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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 settembre 2023

Cassazione n. 28605/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7335/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO GENOVA n. 1669/2017 depositata il 27/12/2017.

Oggetto: Divisione R.G.N. 7335/2018 Ud. 25/09/2023CC Sez.

S2 - R.G. 7335/2018 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 2 di 16 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25/09/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne, innanzi il Tribunale di Savona, la coniuge separata [OSCURATO:PERSONA], chiedendo disporsi lo scioglimento della comunione su un bene immobile in [OSCURATO:PERSONA].

Detto immobile era già stato oggetto di una controversia tra le parti in quanto, al momento della stipula del rogito notarile, [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di essere coniugata in regime di separazione dei beni, laddove il regime tra i coniugi era ancora quello della comunione legale, non essendo ancora intervenuta la sentenza di separazione personale, essendosi svolta unicamente l’udienza presidenziale.

La controversia si era poi conclusa con il riconoscimento della contitolarità dell’attoresull’immobile in questione.

Oltre allo scioglimento della comunione su detto cespite, l’attore chiese altresì la condanna della convenuta alla corresponsione delle rendite e dei frutti percepiti in relazione all’immobile nonch é al risarcimento dei danni.

Si costituì [OSCURATO:PERSONA] aderendo alla domanda di scioglimento della comunione e chiedendo,in via riconvenzionale, sia il riconoscimento della quota del 50% delle spese affrontate per la manutenzione dell’immobile,sia lo scioglimento della comunione su un altro immobile in contitolarità delle parti, sia la condanna dello stesso attore al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata vendita dell’immobile stesso.

Sez.

S2 - R.G. 7335/2018 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 3 di 16

2. Il Tribunale di Savona definì la controversia pronunciando lo scioglimento della comunione su entrambi i cespiti mediante assegnazione di un immobile a ciascuna delle parti e condanna di [OSCURATO:PERSONA] al versamento di un conguaglio – calcolato sia sulla scorta della differenza di valore tra i due beni sia del calcolo dei frutti civili -mentre respinse le ulteriori domande delle parti.

3. Proposto appello da parte di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Genova, nella regolare costituzione di [OSCURATO:PERSONA], respinse il gravame con condanna dell’appellante alla rifusione delle spese di lite del grado.

In relazione ai cinque motivi di appello, la Corte territoriale, procedendo ad un esame congiunto degli stessi, osservò che: − la decorrenza dei frutti civili doveva essere fissata nella data di proposizione della domanda di scioglimento della comunione, dovendosi escludere rilevanza alla richiesta precedentemente formulata in via stragiudiziale dall’appellante; − correttamente la decisione di prime cure aveva riconosciuto i frutti civili anche in favore dell’appellata, avendo quest’ultima formulato una domanda di risarcimento danni che, per il suo contenuto, era stata correttamente riqualificata dal Tribunale quale domanda di riconoscimento dei frutti civili; − nessun effetto preclusivo al riconoscimento all’appellata dei frutti civili poteva essere prodotto da un accordo transattivo concluso dalle parti in sede di separazione - e col quale era stata quantificata l’indennità di occupazione dovuta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] per l’uso esclusivo della casa coniugale- “essendo evidente Sez.

S2 - R.G. 7335/2018 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 4 di 16 che la quantificazione di tale indennità di occupazione era avvenuta in quella sede in via provvisoria” e quindi “nell’ambito di un assetto di interessi completamente mutato rispetto al momento della spiegata domanda di scioglimento e divisione”; − meritava conferma anche il rigetto della domanda risarcitoria formulata da [OSCURATO:PERSONA] per l’uso esclusivo della proprietà comune da parte di [OSCURATO:PERSONA], risultando tale domanda genericamente formulata e non suffragata da prove.

4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Genova ricorre ora [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.

6. Le parti hanno entrambe depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a quattromotivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorsodeduce: − in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 186, lett. c), 192, 194, 820, terzo comma, 1147 e 1148 c.c.; − in relazione all’art. 360, n. 5 , c.p.c., “arbitrarietà logica e giuridica della motivazione ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti giusta testo novellato di cui al D.L. n. 83 del 2012 anche in rapporto all’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 –VI comma Costituzione che comporta la nullità della Sez.

S2 - R.G. 7335/2018 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 5 di 16 sentenza in relazione all’“error in procedendo” (Cass. Civ. Sez.

I, 15.6.2017 n. 14888)”.

Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale, nel ritenere dovuti i frutti civili solo con decorrenza dalla data di proposizione della domanda di scioglimento della comunione avrebbe fatto erronea applicazione degli artt. 192, 194, 820, terzo comma, 1147 e 1148 c.c. nonché dai principi espressi da precedenti di questa Corte.Il principio seguito dalla Corte territoriale – deduce il ricorrente – potrebbe operare solo nelle ipotesi in cui i beni oggetto della comunione siano stati destinati al mantenimento della famiglia, laddove nel caso in esame la controricorrente avrebbe sottratto l’immobile di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando falsamente in sede di acquisto di essere coniugata in regime di separazione dei beni, mentre il regime tra i coniugi era ancora quello della comunione legale.

In tal modo, argomenta il ricorso, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe precluso la destinazione del bene alle finalità connesse al regime patrimoniale di comunione e dovrebbe quindi essere ritenuta possessore di malafede ex art. 1147 c.c., con conseguente obbligo di restituire i frutti non dalla data della domanda giudiziale ex art. 1148 c.c., ma dalla data di acquisto del bene.

Ulteriormente, il ricorrente viene a dolersi del fatto che la Corte territoriale haomesso di esaminare la circostanza costituita, appunto, dalla mendace dichiarazione resa da [OSCURATO:PERSONA] in sede di acquisto dell’immobile e sulla cui scorta il ricorrente aveva formulato non solo la domanda di riconoscimento dei frutti civili ma anche di condanna della resistente al risarcimento dei danni.

2.2. Il motivo è infondato.

Quanto alla deduzione del vizio riferito al disposto di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c.,si deve, in primo luogo, rammentare che, in seguito alla Sez.

S2 - R.G. 7335/2018 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 6 di 16 riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., con L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 d el 12/10/2017, nonché la stessa ass.

Sez. 1, Sentenza n. 14888 del 2017, richiamata dal ricorrentenella rubrica del motivo).

Nel caso in esame, si deve escludere che la decisione della Corte genovese presenti carattere meramente apparente, avendo la Corte ampiamente argomentato le conclusioni cui è pervenuta, da ciò derivando la constatazione del fatto che quella che il ricorrente denuncia come “arbitrarietà logia e giuridica” si traduce inuna censura indirizzataverso l'insufficienza o la contraddittorietà della motivazione, avendo riguardo al profilo della idoneità probatoria delle risultanze processuali e cioè ad ipotesi che oggi sfuggono al sindacato di legittimità.

Sez.

S2 - R.G. 7335/2018 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 7 di 16 Neppure risulta ravvisabile il vizio di omesso esame di fatto decisivo, se tale fatto è costituito dalla “falsa dichiarazione della Traverso davanti al Notaro” (pag. 21 del ricorso), essendo anche in questo caso sufficiente osservare che la circostanza è stata espressamente menzionata e valutata dalla decisione impugnata, seppur approdando ad un esito difforme da quello auspicato dal ricorrente.

Si devono, allora, esaminare le doglianze riferite all’art. 360, n. 3), c.p.c. con le quali il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha operato il riconoscimento dei frutti civili con decorrenza dalla data della domanda di scioglimento della comunione.

Al riguardo questa Corte ha già in passato chiarito che, in caso di scioglimento della comunione legale, il coniuge rimasto nel possesso esclusivo dei beni fruttiferi (nel caso, bene immobile) già appartenenti alla comunione legale è tenuto, in base ai principi generali(art. 820, terzo comma, cod. civ.), al pagamento, in favore dell'altro coniuge, del corrispettivo pro quotadi tale godimento, quali frutti spettanti ex lege, a far data dalla domanda di divisione, quale momento d'insorgenza del debito di restituzione (pro quota) del bene medesimo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9845 del 15/06/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10896 del 24/05/2005).

Dai principi appena richiamati discende che - al di là del richiamo operato dai precedenti di questa Corte all’art. 1148 c.c. – l’ob bligo di corresponsione dei frutti civili viene a discendere unicamente con decorrenza dalla data di proposizione della domanda di scioglimento della comunione e non anteriormente, perché è da tale data che il possesso esclusivo del bene in capo ad uno dei coniugi cessa di trovare fondamento nella situazione di comunione, determinando l’insorgenza del debito di restituzione.

Sez.

S2 - R.G. 7335/2018 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 8 di 16 L’ancorarsi del debito restitutorio al momento della proposizione della domanda di scioglimento della comunione, quindi, comporta che deve invece escludersi l’esistenza di un similare debito per il periodo anteriore alla suddetta proposizione, rendendo quindi irrilevante lo stato soggettivo del coniuge che, in permanenza di comunione, venga a godere in via esclusiva del bene comune.

Essendosi la Corte territoriale pienamente conformata a tali principi, il motivo di ricorso risulta, anche per tale profilo, infondato, mentre sono da ritenersi inammissibili –stante il vincolo del precedente giudicato sul punto – e comunque infondate le d eduzioni svolte dalla controricorrente in memoria 380bis.1c.p.c. con riferimento al vigente disposto di cui all’art. 191 c.c., dal momento che l’attuale tenore della previsione discende dalle modifiche apportate dall’art.2, L. 55 /2015 n. 55, applicabili, tuttavia, ex art. 3 della stessa L. 55/2015, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima, laddove il procedimento di separazione delle parti risultava conclusoin data ampiamente anteriore.

3.1. Con il secondo motivo il ricorsodeduce: − in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c.; − in relazione all’art. 360, n. 5 , c.p.c., “arbitrarietà logica e giuridica della motivazione ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti giusta testo novellato di cui al D.L. n. 83 del 2012 anche in rapporto all’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 –VI comma Costituzione che comporta la nullità della sentenza in relazione all’“error in procedendo” (Cass. Civ. Sez.

I, 15.6.2017 n. 14888)”.

Sez.

S2 - R.G. 7335/2018 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 9 di 16 Il ricorrente impugna la decisione della Corte genovese nella parte in cui la stessa ha disatteso la domanda di risarcimento dei danni, argomentando, in primo luogo, di avere ampiamente argomentato e suffragato detta domanda, contrariamente a quanto asserito nella decisione impugnata.

Nel merito, poi, il ricorrente deduce la piena fondatezza della medesima domanda risarcitoria per avere [OSCURATO:PERSONA] impedito il godimento dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA], dapprima occultando l’acquisto al medesimo ricorrente e rendendo una dichiarazione non veritiera in sede di rogito notarile e poi resistendo per tre gradi di giudizio alla domanda di rivendica della quota proposta da [OSCURATO:PERSONA], disattendendo infine il giudicato scaturito da tale vicenda processuale.

Argomenta, quindi, il ricorrente che il danno in tal modo lamentato doveva ritenersi sussistente in re ipsa e scaturendo da una condotta illecita costituente anche reato, doveva ritenersi non solo decorrente dalla data dell’acquisto dell’immobile ma anche comprensivo del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.

Ulteriormente, il ricorrente viene a dolersi del fatto che la Corte territoriale abbia omesso di esaminare la duplice circostanza costituita, da un lato, dalla nuovamente dalla mendace dichiarazione resa da [OSCURATO:PERSONA] in sede di acquisto dell’immobile e, dall’altro lato, dall’atteggiamento di rifiuto della medesima a consentire il godimento dell’immobile anche nel corso ed all’esito dei tre gradi del giudizio di rivendicazione, peraltro sulla scorta di una motivazione che il ricorrente medesimo denuncia come meramente apparente.

3.2. Il motivo è infondato.

Quanto alla deduzione del vizio riferito al disposto di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c., l’infondatezza del medesimo emerge dagli stessi principi Sez.

S2 -R.G. 7335/2018 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 10 di 16 richiamati in relazione al primo motivo di ricorso, dovendosi ulteriormente osservare, in questa sede, che, in realtà, la circostanza di cui si assume l’omesso esame è stata invece espressamente menzionata e valutata dalla Corte genovese.

Quanto alle doglianze riferite all’art. 360, n. 3), c.p.c., si deve rammentare che questa Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez.

U -Sentenza n. 33645 del 15/11/2022) ha recentemente affrontato la tematica del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, stabilendo il principio per cui il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.

La decisione impugnata risulta pienamente conforme a questo principio, avendo il giudice d’appello disatteso la domanda risarcitoria sulla base del duplice rilievo della genericità della domanda medesima e dell’assenza di prove a suo supporto.

La Corte territoriale, quindi, nel ravvisare la genericità della domanda, ha giudicato in modoconforme alle indicazioni de lle Sezioni Unite di questa Corte , laddove le medesime affermano che il proprietario che lamenta un danno da occupazione senza titolo di un bene immobile, è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilitàdi godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, ad esempio sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato.

Sez.

S2 -R.G. 7335/2018 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 11 di 16 La valutazione espressa dalla Corte genovese risulta contestata da parte del ricorrente in modo radicalmente carente di specificità e non conforme al canone di cui all’art. 366 c.p.c. , non essendo stati riprodotti, almeno nei loro passaggi salienti, gli atti di parte che avrebbero dovuto contenere la specifica allegazione dei danni lamentati.

Conforme ai principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte è anche la seconda valutazione espressa dalla Corte territoriale in ordine all’assenza di adeguata prova dei danni lamentati –di cui il ricorrente non deduce adeguatamente di aver offerto prova neppure in forma presuntiva - considerato anche il fatto che il danno ipotetico risultava in parte già ristorato dal riconoscimento dei frutti ci vili e che, conseguentemente, gravava comunque sul ricorrente l’onere di fornire adeguata prova – si ripete, anche presuntiva - di eventuali danni ulteriori. 4.1.Con il terzo motivo il ricorso deduce : − in relazione all’art. 360, n. 4 , c.p.c., “violazione d ell’art.112 c.p.c. per extrapetita (in quanto riconosciuta alla convenuta [OSCURATO:PERSONA] la domanda di rimborso dei frutti civili mai proposta) e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per errata valutazione/percezione della prova costituita dall’accordo di transazione recepito nel verbale di udienza 9.5.1985 nella causa di separazione coniugi”; − in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 820, terzo comma, 1183, 1372 e 1965 c.c.; − in relazione all’art. 360, n. 5, c.p .c., “arbitrarietà logica e giuridica della motivazione ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione Sez.

S2 -R.G. 7335/2018 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 12 di 16 tra le parti giusta testo novellato di cui al D.L. n. 83 del 2012”.

Il ricorrente impugna la decisione della Corte territoriale, nella parte in cui la stessa ha riconosciuto alla controricorrente i frutti civili in relazione all’altro immobile oggetto della comunione ed assegnato in uso esclusivo al ricorrente in sede di separazione in quanto: − tale domanda non sareb be mai stata formulata dalla ricorrente, né poteva derivare dalla riqualificazione della domanda di risarcimento danni proposta da [OSCURATO:PERSONA], in quanto tale ultima domanda era riferita unicamente ai danni derivanti dalla violazione dell’intesa esistente tra le parti in ordine alla vendita dell’immobile; − la Corte territoriale avrebbe operato una non corretta interpretazione dell’accordo transattivo raggiunto in sede di separazione – e mediante il quale il ricorrente si impegnava a versare alla controricorrente una somma fissa mensile a titolo di frutti civili –omettendo di constatare che, in virtù di tale intesa, nessuna ulteriore somma doveva essere versata a [OSCURATO:PERSONA] a titolo di frutti civili se non nell’ipotesi di risoluzione dell’intesa medesima; − avrebbe, in conclusione, omesso di valutare il fatto decisivo, costituito, appunto, dalla conclusione dell’intesa transattiva.

4.2. Il motivo è, anch’esso, infondato.

Quanto alla deduzione del vizio riferito al disposto di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c., l’infondatezza del medesimo emerge dagli stessi principi richiamati in relazione al primo ed al secondo motivo di ricorso , dovendosi ulteriormente osservare, in questa sede, che, in realtà, la circostanza della conclusione dell’intesa transattiva, ben lungi Sez.

S2 -R.G. 7335/2018 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 13 di 16 dall’essere stata negletta dalla Corte genovese, è stata espressamente presa in considerazione.

Quanto alla deduzione del vizio riferibile al disposto di cui all’art. 360, n. 4), c.p.c., si deve in primo luogo rammentare che il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 5153 del 21/02/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13945 del 03/08/2012) Nel caso in esame si deve escludere che la decisione della Corte d’appello venga ad integrare la violazione dell’art. 112 c.p.c., alla luce del tenore della domanda della controricorrente come riprodotta a pag. 41 dello stessoricorso.

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, infatti, deve ritenersi che la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA], in virtù della sua stessa formulazione letterale, fosse da riferire non solo ai danni derivati dalla mancata vendita dell’immobile di Carcare, ma anche – come evidenziato dalla congiunzione “e” impiegata nella formulazione – al la “differenza tra quanto versato dal [OSCURATO:PERSONA] a titolo di indennità di occupazione dell’immobile e quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricavato dalla locazione dell’immobile al comune canone di mercato oltre interessi ...”.

Correttamente, quindi, la Corte territoriale – peraltro conformandosi a precedenti di questa Corte proprio in tema di riqualificazione della domanda di risarcimento dei danni in domanda di Sez.

S2 -R.G. 7335/2018 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 14 di 16 riconoscimento dei frutti civili (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9845 del 15/06/2012) - è p er venuta alla conclusione per cui oggetto della domanda era proprio il riconoscimento dei frutti civili relativi all’immobile di Carcare- e, più esattamente, la differenza tra quanto già percepito dalla controricorrente sulla scorta della transaz ione invocata dallo stesso ricorrente e quella che sarebbe stata la corretta quantificazione integrale dei frutti civili – senza che tale ricostruzione si sia in alcun modo tradotta in una modificazione dei fatti costitutivi o nella valorizzazione di fattinon dedotti in giudizio dalle parti.

Infondate, infine, sono le doglianze indirizzate dal ricorrente all’interpretazione fornita dalla Corte territoriale dell’accordo transattivo recepito nel verbale di udienza del processo di separazione.

Se, infatti, la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – comunque non pertinente rispetto alle deduzioni - viene inevitabilmente ad incorrere in una valutazione di inammissibilità, in virtù della suaproposizione del tutto difforme rispetto ai canoni già da tempo fissati da questa Corte (Cass. Sez.

U - Sentenza n. 20867 del 30/09/2020), risultano invece infondate le argomentazioni con le quali il ricorrente viene a dolersi di una erronea interpretazione dell’intesa transattiva.

È lo stesso ricorrente, infatti, a sottolineare nel proprio ricorso (pag. 39) che la transazione in questione avrebbe conservato efficacia tra le parti “fino a quando (…), come nel caso di specie, non si fosse avverata una condizione definitivamente risolutiva (…) come (…) quella – poi attuata – della divisione dei beni immobile per scioglimento della comunione legale dovuta a separazione”.

Se, a questo punto, si considera che nel giudizio di primo grado (come rammentato a pag. 2 della decisione d’appello) i frutti sono stati riconosciuti alla controricorrente “dalla data di proposizione della Sez.

S2 -R.G. 7335/2018 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 15 di 16 domanda riconvenzionale” di scioglimento della comunione , e che la Corte territoriale ha confermato detta statuizione, emerge che la decisione impugnata, nel confermare le conclusioni del giudice di prime cure, si è conformata esattamente a quella che, secondo il ricorso, era la corretta interpretazione della transazione, riconoscendo i frutti proprio a partire dal momento in cui la transazione doveva ritenersi avere perso efficacia.

Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha affermato la “provvisorietà” del regime stabilito dalla transazione, dovendosi intendere tale “provvisorietà” come riferita al fatto che la formulazione della domanda di scioglimento della comunione aveva determinato il venir meno degli effetti della transazione stessa - come del resto riconosciuto dallo stesso ricorrente- legittimando la controricorrente a chiedere il riconoscimento dei frutti per il periodo successivo. 5.1.Con il quarto motivo il ricorso deduce , in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c.

Il ricorrente viene, infine, a dolersi del fatto che la Corte territoriale non abbia deciso sul motivo di appello che veniva ad investire la statuizione di integrale compensazione delle spese di lite adottata dal giudice di prime cure.

5.2. Il motivo è fondato.

La decisione della Corte d’appello di Genova, nella sintesi dei motivi di gravame, ha richiamato come quinto motivo quello concernente la statuizione di integrale compensazione delle spese di lite del giudizio di prime cure,senza tuttavia in alcun modo procedere ad esaminare detto motivo e a statuire su di esso , in tal modo incorrendo nella diretta violazione dell’art. 112 c.p.c.

6. In virtù delle considerazioni che precedono, disattesi i primi tre motivi di ricorsoe in accoglimento del quarto, la decisione impugnata Sez.

S2 -R.G. 7335/2018 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 16 di 16 deve e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7335/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO GENOVA n. 1669/2017 depositata il 27/12/2017. Oggetto: Divisione R.G.N. 7335/2018 Ud. 25/09/2023CC Sez. S2 - R.G. 7335/2018 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 2 di 16 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25/09/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne, innanzi il Tribunale di Savona, la coniuge separata [OSCURATO:PERSONA], chiedendo disporsi lo scioglimento della comunione su un bene immobile in [OSCURATO:PERSONA]. Detto immobile era già stato oggetto di una controversia tra le parti in quanto, al momento della stipula del rogito notarile, [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di essere coniugata in regime di separazione dei beni, laddove il regime tra i coniugi era ancora quello della comunione legale, non essendo ancora intervenuta la sentenza di separazione personale, essendosi svolta unicamente l’udienza presidenziale. La controversia si era poi conclusa con il riconoscimento della contitolarità dell’attoresull’immobile in questione. Oltre allo scioglimento della comunione su detto cespite, l’attore chiese altresì la condanna della convenuta alla corresponsione delle rendite e dei frutti percepiti in relazione all’immobile nonch é al risarcimento dei danni. Si costituì [OSCURATO:PERSONA] aderendo alla domanda di scioglimento della comunione e chiedendo,in via riconvenzionale, sia il riconoscimento della quota del 50% delle spese affrontate per la manutenzione dell’immobile,sia lo scioglimento della comunione su un altro immobile in contitolarità delle parti, sia la condanna dello stesso attore al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata vendita dell’immobile stesso. Sez. S2 - R.G. 7335/2018 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 3 di 16 2. Il Tribunale di Savona definì la controversia pronunciando lo scioglimento della comunione su entrambi i cespiti mediante assegnazione di un immobile a ciascuna delle parti e condanna di [OSCURATO:PERSONA] al versamento di un conguaglio – calcolato sia sulla scorta della differenza di valore tra i due beni sia del calcolo dei frutti civili -mentre respinse le ulteriori domande delle parti. 3. Proposto appello da parte di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Genova, nella regolare costituzione di [OSCURATO:PERSONA], respinse il gravame con condanna dell’appellante alla rifusione delle spese di lite del grado. In relazione ai cinque motivi di appello, la Corte territoriale, procedendo ad un esame congiunto degli stessi, osservò che: − la decorrenza dei frutti civili doveva essere fissata nella data di proposizione della domanda di scioglimento della comunione, dovendosi escludere rilevanza alla richiesta precedentemente formulata in via stragiudiziale dall’appellante; − correttamente la decisione di prime cure aveva riconosciuto i frutti civili anche in favore dell’appellata, avendo quest’ultima formulato una domanda di risarcimento danni che, per il suo contenuto, era stata correttamente riqualificata dal Tribunale quale domanda di riconoscimento dei frutti civili; − nessun effetto preclusivo al riconoscimento all’appellata dei frutti civili poteva essere prodotto da un accordo transattivo concluso dalle parti in sede di separazione - e col quale era stata quantificata l’indennità di occupazione dovuta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] per l’uso esclusivo della casa coniugale- “essendo evidente Sez. S2 - R.G. 7335/2018 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 4 di 16 che la quantificazione di tale indennità di occupazione era avvenuta in quella sede in via provvisoria” e quindi “nell’ambito di un assetto di interessi completamente mutato rispetto al momento della spiegata domanda di scioglimento e divisione”; − meritava conferma anche il rigetto della domanda risarcitoria formulata da [OSCURATO:PERSONA] per l’uso esclusivo della proprietà comune da parte di [OSCURATO:PERSONA], risultando tale domanda genericamente formulata e non suffragata da prove. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Genova ricorre ora [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c. 6. Le parti hanno entrambe depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a quattromotivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorsodeduce: − in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 186, lett. c), 192, 194, 820, terzo comma, 1147 e 1148 c.c.; − in relazione all’art. 360, n. 5 , c.p.c., “arbitrarietà logica e giuridica della motivazione ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti giusta testo novellato di cui al D.L. n. 83 del 2012 anche in rapporto all’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 –VI comma Costituzione che comporta la nullità della Sez. S2 - R.G. 7335/2018 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 5 di 16 sentenza in relazione all’“error in procedendo” (Cass. Civ. Sez. I, 15.6.2017 n. 14888)”. Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale, nel ritenere dovuti i frutti civili solo con decorrenza dalla data di proposizione della domanda di scioglimento della comunione avrebbe fatto erronea applicazione degli artt. 192, 194, 820, terzo comma, 1147 e 1148 c.c. nonché dai principi espressi da precedenti di questa Corte.Il principio seguito dalla Corte territoriale – deduce il ricorrente – potrebbe operare solo nelle ipotesi in cui i beni oggetto della comunione siano stati destinati al mantenimento della famiglia, laddove nel caso in esame la controricorrente avrebbe sottratto l’immobile di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando falsamente in sede di acquisto di essere coniugata in regime di separazione dei beni, mentre il regime tra i coniugi era ancora quello della comunione legale. In tal modo, argomenta il ricorso, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe precluso la destinazione del bene alle finalità connesse al regime patrimoniale di comunione e dovrebbe quindi essere ritenuta possessore di malafede ex art. 1147 c.c., con conseguente obbligo di restituire i frutti non dalla data della domanda giudiziale ex art. 1148 c.c., ma dalla data di acquisto del bene. Ulteriormente, il ricorrente viene a dolersi del fatto che la Corte territoriale haomesso di esaminare la circostanza costituita, appunto, dalla mendace dichiarazione resa da [OSCURATO:PERSONA] in sede di acquisto dell’immobile e sulla cui scorta il ricorrente aveva formulato non solo la domanda di riconoscimento dei frutti civili ma anche di condanna della resistente al risarcimento dei danni. 2.2. Il motivo è infondato. Quanto alla deduzione del vizio riferito al disposto di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c.,si deve, in primo luogo, rammentare che, in seguito alla Sez. S2 - R.G. 7335/2018 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 6 di 16 riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., con L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 d el 12/10/2017, nonché la stessa ass. Sez. 1, Sentenza n. 14888 del 2017, richiamata dal ricorrentenella rubrica del motivo). Nel caso in esame, si deve escludere che la decisione della Corte genovese presenti carattere meramente apparente, avendo la Corte ampiamente argomentato le conclusioni cui è pervenuta, da ciò derivando la constatazione del fatto che quella che il ricorrente denuncia come “arbitrarietà logia e giuridica” si traduce inuna censura indirizzataverso l'insufficienza o la contraddittorietà della motivazione, avendo riguardo al profilo della idoneità probatoria delle risultanze processuali e cioè ad ipotesi che oggi sfuggono al sindacato di legittimità. Sez. S2 - R.G. 7335/2018 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 7 di 16 Neppure risulta ravvisabile il vizio di omesso esame di fatto decisivo, se tale fatto è costituito dalla “falsa dichiarazione della Traverso davanti al Notaro” (pag. 21 del ricorso), essendo anche in questo caso sufficiente osservare che la circostanza è stata espressamente menzionata e valutata dalla decisione impugnata, seppur approdando ad un esito difforme da quello auspicato dal ricorrente. Si devono, allora, esaminare le doglianze riferite all’art. 360, n. 3), c.p.c. con le quali il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha operato il riconoscimento dei frutti civili con decorrenza dalla data della domanda di scioglimento della comunione. Al riguardo questa Corte ha già in passato chiarito che, in caso di scioglimento della comunione legale, il coniuge rimasto nel possesso esclusivo dei beni fruttiferi (nel caso, bene immobile) già appartenenti alla comunione legale è tenuto, in base ai principi generali(art. 820, terzo comma, cod. civ.), al pagamento, in favore dell'altro coniuge, del corrispettivo pro quotadi tale godimento, quali frutti spettanti ex lege, a far data dalla domanda di divisione, quale momento d'insorgenza del debito di restituzione (pro quota) del bene medesimo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9845 del 15/06/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10896 del 24/05/2005). Dai principi appena richiamati discende che - al di là del richiamo operato dai precedenti di questa Corte all’art. 1148 c.c. – l’ob bligo di corresponsione dei frutti civili viene a discendere unicamente con decorrenza dalla data di proposizione della domanda di scioglimento della comunione e non anteriormente, perché è da tale data che il possesso esclusivo del bene in capo ad uno dei coniugi cessa di trovare fondamento nella situazione di comunione, determinando l’insorgenza del debito di restituzione. Sez. S2 - R.G. 7335/2018 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 8 di 16 L’ancorarsi del debito restitutorio al momento della proposizione della domanda di scioglimento della comunione, quindi, comporta che deve invece escludersi l’esistenza di un similare debito per il periodo anteriore alla suddetta proposizione, rendendo quindi irrilevante lo stato soggettivo del coniuge che, in permanenza di comunione, venga a godere in via esclusiva del bene comune. Essendosi la Corte territoriale pienamente conformata a tali principi, il motivo di ricorso risulta, anche per tale profilo, infondato, mentre sono da ritenersi inammissibili –stante il vincolo del precedente giudicato sul punto – e comunque infondate le d eduzioni svolte dalla controricorrente in memoria 380bis.1c.p.c. con riferimento al vigente disposto di cui all’art. 191 c.c., dal momento che l’attuale tenore della previsione discende dalle modifiche apportate dall’art.2, L. 55 /2015 n. 55, applicabili, tuttavia, ex art. 3 della stessa L. 55/2015, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima, laddove il procedimento di separazione delle parti risultava conclusoin data ampiamente anteriore. 3.1. Con il secondo motivo il ricorsodeduce: − in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c.; − in relazione all’art. 360, n. 5 , c.p.c., “arbitrarietà logica e giuridica della motivazione ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti giusta testo novellato di cui al D.L. n. 83 del 2012 anche in rapporto all’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 –VI comma Costituzione che comporta la nullità della sentenza in relazione all’“error in procedendo” (Cass. Civ. Sez. I, 15.6.2017 n. 14888)”. Sez. S2 - R.G. 7335/2018 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 9 di 16 Il ricorrente impugna la decisione della Corte genovese nella parte in cui la stessa ha disatteso la domanda di risarcimento dei danni, argomentando, in primo luogo, di avere ampiamente argomentato e suffragato detta domanda, contrariamente a quanto asserito nella decisione impugnata. Nel merito, poi, il ricorrente deduce la piena fondatezza della medesima domanda risarcitoria per avere [OSCURATO:PERSONA] impedito il godimento dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA], dapprima occultando l’acquisto al medesimo ricorrente e rendendo una dichiarazione non veritiera in sede di rogito notarile e poi resistendo per tre gradi di giudizio alla domanda di rivendica della quota proposta da [OSCURATO:PERSONA], disattendendo infine il giudicato scaturito da tale vicenda processuale. Argomenta, quindi, il ricorrente che il danno in tal modo lamentato doveva ritenersi sussistente in re ipsa e scaturendo da una condotta illecita costituente anche reato, doveva ritenersi non solo decorrente dalla data dell’acquisto dell’immobile ma anche comprensivo del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. Ulteriormente, il ricorrente viene a dolersi del fatto che la Corte territoriale abbia omesso di esaminare la duplice circostanza costituita, da un lato, dalla nuovamente dalla mendace dichiarazione resa da [OSCURATO:PERSONA] in sede di acquisto dell’immobile e, dall’altro lato, dall’atteggiamento di rifiuto della medesima a consentire il godimento dell’immobile anche nel corso ed all’esito dei tre gradi del giudizio di rivendicazione, peraltro sulla scorta di una motivazione che il ricorrente medesimo denuncia come meramente apparente. 3.2. Il motivo è infondato. Quanto alla deduzione del vizio riferito al disposto di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c., l’infondatezza del medesimo emerge dagli stessi principi Sez. S2 -R.G. 7335/2018 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 10 di 16 richiamati in relazione al primo motivo di ricorso, dovendosi ulteriormente osservare, in questa sede, che, in realtà, la circostanza di cui si assume l’omesso esame è stata invece espressamente menzionata e valutata dalla Corte genovese. Quanto alle doglianze riferite all’art. 360, n. 3), c.p.c., si deve rammentare che questa Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez. U -Sentenza n. 33645 del 15/11/2022) ha recentemente affrontato la tematica del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, stabilendo il principio per cui il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza. La decisione impugnata risulta pienamente conforme a questo principio, avendo il giudice d’appello disatteso la domanda risarcitoria sulla base del duplice rilievo della genericità della domanda medesima e dell’assenza di prove a suo supporto. La Corte territoriale, quindi, nel ravvisare la genericità della domanda, ha giudicato in modoconforme alle indicazioni de lle Sezioni Unite di questa Corte , laddove le medesime affermano che il proprietario che lamenta un danno da occupazione senza titolo di un bene immobile, è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilitàdi godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, ad esempio sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato. Sez. S2 -R.G. 7335/2018 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 11 di 16 La valutazione espressa dalla Corte genovese risulta contestata da parte del ricorrente in modo radicalmente carente di specificità e non conforme al canone di cui all’art. 366 c.p.c. , non essendo stati riprodotti, almeno nei loro passaggi salienti, gli atti di parte che avrebbero dovuto contenere la specifica allegazione dei danni lamentati. Conforme ai principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte è anche la seconda valutazione espressa dalla Corte territoriale in ordine all’assenza di adeguata prova dei danni lamentati –di cui il ricorrente non deduce adeguatamente di aver offerto prova neppure in forma presuntiva - considerato anche il fatto che il danno ipotetico risultava in parte già ristorato dal riconoscimento dei frutti ci vili e che, conseguentemente, gravava comunque sul ricorrente l’onere di fornire adeguata prova – si ripete, anche presuntiva - di eventuali danni ulteriori. 4.1.Con il terzo motivo il ricorso deduce : − in relazione all’art. 360, n. 4 , c.p.c., “violazione d ell’art.112 c.p.c. per extrapetita (in quanto riconosciuta alla convenuta [OSCURATO:PERSONA] la domanda di rimborso dei frutti civili mai proposta) e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per errata valutazione/percezione della prova costituita dall’accordo di transazione recepito nel verbale di udienza 9.5.1985 nella causa di separazione coniugi”; − in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 820, terzo comma, 1183, 1372 e 1965 c.c.; − in relazione all’art. 360, n. 5, c.p .c., “arbitrarietà logica e giuridica della motivazione ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione Sez. S2 -R.G. 7335/2018 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 12 di 16 tra le parti giusta testo novellato di cui al D.L. n. 83 del 2012”. Il ricorrente impugna la decisione della Corte territoriale, nella parte in cui la stessa ha riconosciuto alla controricorrente i frutti civili in relazione all’altro immobile oggetto della comunione ed assegnato in uso esclusivo al ricorrente in sede di separazione in quanto: − tale domanda non sareb be mai stata formulata dalla ricorrente, né poteva derivare dalla riqualificazione della domanda di risarcimento danni proposta da [OSCURATO:PERSONA], in quanto tale ultima domanda era riferita unicamente ai danni derivanti dalla violazione dell’intesa esistente tra le parti in ordine alla vendita dell’immobile; − la Corte territoriale avrebbe operato una non corretta interpretazione dell’accordo transattivo raggiunto in sede di separazione – e mediante il quale il ricorrente si impegnava a versare alla controricorrente una somma fissa mensile a titolo di frutti civili –omettendo di constatare che, in virtù di tale intesa, nessuna ulteriore somma doveva essere versata a [OSCURATO:PERSONA] a titolo di frutti civili se non nell’ipotesi di risoluzione dell’intesa medesima; − avrebbe, in conclusione, omesso di valutare il fatto decisivo, costituito, appunto, dalla conclusione dell’intesa transattiva. 4.2. Il motivo è, anch’esso, infondato. Quanto alla deduzione del vizio riferito al disposto di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c., l’infondatezza del medesimo emerge dagli stessi principi richiamati in relazione al primo ed al secondo motivo di ricorso , dovendosi ulteriormente osservare, in questa sede, che, in realtà, la circostanza della conclusione dell’intesa transattiva, ben lungi Sez. S2 -R.G. 7335/2018 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 13 di 16 dall’essere stata negletta dalla Corte genovese, è stata espressamente presa in considerazione. Quanto alla deduzione del vizio riferibile al disposto di cui all’art. 360, n. 4), c.p.c., si deve in primo luogo rammentare che il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 5153 del 21/02/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13945 del 03/08/2012) Nel caso in esame si deve escludere che la decisione della Corte d’appello venga ad integrare la violazione dell’art. 112 c.p.c., alla luce del tenore della domanda della controricorrente come riprodotta a pag. 41 dello stessoricorso. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, infatti, deve ritenersi che la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA], in virtù della sua stessa formulazione letterale, fosse da riferire non solo ai danni derivati dalla mancata vendita dell’immobile di Carcare, ma anche – come evidenziato dalla congiunzione “e” impiegata nella formulazione – al la “differenza tra quanto versato dal [OSCURATO:PERSONA] a titolo di indennità di occupazione dell’immobile e quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricavato dalla locazione dell’immobile al comune canone di mercato oltre interessi ...”. Correttamente, quindi, la Corte territoriale – peraltro conformandosi a precedenti di questa Corte proprio in tema di riqualificazione della domanda di risarcimento dei danni in domanda di Sez. S2 -R.G. 7335/2018 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 14 di 16 riconoscimento dei frutti civili (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9845 del 15/06/2012) - è p er venuta alla conclusione per cui oggetto della domanda era proprio il riconoscimento dei frutti civili relativi all’immobile di Carcare- e, più esattamente, la differenza tra quanto già percepito dalla controricorrente sulla scorta della transaz ione invocata dallo stesso ricorrente e quella che sarebbe stata la corretta quantificazione integrale dei frutti civili – senza che tale ricostruzione si sia in alcun modo tradotta in una modificazione dei fatti costitutivi o nella valorizzazione di fattinon dedotti in giudizio dalle parti. Infondate, infine, sono le doglianze indirizzate dal ricorrente all’interpretazione fornita dalla Corte territoriale dell’accordo transattivo recepito nel verbale di udienza del processo di separazione. Se, infatti, la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – comunque non pertinente rispetto alle deduzioni - viene inevitabilmente ad incorrere in una valutazione di inammissibilità, in virtù della suaproposizione del tutto difforme rispetto ai canoni già da tempo fissati da questa Corte (Cass. Sez. U - Sentenza n. 20867 del 30/09/2020), risultano invece infondate le argomentazioni con le quali il ricorrente viene a dolersi di una erronea interpretazione dell’intesa transattiva. È lo stesso ricorrente, infatti, a sottolineare nel proprio ricorso (pag. 39) che la transazione in questione avrebbe conservato efficacia tra le parti “fino a quando (…), come nel caso di specie, non si fosse avverata una condizione definitivamente risolutiva (…) come (…) quella – poi attuata – della divisione dei beni immobile per scioglimento della comunione legale dovuta a separazione”. Se, a questo punto, si considera che nel giudizio di primo grado (come rammentato a pag. 2 della decisione d’appello) i frutti sono stati riconosciuti alla controricorrente “dalla data di proposizione della Sez. S2 -R.G. 7335/2018 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 15 di 16 domanda riconvenzionale” di scioglimento della comunione , e che la Corte territoriale ha confermato detta statuizione, emerge che la decisione impugnata, nel confermare le conclusioni del giudice di prime cure, si è conformata esattamente a quella che, secondo il ricorso, era la corretta interpretazione della transazione, riconoscendo i frutti proprio a partire dal momento in cui la transazione doveva ritenersi avere perso efficacia. Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha affermato la “provvisorietà” del regime stabilito dalla transazione, dovendosi intendere tale “provvisorietà” come riferita al fatto che la formulazione della domanda di scioglimento della comunione aveva determinato il venir meno degli effetti della transazione stessa - come del resto riconosciuto dallo stesso ricorrente- legittimando la controricorrente a chiedere il riconoscimento dei frutti per il periodo successivo. 5.1.Con il quarto motivo il ricorso deduce , in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. Il ricorrente viene, infine, a dolersi del fatto che la Corte territoriale non abbia deciso sul motivo di appello che veniva ad investire la statuizione di integrale compensazione delle spese di lite adottata dal giudice di prime cure. 5.2. Il motivo è fondato. La decisione della Corte d’appello di Genova, nella sintesi dei motivi di gravame, ha richiamato come quinto motivo quello concernente la statuizione di integrale compensazione delle spese di lite del giudizio di prime cure,senza tuttavia in alcun modo procedere ad esaminare detto motivo e a statuire su di esso , in tal modo incorrendo nella diretta violazione dell’art. 112 c.p.c. 6. In virtù delle considerazioni che precedono, disattesi i primi tre motivi di ricorsoe in accoglimento del quarto, la decisione impugnata Sez. S2 -R.G. 7335/2018 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 16 di 16 deve e
Sentenza Cassazione n. 28605/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris