CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 febbraio 2021
Cassazione n. 30603/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 17165-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale elettivamente domiciliata in SOMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso la studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] I; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legls presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Rettore pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ore legis; controricorrente e ricorrente incidentale - non chè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1666/2014 della CORTE D'APPELLO dl MESSINA, depositata il 1E/12/2014 R.G. 1749/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/02/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]: 1. con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Messina respingeva l'appello proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] e dall'Università degli Studi di Messina avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva parzialmente accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e, riconosciuto il diritto del ricorrente alla equiparazione economica all'ex nono livello ospedaliero, poi divenuto primo livello dirigenziale, aveva condannato le resistenti, con vincolo solidale fra loro, al pagamento delle somme corrispondenti alle reclamate differenze retributive ed all' indennità di posizione fissa e variabile nella misura contrattuale per il periodo ottobre 2002 - giugno 2007; 2. la Corte territoriale, riconosciuta la legittimazione passiva di entrambe le appellanti, evidenziava che l'Arezio, dipendente dell'Università di Messina in servizio presso il locale Policlinico, con qualifica di collaboratore professionale sanitario - tecnico di laboratorio, già inquadrato nella VII qualifica funzionale ai sensi della I. 312/1980, aveva diritto ad essere equiparato al personale USL con qualifica di assistente tecnico, sulla base della tabella delle corrispondenze allegata allo schema tipo di convenzione tra Regione ed Università di cui al decreto interministeriale 9.11.1982; 3. evidenziava che l'equiparazione andava effettuata in relazione alla qualifica rivestita ed alle mansioni svolte, senza che fosse necessario accertare il possesso del titolo di studio; precisava, infine, che, sulla base della richiamata tabella di comparazione approvata con decreto ministeriale, era consentita l'invocata equiparazione con il nono livello del comparto sanitario; 4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'[OSCURATO:PERSONA] Martino, affidando 17165/2015 l'impugnazione a quattro motivi, ai quali ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA]; L'Università degli Studi di Messina ha notificato controricorso con contestuale ricorso incidentale, del quale ha chiesto l'accoglimento; 5. l'Arezio ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis. 1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con il primo motivo l'[OSCURATO:PERSONA] denuncia, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione di legge ed, anche in relazione agli artt. 1362 e ss. c. c., dei CC.CC.NN.LL. [OSCURATO:PERSONA], a partire da quello sottoscritto per il periodo 1994/97 a quello 2006/2009, con riguardo al capo della decisione in cui sono stati affermati il perdurante valore e l'efficacia della tabella di corrispondenza di cui all'allegato D del D.I. 9 novembre 1982 e, conseguentemente, è stato confermato il diritto dell'Arezio all'equiparazione al personale ospedaliero dell'ex IX livello retributivo - ora dirigente di primo livello del comparto sanità -, sostenendo, in sintesi, che il rapporto di lavoro con l'Arezio doveva ritenersi regolato diversamente per effetto dell'avvenuta approvazione di una nuova tabella delle corrispondenze; 1.1. sulla base di detta tabella, applicabile nella fattispecie, all'Arezio, alla stregua di quanto previsto dall'art. 28 del CCNL 2002/2005, non si applicava più, secondo l'Azienda, la vecchia regolamentazione stabilita dall'allegato D del citato D. I., sulla quale lo stesso aveva fondato la sua domanda, bensì la nuova disciplina prevista dalle parti collettive con l'art. 28 citato, integralmente confermata con l'art. 64 del c.c.n.l. 2006/2009; 2. con il secondo motivo, l'Azienda si duole della violazione e della falsa applicazione della legge 16.5.1974 n. 200, dell'art. 31 del d.P.R. 17165/2015 20.12.1979 n. 761, del d.i. 9.11.1982 e dei CCNL per il comparto università dei quadrienni 1994/1997, 1998/2001, 2002/2005 e 2006/2009, sostenendo che il riferimento al trattamento economico in godimento, cui si riferisce il secondo comma dell'art. 28 del c.c.n.l. 2002/2005, rilevi soltanto per stabilire in quale fascia debbano essere collocate le stesse posizioni, e non anche ad altri fini, e che la disposizione di cui al comma 6 di tale articolo, nel prevedere la salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche comunque conseguite (nella specie l'Arezio aveva già ottenuto l'equiparazione a fini retributivi per il periodo dal 1.7.98 al settembre 2002, con precedente sentenza), non faceva alcun riferimento al trattamento economico in godimento; 2.1. osserva che giammai l'Arezio avrebbe potuto conseguire il riconoscimento del diritto ad ottenere, per il periodo oggetto della domanda, l'equiparazione del proprio trattamento economico a quello del personale sanitario appartenente alla qualifica di dirigente di primo livello del comparto sanità; 3. con il terzo motivo, l'Azienda ospedaliera denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 31 del dPR 761/79 n. 761 e del D.I. 9.11.1982, nonché, in relazione all'art. 1362 e ss. c.c., dell'A.N.U.L. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con riguardo alle parti in cui la sentenza impugnata ha affermato il diritto del dipendente universitario privo di laurea ad ottenere l'equiparazione del proprio trattamento economico a quello del personale sanitario già inquadrato nell'ex IX livello retributivo - ora dirigente di primo livello del comparto sanità -; 3.1. la ricorrente sostiene, in sintesi, che l'inquadramento nella VII qualifica funzionale non consentiva al collaboratore professionale tecnico di svolgere le mansioni proprie dell'assistente tecnico, che doveva essere in possesso di una laurea specifica (farmacista, 17165/2015 biologo, chimico, fisico, psicologo) diversa da quella posseduta dall'Arezio; ribadisce che la domanda era stata avanzata dal dipendente dopo che l'Università aveva provveduto nell'agosto 2005 ad un nuovo inquadramento e quando già era in vigore una nuova tabella delle corrispondenze; 4. con il quarto motivo, la ricorrente censura la decisione per violazione dell'art. 132 c.p.c. e per violazione e falsa applicazione delle norme e delle disposizioni dei contratti collettivi disciplinanti lo status giuridico ed economico del personale universitario e di quello sanitario, con riguardo alla parte della sentenza impugnata con cui é stato riconosciuto il diritto del dipendente alla equiparazione del trattamento economico del collaboratore tecnico universitario a quello dei dirigenti di primo livello del comparto sanità - Area della dirigenza SPTA, rilevando che in ogni caso non poteva essere riconosciuto il diritto a percepire la retribuzione di posizione in quanto strettamente connessa, anche nella misura minima, allo svolgimento di un incarico dirigenziale; 5. il primo, il secondo ed il terzo motivo, che possono trattarsi congiuntamente per la evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l'oggetto, sono infondati; 5.1. il richiamato art. 28 CCNL 2002/2005, dopo avere previsto una nuova tabella delle corrispondenze fra il personale dipendente dalle Università e quello in servizio presso le Aziende sanitarie, stabilisce, al comma 6, che «sono fatte salve..., le posizioni giuridiche ed economiche, comunque conseguite, del personale già in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del presente CCNL» ed, al comma 7, aggiunge che «i benefici economici derivanti dall'applicazione dell'art. 51, comma 4, ultimo capoverso del CCNL 9.8.2000 e art. 5, 17165/2015 comma 3, del CCNL 13.5.2003, sono conservati ad personam, salvo eventuale successivo riassorbimento»; 5.2. la sentenza impugnata, pertanto, correttamente ha ritenuto di dovere applicare la tabella allegata al decreto ministeriale del 9 novembre 1982, atteso che, alla data di entrata in vigore del CCNL 27.1.2005, il rapporto di impiego con l'Arezio era da tempo costituito ed il dipendente, in quanto pacificamente inquadrato nel VII livello con la qualifica di collaboratore tecnico, doveva essere equiparato all'assistente tecnico, inquadrato nel IX livello e poi transitato nel primo livello dirigenziale; 5.3. detta equiparazione non è stata posta nel nulla dall'adozione delle nuove corrispondenze (sicuramente meno favorevoli per l'Arezio rispetto a quelle della precedente tabella), perché la disposizione contrattuale è chiara nel prevedere la conservazione dei diritti già acquisiti e nello stabilire che le posizioni economiche maturate, se più favorevoli rispetto a quelle previste dalla nuova tabella, vengono garantite attraverso l'erogazione di un assegno ad personam riassorbibile nei futuri miglioramenti contrattuali; peraltro, alla data di entrata in vigore del nuovo contratto, il controricorrente aveva ottenuto dall'Azienda l'equiparazione alla quale aveva diritto e, comunque, ai fini dell'applicazione della clausola di salvaguardia, è sufficiente che il dipendente potesse rivendicare sulla base delle tabelle previgenti un trattamento perequativo di miglior favore, rispetto a quello poi concordato dalle parti collettive; 5.4. le questioni che vengono in rilievo sono già state affrontate dalle Sezioni Unite di questa Corte che, pronunciando in fattispecie sovrapponibile a quella oggetto di causa, ricostruito il quadro normativo e contrattuale nei termini che si richiamano ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., hanno affermato che, anche per il periodo 17165/2015 successivo alla contrattualizzazione dell'impiego pubblico, occorre fare riferimento all'art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 ed alla tabella delle corrispondenze allegata al decreto interministeriale 9 novembre 1982 (recante l'approvazione degli schemi tipo di convenzione tra Regione e Università e tra Università e [OSCURATO:PERSONA]), perché le parti collettive, con l'art. 53 del C.C.N.L. 21 maggio 1996, nel testo risultante all'esito della integrazione pubblicata sulla G.U. n. 86/1997, avevano inteso congelare provvisoriamente i criteri di equiparazione utili per la determinazione dell'ammontare dell'indennità di perequazione sino all'adozione di una nuova tabella, avvenuta con la sottoscrizione del C.C.N.L. 27/1/2005 per il quadriennio 2002/2005 (Cass. S.U. 29/5/2012 n. 8521, poi ripresa da Cass. S.U. 9/5/2016 n. 9279 in relazione al personale amministrativo inquadrato nell'ex VIII livello, nonché, da ultimo, ex aliis, Cass. 7825/208, Cass. 7826/2018, Cass.23935/2020); 5.4.1. hanno evidenziato le Sezioni Unite che «corollario di tale regola è che la corrispondenza con il personale di pari qualifica e mansione del ruolo sanitario ex D.I. 9 novembre 1982 deve essere determinata in base all'inquadramento del personale universitario nelle aree funzionali, nelle qualifiche e per profili professionali secondo le mansioni svolte ed i compiti assegnati in base al D.P.C.M. 24 settembre 1981. Alla stregua di ciò, poi, occorre chiarire che le mansioni di riferimento per accertarne la corrispondenza sono quelle ricomprese nella qualifica professionale di appartenenza - quelle, cioè, tipicamente svolte dal collaboratore tecnico - poiché il raffronto è, appunto, fra le funzioni proprie di determinate qualifiche, sì che essendo il dipendente inquadrato al settimo livello del ruolo universitario come collaboratore tecnico dell'area scientifica la corrispondenza in base al predetto D.I. è con il dipendente del ruolo 17165/2015 sanitario inquadrato come assistente tecnico» (cfr, in tali termini Cass. 6794/2018 , con richiamo a Cass. S.U. n. 8521/2012 cit.); 5.5. a detto principio di diritto, che va qui ribadito, si è attenuta la Corte territoriale che ha, appunto, valorizzato la qualifica di collaboratore tecnico, conseguita dall'Arenzio, ed ha ritenuto che l'equiparazione prevista dalla tabella all'assistente tecnico di IX livello non poteva essere esclusa in ragione del difetto del titolo di studio e dell'abilitazione professionale; 6. e', invece, fondato il quarto motivo nella parte in cui si assume che dalla base di calcolo dell'indennità perequativa dovevano essere esclusi tutti gli emolumenti correlati allo svolgimento di un incarico dirigenziale ed in particolare la retribuzione di posizione, parte fissa e variabile; 6.1. la questione della individuazione delle voci che concorrono a formare la cosiddetta "indennità [OSCURATO:PERSONA]" è stata specificamente affrontata dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza c_ 9/5/2016 n. 9279 che, pur ponendosi in linea di continuità con i precedenti arresti (Cass. S.U. nn. 6104, 6105, 8521 del 2012), ha precisato che l'indennità «deve essere determinata, nel caso di equiparazione tra l'originario VIII livello di cui alla legge 312 del 1980 (relativo ai dipendenti dell'Università) e il IX livello, poi divenuto primo livello dirigenziale (relativo ai dipendenti ospedalieri), senza includere automaticamente nel relativo criterio di computo la retribuzione di posizione dei dirigenti del comparto sanità la quale può essere riconosciuta soltanto se collegata all'effettivo conferimento di un incarico direttivo». 6.2. la richiamata pronuncia ha evidenziato che l'equiparazione fra le qualifiche «non ha carattere rigido, bensì dinamico, e cioè deve essere riferita anche ai mutamenti apportati all'inquadramento del 17165/2015 personale, universitario e sanitario, dai contratti collettivi» (cfr. S.U. n. 9279/2016 cit., punto 30), sicché l'inquadramento nel primo livello dirigenziale dei dipendenti delle [OSCURATO:PERSONA] già inquadrati nel IX livello non fa venir meno la corrispondenza indicata nella tabella di comparazione; 6.3. da ciò, peraltro, non discende che debbano confluire in modo automatico nell'indennità di perequazione tutte le voci che, secondo la previsione delle parti collettive, compongono la «struttura della retribuzione della qualifica unica di dirigente»; infatti, a fronte dell'evoluzione degli inquadramenti e degli istituti contrattuali, occorre tener conto della ratio dell'art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1971 che, in quanto finalizzata a perequare i dipendenti «a parità di mansioni, funzioni e anzianità», porta necessariamente a distinguere il trattamento tabellare dagli ulteriori emolumenti che, come l'indennità di posizione, parte fissa e variabile, risultano strettamente collegati al conferimento di un incarico direttivo; 6.4. gli argomenti sviluppati dalla difesa del controricorrente, tutti incentrati sull'evoluzione della disciplina contrattuale dell'indennità di posizione e sulla distinzione fra trattamento fondamentale e trattamento accessorio riservato ai dirigenti, non valgono a confutare il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, fondato principalmente sulla necessità di tener conto nell'applicazione delle tabelle di comparazione, non solo del carattere dinamico e non statico delle stesse, ma anche delle finalità perseguite dalla norma perequativa, che, quanto alla individuazione delle singole voci, porta a distinguere quelle finalizzate a compensare, a prescindere dall'incarico in concreto ricoperto, la professionalità propria del dipendente (rispetto alla quale la successiva evoluzione contrattuale non fa venir meno l'originario giudizio di equiparazione espresso nella tabella), da quelle strettamente connesse allo svolgimento della 17165/2015 funzione dirigenziale, fra le quali si iscrive la retribuzione di posizione, anche nella parte fissa e non solo in quella variabile; 6.5. non va mancato di evidenziare che la resistente aveva contestato alla radice l'equiparazione alla dirigenza e ciò esclude che sulla spettanza dell'indennità di posizione possa essersi formato giudicato interno; questa Corte, infatti, ha già affermato, e va qui ribadito, che la locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma, che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico: ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di impugnazione, nondimeno la censura motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione, perché impedendo la formazione del giudicato interno, impone al giudice di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione (Cass. 4.2.2016 n. 2217 e negli stessi termini Cass. 16.5.2017 n. 12202); 7. il ricorso incidentale proposto dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] attiene alla stessa questione della retribuzione di posizione, per cui va accolto per le stesse ragioni enunciate in relazione al quarto motivo del ricorso dell'azienda Ospedaliera; 8. in conclusione, devono essere accolti il solo quarto motivo del ricorso principale, per quanto di ragione, ed il ricorso incidentale dell'Università, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello indicata in dispositivo, che procederà ad un nuovo esame, attenendosi al principio di diritto enunciato e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità;17165/2015 9. l'accoglimento, sia pure parziale, dei ricorso principale e di quello incidentale rende inapplicabile, ad entrambe le ricorrenti - principale ed incidentale - il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge 24.12.2012 n. 228; P.Q.M. la Corte accoglie il quarto motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale dell'Università degli Studi di Messina, rigetta gli altri motivi del ricorso principale, cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo ed al ricorso accolto accolti e rinvia alla Corte d'appello di Messina, i