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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 gennaio 2022

Cassazione n. 00278/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 15501-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende - resistente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15501/2020 Numero sezionale 11601/2021 avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata Numero di raccolta generale 278/2022Data pubblicazione 07/01/2022 il 27/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con l’ordinanza impugnata, la Corte di Appello di Torino ha rigettato l’opposizione promossa da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento che aveva rigettato la sua richiesta di rimborso delle spese e compensi relativi ai tentativi di recupero del credito professionale nei confronti del cliente ammesso alla difesa di ufficio in un procedimento penale.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un solo motivo.

Il Ministero della Giustizia, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

ACCOGLIMENTO del ricorso.

Con l’ordinanza impugnata, la Corte d’Appello di Torino ha rigettato l’opposizione promossa da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso dal medesimo ufficio con il quale era stata respinta la sua istanza di liquidazione delle spese e dei compensi sostenuti per il tentato recupero del credito professionale, come difensore di ufficio di un soggetto imputato in un procedimento penale.

Ricorre per la Cassazione di detta decisione il Rullo, affidandosi ad un unico motivo, con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 82 del D. P. R. n.115 del 2002, e 32 disp. att. c.p.p., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe consapevolmente pronunciato in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15501/2020 difensore di ufficio ha diritto alla liquidazione del compenso ed al Numero sezionale 11601/2021Numero di raccolta generale 278/2022 rimborso delle anticipazioni eseguite in relazione ai tentativi Data pubblicazione 07/01/2022 obbligatori di recupero del credito che egli deve necessariamente esperire nei confronti del soggetto assistito, prima di poter richiedere il saldo del compenso all’Erario.

La censura è fondata, dovendosi dare continuità al principio secondo cui “Il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22579 del 10/09/2019, Rv. 655220; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 27854 del 20/12/2011, Rv. 620470)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore.

Non risultano depositate memorie.

Il ricorso va quindi accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa alla Corte di Appello di Torino, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Torino, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 16 dicembre 2021.

Il Presidente (L.G.

Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 15501-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende - resistente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15501/2020 Numero sezionale 11601/2021 avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata Numero di raccolta generale 278/2022Data pubblicazione 07/01/2022 il 27/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con l’ordinanza impugnata, la Corte di Appello di Torino ha rigettato l’opposizione promossa da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento che aveva rigettato la sua richiesta di rimborso delle spese e compensi relativi ai tentativi di recupero del credito professionale nei confronti del cliente ammesso alla difesa di ufficio in un procedimento penale. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un solo motivo. Il Ministero della Giustizia, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso. Con l’ordinanza impugnata, la Corte d’Appello di Torino ha rigettato l’opposizione promossa da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso dal medesimo ufficio con il quale era stata respinta la sua istanza di liquidazione delle spese e dei compensi sostenuti per il tentato recupero del credito professionale, come difensore di ufficio di un soggetto imputato in un procedimento penale. Ricorre per la Cassazione di detta decisione il Rullo, affidandosi ad un unico motivo, con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 82 del D. P. R. n.115 del 2002, e 32 disp. att. c.p.p., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe consapevolmente pronunciato in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15501/2020 difensore di ufficio ha diritto alla liquidazione del compenso ed al Numero sezionale 11601/2021Numero di raccolta generale 278/2022 rimborso delle anticipazioni eseguite in relazione ai tentativi Data pubblicazione 07/01/2022 obbligatori di recupero del credito che egli deve necessariamente esperire nei confronti del soggetto assistito, prima di poter richiedere il saldo del compenso all’Erario. La censura è fondata, dovendosi dare continuità al principio secondo cui “Il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22579 del 10/09/2019, Rv. 655220; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 27854 del 20/12/2011, Rv. 620470)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore. Non risultano depositate memorie. Il ricorso va quindi accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa alla Corte di Appello di Torino, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Torino, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 16 dicembre 2021. Il Presidente (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e