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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 13048/2026

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EGA che la rappresenta e difende-ricorrente-controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato pressol’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 166/2025 pubblicatail 20/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7664/2025Numero sezionale 2154/2026Numero di raccolta generale 13048/2026Data pubblicazione 06/05/20261.

La Corte d’appello di Napoli ha accolto il gravame proposto da2.

La controversia ha per oggetto la pretesa di pagamento dei rateimaturati e non riscossi della pensione categoria VO della quale era titolareAngela Amatore, in forza di testamento olografo con designazione di eredeuniversale.3.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA],ritenendola mera legataria e dunque priva di legittimazione attiva.4.

La corte territoriale, in integrale riforma della sentenza appellata, hainvece ritenuto che il testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA] legittimasseRenella a pretendere il pagamento dei ratei maturati e non riscossi dellapensione del de cujus.

La corte territoriale ha compensato le spese deidue gradi di merito «per le questioni interpretative affrontate».5.

Per la cassazione della sentenza ricorre la parte privata, con ricorsoaffidato a tre motivi ai quali INPS resiste con controricorso.6.

Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) laricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 cod.proc. civ. e 24 Cost. perché la corte territoriale ha errato nel noncondannare la parte soccombente al ristoro delle spese di lite del doppiogrado di giudizio.2.

Con il secondo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) laricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 cod.proc. civ. perché la corte territoriale ha errato nel compensare le spese dilite del doppio grado di giudizio.Numero registro generale 7664/2025Numero sezionale 2154/2026Numero di raccolta generale 13048/2026Data pubblicazione 06/05/20263.

Con il terzo motivo (art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ.) laricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 commaprimo n. 4 cod. proc. civ.4.

I tre motivi devono essere esaminati congiuntamente, perché hannotutti ad oggetto la statuizione sulle spese dei due gradi del giudizio dimerito.5.

Secondo i principi di diritto di Cass. n.23051/2024, al quale il Collegiointende dare continuità, «per quel che concerne la compensazione, ilgiudice del merito deve astenersi da motivazioni stereotipate, che siesauriscano in clausole di mero stile o facciano leva su circostanzeininfluenti, come la prolissità degli atti di causa (Cass., sez.

VI-1, 14ottobre 2022, n. 30328), il rigetto della domanda per ragionieminentemente processuali (Cass., sez.

III, 8 marzo 2024, n. 6424),l’esiguità della pretesa creditoria o il carattere officioso del rilievo che portialla definizione della lite (Cass., sez.

VI-3, 1° giugno 2015, n. 11301), lacontumacia della parte (Cass., sez.

III, 19 ottobre 2015, n. 21083), lamera peculiarità della fattispecie (Cass., sez.

VI-5, 14 luglio 2016, n.14411).

Si configura il vizio di violazione di legge, quando le gravi edeccezionali ragioni indicate come giustificazione della compensazione,totale o parziale, siano illogiche o erronee (Cass., sez.VI-L, 9 aprile 2019,n. 9977).

A questa Corte è demandata, dunque, una verifica “in negativo”circa la non illogicità delle giustificazioni esposte, «in ragione della“elasticità” costituzionalmente necessaria che […] caratterizza il poteregiudiziale di compensare le spese di lite, “non essendo indefettibilmentecoessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese” infavore della parte vittoriosa (Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157)»(Cass., sez.

VI-3, 26 luglio 2021, n. 21400, in motivazione).

Ove, conriguardo alle gravi ed eccezionali ragioni, «il giudice si limitasse a unaenunciazione astratta o, comunque, non puntuale, resterebbe violato ilprecetto di legge e, anche, se del caso, si verserebbe in presenza diNumero registro generale 7664/2025Numero sezionale 2154/2026Numero di raccolta generale 13048/2026Data pubblicazione 06/05/2026motivazione apparente.

Tuttavia, il sindacato di questa Corte non puògiungere sino a misurare “gravità ed eccezionalità”, al di là delle ipotesi incui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa ola giurisprudenza consolidata» (Cass., sez.

II, 16 maggio 2022, n. 15495,punto

2.1.1. delle Ragioni della decisione). 7 - In concreto, «anchel’oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l’oscillante soluzione adesse data in giurisprudenza» possono essere annoverate tra le gravi edeccezionali ragioni, sintomatiche «di un atteggiamento soggettivo delsoccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hannoindotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare conriferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta inessere l’attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti diquestioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza,ossia di questioni decise» (Cass., sez.

VI-2, 11 marzo 2022, n. 7992,punto 2 del Considerato)».6.

La corte territoriale ha ritenuto di compensare le spese di lite «per lequestioni interpretative affrontate».7.

Avuto riguardo ai limiti del sindacato sulla motivazione nella materia inesame ─ sopra richiamati ─ ritiene il Collegio che la causale indicata dallacorte territoriale rientri nell’ambito delle gravi ed eccezionali ragioni dicompensazione, vertendosi in materia di interpretazione di un testamentoolografo, e più in particolare della clausola di designazione dell'eredeuniversale, al fine della legittimazione attiva riscuotere i ratei maturati dalde cujus e caduti in successione, questione in ordine alla quale nonrisultano precedenti.8.

I rilievi sopra svolti conducono a ritenere che la corte territoriale,seppure con motivazione succinta, abbia esercitato il potere dicompensazione delle spese di lite senza travalicare i limiti stabiliti dallalegge processuale.9.

P.Q.MNumero registro generale 7664/2025Numero sezionale 2154/2026Numero di raccolta generale 13048/2026Data pubblicazione 06/05/202610.

Spese irripetibili nel concorso di tutti i requisiti previsti dall’art.152disp. att. cod. proc. civ.P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/04/2026.Il PresidenteGabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EGA che la rappresenta e difende-ricorrente-controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato pressol’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 166/2025 pubblicatail 20/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7664/2025Numero sezionale 2154/2026Numero di raccolta generale 13048/2026Data pubblicazione 06/05/20261. La Corte d’appello di Napoli ha accolto il gravame proposto da2. La controversia ha per oggetto la pretesa di pagamento dei rateimaturati e non riscossi della pensione categoria VO della quale era titolareAngela Amatore, in forza di testamento olografo con designazione di eredeuniversale.3. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA],ritenendola mera legataria e dunque priva di legittimazione attiva.4. La corte territoriale, in integrale riforma della sentenza appellata, hainvece ritenuto che il testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA] legittimasseRenella a pretendere il pagamento dei ratei maturati e non riscossi dellapensione del de cujus. La corte territoriale ha compensato le spese deidue gradi di merito «per le questioni interpretative affrontate».5. Per la cassazione della sentenza ricorre la parte privata, con ricorsoaffidato a tre motivi ai quali INPS resiste con controricorso.6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) laricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 cod.proc. civ. e 24 Cost. perché la corte territoriale ha errato nel noncondannare la parte soccombente al ristoro delle spese di lite del doppiogrado di giudizio.2. Con il secondo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) laricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 cod.proc. civ. perché la corte territoriale ha errato nel compensare le spese dilite del doppio grado di giudizio.Numero registro generale 7664/2025Numero sezionale 2154/2026Numero di raccolta generale 13048/2026Data pubblicazione 06/05/20263. Con il terzo motivo (art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ.) laricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 commaprimo n. 4 cod. proc. civ.4. I tre motivi devono essere esaminati congiuntamente, perché hannotutti ad oggetto la statuizione sulle spese dei due gradi del giudizio dimerito.5. Secondo i principi di diritto di Cass. n.23051/2024, al quale il Collegiointende dare continuità, «per quel che concerne la compensazione, ilgiudice del merito deve astenersi da motivazioni stereotipate, che siesauriscano in clausole di mero stile o facciano leva su circostanzeininfluenti, come la prolissità degli atti di causa (Cass., sez. VI-1, 14ottobre 2022, n. 30328), il rigetto della domanda per ragionieminentemente processuali (Cass., sez. III, 8 marzo 2024, n. 6424),l’esiguità della pretesa creditoria o il carattere officioso del rilievo che portialla definizione della lite (Cass., sez. VI-3, 1° giugno 2015, n. 11301), lacontumacia della parte (Cass., sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21083), lamera peculiarità della fattispecie (Cass., sez. VI-5, 14 luglio 2016, n.14411). Si configura il vizio di violazione di legge, quando le gravi edeccezionali ragioni indicate come giustificazione della compensazione,totale o parziale, siano illogiche o erronee (Cass., sez.VI-L, 9 aprile 2019,n. 9977). A questa Corte è demandata, dunque, una verifica “in negativo”circa la non illogicità delle giustificazioni esposte, «in ragione della“elasticità” costituzionalmente necessaria che […] caratterizza il poteregiudiziale di compensare le spese di lite, “non essendo indefettibilmentecoessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese” infavore della parte vittoriosa (Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157)»(Cass., sez. VI-3, 26 luglio 2021, n. 21400, in motivazione). Ove, conriguardo alle gravi ed eccezionali ragioni, «il giudice si limitasse a unaenunciazione astratta o, comunque, non puntuale, resterebbe violato ilprecetto di legge e, anche, se del caso, si verserebbe in presenza diNumero registro generale 7664/2025Numero sezionale 2154/2026Numero di raccolta generale 13048/2026Data pubblicazione 06/05/2026motivazione apparente. Tuttavia, il sindacato di questa Corte non puògiungere sino a misurare “gravità ed eccezionalità”, al di là delle ipotesi incui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa ola giurisprudenza consolidata» (Cass., sez. II, 16 maggio 2022, n. 15495,punto 2.1.1. delle Ragioni della decisione). 7 - In concreto, «anchel’oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l’oscillante soluzione adesse data in giurisprudenza» possono essere annoverate tra le gravi edeccezionali ragioni, sintomatiche «di un atteggiamento soggettivo delsoccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hannoindotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare conriferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta inessere l’attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti diquestioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza,ossia di questioni decise» (Cass., sez. VI-2, 11 marzo 2022, n. 7992,punto 2 del Considerato)».6. La corte territoriale ha ritenuto di compensare le spese di lite «per lequestioni interpretative affrontate».7. Avuto riguardo ai limiti del sindacato sulla motivazione nella materia inesame ─ sopra richiamati ─ ritiene il Collegio che la causale indicata dallacorte territoriale rientri nell’ambito delle gravi ed eccezionali ragioni dicompensazione, vertendosi in materia di interpretazione di un testamentoolografo, e più in particolare della clausola di designazione dell'eredeuniversale, al fine della legittimazione attiva riscuotere i ratei maturati dalde cujus e caduti in successione, questione in ordine alla quale nonrisultano precedenti.8. I rilievi sopra svolti conducono a ritenere che la corte territoriale,seppure con motivazione succinta, abbia esercitato il potere dicompensazione delle spese di lite senza travalicare i limiti stabiliti dallalegge processuale.9. P.Q.MNumero registro generale 7664/2025Numero sezionale 2154/2026Numero di raccolta generale 13048/2026Data pubblicazione 06/05/202610. Spese irripetibili nel concorso di tutti i requisiti previsti dall’art.152disp. att. cod. proc. civ.P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/04/2026.Il PresidenteGabriella Marchese
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