina, accompagnato da una serie di disposizioni specifiche.
Nel gennaio 2022 la ricorrente, l'organizzazione ambientale [OSCURATO:PERSONA] (PAN [OSCURATO:PERSONA]), ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA] una richiesta di riesame interno (
3
) del regolamento di esecuzione 2021/2049. Essa lamentava una violazione del principio di precauzione e dell'obbligo per l'Unione di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente. [OSCURATO:PERSONA] ha respinto tale richiesta.
Poiché il ricorso della PAN [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione controversa è stato respinto dal Tribunale, quest'ultima ha proposto impugnazione avverso la sentenza del Tribunale.
Giudizio della Corte
In primo luogo, la Corte dichiara che il Tribunale ha violato l'obbligo di motivazione, ha snaturato gli elementi di prova ed ha commesso un errore di diritto che inficia la sua valutazione del settore critico di preoccupazione riguardante la mancanza di informazioni in ordine alla rappresentatività dei lotti utilizzati e di quello riguardante il rischio elevato per gli artropodi non bersaglio.
In via preliminare la Corte osserva che, quando la [OSCURATO:PERSONA] è chiamata a pronunciarsi su una richiesta di rinnovo dell'approvazione di una sostanza attiva, essa è tenuta a procedere a una valutazione dei rischi tenendo conto sia del progetto di rapporto valutativo per il rinnovo [in prosieguo: il «RVR» elaborato dallo Stato membro relatore (in prosieguo: lo «SMR») sia delle conclusioni adottate dall'EFSA. In caso di divergenze tra le valutazioni effettuate dallo SMR e dall'EFSA, spetta alla [OSCURATO:PERSONA], che dispone di un ampio potere discrezionale, procedere a valutazioni scientifiche e tecniche complesse. Pertanto, il controllo del giudice dell'Unione deve limitarsi alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell'esattezza materiale dei fatti, dell'assenza di errori manifesti di valutazione o di abuso di potere o dell'assenza di violazione dell'obbligo di motivazione.
Nell'esercizio di tale controllo, il Tribunale è tenuto a motivare la sua decisione facendo apparire in forma chiara e non equivoca l'
iter
logico da esso seguito, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni della decisione adottata e alla Corte di esercitare il suo controllo giurisdizionale.
Orbene, nel caso di specie, la Corte constata, in primo luogo, che il Tribunale non ha sufficientemente motivato il rigetto dell'argomento della ricorrente diretto a mettere in discussione l'analisi della [OSCURATO:PERSONA] relativa al settore critico di preoccupazione individuato dall'EFSA in merito alla mancanza di informazioni sulla composizione dei lotti di pesticidi utilizzati negli studi ecotossicologici presentati dai richiedenti l'approvazione.
La Corte rileva, da un lato, che, basandosi sul fatto che lo SMR aveva confermato che diversi controlli di equivalenza realizzati nell'ambito del progetto di RVR avevano consentito di constatare l'equivalenza tra il materiale tecnico utilizzato al momento della prima approvazione e quello utilizzato durante la procedura di rinnovo, e che la mancanza di dati poteva essere colmata a livello territoriale o nazionale, o in occasione del prossimo rinnovo, il Tribunale non ha esposto le ragioni per le quali occorreva far prevalere la posizione dello SMR su quella dell'EFSA, né ha identificato misure di mitigazione del rischio che avrebbero consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di discostarsi da una valutazione dei rischi che individuava un settore critico di preoccupazione.
D'altro lato, la Corte rileva che la valutazione del Tribunale relativa alla mancanza di dati riguardanti le impurezze del materiale e la loro potenziale genotossicità è viziata da carenze di motivazione e da uno snaturamento di elementi di prova.
A tal riguardo, la Corte sottolinea anzitutto che spettava al Tribunale verificare che la [OSCURATO:PERSONA] avesse adempiuto il suo obbligo di esaminare in modo accurato e imparziale gli elementi del caso di specie e che il fascicolo consentisse di suffragare la sua affermazione secondo cui l'EFSA aveva «confermato» che, ad eccezione dell'esano, nessuna impurezza sarebbe stata considerata rilevante dal punto di vista tossicologico, basandosi quantomeno su uno studio o su un documento preciso redatto dall'EFSA, suscettibile di controllo giurisdizionale.
In tali circostanze, il Tribunale non poteva limitarsi a far propria la valutazione della [OSCURATO:PERSONA], contenuta nella decisione controversa, secondo la quale l'aumento del livello di purezza minima della sostanza attiva in base alla nuova specifica adottata implicherebbe livelli di impurità più bassi rispetto alla situazione esistente al momento della prima approvazione della sostanza attiva.
Infine, essendosi basato sulla circostanza che, nelle conclusioni dell'EFSA, la genotossicità della cipermetrina era stata considerata poco probabile, il Tribunale non ha risposto in modo giuridicamente sufficiente all'argomento della ricorrente vertente sul potenziale genotossico delle impurezze.
Dall'insieme di tali considerazioni la Corte deduce che la valutazione, da parte del Tribunale, del carattere proporzionato delle misure di mitigazione del rischio adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] è priva di fondamento.
In secondo luogo, per quanto riguarda il settore critico di preoccupazione relativo all'elevato rischio per gli artropodi non bersaglio, la Corte rileva che una sostanza attiva può essere approvata o ottenere il rinnovo della sua approvazione solo se è accertato che almeno un impiego rappresentativo di un prodotto fitosanitario (in prosieguo: il «PF») contenente tale sostanza non ha alcun effetto nocivo sulla salute umana o animale e non ha alcun effetto inaccettabile sull'ambiente, tenuto conto di realistiche condizioni d’impiego. Lo stesso vale quando il rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva è subordinato a condizioni o restrizioni, o ancora quando tale sostanza attiva è candidata alla sostituzione, come nel caso di specie.
Tuttavia, dalla sentenza impugnata non risulta che il Tribunale abbia verificato che, ai fini del rinnovo dell'approvazione della cipermetrina, la [OSCURATO:PERSONA] si fosse effettivamente accertata che un siffatto impiego sicuro fosse stato dimostrato, tenuto conto di realistiche condizioni d’impiego, in modo da raggiungere il livello di mitigazione del rischio richiesto per gli artropodi non bersaglio.
Inoltre, il Tribunale ha aderito alla posizione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la verifica del carattere realistico e praticabile delle misure di mitigazione del rischio da essa adottate spetta in ultima istanza agli Stati membri al momento dell'autorizzazione dei PF contenenti la cipermetrina. Orbene, qualora, nell'ambito della gestione dei rischi, si affermi che un impiego «sicuro» di un PF contenente la sostanza attiva in questione è stato individuato come idoneo a raggiungere il livello previsto di mitigazione del rischio, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a verificare che tale impiego soddisfi realisticamente i criteri di cui all'articolo 4, paragrafi da 1 a 3, del regolamento n. 1107/2009.
Pertanto, la Corte dichiara che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, nell’ambito della sua sentenza, avendo erroneamente respinto l'argomento della ricorrente diretto a mettere in discussione la constatazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, in seno al comitato permanente, era stato individuato un impiego «sicuro».
In secondo luogo, la Corte dichiara che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo che la seconda richiesta di informazioni di conferma in merito alla tossicità degli isomeri non presentasse carattere abusivo.
Dichiarando irricevibile l'argomento della ricorrente relativo al fatto che tale seconda richiesta violava il requisito enunciato al punto 1.9, quarto comma, della parte A dell'allegato del regolamento n. 283/2013 (
4
), con la motivazione che esso era stato formulato solo in fase di replica, mentre la ricorrente l'aveva espressamente dedotto nella sua richiesta di riesame interno e nel suo ricorso di annullamento, il Tribunale ha snaturato l'argomento della ricorrente.
La Corte rileva che tale snaturamento non è di per sé sufficiente a comportare l'annullamento della sentenza impugnata, dal momento che il Tribunale ha comunque esaminato nel merito tale argomento e lo ha respinto sulla base del rilievo che gli isomeri erano stati effettivamente presi in considerazione, ma che l'EFSA aveva ritenuto necessario disporre di informazioni più precise e aveva constatato una lacuna nei dati.
Tuttavia, la motivazione addotta dal Tribunale non consente di comprendere in che modo essa rispondesse effettivamente all'argomento della ricorrente.
Infatti, poiché la cipermetrina è una miscela di otto isomeri, i fascicoli presentati dai richiedenti il rinnovo della sua approvazione dovevano contenere le informazioni previste al punto 1.9, quarto comma, della parte A dell'allegato del regolamento n. 283/2013, vale a dire il tenore o il
range
di contenuti dei vari isomeri nonché l'attività biologica relativa di ciascun isomero.
Nel caso di specie, non era stato dimostrato che tali dati fossero contenuti nei fascicoli presentati dai richiedenti il rinnovo dell'approvazione della cipermetrina. Pertanto, il Tribunale ha erroneamente dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente considerare tali informazioni come mere «ulteriori informazioni di conferma» ai sensi dell'articolo 6, lettera f), del regolamento n. 1107/2009.
In terzo luogo, la Corte dichiara che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la ricorrente non avesse fatto sorgere «dubbi plausibili» quanto alla legittimità della decisione controversa a causa della mancata valutazione della tossicità a lungo termine dell'impiego rappresentativo presentato dal richiedente il rinnovo dell'approvazione della cipermetrina.
Anzitutto, la Corte rileva che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che l'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1107/2009 non aveva ad oggetto l’estensione ai PF, in uno o più impieghi rappresentativi, dei requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 3 dell'articolo 4 di detto regolamento. Essa rileva tuttavia che tale violazione non è tale da comportare l’annullamento di detta sentenza. Infatti, nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] non può approvare o rinnovare l'approvazione di una sostanza attiva qualora il solo PF testato che la contiene presenti una tossicità a lungo termine.
La Corte osserva inoltre che le valutazioni del Tribunale si basano sul presupposto che la tossicità a lungo termine sia stata valutata. Orbene, al fine di garantire il rispetto del principio di precauzione, l'innocuità di un PF non può essere presunta.
In tali circostanze, la Corte dichiara che il Tribunale non poteva ritenere, senza incorrere in un errore di diritto nell’ambito della sua sentenza, che la [OSCURATO:PERSONA] potesse dedurre dal mancato esame da parte dello SMR e dell'EFSA della tossicità a lungo termine di un PF, in uno o più dei suoi impieghi rappresentativi, che quest'ultimo non presentasse alcun elemento problematico. Al contrario, esso era tenuto ad assicurarsi che, nell'ambito della procedura di rinnovo dell'approvazione della cipermetrina, la [OSCURATO:PERSONA] avesse verificato che fosse effettivamente «accertato» che almeno uno degli impieghi rappresentativi del PF contenente tale sostanza attiva non presentasse tossicità a lungo termine. La Corte precisa, a tal riguardo, che il fatto che i PF siano già presenti sul mercato non incide sull'obbligo gravante sulla [OSCURATO:PERSONA] in forza dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1107/2009.
Inoltre, non risulta da alcun elemento del fascicolo che il Tribunale, pur mirando a preservare il carattere riservato del volume 4 del fascicolo di valutazione predisposto dallo SMR, abbia chiesto di accedervi al fine di verificare, con il rigore richiesto, la veridicità delle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] secondo le quali la tossicità a lungo termine di almeno un impiego rappresentativo sarebbe stata oggetto di valutazione.
Infine, la motivazione addotta dal Tribunale, vertente sul fatto che le schede di dati di sicurezza sono state redatte, in applicazione del regolamento REACH (
5
) e del regolamento n. 1272/2008 (
6
), per ciascun componente dell'impiego rappresentativo di un PF contenente la sostanza attiva di cui trattasi, non risponde all'argomento della ricorrente secondo cui la valutazione isolata di ciascuno dei componenti non consentiva di valutare la tossicità globale risultante dalla loro interazione. Infatti, al fine di garantire il rispetto dei criteri previsti all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1107/2009, gli effetti risultanti dall'interazione tra la sostanza attiva di cui trattasi e gli altri componenti del prodotto devono essere presi in considerazione. Peraltro, la valutazione della tossicità a lungo termine richiede la realizzazione di test specifici che consentano di escludere il rischio di una siffatta tossicità.
Tenuto conto di quanto precede, la Corte annulla la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha respinto gli argomenti della ricorrente vertenti, rispettivamente:
–
sull'assenza di informazioni in merito alla rappresentatività dei lotti di pesticidi utilizzati,
–
sul carattere irrealistico delle misure di mitigazione del rischio per gli artropodi non bersaglio nelle zone esterne al campo,
–
sul carattere abusivo della seconda richiesta di informazioni di conferma sulla tossicità degli isomeri, e
–
sulla mancanza di esame della tossicità a lungo termine dell'impiego rappresentativo del prodotto fitosanitario contenente cipermetrina presentato dai richiedenti il rinnovo dell'approvazione di tale sostanza attiva.
Constatando che lo stato degli atti lo consente, la Corte statuisce sulla controversia e annulla la decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 23 giugno 2022 laddove:
–
conclude che la rappresentatività dei lotti di pesticidi utilizzati per la valutazione della cipermetrina è stata dimostrata,
–
giustifica il rinnovo dell'approvazione della cipermetrina sulla base di una misura di mitigazione del rischio per gli artropodi non bersaglio nelle zone esterne al campo il cui carattere realistico non è stato dimostrato,
–
considera che la seconda richiesta di ulteriori informazioni di conferma che la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato ai richiedenti il rinnovo dell'approvazione della cipermetrina non presenti carattere abusivo,
–
conclude nel senso che non sussiste tossicità a lungo termine dell'impiego rappresentativo del prodotto fitosanitario contenente la cipermetrina presentato dai richiedenti il rinnovo dell'approvazione di tale sostanza attiva.
(
1
) Sentenza del 21 febbraio 2024, PAN [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T-536/22
,
EU:T:2024:98
; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
(
2
) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2049 della [OSCURATO:PERSONA], del 24 novembre 2021, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva cipermetrina come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della [OSCURATO:PERSONA] (
GU 2021, L 420, pag. 6
).
(
3
) Sulla base dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Århus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (
GU 2006, L 264, pag. 13
), come modificato dal regolamento (UE) 2021/1767 del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio del 6 ottobre 2021 (
GU 2021, L 356, pag. 1
).
(
4
) Regolamento (UE) n. 283/2013 della [OSCURATO:PERSONA], del 1
o
marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (
GU 2013, L 93, pag. 1
).
(
5
) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della [OSCURATO:PERSONA], nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della [OSCURATO:PERSONA] 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (
GU 2006, L 396, pag. 1
).
(
6
) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1967/2006 (
GU 2008, L 353, pag. 1
).