CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 marzo 2024
Cassazione n. 23051/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l ricorso 1105-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – resistente con procura – per la cassazione della sentenza n. 1 336 del 20 22 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata l’11 luglio 20 22 (R.G.N. 156 /20 21 ). R.G.N.1105/2023 Cron. Rep. P.U.12/3/2024 7/07/2022 giurisdizione Compensazione delle spese del giudizio. -2 - Udita la relazione della causa,svolta in udienza dal Consigliere A ngelo Cerulo. Udito il PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Udita, per parte resistente, l’avvocata CARLA D’ALOISIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il signor [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna dell’INPS al rilascio dell’estratto conto certificativo (Ecocert). Il Tribunale di Foggia ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, in quanto il certificato è stato rilasciato prima del deposito del ricorso, ancorché la comunicazione del rilascio sia avvenuta successivamente. Le spesesono state compensate. A supporto di tale decisione, il giudice di primo grado ha osservato che il ricorrente non ha presentato un ricorso amministrativo e neppure ha formulato sollecitazioni di sorta, per favorire la soluzione stragiudiziale della vertenza. 2.–Con la sentenza n. 1336 del 2022, depositata l’11 luglio 2022, la Corte d’appello di Bari ha respinto il gravame del signor Stellardi, concernente la sola regolamentazione delle spese, e ha confermato la pronuncia del Tribunale, sulla scorta delle seguentiargomentazioni. 2.1.–Dopo avere ripercorso la disciplina dell’art. 92 cod. proc. civ. e le affermazioni della sentenza n. 77 del 2018, pronunciata dal giudice delle leggi, la Corte territoriale ha evidenzia to che «un omesso o tardivo esperimento dei rimedi amministrativi, quantunque non rilevato o rilevante ai fini della procedibilità della domanda, ben può assumere rilievo sul – diverso – piano della regolamentazione delle spese di lite, in quanto la parte interessata, con un comportamento omissivo o intempestivo, ha in sostanza privato l’ente convenuto della possibilità di rivedere la propria decisione, così da evitare -3 - l’instaurazione della lite, con i connessi costi» (pagina 5 della sentenza d’appello). 2.2.–La Corte di merito ha poi soggiunto che «la controversia posta all’attenzione del giudice di prime cure si inserisce in un contenzioso che ha formato oggetto di pronunce di segno difforme» (pagina 6). Pertanto, «l’esistenza di arresti difformi all’interno del medesimo ufficio giudiziario, in assenza peraltro di specifici precedenti di legittimità in grado di orientare l’interpretazione dei giudici di merito» ingenera una «oggettiva incertezza circa l’esistenza del diritto fatto valere dall’istante», idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite (la già citata pagina 6). 3.–Il signor [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di unmotivo, contro la sentenza della Corte d’appello di Bari. 4.–L’INPS ha depositato procura in calce al ricorso notificato. 5.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione alla pubblica udienza del 12 marzo 2024. 6.–All’udienza il Pubblico Ministero ha esposto le sue conclusioni motivatee il difensore della parte resistente ha formulato le richieste trascritte in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico, complesso, motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.e dell’art. 111 Cost. e lamenta che le spese siano state interamente compensate, ad onta del riconoscimento della fondatezza della domanda proposta. Il diritto di difesa, tutelato dall’art. 24 Cost., sarebbe pregiudicato, ove la parte soccombentenon fosse chiamata a rifondere le spese alla parte vittoriosa. La parte interamente vittoriosa non potrebbe essere condannata, neppure in minima quota, alla rifusione delle spese. Le motivazioni addotte a sostegno della compensazione sarebbero erronee, sotto un duplice profilo. -4 - Anzitutto, non sussisterebbe alcun obbligo di presentare un previo ricorso amministrativo, prima di chiedere in giudizio il rilascio dell’estratto conto certificativo. In secondo luogo, «centinaia di pronunce da parte del Tribunale di Foggia» avrebbero «pressoché sempre» accolto pretese di analogo tenore, e lo stesso Tribunale non avrebbe indicato alcun contrasto giurisprudenziale a supporto della compensazione delle spese (pagina 5 del ricorso per cassazione). La motivazione della sentenza impugnata non spiegherebbe, dunque,quali siano le gravi ed eccezionali ragioni poste a fondamento della scelta di compensare le spese. 2.–La censura non è fondata. 3.–Al caso di specie si applica ratione temporis l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella formulazione modificata dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162. Il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese nell’ipotesi di soccombenza reciproca o di «assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti». Tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, con la sentenza n. 77 del 2018, «nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni». Il giudice delle leggi, nella pronuncia diffusamente richiamata dalla Corte di merito nei suoi snodi essenziali, ha rilevato che«contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che -5 - presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti» (punto 15 del Considerato in diritto). La tassatività della previsione di legge pretermette fattispecie similari di «sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti» (punto 15 del Considerato in diritto). La disposizione, nella sua rigidità, non consente di conferire il debito rilievo neppure a « situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite» assimilabili a quelle tipizzate (il già richiamato punto 15 del Considerato in diritto). Ne consegue che «le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi – l’assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti – hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale» (punto 16 del Considerato in diritto). 4.– Quanto al sindacato , in sede di legittimità, sulla regolamentazione delle spese, questa Corte è costante nell’affermare che in linea generale l ’attore vittorios o , seppure in parte , non può essere condannato a rifondere le spese di lite all a controparte soccombente (Cass., S.U., 31 ottobre 2022, n. 32061). -6 - Per quel che concerne la compensazione, il giudice del merito deve astenersi da motivazioni stereotipate, che si esauriscano in clausole di mero stileo facciano leva su circostanze ininfluenti, come la prolissità degli atti di causa (Cass., sez. VI-1, 14 ottobre 2022, n. 30328), il rigetto della domanda per ragioni eminentemente processuali (Cass., sez. III, 8 marzo 2024, n. 6424), l’esiguità della pretesa creditoria o il carattere officioso del rilievo che porti alla definizione della lite (Cass., sez. VI-3, 1° giugno 2015, n. 11301), la contumacia della parte (Cass., sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21083), la mera peculiarità della fattispecie (Cass., sez. VI-5, 14 luglio 2016, n. 14411). Si configura il vizio di violazione di legge, quando le gravi ed eccezionali ragioni indicate come giustificazione della compensazione, totale o parziale, siano illogiche o erronee (Cass., sez.VI-L, 9 aprile 2019, n. 9977). A questa Corte è demandata, dunque, una verifica “in negativo” circa la non illogicità delle giustificazioni esposte, «in ragione della “elasticità”costituzionalmente necessaria che […] caratterizza il potere giudiziale di compensare le spese di lite, “ non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione didette spese” in favore della parte vittoriosa (Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157)» (Cass., sez. VI-3, 26 luglio 2021, n. 21400, in motivazione). Ove, con riguardo alle gravi ed eccezionali ragioni, «il giudice si limitasse a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, resterebbe violato il precetto di legge e, anche, se del caso, si verserebbe in presenza di motivazione apparente.Tuttavia, il sindacato di questa Corte non può giungere sino a misurare “gravità ed eccezionalità”, al di là delle ipotesi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata» (Cass., sez. II, 16 maggio 2022, n. 15495, punto 2.1.1. delle Ragioni della decisione). -7 - In concreto, «anche l’oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l’oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza» possono essere annoverate tra le gravi ed eccezionali ragioni, sintomatiche « di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l’attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise» (Cass., sez. VI-2, 11 marzo 2022, n. 7992, punto 2 del Considerato). 5.–In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche , devono essere vagliate le doglianze del ricorrente. 6.–Anzitutto, si deve rimarcare che il Tribunale in prima battuta e, quindi, la Corte d’appello, nel confermare la decisione del Tribunale, non hanno posto le spese a carico della parte vittoriosa, in contrasto con il precetto dell’art. 91 cod. proc. civ., come la parte ricorrente sottolinea nell’illustrazione delle censure. 7.–In questa sede viene in rilievo la decisione di compensare le spese, in conformità all’art. 92 cod. proc. civ. I giudici d’appello hanno confermato la pronuncia di primo grado, sulla base di un percorso argomentativo adeguato e lineare, che offre i necessari ragguagli sul fondamento logico della scelta adottata. Non può essere condiviso l’ulteriorerilievo che la motivazione della Corte d’appello non sia intelligibile e che siano imperscrutabili le ragioni della conferma della compensazione disposta nel giudizio di primo grado. La sentenza impugnata non contravviene, dunque, all’obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, che «discende dalla generale prescrizione dell’art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati» (sentenza n. 77 del 2018, punto 16 del Considerato in diritto). -8 - 8.–La sentenza impugnata prende le mosse dall’analisi dell’attuale assetto normativo e delle implicazioni della pronuncia del giudice delle leggi e pone l’accento su un dato dirimente: l’esistenza di contrasti interpretativi sul profilo controverso e l’assenza di precedenti di legittimità sulla specifica tematica dibattuta. Tali elementi non solo sono stati puntualmente illustrati, in ossequio all’obbligo di motivazione costituzionalmente imposto , ma sono riconducibili al paradigma, che, con clausola elastica, il sistema oggi contempla , in seguito all’intervento additivo della Corte costituzionale. È la stessa sentenza n. 77 del 2018(punto 15 del Considerato in diritto) a rammentare che il mutamento o le incertezze che connotano il quadro di riferimento possono investire anche la giurisprudenza di merito, in difetto di un intervento chiarificatore del giudice della nomofilachia. Néil richiamo, nel caso di specie, si rivela imprecisato e nebuloso , particolarità che in altri frangenti ha stigmatizzato questa Corte, osservandoche l’evanescenza del riferimento ai contrasti insorti tra i giudici di merito sottende considerazioni d’indole genericamente equitativa (Cass., sez. lav., 27 gennaio 2016, n. 1521, sulla previgente formulazione dell’art. 92 cod. proc. civ.), inidoneea sostanziare le gravi ed eccezionali ragioni che la legge, con dizione pregnante, prescrive. 9.–La parte ricorrente, lungi dal contestare in modo circostanziato l’esistenza delle divergenze menzionate nella sentenza impugnata e l’insussistenza di pronunce pertinenti del giudice di legittimità, si limita a ribattere in modo assertivo che il giudice di primo grado aveva in larga misura accolto domande di tenore comparabile. Tale circostanza non è risolutiva, non solo per la genericità delle deduzioni che la avvalorano, ma anche perché non infirma il fulcro dell’argomentazione della sentenza impugnata, che segnala la carenza di un vero e proprio diritto viventee osserva come la questione, solo -9 - in epoca recente, sia approdata a un chiarimento interpretativo in seno alla stessa Corte d’appello. Né giova indicare, in senso contrario, che il giudice di prime cure non alluda a contrasti di sorta. Quel che rileva è che la motivazione della sentenza d’appello, oggetto dell’odierno scrutinio, dia conto di tale circostanza e che tale valutazione non sia avulsa dalle emergenze processuali (sentenza n. 15495 del 2022, cit.). È proprio il giudice del gravame ad avere la cognizione più ampia del contenzioso che si dispiega in primo grado e dei suoi variegati esiti interpretativi. 10.– A tali considerazioni si affianca, infine, quale elemento di rincalzo, la mancanza di una preliminare interlocuzione in sede amministrativa. Le statuizioni della Corte d’appello di Barisi attardano anche su tale aspetto ed escludono, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, addebiti di manifesta e inescusabile colpevolezza dell’ente previdenziale. Anche da quest’angolo visuale, la motivazione della sentenza impugnatasi pone in consonanza con le enunciazioni più recenti della giurisprudenza di legittimità, chiamata a concretizzare, secondo canoni oggettivi e prevedibili, il parametro delle gravi ed eccezionali ragioni. Questa Corte ravvisa ragionicosì connotate anche ne l fatto che il creditore abbia omesso di attivare, ante causam , « specifici mezzi previsti dall’ordinamento che, pur non costituendo condizioni per la proponibilità del giudizio, abbiano la finalità di evadere più celermente la pretesa creditoria, evitando la causa, allorquando, rispetto a quest’ultima, in capo alla parte debitrice non si evidenzino elementi di manifesta colpevolezza nel ritardo e la prestazione sia da essa attuata solo prendendo atto delle ragioni altrui quali esposte nell ’ azione giudiziale intrapresa e dunque prima che si svolga concreta attività -10 - istruttoria e di trattazione del giudizio» (Cass., sez. VI-L, 9 gennaio 2023, n. 273, punto 18 dei Motivi della decisione). La scelta d’imboccare senza indugi l’extrema ratio della strada contenziosa e di non esplorare una più agevole interlocuzione con l’autorità amministrativa può essere ponderata, insieme agli altri elementi acquisiti al giudizio, come ragione giustificatrice della compensazione, anche quando una siffatta interlocuzionenon si atteggi come formale condizione di proponibilitàdella domanda. 11.–In ultima analisi, la sentenza impugnata ha fatto buon governo dei criteri più duttili enucleati dalla disciplina vigente e ha ricostruito in maniera particolareggiata, alla stregua del complessivo contegnodelle parti e del dipanarsi della dialettica processuale , l’affidamento meritevole di tutela che ha riposto l’Istituto, nello specifico contesto in cui l’azione è stata intrapresa. Come anche il Pubblico Ministero non ha mancato di osservarenelle conclusioni motivate illustrate all’udienza, le giustificazioni esposte dai giudicid’appello si configurano come tutt’altro che illogiche e arbitrarie. Esse trovano puntuale e convincente rispondenza nelle evidenze processualie non si discostano dall’elaborazione della giurisprudenza di questa Corte, che ha delimitato la portata e il senso della clausola generale enucleata dalla sentenza n. 77 del 2018. La conferma della decisione di compensare le spesesupera così il vaglio negativodi non implausibilità che a questa Corte compete in tale àmbito(ordinanza n. 21400 del 2021, cit.). 12.– In virtù d i tutti i rilievi svolti, il ricorso dev’essere, nel suo complesso,respinto. 13.–In presenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., già esaminata dalla sentenza d’appello, le spese del presente giudizio devono essere dichiarate irripetibili. 14.– L’integrale rigetto del ricorso, proposto dopo i l 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo -11 - del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia in concreto dovuto , all’esito delle verifiche che spettano all’amministrazione(Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso ; dichiara irripetibili le spese del presente giudizio. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore impo