CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15759/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5015/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 2010 SRL, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e dunque ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dal predetto avvocato -ricorrente- contro AGENZIA ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 3100/2022depositata il 19/07/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In data 26/09/2019 l’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA] II di Milano notificava a [OSCURATO:SOCIETA] l’avviso di accertamento n. T9D03H02599 con il quale richiedeva per l’anno d’imposta 2015 maggiore Ires per € 23.944,00, maggiore Irap per € 3396,00, maggiore Iva per € 64.951,00 oltre interessi e sanzioni, a cagione dell’emissione di fatture per operazioni inesistenti. 2. Secondo quanto emerge dalla sentenza in epigrafe, erano state rilevate discordanze tra i dati pervenuti al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria e quelli ricostruiti sull'applicativo "spesometro integrato". In particolare dal sistema dell'Anagrafe Tributaria era emerso che la società, costituita il 30.6.2010 e formata da due soci: -aveva presentato per gli anni 2014 e 2015 il Mod. Unico SC dichiarando, rispettivamente, un reddito di euro 1,00 e di euro 2,00 ed in pari misura il volume di affari ai fini IVA; - per il 2014 aveva omesso qualsiasi dichiarazione Irap mentre per il 2015 aveva indicato un valore della produzione netta pari ad euro 1,00; -sin dalla costituzione del 2010 non aveva mai depositato i bilanci civilistici; - per gli anni 2014 e 2015 non aveva adempiuto agli obblighi di comunicazione prescritti dalla legge n. 122/2010 (c.d. spesometro); - per entrambi gli anni suddetti non aveva presentato i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore. Nel contempo dallo "spesometro" risultavano comunicate da n. 6 clienti della [OSCURATO:SOCIETA] (nello specifico: [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) operazioni relative a fatture emesse dalla società pari all'imponibile di complessivi euro 295.230,00 per l'anno 2015. Per l'anno 2014 le operazioni, riferite da n. 4 clienti, riguardavano fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA] pari all'imponibile di complessivi euro 143.326,00. Al fine di chiarire le discordanze emerse l'Ufficio notificava invito a comparire con richiesta di produzione di documentazione contabile e fiscale, dopodiché, con riguardo all'anno 2015, si svolgeva il contraddittorio del giorno 11.7.2019 nel corso del quale il professionista delegato dalla società produceva documentazione contabile dalla quale risultavano fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti dei clienti [OSCURATO:PERSONA] (per l'ammontare imponibile dì euro 9.750,00) e [OSCURATO:PERSONA] (per l'ammontare imponibile di euro 1.500,00), riconosciuti dal professionista come unici clienti. Venivano per contro disconosciute dal suddetto professionista le operazioni comunicate dagli altri clienti più sopra menzionati in relazione alle quali l'Ufficio provvedeva ad esibire fatture e documentazione (corrispondenza postale) acquisita tramite i clienti nell'ambito dei "riscontri di coerenza esterna", documentazione che veniva allegata al verbale. Il professionista, ipotizzando che la documentazione fosse stata illecitamente emessa ad insaputa della società assistita, dichiarava che avrebbe provveduto a presentare denuncia/querela all'autorità giudiziaria competente così come aveva già fatto con riferimento all’annualità 2014. Nel prosieguo (mail del 19.7.2019) il professionista delegato dalla [OSCURATO:SOCIETA] inviava all'Ufficio copia di denuncia penale e memoria con osservazioni in merito a quanto emerso in sede di contraddittorio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Nella memoria la società precisava che la situazione rappresentata dall'Ufficio avrebbe potuto essere giustificata da un'ipotesi di omonimia con la società [OSCURATO:SOCIETA]., con diversa partita Iva, che aveva utilizzato impropriamente i dati identificativi. Rilevava inoltre discordanze tra i dati identificativi societari (logo, mail, capitale sociale) e quelli indicati nelle fatture, ed anche anomalie relative alla corrispondenza indirizzata da parte dei soggetti destinatari delle fatture. Confermava di avere emesso le fatture nei confronti dei clienti Brasca e Vacca. In data 26.9.2019 veniva notificato alla [OSCURATO:SOCIETA] l'avviso di accertamento in discussione con il quale l'Ufficio, previa esposizione dell'attività istruttoria espletata e delle risultanze emerse, riteneva che fossero da ricondurre ad operazioni oggettivamente inesistenti le prestazioni di servizi documentate dalle fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti dei clienti [OSCURATO:SOCIETA] (fatture per un imponibile pari ad euro 162.200,00), [OSCURATO:PERSONA] (fatture per un imponibile pari ad euro 70.530,00), [OSCURATO:SOCIETA]. (fattura per un imponibile pari ad euro 37.500,00) e [OSCURATO:SOCIETA]. (imponibile di euro 13.750,00) e che la [OSCURATO:SOCIETA] fosse "intercettabile" come evasore totale. Con riguardo ai rapporti della [OSCURATO:SOCIETA] con i clienti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], espressamente riconosciuti dalla stessa società, l'Ufficio constatava il mancato assoggettamento ad imposizione degli imponibili riportati sulle fatture sottolineando che erano corrispondenti a quelli risultanti dall'applicativo "spesometro". 3. La contribuente impugnava l’avviso, denunciando (p. 4 ric.): 1) Nullità dell’avviso di accertamento per omessa redazione del processo verbale in violazione dell'art. 24 della LG n 4/1929 e 12 LG n. 212/2000[;] 2) Nullità dell’avviso di accertamento per infondatezza della pretesa con riferimento al recupero dell’imposta Iva relativa all’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti[;] 3) Infondatezza dell’avviso di accertamento con riferimento al recupero delle imposte dirette ed illegittimità per violazione dell’art. 14 legge 537/1993 e dell’art. 42 Dpr 600/73[;] 4) Illegittimità dell’assetto sanzionatorio per mancata applicazione della legge 158/2015. 4. Il ricorso veniva rigettato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano, Sez. 17, con sentenza n. 3706/17/2021, emessa in data 13.10.2020, e pubblicata in data 28.09.2021, con la seguente motivazione, riportata alla lettera dalla sentenza impugnata: La peculiarità di risultati economici della società, non adeguatamente giustificati con idonea documentazione, induc[e] la Commissione a ritenere il ricorso infondato. Le doglianze di parte ricorrente, circa il mancato contraddittorio preventivo con obbligo di redigere un processo verbale di constatazione nonché l'esistenza di un verbale di chiusura, non trovano riscontro nella normativa. Inoltre, nel caso specifico, la Corte di Cassazione con sentenza n. 24823, ha confermato la legittimità degli atti posti in essere dall'Agenzia delle Entrate. Nella sostanza sono state ricostruite le operazioni contabili attivate dalla ricorrente, attraverso l'indagine sui documenti contabili riguardanti i rapporti con i clienti. Da tale indagine si deduce che l'ipotesi di essere di fronte ad una società dedita all'evasione totale [è] confermata ed accertata dai fatti. Per quanto esposto, la Commissione reputa di dover respingere il ricorso. 5. [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, in data 8/07/2022, con sentenza n. 3100/2022 respingeva l’appello, confermando la sentenza di primo grado, sulla base della seguente motivazione: Si osserva in primo luogo che la sentenza impugnata appare immune dai vizi di nullità variamente eccepiti dall'appellante. In particolare non è rinvenibile il lamentato vizio di omessa pronuncia quando, come nella specie, pure in assenza di una statuizione espressa su punti specifici, la decisione assunta contiene una statuizione implicita di rigetto […]. La sentenza impugnata descrive, nella parte in fatto, seppure in termini sintetici, la fattispecie sottoposta a giudizio, consentendo di individuare il tema di indagine, ed indica, nella parte in diritto, di avere esaminato le risultanze documentali della ricorrente, ritenendole inidonee a sopportare la ricostruzione difensiva [e] nel contempo esponendo in termini, seppure stringati, le ragioni del convincimento che ha condotto alla finale pronuncia di rigetto del ricorso. Deve poi escludersi la lamentata violazione dell'art. 12 comma 7 della legge n. 212/2000 e dell'art. 24 della legge n. 4/1929. In fatto si è già più sopra indicato che, prima della emissione dell'avviso di accertamento, è stato espletato il contraddittorio [...]. La fase preprocessuale della controversia si è svolta nel rispetto delle garanzie della contribuente atteso che, in sede di contraddittorio, il professionista delegato dalla società, ha preso visione della documentazione acquisita dall'Ufficio, ha esposto le proprie osservazioni, ha avuto copia del relativo verbale e nel prosieguo ha presentato memoria con osservazioni che hanno trovato risposta in sede di avviso di accertamento. Circa la tempistica di emissione deve reputarsi frutto di una ripetuta svista l'affermazione della società secondo cui l'avviso di accertamento sarebbe stato emesso "dopo soli 13 giorni dall'accesso del P. presso l'Agenzia" (pag. 10 appello e foglio 12 memoria). Le garanzie di cui all'art. 12 comma 7 della legge n. 21212000 (vale a dire: formazione di verbale di chiusura delle operazioni, rilascio di copia del medesimo al contribuente, facoltà del contribuente di comunicare osservazioni e richieste con dovere dell'Ufficio di valutarie, divieto per l'Ufficio di emettere avviso di accertamento prima della scadenza del termine dilatorio di giorni 60 dal rilascio di copia del verbale salvo il caso di particolare e motivata urgenza) si riferiscono al caso specifico di accertamenti emessi in esito ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali […]. A sua volta il processo verbale di constatazione previsto dall'art. 24 della legge n. 4/1929 concerne l'attestazione delle operazioni compiute dagli operatori a seguito di verifiche presso il contribuente e come è stato affermato in sede di legittimità "non deve necessariamente contenere le contestazioni potendo avere una molteplicità di contenuti" […]. La redazione del verbale di cui all'art 24 cit. deve essere pertanto riferita alle risultanze di attività istruttoria compiuta da personale dell'Amministrazione finanziaria e da operatori della Guardia di finanza presso i luoghi di pertinenza del contribuente al fine di acquisire documenti o di effettuare ricerche utili per combattere il fenomeno dell'evasione e della violazione di norme tributarie. Con riguardo al caso di specie le garanzie del contribuente sono state salvaguardate attraverso il contraddittorio preventivo ed il processo verbale di constatazione non doveva essere redatto. Quanto al merito reputa questa Commissione che l'Ufficio finanziario abbia fornito idonei elementi probatori a sostegno della ricostruita emissione di fatture per operazioni inesistenti e che, per contro, sia rimasta meramente assertiva la linea difensiva della società secondo cui le fatture sarebbero frutto di falsità oppure sarebbero da ricondurre ad una diversa società. I molteplici elementi nella specie forniti dall'Agenzia, valutati nel loro complesso, forniscono idonea prova circa l'inesistenza delle prestazioni di cui alle fatture in contestazione laddove le deduzioni e produzioni dell'appellante non inficiano le evidenze probatorie offerte dall'Ufficio. L'avviso di accertamento, ampiamente argomentato e supportato dalla documentazione (in particolare fatture e corrispondenza postale), acquisita tramite i soggetti clienti della società che hanno ricevuto le fatture, ha ricostruito con precisione la fattispecie contestata effettuando i dovuti conteggi dei proventi illeciti ai fini impositivi sulla base della normativa fiscale applicabile e dei dati fattuali. A sostegno di tale ricostruzione va poi aggiunta l'ammissione della società relativamente all'evasione impositiva avuto riguardo al riconoscimento, come di propria provenienza, delle fatture emesse nei confronti di due clienti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) con conseguente implicito riconoscimento della natura fittizia dei dati riportati nella dichiarazione fiscale presentata per l'annualità di cui si discute. Prive di adeguato sostegno si ravvisano le deduzioni e produzioni dell'appellante dirette a dimostrare, in contrasto con quanto sopra rilevato, la propria estraneità rispetto alle fatture contestate. In proposito nell'appello si è fatto rilevare che i dati riportati nelle fatture non sono corrispondenti a quelli propri della [OSCURATO:SOCIETA] quanto a "logo", indirizzo e-mail, misura del capitale sociale. Coerente e condivisibile si ravvisa la replica dell'Ufficio (pag. 12 controdeduzioni) circa la non decisività di quanto eccepito sui dati identificativi così come si condivide quanto dallo stesso Ufficio evidenziato (pag. 14, 15 controdeduzioni) circa la riconducibilità delle fatture alla società. Anche con riguardo alla corrispondenza inviata dai clienti che hanno ricevuto le fatture (vedi lettere racc. munite di relative ricevute di spedizione e di avvisi di ricevimento - allegato 5 di primo grado - fatte pervenire all'Agenzia da parte dei clienti ed indirizzate alla [OSCURATO:SOCIETA].) i rilievi dell'appellante si ravvisano privi di consistenza. Assume per contro significato decisivo il fatto, da reputarsi non contestabile alla stregua dell'efficacia probatoria privilegiata dell'avviso di ricevimento, che sia pervenuta alla società corrispondenza epistolare dei clienti con i quali la medesima società ha affermato di non avere avuto rapporti. Assume la società che la denuncia/querela presentata avanti la Procura della Repubblica di Milano […] dimostrerebbe "in modo del tutto inequivocabile la propria buona fede […]”. Reputa questa Commissione che la menzionata denuncia/querela di cui la società, a distanza di anni dal deposito, non è stata in grado di fornire alcuna notizia sul relativo esito, costituisca un labile indizio che, come tale, anche al di là di una valutazione circa la consistenza di quanto ivi esposto e circa un eventuale ribaltamento a sfavore, non si ravvisa idoneo a supportare la versione difensiva. 6. Ricorre per cassazione la contribuente con quattro motivi; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. In data 26 marzo 2024 la contribuente deposita memoria illustrativa recante la data del 22. Considerato che: 1. Si denuncia: “1° motivo: nullità delle sentenze di prime cure ed appello e del procedimento per violazione degli artt. 112 (corrispondenza chiesto e pronunciato), 115 cpc, in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c. (nullità sentenza e procedimento), 360 n. 3 (violazione di legge), 360 n. 5 (omesso esame fatto decisivo) cpc”. 1.1. “Questa difesa, preliminarmente, rileva la nullità della sentenza impugnata e di quella di prime cure per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., dal momento che sono state disattese totalmente le eccezioni proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA], relativamente alla nullità dell’avviso di accertamento per infondatezza della pretesa, con riferimento al recupero dell’imposta Iva, relativa all’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti; come anche disattesa tutta la documentazione idonea a provare la fondatezza del ricorso […]. Orbene, le contestazioni mosse dalla ricorrente erano puntuali ed avevano ad oggetto la mancata prova del risparmio d’imposta da parte dei soggetti destinatari delle fatture, e la mancata prova dell’effettiva percezione dei proventi illeciti da parte della società [OSCURATO:SOCIETA], effettiva percezione che deve essere posta alla base di un avviso di accertamento fondato sull’art. 14 legge 537/93”. “Inoltre, questa difesa ha contestato l’avviso di accertamento anche con riguardo al calcolo dei presunti proventi illeciti, come quello effettuato con aliquota IRES al 27,5%. Il vantaggio per il Bazzardi non può essere calcolato con tale metodologia perché le aliquote IRPEF sono progressive e la misura del ‘risparmio’ dipende dal reddito dichiarato dal singolo, reddito di cui non siamo a conoscenza non essendo stata prodotta in giudizio la relativa dichiarazione; in ogni caso un avviso di accertamento che non tenga conto di tale circostanza per un imponibile che è pari praticamente ad un terzo dell’importo complessivamente accertato dimostra la totale infondatezza dell’atto[,] aggravat[a] dalla circostanza che nelle controdeduzioni l’Ufficio avvedutosi dell’errore non abbia posto alcun rimedio limitandosi ad affermare che lo stesso è irrilevante nonostante non possa essere irrilevante affermare che il provento illecito sia pari all’Ires risparmiata o all’Irpef risparmiata essendo imposte assoggettate ad aliquote differenti che determinano un imponibile differente. Ed ancora, è bene ribadire, sempre con riferimento a tali eccezioni, che la tassazione dei proventi illeciti è consentita ove sia dimostrata l’effettiva percezione degli stessi. Nel caso di specie, infatti, coloro che hanno ricevuto le fatture hanno espressamente dichiarato di non averle mai pagate, ad eccezione della [OSCURATO:SOCIETA] che avrebbe pagato con alcuni assegni mai esibiti”. 1.1. Il motivo è inammissibile. Esso – che, di per sé, incorrendo in difetto di precisione ed autosufficienza, non riproduce le parti salienti dell’avviso e pertanto impedisce di aver contezza dell’“iter” logico-motivazionale delle contestazioni mossevi – cumula una congerie di censure – che purtuttavia impingono su (e comunque si correlano a) detto “iter” – sotto paradigmi eterogenei, senza che, dal successivo sviluppo illustrativo, sia possibile enucleare le ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ciascuna, così finendo per presupporre un non consentito intervento suppletivo di questa Suprema Corte, in violazione degli oneri devolutivi incombenti sul ricorrente in cassazione. Inoltre, esso – incorrendo, sotto ulteriore profilo, in difetto di precisione ed autosufficienza – si riferisce ad atti, devoluzioni e circostanze fattuali solo genericamente ed in definitiva locutoriamente evocati, senza alcuna puntuale riproduzione testuale dei primi due ed alcun puntuale riferimento, viepiù in rapporto al contenuto dei fascicoli dei giudizi di merito, alle seconde. Agli effetti della denuncia ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., esso non indica alcun fatto storico decisivo e controverso di cui la CTR avrebbe pretermesso l’esame, contravvenendo viepiù al divieto derivante dalla cd. doppia conforme di merito ex art. 348-ter cod. proc. civ. “ratione temporis” vigente. Agli effetti della denuncia ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., esso, che di per sé parrebbe inammissibilmente riferire l’omessa pronuncia alla mancata condivisione di prospettazioni difensive, tiene completamente in non cale la puntuale motivazione della sentenza impugnata, che, a tratti finanche alla lettera, si premura di confutare “expressis verbis” (ciascuna del)le medesime. Agli effetti della denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., non specifica, finanche nella rubrica, le disposizioni di legge pretesamente violate e men che meno ne esplicita, con un minimo di esigibile argomentazione, le motivazioni. 2. Si denuncia: “2° motivo[:] Violazione dell’art. 24 L. n. 4/1929 e dell’art. 12 L. 212/2000 in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c. (violazione di legge)”. 2.1. “I Giudici della fase di merito hanno ritenuto che non esiste alcun obbligo in capo all’Agenzia delle Entrate di redigere il processo verbale di constatazione”. Invece esso “è un atto amministrativo che si forma al termine dell’attività di controllo nei confronti del contribuente”. “Il processo verbale di constatazione è un atto amministrativo con il quale l’Amministrazione finanziaria, al termine delle verifiche effettuate, condivide con il contribuente i risultati dell’attività svolta”. 2.2. Il motivo è manifestamente infondato. Invero, Sez. U, n. 24823 del 09/12/2015, Rv. 637604-01 – cui si deve il principio di diritto a termini del quale, “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi ‘armonizzati’, mentre, per quelli ‘non armonizzati’, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito” – osserva (in motivazione, par. IV.1, pp. 20 ss.) che le garanzie fissate nell'art. 12, comma 7, l. 212/2000 […] trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente; ciò, peraltro, indipendentemente dal fatto che l'operazione abbia o non comportato constatazione di violazioni fiscali (cfr.: Cass.15010/14, 9424/14, 5374/14, 2593/14, 20770/13, 10381/11). Nel senso indicato militano univocamente il dato testuale della rubrica ("Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali") e, soprattutto, quello del primo comma dell'art. 12 l. 212/2000 (coniugato con la circostanza che l'intera disciplina contenuta nella disposizione risulta palesemente calibrata sulle esigenze di tutela del contribuente in relazione alle visite ispettive subite ‘in loco’), che, esplicitamente, si riferisce agli "accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali"; ad operazioni, cioè, che costituiscono categorie d'intervento accertativo dell'Amministrazione tipizzate ed inequivocabilmente identificabili, in base alle indicazioni di cui all'art. 52, comma 1, d.p.r. 633/1972, richiamato, in tema di imposte dirette dall'art. 32, comma 1, d.p.r. 600/1973 e, in materia di imposta di registro, dall'art. 53-bis d.p.r. 131/1986 […]. Si è, dunque, in presenza di una situazione, in cui il ravvisare nella disposizione in rassegna la fonte di un generalizzato diritto del contribuente al contraddittorio fin dalla fase di formazione della pretesa fiscale comporterebbe un'inammissibile interpretazione abrogans di parte qualificante del dato normativo. Ciò tanto più in considerazione del fatto che non irragionevole proiezione teleologica del riportato dato testuale - univocamente tendente alla limitazione della garanzia del contraddittorio procedimentale di cui all'art. 12, comma 7, l. 212/00 alle sole verifiche ‘in loco’ - è riscontrabile nella peculiarità stessa di tali verifiche, in quanto caratterizzate dall'autoritativa intromissione dell'Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca, quivi, in quanto intromissione pertinenza del di elementi peculiarità stessa di tali verifiche, valutativi a lui sfavorevoli: peculiarità, che specificamente giustifica, quale controbilanciamento, il contraddittorio al fine di correggere, adeguare e chiarire, nell'interesse del contribuente e della stessa Amministrazione, gli elementi acquisiti presso i locali aziendali. Al riguardo, non può, d'altro canto, trascurarsi di riflettere, ulteriormente, sul fatto che Cass., ss.uu., 18184/13 - nel definire il principio di diritto affermato (in merito alla nullità, pur non espressamente comminata dell'atto impositivo emanato senza il rispetto del termine dilatorio di cui all'articolo 12, comma 7, l. 212/2000) - ha, non a caso, espressamente correlato la decorrenza del termine dilatorio, destinato all'espletamento del contraddittorio, al momento del rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni "al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività". La successiva giurisprudenza ossequia l’insegnamento delle Sezioni Unite. Segnatamente, Sez. 5, n. 7137 del 04/02/2016 (in motivazione, pp. 5 e 6), stima manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 (come interpretato dalla su menzionata decisione delle Sezioni Unite, ritenuta costituire "diritto vivente"), per violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., del canone di ragionevolezza intrinseca ex art. 97 Cost. e del diritto di difesa ex art. 24 Cost, anche in riferimento all'art. 111 Cost. Né coglie nel segno il richiamo dell’art. 24 l. n. 4 del 1929, poiché esso è “redatto dagli organi accertatori in occasione di verifiche presso il contribuente e previsto dall'art. 24 della l. n.4 del 1929, non deve necessariamente contenere le contestazioni, potendo avere una molteplicità di contenuti, valutativi o meramente ricognitivi di fatti o di dichiarazioni, che, per la libera valutazione dell'amministrazione finanziaria prima e dell'autorità giudiziaria poi, possono comunque dare luogo alla emissione di avvisi di accertamento” (Sez. 5, n. 31120 del 29/12/2017, Rv. 646575-01). Nella specie, come ben chiarito dalla CTR, il procedimento amministrativo non si è svolto mediante verifica, ragion per cui il PVC non era affatto dovuto, e per di più ha conosciuto un’ampia fase di partecipato contraddittorio preventivo, con conseguente pieno rispetto delle garanzie difensive della contribuente. 3. Si denuncia: “3° motivo: Nullità della sentenza ex art. 360 n.4 cpc ed omesso esame su di un punto decisivo, in relazione all’art. 360 n. 5 cpc”. 3.1. “Come espressamente indicato, a fondamento della propria richiesta di annullamento dell’avviso di accertamento impugnato, la [OSCURATO:SOCIETA]: aveva formulato l’eccezione relativa alla nullità dell’avviso di accertamento per omessa redazione del processo verbale in violazione dell'art. 24 della LG n 4/1929 e 12 LG n. 212/2000; nonché aveva correttamente provveduto a depositare una denuncia/querela dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, al fine di disconoscere i fatti controversi legati all’emissione di presunte fatture da parte della società stessa, con conseguente richiesta di accertamento dei fatti, precisando che analoga denuncia/querela, in relazione ai medesimi fatti, era già depositata dalla società in data 03.08.2018 sempre presso la Procura di Milano. Ebbene, detta documentazione e non è stata esaminata e valutata in sede di decisione”. “Nel caso in esame, la Commissione Tributaria di appello non ha reso adeguata motivazione in ordine alle deduzioni riguardanti la riconducibilità delle fatture in questione alla società ricorrente, evidenziando (pag. 7 sentenza appello) la non decisività delle questioni del logo, della e-mail e della misura del capitale sociale e ritenendo, invece, decisivo il fatto ‘da reputarsi non contestabile, alla stregua dell’efficacia probatoria privilegiata dell’avviso di ricevimento, che sia pervenuta alla società corrispondenza epistolare dei clienti con i quali la medesima società ha affermato di non aver avuto rapporti’. Tale fatto decisivo per la decisione in appello, tuttavia, contrasta con le altre allegazioni dell’atto di impugnazione di cui la Commissione di appello non tiene conto e [che] nemmeno cita: [segue l’elenco di dette allegazioni]”. 3.2. Il motivo è inammissibile. Esso: -è, come già il primo, cumulativo; - non individua alcun fatto storico che la CTR avrebbe omesso di esaminare; - contravviene al divieto di cui all’art. 348 - ter cod. proc. civ. “ratione temporis” vigente; -non riproduce le devoluzioni su cui la CTR avrebbe omesso di pronunciare. Esso è inoltre, e comunque, manifestamente infondato. È sufficiente una semplice lettura della motivazione della sentenza impugnata – dianzi riprodotta – per verificare come la CTR abbia espressamente trattato delle questioni relative alla pretesa necessità del PVC, alla pretesa decisività delle denunce alla Procura di Milano ed alla pretesa non riconducibilità delle fatture alla contribuente, escludendole tutte con puntuale, approfondita, pertinente e logica motivazione, che sfugge ad alcuna censura (ancora reiterata in memoria, di per sé inammissibilmente vertita in fatto), restando ossequiato il principio secondo cui “il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto” (Sez. 5, n. del 29/12/2020, Rv. 660157-01). 4. Si denuncia: “4° motivo[:] Nullità della sentenza per violazione dell’art. 7 legge 212/2000, art. 3 L. 241/1990, art. 42 DPR 600/73, con riferimento all’art. 360 nn. 3, 4) cpc”. 4.1. “Si rileva, infine, la nullità della sentenza di prime cure e di appello, per non aver tenuto conto dell’illegittimità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione”. “La strategia difensiva dell’Ufficio è stata quella di proporre delle argomentazioni assolutamente generiche, senza che le stesse abbiano in un certo qual modo provato a contestare le eccezioni proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA], ovvero controdedurre sulla proposizione della denuncia/querela volta a dimostrare l’indebito utilizzo dei dati personali della società[,] ma sono state frutto di una copia pedissequa della motivazione dell’avviso di accertamento, limitandosi altresì ad affermare la legittimità del proprio operato, nulla producendo in ordine alla dichiarazioni delle società, dei soggetti che avrebbero ricevuto le fatture e che quindi avrebbero beneficiato del presunto arricchimento”. “Nel caso di specie, il recupero nei confronti dell’odierna ricorrente si fonda esclusivamente su un processo verbale redatto a carico di una società[,] la [OSCURATO:SOCIETA], rispetto alla quale il Sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato alle operazioni di verifica, né mai gli è stato notificato o consegnato il processo verbale. Né appare sufficiente affermare che l’avviso di accertamento impugnato si fonda integralmente sul processo verbale notificato alla [OSCURATO:SOCIETA] nonché sul processo verbale che l’odierno ricorrente non ha mai ricevuto. L’omessa allegazione dello stesso, infatti, impedisce il corretto esercizio del diritto di difesa e determina la nullità dell’avviso di accertamento impugnato”. 4.1. Il motivo è inammissibile. La questione del difetto di motivazione dell’avviso non risulta specificamente introdotta nel giudizio di primo grado: la sentenza impugnata (dianzi, “in parte qua”, trascritta) non ne rende conto, né la contribuente offre evidenza del contrario. Ad ogni modo, come già evidenziato in sede di trattazione del primo motivo, difetta totalmente la riproduzione, almeno nelle parti rilevanti, dell’avviso di accertamento: ciò che, costituendo violazione dei principi di precisione ed autosufficienza, impedisce alcuna delibazione in sé e per sé della censura. Del tutto decentrato è poi l’asserto secondo cui “il Sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato alle operazioni di verifica, né mai gli è stato notificato o consegnato il processo verbale”. Fermo che l’Adrario non è soggetto diverso dalla contribuente, poiché, come da intestazione del ricorso, ne è il legale rappresentante, ad ulteriore chiarimento di quanto sottolineato nella disamina del motivo precedente, deve ribadirsi che, nella specie, il procedimento amministrativo non ha contemplato alcuna verifica: ciò nondimeno non possono dolersi né la contribuente né per la medesima l’Adrario di alcuna lesione del diritto di difesa, avendo il consulente della contribuente ampiamente partecipato alla fase di contraddittorio preventivo, fornendo chiarimenti e documentazione proprio sul fondamento dei quali l’Ufficio ha calibrato le contestazioni. Sotto altro e decisivo profilo, che di per sé vota il motivo, comunque, alla manifesta infondatezza, se è vero che “la strategia difensiva dell’Ufficio è stata quella di proporre delle argomentazioni assolutamente generiche […,] frutto di una copia pedissequa della motivazione dell’avviso di accertamento”, un tanto di per sé comporta il riconoscimento dell’esistenza grafica e con