CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 12122/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20984/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 25/B, presso lo studio degli avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresentanoe difendono; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 197, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che l o rappresentano e difendono unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n.85/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINOdepositata il06/03/2017, R.G.N. 438/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 6 marzo 2017, la Corte d'appello di Torino ha rigettato l'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza per i [OSCURATO:PERSONA] (CNPADC) nei riguardi dell’attuale intimato, così confermando la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato illegittima la trattenuta effettuata dalla Cassa , sul trattamento pensionistico erogato, a titolo di contributo di solidarietà per il periodo 2009 - 2013, e condannato la Cassa a restituirgli le somma trattenute, oltre accessori; avverso tale pronuncia la CNPADC ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati da memoria; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e successiva memoria; il ricorso è stato trattato all’Adunanza camerale del 17 gennaio 2023 in seguito a rinvio da Adunanza già fissata, per sopravvenuto impedimento del Consigliere relatore. [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo, la Cassa ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con il Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa, art. 22, e con la Delib. della Cassa 28 ottobre 2008; violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, della L. n. 147 del 2013, art. 1 comma 488, del D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 24, conv. in L. n. 214 del 2011, per avere la Corte di merito ritenuto che, nell'ambito dei poteri conferitile in ordine alla misura delle prestazioni pensionistiche al fine di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, non rientrasse la potestà di prevedere contributi di solidarietà a carico dei pensionati; con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763 e del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con il Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa, art. 22, e con la Delib. della Cassa 28 ottobre 2008, per avere la Corte territoriale ritenuto l'illegittimità del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa nella parte in cui istituiva il contributo di solidarietà a carico dei pensionati; con il terzo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 421 del 1991, art. 16, dell'art. 1224 c.c. e dell'art. 2033 c.c. in ragione del fatto che la sentenza impugnata, violando tali disposizioni, aveva disposto che la CNPADC era stata condannata a restituire le somme oggetto di trattenuta con la maggiorazione degli interessi decorrenti dal momento della trattenuta e non dalla richiesta; i primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell'intima connessione delle censure, e sono infondati, essendosi chiarito ormai, in modo consolidato , che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genusdelle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult., Cass. n. 31875 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. n. 19561 del 2019 e Cass. n. 29292 del 2019; Cass. n. 28055 del 2020; Cass.n. 28054 del 2020; da ultimo Cass. n. 31527 del 2022); peraltro, Cassazione n. 603 del 2019 ha ulteriormente rilevato che "Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)"; ed è, dunque, la mancata copertura della previsione di legge, richiesta dall'art. 23 Cost., che rende illegittima la previsione della ritenuta per cui è causa; sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità,per le Casse, di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore"; le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla Cassa in vista della presente adunanza, non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle svariate volte in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va confermato ed i motivi devono, pertanto, essere rigettati; il terzo motivo è infondato; la decisione del giudice di appello, anche in punto di decorrenza degli accessori, è conforme a diritto; al pensionato, infatti, per effetto dell'accoglimento della domanda, competono gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto (coincidente con i prelievi effettuati dalla Cassa) fino al momento dell'effettivo pagamento, in base ad un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte (da ultimo confermato da Cass. 13642 del 2022) che, con riguardo agli accessori, afferma che i crediti previdenziali hanno natura unitaria; gli accessori costituiscono componenti essenziali di un'unica prestazione nel senso che il credito maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato (Cass. n. 12023 del 2003; conf. Cass. n. 18558 del 2014; Cass. n. 2563 del 2016); la Corte ha, peraltro, già esaminato analoghe fattispecie (v. Cass. nn. 16813 e 16814 del 2019; n. 35113 del 2022) e richiamato, a fondamento della correttezza del decisum dei giudici di merito, l’ arresto delle S ezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un. n . 6928 del 2018) con il quale , occupandosi di prestazioni di natura previdenziale, per quel che qui rileva, si è nuovamente ribadito che "(...) dalla affermata natura previdenziale (del credito) (...) deriva (...) che agli accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria (...) consegue che gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell'inadempimento al soddisfacimento del credito(...)"; il ricorso deve, quindi, essere rigettato; le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dichiaratisi antistatari. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge,con distrazione in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que