CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 02048/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso 25949/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], elettivamente domiciliato in Pordenone, via del Maglio 6/B, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, come da procura rilasciata il 24.9.2021 la q uale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Udine, in persona del Prefetto pro tempore , e Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Roma via dei Portoghesi 12 (p.e.c. [OSCURATO:EMAIL] ; [OSCURATO:TELEFONO]); -controricorrenti- avverso l’ordinanza del Giudice di [OSCURATO:PERSONA] depositata il 14 luglio 2021,R.G. n. 3212/2021, emessa il 14.7.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25.11.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] a decreto di espulsione R.G.N. Cron. Rep. C.C. 25/11/22 [OSCURATO:PERSONA] 1.In data 31 marzo 2021 il Prefetto di Udine emetteva nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] decreto di espulsione rilevando l’ingresso e il soggiorno irregolare del cittadino albanese in Italia. 2. Avverso il provvedimento espulsivo e il coevo provvedimento di esecuzione del Questore di Udine, il sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Udineper richiederne l’annullamento o la revoca; nel ricorso esponeva di essere stato oggetto di richiesta di ricongiungimento familiare da parte del fratello Jonuz regolarmente soggiornante in Italia di aver trovato immediatamente lavoro come badante presso il sig. [OSCURATO:PERSONA] in Basiliano. Eccepiva la mancata applicazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 nella fase endoprocedimentale, il difetto di istruttoria e la carenza della motivazione del provvedimento espulsivo, la mancata traduzione del provvedimento in lingua albanese, la sussistenza dei presupposti di legge per la sua permanenza in Italia, la violazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 286/1998, dell’art. 6 della direttiva n. CE n. 115/2008 e dell’art. 41 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea; 3. Conl'ordinanza oggi impugnata, il Giudice di Pace di Udine rilevava che il sig. [OSCURATO:PERSONA] era destinatario del provvedimento del Questore di Udine del 15.12.2020 di inammissibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 2 L. n. 241/1990 e dell’art. 3 c. 2 lett. b) del d.lgs. n. 286/1998 e ss.mm.; che il provvedimento di espulsione era stato notificato unitamente alla traduzione in albanese; che il decreto di espulsione è atto vincolato; che il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di non voler ritornare nel paese di provenienza e ciò giustificava la mancata concessione del termine per la partenza volontaria; che “il ricorrente allega di avere rapporti con altri parenti e/o connazionali, ma ciò non vale per il cd. ricongiungimento familiare atteso che non consta a questo giudicante che si tratti di cittadini italiani”. 4. Avverso la decisione del Giudice di Pace, sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi ad quattro motivi. 4. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. e 115 e 132 c.p.c., dell’art. 29 Cost., in relazione alla mancata valutazione di un fatto decisivo per il giudizio e quindi per violazione dell’art. 13 c. 2 bis del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 19 c. 2 lett. c), con vizio di motivazione; dell’art. 8 CEDU, dell’art. 1 c. 36 della direttiva n. 115/2008/CE. Il ricorrente lamenta la mancata valutazione delle circostanze rilevanti ai fini del decidere relative al ricongiungimento familiare, alla violazione della sua vita privata e familiare derivante dall’espulsione, alla immediata allocazione lavorativa in Italia. 5. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. in relazione alla mancata e/o falsa applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 3 L. n. 241/1990. Rileva il ricorrente che il giudice dell’opposizione ha basato l’affermazione della legittimità dell’espulsione non sul contenuto del decreto prefettizio(previa dichiarazione di illegittimità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno) ma su circostanze dedotte fuori dal giudizio senza verificare névalutare l’opposizione del ricorrente incorrendo così in una grave carenza della motivazione. 6. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. in relazione alla mancata e/o falsa applicazione dell’art. 13 c. 5 del d.lgs. n. 286/1998 e il difetto di motivazione dell’ordinanza del Giudice di pace.Il ricorrente lamenta di non essere stato informato della possibilità di richiedere la partenza volontaria e nega di aver rilasciato una dichiarazione ostativa al rientro in Albania. Ribadisce che non ha potuto prospettare la propria situazione al Prefetto che si è sottratto a una necessaria valutazione del singolo caso. 7. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. in relazione alla mancata e/o falsa applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 286/1998, dell’art. 6 direttiva CE n. 115/2008, dell’art. 41 della CDFUE.Lamenta il ricorrente la violazione del diritto di difesa non avendo potuto conoscere compiutamente il contenuto del decreto del 15.12.2020 non tradotto né spiegato in lingua albanese ma notificato solo il 31.3.2021 contestualmente alla notifica del decreto di espulsione. 8. Propongono controricorso il Prefetto di Udine e il Ministero dell’Interno eccependo la inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale trattandosi di delega modellata sulla falsariga delle procure ordinariamente rilasciate per la fase di merito nella quale non si fa alcun cenno del giudizio di legittimità né al provvedimento giurisdizionale impugnato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Va preliminarmente osservato che questa Corte (vedi Cass. n. 31191/2021) ha, anche recentemente, enunciato il principio di diritto secondo cui “ Deve essere dichiarata la giuridica inesistenza della procura speciale rilasciata al difensore al fine della proposizione del ricorso per cassazione, apposta su foglio separato e materialmente congiunto all'atto, quando risulti priva di uno specifico riferimento al provvedimento impugnato e riporti solo la generica indicazione "nel presente giudizio pendente davanti alla Corte di cassazione", senza altro elemento identificativo; ne consegue l'inammissibilità del ricorso, che deve essere dichiarata d'ufficio, in quanto l'art. 83 c.p.c. configura come un obbligo del giudice quello della verifica dell'effettiva estensione della procura conferita, principalmente a garanzia della stessa parte che l'ha rilasciata, affinché la medesima non risulti esposta al rischio del coinvolgimento in una controversia diversa da quella voluta, per effetto dell'autonoma iniziativa del proprio difensore. Nel caso di specie, la procura alle liti rilasciata dal ricorrente non solo non contiene alcuno specifico riferimento al provvedimento impugnato, ma neppure alcun cenno al giudizio di legittimità. Non si tratta di una procura speciale, ma di una normale procura alle liti in cui si delega il difensore “ a difendermi e a rappresentarmi nel presente procedimento in ogni suo stato e grado e in ogni altro e conseguente, speciale e/o cautelare e relativo eventuale reclamo…”. Va, inoltre, osservato che costituisce altresì principio consolidato di questa Corte (vedi Cass. 23352/2022; vedi anche anche Cass. n. 23778/2014) secondo cui “Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve essere rilasciata a margine o in calce al ricorso o al controricorso, atteso il tassativo disposto dell'art. 83, comma 3, c.p.c., che implica necessariamente l'inutilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati; se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma del citato art. 83 e, quindi, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata contenenti il riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata; ne consegue che, in caso di inosservanza delle forme prescritte, il ricorso deve ritenersi inammissibile”. Nel caso di specie, emerge dall’esame degli atti e dallo stesso ricorso, che la procura – come detto non s peciale – non è stata rilasciata né a margine né in calce al ricorso per cassazione, essendo stata rilasciata con foglio separato datato 24.9.2021, mentre il ricorso è del 25.9.2021. Ne consegue che, anche fosse stata r ilasciata con l’indicazione degli estremi del provvedimento impugnato, non la avrebbe potutaautenticare il difensore, ma avrebbe dovuto essere autenticata nella forma di cui all’art. 83 comma 2° cod. proc. civ.. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.