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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 13710/2025

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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13056/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1125 /202 4 emessa da lla Corte d ’ appello di Roma.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.

Non vi è luogo alla statuizione sulle spese in conseguenza dell’inammissibilità del controricorsoper mancanza di valida procura speciale ex art. 365 c.p.c., richiamato dall’art. 370 c.p.c.

La procura non risulta apposta in calce al controricorso (come indicato nell’epigrafe dell’atto); dall’esame del fascicolo telematico risulta depositato, all’interno della cartella “Documenti secondo grado”, contenuta in “[OSCURATO:PERSONA].rar”, un file denominato “Procure alle liti.pdf.p7m.” il cui contenuto però si riferisce , non solo per l’evidente collocazione ma altresì per il mancato riferimento agli elementi essenziali del giudizio (in primis, gli estremi della sentenza impugnata), alla fase di merito (cfr. in tema Cass.

S.U. n. 36057/2022 e Cass. N. 23352/2022).

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Nulla per le spese.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13056/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1125 /202 4 emessa da lla Corte d ’ appello di Roma. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Non vi è luogo alla statuizione sulle spese in conseguenza dell’inammissibilità del controricorsoper mancanza di valida procura speciale ex art. 365 c.p.c., richiamato dall’art. 370 c.p.c. La procura non risulta apposta in calce al controricorso (come indicato nell’epigrafe dell’atto); dall’esame del fascicolo telematico risulta depositato, all’interno della cartella “Documenti secondo grado”, contenuta in “[OSCURATO:PERSONA].rar”, un file denominato “Procure alle liti.pdf.p7m.” il cui contenuto però si riferisce , non solo per l’evidente collocazione ma altresì per il mancato riferimento agli elementi essenziali del giudizio (in primis, gli estremi della sentenza impugnata), alla fase di merito (cfr. in tema Cass. S.U. n. 36057/2022 e Cass. N. 23352/2022). P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Nulla per le spese. Co