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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:1031
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 17 dicembre 2025 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Procedimenti principali divenuti privi di oggetto – Non luogo a statuire » Nelle cause riunite da C‑24/24 a C‑27/24, aventi ad oggetto quattro domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino-[OSCURATO:PERSONA]/Südtirol (Italia), con ordinanze del 20 dicembre 2023, pervenute in cancelleria il 15 gennaio 2024, nei procedimenti

[OSCURATO:PERSONA] (LAV)

(C‑24/24) , [OSCURATO:PERSONA] per l’Abolizione della Caccia (LAC),

[OSCURATO:PERSONA] (ENPA) ODV,

[OSCURATO:PERSONA] (OIPA) Italia ODV, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (LEIDAA) ETS,

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

contro [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Trento, [OSCURATO:PERSONA] per la Protezione e la [OSCURATO:PERSONA] (ISPRA), Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e della Sicurezza energetica , nei confronti di: Comune di [OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ODV,

Zampe che danno una mano ODV, Earth ODV, [OSCURATO:PERSONA] per la Spagna ODV,

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA] ODV,

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA] APS,

Sos Adozioni4zampe [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Italiana dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Animale – Sezione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Italiana dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Animale – Sezione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Italiana dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Animale – Sezione Modena ODV, [OSCURATO:PERSONA] Italiana dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Animale – Sezione Versilia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Italiana dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Animale – Sezione Riesi e Mazzarino, [OSCURATO:PERSONA] Italiana dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Animale – Sezione [OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA] ODV,

Earth ODV,

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA] delle associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons),

[OSCURATO:PERSONA] ODV,

[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (META),

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA],

e

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ODV

(C‑25/24) contro [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Trento, Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e della Sicurezza energetica, [OSCURATO:PERSONA] per la Protezione e la [OSCURATO:PERSONA] (ISPRA), Presidenza del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CITES presso il Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e della Sicurezza energetica , nei confronti di: Zampe che danno una mano ODV, [OSCURATO:PERSONA] per la Spagna ODV,

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA] ODV,

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],

Sos Adozioni4zampe [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Italiana dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Animale – Sezione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Italiana dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Animale – Sezione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Italiana dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Animale – Sezione Modena ODV, [OSCURATO:PERSONA] Italiana dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Animale – Sezione Versilia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Italiana dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Animale – Sezione Riesi e Mazzarino, [OSCURATO:PERSONA] Italiana dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Animale – Sezione [OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA] ODV,

Adozioni del Cuore ODV, Earth ODV, Comune di [OSCURATO:PERSONA], e

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

(C‑26/24) contro [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Trento, Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e della Sicurezza energetica , nei confronti di: Earth ODV, Comune di [OSCURATO:PERSONA], e

[OSCURATO:PERSONA] (LAV)

(C‑27/24) , [OSCURATO:PERSONA] per l’Abolizione della Caccia (LAC) contro [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Trento, [OSCURATO:PERSONA] per la Protezione e la [OSCURATO:PERSONA] (ISPRA), Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e della Sicurezza energetica , nei confronti di: Earth ODV,

[OSCURATO:PERSONA] APS,

[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (PAN-EPPAA), Comune di [OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA] ODV,

[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (META),

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA],

LA CORTE (Quarta Sezione), composta da

I. Jarukaitis, presidente di sezione, M. Condinanzi, N. Jääskinen (relatore), R. Frendo e A. Kornezov, giudici, avvocato generale: J. Kokott cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] (LAV), da C. Linzola, avvocato; – per l’[OSCURATO:PERSONA] (ENPA) ODV, l’[OSCURATO:PERSONA] (OIPA) Italia ODV e la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (LEIDAA) ETS, da

V. Stefutti, avvocata; – per la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], da P.E.

Letrari e M. Pezone, avvocati; – per la [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Trento, da S. Azzolini, G. Bernardi e M. Cattoni, avvocati; – per la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (PAN-EPPAA), da L. Basilavecchia, avvocata; – per il Comune di [OSCURATO:PERSONA], da S. Salvaterra, avvocata; – per la [OSCURATO:PERSONA] europea, da N. [OSCURATO:PERSONA] e A. Spina, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva “Habitat”»). 2 Tali domande sono state proposte nell’ambito di quattro controversie che vedono contrapposte, la prima, la [OSCURATO:PERSONA] (LAV), la [OSCURATO:PERSONA] per l’Abolizione della Caccia (LAC), l’[OSCURATO:PERSONA] (ENPA) ODV, l’[OSCURATO:PERSONA] (OIPA) Italia ODV, la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (LEIDAA) ETS e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Trento (Italia) (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), all’[OSCURATO:PERSONA] per la Protezione e la [OSCURATO:PERSONA] (ISPRA) (Italia) e al Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e della Sicurezza energetica (Italia) (in prosieguo: il «Ministero») (C‑24/24); la seconda, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ODV alla [OSCURATO:PERSONA], al Ministero, all’ISPRA, alla Presidenza del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA] (Italia) e alla [OSCURATO:PERSONA] CITES [Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione] presso il Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e della Sicurezza energetica (C‑25/24); la terza, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] e al Ministero (C‑26/24), nonché, la quarta, la LAV e la LAC alla [OSCURATO:PERSONA], all’ISPRA e al Ministero (C‑27/24), in merito alla legittimità di diversi atti giuridici, tra cui un decreto del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] con cui è stato disposto l’abbattimento di un esemplare di animale selvatico appartenente alla specie ursus arctos (orso bruno).

Contesto normativo Diritto dell ’ Unione 3 L’articolo 12 della direttiva «Habitat», al paragrafo 1, lettera a), prevede quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all’allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:

a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell’ambiente naturale». 4 L’articolo 16 di tale direttiva, al paragrafo 1, così dispone: «A condizione che non esista un’altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):

a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;

b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;

c) nell’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente;

d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;

e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all’allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti». 5 L’allegato IV a detta direttiva, intitolato «Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa», menziona, in particolare, alla lettera a) ([OSCURATO:PERSONA] – Vertebrati – Mammiferi – Carnivora – Ursidae ), la specie « Ursus arctos » ([OSCURATO:PERSONA] bruno).

Diritto italiano 6 L’articolo 1 della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9 ‑ «Attuazione dell’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema alpicolturale» nella versione applicabile ai fatti di cui ai procedimenti principali (in prosieguo: la «legge provinciale n. 9/2018»), intitolato «Misure di prevenzione e d’intervento concernenti i grandi carnivori ai fini della tutela del sistema alpicolturale provinciale», prevedeva quanto segue: «1.

Al fine di conservare il sistema alpicolturale del territorio montano provinciale il Presidente della [OSCURATO:PERSONA], per proteggere le caratteristiche fauna e flora selvatiche e conservare gli habitat naturali, per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque e ad altre forme di proprietà, per garantire l’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente, può, acquisito, il parere dell’[ISPRA], limitatamente alla specie Ursus arctos e Canis lupus , autorizzare il prelievo, la cattura o l’uccisione, a condizione che non esista un’altra soluzione valida e che il prelievo non pregiudichi il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale. [OSCURATO:PERSONA] provinciale informa con tempestività il Consiglio provinciale in merito alle misure assunte. [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Trento assicura le informazioni necessarie all’adempimento degli obblighi di comunicazione dello Stato alla [OSCURATO:PERSONA] europea.

2. [OSCURATO:PERSONA] informa tempestivamente i comuni e le comunità sul cui territorio si registrino situazioni critiche determinate dalle specie indicate al comma 1».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali 7 Il 5 aprile 2023 un uomo è stato trovato morto in un bosco nel territorio del comune di Caldes (Italia).

È stato accertato che le ferite gli erano state inflitte da un orso bruno, identificato nell’esemplare denominato «JJ4» (in prosieguo: l’«orsa JJ4»).

Dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che l’orsa JJ4 aveva già adottato comportamenti aggressivi nel corso degli anni dal 2020 al 2022 e, in tale contesto, era stata sottoposta a radiomarcaggio. 8 Successivamente, l’orsa JJ4 è stata catturata e posta nel recinto del Casteller (Italia), realizzato sia per ospitare gli orsi di provenienza selvatica sia per accogliere eventuali orsi «problematici», catturati al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica. 9 In un parere del 20 aprile 2023, l’ISPRA ha constatato che il comportamento dell’orsa JJ4 era ascrivibile alla categoria n. 18 del Piano d’[OSCURATO:PERSONA] per la Conservazione dell’[OSCURATO:PERSONA] sulle Alpi centro-orientali, cui viene attribuito il livello più alto di pericolosità, e che, alla luce della reiterazione dei comportamenti aggressivi, tale orsa rientrava nella categoria ad «alto rischio» conformemente al rapporto ISPRA-MUSE [Museo delle Scienze di Trento] del 13 gennaio 2021, intitolato «Orsi problematici in provincia di Trento.

Conflitti con le attività umane, rischi per la sicurezza pubblica e criticità gestionali.

Analisi della situazione attuale e previsioni per il futuro.

Rapporto tecnico», per la quale la misura raccomandata era l’immediata rimozione. 10 Con il decreto n. 10 del Presidente della [OSCURATO:PERSONA], del 27 aprile 2023 (in prosieguo: il «decreto n. 10/23»), quest’ultimo, da un lato, ha constatato che non sussisteva più un pericolo grave e imminente per la salute e l’incolumità pubblica, poiché l’orsa JJ4 era stata catturata e custodita in sicurezza nel recinto del Casteller, e, dall’altro, ha autorizzato, conformemente all’articolo 1, comma 1, della legge provinciale n. 9/2018, la rimozione tramite abbattimento di tale orsa. 11 Le associazioni di cui al punto 2 della presente ordinanza hanno adito il Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino-[OSCURATO:PERSONA]/Südtirol (Italia), giudice del rinvio, con ricorsi di annullamento avverso, segnatamente, il decreto n. 10/23 (da C‑24/24 a C‑27/24), le Linee guida per l’attuazione della legge provinciale n. 9/2018 e dell’articolo 16 della direttiva Habitat, approvate dalla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Trento con la delibera n. 1091, del 25 giugno 2021 (da C‑24/24 a C‑27/24), il rapporto ISPRA-MUSE di cui al punto 9 della presente ordinanza (C‑25/24 e C‑27/24), nonché il Piano d’azione interregionale per la conservazione dell’orso bruno nelle Alpi centro-orientali (C‑27/24).

Tali associazioni hanno fatto valere, in sostanza, che la captivazione permanente dell’orso di cui trattasi potrebbe costituire una soluzione valida alternativa e prioritaria rispetto al suo abbattimento. 12 Con le ordinanze cautelari n. 36, del 26 maggio 2023 (C‑24/24); n. 37, del 26 maggio 2023; n. 49, del 23 giugno 2023 (C‑25/24); n. 39, del 26 maggio 2023; n. 50, del 23 giugno 2023 (C‑26/24); n. 35, del 26 maggio 2023, e n. 51, del 23 giugno 2023 (C‑27/24), il giudice del rinvio ha respinto l’insieme dei motivi dedotti dinanzi ad esso. 13 Con ordinanze del 14 luglio 2023 di riforma, in particolare, delle ordinanze provvisorie n. 39 (C‑26/24), n. 49 (C‑25/24) e n. 51 (C‑27/24), il Consiglio di Stato (Italia) ha dichiarato che il decreto n. 10/23, nella parte in cui dispone l’abbattimento dell’orsa JJ4, violava il principio di proporzionalità.

Esso ha quindi sospeso l’ordine di abbattimento dell’orsa JJ4, ma ha mantenuto la captivazione della stessa a tutela della sicurezza pubblica. 14 Il giudice del rinvio, rimanendo investito dei ricorsi nel merito di cui al punto 11 della presente ordinanza, ritiene tuttavia che l’articolo 16 della direttiva «Habitat» non sancisca la priorità della captivazione permanente rispetto all’abbattimento dell’animale pericoloso.

Esso ritiene, a tal riguardo, che le misure concernenti il prelievo, la cattura e l’uccisione siano equipollenti, nel senso che producono tutte il medesimo effetto di incidere sulla conservazione degli habitat naturali popolati dagli orsi, escludendo l’esemplare pericoloso dal proprio habitat naturale. 15 Il giudice del rinvio considera quindi che l’interpretazione adottata dal Consiglio di Stato equivale a escludere qualsivoglia possibilità per l’autorità competente di adottare la decisione di abbattere l’animale pericoloso per la pubblica incolumità, anziché ridurlo in cattività, poiché una tale decisione potrebbe essere adottata soltanto in caso di «impossibilità oggettiva (…) estrema e di rara verificazione», il che vieterebbe di tener conto, per giustificare l’abbattimento, di motivazioni quali il benessere dell’animale abituato a vivere in uno stato selvatico, l’indisponibilità di luoghi idonei ad accoglierlo, i costi finanziari di tale accoglienza o la sicurezza degli operatori. 16 In tale contesto, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino-[OSCURATO:PERSONA]/Südtirol ha deciso di sospendere i procedimenti e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, formulate in termini identici nelle quattro cause riunite: «1) [S]e, sulla base del disposto dell’articolo 16 della direttiva [92/43], una volta accertata la sussistenza della condizione relativa alla sussistenza di una delle fattispecie espressamente individuate dalla lettera a) alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 16, nonché della condizione relativa al fatto che “la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale”, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla deroga al divieto di “qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell’ambiente naturale”, di cui alla lettera a)[, del paragrafo 1,] dell’articolo 12 della medesima direttiva, l’ulteriore condizione, relativa al fatto che “non esista un’altra soluzione valida”, debba essere interpretata nel senso che l’autorità competente deve dimostrare l’assenza di altra soluzione valida atta ad evitare la rimozione dell’animale dall’ambiente di ripartizione naturale, cui consegue la possibilità della scelta motivata della misura da adottare in concreto, che può consistere nella cattura per captivazione permanente oppure nell’abbattimento, misure che sono poste su di un piano di parità; oppure 2) se, sulla base del disposto dell’articolo 16 della direttiva [92/43], una volta accertata la sussistenza della condizione relativa alla sussistenza di una delle fattispecie espressamente individuate dalla lettera a) alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 16, nonché della condizione relativa al fatto che “la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale”, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla deroga al divieto di “qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell’ambiente naturale”, di cui alla lettera a)[, del paragrafo 1,] dell’articolo 12 della medesima direttiva, l’ulteriore condizione, relativa al fatto che “non esista un’altra soluzione valida”, debba essere interpretata nel senso che essa vincola prioritariamente l’autorità competente alla scelta della cattura per la riduzione in cattività (captivazione permanente) e solo in caso di impossibilità oggettiva e non temporanea di tale soluzione consente la rimozione mediante abbattimento, sussistendo una rigorosa gerarchia tra siffatte misure».

Sviluppi intervenuti successivamente alla presentazione delle domande di pronuncia pregiudiziale 17 Il 7 ottobre 2024 il Presidente della Corte ha deciso, su proposta del giudice relatore e dell’avvocata generale, di rivolgere una richiesta al giudice del rinvio al fine di ottenere informazioni su un eventuale trasferimento dell’orsa JJ4 in un’area recintata situata in Germania, dato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato nelle sue osservazioni scritte che era stato avviato un confronto a tal fine a partire dal mese di febbraio 2024.

Inoltre, è stato deciso di sospendere le presenti cause in attesa della risposta del giudice del rinvio. 18 Il 24 ottobre 2024 il giudice del rinvio ha informato la Corte di non disporre di informazioni pertinenti al riguardo e di voler mantenere in essere le sue domande di pronuncia pregiudiziale. 19 Con decisione dello stesso giorno, il procedimento è stato ripreso. 20 Nel corso della fase orale del procedimento, la Corte ha deciso, il 1º agosto 2025, su proposta del giudice relatore, sentita l’avvocata generale, di rivolgere una domanda di chiarimenti al giudice del rinvio al fine di ottenere informazioni su un eventuale trasferimento dell’orsa JJ4 in un’area recintata situata nelle Foresta nera (Germania), che sarebbe stato menzionato nella stampa tedesca. 21 Con lettera del 27 agosto 2025, il giudice del rinvio ha confermato che l’orsa JJ4 era stata trasferita in un centro situato in Germania, appositamente realizzato per assicurarne la custodia, precisando che tale circostanza sopravvenuta comportava la sottrazione di tale orsa all’ordine di abbattimento disposto con il provvedimento impugnato nei procedimenti principali. 22 Il giudice del rinvio ha peraltro indicato di non voler ritirare le sue domande di pronuncia pregiudiziale, in quanto tale situazione nuova non sarebbe idonea a superare l’interesse a ottenere una risposta ai quesiti proposti, dal momento che le parti avrebbero potuto modificare le loro domande di annullamento iniziali in domande risarcitorie.

Esso ha precisato, a tal riguardo, che dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato risulta che, affinché un ricorrente possa far valere l’illegittimità di un atto amministrativo, è sufficiente che egli dichiari di avervi interesse a fini risarcitori, nelle forme e nei termini previsti dal codice del processo amministrativo, senza che sia necessario aver formulato una domanda risarcitoria.

Sul non luogo a statuire 23 Secondo una giurisprudenza costante, il procedimento ex articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere le controversie che essi sono chiamati a dirimere (v. ordinanza del 26 gennaio 1990, Falciola, C‑286/88, EU:C:1990:33, punto 7, e sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e [OSCURATO:PERSONA], C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 44 e giurisprudenza citata). 24 A tale riguardo, occorre ricordare che la ratio di una domanda di pronuncia pregiudiziale non consiste nella formulazione di pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia (sentenza del 27 febbraio 2014, Pohotovosť, C‑470/12, EU:C:2014:101, punto 29).

Pertanto, laddove risulti che le questioni poste manifestamente non sono più pertinenti ai fini della soluzione di tale controversia, la Corte deve dichiarare il non luogo a statuire [sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 70 e giurisprudenza citata]. 25 In particolare, poiché risulta sia dal tenore letterale sia dall’economia dell’articolo 267 TFUE che il procedimento pregiudiziale presuppone l’effettiva pendenza dinanzi ai giudici nazionali di una controversia, nell’ambito della quale essi dovranno emettere una pronuncia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale, la Corte deve concludere per il non luogo a statuire se la controversia principale è divenuta priva di oggetto (sentenza del 24 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑302/21, EU:C:2022:919, punto 32 e giurisprudenza citata). 26 Nel caso di specie, sebbene i procedimenti principali siano ancora pendenti dinanzi al giudice del rinvio, poiché quest’ultimo ha deciso di sospendere i procedimenti ai fini del presente rinvio pregiudiziale, dalla lettera del giudice del rinvio del 27 agosto 2025 risulta che l’orsa JJ4 è stata trasferita in un’area recintata situata in Germania, appositamente realizzata a tal fine, il che ha come conseguenza che essa è sottratta all’ordine di abbattimento previsto dal decreto n. 10/23 contestato. 27 È giocoforza constatare, pertanto, che i procedimenti principali sono divenuti privi di oggetto. 28 Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall’intenzione espressa dal giudice del rinvio di mantenere in essere le sue domande di pronuncia pregiudiziale, in quanto le parti nei procedimenti principali possono modificare le loro domande di annullamento iniziali in domande risarcitorie sulle quali il giudice del rinvio sarebbe chiamato a statuire. 29 Infatti, poiché tali domande sono, in questa fase, solo eventuali e ipotetiche, esse non possono consentire di ritenere che la risposta della Corte soddisfi la necessità di dirimere concretamente una controversia (v., per analogia, ordinanza del 3 dicembre 2020, Fedasil, da C‑67/20 a C‑69/20, EU:C:2020:1024, punto 24 e giurisprudenza citata). 30 In tali circostanze, non vi è luogo a statuire sulle domande di pronuncia pregiudiziale. 31 Tale constatazione non pregiudica la possibilità di sottoporre alla Corte una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE qualora una siffatta decisione appaia necessaria al giudice del rinvio alla luce dell’evoluzione dei procedimenti principali o al fine di dirimere un’altra controversia di cui è investito e nell’ambito della quale, a suo avviso, si pongono le stesse questioni di interpretazione del diritto dell’Unione (ordinanza del 3 dicembre 2020, Fedasil, da C‑67/20 a C‑69/20, EU:C:2020:1024, punto 27).

Sulle spese 32 Nei confronti delle parti nel procedimento principale le presenti cause costituiscono un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: Non vi è più luogo a statuire sulle domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino-[OSCURATO:PERSONA]/Südtirol (Italia), con ordinanze del 20 dicembre 2023.

Lussemburgo, 17 dicembre 2025 Il cancelliere Il presidente di sezione

A. [OSCURATO:PERSONA]

I. Jarukaitis * Lingua processuale: l’italiano.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 17 dicembre 2025 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Procedimenti principali divenuti privi di oggetto – Non luogo a statuire » Nelle cause riunite da C‑24/24 a C‑27/24, aventi ad oggetto quattro domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino-[OSCURATO:PERSONA]/Südtirol (Italia), con ordinanze del 20 dicembre 2023, pervenute in cancelleria il 15 gennaio 2024, nei procedimenti [OSCURATO:PERSONA] (LAV) (C‑24/24) , [OSCURATO:PERSONA] per l’Abolizione della Caccia (LAC), [OSCURATO:PERSONA] (ENPA) ODV, [OSCURATO:PERSONA] (OIPA) Italia ODV, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (LEIDAA) ETS, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Trento, [OSCURATO:PERSONA] per la Protezione e la [OSCURATO:PERSONA] (ISPRA), Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e della Sicurezza energetica , nei confronti di: Comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ODV, Zampe che danno una mano ODV, Earth ODV, [OSCURATO:PERSONA] per la Spagna ODV, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ODV, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] APS, Sos Adozioni4zampe [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Italiana dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Animale – Sezione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Italiana dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Animale – Sezione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Italiana dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Animale – Sezione Modena ODV, [OSCURATO:PERSONA] Italiana dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Animale – Sezione Versilia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Italiana dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Animale – Sezione Riesi e Mazzarino, [OSCURATO:PERSONA] Italiana dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Animale – Sezione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ODV, Earth ODV, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] delle associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons), [OSCURATO:PERSONA] ODV, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (META), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ODV (C‑25/24) contro [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Trento, Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e della Sicurezza energetica, [OSCURATO:PERSONA] per la Protezione e la [OSCURATO:PERSONA] (ISPRA), Presidenza del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CITES presso il Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e della Sicurezza energetica , nei confronti di: Zampe che danno una mano ODV, [OSCURATO:PERSONA] per la Spagna ODV, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ODV, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Sos Adozioni4zampe [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Italiana dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Animale – Sezione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Italiana dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Animale – Sezione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Italiana dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Animale – Sezione Modena ODV, [OSCURATO:PERSONA] Italiana dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Animale – Sezione Versilia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Italiana dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Animale – Sezione Riesi e Mazzarino, [OSCURATO:PERSONA] Italiana dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Animale – Sezione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ODV, Adozioni del Cuore ODV, Earth ODV, Comune di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C‑26/24) contro [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Trento, Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e della Sicurezza energetica , nei confronti di: Earth ODV, Comune di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] (LAV) (C‑27/24) , [OSCURATO:PERSONA] per l’Abolizione della Caccia (LAC) contro [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Trento, [OSCURATO:PERSONA] per la Protezione e la [OSCURATO:PERSONA] (ISPRA), Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e della Sicurezza energetica , nei confronti di: Earth ODV, [OSCURATO:PERSONA] APS, [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (PAN-EPPAA), Comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ODV, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (META), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Quarta Sezione), composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, M. Condinanzi, N. Jääskinen (relatore), R. Frendo e A. Kornezov, giudici, avvocato generale: J. Kokott cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: –        per la [OSCURATO:PERSONA] (LAV), da C. Linzola, avvocato; –        per l’[OSCURATO:PERSONA] (ENPA) ODV, l’[OSCURATO:PERSONA] (OIPA) Italia ODV e la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (LEIDAA) ETS, da V. Stefutti, avvocata; –        per la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], da P.E. Letrari e M. Pezone, avvocati; –        per la [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Trento, da S. Azzolini, G. Bernardi e M. Cattoni, avvocati; –        per la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (PAN-EPPAA), da L. Basilavecchia, avvocata; –        per il Comune di [OSCURATO:PERSONA], da S. Salvaterra, avvocata; –        per la [OSCURATO:PERSONA] europea, da N. [OSCURATO:PERSONA] e A. Spina, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva “Habitat”»). 2 Tali domande sono state proposte nell’ambito di quattro controversie che vedono contrapposte, la prima, la [OSCURATO:PERSONA] (LAV), la [OSCURATO:PERSONA] per l’Abolizione della Caccia (LAC), l’[OSCURATO:PERSONA] (ENPA) ODV, l’[OSCURATO:PERSONA] (OIPA) Italia ODV, la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (LEIDAA) ETS e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Trento (Italia) (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), all’[OSCURATO:PERSONA] per la Protezione e la [OSCURATO:PERSONA] (ISPRA) (Italia) e al Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e della Sicurezza energetica (Italia) (in prosieguo: il «Ministero») (C‑24/24); la seconda, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ODV alla [OSCURATO:PERSONA], al Ministero, all’ISPRA, alla Presidenza del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA] (Italia) e alla [OSCURATO:PERSONA] CITES [Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione] presso il Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e della Sicurezza energetica (C‑25/24); la terza, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] e al Ministero (C‑26/24), nonché, la quarta, la LAV e la LAC alla [OSCURATO:PERSONA], all’ISPRA e al Ministero (C‑27/24), in merito alla legittimità di diversi atti giuridici, tra cui un decreto del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] con cui è stato disposto l’abbattimento di un esemplare di animale selvatico appartenente alla specie ursus arctos (orso bruno). Contesto normativo Diritto dell ’ Unione 3 L’articolo 12 della direttiva «Habitat», al paragrafo 1, lettera a), prevede quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all’allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di: a)      qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell’ambiente naturale». 4 L’articolo 16 di tale direttiva, al paragrafo 1, così dispone: «A condizione che non esista un’altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b): a)      per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali; b)      per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà; c)      nell’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente; d)      per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante; e)      per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all’allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti». 5 L’allegato IV a detta direttiva, intitolato «Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa», menziona, in particolare, alla lettera a) ([OSCURATO:PERSONA] – Vertebrati – Mammiferi – Carnivora – Ursidae ), la specie « Ursus arctos » ([OSCURATO:PERSONA] bruno). Diritto italiano 6 L’articolo 1 della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9 ‑ «Attuazione dell’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema alpicolturale» nella versione applicabile ai fatti di cui ai procedimenti principali (in prosieguo: la «legge provinciale n. 9/2018»), intitolato «Misure di prevenzione e d’intervento concernenti i grandi carnivori ai fini della tutela del sistema alpicolturale provinciale», prevedeva quanto segue: «1.      Al fine di conservare il sistema alpicolturale del territorio montano provinciale il Presidente della [OSCURATO:PERSONA], per proteggere le caratteristiche fauna e flora selvatiche e conservare gli habitat naturali, per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque e ad altre forme di proprietà, per garantire l’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente, può, acquisito, il parere dell’[ISPRA], limitatamente alla specie Ursus arctos e Canis lupus , autorizzare il prelievo, la cattura o l’uccisione, a condizione che non esista un’altra soluzione valida e che il prelievo non pregiudichi il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale. [OSCURATO:PERSONA] provinciale informa con tempestività il Consiglio provinciale in merito alle misure assunte. [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Trento assicura le informazioni necessarie all’adempimento degli obblighi di comunicazione dello Stato alla [OSCURATO:PERSONA] europea. 2.      [OSCURATO:PERSONA] informa tempestivamente i comuni e le comunità sul cui territorio si registrino situazioni critiche determinate dalle specie indicate al comma 1». Procedimenti principali e questioni pregiudiziali 7 Il 5 aprile 2023 un uomo è stato trovato morto in un bosco nel territorio del comune di Caldes (Italia). È stato accertato che le ferite gli erano state inflitte da un orso bruno, identificato nell’esemplare denominato «JJ4» (in prosieguo: l’«orsa JJ4»). Dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che l’orsa JJ4 aveva già adottato comportamenti aggressivi nel corso degli anni dal 2020 al 2022 e, in tale contesto, era stata sottoposta a radiomarcaggio. 8 Successivamente, l’orsa JJ4 è stata catturata e posta nel recinto del Casteller (Italia), realizzato sia per ospitare gli orsi di provenienza selvatica sia per accogliere eventuali orsi «problematici», catturati al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica. 9 In un parere del 20 aprile 2023, l’ISPRA ha constatato che il comportamento dell’orsa JJ4 era ascrivibile alla categoria n. 18 del Piano d’[OSCURATO:PERSONA] per la Conservazione dell’[OSCURATO:PERSONA] sulle Alpi centro-orientali, cui viene attribuito il livello più alto di pericolosità, e che, alla luce della reiterazione dei comportamenti aggressivi, tale orsa rientrava nella categoria ad «alto rischio» conformemente al rapporto ISPRA-MUSE [Museo delle Scienze di Trento] del 13 gennaio 2021, intitolato «Orsi problematici in provincia di Trento. Conflitti con le attività umane, rischi per la sicurezza pubblica e criticità gestionali. Analisi della situazione attuale e previsioni per il futuro. Rapporto tecnico», per la quale la misura raccomandata era l’immediata rimozione. 10 Con il decreto n. 10 del Presidente della [OSCURATO:PERSONA], del 27 aprile 2023 (in prosieguo: il «decreto n. 10/23»), quest’ultimo, da un lato, ha constatato che non sussisteva più un pericolo grave e imminente per la salute e l’incolumità pubblica, poiché l’orsa JJ4 era stata catturata e custodita in sicurezza nel recinto del Casteller, e, dall’altro, ha autorizzato, conformemente all’articolo 1, comma 1, della legge provinciale n. 9/2018, la rimozione tramite abbattimento di tale orsa. 11 Le associazioni di cui al punto 2 della presente ordinanza hanno adito il Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino-[OSCURATO:PERSONA]/Südtirol (Italia), giudice del rinvio, con ricorsi di annullamento avverso, segnatamente, il decreto n. 10/23 (da C‑24/24 a C‑27/24), le Linee guida per l’attuazione della legge provinciale n. 9/2018 e dell’articolo 16 della direttiva Habitat, approvate dalla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Trento con la delibera n. 1091, del 25 giugno 2021 (da C‑24/24 a C‑27/24), il rapporto ISPRA-MUSE di cui al punto 9 della presente ordinanza (C‑25/24 e C‑27/24), nonché il Piano d’azione interregionale per la conservazione dell’orso bruno nelle Alpi centro-orientali (C‑27/24). Tali associazioni hanno fatto valere, in sostanza, che la captivazione permanente dell’orso di cui trattasi potrebbe costituire una soluzione valida alternativa e prioritaria rispetto al suo abbattimento. 12 Con le ordinanze cautelari n. 36, del 26 maggio 2023 (C‑24/24); n. 37, del 26 maggio 2023; n. 49, del 23 giugno 2023 (C‑25/24); n. 39, del 26 maggio 2023; n. 50, del 23 giugno 2023 (C‑26/24); n. 35, del 26 maggio 2023, e n. 51, del 23 giugno 2023 (C‑27/24), il giudice del rinvio ha respinto l’insieme dei motivi dedotti dinanzi ad esso. 13 Con ordinanze del 14 luglio 2023 di riforma, in particolare, delle ordinanze provvisorie n. 39 (C‑26/24), n. 49 (C‑25/24) e n. 51 (C‑27/24), il Consiglio di Stato (Italia) ha dichiarato che il decreto n. 10/23, nella parte in cui dispone l’abbattimento dell’orsa JJ4, violava il principio di proporzionalità. Esso ha quindi sospeso l’ordine di abbattimento dell’orsa JJ4, ma ha mantenuto la captivazione della stessa a tutela della sicurezza pubblica. 14 Il giudice del rinvio, rimanendo investito dei ricorsi nel merito di cui al punto 11 della presente ordinanza, ritiene tuttavia che l’articolo 16 della direttiva «Habitat» non sancisca la priorità della captivazione permanente rispetto all’abbattimento dell’animale pericoloso. Esso ritiene, a tal riguardo, che le misure concernenti il prelievo, la cattura e l’uccisione siano equipollenti, nel senso che producono tutte il medesimo effetto di incidere sulla conservazione degli habitat naturali popolati dagli orsi, escludendo l’esemplare pericoloso dal proprio habitat naturale. 15 Il giudice del rinvio considera quindi che l’interpretazione adottata dal Consiglio di Stato equivale a escludere qualsivoglia possibilità per l’autorità competente di adottare la decisione di abbattere l’animale pericoloso per la pubblica incolumità, anziché ridurlo in cattività, poiché una tale decisione potrebbe essere adottata soltanto in caso di «impossibilità oggettiva (…) estrema e di rara verificazione», il che vieterebbe di tener conto, per giustificare l’abbattimento, di motivazioni quali il benessere dell’animale abituato a vivere in uno stato selvatico, l’indisponibilità di luoghi idonei ad accoglierlo, i costi finanziari di tale accoglienza o la sicurezza degli operatori. 16 In tale contesto, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino-[OSCURATO:PERSONA]/Südtirol ha deciso di sospendere i procedimenti e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, formulate in termini identici nelle quattro cause riunite: «1)      [S]e, sulla base del disposto dell’articolo 16 della direttiva [92/43], una volta accertata la sussistenza della condizione relativa alla sussistenza di una delle fattispecie espressamente individuate dalla lettera a) alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 16, nonché della condizione relativa al fatto che “la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale”, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla deroga al divieto di “qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell’ambiente naturale”, di cui alla lettera a)[, del paragrafo 1,] dell’articolo 12 della medesima direttiva, l’ulteriore condizione, relativa al fatto che “non esista un’altra soluzione valida”, debba essere interpretata nel senso che l’autorità competente deve dimostrare l’assenza di altra soluzione valida atta ad evitare la rimozione dell’animale dall’ambiente di ripartizione naturale, cui consegue la possibilità della scelta motivata della misura da adottare in concreto, che può consistere nella cattura per captivazione permanente oppure nell’abbattimento, misure che sono poste su di un piano di parità; oppure 2)      se, sulla base del disposto dell’articolo 16 della direttiva [92/43], una volta accertata la sussistenza della condizione relativa alla sussistenza di una delle fattispecie espressamente individuate dalla lettera a) alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 16, nonché della condizione relativa al fatto che “la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale”, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla deroga al divieto di “qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell’ambiente naturale”, di cui alla lettera a)[, del paragrafo 1,] dell’articolo 12 della medesima direttiva, l’ulteriore condizione, relativa al fatto che “non esista un’altra soluzione valida”, debba essere interpretata nel senso che essa vincola prioritariamente l’autorità competente alla scelta della cattura per la riduzione in cattività (captivazione permanente) e solo in caso di impossibilità oggettiva e non temporanea di tale soluzione consente la rimozione mediante abbattimento, sussistendo una rigorosa gerarchia tra siffatte misure». Sviluppi intervenuti successivamente alla presentazione delle domande di pronuncia pregiudiziale 17 Il 7 ottobre 2024 il Presidente della Corte ha deciso, su proposta del giudice relatore e dell’avvocata generale, di rivolgere una richiesta al giudice del rinvio al fine di ottenere informazioni su un eventuale trasferimento dell’orsa JJ4 in un’area recintata situata in Germania, dato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato nelle sue osservazioni scritte che era stato avviato un confronto a tal fine a partire dal mese di febbraio 2024. Inoltre, è stato deciso di sospendere le presenti cause in attesa della risposta del giudice del rinvio. 18 Il 24 ottobre 2024 il giudice del rinvio ha informato la Corte di non disporre di informazioni pertinenti al riguardo e di voler mantenere in essere le sue domande di pronuncia pregiudiziale. 19 Con decisione dello stesso giorno, il procedimento è stato ripreso. 20 Nel corso della fase orale del procedimento, la Corte ha deciso, il 1º agosto 2025, su proposta del giudice relatore, sentita l’avvocata generale, di rivolgere una domanda di chiarimenti al giudice del rinvio al fine di ottenere informazioni su un eventuale trasferimento dell’orsa JJ4 in un’area recintata situata nelle Foresta nera (Germania), che sarebbe stato menzionato nella stampa tedesca. 21 Con lettera del 27 agosto 2025, il giudice del rinvio ha confermato che l’orsa JJ4 era stata trasferita in un centro situato in Germania, appositamente realizzato per assicurarne la custodia, precisando che tale circostanza sopravvenuta comportava la sottrazione di tale orsa all’ordine di abbattimento disposto con il provvedimento impugnato nei procedimenti principali. 22 Il giudice del rinvio ha peraltro indicato di non voler ritirare le sue domande di pronuncia pregiudiziale, in quanto tale situazione nuova non sarebbe idonea a superare l’interesse a ottenere una risposta ai quesiti proposti, dal momento che le parti avrebbero potuto modificare le loro domande di annullamento iniziali in domande risarcitorie. Esso ha precisato, a tal riguardo, che dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato risulta che, affinché un ricorrente possa far valere l’illegittimità di un atto amministrativo, è sufficiente che egli dichiari di avervi interesse a fini risarcitori, nelle forme e nei termini previsti dal codice del processo amministrativo, senza che sia necessario aver formulato una domanda risarcitoria. Sul non luogo a statuire 23 Secondo una giurisprudenza costante, il procedimento ex articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere le controversie che essi sono chiamati a dirimere (v. ordinanza del 26 gennaio 1990, Falciola, C‑286/88, EU:C:1990:33, punto 7, e sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e [OSCURATO:PERSONA], C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 44 e giurisprudenza citata). 24 A tale riguardo, occorre ricordare che la ratio di una domanda di pronuncia pregiudiziale non consiste nella formulazione di pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia (sentenza del 27 febbraio 2014, Pohotovosť, C‑470/12, EU:C:2014:101, punto 29). Pertanto, laddove risulti che le questioni poste manifestamente non sono più pertinenti ai fini della soluzione di tale controversia, la Corte deve dichiarare il non luogo a statuire [sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 70 e giurisprudenza citata]. 25 In particolare, poiché risulta sia dal tenore letterale sia dall’economia dell’articolo 267 TFUE che il procedimento pregiudiziale presuppone l’effettiva pendenza dinanzi ai giudici nazionali di una controversia, nell’ambito della quale essi dovranno emettere una pronuncia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale, la Corte deve concludere per il non luogo a statuire se la controversia principale è divenuta priva di oggetto (sentenza del 24 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑302/21, EU:C:2022:919, punto 32 e giurisprudenza citata). 26 Nel caso di specie, sebbene i procedimenti principali siano ancora pendenti dinanzi al giudice del rinvio, poiché quest’ultimo ha deciso di sospendere i procedimenti ai fini del presente rinvio pregiudiziale, dalla lettera del giudice del rinvio del 27 agosto 2025 risulta che l’orsa JJ4 è stata trasferita in un’area recintata situata in Germania, appositamente realizzata a tal fine, il che ha come conseguenza che essa è sottratta all’ordine di abbattimento previsto dal decreto n. 10/23 contestato. 27 È giocoforza constatare, pertanto, che i procedimenti principali sono divenuti privi di oggetto. 28 Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall’intenzione espressa dal giudice del rinvio di mantenere in essere le sue domande di pronuncia pregiudiziale, in quanto le parti nei procedimenti principali possono modificare le loro domande di annullamento iniziali in domande risarcitorie sulle quali il giudice del rinvio sarebbe chiamato a statuire. 29 Infatti, poiché tali domande sono, in questa fase, solo eventuali e ipotetiche, esse non possono consentire di ritenere che la risposta della Corte soddisfi la necessità di dirimere concretamente una controversia (v., per analogia, ordinanza del 3 dicembre 2020, Fedasil, da C‑67/20 a C‑69/20, EU:C:2020:1024, punto 24 e giurisprudenza citata). 30 In tali circostanze, non vi è luogo a statuire sulle domande di pronuncia pregiudiziale. 31 Tale constatazione non pregiudica la possibilità di sottoporre alla Corte una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE qualora una siffatta decisione appaia necessaria al giudice del rinvio alla luce dell’evoluzione dei procedimenti principali o al fine di dirimere un’altra controversia di cui è investito e nell’ambito della quale, a suo avviso, si pongono le stesse questioni di interpretazione del diritto dell’Unione (ordinanza del 3 dicembre 2020, Fedasil, da C‑67/20 a C‑69/20, EU:C:2020:1024, punto 27). Sulle spese 32 Nei confronti delle parti nel procedimento principale le presenti cause costituiscono un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: Non vi è più luogo a statuire sulle domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino-[OSCURATO:PERSONA]/Südtirol (Italia), con ordinanze del 20 dicembre 2023. Lussemburgo, 17 dicembre 2025 Il cancelliere Il presidente di sezione A. [OSCURATO:PERSONA] I. Jarukaitis * Lingua processuale: l’italiano.
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris