CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 11599/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ni([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]).- Ricorrente, controricorrente incidentale –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Mazzucco ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]).- Controricorrente, ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 1492/2018depositata il 04/10/2018.Numero registro generale 11710/2019Numero sezionale 2820/2025Numero di raccolta generale 11599/2026Data pubblicazione 28/04/2026Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblicaudienza del 20 novembre 2025.Udito il [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto l’accoglimento del primo motivo e del secondo motivo diricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA].Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Genova, con sentenza non definitiva n. 1686 del2014, pronunciando sulla domanda di [OSCURATO:PERSONA] di divisionedei beni in comunione con l’ex coniuge [OSCURATO:PERSONA], dichiarò chel’immobile sito in Comune di Vobbia (località Alpe), acquistato dalconvenuto nel 1983, non era caduto in comunione legale e che,invece, era in comunione la casa coniugale di via Robino 87/11,Genova, acquistata nel 1990, della quale dispose la divisione,rimettendo la causa sul ruolo per la conseguente vendita del bene.2. Decidendo sull’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] e su quelloincidentale di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Genova, ha respinto quelloincidentale di [OSCURATO:PERSONA], confermando che non era in comunionel’immobile di Vobbia, e, in parziale accoglimento di quello principale diSerra, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] tenuta al pagamento proquota in favore di [OSCURATO:PERSONA] dei frutti civili per il godimento esclusivodell’ex casa coniugale di via Robino 87/11, con decorrenza dalla datadel provvedimento di revoca dell’assegnazione all’originaria attricedell’immobile e a rimborsare all’appellante principale il 50% delleimposte e tasse dal medesimo pagate per la casa di Genova.3. Avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione principale, con due motivi, cui ha resistitoCarlo [OSCURATO:PERSONA], con controricorso, nel quale ha svolto ricorso incidentale,con un motivo, cui [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso.Numero registro generale 11710/2019Numero sezionale 2820/2025Numero di raccolta generale 11599/2026Data pubblicazione 28/04/20264. Con ordinanza interlocutoria n. 15425/2025, emessanell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la S.C., in diversacomposizione, ha rinviato la causa in pubblica udienza in ragione delrilievo nomofilattico del secondo motivo di ricorso principale, con cui èdenunciata la violazione dell’art. 179 comma 2 c.c. in base al quale,affinché gli immobili acquistati in costanza di matrimonio siano benipersonali e siano esclusi dalla comunione legale, la stessa esclusionedeve risultare dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anchel’altro coniuge, pur quando quest’ultimo, nell’atto stesso, sia tra ivenditori. Il motivo denuncia altresì la violazione dell’art. 2729 c.c.In prossimità di questa pubblica udienza, il PM ha depositato unamemoria nella quale ha chiesto l’accoglimento del primo motivo (neilimiti di cui in motivazione) e del secondo motivo del ricorsoprincipale, e il rigetto del ricorso incidentale.La difesa del controricorrente ha depositato una memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] denuncia laviolazione o falsa applicazione degli artt. 1148, 1102, 192 e 194 c.c.La premessa della censura è che la Corte d’appello, inaccoglimento del motivo di gravame con il quale [OSCURATO:PERSONA] lamentaval’omessa pronuncia, da parte del Tribunale, sulla sua domandariconvenzionale subordinata di condanna dell’attrice al pagamento del50% dei frutti civili dell’immobile di via Robino 87/11, ex casaconiugale, in comunione legale tra i coniugi, assegnata alla moglie nelgiudizio di separazione, ha condannato la stessa al pagamento deidetti frutti civili con decorrenza dalla data (03/11/2006) delprovvedimento di revoca dell’assegnazione della casa coniugale.La ricorrente sostiene che, in accordo con la giurisprudenza dilegittimità, l’uso esclusivo del bene comune, da parte di uno deicomproprietari, nei limite dell’art. 1102 c.c., non è idoneo a produrreNumero registro generale 11710/2019Numero sezionale 2820/2025Numero di raccolta generale 11599/2026Data pubblicazione 28/04/2026alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimastiinerti o che abbiano acconsentito a tale uso in modo certo einequivoco, sicché l’occupante è tenuto al pagamento dei frutti civilisoltanto se gli altri partecipanti abbiano manifestato l’intenzione diutilizzare il bene in maniera diretta e ciò non sia stato loro concesso.In ultima analisi, la ricorrente sottolinea che, al più, i frutti civilisarebbero dovuti all’altro comproprietario non già, come afferma lasentenza impugnata, a decorrere dal giorno (03/11/2006) dellarevoca dell’assegnazione alla stessa [OSCURATO:PERSONA] della casa coniugale, madal giorno della domanda di rimborso dei frutti civili del convenuto, ilquale l’aveva proposta nella comparsa di costituzione e di risposta,depositata il 26/04/2012, nell’ambito del giudizio di divisionepromosso dall’ex coniuge.2. Il secondo motivo prospetta la violazione e falsa applicazionedell’art. 179 comma 2 c.c. e dell’art. 2729 c.c.La Corte d’appello ha respinto l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], laquale lamentava che il Tribunale avesse escluso dalla massa dei benida dividere l’immobile di Vobbia, con la motivazione che l’attriceaveva partecipato alla vendita, in qualità di comproprietaria, con ciòmanifestando il proprio assenso a voler considerare l’atto di acquistoda parte del coniuge [OSCURATO:PERSONA] estraneo al regime della comunione. Equesto, rimarcava l’appellante incidentale, malgrado l’assenzanell’atto di una dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] di voler acquistare l’immobileper un uso strettamente personale, con denaro proprio, e benché lapartecipazione all’atto da parte di [OSCURATO:PERSONA] avesse causa nel suo ruolodi co-venditrice.Per il giudice d’appello (vedi pagg. 10 e 11 della sentenza): «Ilprimo giudice ha esaminato attentamente la questione ed ha valutatoche è pur vero che manca la dichiarazione espressa del coniuge,tuttavia [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato all’atto come uno deiNumero registro generale 11710/2019Numero sezionale 2820/2025Numero di raccolta generale 11599/2026Data pubblicazione 28/04/2026venditori, traendo da tale circostanza la corretta e condivisibileconclusione secondo cui la partecipazione del coniuge non acquirenteall’atto in veste di venditore sia più che equivalente alla dichiarazioneresa ai fini dell’art. 179 comma 2 c.c. ed integri sia gli estremi di unaconfessione dell’uso personale sia, dato il ruolo di venditore, anche lamanifestazione di una volontà adesiva a tale uso. Ha altresì aggiunto,per respingere la domanda della [OSCURATO:PERSONA], che nessun elemento diprova era stato addotto per smentire l’uso personale dell’immobile».La sentenza (ibidem, pag. 11) aggiunge che: «Il fatto che [OSCURATO:PERSONA] nonabbia effettuato alcuna dichiarazione di voler acquistare l’immobileper uso strettamente personale con denaro proprio e che la Obertiabbia partecipato all’atto nella qualità di comproprietaria di un sestonon paiono circostanze rilevanti proprio in considerazione del ruolocontrapposto che le odierne parti hanno avuto nell’atto. Appare inrealtà poco conforme alla logica ipotizzare, senza alcun altroelemento concreto su cui fare affidamento, che chi assume la qualitàdi venditore voglia in realtà acquisire per effetto dell’istituto dellacomunione legale. Neppure appare convincente l’ipotesi diun’acquisizione delle altre quote, con esclusione della sua, inmancanza di esplicita dichiarazione e comunque perché proceduraalquanto contorta rispetto alla più semplice cessione delle sole quotedi comproprietà dei terzi. Il silenzio manifestato di fronte a questaproblematica appare altamente significativo della volontà di cedere,escludendo cioè dalla comunione l’immobile acquistato dal marito».Nell’ottica della ricorrente, il ragionamento dei giudici di meritocollide sia con le prescrizioni dell’art. 179 comma 2 c.c., sia con iprincipi enunciati dalla S.C. in materia di prova logica, posto che gliunici dati certi sono che l’acquirente [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto alcunadichiarazione espressa e che la stessa [OSCURATO:PERSONA] era presente all’atto.Sicché, conclude quest’ultima, non è conforme a diritto l’esclusioneNumero registro generale 11710/2019Numero sezionale 2820/2025Numero di raccolta generale 11599/2026Data pubblicazione 28/04/2026dalla comunione legale dell’immobile fondata sui seguenti elementi:(i) partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’atto come parte venditrice; (ii)alla dichiarazione da rendere ai fini dell’art. 179 comma 2 c.c.,integrante: (a) gli estremi di una confessione circa l’uso personale delbene da parte di [OSCURATO:PERSONA]; (b) alla luce della qualità di parte venditrice diOberti, la volontà adesiva della stessa rispetto a tale uso personale daparte del compratore.3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] deduce laviolazione dell’art. 191 comma 2 c.c. e degli artt. 2 e 3 della legge 6maggio 2015 n. 55: la sentenza sarebbe errata lì dove afferma chel’immobile di via Robino 87/11 era in comunione, in ragione del fattoche, quando esso fu acquistato (il 07/03/1990), nonostante ilprovvedimento presidenziale ex art. 708 c.p.c. del 13/06/1989 cheautorizzava i coniugi a vivere separati, questi ultimi erano ancora inregime di comunione legale dato che la sentenza di separazionegiudiziale era passata in giudicato in epoca successiva, ossia nel1998.Ad avviso del ricorrente incidentale, infatti, trova applicazione ilnovellato art. 191 comma 2 c.c., introdotto dall’art. 2 della legge n.55 del 2015, che stabilisce che, nel caso di separazione personale, lacomunione dei coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente delTribunale li autorizza a vivere separati – il che, come sopraanticipato, è avvenuto il 13/06/1989 – posto che, a norma dell’art. 3della stessa legge, le nuove disposizioni (compreso l’art. 2) siapplicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dellalegge medesima (26/05/2015), anche nel caso in cui il procedimentodi separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancorapendente alla medesima data.Numero registro generale 11710/2019Numero sezionale 2820/2025Numero di raccolta generale 11599/2026Data pubblicazione 28/04/2026E questo perché, scandisce il ricorso incidentale (vedi pagg. 17-18), «[l]’art. 2 della legge 55/2015 si applica […] ai procedimentidivisionali in corso – nel 2015 non solo nel caso in cui il procedimentodi separazione – giudiziale – presupposto si è ampiamente definito,ma anche nei casi in cui è ancora pendente alla data di entrata invigore della suddetta legge».4. L’unico motivo di ricorso incidentale, dal cui esame occorreprendere le mosse per priorità logica, è infondato.È orientamento consolidato della Corte (vedi Sez. 1, Ordinanza n.4492 del 19/02/2021, Rv. 660514 - 02) che, in materia di comunionelegale tra coniugi, la disposizione transitoria di cui all'art. 3 dellalegge n. 55 del 2015, con la quale è stato anche modificato ilmomento in cui cessa la comunione dei beni tra i coniugi, conintroduzione del nuovo comma 2 dell'art. 191 c.c., laddove disponel'applicazione della novella “ai procedimenti in corso alla data dientrata in vigore della presente legge”, non opera per i giudizi didivisione della comunione "de residuo" già pendenti al momentodell'entrata in vigore della detta riforma, in coerenza con il principiodi irretroattività dettato dall'art. 11 preleggi.Sotto altro profilo, è corretta l’osservazione, nella memoria del(vedi pag. 2) del PG, secondo cui: «l’art. 3, comma 2, l. 55/2015, hastabilito che la modifica suddetta si applicava anche ai procedimentiin corso alla data del 26.5.2015. Ma tale presupposto non sussiste nelcaso di specie, in cui il procedimento di separazione, a tale data, eragià longe et ultra concluso. È da escludersi che la norma transitoriasuddetta abbia voluto rimettere in gioco le cause di scioglimento dellacomunione legale governate dal testo precedente dell’art. 191 c.c., eoggetto di procedimenti ormai definiti, facendole retroagire allaprecedente data dell’ordinanza presidenziale. Ciò vorrebbe direrimettere in discussione gli effetti promananti da procedimentiNumero registro generale 11710/2019Numero sezionale 2820/2025Numero di raccolta generale 11599/2026Data pubblicazione 28/04/2026conclusi e da sentenza passate in giudicato, in frontale contrasto conquanto stabilito dall’art. 3, comma 1, l. 55/2015, ove si parla diprocedimenti in corso e procedimenti pendenti. I procedimenti incorso cui fa cenno l’art. 3, comma 1, citato, sono i procedimenti diseparazione e di divorzio, gli unici disciplinati dalla l. 55/2015, e nonogni altro procedimento pendente fra le parti. Men che mai uneventuale procedimento di divisione giudiziale dei beniprecedentemente ricadenti nella comunione legale dei beni. Neconsegue che lo scioglimento della comunione legale si ebbe soltantonel 1998 e che gli immobili precedentemente acquistati, salvo ilricorrere di cause specifiche di esclusione da tale regimepatrimoniale, vi ricaddero».Nella fattispecie concreta in esame è pacifico e non controverso,da un lato, che il giudizio di divisione è stato promosso primadell’entrata in vigore della legge n. 55 del 2015, dall’altro, che lasentenza di separazione è passata in giudicato nel 1998, molti anniprima dell’intervento nella nuova normativa del 2015.A ciò consegue che la pretesa di [OSCURATO:PERSONA] di applicare lo iussuperveniens (quale istanza formulata per la prima volta in questasede di legittimità) è priva di fondamento poiché la nuova versionedell’art. 191 c.c. è applicabile soltanto ai procedimenti di separazionein corso alla data di entrata in vigore della novella del 2015, lì dove ilprocedimento di separazione delle parti risultava concluso in dataampiamente anteriore (vedi, in termini, Sez. 2, Ordinanza n. 28605del 13/10/2023, punto 2.2. del “Considerato in diritto”).5. Il primo motivo di ricorso principale è fondato.La condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dei frutti civili dell’immobiledi via Robino 87/11 a partire dal momento della revocadell’assegnazione esclusiva della casa coniugale all’attrice è incontrasto con il principio di diritto – che il Collegio condivide e alNumero registro generale 11710/2019Numero sezionale 2820/2025Numero di raccolta generale 11599/2026Data pubblicazione 28/04/2026quale intende dare continuità – secondo cui, in materia di comunionedel diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunquealtra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., ungodimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essipossono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di taledeliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene,deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civilicon decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di usoturnario o comunque di partecipazione al godimento da parte deglialtri comunisti (vedi Sez. 2, Ordinanza n. 10264 del 18/04/2023, Rv.667639 – 01, che, in applicazione del principio, ha affermato che, incaso di separazione dei coniugi, l'indennità di occupazione della casaconiugale acquistata in regime di comunione legale non va corrispostadalla data della separazione, ma da quella in cui il coniuge nonoccupante manifesti all’altro la richiesta di uso turnario o comunquela volontà di godimento dell'immobile).Nel dettaglio, è stato chiarito (vedi Cass. n. 28605/2023, cit.)che, in caso di scioglimento della comunione legale avente ad oggettoun bene fruttifero, l'obbligo di corresponsione dei frutti civili decorredalla data di proposizione della domanda di scioglimento dellacomunione e non da un momento anteriore, perché è da tale data cheil possesso esclusivo del bene in capo ad uno dei coniugi cessa ditrovare fondamento nella situazione di comunione, determinandol'insorgenza del debito di restituzione.Rileva il Collegio che è privo di riscontro e non documentatol’argomento, prospettato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] nel corso delladiscussione in pubblica udienza, secondo cui quest’ultimo avrebbeproposto la domanda di rimborso dei frutti civili ben prima direiterarla nel presente giudizio, e più specificamente nel giudizio diNumero registro generale 11710/2019Numero sezionale 2820/2025Numero di raccolta generale 11599/2026Data pubblicazione 28/04/2026separazione personale dei coniugi, e la domanda sarebbe statadichiarata inammissibile in quella sede.Conclusivamente, il giudice di rinvio dovrà riesaminare questoprofilo della causa attenendosi ai principi sopra richiamati.6. Il secondo motivo di ricorso principale è fondato.La giurisprudenza di legittimità, nel corso degli anni, hacompiutamente illustrato le modalità attraverso le quali, a normadell’art. 179 c.c., il coniuge acquista “beni personali”.Le sezioni unite, con un’importante decisione (vedi la sentenza n.22755 del 28/10/2009, Rv. 610085 - 01) hanno affermato che, nelcaso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da unodei coniugi in regime di comunione legale, la dichiarazione resanell'atto dall'altro coniuge non acquirente, ai sensi dell'art. 179comma 2 c.c., in ordine alla natura personale del bene, si atteggiadiversamente a seconda che tale natura dipenda dall'acquisto dellostesso con il prezzo del trasferimento di beni personali del coniugeacquirente o dalla destinazione del bene all'uso personale oall'esercizio della professione di quest'ultimo, assumendo nel primocaso natura ricognitiva e portata confessoria di presupposti di fattogià esistenti, ed esprimendo nel secondo la mera condivisionedell'intento del coniuge acquirente. Ne consegue che l'azione diaccertamento negativo della natura personale del bene acquistatopostula nel primo caso la revoca della confessione stragiudiziale, neilimiti in cui la stessa è ammessa dall'art. 2732 c.c., e nel secondo laverifica dell'effettiva destinazione del bene, indipendentemente daogni indagine sulla sincerità dell'intento manifestato.Questa prima decisione ha inaugurato un filone giurisprudenziale(vedi, tra le altre, Cass. nn. 18114/2010, 11668/2018, 26981/2018,29342/2018), arricchito da una recente pronuncia (vedi Sez. 2, Ord.n. 35086 del 29/11/2022, Rv. 666320 – 01 e giurisprudenza iviNumero registro generale 11710/2019Numero sezionale 2820/2025Numero di raccolta generale 11599/2026Data pubblicazione 28/04/2026indicati, in connessione con Sez. 2, Ord. n. 7027 del 12/03/2019, Rv.652942 - 01) la quale ha enunciato il seguente principio di diritto:«[n]el caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonioda uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazioneall'atto di acquisto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art.179, comma 2, c.c., non può assumere portata confessoria qualora ladichiarazione del coniuge acquirente, ai sensi dell'art. 179, comma 1,lett. f) c.c., che i beni sono stati acquistati con il prezzo deltrasferimento di beni personali, non contenga l'esatta indicazionedella provenienza del bene da una delle diverse fattispecie di cui allelettere a), b), c), d), e), del medesimo art. 179 c.c. In mancanza ditale indicazione, l'eventuale inesistenza dei presupposti che escludonodal regime della comunione legale il bene acquistato può essere fattavalere con una successiva azione di accertamento della comunione,senza che la dichiarazione adesiva del coniuge non acquirente, ex art.179, comma 2, c.c., abbia alcun valore confessorio».all’attenzione del Collegio, è evidente l’errore di diritto commessodalla Corte d’appello, la quale, condividendo la pronuncia di primogrado, afferma che [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato a titolo esclusivo l’immobile diVobbia, benché non abbia reso la dichiarazione ex art. 179 c.c. circala natura personale dell’acquisto, per il solo fatto che all’atto divendita ha partecipato la moglie, [OSCURATO:PERSONA], quale co-venditrice dell’immobile, dovendosi a tale partecipazione attribuire unsignificato equivalente a quello della dichiarazione ex art. 179 comma2 c.c., nonché, per un verso, il valore di una confessione circa l’usopersonale del bene (da parte del coniuge compratore), e quello dimanifestazione di una volontà adesiva a tale uso, per altro verso.Rileva il Collegio che, in base al chiaro significato letterale all’art.179 comma 2 c.c. - che stabilisce che è necessario che l’esclusioneNumero registro generale 11710/2019Numero sezionale 2820/2025Numero di raccolta generale 11599/2026Data pubblicazione 28/04/2026del bene immobile dalla comunione “risulti dall’atto di acquisto se diesso sia parte anche l’altro coniuge” – ai fini dell’esclusione del benedalla comunione è imprescindibile che, nell’atto di acquisto, il coniugenon acquirente dichiari espressamente che l’acquisto dell’altroconiuge è a titolo personale.La sentenza non collima con i principi in tema di prova presuntivadell’art. 2729 c.c.; infatti, Cass. n. 17457 del 2007 e,successivamente, Cass. n. 19485 del 2017 e, quindi, le Sezioni Unitedella Corte, con sentenza n. 1785 del 2018 (in termini, tra le altre,Cass. n. 19856/2024), hanno spiegato che «la denuncia di violazioneo di falsa applicazione della norma di diritto di cui all’art. 2729 cod.civ. si può prospettare sotto i seguenti aspetti: aa) il giudice di merito(ma è caso scolastico) contraddice il disposto dell’art. 2729 cod. civ.,primo comma, affermando (e, quindi, facendone poi concretaapplicazione) che un ragionamento presuntivo può basarsi anche supresunzioni (rectius: fatti), che non siano gravi, precise econcordanti: questo è un errore di diretta violazione della norma; bb)il giudice di merito fonda la presunzione su un fatto storico privo digravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza dal fattonoto della conseguenza ignota, così sussumendo sotto la normadell’art. 2729 cod. civ. fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi,incorrendo in una sua falsa applicazione, giacché dichiara di applicarlaassumendola esattamente nel suo contenuto astratto, ma lo fa conriguardo ad una fattispecie concreta che non si presta ad esserericondotta sotto tale contenuto, cioè sotto la specie della gravità,precisione e concordanza».Nella specie, la Corte di Genova svolge un ragionamentoinferenziale fallace (cioè, privo di coerenza logica) lì dove attribuiscealla partecipazione all’atto di vendita di [OSCURATO:PERSONA] (quale co-venditrice) ilvalore giuridico di un’implicita dichiarazione, da parte della stessa,Numero registro generale 11710/2019Numero sezionale 2820/2025Numero di raccolta generale 11599/2026Data pubblicazione 28/04/2026circa la natura personale dell’immobile di Vobbia acquistato dalmarito.Rileva la Corte che, in realtà, il motivo della partecipazione all’attodi [OSCURATO:PERSONA] risiede nel suo ruolo di co-venditrice, ragion per cui, alcontrario di quanto afferma il giudice di merito, tale partecipazionenon deve e non può essere equiparata, sul piano dell’efficaciagiuridica, alla dichiarazione dell’”altro coniuge” di assenso all’acquistopersonale del coniuge acquirente, né può esonerare il coniugecompratore dalla necessità di rendere nell’atto di compravendita ladichiarazione prevista dall’art. 179 c.c. sulla natura dei beni immobilio sulla loro destinazione.Ne consegue che, cassata in parte qua la sentenza impugnata, algiudice di rinvio è demandato il compito di (ri)esaminare i fatti dicausa attenendosi al seguente principio di diritto: «nel caso diacquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno deiconiugi in regime di comunione legale, consistente in unacompravendita a cui l’altro coniuge partecipi in qualità dicomproprietario venditore, affinché il bene sia escluso dallacomunione ex art. 179 c.c., è necessaria, per un verso, ladichiarazione, nell’atto, del coniuge acquirente circa la naturapersonale dell’acquisto ai sensi delle lettere c), d), f) del primocomma dell’articolo 179, per altro verso, la dichiarazione, resanell’atto dal coniuge (co-venditore) non acquirente, ai sensi dell’art.179 comma 2 c.c., in ordine alla natura personale del bene. Ladichiarazione del coniuge (co-venditore) non acquirente è condizionenecessaria, ma non sufficiente, per escludere il bene dalla comunione,occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte deiconiugi della natura personale del bene, richiesto esclusivamente infunzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anchel'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dallaNumero registro generale 11710/2019Numero sezionale 2820/2025Numero di raccolta generale 11599/2026Data pubblicazione 28/04/2026comunione tassativamente indicate dall'art. 179, comma 1, lett. c),d), f), c.c.».7. In definitiva, il ricorso principale è accolto, quello incidentale èrespinto, la sentenza è cassata, con rinvio al giudice a quo, anche perle spese del giudizio di cassazione.8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso incidentale a norma del comma 1-bis del citato art. 13, sedovuto. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale,cassa la sentenza impugnata, in relazione al ricorso principale, erinvia alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, ancheper la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale anorma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 20 novembre 2025.Il Consigliere est. La PresidenteRiccardo [OSCURATO:PERSONA]