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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 23352/2022

Testo disponibile della fonte

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beni immobili di cui al lotto 1) si sarebbe tratta inequivocabilmente la volontà dello stesso giudice di emanare il decreto di trasferimento di cui all’art. 586 cod. proc. civ.

La sentenza impugnata afferma che la richiesta dei dati identificativi dell’immobile era un atto meramente gestionale, non autonomamente impugnabile, salva la censura avverso il successivo provvedimento di ordine di liberazione dell’immobile, di cui all’art. 560 cod. proc. civ. (in tema, e con particolare riferimento agli atti cd preparatori del giudice dell’esecuzione si veda: Cass. n. 14282 del 05/05/2022 Rv. 664846 -01).

Il terzo motivo è inammissibile in quanto mosso avverso atti non propri del giudice dell’esecuzione, bensì avverso provvedimenti organizzativi generali dell’ufficio giudiziario (consistenti appunto in circolari, equiparabili ai protocolli destinati a disciplinare sulla base di una sorta di codificazione di prassi ― auspicabilmente virtuose ― Ud. 19/05/2022 PU R.G.N. 27735/2019: estensore: C. Valle lo svolgimento delle udienze o delle attività dell’ufficio giudiziario nel suo complesso, e delle parti, anche nelle fasi anteriori o successive alle udienze) volti a regolamentare nella specie la prassi applicativa in materia di pubblicità immobiliare.

Il quarto ed il settimo motivo del ricorso sono inammissibili, perché si contrappongono, consapevolmente (in quanto nel ricorso vi è un esplicito riferimento alle principali sentenze di questa Corte in materia), alla giurisprudenza in tema di sospensione della vendita per turbative esterne (Cass. n. 11116 del 10/06/2020 Rv. 658146 - 03 e in precedenza n. 18451 del 21/09/2015 Rv. 636807 - 01), secondo la quale il potere di sospensione della vendita forzata, da parte del giudice dell’esecuzione è astretto alla verifica della sussistenza di ben specifici presupposti, senza che possa assumere una valenza determinante a tal fine una sproporzione tra il prezzo di mercato del bene e quello di aggiudicazione (si veda, in particolare, il primo dei due arresti sopra richiamati, ossia quello dell’anno 2020); ma le censure si infrangono contro la considerazione che tali presupposti del potere di sospensione sono stati ritenuti nella specie insussistenti dal giudice del merito con valutazione il cui riesame è precluso, in questa sede, stanti i noti limiti del sindacato di legittimità.

Il quinto ed il sesto motivo del ricorso sono a loro volta inammissibili, in quanto ripropongono censure di fatto, già ampiamente disattese nel merito dalla sentenza impugnata in ordine alla cd. considerazione dei fattori devianti (presumibile interesse di un’acquirente presentatasi allo studio del professionista delegato il giorno prima della vendita; irreperibilità del professionista delegato; erronea indicazione del numero di telefono o dell’indirizzo al quale rivolgersi) e sono oltretutto preclusi dalla Ud. 19/05/2022 PU R.G.N. 27735/2019: estensore: C. Valle mancata opposizione dell’aggiudicazione successivamente al reclamo.

Occorre ribadire che la giurisprudenza di questa Corte (ben nota alla difesa del ricorrente) ha così descritto i presupposti di sospensione della vendita forzata: «a) si verifichino fatti nuovi successivi all'aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa; c) il prezzo fissato nella stima posta a base della venditasia stato frutto di dolo scoperto dopo l'aggiudicazione; d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all'aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione.» (Cass. n. 18451 del 2015, già richiamata) e nessuno di essi risulta adeguatamente descritto come sussistente nella fattispecie.

I sette motivi d’impugnazione sono, pertanto, inammissibili radicalmente o infondati.

Il ricorso deve, per quanto precede, nel riscontro di fattispecie di infondatezza e di inammissibilità, delle censure essere rigettato.

Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e, valutata l’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo, in favore della sola [OSCURATO:SOCIETA]., posto che il controricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. è stato dichiarato inammissibile e pertanto non vi è stata valida esplicazione di attività difensiva.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali Ud. 19/05/2022 PU R.G.N. 27735/2019: estensore: C. Valle per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P. Q. M. Rigetta il ricorso; dichiara inammissibile il controricorso di [OSCURATO:SOCIETA]; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in euro 6.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
beni immobili di cui al lotto 1) si sarebbe tratta inequivocabilmente la volontà dello stesso giudice di emanare il decreto di trasferimento di cui all’art. 586 cod. proc. civ. La sentenza impugnata afferma che la richiesta dei dati identificativi dell’immobile era un atto meramente gestionale, non autonomamente impugnabile, salva la censura avverso il successivo provvedimento di ordine di liberazione dell’immobile, di cui all’art. 560 cod. proc. civ. (in tema, e con particolare riferimento agli atti cd preparatori del giudice dell’esecuzione si veda: Cass. n. 14282 del 05/05/2022 Rv. 664846 -01). Il terzo motivo è inammissibile in quanto mosso avverso atti non propri del giudice dell’esecuzione, bensì avverso provvedimenti organizzativi generali dell’ufficio giudiziario (consistenti appunto in circolari, equiparabili ai protocolli destinati a disciplinare sulla base di una sorta di codificazione di prassi ― auspicabilmente virtuose ― Ud. 19/05/2022 PU R.G.N. 27735/2019: estensore: C. Valle lo svolgimento delle udienze o delle attività dell’ufficio giudiziario nel suo complesso, e delle parti, anche nelle fasi anteriori o successive alle udienze) volti a regolamentare nella specie la prassi applicativa in materia di pubblicità immobiliare. Il quarto ed il settimo motivo del ricorso sono inammissibili, perché si contrappongono, consapevolmente (in quanto nel ricorso vi è un esplicito riferimento alle principali sentenze di questa Corte in materia), alla giurisprudenza in tema di sospensione della vendita per turbative esterne (Cass. n. 11116 del 10/06/2020 Rv. 658146 - 03 e in precedenza n. 18451 del 21/09/2015 Rv. 636807 - 01), secondo la quale il potere di sospensione della vendita forzata, da parte del giudice dell’esecuzione è astretto alla verifica della sussistenza di ben specifici presupposti, senza che possa assumere una valenza determinante a tal fine una sproporzione tra il prezzo di mercato del bene e quello di aggiudicazione (si veda, in particolare, il primo dei due arresti sopra richiamati, ossia quello dell’anno 2020); ma le censure si infrangono contro la considerazione che tali presupposti del potere di sospensione sono stati ritenuti nella specie insussistenti dal giudice del merito con valutazione il cui riesame è precluso, in questa sede, stanti i noti limiti del sindacato di legittimità. Il quinto ed il sesto motivo del ricorso sono a loro volta inammissibili, in quanto ripropongono censure di fatto, già ampiamente disattese nel merito dalla sentenza impugnata in ordine alla cd. considerazione dei fattori devianti (presumibile interesse di un’acquirente presentatasi allo studio del professionista delegato il giorno prima della vendita; irreperibilità del professionista delegato; erronea indicazione del numero di telefono o dell’indirizzo al quale rivolgersi) e sono oltretutto preclusi dalla Ud. 19/05/2022 PU R.G.N. 27735/2019: estensore: C. Valle mancata opposizione dell’aggiudicazione successivamente al reclamo. Occorre ribadire che la giurisprudenza di questa Corte (ben nota alla difesa del ricorrente) ha così descritto i presupposti di sospensione della vendita forzata: «a) si verifichino fatti nuovi successivi all'aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa; c) il prezzo fissato nella stima posta a base della venditasia stato frutto di dolo scoperto dopo l'aggiudicazione; d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all'aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione.» (Cass. n. 18451 del 2015, già richiamata) e nessuno di essi risulta adeguatamente descritto come sussistente nella fattispecie. I sette motivi d’impugnazione sono, pertanto, inammissibili radicalmente o infondati. Il ricorso deve, per quanto precede, nel riscontro di fattispecie di infondatezza e di inammissibilità, delle censure essere rigettato. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e, valutata l’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo, in favore della sola [OSCURATO:SOCIETA]., posto che il controricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. è stato dichiarato inammissibile e pertanto non vi è stata valida esplicazione di attività difensiva. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali Ud. 19/05/2022 PU R.G.N. 27735/2019: estensore: C. Valle per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto. P. Q. M. Rigetta il ricorso; dichiara inammissibile il controricorso di [OSCURATO:SOCIETA]; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in euro 6.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norm
Decreto Cassazione n. 23352/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris