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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 giugno 2026

Cassazione n. 22043/2026

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Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Perugia n. 1183/2024 depositata il03/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 1183/2024 pubblicata il 03.09.2024, il Tribunale diPerugia, all’esito del procedimento di opposizione esperito dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] ex artt. 170 d.P.R. n. 115/2002 e 15 d. lgs. n. 150/2011avverso il decreto di liquidazione pronunciato dal medesimo Tribunale exNumero registro generale 18608/2024Numero sezionale 1640/2026Numero di raccolta generale 22043/2026Data pubblicazione 27/06/2026art. 116 d.P.R. n. 115/2002, nella contumacia del Ministero della Giustizia,in accoglimento dell’opposizione e a parziale modifica del decreto opposto,ha liquidato in favore dell’opponente, a titolo di rimborso delle spesesostenute per i tentativi di recupero del credito professionale, la sommaaggiuntiva di euro 491,50, oltre spese forfettarie e accessori di legge.In sentenza il Tribunale, tra l’altro e per quanto di interesse in questasede, ha dichiarato irripetibili le spese processuali, considerando che ilMinistero non si era costituito per contrastare le ragioni del ricorrente, chela questione sottoposta era ancora controversa e che solo recentementeera intervenuta la Corte di cassazione sulla questione specifica oggetto dicausa.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la predettasentenza sulla scorta di due motivi.Il Ministero della Giustizia ha depositato non già un controricorso, bensì undiscussione della causa (la mancata fissazione di udienza pubblica rendesuperflua la valutazione di ammissibilità della richiesta formulata).In prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato unamemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo è rubricato come segue: dichiarata irripetibilità dellespese di lite a fronte della mancata costituzione della controparte -violazione o falsa interpretazione degli artt. 91 e 92, c.p.c. (art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.).Il ricorrente, in particolare, sostiene che il Tribunale abbia errato nel porrea fondamento della statuizione di irripetibilità delle spese processuali lacircostanza della mancata costituzione del Ministero della Giustizia, noncostituendo essa una grave o eccezionale ragione per derogare al principiodella soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., mentre l’irripetibilità avrebbeNumero registro generale 18608/2024Numero sezionale 1640/2026Numero di raccolta generale 22043/2026Data pubblicazione 27/06/2026potuto essere dichiarata soltanto nell’ipotesi opposta in cuil’Amministrazione resistente contumace fosse risultata vincitrice.Il secondo motivo è rubricato come segue: dichiarazione di irripetibilitàdelle spese di lite a fronte di supposta questione controversa risolta conrecente pronuncia della Cassazione - violazione o falsa interpretazionedegli artt. 91 e 92, c.p.c., in relazione all’art. 116, comma 1, D.P.R. n.115/2002 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).Il ricorrente, premesso che l’opposizione avverso il decreto di liquidazioneera motivata dal mancato riconoscimento delle spese relative ai tentatividi recupero del credito, per il fatto che egli vi aveva provveduto agendo inproprio, sostiene che il Tribunale abbia errato nel porre a fondamentodella statuizione di irripetibilità delle spese processuali il precedentegiurisprudenziale di cui a Cass. n. 3606/2024, che non riguardavaspecificamente tale tematica, né conteneva, sul punto, alcuna novità.I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto strettamenteconnessi, sono fondati.2.

In proposito, premesso che l’effetto, per il ricorrente, della pronunciaadottata dal Tribunale è analogo, nella sostanza, a quello che si verificacon la compensazione delle spese processuali, deve rilevarsi che, ai sensidell’art. 92, secondo comma, c.p.c., la compensazione è ammessa in casodi soccombenza reciproca, di assoluta novità delle questioni trattate o dimutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti; essa,inoltre, è possibile in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni,esplicitamente indicate nella motivazione (cfr.: Corte cost. n. 77/2018).Va ulteriormente osservato che, in tema di spese giudiziali, il sindacato dilegittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto a evitare che sianoaddotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione dicompensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Cortecostituzionale (sent. n. 157 del 2014), in una verifica "in negativo" inragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza ilNumero registro generale 18608/2024Numero sezionale 1640/2026Numero di raccolta generale 22043/2026Data pubblicazione 27/06/2026potere giudiziale di compensazione delle spese di lite (cfr.: Cass. n.21400/2021; in senso conforme, si vedano anche: Cass. n. 9977/2019;Cass. n. 6059/2017).3.

Per quanto concerne la circostanza relativa alla contumacia delMinistero, in sede di interpretazione di legittimità è già stato affermatoche, in presenza di una parte totalmente vittoriosa, la pronuncia diirripetibilità delle spese, in deroga all'applicazione del principio disoccombenza, deve essere supportata da congrua motivazione e adottatanei casi normativamente previsti, mentre la contumacia del soccombenteè insufficiente a giustificare, di per sé, tale provvedimento (cfr.: Cass. n.33825/2025; in senso analogo, si vedano anche: Cass. n. 1243/2023;Cass. n. 7292/2018).Pertanto, la circostanza in questione non era idonea, di per sé, agiustificare la decisione di irripetibilità delle spese di lite.4.

La seconda circostanza posta dal Tribunale a fondamento delladecisione in esame è data dalla sussistenza di un contrasto interpretativosulla questione oggetto di causa, che si assume risolto solo poco tempoprima dalla Corte di cassazione.Al riguardo, deve ribadirsi che ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultantedalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di litepuò essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca,soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o dimutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelleipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezzache presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità dellesituazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.(cfr.: Cass. n. 3977/2020); di tali elementi va dato conto in motivazione.Nella specie, deve rilevarsi che, alla data della sentenza impugnata, ildiritto per il difensore d’ufficio di ottenere anche il rimborso delle speseNumero registro generale 18608/2024Numero sezionale 1640/2026Numero di raccolta generale 22043/2026Data pubblicazione 27/06/2026sostenute per il tentativo di recupero del credito era stato ormai affermatoda tempo in sede di legittimità (cfr.: Cass. n. 24104/2011; Cass. n.27854/2011; Cass. n. 30484/2017; Cass. n. 22579/2019; Cass. n.15006/2021; Cass. n. 278/2022; Cass. n. 3606/2024).Si era poi ritenuto che tale diritto sussistesse anche nell’ipotesi in cui ildifensore, anziché affidarsi a un altro professionista per le procedure direcupero, avesse agito in proprio (cfr.: Cass. n. 3606/2024 e Cass. n.5041/2024, entrambe anteriori al 15.04.2024, data di emissione deldecreto opposto), e ciò sulla scorta del principio generale, già affermatoda tempo, secondo cui la circostanza che l'avvocato si sia avvalso dellafacoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 c.p.c. non incide sullanatura professionale dell'attività svolta e, pertanto, non esclude che ilgiudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole dellasoccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onoraristabiliti per la prestazione resa (cfr.: Cass. n. 4698/2019; Cass. n.2193/2008).Va ulteriormente rilevato che, come affermato in tema di compensazionedelle spese giudiziali con riferimento all'art. 92, comma secondo, c.p.c.,nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009, la sussistenza di unimprecisato contrasto nella giurisprudenza di merito, rispetto a soluzioniinterpretative non ancora passate al vaglio di legittimità, non può esserericondotta alla nozione di "gravi ed eccezionali ragioni" di cui alla normacitata, trattandosi di circostanza non idonea ad accreditare un ragionevoleaffidamento della parte sulla fondatezza delle proprie ragioni (cfr.: Cass.n. 1521/2016; in senso conforme, si vedano anche: Cass. n. 307/2020;Cass. n. 273/2023; Cass. n. 9312/2024; Cass. n. 23049/2024; Cass. n.23051/2024).A fronte di quanto innanzi osservato, nonché avuto riguardo al fatto chel’opposizione risultava proposta poiché era stato negato in radice il dirittodel difensore istante al rimborso delle spese sostenute per il recupero delNumero registro generale 18608/2024Numero sezionale 1640/2026Numero di raccolta generale 22043/2026Data pubblicazione 27/06/2026credito, il contrasto interpretativo menzionato nella motivazione dellasentenza impugnata non risulta essere stato precisato, né è dato ravvisareun mutamento giurisprudenziale, con la conseguenza che le doglianze delricorrente risultano fondate anche in tale parte.5.

Alla luce di quanto precede, il ricorso va accolto.Entro tali limiti, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] in persona di diverso magistrato, perché provveda a una nuovastatuizione sulle spese processuali, in applicazione dei principi suesposti.Statuendo in sede di rinvio, il Tribunale provvederà anche sulle spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie entrambi i motivi del ricorso; cassa la sentenzaimpugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Perugia inpersona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 24 giugno 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Perugia n. 1183/2024 depositata il03/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 1183/2024 pubblicata il 03.09.2024, il Tribunale diPerugia, all’esito del procedimento di opposizione esperito dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] ex artt. 170 d.P.R. n. 115/2002 e 15 d. lgs. n. 150/2011avverso il decreto di liquidazione pronunciato dal medesimo Tribunale exNumero registro generale 18608/2024Numero sezionale 1640/2026Numero di raccolta generale 22043/2026Data pubblicazione 27/06/2026art. 116 d.P.R. n. 115/2002, nella contumacia del Ministero della Giustizia,in accoglimento dell’opposizione e a parziale modifica del decreto opposto,ha liquidato in favore dell’opponente, a titolo di rimborso delle spesesostenute per i tentativi di recupero del credito professionale, la sommaaggiuntiva di euro 491,50, oltre spese forfettarie e accessori di legge.In sentenza il Tribunale, tra l’altro e per quanto di interesse in questasede, ha dichiarato irripetibili le spese processuali, considerando che ilMinistero non si era costituito per contrastare le ragioni del ricorrente, chela questione sottoposta era ancora controversa e che solo recentementeera intervenuta la Corte di cassazione sulla questione specifica oggetto dicausa.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la predettasentenza sulla scorta di due motivi.Il Ministero della Giustizia ha depositato non già un controricorso, bensì undiscussione della causa (la mancata fissazione di udienza pubblica rendesuperflua la valutazione di ammissibilità della richiesta formulata).In prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato unamemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato come segue: dichiarata irripetibilità dellespese di lite a fronte della mancata costituzione della controparte -violazione o falsa interpretazione degli artt. 91 e 92, c.p.c. (art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.).Il ricorrente, in particolare, sostiene che il Tribunale abbia errato nel porrea fondamento della statuizione di irripetibilità delle spese processuali lacircostanza della mancata costituzione del Ministero della Giustizia, noncostituendo essa una grave o eccezionale ragione per derogare al principiodella soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., mentre l’irripetibilità avrebbeNumero registro generale 18608/2024Numero sezionale 1640/2026Numero di raccolta generale 22043/2026Data pubblicazione 27/06/2026potuto essere dichiarata soltanto nell’ipotesi opposta in cuil’Amministrazione resistente contumace fosse risultata vincitrice.Il secondo motivo è rubricato come segue: dichiarazione di irripetibilitàdelle spese di lite a fronte di supposta questione controversa risolta conrecente pronuncia della Cassazione - violazione o falsa interpretazionedegli artt. 91 e 92, c.p.c., in relazione all’art. 116, comma 1, D.P.R. n.115/2002 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).Il ricorrente, premesso che l’opposizione avverso il decreto di liquidazioneera motivata dal mancato riconoscimento delle spese relative ai tentatividi recupero del credito, per il fatto che egli vi aveva provveduto agendo inproprio, sostiene che il Tribunale abbia errato nel porre a fondamentodella statuizione di irripetibilità delle spese processuali il precedentegiurisprudenziale di cui a Cass. n. 3606/2024, che non riguardavaspecificamente tale tematica, né conteneva, sul punto, alcuna novità.I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto strettamenteconnessi, sono fondati.2. In proposito, premesso che l’effetto, per il ricorrente, della pronunciaadottata dal Tribunale è analogo, nella sostanza, a quello che si verificacon la compensazione delle spese processuali, deve rilevarsi che, ai sensidell’art. 92, secondo comma, c.p.c., la compensazione è ammessa in casodi soccombenza reciproca, di assoluta novità delle questioni trattate o dimutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti; essa,inoltre, è possibile in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni,esplicitamente indicate nella motivazione (cfr.: Corte cost. n. 77/2018).Va ulteriormente osservato che, in tema di spese giudiziali, il sindacato dilegittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto a evitare che sianoaddotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione dicompensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Cortecostituzionale (sent. n. 157 del 2014), in una verifica "in negativo" inragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza ilNumero registro generale 18608/2024Numero sezionale 1640/2026Numero di raccolta generale 22043/2026Data pubblicazione 27/06/2026potere giudiziale di compensazione delle spese di lite (cfr.: Cass. n.21400/2021; in senso conforme, si vedano anche: Cass. n. 9977/2019;Cass. n. 6059/2017).3. Per quanto concerne la circostanza relativa alla contumacia delMinistero, in sede di interpretazione di legittimità è già stato affermatoche, in presenza di una parte totalmente vittoriosa, la pronuncia diirripetibilità delle spese, in deroga all'applicazione del principio disoccombenza, deve essere supportata da congrua motivazione e adottatanei casi normativamente previsti, mentre la contumacia del soccombenteè insufficiente a giustificare, di per sé, tale provvedimento (cfr.: Cass. n.33825/2025; in senso analogo, si vedano anche: Cass. n. 1243/2023;Cass. n. 7292/2018).Pertanto, la circostanza in questione non era idonea, di per sé, agiustificare la decisione di irripetibilità delle spese di lite.4. La seconda circostanza posta dal Tribunale a fondamento delladecisione in esame è data dalla sussistenza di un contrasto interpretativosulla questione oggetto di causa, che si assume risolto solo poco tempoprima dalla Corte di cassazione.Al riguardo, deve ribadirsi che ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultantedalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di litepuò essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca,soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o dimutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelleipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezzache presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità dellesituazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.(cfr.: Cass. n. 3977/2020); di tali elementi va dato conto in motivazione.Nella specie, deve rilevarsi che, alla data della sentenza impugnata, ildiritto per il difensore d’ufficio di ottenere anche il rimborso delle speseNumero registro generale 18608/2024Numero sezionale 1640/2026Numero di raccolta generale 22043/2026Data pubblicazione 27/06/2026sostenute per il tentativo di recupero del credito era stato ormai affermatoda tempo in sede di legittimità (cfr.: Cass. n. 24104/2011; Cass. n.27854/2011; Cass. n. 30484/2017; Cass. n. 22579/2019; Cass. n.15006/2021; Cass. n. 278/2022; Cass. n. 3606/2024).Si era poi ritenuto che tale diritto sussistesse anche nell’ipotesi in cui ildifensore, anziché affidarsi a un altro professionista per le procedure direcupero, avesse agito in proprio (cfr.: Cass. n. 3606/2024 e Cass. n.5041/2024, entrambe anteriori al 15.04.2024, data di emissione deldecreto opposto), e ciò sulla scorta del principio generale, già affermatoda tempo, secondo cui la circostanza che l'avvocato si sia avvalso dellafacoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 c.p.c. non incide sullanatura professionale dell'attività svolta e, pertanto, non esclude che ilgiudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole dellasoccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onoraristabiliti per la prestazione resa (cfr.: Cass. n. 4698/2019; Cass. n.2193/2008).Va ulteriormente rilevato che, come affermato in tema di compensazionedelle spese giudiziali con riferimento all'art. 92, comma secondo, c.p.c.,nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009, la sussistenza di unimprecisato contrasto nella giurisprudenza di merito, rispetto a soluzioniinterpretative non ancora passate al vaglio di legittimità, non può esserericondotta alla nozione di "gravi ed eccezionali ragioni" di cui alla normacitata, trattandosi di circostanza non idonea ad accreditare un ragionevoleaffidamento della parte sulla fondatezza delle proprie ragioni (cfr.: Cass.n. 1521/2016; in senso conforme, si vedano anche: Cass. n. 307/2020;Cass. n. 273/2023; Cass. n. 9312/2024; Cass. n. 23049/2024; Cass. n.23051/2024).A fronte di quanto innanzi osservato, nonché avuto riguardo al fatto chel’opposizione risultava proposta poiché era stato negato in radice il dirittodel difensore istante al rimborso delle spese sostenute per il recupero delNumero registro generale 18608/2024Numero sezionale 1640/2026Numero di raccolta generale 22043/2026Data pubblicazione 27/06/2026credito, il contrasto interpretativo menzionato nella motivazione dellasentenza impugnata non risulta essere stato precisato, né è dato ravvisareun mutamento giurisprudenziale, con la conseguenza che le doglianze delricorrente risultano fondate anche in tale parte.5. Alla luce di quanto precede, il ricorso va accolto.Entro tali limiti, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] in persona di diverso magistrato, perché provveda a una nuovastatuizione sulle spese processuali, in applicazione dei principi suesposti.Statuendo in sede di rinvio, il Tribunale provvederà anche sulle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie entrambi i motivi del ricorso; cassa la sentenzaimpugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Perugia inpersona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 24 giugno 2026.Il PresidenteMauro Mocci