CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30876/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del 15 maggio 2025, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di euro 6.000 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 256, comma 1, lett. a) e comma 2, del d. Igs. n. 152 del 2006; fatto accertato in [OSCURATO:PERSONA] del Mela in data 11 maggio 2022. Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare, in termini non adeguatamente specifici, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, rispetto a quella, chiara ed esauriente, del giudice di merito, il quale, nel ritenere provato il deposito incontrollato ascritto a [OSCURATO:PERSONA], ha richiamato, senza travisarne il contenuto, gli accertamenti compiuti dal N.O.E. di Catania e dalla Guardia di Finanza di Milazzo compiuti presso la ditta del ricorrente, dove sono stati rinvenuti rilevanti ammassi di rifiuti, anche pericolosi, e carcasse di veicoli, senza che sia stato adottato alcun presidio di sicurezza a tutela dell'ambiente. Rilevato che la manifesta infondatezza connota anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata applicazione della procedura ex art. 318 bis del d.lgs. n. 152 del 2006, avendo il Tribunale spiegato, in maniera pertinente, le ragioni dell'irritualità e della tardività della richiesta difensiva di oblazione (cfr. pagine 9 e 10 della decisione impugnata). Evidenziato che il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è anch'esso manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censure già adeguatamente vagliati dal giudice monocratico, il quale, a pagina 10 dell'impugnata sentenza, in senso ostativo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, ha ragionevolmente rimarcato l'ampio lasso di tempo che ha riguardato il deposito irregolare, come rivelato dalla presenza di abbondante vegetazione spontanea sui cumuli di rifiuti. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M