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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 luglio 2024

Cassazione n. 24404/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24902-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 241/2023 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/06/2023 R.G.N. 349/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto R.G.N.24902/2023 Cron.

Rep.

Ud.11/07/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1.- L’impugnata sentenza ha accolto il gravame della Cassa previdenziale dei dottori commercialisti, limitatamente alla sola decorrenza degli interessi legali dalla domanda, confermandola pronuncia di primo grado che, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato l’illegittimità del contributo di solidarietà applicato sul suo trattamento pensionistico in base all’art. 22 del Regolamento dell’ente previdenziale, approvato con D.L. 14/7/2004 e termine rinnovato con delibere n.4/08, n.3/13, n.10/17, ed aveva condannato la Cassa alla restituzione delle somme trattenute nel limite della prescrizione decennale. 2.-Il professionista intimato si costituisce con controricorso. 3.- Formulata una sintetica proposta di definizione accelerata del giudiziosui principi espressi dai precedenti di questa Corte sulla illegittimità della trattenuta e durata decennale del termine di prescrizione, l’ente Cassa presenta istanza di decisione ai sensi del secondo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Il ricorrente si affida a tre motivi di ricorso, inerenti, il primo, alla violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 co.1 n.3 cod. proc. civ., delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 D. Lgs. 509/1994, 3 comma 12 L. n. 335/95 -come modificato dall’art. 1 comma 763 L. n.296/06, ed autenticamente interpretato dall’art. 1 comma 488 L. n.147/2013-, art. 24 comma 24 d.l. 201/2011 conv. in L.214/2011,nonché degli artt. 2, 3 e 23 Cost. anche in relazione al combinato disposto con le delibere di Cassa n.4/08, 3/13, 10/17 emanate in virtù dell’art. 22 del Regolamento di disciplina previdenziale, e dell’art. 115 c.p.c. essendo stato erroneamente ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà adottato in forza di provvedimenti che, a seguito della riforma del 2006 autenticamente interpretata nell’anno 2013 con effetti retroattivi, non erano più limitati al numerus clausus tipici ed all’obbligo del rispetto del pro rata sui trattamenti pensionistici in corso, in virtù dell’ampliamento delle modalità di intervento affidate per delegificazione alle Casse previdenziali privatizzate nell’ottica di garantire l’equilibrio finanziario di lungo termine, tenuto altresì conto dell’autonomia gestionale e normativa dei medesimi enti e della legittimità dell’imposizione contributiva in esame, confermata dall’art. 24 comma 24 DL 201/2011.

Nel secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 24 comma 24 lett. b del DL 201/2011 laddove la sentenza non aveva ritenuto applicabile il contributo di solidarietà ivi previsto per il biennio 2012-2013.

Con l’ultimo motivo la Cassa lamenta la violazione degli artt. 19 comma 3 L. n.21/86, 2948 n.4 cod. civ., e 47-bis DPR 639/70, nonché degli artt. 3 e 38 della Cost. nella parte in cui in sentenza è stato applicato il termine di prescrizione decennale, violando la normativa speciale di cui al citato art. 19 sul termine breve di prescrizione del diritto alle prestazioni della Cassa.

2. I motivi sono infondati.

Tutte le questioni sollevate in ricorso hanno trovato soluzione in precedenti pronunce di questa Corte, alle quali si intende dare piena continuità; già nell’imminenza della entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1 co.488 della L. 147/2013,le Sezioni Unite (sent. 17742/15), investite della questione di massima di particolare importanza su fattispecie analoga in materia di fissazione di un massimale pensionabile introdotto dal Comitato dei delegati della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avevano affermato l’operatività attenuata del principio del pro rata a seguito della modifica dell’art. 3 co.12 L.335/95 ad opera dell’art. 1 co.763 L.296/06, distinguendo tra vecchia e nuova formulazione, e l’irrilevanza di quest’ultima per coloroche avevano maturato il diritto a pensione in epoca antecedente alla riforma del 2006, fornendo anche precise argomentazioni sul tema della non applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4 cod. civ. non versando in un caso di credito pagabile, ossia messo a disposizione del creditore che deve essere posto in condizione di poterlo riscuotere, e non bastando la mera idoneità del credito ad esseredeterminato nel suo ammontare; in particolare, al punto n.18 della citata sentenza si distingue tra professionisti destinatari di trattamenti pensionistici maturati prima della riforma (vi rientra il caso in esame decorrendo la pensione dal luglio 2004), ai quali si applica in modo rigoroso il principio del pro rata seguendo la formulazione originaria dell’art. 3 co. 12 L. n.335/1995, e pensionati in epoca successiva al 2007 per i quali non è più rispettato in modo assoluto il principio del pro rata dovendosi tener conto dei criteri di gradualità ed equità fra generazioni, secondo il contenuto chiarificatore dell’art. 1 co. 488 L. 147/2013 e secondo i canoni legittimanti l’intervento interpretativo del legislatore desumibili dalla Costituzione e dalla Convenzione EDU.

In sostanza, resta fermo il principio della riserva di legge nella adozione di atti e provvedimenti emanati dall’organo deliberativo dell’enteCassa i quali, sebbene non siano più vincolati dal tipo di atti previsti dall’originario art. 3 co.12 e dalla stretta osservanza del criterio del pro rata, non possono derogare a norme primarie. 3.1 - A ciò si aggiunga che pienamente aderente è il caso esaminato nella sentenza Cass. del 10/12/2018 n.31875 sulla illegittimità del contributo di solidarietà adottato dalla CNPADC, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità di gestione, mediante atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri determinativi del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta su di esso, ritenendo che siano atti incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.

La pronuncia, citata nella proposta di definizione accelerata, ha affrontato il tema della privatizzazione degli enti professionali previdenziali, dell’autonomia gestionale delle casse e della non incompatibilità del potere regolamentare con il sistema delle fonti precisando che il D.Lgs. 509/94 non ha attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse il carattere di regolamenti di delegificazione di cui alla L.400/88, per cui non è loro consentito di sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali o di derogare a fonti dilivello primario; è stato ivi richiamato anche il tema dell’equilibrio di bilancio delle gestioni previdenziali in un termine non inferiore a quindici anni, del rispetto del principio del pro rata e dei tipi di provvedimento adottabili (variazione di aliquote contributive e riparametrazione dei coefficienti di rendimento) dopo le modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria del 2007 con la precisazione che esula dal novero dei provvedimenti (cd. numerus clausus),e risulta incompatibile con il rispetto delprincipio del pro rata, qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati, come quello dell’art. 22 del Regolamento CNPADC , che « introduca - a prescindere dal “criterio di determinazione del trattamento pensionistico”- la previsione di una trattenuta a titolo di “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensioni già quantificati ed attribuiti», ossia «esula qualsiasi provvedimento che - lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni dell’art. 3 comma 12, L.n.335/1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge- imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura»; la medesima pronuncia ha affrontato il tema della interpretazione autentica fornita dall’art. 1 co. 488 della L. 147/2013, nel senso della legittimità degli atti adottati prima della entrata in vigore della L.296/2006 a condizione che siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine «mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo», ed anche il tema della non incidenza della sentenza della Corte Costituzionale n.173 del 2016 «sulle conclusioni qui assunte» trattandosi comunque di un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore. 3.2-Ancora, altri precedenti di questa Corte hanno affermato: la mancata copertura della previsione di legge, richiesta dall’art.23 Cost., che «rende illegittima la previsione della ritenuta per cui è causa» (Cass. 12122/2023), l’estraneità del contributo di solidarietà ai criteri determinatividel trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata (Cass. sent. n.603/2019), la carenza di base legale ad impedire la legittimità del contributo di solidarietà introdotto per norma regolamentare ed il limite alla autonomia negoziale rappresentato dalla riserva di legge delineata dall’art. 23 Cost. precisando che « l’autonomia non è legibus soluta » (Cass.n.914/2023), ed anche il significato dello jus superveniens di cui all’art. 1 co.763 L.296/2006 che non indica la legittimità di atti o provvedimenti riduttivi delle prestazioni erogate «sol perché già adottati» ma ne garantisce la « perdurante efficacia anche alla luce delle modificazioni intervenute, sempre che gli stessi siano stati assunti nel rispetto della legge» (Cass. n. 19711/17). 3.3- Ulteriori considerazioni in tema di ragionevolezza, proporzionalità e sostenibilità del contributo non possono prescindere dalla inderogabile riserva di legge di matrice costituzionale e dalla finalità di equilibrio di bilancio a lungo termine assicurata per un termine d i 15 anni previsti ex art. 3 co.12 L.335/95, ampliato a 30 anni dall’art. 1 co. 736 L.296/06, e fino a 50 anni dall’art. 24 D.L. 201/2011; ma il contributo applicato dalla Cassa, prorogato per due periodi quinquennali consecutivi, si configura come prestazione autonoma, non già come correttivo del trattamento pensionistico.

Si precisa che il richiamo espresso nei motivi di ricorso a quest’ultima disposizione normativa per sostenere la legittimità del contributo imposto almeno nel limite dell’1% su due annualità (2012 e 2013) non è pertinente al fine di giustificarne ragionevolezza e sostenibilità poiché trattasi di due istituti diversi per natura, funzione, soggetti emittenti (il contributo minimo di cui all’art. 24 co.24 lett.

B, del D.L. 201/2011 ha fonte legislativa, carattere eccezionale e di limitata attuazione biennale, non è adeguato a fasce di reddito ma è applicato in percentuale fissa sul reddito percepito, e presuppone una condizione di inerzia dell’ente previdenziale privato e non già l’attivazione procedimentale di una regolamentazione rivelatasi illegittima).

Peraltro, non sarebbe autonomamente applicato il prelievo ex art. 24 in assenza di una specifica determinazione dell’ente ricognitiva di una propria incolpevole inerzia. 4.1- Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.

I n un caso analogo al presente, la Corte (Cass.31527/22)ha affermato che la prescrizione quinquennale prevista dall’art.2948, n. 4, c.c. - così come dall’art.129 del R. D. L. n. 1827 del 1935-richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia contestato l'ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all’ordinaria prescrizione di cui all'art. 2946 cod. civ.Si richiama anche la pronuncia Cass.n.41320/2021 sulla mancanza dei criteri di liquidità ed esigibilità delcredito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato, laddove la differenza di importo pensionistico, decurtata e non riscossa, ne esclude il carattere di importo “pagabile”.

L’indirizzo consolidato(Cass. n. 449/23, n .688/23) è condiviso dal collegio . 4.2-Né vale in contrario richiamare l’art.47-bis d.P.R. n.639/70, secondo cui «Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art.24 L. n.88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni».La norma riguarda l’ipotesi di riliquidazione della pensione,non già l’indebita trattenuta per l’applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (Cass. 4604/23).

Invero, dalla fattispecie di credito consequenziale all’indebita ritenuta differisce l’ipotesi in cui i ratei arretrati -ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto- si prescrivono in cinque anni (si rammenti Cass. n.31527/2022: «[OSCURATO:PERSONA] ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l’obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi.

Il termine di prescrizione dell’azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale»).

Non si pone, dunque, un problema di eventuale disparità di trattamento fra pensionati INPS e pensionati di Casse professionali privatizzate, ma di trattenute operate in virtù di un diverso titolo contributivo. 4.3 Alcuna doglianza incidentale è stata sollevata dal controricorrente in ordine alla affermata decorrenza degli interessi dalla domanda giudiziale.

5. La soluzione cui si perviene, in linea con la proposta di definizione accelerata, si pone in continuità con il consolidato orientamento giurisprudenziale, riassuntivamente espresso nella recente pronuncia ivi menzionata (Cass. n. 6170/2024), non essendovi spazio per una sua rimeditazione.

6. Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna alle spese secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo in ragione del valore di lite.

Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, si applicano gli ultimi due commi dell’art.96 c.p.c.,contenendo l’art.380 bis, ult. co. c.p.c. una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di un’ulteriore somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte (S.U. n. 27195,27433, 36069 del 2023, e Cass. 27947/23), l’una come ulteriore aggravamento della condanna alle spese, l’altra con funzione prettamente sanzionatoria a favore della collettività, entrambe espressive di maggior rilievo dato dalla novella codicistica alla finalitàdeterrente rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori, valorizzando la funzione deflattiva della proposta definitoria per disincentiv are inutili lungaggini processuali in presenza di consolidati orientamenti ed in mancanza di innovative argomentazioni.

La ricorrente va dunque condannata a pagare, ai sensi dell’art.96, terzo e quarto comma c.p.c., una somma equitativamente determinata (pari alla metà della principale condanna alle spese) in favore di controparte, ed un’ulteriore somma di €2.000,00in favore della Cassa delle Ammende.

7. Sussistono, infine, i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna altresì il ricorrente, ai sensi dell’art. 96 III e IV comma c.p.c., al pagamento della somma di Euro 2.000,00 in favore del controricorrente, e della ulteriore somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24902-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 241/2023 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/06/2023 R.G.N. 349/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.24902/2023 Cron. Rep. Ud.11/07/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1.- L’impugnata sentenza ha accolto il gravame della Cassa previdenziale dei dottori commercialisti, limitatamente alla sola decorrenza degli interessi legali dalla domanda, confermandola pronuncia di primo grado che, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato l’illegittimità del contributo di solidarietà applicato sul suo trattamento pensionistico in base all’art. 22 del Regolamento dell’ente previdenziale, approvato con D.L. 14/7/2004 e termine rinnovato con delibere n.4/08, n.3/13, n.10/17, ed aveva condannato la Cassa alla restituzione delle somme trattenute nel limite della prescrizione decennale. 2.-Il professionista intimato si costituisce con controricorso. 3.- Formulata una sintetica proposta di definizione accelerata del giudiziosui principi espressi dai precedenti di questa Corte sulla illegittimità della trattenuta e durata decennale del termine di prescrizione, l’ente Cassa presenta istanza di decisione ai sensi del secondo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Il ricorrente si affida a tre motivi di ricorso, inerenti, il primo, alla violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 co.1 n.3 cod. proc. civ., delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 D. Lgs. 509/1994, 3 comma 12 L. n. 335/95 -come modificato dall’art. 1 comma 763 L. n.296/06, ed autenticamente interpretato dall’art. 1 comma 488 L. n.147/2013-, art. 24 comma 24 d.l. 201/2011 conv. in L.214/2011,nonché degli artt. 2, 3 e 23 Cost. anche in relazione al combinato disposto con le delibere di Cassa n.4/08, 3/13, 10/17 emanate in virtù dell’art. 22 del Regolamento di disciplina previdenziale, e dell’art. 115 c.p.c. essendo stato erroneamente ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà adottato in forza di provvedimenti che, a seguito della riforma del 2006 autenticamente interpretata nell’anno 2013 con effetti retroattivi, non erano più limitati al numerus clausus tipici ed all’obbligo del rispetto del pro rata sui trattamenti pensionistici in corso, in virtù dell’ampliamento delle modalità di intervento affidate per delegificazione alle Casse previdenziali privatizzate nell’ottica di garantire l’equilibrio finanziario di lungo termine, tenuto altresì conto dell’autonomia gestionale e normativa dei medesimi enti e della legittimità dell’imposizione contributiva in esame, confermata dall’art. 24 comma 24 DL 201/2011. Nel secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 24 comma 24 lett. b del DL 201/2011 laddove la sentenza non aveva ritenuto applicabile il contributo di solidarietà ivi previsto per il biennio 2012-2013. Con l’ultimo motivo la Cassa lamenta la violazione degli artt. 19 comma 3 L. n.21/86, 2948 n.4 cod. civ., e 47-bis DPR 639/70, nonché degli artt. 3 e 38 della Cost. nella parte in cui in sentenza è stato applicato il termine di prescrizione decennale, violando la normativa speciale di cui al citato art. 19 sul termine breve di prescrizione del diritto alle prestazioni della Cassa. 2. I motivi sono infondati. Tutte le questioni sollevate in ricorso hanno trovato soluzione in precedenti pronunce di questa Corte, alle quali si intende dare piena continuità; già nell’imminenza della entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1 co.488 della L. 147/2013,le Sezioni Unite (sent. 17742/15), investite della questione di massima di particolare importanza su fattispecie analoga in materia di fissazione di un massimale pensionabile introdotto dal Comitato dei delegati della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avevano affermato l’operatività attenuata del principio del pro rata a seguito della modifica dell’art. 3 co.12 L.335/95 ad opera dell’art. 1 co.763 L.296/06, distinguendo tra vecchia e nuova formulazione, e l’irrilevanza di quest’ultima per coloroche avevano maturato il diritto a pensione in epoca antecedente alla riforma del 2006, fornendo anche precise argomentazioni sul tema della non applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4 cod. civ. non versando in un caso di credito pagabile, ossia messo a disposizione del creditore che deve essere posto in condizione di poterlo riscuotere, e non bastando la mera idoneità del credito ad esseredeterminato nel suo ammontare; in particolare, al punto n.18 della citata sentenza si distingue tra professionisti destinatari di trattamenti pensionistici maturati prima della riforma (vi rientra il caso in esame decorrendo la pensione dal luglio 2004), ai quali si applica in modo rigoroso il principio del pro rata seguendo la formulazione originaria dell’art. 3 co. 12 L. n.335/1995, e pensionati in epoca successiva al 2007 per i quali non è più rispettato in modo assoluto il principio del pro rata dovendosi tener conto dei criteri di gradualità ed equità fra generazioni, secondo il contenuto chiarificatore dell’art. 1 co. 488 L. 147/2013 e secondo i canoni legittimanti l’intervento interpretativo del legislatore desumibili dalla Costituzione e dalla Convenzione EDU. In sostanza, resta fermo il principio della riserva di legge nella adozione di atti e provvedimenti emanati dall’organo deliberativo dell’enteCassa i quali, sebbene non siano più vincolati dal tipo di atti previsti dall’originario art. 3 co.12 e dalla stretta osservanza del criterio del pro rata, non possono derogare a norme primarie. 3.1 - A ciò si aggiunga che pienamente aderente è il caso esaminato nella sentenza Cass. del 10/12/2018 n.31875 sulla illegittimità del contributo di solidarietà adottato dalla CNPADC, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità di gestione, mediante atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri determinativi del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta su di esso, ritenendo che siano atti incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore. La pronuncia, citata nella proposta di definizione accelerata, ha affrontato il tema della privatizzazione degli enti professionali previdenziali, dell’autonomia gestionale delle casse e della non incompatibilità del potere regolamentare con il sistema delle fonti precisando che il D.Lgs. 509/94 non ha attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse il carattere di regolamenti di delegificazione di cui alla L.400/88, per cui non è loro consentito di sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali o di derogare a fonti dilivello primario; è stato ivi richiamato anche il tema dell’equilibrio di bilancio delle gestioni previdenziali in un termine non inferiore a quindici anni, del rispetto del principio del pro rata e dei tipi di provvedimento adottabili (variazione di aliquote contributive e riparametrazione dei coefficienti di rendimento) dopo le modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria del 2007 con la precisazione che esula dal novero dei provvedimenti (cd. numerus clausus),e risulta incompatibile con il rispetto delprincipio del pro rata, qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati, come quello dell’art. 22 del Regolamento CNPADC , che « introduca - a prescindere dal “criterio di determinazione del trattamento pensionistico”- la previsione di una trattenuta a titolo di “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensioni già quantificati ed attribuiti», ossia «esula qualsiasi provvedimento che - lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni dell’art. 3 comma 12, L.n.335/1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge- imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura»; la medesima pronuncia ha affrontato il tema della interpretazione autentica fornita dall’art. 1 co. 488 della L. 147/2013, nel senso della legittimità degli atti adottati prima della entrata in vigore della L.296/2006 a condizione che siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine «mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo», ed anche il tema della non incidenza della sentenza della Corte Costituzionale n.173 del 2016 «sulle conclusioni qui assunte» trattandosi comunque di un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore. 3.2-Ancora, altri precedenti di questa Corte hanno affermato: la mancata copertura della previsione di legge, richiesta dall’art.23 Cost., che «rende illegittima la previsione della ritenuta per cui è causa» (Cass. 12122/2023), l’estraneità del contributo di solidarietà ai criteri determinatividel trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata (Cass. sent. n.603/2019), la carenza di base legale ad impedire la legittimità del contributo di solidarietà introdotto per norma regolamentare ed il limite alla autonomia negoziale rappresentato dalla riserva di legge delineata dall’art. 23 Cost. precisando che « l’autonomia non è legibus soluta » (Cass.n.914/2023), ed anche il significato dello jus superveniens di cui all’art. 1 co.763 L.296/2006 che non indica la legittimità di atti o provvedimenti riduttivi delle prestazioni erogate «sol perché già adottati» ma ne garantisce la « perdurante efficacia anche alla luce delle modificazioni intervenute, sempre che gli stessi siano stati assunti nel rispetto della legge» (Cass. n. 19711/17). 3.3- Ulteriori considerazioni in tema di ragionevolezza, proporzionalità e sostenibilità del contributo non possono prescindere dalla inderogabile riserva di legge di matrice costituzionale e dalla finalità di equilibrio di bilancio a lungo termine assicurata per un termine d i 15 anni previsti ex art. 3 co.12 L.335/95, ampliato a 30 anni dall’art. 1 co. 736 L.296/06, e fino a 50 anni dall’art. 24 D.L. 201/2011; ma il contributo applicato dalla Cassa, prorogato per due periodi quinquennali consecutivi, si configura come prestazione autonoma, non già come correttivo del trattamento pensionistico. Si precisa che il richiamo espresso nei motivi di ricorso a quest’ultima disposizione normativa per sostenere la legittimità del contributo imposto almeno nel limite dell’1% su due annualità (2012 e 2013) non è pertinente al fine di giustificarne ragionevolezza e sostenibilità poiché trattasi di due istituti diversi per natura, funzione, soggetti emittenti (il contributo minimo di cui all’art. 24 co.24 lett. B, del D.L. 201/2011 ha fonte legislativa, carattere eccezionale e di limitata attuazione biennale, non è adeguato a fasce di reddito ma è applicato in percentuale fissa sul reddito percepito, e presuppone una condizione di inerzia dell’ente previdenziale privato e non già l’attivazione procedimentale di una regolamentazione rivelatasi illegittima). Peraltro, non sarebbe autonomamente applicato il prelievo ex art. 24 in assenza di una specifica determinazione dell’ente ricognitiva di una propria incolpevole inerzia. 4.1- Anche il terzo motivo di ricorso è infondato. I n un caso analogo al presente, la Corte (Cass.31527/22)ha affermato che la prescrizione quinquennale prevista dall’art.2948, n. 4, c.c. - così come dall’art.129 del R. D. L. n. 1827 del 1935-richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia contestato l'ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all’ordinaria prescrizione di cui all'art. 2946 cod. civ.Si richiama anche la pronuncia Cass.n.41320/2021 sulla mancanza dei criteri di liquidità ed esigibilità delcredito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato, laddove la differenza di importo pensionistico, decurtata e non riscossa, ne esclude il carattere di importo “pagabile”. L’indirizzo consolidato(Cass. n. 449/23, n .688/23) è condiviso dal collegio . 4.2-Né vale in contrario richiamare l’art.47-bis d.P.R. n.639/70, secondo cui «Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art.24 L. n.88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni».La norma riguarda l’ipotesi di riliquidazione della pensione,non già l’indebita trattenuta per l’applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (Cass. 4604/23). Invero, dalla fattispecie di credito consequenziale all’indebita ritenuta differisce l’ipotesi in cui i ratei arretrati -ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto- si prescrivono in cinque anni (si rammenti Cass. n.31527/2022: «[OSCURATO:PERSONA] ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l’obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell’azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale»). Non si pone, dunque, un problema di eventuale disparità di trattamento fra pensionati INPS e pensionati di Casse professionali privatizzate, ma di trattenute operate in virtù di un diverso titolo contributivo. 4.3 Alcuna doglianza incidentale è stata sollevata dal controricorrente in ordine alla affermata decorrenza degli interessi dalla domanda giudiziale. 5. La soluzione cui si perviene, in linea con la proposta di definizione accelerata, si pone in continuità con il consolidato orientamento giurisprudenziale, riassuntivamente espresso nella recente pronuncia ivi menzionata (Cass. n. 6170/2024), non essendovi spazio per una sua rimeditazione. 6. Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna alle spese secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo in ragione del valore di lite. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, si applicano gli ultimi due commi dell’art.96 c.p.c.,contenendo l’art.380 bis, ult. co. c.p.c. una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di un’ulteriore somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte (S.U. n. 27195,27433, 36069 del 2023, e Cass. 27947/23), l’una come ulteriore aggravamento della condanna alle spese, l’altra con funzione prettamente sanzionatoria a favore della collettività, entrambe espressive di maggior rilievo dato dalla novella codicistica alla finalitàdeterrente rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori, valorizzando la funzione deflattiva della proposta definitoria per disincentiv are inutili lungaggini processuali in presenza di consolidati orientamenti ed in mancanza di innovative argomentazioni. La ricorrente va dunque condannata a pagare, ai sensi dell’art.96, terzo e quarto comma c.p.c., una somma equitativamente determinata (pari alla metà della principale condanna alle spese) in favore di controparte, ed un’ulteriore somma di €2.000,00in favore della Cassa delle Ammende. 7. Sussistono, infine, i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna altresì il ricorrente, ai sensi dell’art. 96 III e IV comma c.p.c., al pagamento della somma di Euro 2.000,00 in favore del controricorrente, e della ulteriore somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il
Sentenza Cassazione n. 24404/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris