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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 settembre 2021

Cassazione n. 41320/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 3511-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25-B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] I 10 FERDINANDO, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] O; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 1216/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n, 03511 sez.

ML ud. 21-09-2021 -2- RILEVATO che, con sentenza dell'Il luglio 2019, la Corte d'Appello di Milano, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Milano, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dell'art. 22 del Regolamento della Cassa in vigore dal 1 gennaio 2004 e della conseguente illegittimità del prelievo operato nei suoi confronti a titolo di contributo di solidarietà per il periodo 1.1.2009/31.7.2016 e la condanna della Cassa alla restituzione delle somme trattenute a tale titolo; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto l'illegittimità della disposizione regolamentare introduttiva del contributo in questione, eccedendo tale previsione gli ambiti di autonomia della Cassa quali definiti dall'art. 2 d.lgs. n. 509/1994 e risultando in contrasto con l'art. 3, comma 12,

I. n. 335/1995, in quanto impositiva di una trattenuta su un trattamento già determinato in base ai criteri ad esso applicabili e, quindi, incompatibile con il rispetto del principio del pro rata e tale da ledere l'affidamento dell'assicurato a conseguire una pensione proporzionale alla quantità dei contributi versati, effetto quest'ultimo che osta alla sanatoria del provvedimento prevista dall'art. 1, comma 763,

I. n. 296/2006 (modificativo in parte dell'art. 3, comma 12,

I. n. 335/1995), da escludersi, altresì, ai sensi della dell'art. 1, comma 488,

I. n. 147/2013 (legge finanziaria 2014), norma di interpretazione autentica della predetta disposizione, in base alla quale la sanatoria risulta limitata ai provvedimenti finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, tra i quali non può essere annoverato il contributo di solidarietà avente carattere provvisorio; che per la cassazione di tale decisione ricorre la Cassa, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, l'intimato; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; che la Cassa ricorrente ha poi depositato memoria; CONSIDERATO che, con il primo motivo, la Cassa ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2,

I. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento della CNPADC e le delibere 28.10.2008 e 27.6.2013, 3, comma 12,

I. n. 335/1995, 1, comma 763,

I. n. 296/2006, 1, comma 488,

I. n. 147/2013, 24, comma 24, d.l. n. 201/2001 conv. in I. n. 214/2011, 3 e 38 Cost, lamenta la non conformità a diritto della statuizione resa dalla Corte territoriale, assumendo che la disposizione regolamentare è rispettosa degli ambiti di autonomia assegnati alle Casse privatizzate, del principio del pro rata nonché delle garanzie costituzionali; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 488,

I. n. 147/2013, 1, comma 763,

I. n. 296/2006, 3, comma 12,

I. n. 335/1995, 2,

I. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento della CNPADC e le delibere 28.10.2008 e 27.6.2013, la Cassa ricorrente lamenta la non conformità a diritto del convincimento maturato dalla Corte territoriale in ordina alla non riconducibilità della previsione del contributo di solidarietà ai provvedimenti volti ad assicurare alle Casse privatizzate un equilibrio finanziario di lungo termine; che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1,

I. n. 147/2013, 2946 e 2948 c.c., 129, r.d.l. n. 1827/1935 e 47 bis, d.P.R. n. 639/1970, la Cassa ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale in punto di prescrizione del diritto azionato dall'assicurato, assumendo l'erroneità della ritenta applicazione del termine decennale in luogo di quello quinquennale; che i primi due motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano infondati alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte e da ultimo ribadito con la sentenza n. 31875 del 10.12.2018 alle cui argomentazioni ci si richiama integralmente; che parimenti infondato risulta il terzo motivo tenuto conto dell'orientamento accolto da questa Corte con la decisione assunta a sezioni unite n. 17742/2015 secondo cui in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509/1994 la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827/1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.. che, pertanto, conformandosi alla proposta del relatore, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater d.P.R. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 21 settembre 2021.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3511-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25-B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] I 10 FERDINANDO, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] O; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 1216/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n, 03511 sez. ML ud. 21-09-2021 -2- RILEVATO che, con sentenza dell'Il luglio 2019, la Corte d'Appello di Milano, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Milano, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dell'art. 22 del Regolamento della Cassa in vigore dal 1 gennaio 2004 e della conseguente illegittimità del prelievo operato nei suoi confronti a titolo di contributo di solidarietà per il periodo 1.1.2009/31.7.2016 e la condanna della Cassa alla restituzione delle somme trattenute a tale titolo; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto l'illegittimità della disposizione regolamentare introduttiva del contributo in questione, eccedendo tale previsione gli ambiti di autonomia della Cassa quali definiti dall'art. 2 d.lgs. n. 509/1994 e risultando in contrasto con l'art. 3, comma 12, I. n. 335/1995, in quanto impositiva di una trattenuta su un trattamento già determinato in base ai criteri ad esso applicabili e, quindi, incompatibile con il rispetto del principio del pro rata e tale da ledere l'affidamento dell'assicurato a conseguire una pensione proporzionale alla quantità dei contributi versati, effetto quest'ultimo che osta alla sanatoria del provvedimento prevista dall'art. 1, comma 763, I. n. 296/2006 (modificativo in parte dell'art. 3, comma 12, I. n. 335/1995), da escludersi, altresì, ai sensi della dell'art. 1, comma 488, I. n. 147/2013 (legge finanziaria 2014), norma di interpretazione autentica della predetta disposizione, in base alla quale la sanatoria risulta limitata ai provvedimenti finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, tra i quali non può essere annoverato il contributo di solidarietà avente carattere provvisorio; che per la cassazione di tale decisione ricorre la Cassa, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, l'intimato; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; che la Cassa ricorrente ha poi depositato memoria; CONSIDERATO che, con il primo motivo, la Cassa ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, I. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento della CNPADC e le delibere 28.10.2008 e 27.6.2013, 3, comma 12, I. n. 335/1995, 1, comma 763, I. n. 296/2006, 1, comma 488, I. n. 147/2013, 24, comma 24, d.l. n. 201/2001 conv. in I. n. 214/2011, 3 e 38 Cost, lamenta la non conformità a diritto della statuizione resa dalla Corte territoriale, assumendo che la disposizione regolamentare è rispettosa degli ambiti di autonomia assegnati alle Casse privatizzate, del principio del pro rata nonché delle garanzie costituzionali; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 488, I. n. 147/2013, 1, comma 763, I. n. 296/2006, 3, comma 12, I. n. 335/1995, 2, I. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento della CNPADC e le delibere 28.10.2008 e 27.6.2013, la Cassa ricorrente lamenta la non conformità a diritto del convincimento maturato dalla Corte territoriale in ordina alla non riconducibilità della previsione del contributo di solidarietà ai provvedimenti volti ad assicurare alle Casse privatizzate un equilibrio finanziario di lungo termine; che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1, I. n. 147/2013, 2946 e 2948 c.c., 129, r.d.l. n. 1827/1935 e 47 bis, d.P.R. n. 639/1970, la Cassa ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale in punto di prescrizione del diritto azionato dall'assicurato, assumendo l'erroneità della ritenta applicazione del termine decennale in luogo di quello quinquennale; che i primi due motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano infondati alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte e da ultimo ribadito con la sentenza n. 31875 del 10.12.2018 alle cui argomentazioni ci si richiama integralmente; che parimenti infondato risulta il terzo motivo tenuto conto dell'orientamento accolto da questa Corte con la decisione assunta a sezioni unite n. 17742/2015 secondo cui in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509/1994 la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827/1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.. che, pertanto, conformandosi alla proposta del relatore, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater d.P.R. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 21 settembre 2021.