CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 maggio 2024
Cassazione n. 29598/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13491-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] oneri sociali D.L. nr. 20 del Imprese edili R.G.N.13491/2019 Cron. Rep. Ud.16/05/2024 CC avverso la sentenza n. 468/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 19/04/2018 R.G.N. 1511/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda volta al riconoscimento del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, con richiesta di rimborso dei contributi previdenziali versati in eccedenza, negli anni dal 1992 al 1998; 2. per i giudici, la natura dell’attività svolta escludeva la sussistenza dei presupposti per la richiesta fiscalizzazione; Ratione temporis, infatti, la fiscalizzazione era esclusa per le «imprese edili ed affini». Come aveva chiarito la giurisprudenza di legittimità, il D.L. n r . 20 del 1979 , convertito, con modificazioni, nella legge nr. 92 del 1979 , ha escluso espressamente le imprese edili dal beneficio contributivo concesso alle imprese manifatturiere ed estrattive e, a fronte di tale esclusione, non giovava alla società far leva sulla natura intrinsecamente manifatturiera dell’attività svolta; 3.ha proposto ricorso per cassazione la società indicata in epigrafe, con un unico e articolato motivo, illustrato con memoria; 4. ha resistito l’INPS con controricorso; 5. il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera di consiglio.[OSCURATO:PERSONA]: 6. con l’unico motivo di ricorso –ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ. –parte ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, D.L. nr. 15 del 1977, convertito con modif. in legge nr. 102 del 1977; degli artt. 1, comma 1, e 5 D.L. nr. 20 del 1979, convertito con modif. in legge nr. 92 del 1979; dell’art. 14 delle disposizioni preliminari del cod.civ.; dell’art. 2195 cod.civ.; dell’art. 49, comma 1, lett. a) della legge nr. 88 del 1989 nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: l'omissione è riferita alla natura manufattiera dell'attività svolta dalla società e all’onere della prova circa la natura medesima dell'attività svolta; 7. i n estrema sintesi, parte ricorrente critica l’interpretazione resa dalla Corte di appello della normativa di riferimento e ne propone altra alternativa; 8. il motivo è infondato, alla stregua dei precedenti di questa Corte; 9. la sentenza impugnata si è uniformata ai principi di diritto enunciati da Cass.nr. 19082 del 2013 , all’esito di un’esaustiva ricognizione del dato normativo, che ha superato, con il supporto di argomenti testuali e logici, la diversa interpretazione tratteggiata in precedenza; 10. il precedente indicato è stato confermato, di recente, con la pronuncia della Corte nr. 24634del 2023 che ha escluso la necessità, rimarcata dalla ricorrente nella memoria difensiva, di rimettere la questione alle sezioni unite; 11. il Collegio non ha motivo di discostarsi dagli arresti indicati che vanno, pertanto, ribaditi in ragione della forza persuasiva degli argomenti che li sorreggono. Né la parte ricorrente enuncia argomenti risolutivi che inducano a rimeditare le conclusioni cui questa Corte è giunta; 12. si riportano, di seguito, gli snodi argomentativi delle sentenze citate: «Determinante, ai fini della soluzione della questione portata all’esame della Corte il confronto tra il dato testuale della previsione del d.l. n. 20 del 1979, art. 1, comma 1, e quello della disposizione –modificativa dello stesso comma 1 – di cui alla legge di conversione n. 92 del 1979, art. 1. Inizialmente, invero, il suddetto provvedimento normativo (art. 1, comma 1, decreto-legge) nell’estendere ulteriormente la proroga del termine previsto dal (convertito) d.l. n. 353 del 1978 per la fruizione della riduzione contributiva concessa - come già visto tra le altre - alle imprese di cui al d.l. n. 15 del 1977, art. 1 (convertito) - dunque alle imprese manifatturiere ed estrattive (giusta la modificata dizione dell’art. 1 appena citato) - ampliava la platea delle imprese destinatarie del beneficio prevedendo che, nel periodo di proroga del termine in questione, ne beneficiassero, altresì, le imprese costituite in forma di società per azioni che esercitassero in forma industriale, mediante una complessa organizzazione tecnico- amministrativa, l’attività di progettazione di impianti industriali, le aziende idrotermali, nonché le imprese di distribuzione e noleggio di films e di esercizio delle sale cinematografiche. In sede di conversione ad opera della legge n. 92 del 1979, peraltro, il testo della disposizione appena adottata subisce (per quanto qui interessa) una decisiva modifica: il legislatore inserisce, infatti, tra le destinatarie della riduzione contributiva, le imprese artigiane, mentre espressamente ne esclude l’applicazione alle “imprese edili ed affini” […] Contemporaneamente la legge di conversione aggiunge una disposizione (art. 5) all’evidenza intesa a chiarire, per volontà dello stesso legislatore, quali siano le imprese manifatturiere ed estrattive [ …] . Dispone, infatti, testualmente l’art. 5 che “Le imprese manifatturiere ed estrattive […] sono individuate con riferimento alla classificazione delle attività economiche predisposta dall’Istituto centrale di statistica”[…]»; 13. l’univoco dato positivo, corroborato anche dalla ratio legis, contraddice dunque la spettanza del beneficio alle imprese edili. La circostanza che, nel convertire il d.l. nr. 15 del 1977, la legge nr. 102 del 1977 abbia indicato come destinatarie del previsto credito contributivo le imprese manifatturiere ed estrattive, non significa, di per sé, che il beneficio sia applicabile alle imprese «edili ed affini», ove si consideri che il legislatore, nei vari provvedimenti in cui tali imprese sono menzionate, ne tratta sempre in modo distinto e differenziato rispetto alle imprese estrattive e manifatturiere come dimostra, inequivocamente, il testo della legge nr. 92 del 1979, art. 1, comma 1; 14. per la Corte «dal delineato quadro normativo è quindi, semmai, argomentabile il contrario, l’intento cioè del legislatore di escludere – e di voler continuare ad escludere – le imprese edili dall’ambito dell’applicazione del beneficio contributivo […]. La conseguenza, sul piano interpretativo, è che alla disposizione contenuta nella stessa legge n. 92 del 1979, art. 5, non può attribuirsi il significato, preteso dalla società ricorrente, di un’assimilazione delle attività da essa espletate come impresa edile a quelle manifatturiere in ragione della natura “ontologicamente” manifatturiera delle attività stesse. Invero, una volta escluse le imprese edili dall’area soggettiva di applicazione del beneficio della fiscalizzazione, il suddetto art. 5 deve di necessità leggersi in modo da risultare, con tale previsione, coordinato e coerente; pertanto (nella parte in cui) la norma prescrive che le aziende manifatturiere ed estrattive destinatarie del beneficio in questione sono individuate con riferimento alla classificazione delle attività economiche predisposta dall’ISTAT, l’operato rinvio non può altrimenti intendersi senon nel senso di non ricomprendere in quell’ambito le imprese edili e le attività dalle medesime comunque svolte. E poiché la società ricorrente è, per sua stessa definizione, un’impresa edile, non può pretendere di fondare sulle disposizioni dettate dalla legge n. 102 del 1977 e dalla legge n. 92 del 1979 il diritto alla fiscalizzazione reclamato in giudizio»; 15. tali considerazioni si attagliano perfettamente al caso di specie, in cui la parte ricorrente ha fatto leva sulla natura ontologicamente manifatturiera dell’attività edile e, su tale presupposto, ha invocato il beneficio della fiscalizzazione; 16. da tanto discende il rigetto del ricorso, con le spese che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; 17. sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 6.000,00per compensi professionali, in Euro 200,00per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contribut