CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 agosto 2026
Cassazione n. 24472/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] A CREMANO, in persona delCommissario Straordinario pro tempore, rappresentato e difeso2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];3225 - controricorrente –nonchè contro[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA];- intimata -avverso la sentenza n. 1891/2025 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 16/06/2025 R.G.N. 2025/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 25991/2025Numero sezionale 3225/2026il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. TNIuZmIeAroN di Ara ccolta generale 24472/2026Data pubblicazione 05/08/2026ASSUNTA ORRU' ha depositato conclusioni scritte.1.- [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] erano state dipendenti di Teseosoc.coop.sociale ONLUS. Deducevano che, nei diversi periodi dalle stesse indicate, eranostate addette all’appalto relativo ai servizi socioassistenziali, aggiudicato dal Comune diSan Giorgio a Cremano in favore dell’A.T.I. “[OSCURATO:PERSONA]-AIDO”, di cui faceva parte la giàmenzionata cooperativa. Erano rimaste creditrici nei confronti della propria datrice dilavoro del t.f.r. e di alcune retribuzioni non percepite, il tutto pari alle sommecomplessivamente indicate.Pertanto, ai sensi dell’art. 1676 c.c., adivano il Tribunale di Napoli per ottenere lacondanna solidale della cooperativa, quale datrice di lavoro, e del Comune di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di committente, al pagamento della somme ivi specificate per ipredetti titoli.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale accoglieva la domanda soltanto contro lacooperativa ed invece la rigettava contro il Comune.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, in accoglimento del gravameinterposto dalle lavoratrici, condannava gli originari convenuti in solido e compensava lespese dei due gradi nei confronti del Comune.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoricorso per cassazione, affidato a due motivi.5.- Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] a Cremano ha resistito con controricorso.6.- [OSCURATO:PERSONA] soc.coop.sociale ONLUS è rimasta intimata.Il procedimento è stato avviato alla decisione accelerata, ai sensi dell’art. 380 biscod.proc.civ. con proposta comunicata il 23 febbraio 2026, a seguito della quale lericorrenti hanno depositato istanza di decisione ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. esuccessive note a sostegno del ricorso.7. La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto delricorso.Numero registro generale 25991/2025Numero sezionale 3225/20268. Il collegio ha riservato il deposito della motivazione nei termNiunmie dro id ilreacgcgoltea .g e nerale 24472/2026Data pubblicazione 05/08/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrentelamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corteterritoriale compensato le spese in assenza delle ragioni richieste dal legislatore.2. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrentelamenta “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 132 c.p.c. e 111 Cost. per avere laCorte territoriale motivato in modo solo apparente la compensazione delle spese dei duegradi di giudizio.3. I due motivi – da esaminare congiuntamente per la loro connessione – sonoinammissibili.4. A sostegno della disposta compensazione delle spese la Corte territoriale harichiamato “l’esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di meritodepositata da entrambe le parti”.Orbene, in primo luogo questa motivazione è certo sussistente e soddisfa il c.d. minimocostituzionale (Cass. sez. un. n. 8053/2014). L’esistenza di un contrasto nellagiurisprudenza di merito – indicata dalla Corte territoriale come ragione dellacompensazione – non è stata neppure negata dalla ricorrente ed anzi essa stessa (comeriportato nella sentenza impugnata, sul punto non censurata) ha allegato sentenze deiGiudici di merito contrarie a quelle che aveva prodotto il Comune.In secondo luogo, va ribadito che il potere di compensazione ha carattere discrezionaleed appartiene al giudice di merito. Questa Corte ha più volte affermato che in tema dicondanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso chesoltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minimaparte - al pagamento delle stesse. Ne consegue che il sindacato della Corte di cassazioneè limitato all'accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi sia lavalutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (tantonell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nelle altre ipotesi previste dall’art. 92 c.p.c.) siala relativa quantificazione, ove quest'ultima non ecceda i limiti (minimi, ove previsti e)massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restano appannaggio del potere discrezionale delNumero registro generale 25991/2025Numero sezionale 3225/2026giudice di merito (Cass. ord. n. 9860/2025; Cass. ord. n. 1961N3u/m2er0o 1di 7ra;cc oCltaagsense.r aleo2r4d4.7 2/n20.2 6Data pubblicazione 05/08/20268421/2017).5. Resta fermo che, in caso di compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", illimite a tale deroga è dato dall'obbligo del giudice di fornire una motivazione logica ecoerente, la cui violazione risulta censurabile in sede di legittimità (Cass. 20755/2025).Nella specie non si ravvisa illogicità, né incoerenza, posto che si è fatto riferimento acontrasti giurisprudenziali di merito ben noti all’ambito locale di riferimento.6. A diverso parere non possono, peraltro, condurre i precedenti citati dalle ricorrentiin sede di richiesta di decisione.Infatti, si tratta di decisioni che hanno fatto applicazione dei parametri appena indicati,valutando, nella motivazione addotta in riferimento alle concrete fattispecie esaminate, unuso irragionevole del potere discrezionale (così il riferimento alla serialità del contenziosoquanto a Cass. 29287/ 2025). In senso opposto alla tesi delle ricorrenti è poi Cass. 23051/2024, secondo cui, in fattispecie analoga alla presente, il richiamo a precedenti specificidi merito, non si rivela imprecisato e nebuloso. Ciò a differenza di altre situazionistigmatizzate da questa Corte, osservando che l’evanescenza del riferimento ai contrastiinsorti tra i giudici di merito sottende considerazioni d’indole genericamente equitativa(Cass., sez. lav., 27 gennaio 2016, n. 1521, sulla previgente formulazione dell’art. 92 cod.proc. civ.), inidonee a sostanziare le gravi ed eccezionali ragioni che la legge, con dizionepregnante, prescrive.Anche in quel caso, la parte ricorrente, lungi dal contestare in modo circostanziatol’esistenza delle divergenze menzionate nella sentenza impugnata e l’insussistenza dipronunce pertinenti del giudice di legittimità, si era limitata a ribattere in modo assertivoche il giudice di primo grado aveva in larga misura accolto domande di tenore comparabile.7.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art.380-bis c.p.c.– il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condannadelle ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, di una sommaequitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento diuna ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒ in favore della cassa delle ammende.Numero registro generale 25991/2025Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’arNt.u1me3ro, seczoiomnalem32a2 5/120-26Numero di raccolta generale 24472/2026quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per ilData pubblicazione 05/08/2026versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento, infavore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.650,00per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Condanna altresì le ricorrenti, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, ciascuna, infavore del controricorrente, di una somma ulteriore pari ad euro 825,00, nonché alpagamento della somma di € 825,00 in favore della cassa delle ammende.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellericorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso, se dovuto.Così deciso in data 3/7/2026.La PresidenteCarla Ponterio