CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 marzo 2024
Cassazione n. 23049/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l ricorso 1173-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – resistente con procura – per la cassazione della sentenza n. 1 430 del 20 22 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata l’11 luglio 20 22 (R.G.N. 15 73 /20 2 0 ). R.G.N.1173/2023 Cron. Rep. P.U.12/3/2024 7/07/2022 giurisdizione Compensazione delle spese del giudizio. -2 - Udita la relazione della causa,svolta in udienza dal Consigliere A ngelo Cerulo. Udito il PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il signor [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna dell’INPS al rilascio dell’estratto conto certificativo (ECOCERT), al fine di conoscere l’esatto ammontare della contribuzione accreditata. Il Tribunale di Foggia ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, in quanto il certificato è stato nel frattempo rilasciato, e ha compensato le spese del giudizio. A fondamento della decisione di riparto delle spese, il giudice di prime cure ha posto in risalto sia la mancata proposizione del ricorso amministrativo, che avrebbe consentito di dirimere in via stragiudiziale la vertenza, sia il rilascio del certificato quattro giorni dopo il deposito del ricorso. 2.–Con la sentenza n. 1430 del 2022, depositata l’11 luglio 2022, la Corte d’appello di Bari ha respinto il gravame del signor Russo, incentrato sulla sola regolamentazione delle spese di lite, e ha così confermato la pronuncia del Tribunale. 2.1.– Dopo aver analizzato l’evoluzione della disciplina dettata dall’art. 92 cod. proc. civ., anche alla luce degl’interventi della Corte costituzionale (sentenza n. 77 del 2018), i giudici d’appello hanno osservato che l’estratto conto è stato rilasciatoprima della notifica del ricorso e che tale circostanza attesta «la condotta collaborativa serbata dall’ente previdenziale» e il pronto adoperarsi dell’Istituto «per soddisfare la richiesta dell’interessato ancor prima di essere compulsato in sede giudiziale» (pagina 4 della sentenza impugnata). 2.2.– Si riscontra, peraltro, uno stato di obiettiva incertezza, comprovato da «arresti difformi all’interno del medesimo ufficio -3 - giudiziario, in assenza peraltro di specifici precedenti di legittimità in grado di orientare l’interpretazione dei giudici di merito». Tale stato si rivelaidoneo a rendere l’esito della controversia «del tutto imprevisto ed imprevedibile per le parti del giudizio» (pagina 5 della pronuncia d’appello). 3.–Il signor [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, in base a un motivo, contro la sentenza della Corte d’appello di Bari. 4.–L’INPS ha depositato procura in calce al ricorso notificato. 5.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione alla pubblica udienza del 12 marzo 2024. 6.–All’udienza il Pubblico Ministero ha esposto le sue conclusioni motivate. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico, complesso, motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost. La mancata applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. pregiudicherebbe il diritto di difesa costituzionalmente tutelato: il giudice sarebbe obbligato a far gravare le spese sulla parte soccombente e l a parte vittoriosa non potrebbe essere condannata, neppure per una minima quota, a rifondere le spese. Nessun contrasto giurisprudenziale si riscontrerebbe nel caso di specie e il Tribunale, nel compensare le spese, non avrebbe prospettato alcuna difformità di orientamenti. La motivazione della sentenza impugnata non spiegherebbe quali siano le gravi ed eccezionali ragioni poste a fondamento della scelta di compensare le spese. 2.–La censura non è fondata. 3.–Al caso di specie si applica ratione temporis l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella formulazione modificata dall’art. 13, -4 - comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162. Il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese nell’ipotesi di soccombenza reciproca o di «assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti». Tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, con la sentenza n. 77 del 2018, «nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni». Il giudice delle leggi, nella pronuncia diffusamente richiamata dalla Corte di merito nei suoi snodi essenziali, ha rilevato che «contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti» (punto 15 del Considerato in diritto). La tassatività della previsione di legge pretermette fattispecie similari di «sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti» (punto 15 del Considerato in diritto). -5 - La disposizione, nella sua rigidità, non consente di conferire il debito rilievo neppure a «situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite» assimilabili a quelle tipizzate (il già richiamato punto 15 del Considerato in diritto). Ne consegue che «le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi – l’assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti – hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale» (punto 16 del Considerato in diritto). 4.– Quanto al sindacato, in sede di legittimità, sulla regolamentazione delle spese, questa Corte è costante nell’affermare che in linea generale l’attore vittorioso, seppure in parte, non può essere condannato a rifondere le spese di lite alla controparte soccombente (Cass., S.U., 31 ottobre 2022, n. 32061). Per quel che concerne la compensazione, il giudice del merito deve astenersi da motivazioni stereotipate, che si esauriscano in clausole di mero stile o facciano leva su circostanze ininfluenti, come la prolissità degli atti di causa (Cass., sez. VI-1, 14 ottobre 2022, n. 30328), il rigetto della domanda per ragioni eminentemente processuali (Cass., sez. III, 8 marzo 2024, n. 6424), l’esiguità della pretesa creditoria o il carattere officioso del rilievo che porti alla definizione della lite (Cass., sez. VI-3, 1° giugno 2015, n. 11301), la contumacia della parte (Cass., sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21083), la mera peculiarità della fattispecie (Cass., sez. VI-5, 14 luglio 2016, n. 14411). Si configura il vizio di violazione di legge, quando le gravi ed eccezionali ragioni indicate come giustificazione della compensazione, -6 - totale o parziale, siano illogiche o erronee (Cass., sez.VI-L, 9 aprile 2019, n. 9977). A questa Corte è demandata, dunque, una verifica “in negativo” circa la non illogicità delle giustificazioni esposte, «in ragione della “elasticità”costituzionalmente necessaria che […] caratterizza il potere giudiziale di compensare le spese di lite, “ non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione didette spese” in favore della parte vittoriosa (Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157)» (Cass., sez. VI-3, 26 luglio 2021, n. 21400, in motivazione). Ove, con riguardo alle gravi ed eccezionali ragioni, «il giudice si limitasse a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, resterebbe violato il precetto di legge e, anche, se del caso, si verserebbe in presenza di motivazione apparente.Tuttavia, il sindacato di questa Corte non può giungere sino a misurare “gravità ed eccezionalità”, al di là delle ipotesi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata» (Cass., sez. II, 16 maggio 2022, n. 15495, punto 2.1.1. delle Ragioni della decisione). In concreto, «anche l’oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l’oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza» possono essere annoverate tra le gravi ed eccezionali ragioni, sintomatiche « di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l’attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise» (Cass., sez. VI-2, 11 marzo 2022, n. 7992, punto 2 del Considerato). 5.–In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, devono essere vagliate le doglianze del ricorrente. -7 - 6.–Anzitutto, si deve rimarcare che il Tribunale in prima battuta e, quindi, la Corte d’appello, nel confermare la decisione del Tribunale, non hanno posto le spese a carico della parte vittoriosa, in contrasto con il precetto dell’art. 91 cod. proc. civ., come la parte ricorrente sottolinea nell’illustrazione delle censure. 7.–In questa sede viene in rilievo la decisione di compensare le spese, in conformità all’art. 92 cod. proc. civ. I giudici d’appello hanno confermato la pronuncia di primo grado, sulla base di un percorso argomentativo adeguato e lineare, che offre i necessari ragguagli sul fondamento logico della scelta adottata. Non può essere condiviso l’ulteriore rilievo che la motivazione della Corte d’appello non sia intelligibile e che siano imperscrutabili le ragioni della conferma della compensazione disposta nel giudizio di primo grado. La sentenza impugnata non contravviene, dunque, all’obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, che «discende dalla generale prescrizione dell’art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati» (sentenza n. 77 del 2018, punto 16 del Considerato in diritto). 8.–La sentenza impugnata prende le mosse dall’analisi dell’attuale assetto normativo e delle implicazioni della pronuncia del giudice delle leggi e pone l’accento su un dato dirimente: l’esistenza di contrasti interpretativi sul profilo controverso e l’assenza di precedenti di legittimità sulla specifica tematica dibattuta. Tali elementi non solo sono stati puntualmente illustrati, in ossequio all’obbligo di motivazione costituzionalmente imposto, ma sono riconducibili al paradigma, che, con clausola elastica, il sistema oggi contempla, in seguito all’intervento additivo della Corte costituzionale. È la stessa sentenza n. 77 del 2018 (punto 15 del Considerato in diritto) a rammentare che il mutamento o le incertezze che connotano -8 - il quadro di riferimento possono investire anche la giurisprudenza di merito, in difetto di un intervento chiarificatore del giudice della nomofilachia. Né il richiamo, nel caso di specie, si rivela imprecisato e nebuloso, particolarità che in altri frangenti ha stigmatizzato questa Corte, osservando che l’evanescenza del riferimento ai contrasti insorti tra i giudici di merito sottende considerazioni d’indole genericamente equitativa (Cass., sez. lav., 27 gennaio 2016, n. 1521, sulla previgente formulazione dell’art. 92 cod. proc. civ.), inidonee a sostanziare le gravi ed eccezionali ragioni che la legge, con dizione pregnante, prescrive. 9.–La parte ricorrente, lungi dal contestare in modo circostanziato l’esistenza delle divergenze menzionate nella sentenza impugnata e l’insussistenza di pronunce pertinenti del giudice di legittimità, si limita a ribattere in modo assertivo che il giudice di primo grado aveva in larga misura accolto domande di tenore comparabile. Tale circostanza non è risolutiva, non solo per la genericità delle deduzioni che la avvalorano, ma anche perché non infirma il fulcro dell’argomentazione della sentenza impugnata, che segnala la carenza di un vero e proprio diritto vivente e osserva come la questione, solo in epoca recente, sia approdata a un chiarimento interpretativo in seno alla stessa Corte d’appello. Né giova indicare, in senso contrario, che il giudice di prime cure non alluda a contrasti di sorta. Quel che rileva è che la motivazione della sentenza d’appello, oggetto dell’odierno scrutinio, dia conto di tale circostanza e che tale valutazione non sia avulsa dalle emergenze processuali (sentenza n. 15495 del 2022, cit.). È proprio il giudice del gravame ad avere la cognizione più ampia del contenzioso che si dispiega in primo grado e dei suoi variegati esiti interpretativi. 10.–La sentenza impugnata argomenta, inoltre, che la decisione del Tribunale non è stata efficacemente censurata nella parte in cui ha -9 - richiamato, quale elemento di primaria importanza, il rilascio del certificato quattro giorni dopo il deposito del ricorso e prima dell’instaurazione del contraddittorio (pagina 4). Non soltanto il rilievo dei giudici del gravame non è stato confutato in modo persuasivo dalla parte ricorrente, ma si deve considerare che l’ulteriore ratio decidendiillustrata dalla sentenza d’appello è conforme alle linee evolutive della giurisprudenza di questa Corte. Si è di recente chiarito che, alla stregua dell’art. 92cod. proc. civ., nella formulazione applicabile alla vicenda controversa, anche la soddisfazione della pretesa avanzata col ricorso, intervenuta tra il deposito e la notifica dello stesso, con conseguente cessazione della materia del contendere, può integrare le condizioni –fermo l’obbligo di adeguata motivazione –per disporre la compensazione, parziale o per intero, delle spese di lite (Cass., sez. lav., 23 febbraio 2024, n. 4823). 11.–In ultima analisi, la sentenza impugnata ha fatto buon governo dei criteri più duttili enucleati dalla disciplina vigente e ha ricostruito in maniera particolareggiata, alla stregua del complessivo contegno delle parti e del dipanarsi della dialettica processuale, l’affidamento meritevole di tutela che ha riposto l’Istituto, nello specifico contesto in cui l’azione è stata intrapresa. Come anche il Pubblico Ministero non ha mancato di osservare nelle conclusioni motivate illustrate all’udienza, le giustificazioni esposte dai giudici d’appello si configurano come tutt’altro che illogiche e arbitrarie. Esse trovano puntuale e convincente rispondenza nelle evidenze processuali e non si discostano dall’elaborazione della giurisprudenza di questa Corte, che ha delimitato la portata e il senso della clausola generale enucleata dalla sentenza n. 77 del 2018. La conferma della decisione di compensare le spese supera così il vaglio negativo di non implausibilità che a questa Corte compete in tale àmbito (ordinanza n. 21400 del 2021, cit.). -10 - 12.–In virtù di tutti i rilievi svolti, il ricorso dev’essere, nel suo complesso, respinto. 13.–In presenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., già esaminata dalla sentenza d’appello, le spese del presente giudizio devono essere dichiarate irripetibili. 14.– L’integrale rigetto del ricorso, proposto dopo i l 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia in concreto dovuto , all’esito delle verifiche che spettano all’amministrazione(Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso ; dichiara irripetibili le spese del presente giudizio. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con