Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 25382/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente ORDINANZA sul ricorso 8668-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L. CARO 62, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] BARI, REGIONE PUGLIA; - intimate - avverso la sentenza n. 1685/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 3/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d'Appello di Bari ha respinto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato le domande, proposte nei confronti dell'Università degli Studi di Bari, dell'[OSCURATO:PERSONA] di Bari e della Regione Puglia, volte ad ottenere l'adeguamento dell'indennità di equiparazione ex art. 31 del d.P.R. n. 761/1979 al nuovo inquadramento nella categoria D che le ricorrenti avevano ottenuto, all'esito di procedure di progressione verticale svoltesi nell'anno 2003;

2. la Corte territoriale, riassunti i fatti di causa, ha rilevato che le appellanti, facendo leva sulla natura dinamica delle tabelle di corrispondenza allegate al d.i. 9 novembre 1982 nonché sulla decorrenza retroattiva dei nuovi inquadramenti, avevano chiesto l'equiparazione alla dirigenza, perché la categoria D, ex VIII qualifica funzionario tecnico, corrispondeva al IX livello del comparto sanità, poi transitato nella dirigenza a far tempo dal CCNL 1994/1997;

3. il giudice d'appello, richiamati i principi di diritto affermati da Cass.

S.U. n. 8521/2012 e da Cass.

S.U. n. 9279/2016, ha precisato che quei principi non potevano valere successivamente all'entrata in vigore del C.C.N.L. 27 gennaio 2005 per il personale del comparto Università, con il quale era stata adottata una nuova tabella di equiparazione;

4. con la disposizione in parola le parti collettive aveva fatto salve «le posizioni giuridiche ed economiche comunque conseguite dal personale già in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore» del C.C.N.L. che, ad avviso della Corte distrettuale, doveva essere individuata nel 10 gennaio 2002, sulla base di quanto stabilito nell'art. 1, comma 2, dello stesso C.C.N.L. quanto all'efficacia ed alla decorrenza degli effetti;

5. il giudice d'appello ha, pertanto, ritenuto infondate le domande, evidenziando che l'inquadramento superiore era stato conseguito da (-0 Ric. 2021 n. 08668 sez.

ML - ud. 26-05-2022 -2- entrambe le appellanti in epoca successiva alla data sopra indicata e la retroattività era stata limitata ai soli effetti giuridici;

6. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, illustrati da memoria, ai quali ha opposto difese con controricorso l'Università degli Studi di Bari, mentre sono rimaste intimate l'[OSCURATO:PERSONA] e la Regione Puglia;

7. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

8. entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo le ricorrenti denunciano, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 200/1974, dell'art. 31 del d.P.R. n. 761/1979, del d.M. 9.11.1982, tabella d, dell'art.53 del CCNL Università 1994/1997, dell'art. 51 del CCNL Università 1998/2001, dell'art. 28 del CCNL Università 2002, nonché, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., «nullità della sentenza per manifesta illogicità della motivazione, in relazione ad un fatto discusso e decisivo e contrasto fra affermazioni inconciliabili anche in ordine alla decorrenza giuridica della progressione verticale»;

1.1. richiamato il quadro normativo e contrattuale nonché i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, sostengono che la nuova tabella di equiparazione può produrre effetti solo per il periodo successivo alla stipula del C.C.N.L. 2002/2005, risalente al gennaio 2005, perché l'entrata in vigore non può anticipare la sottoscrizione del contratto e, ove non coincidente con quest'ultima, può essere solo successiva;

1.2. aggiungono che in tal senso si esprime, quanto agli effetti giuridici, l'art. 1, comma 3, e precisano che la clausola di salvezza dettata dall'art. 28 doveva necessariamente riguardare le corrispondenze, disposte o da disporre, fino all'emanazione della nuova tabella, perché, diversamente ragionando, a quest'ultima si attribuirebbe efficacia retroattiva;

2. con la seconda censura, intitolata «passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo per il pagamento dell'acconto» le ricorrenti deducono che al Ric. 2021 n. 08668 sez.

ML - ud. 26-05-2022 -3- o momento del nuovo inquadramento l'Università aveva ritenuto di dover adeguare anche l'indennità di perequazione tanto che aveva deciso di corrispondere un acconto, in relazione al quale erano stati chiesti ed ottenuti decreti ingiuntivi non opposti e, quindi, passata in giudicato;

2.1. sostengono che in tal modo l'Ateneo aveva riconosciuto la perdurante vigenza della tabella di corrispondenza prevista dal d.I. del 1982, che non poteva più essere rimessa in discussione in giudizi pendenti fra le stesse parti;

3. il primo motivo di ricorso è fondato; all'esito della ricostruzione del quadro normativo e contrattuale, alla quale si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., le Sezioni Unite di questa Corte ( Cass.

S.U. n. 9279/2016 e Cass.

S.U. n. 8521/2012), più volte chiamate a pronunciare in controversie nelle quali venivano in rilievo i criteri e le modalità di quantificazione dell'indennità perequativa prevista dall'art. 31 del d.P.R. n. 761/1979, hanno, in sintesi, affermato che: a) anche dopo la privatizzazione del pubblico impiego, l'art. 31 del richiamato d.P.R. ha conservato la sua efficacia per effetto della contrattazione collettiva sino all'entrata in vigore dell'art. 28 del C.C.N.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] per il personale del comparto università (quadriennio 2002- 2005); b) la fonte dell'equiparazione deve essere individuata nella tabella allegata al D.I. 9/11/1982, norma che pone in automatica correlazione - ai soli fini economici - le qualifiche universitarie e quelle ospedaliere, prescindendo dal concreto esercizio delle mansioni corrispondenti e dal possesso del titolo di studio necessario per il loro effettivo svolgimento; c) il meccanismo di equiparazione delle retribuzioni tra il personale universitario e quello sanitario ha carattere dinamico, tale per cui il mutamento di una delle originarie qualifiche che comporti effetti sulla retribuzione ripercuote automaticamente i suoi effetti anche sull'altra; d) è solo con il c.c.n.l. 2002-2005 (sottoscritto il 27/1/2005) che viene elaborata una tabella unica in cui il personale universitario in servizio presso le AOU è inquadrato per fasce, sulla base delle categorie professionali ed economiche in atto nel S.S.N. (art. 28 tab.

A) ;

3.1. i principi enunciati sono stati richiamati in numerose pronunce successive (cfr. fra le tante Cass. n. 30603/2021; Cass. n. 23933/2020; Cass. n. 21569/2019) con le quali è stato ribadito il carattere dinamico della tabella alla quale occorreva fare riferimento sino all'adozione di una nuova Ric. 2021 n. 08668 sez.

ML - ud. 26-05-2022 -4- tabella di equiparazione, senza che fosse consentito alle Università adottare un criterio di corrispondenza diverso da quello che le parti collettive, all'esito della contrattualizzazione, avevano richiamato, sia pure in via temporanea e sino alla definizione di nuovi parametri (Cass. n. 6043/2018);

3.2. è alla data del 27 gennaio 2005, ossia a quella di sottoscrizione del CCNL per il quadriennio 2002/2005, che questa Corte ha fatto riferimento per affermare la perdurante applicabilità dei criteri di corrispondenza fissati dal D.I. 9.11.1982 in relazione a nuovi inquadramenti disposti, a seguito di progressione verticale, in data antecedente al gennaio 2005 ( Cass. n. 4631/2018; Cass. n. 5510/2018; Cass. n. 23933/2020);

3.3. a detta conclusione si è pervenuti valorizzando, da un lato, il tenore letterale della clausola di salvaguardia dettata dal comma 6 dell'art. 28 del CCNL (Sono fatte salve, con il conseguente inserimento nella colonna A della precedente tabella, le posizioni giuridiche ed economiche, comunque conseguite, del personale già in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del presente CCNL.

Per il personale che, anch'esso già in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del presente CCNL, non trova collocazione nella medesima tabella di cui al comma 2, ivi comprese le EP, sono fatte salve le posizioni conseguite per effetto delle corrispondenze con le figure del personale del SSN.), da leggere in combinato disposto con il comma 2 della stessa disposizione contrattuale ( [OSCURATO:PERSONA] ospedaliere universitarie integrate con il SSN provvedono, dopo l'applicazione del successivo Gomma 6, alla collocazione del personale nelle fasce di cui al precedente comma, con riferimento al trattamento economico in godimento), dall'altro il comma 3 dell'art. 1, secondo cui Gli effetti giuridici decorrono, salvo diversa indicazione contenuta nelle singole norme, dalla data di stipulazione del presente CCNL, che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione definitiva da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli articoli 47 e 48 del D.Igs. n. 165/2001;

3.4. è stato anche precisato che ai fini dell'applicazione della clausola di salvaguardia, chiara nel prevedere la conservazione dei diritti già acquisiti e nello stabilire che le posizioni economiche maturate, se più favorevoli rispetto a quelle previste dalla nuova tabella, vengono garantite attraverso l'erogazione di un assegno ad personam riassorbibile nei futuri miglioramenti contrattuali, non rileva che alla data di entrata in vigore del nuovo contratto il dipendente non avesse ancora ottenuto dall'[OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 08668 sez.

ML - ud. 26-05-2022 -5- l'equiparazione alla quale aveva diritto, atteso che il diritto era comunque entrato nel patrimonio dell'interessato che poteva rivendicare sulla base delle tabelle previgenti un trattamento perequativo di miglior favore, rispetto a quello poi concordato dalle parti collettive ( Cass. n. 6794/2018; Cass. n. 30603/2021);

3.4. dai richiamati principi si è discostata la Corte territoriale nel ritenere applicabile alle ricorrenti, che pacificamente hanno sottoscritto il nuovo contratto rispettivamente in date 20 luglio 2004 e 5 dicembre 2003 ( pag. 3 della sentenza), la tabella di equiparazione adottata con il CCNL 27.1.2005, tabella che, all'evidenza, non poteva essere apprezzata nel momento in cui, all'atto del passaggio nell'area superiore, l'Università era tenuta ad adeguare anche l'indennità perequativa al diverso inquadramento, indennità che, a partire da detta data di acquisizione della professionalità superiore (con conseguente svolgimento delle relative mansioni), doveva necessariamente tener conto dei criteri in quel momento vigenti, e quindi di quelli fissati dal d.i. 9.11.1982, da applicare nel rispetto dei principi enunciati date Sezioni Unite di questa Corte;

4. in via conclusiva merita accoglimento il primo motivo, con assorbimento della seconda censura, e, cassata la sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto enunciati nei punti che precedono e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità;

5. le ulteriori questioni prospettate dalla difesa dell'Università nel controricorso e nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. non possono essere esaminate in questa sede perchè la Corte territoriale ha ritenuto assorbente l'applicabilità della nuova tabella di equiparazione, sicché, una volta cassata la pronuncia, le difese e le eccezioni sulle quali il giudice d'appello non ha statuito dovranno essere riproposte nel giudizio di rinvio;

6. non sussistono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso 8668-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L. CARO 62, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] BARI, REGIONE PUGLIA; - intimate - avverso la sentenza n. 1685/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 3/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Bari ha respinto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato le domande, proposte nei confronti dell'Università degli Studi di Bari, dell'[OSCURATO:PERSONA] di Bari e della Regione Puglia, volte ad ottenere l'adeguamento dell'indennità di equiparazione ex art. 31 del d.P.R. n. 761/1979 al nuovo inquadramento nella categoria D che le ricorrenti avevano ottenuto, all'esito di procedure di progressione verticale svoltesi nell'anno 2003; 2. la Corte territoriale, riassunti i fatti di causa, ha rilevato che le appellanti, facendo leva sulla natura dinamica delle tabelle di corrispondenza allegate al d.i. 9 novembre 1982 nonché sulla decorrenza retroattiva dei nuovi inquadramenti, avevano chiesto l'equiparazione alla dirigenza, perché la categoria D, ex VIII qualifica funzionario tecnico, corrispondeva al IX livello del comparto sanità, poi transitato nella dirigenza a far tempo dal CCNL 1994/1997; 3. il giudice d'appello, richiamati i principi di diritto affermati da Cass. S.U. n. 8521/2012 e da Cass. S.U. n. 9279/2016, ha precisato che quei principi non potevano valere successivamente all'entrata in vigore del C.C.N.L. 27 gennaio 2005 per il personale del comparto Università, con il quale era stata adottata una nuova tabella di equiparazione; 4. con la disposizione in parola le parti collettive aveva fatto salve «le posizioni giuridiche ed economiche comunque conseguite dal personale già in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore» del C.C.N.L. che, ad avviso della Corte distrettuale, doveva essere individuata nel 10 gennaio 2002, sulla base di quanto stabilito nell'art. 1, comma 2, dello stesso C.C.N.L. quanto all'efficacia ed alla decorrenza degli effetti; 5. il giudice d'appello ha, pertanto, ritenuto infondate le domande, evidenziando che l'inquadramento superiore era stato conseguito da (-0 Ric. 2021 n. 08668 sez. ML - ud. 26-05-2022 -2- entrambe le appellanti in epoca successiva alla data sopra indicata e la retroattività era stata limitata ai soli effetti giuridici; 6. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, illustrati da memoria, ai quali ha opposto difese con controricorso l'Università degli Studi di Bari, mentre sono rimaste intimate l'[OSCURATO:PERSONA] e la Regione Puglia; 7. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 8. entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo le ricorrenti denunciano, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 200/1974, dell'art. 31 del d.P.R. n. 761/1979, del d.M. 9.11.1982, tabella d, dell'art.53 del CCNL Università 1994/1997, dell'art. 51 del CCNL Università 1998/2001, dell'art. 28 del CCNL Università 2002, nonché, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., «nullità della sentenza per manifesta illogicità della motivazione, in relazione ad un fatto discusso e decisivo e contrasto fra affermazioni inconciliabili anche in ordine alla decorrenza giuridica della progressione verticale»; 1.1. richiamato il quadro normativo e contrattuale nonché i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, sostengono che la nuova tabella di equiparazione può produrre effetti solo per il periodo successivo alla stipula del C.C.N.L. 2002/2005, risalente al gennaio 2005, perché l'entrata in vigore non può anticipare la sottoscrizione del contratto e, ove non coincidente con quest'ultima, può essere solo successiva; 1.2. aggiungono che in tal senso si esprime, quanto agli effetti giuridici, l'art. 1, comma 3, e precisano che la clausola di salvezza dettata dall'art. 28 doveva necessariamente riguardare le corrispondenze, disposte o da disporre, fino all'emanazione della nuova tabella, perché, diversamente ragionando, a quest'ultima si attribuirebbe efficacia retroattiva; 2. con la seconda censura, intitolata «passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo per il pagamento dell'acconto» le ricorrenti deducono che al Ric. 2021 n. 08668 sez. ML - ud. 26-05-2022 -3- o momento del nuovo inquadramento l'Università aveva ritenuto di dover adeguare anche l'indennità di perequazione tanto che aveva deciso di corrispondere un acconto, in relazione al quale erano stati chiesti ed ottenuti decreti ingiuntivi non opposti e, quindi, passata in giudicato; 2.1. sostengono che in tal modo l'Ateneo aveva riconosciuto la perdurante vigenza della tabella di corrispondenza prevista dal d.I. del 1982, che non poteva più essere rimessa in discussione in giudizi pendenti fra le stesse parti; 3. il primo motivo di ricorso è fondato; all'esito della ricostruzione del quadro normativo e contrattuale, alla quale si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., le Sezioni Unite di questa Corte ( Cass. S.U. n. 9279/2016 e Cass. S.U. n. 8521/2012), più volte chiamate a pronunciare in controversie nelle quali venivano in rilievo i criteri e le modalità di quantificazione dell'indennità perequativa prevista dall'art. 31 del d.P.R. n. 761/1979, hanno, in sintesi, affermato che: a) anche dopo la privatizzazione del pubblico impiego, l'art. 31 del richiamato d.P.R. ha conservato la sua efficacia per effetto della contrattazione collettiva sino all'entrata in vigore dell'art. 28 del C.C.N.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] per il personale del comparto università (quadriennio 2002- 2005); b) la fonte dell'equiparazione deve essere individuata nella tabella allegata al D.I. 9/11/1982, norma che pone in automatica correlazione - ai soli fini economici - le qualifiche universitarie e quelle ospedaliere, prescindendo dal concreto esercizio delle mansioni corrispondenti e dal possesso del titolo di studio necessario per il loro effettivo svolgimento; c) il meccanismo di equiparazione delle retribuzioni tra il personale universitario e quello sanitario ha carattere dinamico, tale per cui il mutamento di una delle originarie qualifiche che comporti effetti sulla retribuzione ripercuote automaticamente i suoi effetti anche sull'altra; d) è solo con il c.c.n.l. 2002-2005 (sottoscritto il 27/1/2005) che viene elaborata una tabella unica in cui il personale universitario in servizio presso le AOU è inquadrato per fasce, sulla base delle categorie professionali ed economiche in atto nel S.S.N. (art. 28 tab. A) ; 3.1. i principi enunciati sono stati richiamati in numerose pronunce successive (cfr. fra le tante Cass. n. 30603/2021; Cass. n. 23933/2020; Cass. n. 21569/2019) con le quali è stato ribadito il carattere dinamico della tabella alla quale occorreva fare riferimento sino all'adozione di una nuova Ric. 2021 n. 08668 sez. ML - ud. 26-05-2022 -4- tabella di equiparazione, senza che fosse consentito alle Università adottare un criterio di corrispondenza diverso da quello che le parti collettive, all'esito della contrattualizzazione, avevano richiamato, sia pure in via temporanea e sino alla definizione di nuovi parametri (Cass. n. 6043/2018); 3.2. è alla data del 27 gennaio 2005, ossia a quella di sottoscrizione del CCNL per il quadriennio 2002/2005, che questa Corte ha fatto riferimento per affermare la perdurante applicabilità dei criteri di corrispondenza fissati dal D.I. 9.11.1982 in relazione a nuovi inquadramenti disposti, a seguito di progressione verticale, in data antecedente al gennaio 2005 ( Cass. n. 4631/2018; Cass. n. 5510/2018; Cass. n. 23933/2020); 3.3. a detta conclusione si è pervenuti valorizzando, da un lato, il tenore letterale della clausola di salvaguardia dettata dal comma 6 dell'art. 28 del CCNL (Sono fatte salve, con il conseguente inserimento nella colonna A della precedente tabella, le posizioni giuridiche ed economiche, comunque conseguite, del personale già in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del presente CCNL. Per il personale che, anch'esso già in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del presente CCNL, non trova collocazione nella medesima tabella di cui al comma 2, ivi comprese le EP, sono fatte salve le posizioni conseguite per effetto delle corrispondenze con le figure del personale del SSN.), da leggere in combinato disposto con il comma 2 della stessa disposizione contrattuale ( [OSCURATO:PERSONA] ospedaliere universitarie integrate con il SSN provvedono, dopo l'applicazione del successivo Gomma 6, alla collocazione del personale nelle fasce di cui al precedente comma, con riferimento al trattamento economico in godimento), dall'altro il comma 3 dell'art. 1, secondo cui Gli effetti giuridici decorrono, salvo diversa indicazione contenuta nelle singole norme, dalla data di stipulazione del presente CCNL, che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione definitiva da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli articoli 47 e 48 del D.Igs. n. 165/2001; 3.4. è stato anche precisato che ai fini dell'applicazione della clausola di salvaguardia, chiara nel prevedere la conservazione dei diritti già acquisiti e nello stabilire che le posizioni economiche maturate, se più favorevoli rispetto a quelle previste dalla nuova tabella, vengono garantite attraverso l'erogazione di un assegno ad personam riassorbibile nei futuri miglioramenti contrattuali, non rileva che alla data di entrata in vigore del nuovo contratto il dipendente non avesse ancora ottenuto dall'[OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 08668 sez. ML - ud. 26-05-2022 -5- l'equiparazione alla quale aveva diritto, atteso che il diritto era comunque entrato nel patrimonio dell'interessato che poteva rivendicare sulla base delle tabelle previgenti un trattamento perequativo di miglior favore, rispetto a quello poi concordato dalle parti collettive ( Cass. n. 6794/2018; Cass. n. 30603/2021); 3.4. dai richiamati principi si è discostata la Corte territoriale nel ritenere applicabile alle ricorrenti, che pacificamente hanno sottoscritto il nuovo contratto rispettivamente in date 20 luglio 2004 e 5 dicembre 2003 ( pag. 3 della sentenza), la tabella di equiparazione adottata con il CCNL 27.1.2005, tabella che, all'evidenza, non poteva essere apprezzata nel momento in cui, all'atto del passaggio nell'area superiore, l'Università era tenuta ad adeguare anche l'indennità perequativa al diverso inquadramento, indennità che, a partire da detta data di acquisizione della professionalità superiore (con conseguente svolgimento delle relative mansioni), doveva necessariamente tener conto dei criteri in quel momento vigenti, e quindi di quelli fissati dal d.i. 9.11.1982, da applicare nel rispetto dei principi enunciati date Sezioni Unite di questa Corte; 4. in via conclusiva merita accoglimento il primo motivo, con assorbimento della seconda censura, e, cassata la sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto enunciati nei punti che precedono e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità; 5. le ulteriori questioni prospettate dalla difesa dell'Università nel controricorso e nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. non possono essere esaminate in questa sede perchè la Corte territoriale ha ritenuto assorbente l'applicabilità della nuova tabella di equiparazione, sicché, una volta cassata la pronuncia, le difese e le eccezioni sulle quali il giudice d'appello non ha statuito dovranno essere riproposte nel giudizio di rinvio; 6. non sussistono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia a
Sentenza Cassazione n. 25382/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris