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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2026

Cassazione n. 35527/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

17/02/1979,avverso la sentenza del 18/12/2025 della Corte d'appello de l’Aquilavisti gli atti e la sentenza impugnata;esaminati i motivi dei ricorsi;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello de l’Aquila confermava lasentenza del Tribunale di Vasto del 23/02/2023, che aveva condannato Elisa edEttore Bevilacqua in ordine al reato di cui all’articolo 44 lett. b) d.P.R. 380/2001,alla pena di gg. 10 di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda.2.

Avverso tale sentenza gli imputati hanno presentato ricorso congiunto percassazione, articolato in un unico motivo, in cui contestano il mancatoriconoscimento della causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen..3.

I ricorsi sono inammissibili.Va preliminarmente escluso che sia maturata la prescrizione del reato, inquanto lo stesso è contestato come commesso in data 10 gennaio 2020, conconseguente applicabilità in grado di appello della disciplina dell’improcedibilità dicui all’art. 344-bis cod. proc. pen. e non di quella della prescrizione, applicabile aireati commessi a far data dal 1° gennaio 2020 (data di entrata in vigore dellalegge n. 3 del 2019).4.

Quanto alla dedotta violazione della causa di non punibilità di cui all’art.131-bis cod. pen., essa è manifestamente infondata.Non vi è dubbio circa la applicabilità anche ai reati edilizi dell’istituto, il qualeprevede (Corte cost., sent. n. 120 del 2019) «una generale causa di esclusionedella punibilità che si raccorda con l’altrettanto generale presuppostodell’offensività della condotta, requisito indispensabile per la sanzionabilitàpenale di qualsiasi condotta in violazione di legge», che persegue (Sez.

U., n.18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 – 01) finalità strettamente connesseai principi di proporzione e di extrema ratio della risposta punitiva, con larealizzazione di effetti positivi anche sul piano deflattivo, attraverso laresponsabilizzazione del giudice nella sua attività di valutazione in concreto dellafattispecie sottoposta alla sua cognizione» ed il cui scopo primario (Sez.

U, n.13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591), è «quello di espungere dal circuitopenale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure lanecessità di impegnare i complessi meccanismi del processo» (la relazioneillustrativa del d. lgs. 28/2015 parla di «irrilevanza» del fatto).Tale disposizione attraversa orizzontalmente tutta l’area del diritto penalesostanziale.

Sul punto, Sez.

U., n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499,hanno stabilito che «l’istituto della non punibilità per particolare tenuitàdell’offesa non connette alla mera individuazione del bene giuridico protettoalcun rilievo ai fini del giudizio sull’utilità e necessità della pena.

Al contrario, illegislatore ha affidato la selezione delle fattispecie alle quali è applicabile quellacausa di non punibilità alla considerazione della gravità del reato, desunta dallapena edittale, e della non abitualità del comportamento; mentre nessuno deglialtri indicatori idonei ad escludere la particolare tenuità dell’offesa elencati alsecondo comma dello stesso art. 131-bis ha diretto e generale riguardo al tipo dibene giuridico protetto».Questa Corte ha, anche recentemente, ribadito (Sez. 3, n. 24396 del20/01/2022, Cecco, n.m.) che, nel caso di reati urbanistici o paesaggistici, iparametri di valutazione ai fini della applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. sonocostituti: dalla consistenza dell’intervento abusivo (tipologia, dimensioni ecaratteristiche costruttive); dalla destinazione dell’immobile; dall’incidenza sulcarico urbanistico; dall’eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici econseguente impossibilità di sanatoria; dall’eventuale collegamento dell’operaabusiva con interventi preesistenti; dalla totale assenza di titolo abilitativo o dalgrado di difformità dallo stesso; dal rispetto o meno di provvedimenti autoritativiemessi dall’amministrazione competente e dalle modalità di esecuzionedell’intervento (ex multis Cass. Pen.

III n. 19111 del 10/03/2016, n. 47039 del08/10/2015).Recentemente, dopo le modifiche introdotte all’articolo in parola ad operadella c.d.

“[OSCURATO:PERSONA]” (d.lgs. 150/2022), questa Corte ha ritenuto (Sez. 4,n. 38909 del 22/06/2023, Rapisarda, n.m.) che possano costituire indici diparticolare tenuità del fatto sia la «modestia intrinseca dell'intervento edilizio»,sia la condotta susseguente al reato, quale, nel caso di specie, l'istanza diregolarizzazione del titolo edilizio.A tal fine, dopo la citata novella, può costituire oggetto di valutazione, qualecondotta post-factum rilevante, anche la demolizione - o comunque rimozione -dell’abuso (Sez. 3, n. 4123 del 11/07/2017, dep. 2018, Zoccarato, Rv. 272039 -01), purché, tuttavia effettuata spontaneamente ed immediatamente dopo lacontestazione, e non solo a seguito, ed in ottemperanza, all’ordinanza didemolizione adottata dal Comune (Sez. 3, n. 13263 del 10/02/2021, Volpi,n.m.).Per contro, la Corte (Sez. 3, n. 16979 del 24/03/2022, Ipito, n.m.) haevidenziato la rilevanza, quale indice sintomatico della non particolare tenuità delfatto, della «contestuale violazione di più disposizioni quale conseguenzadell'intervento abusivo, come nel caso in cui siano violate, mediante larealizzazione dell'opera, anche altre disposizioni finalizzate alla tutela di interessidiversi (si pensi alle norme in materia di costruzioni in zone sismiche, di opere incemento armato, di tutela del paesaggio e dell'ambiente, a quelle relative allafruizione delle aree demaniali)».Nel caso di specie, la Corte d'appello ha motivato la mancata applicazionedell'art. 131-bis cod. pen. in ragione della consistenza dell’abuso (oltre 134 mc.)e della totale assenza di autorizzazione, ritenendo altresì irrilevante la condottasuccessiva al fatto (demolizione meramente parziale, inidonea a ristorare l’ordinegiuridico violato, v.

Sez. 3, n. 33414 del 04/03/2021, Riillo, Rv. 282328 - 01).La doglianza, pertanto, è manifestamente infondata.4.

Non può quindi che concludersi nel senso della inammissibilità dei ricorsi.Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00per ciascun ricorrente.

P.Q.MDichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 18/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
17/02/1979,avverso la sentenza del 18/12/2025 della Corte d'appello de l’Aquilavisti gli atti e la sentenza impugnata;esaminati i motivi dei ricorsi;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello de l’Aquila confermava lasentenza del Tribunale di Vasto del 23/02/2023, che aveva condannato Elisa edEttore Bevilacqua in ordine al reato di cui all’articolo 44 lett. b) d.P.R. 380/2001,alla pena di gg. 10 di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda.2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno presentato ricorso congiunto percassazione, articolato in un unico motivo, in cui contestano il mancatoriconoscimento della causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen..3. I ricorsi sono inammissibili.Va preliminarmente escluso che sia maturata la prescrizione del reato, inquanto lo stesso è contestato come commesso in data 10 gennaio 2020, conconseguente applicabilità in grado di appello della disciplina dell’improcedibilità dicui all’art. 344-bis cod. proc. pen. e non di quella della prescrizione, applicabile aireati commessi a far data dal 1° gennaio 2020 (data di entrata in vigore dellalegge n. 3 del 2019).4. Quanto alla dedotta violazione della causa di non punibilità di cui all’art.131-bis cod. pen., essa è manifestamente infondata.Non vi è dubbio circa la applicabilità anche ai reati edilizi dell’istituto, il qualeprevede (Corte cost., sent. n. 120 del 2019) «una generale causa di esclusionedella punibilità che si raccorda con l’altrettanto generale presuppostodell’offensività della condotta, requisito indispensabile per la sanzionabilitàpenale di qualsiasi condotta in violazione di legge», che persegue (Sez. U., n.18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 – 01) finalità strettamente connesseai principi di proporzione e di extrema ratio della risposta punitiva, con larealizzazione di effetti positivi anche sul piano deflattivo, attraverso laresponsabilizzazione del giudice nella sua attività di valutazione in concreto dellafattispecie sottoposta alla sua cognizione» ed il cui scopo primario (Sez. U, n.13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591), è «quello di espungere dal circuitopenale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure lanecessità di impegnare i complessi meccanismi del processo» (la relazioneillustrativa del d. lgs. 28/2015 parla di «irrilevanza» del fatto).Tale disposizione attraversa orizzontalmente tutta l’area del diritto penalesostanziale. Sul punto, Sez. U., n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499,hanno stabilito che «l’istituto della non punibilità per particolare tenuitàdell’offesa non connette alla mera individuazione del bene giuridico protettoalcun rilievo ai fini del giudizio sull’utilità e necessità della pena. Al contrario, illegislatore ha affidato la selezione delle fattispecie alle quali è applicabile quellacausa di non punibilità alla considerazione della gravità del reato, desunta dallapena edittale, e della non abitualità del comportamento; mentre nessuno deglialtri indicatori idonei ad escludere la particolare tenuità dell’offesa elencati alsecondo comma dello stesso art. 131-bis ha diretto e generale riguardo al tipo dibene giuridico protetto».Questa Corte ha, anche recentemente, ribadito (Sez. 3, n. 24396 del20/01/2022, Cecco, n.m.) che, nel caso di reati urbanistici o paesaggistici, iparametri di valutazione ai fini della applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. sonocostituti: dalla consistenza dell’intervento abusivo (tipologia, dimensioni ecaratteristiche costruttive); dalla destinazione dell’immobile; dall’incidenza sulcarico urbanistico; dall’eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici econseguente impossibilità di sanatoria; dall’eventuale collegamento dell’operaabusiva con interventi preesistenti; dalla totale assenza di titolo abilitativo o dalgrado di difformità dallo stesso; dal rispetto o meno di provvedimenti autoritativiemessi dall’amministrazione competente e dalle modalità di esecuzionedell’intervento (ex multis Cass. Pen. III n. 19111 del 10/03/2016, n. 47039 del08/10/2015).Recentemente, dopo le modifiche introdotte all’articolo in parola ad operadella c.d. “[OSCURATO:PERSONA]” (d.lgs. 150/2022), questa Corte ha ritenuto (Sez. 4,n. 38909 del 22/06/2023, Rapisarda, n.m.) che possano costituire indici diparticolare tenuità del fatto sia la «modestia intrinseca dell'intervento edilizio»,sia la condotta susseguente al reato, quale, nel caso di specie, l'istanza diregolarizzazione del titolo edilizio.A tal fine, dopo la citata novella, può costituire oggetto di valutazione, qualecondotta post-factum rilevante, anche la demolizione - o comunque rimozione -dell’abuso (Sez. 3, n. 4123 del 11/07/2017, dep. 2018, Zoccarato, Rv. 272039 -01), purché, tuttavia effettuata spontaneamente ed immediatamente dopo lacontestazione, e non solo a seguito, ed in ottemperanza, all’ordinanza didemolizione adottata dal Comune (Sez. 3, n. 13263 del 10/02/2021, Volpi,n.m.).Per contro, la Corte (Sez. 3, n. 16979 del 24/03/2022, Ipito, n.m.) haevidenziato la rilevanza, quale indice sintomatico della non particolare tenuità delfatto, della «contestuale violazione di più disposizioni quale conseguenzadell'intervento abusivo, come nel caso in cui siano violate, mediante larealizzazione dell'opera, anche altre disposizioni finalizzate alla tutela di interessidiversi (si pensi alle norme in materia di costruzioni in zone sismiche, di opere incemento armato, di tutela del paesaggio e dell'ambiente, a quelle relative allafruizione delle aree demaniali)».Nel caso di specie, la Corte d'appello ha motivato la mancata applicazionedell'art. 131-bis cod. pen. in ragione della consistenza dell’abuso (oltre 134 mc.)e della totale assenza di autorizzazione, ritenendo altresì irrilevante la condottasuccessiva al fatto (demolizione meramente parziale, inidonea a ristorare l’ordinegiuridico violato, v. Sez. 3, n. 33414 del 04/03/2021, Riillo, Rv. 282328 - 01).La doglianza, pertanto, è manifestamente infondata.4. Non può quindi che concludersi nel senso della inammissibilità dei ricorsi.Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00per ciascun ricorrente. P.Q.MDichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 18/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]
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