CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 27307/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17522-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 62, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 30, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.17522/2020 Cron. Rep. Ud.22/06/2023 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA presso la [OSCURATO:PERSONA] della Regione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N. 36, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] MORO, in persona dellegale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2264/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 06/11/2019 R.G.N. 1043/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO- che, con sentenza del 6 novembre 2019 la Corte d’appello di Bari confermava la decisione resa dal Tribunale di Bari e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Università degli Studi di Bari e dell’[OSCURATO:PERSONA] di Bari e della Regione [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante all’erogazione dell’indennità di cui all’art. 31, d.P.R. n. 761/1979, c.d. [OSCURATO:PERSONA], contrattualmente prevista al fine di equiparare il trattamento del personale dipendente delle università operante in conferimento alle strutture ospedaliere a quello del personale delle USL di pari funzioni, mansioni e anzianità, secondo la clausola di salvezza di cui all’art. 28 del CCNL per il comparto Sanità relativo al quadriennio 2002/2005, ovvero sulla base delle tabelle precedenti alla revisione operata con la medesima disposizione, ma in coerenza con le progressioni di carriera cui gli istanti avevano avuto accesso nella vigenza del predetto CCNL; - che la decisione della Corte territoriale discen de dall’avere questa ritenuto infondata la pretesa dell’istante di vedersi applicate le precedenti tabelle parametrate all’inquadramento acquisito nella vigenza 4 del CCNL 2002/2005 in quanto posizioni giuridiche ed economiche conseguite, appunto , successiva mente all’entrata in vigore del predetto CCNL e perciò in contrasto con il disposto dell’art. 28 del CCNL medesimo,che sanciva l’applicazione delle precedenti tabelle ove le superiori posizioni giuridiche ed economiche fossero già in atto a quella data; - c he per la cassazione di tale decisione ricorre la Paolini, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso, tutte le Amministrazioni intimate; - che le parti hanno depositato memoria. CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la ricorren te, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, l. n. 200/1974, dell’art. 31, d.P.R. n. 761/1979, del D.M. 9.11.1982, tabella D, degli artt. 51, 53 e 28 rispettivamente recati dai CCNL del comparto Università per i successivi quadrienni 1994/1997, 1998/2001 e 2002/2005 nonché la nullità della sentenza per manifesta illogicità della motivazione in relazione ad un fatto decisivo e contrasto fra affermazioni inconciliabili, lamenta la contraddittorietà dell’impugnata sentenza laddove ricollega l’operatività della clausola di salvezza alle nuove posizioni giuridiche ed economiche già in atto tanto alla data di inizio dell’efficacia del CCNL 2002/2005, 1.1.2002, quanto alla successiva data di sottoscrizione dello stesso CCNL e l’erroneità dell’interpretazione che della stessa clausola ha finito per accogliere la Corte territoriale allorché, optando per la prima data, è giunta ad attribuire efficacia retroattiva alla nuova tabella, definita, invece, soltanto all’atto della sottoscrizione del predetto CCNL; - che, con il secondo motivo, la ricorrente denuncia il contrasto della pronunzia della Corte territoriale con il principio del giudicato, che assume essersi formato in ordine alla sussistenza del relativo credito già azionato in sede monitoria,p er aver e la stessa in quella sede ottenuto l’emissione in suo favore di un decreto ingiuntivo non opposto; - che, in via preliminare, va rilevata l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità sollevata nel proprio controricorso dall’Università degli Studi di Bari, relativamente al primo motivo di ricorso per cassazione, dovendo ritenersi il motivo predetto diretto a censurare l’interpretazione che del quadro normativo ha accolto la Corte territoriale piuttosto che a sollecitare una rivalutazione nel merito della pronunzia; - che, venendo ai motivi di ricorso, è a dirsi come il primo di essi si riveli meritevole di accoglimento alla luce dell’orientamento espresso da questa Corte ( cfr. Cass. n. 6794/2018, Cass. n. 30603/2021 e, da ultimo, Cass. n. 25382/2022) secondo cui, ai fini dell’applicazione della clausola di cui all’art. 28 del CCNL 2002/2005 - chiara nel prevedere la conservazione dei diritti già acquisiti e nello stabilire che le posizioni giuridiche ed economiche maturate, se più favorevoli rispetto a quelle previste dalla nuova tabella, vengono garantite attraverso l’erogazione di un assegno ad personam riassorbibile nei futuri aumenti contrattuali - non rileva che alla data di entrata in vigore del nuovo contratto il dipendente non avesse ancora ottenuto dall’Azienda l’equiparazione alla quale aveva diritto, atteso che il diritto era comunque entrato, prima della data di sottoscrizione del nuovo contratto, nel patrimonio dell’interessato, che poteva rivendicare sulla base delle tabelle previgenti un trattamento perequativo di maggior favore rispetto a quello poi concordato dalle parti collettive;- che con le richiamate pronunce, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., è stato, dunque, affermato che è alla data del 27 gennaio 2005, ossia a quella di sottoscrizione del CCNL per il quadriennio 2002/2005, che occorre fare riferimento, con la conseguente perdurante applicabilità dei criteri di corrispondenza fissati dal D.I. 9.11.1982 in relazione a nuovi inquadramenti disposti, a seguito di progressione verticale, in data antecedente al gennaio 2005; - che il primo motivo di ricorso va dunque accolto, conseguendone l’assorbimento del secondo e la cassazione dell’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà in conformità disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, a