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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 14771/2026

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corrente-controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’EmiliaRomagna n. 1417/2022 depositata il 06/12/2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleMario Fresa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.Numero registro generale 12080/2023Numero sezionale 238/2026Numero di raccolta generale 14771/2026Data pubblicazione 18/05/2026Uditi per delega dei difensori dei ricorrenti l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per ilcontroricorrente l'Avvocatura Generale dello Stato1.La presente vicenda trae origine dalla richiesta di annullamento di dueespressi dinieghi di rimborso aventi ad oggetto l’imposta sostitutiva diaffrancamento versata in relazione ad alcuni lotti di terreno, siti lungo lavia Romea - zona S. Mauro di Cesena - e rientranti nell’ambito delcomparto edificatorio 05/22 dell’Area di Trasformazione (AT) 4b, ai qualiil Comune di Cesena, con la delibera n. 216/2003, attribuiva la natura diterreni “edificabili”, in precedenza qualificati come “agricoli”.1.1.I proprietari procedevano, in via separata ed autonoma, ciascuno peril lotto di terreno di cui è proprietario, al versamento delle rispettiveimposte sostitutive di affrancamento, ex art. 7 L. 448/2001, in funzionedelle prospettive di edificazione palesate dall’Amministrazione locale.1.2.Tuttavia, il Comune decideva, successivamente, di rivalutare il suostesso operato riaprendo l’istruttoria procedimentale riguardante lavariazione urbanistica del terreno in questione.

E con successiva deliberan. 7/2014 adottava disposizioni di salvaguardia del territorio, al fine dilimitare, fino all’adozione del PSC e del RUE, le criticità presenti nellenorme e ridimensionare le previsioni insediative e di ridurre il caricourbanistico sul territorio rurale e sui tessuti residenziali della cittàconsolidata non supportati da idonee reti infra-strutturali, stralciando dalPRG anche l’area 05/22-AT4b comprensiva dei lotti di proprietà dei sigg.Valdesi ed Alvisi, attribuendo nuovamente alla suddetta area l’originariadestinazione agricola.1.3.

Ad avviso dei contribuenti la delibera di attribuzione della naturaagricola ai terreni di loro proprietà rappresentava il “presupposto dellarestituzione” dell’imposta versata, ai sensi dell’art. 21, comma 2, d.lgs. n.546/1992.Numero registro generale 12080/2023Numero sezionale 238/2026Numero di raccolta generale 14771/2026Data pubblicazione 18/05/20261.4.

Nelle more, il TAR Emilia-Romagna, interpellato dai ricorrenti, consentenza n. 362/2021 confermava la natura agricola dell’area.1.5.

La CTP di Forlì (sent. n. 2/2019) riteneva tempestive le istanze dirimborso, individuando il termine iniziale nella delibera 36/2015,riconoscendo che l’imposta era stata versata sulla base di una edificabilitàpoi venuta meno.1.6.

Sull’appello dell’amministrazione la CGT di II grado dell’Emilia-Romagna, con sentenza n. 1417/2022, accoglieva l’impugnazione,considerando tardive le richieste di rimborso applicando l’art. 38 DPR602/1973 anziché l’art. 21, co. 2, d.lgs. 546/1992, reputando legittimo ildiniego di rimborso.

In particolare, per quel che qui interessa, il Collegiod’appello ha statuito che : -il maggior valore attribuito in sede dirivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte suiredditi a decorrere dall’esercizio in cui è effettuato il versamento odell’intera imposta sostitutiva o della prima rata ed il contribuente puòavvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini delladeterminazione delle plusvalenze di cui all’articolo 67 del TUIR; - chel’Ufficio ha quindi correttamente negato il rimborso richiesto il 21/7/2016dell’imposta sostitutiva versata dalla società in data 20/6/2002 e dallepersone fisiche in data 30/06/2006, 29/06/2007 e 30/06/2008, perchètardivo in quanto presentato oltre il termine di 48 mesi dalla effettuazionedei versamenti previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973; - che icontribuenti, con il pagamento dell’imposta sostitutiva, avrebbero potutovendere il terreno a partire dal 2002 al prezzo identificato perl’edificabilità, almeno fino alla data della successiva delibera n. 7/2014 delComune che assegnava al terreno nuovamente la destinazione d'usoagricola; - che non risulta corretto il riferimento agli investimenti conriferimento all’art. 117, comma 1 della [OSCURATO:PERSONA], posto che nessunoinvestimento può dirsi essere stato effettuato dal contribuente che avevaliberamente scelto di pagare subito una imposta sostitutiva del 2-4% perNumero registro generale 12080/2023Numero sezionale 238/2026Numero di raccolta generale 14771/2026Data pubblicazione 18/05/2026avere un congruo risparmio sulla maggior imposta (dal 23% al 43%)applicabile alla vendita successiva del terreno con realizzazione dellaplusvalenza; - che è insussistente il vizio d’eccesso di poteredell’amministrazione, escludendo la violazione dell’art. 2041 c.c. e lasussistenza del diritto al riconoscimento di un equo indennizzo, perché seil contribuente avesse venduto il terreno prima del 2014 avrebbe ottenutoquei benefici per i quali aveva versato l’imposta sostitutiva prima che la“riconduzione” a terreno agricolo dell’area lo privasse di significato.1.7.

Ricorrono per la cassazione della summenzionata sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi, illustrati nelle memoriedepositate in prossimità dell’udienza.1.8.

Replica con controricorso l’amministrazione finanziaria.1.9.

Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

In relazione all’eccezione dedotta dall’amministrazione, fermo ilgiudicato che si è formato nei confronti della società, deve osservarsi cheesso non riverbera alcun effetto sul rapporto pendente tra i ricorrenti el’amministrazione.2.

Il primo motivo reca la deduzione della violazione dell’art. 21, deld.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , peravere la Corte distrettuale deciso su aspetti inconferenti con le questionigiuridiche controverse, non considerando la disposizione di cui art. 21,comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 (e non dell’art. 38, comma 1, del d.p.r.n. 602/1973), ai sensi del quale sono state presentate le istanze dirimborso respinte dall’amministrazione.Si afferma che tenuto conto della situazione di incertezza che hacaratterizzato per oltre dieci anni i terreni di cui le parti ricorrenti so-noproprietarie, si esulerebbe dall’ipotesi di cui alla prima parte della normacitata, non vertendosi né in ipotesi di un errore materiale, né di unaduplicazione, né, tantomeno, di una inesistenza totale o parziale; pertantoNumero registro generale 12080/2023Numero sezionale 238/2026Numero di raccolta generale 14771/2026Data pubblicazione 18/05/2026il termine di quarantotto mesi previsto dalla norma in questionepresuppone che il versamento diretto sia la conseguenza di una situazionegiuridica definita, cristallizzata nel tempo e nello spazio, non soggetta enon suscettibile di variazioni future, del tutto imprevedibili e nonpreventivabili.Da qui l’applicazione della previsione della norma di carattere residuale dicui all’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 la quale, individua iltermine residuale biennale dal giorno in cui si è verificato il presuppostoalla restituzione per la presentazione della relativa istanza di rimborso.

Sisoggiunge che la disciplina del rimborso d’imposta di cui all’art. 38 deld.P.R. n. 602 del 1973 concerne l’ipotesi in cui il relativo versamento nonsia dovuto “ab origine”, mentre, quando il diritto alla restituzione sia sortosolo in data posteriore a quella del pagamento della stessa, trovaapplicazione l’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, aventecarattere residuale e di chiusura del sistema e per effetto del qualel’istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno incui si è verificato il presupposto per la restituzione (Cass., ord. 15 maggio2019, n. 12919; cfr. anche Cass., ord. 7 gennaio 2014, n. 82).Ne consegue che il diritto al rimborso delle imposte sostitutive diaffrancamento versate dagli odierni ricorrenti sarebbe sorto solo a seguitodella definitiva riconduzione dei loro terreni nell’alveo di quelli aventinatura “agricola”, il quale è avvenuto con la delibera comunale del 9 aprile2015, n. 36.

Si assume che il ritorno alla natura agricola del comparto haleso con valenza retroattiva la manifestazione di capacità contributiva cuiera ancorata la pretesa.3.Con la seconda censura si deduce la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 10 dello statuto dei diritti del contribuente, degli artt. 3 e 53 e 97della costituzione, nonché dell’art. 7, d.lgs. n. 448/2001, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , per avere il decidente avallato ilcomportamento tenuto dell’Ente comunale, che ha violato i principi cheNumero registro generale 12080/2023Numero sezionale 238/2026Numero di raccolta generale 14771/2026Data pubblicazione 18/05/2026devono animare un corretto e leale rapporto fra Fisco e Contribuente,richiamando il disposto dell’art. 97 della [OSCURATO:PERSONA], il quale pone in capoall’Amministrazione l’obbligo di conformare la propria azione ai criteri dilegalità, buon andamento ed imparzialità, nonché l’art. 10, comma 1, delloStatuto dei diritti del Contribuente e l’art. 1, della legge n. 241/1990 che,nel formalizzare i principi guida dell’azione amministrativa, da un latorinvia a quelli costituzionali e dall’altro introduce espressamente quelli ditrasparenza, economicità ed efficienza, operando un rinvio ai principidell’ordinamento comunitario.4.Il terzo mezzo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 1 del protocollo addizionale alla convenzione europea dei dirittidell’uomo così come integrato dagli standard internazionali di trattamentocorretto ed equo degli investimenti cui rinvia il medesimo art. 1 delprotocollo nonché dell’art. 117, comma 1, della costituzione, e degli artt.2033 e 2041, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. .Si obietta che il versamento dell’imposta sostitutiva di affrancamento è daricondurre alla nozione lato sensu di “investimento” coniata dai trattatiinternazionali di investimento ([OSCURATO:PERSONA]), di cuil’Italia è attualmente Parte.

Un investimento consistente, per l’appunto,nell’affrancamento del terreno sul presupposto che lo stesso fossedivenuto definitivamente edificabile.

Il c.d.

“fair and equitable treatmentstandard” ricorrente in tutti i trattati bilaterali di investimento conclusidall’Italia include il divieto per lo Stato ospite dell’investimento diadottare, senza previsione di indennizzo, misure che anche soloindirettamente interferiscano con gli investimenti effettuati dai privatiriducendone in modo significativo, o annullandone, il valo-re nonchél’obbligo di rispettare le legittime aspettative degli investitori conriferimento al loro legittimo investimento.5.Il primo motivo non ha pregio, assorbita la doglianza con la quale sipropone l’azione di indebito arricchimento.Numero registro generale 12080/2023Numero sezionale 238/2026Numero di raccolta generale 14771/2026Data pubblicazione 18/05/20265.1.

I contribuenti, con riferimento alla variante del piano regolatore,versavano l'imposta di rivalutazione catastale delle particelle a leiintestate, nell’anno 2004, presentando, in data 21 luglio 2016, domandadi rimborso per le imposte versate, in seguito alla delibera comunale n.7/2014.5.2.In particolare, l'art. 7 della legge. n.448 del 2001, nel testo rationetemporis vigente, sotto la rubrica "Rideterminazione dei valori di acquistodei terreni edificabili e con destinazione agricola" così dispone: Aglieffetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cuiall'articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili e condestinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2002, può essereassunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale datadeterminato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applical'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti aglialbi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi,degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizioneche il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delleimposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6. 2.L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valoredeterminato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previstedal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16dicembre 2002.

3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad unmassimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta datadel 16 dicembre 2002.

Sull'importo delle rate successive alla prima sonodovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsicontestualmente a ciascuna rata.

4. La perizia, unitamente ai datiidentificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare delbene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva,Numero registro generale 12080/2023Numero sezionale 238/2026Numero di raccolta generale 14771/2026Data pubblicazione 18/05/2026è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiestadell'Amministrazione finanziaria.

In ogni caso la redazione ed ilgiuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 16dicembre 2002.

5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato inaumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazioneagricola nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimastoa carico. 6.

La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabilie con destinazione agricola di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valorenormale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'impostadi registro e dell'imposta ipotecaria e catastale .5.3.Va detto che il termine entro il quale fruire dell'agevolazione anzidettaè stato prorogato da numerose disposizioni normative successive, apartire dall' art.39, comma 14 undecies del d.l. n.269/2003, convertitocon modificazioni con la legge n.326/2003, alla quale sono seguiti altriprovvedimenti legislativi - d.l. n.355/2003, convertito con modificazionicon legge. n.47/2004, art. 6 bis comma 1; l'art.1 comma 376, leggen.311/2004; art.11 quaterdecies, comma 4, lettere a) b) e c) d.l.n.203/2005, conv. con modif. dalla legge n.248/2005; art. 1, comma 91,Legge n. 244/2007; art. 4, comma 9- ter, d.l. n. 97/2008, conv.

Legge n.129/2008; art. 2, comma 229, Legge n. 191/2009; art. 7, comma 2, lett.da dd) a gg), d.l. n. 70/2011; art. 1, comma 473, Legge n. 228/2012; art.1, commi 156- 157, Legge n. 147/2013; art. 1, commi 626-627, legge n.190/2014; art. 2, commi 887-888, Legge n. 208/2015; art. 1, comma554, Legge n. 232/2016; art. 1, commi 997-999, legge n. 205/2017; art.1, commi 1053-1054, Legge n. 145/2018.5.4.

Orbene, il meccanismo introdotto consente, da un lato il pagamentosu base volontaria, totalmente sganciata dal presupposto dell'alienazioneo dall'insorgenza degli altri presupposti previsti dall'art. 81 cit., diun'imposta sostitutiva ad aliquota fissa, entro la data stabilita (in un'unicasoluzione, ovvero in tre rate annuali), determinata sul valore del bene alNumero registro generale 12080/2023Numero sezionale 238/2026Numero di raccolta generale 14771/2026Data pubblicazione 18/05/2026momento della perizia estimativa giurata.

La sostituzione, in luogo delcosto o valore di acquisto, del valore così determinato sulla base di unaperizia giurata di stima ha, dunque, il vantaggio di affrancare dalleplusvalenze latenti maturate fino all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in caso di successivavendita, la base imponibile da assoggettare a tassazione e lo "svantaggio"di imporre al soggetto che si avvale di tale meccanismo il pagamento diun'imposta che sostituisce quella che avrebbe dovuto assolvere nel casodell'insorgenza del presupposto impositivo che, rispetto alle plusvalenzeimmobiliari, è rappresentato da una fattispecie traslativa a titolo oneroso.5.5.

Questa Corte è ferma nel ritenere che l'imposta sostitutiva previstadall'art. 7 è un'imposta "volontaria" che trova causa necessaria esufficiente in sé stessa, ossia nella stessa scelta liberamente operata dalcontribuente di accedere all'opzione offertagli dal legislatore, nellaprospettiva, in caso di futura cessione, di un risparmio sull'impostaordinaria altrimenti probabilmente dovuta sulla plusvalenza non affrancata(v.

S.U. n. 2321/2020).

Conseguentemente è irrilevante, ai fini delperfezionamento del meccanismo agevolativo, la circostanza che ilcontribuente tragga concretamente vantaggio dalla propria scelta inquanto la successiva cessione potrebbe addirittura mancare, senza perciòconsentire di richiedere il rimborso di quanto versato (Cass. n. 29575 del2018; Cass. n. 19217 del 2017; S.U. n. 2321/2020).5.6.

Ne consegue che il rapporto contribuente-fisco, con riferimento altema delle plusvalenze viene regolato, per scelta volontaria del primo, inmodo speciale rispetto alla disciplina ordinaria proprio per effetto delmeccanismo - normativamente previsto - che ruota attorno alla fissazionedel valore normale minimo di riferimento, determinato per effetto di unastima operata sul valore attuale del bene ai sensi delle norme del codice diprocedura civile, sulla cui base il contribuente compie un attoinequivocabilmente rivolto a valersi del beneficio previsto provvedendo alpagamento dell'imposta sostitutiva.Numero registro generale 12080/2023Numero sezionale 238/2026Numero di raccolta generale 14771/2026Data pubblicazione 18/05/20265.7.

Del resto, va ribadito che l’imposta sostitutiva ex art. 7 del d.lgs. n.448 del 2001, in quanto frutto di una libera scelta del contribuente, ilquale opta per la rideterminazione del valore del bene con conseguenteversamento del dovuto nella prospettiva di un risparmio in caso di futuracessione, non rientra tra le dichiarazioni di scienza suscettibili di esserecorrette in caso di errore, bensì tra le manifestazioni di volontàirretrattabili, salvo che nel caso di errore obiettivamente riconoscibile edessenziale ai sensi dell'art. 1428 c.c. (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 19215; Cass.20/12/2016, n. 26317), salvo che nel caso di errore obiettivamentericonoscibile ed essenziale ai sensi dell'art. 1428 c.c., non sussistendo,pertanto, i presupposti per il ricorso alla procedura del rimborso ex art. 38del d.P.R. n. 602 del 1973 (Cass. n.41953/2021).5.8.È irrilevante, in sostanza, la circostanza che dopo oltre dieci anni dallaprima variante, nel 2014 i terreni abbiano perso la vocazione edificatoria,avendo in precedenza parte contribuente liberamente scelto di avvalersidello speciale regime previsto dalla legge del 2001, corrispondendospontaneamente l'imposta sostitutiva di affrancamento (Cass. n.20044/2020), optando poi per preservare la proprietà dei terreni piuttostoche cederli.5.9.

In quanto frutto di una libera scelta del contribuente, il quale haoptato per la rideterminazione del valore del bene, con conseguenteversamento rideterminazione del valore del bene, nella prospettiva, incaso di futura cessione, di un risparmio sull'imposta ordinaria altrimentidovuta sulla plusvalenza non affrancata mentre l'Amministrazionefinanziaria ha ricevuto un immediato introito fiscale (Cass. 12/11/2014, n.24057), l'opzione fiscale in oggetto, frutto di una scelta discrezionalecompiuta dal contribuente, non può essere revocata per la successivaperdita dell’edificabilità dei terreni, non ricorrendo un'ipotesi diduplicazione o inesistenza della obbligazione (cfr. Cass. 20/01/2016, n.Numero registro generale 12080/2023Numero sezionale 238/2026Numero di raccolta generale 14771/2026Data pubblicazione 18/05/2026939; Cass. 13/01/2016, n. 385; Cass. 02/04/2015, n. 6688; Cass.20/02/2015, n. 3410).5.10.

Dunque, non sussiste in nuce il diritto al rimborso del proprietario,poiché, nel caso di opzione per la rideterminazione dei valori di acquistodei terreni edificabili a norma dell'art. 7 della legge n. 448 del 2001, unavolta soddisfatte le condizioni previste da tale disposizione (redazionedella perizia giurata di stima e versamento dell'intera imposta sostitutivao, in caso di pagamento rateale, della prima rata), si determinal'irreversibile perfezionamento dell'obbligazione tributaria, per cui ilcontribuente non può più ottenere il rimborso delle somme corrisposte, siache abbia scelto di avvalersi del pagamento in unica soluzione sia cheabbia scelto di avvalersi di quello rateale (Cass. n. 29598/2024).

Il valorerivalutato rimane, difatti, valido indipendentemente dalle variazioniurbanistiche successive, in quanto l’imposta è per definizione irrevocabilee non correlata al mantenimento della destinazione urbanistica;5.14.Ancora, risulta inconferente invocare la violazione del precettocostituzionale sulla capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzionenel caso della rivalutazione dei terreni agricoli e di quelli edificabili, perchétrattasi di un'agevolazione fiscale liberamente fruibile per scelta delcontribuente; trattasi di una facoltà offerta al contribuente dal legislatorefiscale e la scelta del contribuente perfezionata con il pagamento dellaprima rata vincola l'Ufficio tributario.

Vieppiù che risulta versata l’interaimposta.6.

La seconda censura è infondata.6.1.

La violazione o falsa applicazione delle norme costituzionali per avereil Comune attribuito natura agricola all’area in relazione alla quale erastata versata l’imposta di affrancamento, così come la predicata violazionedei principi di trasparenza e di buona fede concernono atti amministrativiadottati dal Comune, nei confronti del quale avrebbe potuto essereprospettata la doglianza.Numero registro generale 12080/2023Numero sezionale 238/2026Numero di raccolta generale 14771/2026Data pubblicazione 18/05/20267.Il terzo strumento di ricorso si rivela del tutto inconferente rispetto allafattispecie in disamina, in quanto i trattati internazionali sugliinvestimenti, inclusi i [OSCURATO:PERSONA] (BIT), mirano aproteggere e promuovere gli investimenti esteri tra Stati, garantendostandard di trattamento equi, sicurezza giuridica contro espropriazioni emeccanismi di risoluzione delle controversie (arbitrato internazionale).Questi accordi facilitano il flusso di capitali riducendo i rischi politici efiscali e non mirano certamente a garantire la ripetizione delle imposteversate correttamente alla stregua della normativa nazionale, nemmenoassimilabili alla nozione di investimenti .8.

Segue il rigetto del ricorso.

Le spese del presente giudizio di legittimitàseguono l’ordinario criterio della soccombenza.

Deve darsi atto chericorrono le condizioni processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, del c.d. doppio contributo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la parte soccombente alla refusione delle spese di lite sostenutedall’Agenzia delle Entrate che liquida in complessivi euro 8.000,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ovedovuto.Così deciso nella camera di consiglio, all’esito dell’udienza pubblica, dellasezione tributaria della Corte di cassazione del 15 aprile 2026.Il Consigliere estensoreMilena BalsamoIl PresidenteNumero registro generale 12080/2023Numero sezionale 238/2026Numero di raccolta generale 14771/2026Data pubblicazione 18/05/2026Giacomo Stalla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corrente-controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’EmiliaRomagna n. 1417/2022 depositata il 06/12/2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleMario Fresa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.Numero registro generale 12080/2023Numero sezionale 238/2026Numero di raccolta generale 14771/2026Data pubblicazione 18/05/2026Uditi per delega dei difensori dei ricorrenti l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per ilcontroricorrente l'Avvocatura Generale dello Stato1.La presente vicenda trae origine dalla richiesta di annullamento di dueespressi dinieghi di rimborso aventi ad oggetto l’imposta sostitutiva diaffrancamento versata in relazione ad alcuni lotti di terreno, siti lungo lavia Romea - zona S. Mauro di Cesena - e rientranti nell’ambito delcomparto edificatorio 05/22 dell’Area di Trasformazione (AT) 4b, ai qualiil Comune di Cesena, con la delibera n. 216/2003, attribuiva la natura diterreni “edificabili”, in precedenza qualificati come “agricoli”.1.1.I proprietari procedevano, in via separata ed autonoma, ciascuno peril lotto di terreno di cui è proprietario, al versamento delle rispettiveimposte sostitutive di affrancamento, ex art. 7 L. 448/2001, in funzionedelle prospettive di edificazione palesate dall’Amministrazione locale.1.2.Tuttavia, il Comune decideva, successivamente, di rivalutare il suostesso operato riaprendo l’istruttoria procedimentale riguardante lavariazione urbanistica del terreno in questione. E con successiva deliberan. 7/2014 adottava disposizioni di salvaguardia del territorio, al fine dilimitare, fino all’adozione del PSC e del RUE, le criticità presenti nellenorme e ridimensionare le previsioni insediative e di ridurre il caricourbanistico sul territorio rurale e sui tessuti residenziali della cittàconsolidata non supportati da idonee reti infra-strutturali, stralciando dalPRG anche l’area 05/22-AT4b comprensiva dei lotti di proprietà dei sigg.Valdesi ed Alvisi, attribuendo nuovamente alla suddetta area l’originariadestinazione agricola.1.3. Ad avviso dei contribuenti la delibera di attribuzione della naturaagricola ai terreni di loro proprietà rappresentava il “presupposto dellarestituzione” dell’imposta versata, ai sensi dell’art. 21, comma 2, d.lgs. n.546/1992.Numero registro generale 12080/2023Numero sezionale 238/2026Numero di raccolta generale 14771/2026Data pubblicazione 18/05/20261.4. Nelle more, il TAR Emilia-Romagna, interpellato dai ricorrenti, consentenza n. 362/2021 confermava la natura agricola dell’area.1.5. La CTP di Forlì (sent. n. 2/2019) riteneva tempestive le istanze dirimborso, individuando il termine iniziale nella delibera 36/2015,riconoscendo che l’imposta era stata versata sulla base di una edificabilitàpoi venuta meno.1.6. Sull’appello dell’amministrazione la CGT di II grado dell’Emilia-Romagna, con sentenza n. 1417/2022, accoglieva l’impugnazione,considerando tardive le richieste di rimborso applicando l’art. 38 DPR602/1973 anziché l’art. 21, co. 2, d.lgs. 546/1992, reputando legittimo ildiniego di rimborso. In particolare, per quel che qui interessa, il Collegiod’appello ha statuito che : -il maggior valore attribuito in sede dirivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte suiredditi a decorrere dall’esercizio in cui è effettuato il versamento odell’intera imposta sostitutiva o della prima rata ed il contribuente puòavvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini delladeterminazione delle plusvalenze di cui all’articolo 67 del TUIR; - chel’Ufficio ha quindi correttamente negato il rimborso richiesto il 21/7/2016dell’imposta sostitutiva versata dalla società in data 20/6/2002 e dallepersone fisiche in data 30/06/2006, 29/06/2007 e 30/06/2008, perchètardivo in quanto presentato oltre il termine di 48 mesi dalla effettuazionedei versamenti previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973; - che icontribuenti, con il pagamento dell’imposta sostitutiva, avrebbero potutovendere il terreno a partire dal 2002 al prezzo identificato perl’edificabilità, almeno fino alla data della successiva delibera n. 7/2014 delComune che assegnava al terreno nuovamente la destinazione d'usoagricola; - che non risulta corretto il riferimento agli investimenti conriferimento all’art. 117, comma 1 della [OSCURATO:PERSONA], posto che nessunoinvestimento può dirsi essere stato effettuato dal contribuente che avevaliberamente scelto di pagare subito una imposta sostitutiva del 2-4% perNumero registro generale 12080/2023Numero sezionale 238/2026Numero di raccolta generale 14771/2026Data pubblicazione 18/05/2026avere un congruo risparmio sulla maggior imposta (dal 23% al 43%)applicabile alla vendita successiva del terreno con realizzazione dellaplusvalenza; - che è insussistente il vizio d’eccesso di poteredell’amministrazione, escludendo la violazione dell’art. 2041 c.c. e lasussistenza del diritto al riconoscimento di un equo indennizzo, perché seil contribuente avesse venduto il terreno prima del 2014 avrebbe ottenutoquei benefici per i quali aveva versato l’imposta sostitutiva prima che la“riconduzione” a terreno agricolo dell’area lo privasse di significato.1.7. Ricorrono per la cassazione della summenzionata sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi, illustrati nelle memoriedepositate in prossimità dell’udienza.1.8. Replica con controricorso l’amministrazione finanziaria.1.9. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In relazione all’eccezione dedotta dall’amministrazione, fermo ilgiudicato che si è formato nei confronti della società, deve osservarsi cheesso non riverbera alcun effetto sul rapporto pendente tra i ricorrenti el’amministrazione.2. Il primo motivo reca la deduzione della violazione dell’art. 21, deld.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , peravere la Corte distrettuale deciso su aspetti inconferenti con le questionigiuridiche controverse, non considerando la disposizione di cui art. 21,comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 (e non dell’art. 38, comma 1, del d.p.r.n. 602/1973), ai sensi del quale sono state presentate le istanze dirimborso respinte dall’amministrazione.Si afferma che tenuto conto della situazione di incertezza che hacaratterizzato per oltre dieci anni i terreni di cui le parti ricorrenti so-noproprietarie, si esulerebbe dall’ipotesi di cui alla prima parte della normacitata, non vertendosi né in ipotesi di un errore materiale, né di unaduplicazione, né, tantomeno, di una inesistenza totale o parziale; pertantoNumero registro generale 12080/2023Numero sezionale 238/2026Numero di raccolta generale 14771/2026Data pubblicazione 18/05/2026il termine di quarantotto mesi previsto dalla norma in questionepresuppone che il versamento diretto sia la conseguenza di una situazionegiuridica definita, cristallizzata nel tempo e nello spazio, non soggetta enon suscettibile di variazioni future, del tutto imprevedibili e nonpreventivabili.Da qui l’applicazione della previsione della norma di carattere residuale dicui all’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 la quale, individua iltermine residuale biennale dal giorno in cui si è verificato il presuppostoalla restituzione per la presentazione della relativa istanza di rimborso. Sisoggiunge che la disciplina del rimborso d’imposta di cui all’art. 38 deld.P.R. n. 602 del 1973 concerne l’ipotesi in cui il relativo versamento nonsia dovuto “ab origine”, mentre, quando il diritto alla restituzione sia sortosolo in data posteriore a quella del pagamento della stessa, trovaapplicazione l’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, aventecarattere residuale e di chiusura del sistema e per effetto del qualel’istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno incui si è verificato il presupposto per la restituzione (Cass., ord. 15 maggio2019, n. 12919; cfr. anche Cass., ord. 7 gennaio 2014, n. 82).Ne consegue che il diritto al rimborso delle imposte sostitutive diaffrancamento versate dagli odierni ricorrenti sarebbe sorto solo a seguitodella definitiva riconduzione dei loro terreni nell’alveo di quelli aventinatura “agricola”, il quale è avvenuto con la delibera comunale del 9 aprile2015, n. 36. Si assume che il ritorno alla natura agricola del comparto haleso con valenza retroattiva la manifestazione di capacità contributiva cuiera ancorata la pretesa.3.Con la seconda censura si deduce la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 10 dello statuto dei diritti del contribuente, degli artt. 3 e 53 e 97della costituzione, nonché dell’art. 7, d.lgs. n. 448/2001, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , per avere il decidente avallato ilcomportamento tenuto dell’Ente comunale, che ha violato i principi cheNumero registro generale 12080/2023Numero sezionale 238/2026Numero di raccolta generale 14771/2026Data pubblicazione 18/05/2026devono animare un corretto e leale rapporto fra Fisco e Contribuente,richiamando il disposto dell’art. 97 della [OSCURATO:PERSONA], il quale pone in capoall’Amministrazione l’obbligo di conformare la propria azione ai criteri dilegalità, buon andamento ed imparzialità, nonché l’art. 10, comma 1, delloStatuto dei diritti del Contribuente e l’art. 1, della legge n. 241/1990 che,nel formalizzare i principi guida dell’azione amministrativa, da un latorinvia a quelli costituzionali e dall’altro introduce espressamente quelli ditrasparenza, economicità ed efficienza, operando un rinvio ai principidell’ordinamento comunitario.4.Il terzo mezzo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 1 del protocollo addizionale alla convenzione europea dei dirittidell’uomo così come integrato dagli standard internazionali di trattamentocorretto ed equo degli investimenti cui rinvia il medesimo art. 1 delprotocollo nonché dell’art. 117, comma 1, della costituzione, e degli artt.2033 e 2041, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. .Si obietta che il versamento dell’imposta sostitutiva di affrancamento è daricondurre alla nozione lato sensu di “investimento” coniata dai trattatiinternazionali di investimento ([OSCURATO:PERSONA]), di cuil’Italia è attualmente Parte. Un investimento consistente, per l’appunto,nell’affrancamento del terreno sul presupposto che lo stesso fossedivenuto definitivamente edificabile. Il c.d. “fair and equitable treatmentstandard” ricorrente in tutti i trattati bilaterali di investimento conclusidall’Italia include il divieto per lo Stato ospite dell’investimento diadottare, senza previsione di indennizzo, misure che anche soloindirettamente interferiscano con gli investimenti effettuati dai privatiriducendone in modo significativo, o annullandone, il valo-re nonchél’obbligo di rispettare le legittime aspettative degli investitori conriferimento al loro legittimo investimento.5.Il primo motivo non ha pregio, assorbita la doglianza con la quale sipropone l’azione di indebito arricchimento.Numero registro generale 12080/2023Numero sezionale 238/2026Numero di raccolta generale 14771/2026Data pubblicazione 18/05/20265.1. I contribuenti, con riferimento alla variante del piano regolatore,versavano l'imposta di rivalutazione catastale delle particelle a leiintestate, nell’anno 2004, presentando, in data 21 luglio 2016, domandadi rimborso per le imposte versate, in seguito alla delibera comunale n.7/2014.5.2.In particolare, l'art. 7 della legge. n.448 del 2001, nel testo rationetemporis vigente, sotto la rubrica "Rideterminazione dei valori di acquistodei terreni edificabili e con destinazione agricola" così dispone: Aglieffetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cuiall'articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili e condestinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2002, può essereassunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale datadeterminato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applical'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti aglialbi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi,degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizioneche il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delleimposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6. 2.L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valoredeterminato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previstedal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16dicembre 2002. 3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad unmassimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta datadel 16 dicembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sonodovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsicontestualmente a ciascuna rata. 4. La perizia, unitamente ai datiidentificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare delbene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva,Numero registro generale 12080/2023Numero sezionale 238/2026Numero di raccolta generale 14771/2026Data pubblicazione 18/05/2026è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiestadell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed ilgiuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 16dicembre 2002. 5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato inaumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazioneagricola nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimastoa carico. 6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabilie con destinazione agricola di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valorenormale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'impostadi registro e dell'imposta ipotecaria e catastale .5.3.Va detto che il termine entro il quale fruire dell'agevolazione anzidettaè stato prorogato da numerose disposizioni normative successive, apartire dall' art.39, comma 14 undecies del d.l. n.269/2003, convertitocon modificazioni con la legge n.326/2003, alla quale sono seguiti altriprovvedimenti legislativi - d.l. n.355/2003, convertito con modificazionicon legge. n.47/2004, art. 6 bis comma 1; l'art.1 comma 376, leggen.311/2004; art.11 quaterdecies, comma 4, lettere a) b) e c) d.l.n.203/2005, conv. con modif. dalla legge n.248/2005; art. 1, comma 91,Legge n. 244/2007; art. 4, comma 9- ter, d.l. n. 97/2008, conv. Legge n.129/2008; art. 2, comma 229, Legge n. 191/2009; art. 7, comma 2, lett.da dd) a gg), d.l. n. 70/2011; art. 1, comma 473, Legge n. 228/2012; art.1, commi 156- 157, Legge n. 147/2013; art. 1, commi 626-627, legge n.190/2014; art. 2, commi 887-888, Legge n. 208/2015; art. 1, comma554, Legge n. 232/2016; art. 1, commi 997-999, legge n. 205/2017; art.1, commi 1053-1054, Legge n. 145/2018.5.4. Orbene, il meccanismo introdotto consente, da un lato il pagamentosu base volontaria, totalmente sganciata dal presupposto dell'alienazioneo dall'insorgenza degli altri presupposti previsti dall'art. 81 cit., diun'imposta sostitutiva ad aliquota fissa, entro la data stabilita (in un'unicasoluzione, ovvero in tre rate annuali), determinata sul valore del bene alNumero registro generale 12080/2023Numero sezionale 238/2026Numero di raccolta generale 14771/2026Data pubblicazione 18/05/2026momento della perizia estimativa giurata. La sostituzione, in luogo delcosto o valore di acquisto, del valore così determinato sulla base di unaperizia giurata di stima ha, dunque, il vantaggio di affrancare dalleplusvalenze latenti maturate fino all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in caso di successivavendita, la base imponibile da assoggettare a tassazione e lo "svantaggio"di imporre al soggetto che si avvale di tale meccanismo il pagamento diun'imposta che sostituisce quella che avrebbe dovuto assolvere nel casodell'insorgenza del presupposto impositivo che, rispetto alle plusvalenzeimmobiliari, è rappresentato da una fattispecie traslativa a titolo oneroso.5.5. Questa Corte è ferma nel ritenere che l'imposta sostitutiva previstadall'art. 7 è un'imposta "volontaria" che trova causa necessaria esufficiente in sé stessa, ossia nella stessa scelta liberamente operata dalcontribuente di accedere all'opzione offertagli dal legislatore, nellaprospettiva, in caso di futura cessione, di un risparmio sull'impostaordinaria altrimenti probabilmente dovuta sulla plusvalenza non affrancata(v. S.U. n. 2321/2020). Conseguentemente è irrilevante, ai fini delperfezionamento del meccanismo agevolativo, la circostanza che ilcontribuente tragga concretamente vantaggio dalla propria scelta inquanto la successiva cessione potrebbe addirittura mancare, senza perciòconsentire di richiedere il rimborso di quanto versato (Cass. n. 29575 del2018; Cass. n. 19217 del 2017; S.U. n. 2321/2020).5.6. Ne consegue che il rapporto contribuente-fisco, con riferimento altema delle plusvalenze viene regolato, per scelta volontaria del primo, inmodo speciale rispetto alla disciplina ordinaria proprio per effetto delmeccanismo - normativamente previsto - che ruota attorno alla fissazionedel valore normale minimo di riferimento, determinato per effetto di unastima operata sul valore attuale del bene ai sensi delle norme del codice diprocedura civile, sulla cui base il contribuente compie un attoinequivocabilmente rivolto a valersi del beneficio previsto provvedendo alpagamento dell'imposta sostitutiva.Numero registro generale 12080/2023Numero sezionale 238/2026Numero di raccolta generale 14771/2026Data pubblicazione 18/05/20265.7. Del resto, va ribadito che l’imposta sostitutiva ex art. 7 del d.lgs. n.448 del 2001, in quanto frutto di una libera scelta del contribuente, ilquale opta per la rideterminazione del valore del bene con conseguenteversamento del dovuto nella prospettiva di un risparmio in caso di futuracessione, non rientra tra le dichiarazioni di scienza suscettibili di esserecorrette in caso di errore, bensì tra le manifestazioni di volontàirretrattabili, salvo che nel caso di errore obiettivamente riconoscibile edessenziale ai sensi dell'art. 1428 c.c. (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 19215; Cass.20/12/2016, n. 26317), salvo che nel caso di errore obiettivamentericonoscibile ed essenziale ai sensi dell'art. 1428 c.c., non sussistendo,pertanto, i presupposti per il ricorso alla procedura del rimborso ex art. 38del d.P.R. n. 602 del 1973 (Cass. n.41953/2021).5.8.È irrilevante, in sostanza, la circostanza che dopo oltre dieci anni dallaprima variante, nel 2014 i terreni abbiano perso la vocazione edificatoria,avendo in precedenza parte contribuente liberamente scelto di avvalersidello speciale regime previsto dalla legge del 2001, corrispondendospontaneamente l'imposta sostitutiva di affrancamento (Cass. n.20044/2020), optando poi per preservare la proprietà dei terreni piuttostoche cederli.5.9. In quanto frutto di una libera scelta del contribuente, il quale haoptato per la rideterminazione del valore del bene, con conseguenteversamento rideterminazione del valore del bene, nella prospettiva, incaso di futura cessione, di un risparmio sull'imposta ordinaria altrimentidovuta sulla plusvalenza non affrancata mentre l'Amministrazionefinanziaria ha ricevuto un immediato introito fiscale (Cass. 12/11/2014, n.24057), l'opzione fiscale in oggetto, frutto di una scelta discrezionalecompiuta dal contribuente, non può essere revocata per la successivaperdita dell’edificabilità dei terreni, non ricorrendo un'ipotesi diduplicazione o inesistenza della obbligazione (cfr. Cass. 20/01/2016, n.Numero registro generale 12080/2023Numero sezionale 238/2026Numero di raccolta generale 14771/2026Data pubblicazione 18/05/2026939; Cass. 13/01/2016, n. 385; Cass. 02/04/2015, n. 6688; Cass.20/02/2015, n. 3410).5.10. Dunque, non sussiste in nuce il diritto al rimborso del proprietario,poiché, nel caso di opzione per la rideterminazione dei valori di acquistodei terreni edificabili a norma dell'art. 7 della legge n. 448 del 2001, unavolta soddisfatte le condizioni previste da tale disposizione (redazionedella perizia giurata di stima e versamento dell'intera imposta sostitutivao, in caso di pagamento rateale, della prima rata), si determinal'irreversibile perfezionamento dell'obbligazione tributaria, per cui ilcontribuente non può più ottenere il rimborso delle somme corrisposte, siache abbia scelto di avvalersi del pagamento in unica soluzione sia cheabbia scelto di avvalersi di quello rateale (Cass. n. 29598/2024). Il valorerivalutato rimane, difatti, valido indipendentemente dalle variazioniurbanistiche successive, in quanto l’imposta è per definizione irrevocabilee non correlata al mantenimento della destinazione urbanistica;5.14.Ancora, risulta inconferente invocare la violazione del precettocostituzionale sulla capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzionenel caso della rivalutazione dei terreni agricoli e di quelli edificabili, perchétrattasi di un'agevolazione fiscale liberamente fruibile per scelta delcontribuente; trattasi di una facoltà offerta al contribuente dal legislatorefiscale e la scelta del contribuente perfezionata con il pagamento dellaprima rata vincola l'Ufficio tributario. Vieppiù che risulta versata l’interaimposta.6. La seconda censura è infondata.6.1. La violazione o falsa applicazione delle norme costituzionali per avereil Comune attribuito natura agricola all’area in relazione alla quale erastata versata l’imposta di affrancamento, così come la predicata violazionedei principi di trasparenza e di buona fede concernono atti amministrativiadottati dal Comune, nei confronti del quale avrebbe potuto essereprospettata la doglianza.Numero registro generale 12080/2023Numero sezionale 238/2026Numero di raccolta generale 14771/2026Data pubblicazione 18/05/20267.Il terzo strumento di ricorso si rivela del tutto inconferente rispetto allafattispecie in disamina, in quanto i trattati internazionali sugliinvestimenti, inclusi i [OSCURATO:PERSONA] (BIT), mirano aproteggere e promuovere gli investimenti esteri tra Stati, garantendostandard di trattamento equi, sicurezza giuridica contro espropriazioni emeccanismi di risoluzione delle controversie (arbitrato internazionale).Questi accordi facilitano il flusso di capitali riducendo i rischi politici efiscali e non mirano certamente a garantire la ripetizione delle imposteversate correttamente alla stregua della normativa nazionale, nemmenoassimilabili alla nozione di investimenti .8. Segue il rigetto del ricorso. Le spese del presente giudizio di legittimitàseguono l’ordinario criterio della soccombenza. Deve darsi atto chericorrono le condizioni processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, del c.d. doppio contributo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la parte soccombente alla refusione delle spese di lite sostenutedall’Agenzia delle Entrate che liquida in complessivi euro 8.000,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ovedovuto.Così deciso nella camera di consiglio, all’esito dell’udienza pubblica, dellasezione tributaria della Corte di cassazione del 15 aprile 2026.Il Consigliere estensoreMilena BalsamoIl PresidenteNumero registro generale 12080/2023Numero sezionale 238/2026Numero di raccolta generale 14771/2026Data pubblicazione 18/05/2026Giacomo Stalla