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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2026

Cassazione n. 10062/2026

Testo disponibile della fonte

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corrente –avversola sentenza n.3309 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Lombardia e depositata il 19/12/2024;Numero registro generale 12971/2025Numero sezionale 2113/2026Numero di raccolta generale 10062/2026Data pubblicazione 18/04/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],La Corte osserva:1.

In data 2/1/2020 il contribuente presentava all’Ufficio territorialedella Direzione provinciale di Monza e della Brianza istanza di rimborsodelle somme che erano state oggetto di ritenuta da parte di societàoperanti nel settore della gestione di fondi comuni di investimento egestione individuale di portafoglio, delle quali era stato dipendente, nelperiodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2017, conqualifica di dirigente.

In particolare, il lavoratore chiedeva il rimborsodell’addizionale IRPEF del 10% prevista dall’art. 33 del d.l. 78/2010sugli emolumenti variabili (e cioè i bonus), percepiti nel 2017 e nel2018.2.

A fronte del silenzio-rifiuto dell’[OSCURATO:PERSONA], ilcontribuente proponeva ricorso sostenendo che il comma 2-bis dell’art.33 citato non avesse ampliato i presupposti dell'addizionale, cherimaneva applicabile laddove la parte variabile della retribuzioneavesse superato il triplo della parte fissa.

L’Ufficio si costituiva ingiudizio contestando la tesi di parte ricorrente, evidenziando, inparticolare, che l’unica interpretazione possibile della norma consentivadi affermare che, con il nuovo comma 2-bis, il legislatore avesse intesoestendere l’applicazione dell’imposta a tutta la componente variabileeccedente la misura fissa.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, con lasentenza n. 416/17/2023, depositata l’8 febbraio 2023, accoglieva ilricorso del contribuente.3.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello lamentando laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 33, commi 1 e 2-bis del d.l.78/2010, nonché del principio di capacità contributiva; il contribuenteNumero registro generale 12971/2025Numero sezionale 2113/2026Numero di raccolta generale 10062/2026Data pubblicazione 18/04/2026si costituiva nel secondo grado di giudizio, contrastando laprospettazione della controparte perché infondata.Con la sentenza n. 3300/21/2024, depositata il 19 dicembre 2024,la Corte La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaLombardia rigettava l’appello dell’Ufficio ritenendo che fossero rimastiimmutati i presupposti oggettivi e soggettivi di applicazionedell’imposta.4.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazioneaffidandolo ad un unico motivo.

Il contribuente deposita controricorso.5.

Le parti non hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/ola falsa applicazione dell’art. 33 del d.l. n. 78/2010 (stock options edemolumenti variabili), nonché degli artt. 3 e 53 Cost., in quanto lapronuncia impugnata si fonda sull’erroneo assunto che il comma 2 bis,aggiunto successivamente all’art. 33 d.l. 78/2010 dall’art. 23, comma50 bis, d.l.98/2011, avrebbe soltanto specificato l’ambito applicativodella normativa in esame e non ampliato i presupposti di applicazionedell’addizionale regionale; in tal modo, l’addizionale Irpef del 10%risulterebbe applicabile alla base imponibile costituita dall’interacomponente variabile che supera quella fissa soltanto nel caso in cui ilcompenso variabile ecceda di tre volte la parte fissa della retribuzione.1.1.

Il motivo è fondato.1.2.

La questione giuridica in esame è già stata più volte affrontatada questa Corte, la quale, con orientamento ormai consolidato, haaffermato che l’addizionale di cui all’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010,conv. dalla legge n. 122 del 2010, trattenuta dal sostituto d’imposta almomento dell’erogazione dei compensi sotto forma di bonus e stockNumero registro generale 12971/2025Numero sezionale 2113/2026Numero di raccolta generale 10062/2026Data pubblicazione 18/04/2026options corrisposti a decorrere dal 17 luglio 2011 ai dirigenti delleimprese operanti nel settore finanziario, si applica sull’ammontare deidetti compensi che eccede l’importo della parte fissa della retribuzione,senza necessità che la retribuzione variabile ecceda anche il triplo dellamedesima parte fissa (cfr. Cass. n. 15861/2023; nello stesso senso,ex multis, Cass. n. 28860/2024, Cass. n. 16303/2025, Cass. n.26514/2025, Cass. nn. 26795-26796- 26797/2025, Cass. 4/2026 e75/2006).1.3.

E’ stato, infatti, ripetutamente osservato (Cass. sez.5,24/12/2025, n. 34087) quanto segue:- prima dell’inserimento del comma 2-bis nel corpo dell’art. 33 del d.l.n. 78 del 2010, il comma 1 di tale articolo si prestava pacificamentealla seguente, univoca, lettura: il presupposto impositivo era delineatonella sua connotazione soggettiva («dipendenti che rivestono laqualifica di dirigenti e titolari di rapporti di collaborazione coordinata econtinuativa nel settore finanziario») e oggettiva («compensi sottoforma di bonus e stock options»); la base imponibile, intesa comequantificazione del presupposto e parametro cui commisurare il tributo(ovvero, nella sostanza, come l’importo su cui calcolare le imposte),era determinata nei compensi «che eccedono il triplo della parte fissadella retribuzione»;- il comma 2-bis ha inequivocabilmente inciso sulla base imponibile,individuandola non più nei «compensi a questo titolo [ e cioè sottoforma di bonus e stock options ] che eccedono il triplo della parte fissadella retribuzione», bensì nell’«ammontare che eccede l’importocorrispondente alla parte fissa della retribuzione»;- esso non ha, tuttavia, modificato il presupposto (oggettivo esoggettivo) dell’imposizione, già disciplinato dal comma 1, al qualeespressamente rinvia per quanto attiene al fatto economico preso inconsiderazione («Per i compensi di cui al comma 1...»);Numero registro generale 12971/2025Numero sezionale 2113/2026Numero di raccolta generale 10062/2026Data pubblicazione 18/04/2026-deve allora ritenersi che il comma 1 e il comma 2- bis regolinodiversamente la base imponibile, rispettivamente identificandolanell’eccedenza del triplo della parte fissa della retribuzione enell’eccedenza pura e semplice della detta componente retributiva.È stato così affermato che fra le due disposizioni, nei limiticronologici in cui sia ipotizzabile una loro contemporanea vigenza,ovvero relativamente ai compensi corrisposti a decorrere dal 17luglio 2011, sussiste un rapporto di incompatibilità tale dacomportare, ai sensi dell’art. 15 delle preleggi, l’abrogazione tacitain parte qua del ”precedente“ comma 1 ad opera del ”nuovo“ comma2-bis.L’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010 rappresenta una misura dicarattere straordinario, sorta per fronteggiare la crisi economicanell’ambito delle indicazioni fornite dal G20.Ed infatti, come evidenziato dalla Corte (Cass. sez. 5, 17/6/2025,n. 16275), in epoca precedente alla introduzione dell’art. 2 bis citatosi analizzò l’attitudine del sistema a creare, per gli operatori, unmetodo di incentivi distorto, con conseguente necessità di unintervento avente funzione generale e preventiva in materia dipolitiche di remunerazione dei manager e di gestione dei rischi.

Intale quadro si collocò l’intervento dell’organismo di consultazioneeconomica mondiale del G20, frutto del summit del settembre 2009,nel cui leaders’ statement riassuntivo si menzionava l'assunzione dirischi sconsiderati e irresponsabili da parte non solo di banche, maanche di altri «istituti finanziari».

Sempre secondo l’orientamentodella Corte da ultimo citato, una “tale locuzione, in un contestointernazionale necessariamente sintetico rispetto alle più specifichefattispecie domestiche, va interpretata in senso ampio, tenendoconto della sua connotazione in termini di idoneità ad esporre arischio l’economia reale in seguito alle possibili condotte degliNumero registro generale 12971/2025Numero sezionale 2113/2026Numero di raccolta generale 10062/2026Data pubblicazione 18/04/2026operatori (conformemente a quanto, peraltro, rappresentato dagliorganismi dell’Unione Europea nell’ambito di iniziative coeve); - inquesto senso va valutata l’iniziativa del legislatore italiano, il qualedel resto, se avesse voluto limitare il riferimento dell’art. 33 agliintermediari regolati dal T.U.B., o ad altra specifica categoria dioperatori, lo avrebbe fatto con previsione esplicita o, quantomeno,di rinvio alla fonte; - la ragione socio-economica della norma eraquindi quella di intervenire ad ampio raggio sul «settorefinanziario», per comprendere, con imposizione di pericolo astratto(o presunto), tutti gli attori che, operando sulla scena finanziariaglobale, sono in grado, direttamente e/o indirettamente, di indurnetorsioni pregiudizievoli per effetto di incentivi retributivi (come sievince anche dal fatto che l’addizionale è stata estesa anche al difuori del normale rapporto di preposizione organica, ovvero ai«titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nellostesso settore»)”.Nello stesso senso va letta la relazione al maxiemendamentopresentato in sede di conversione in legge del d.l. n. 98/2011 (cheha inserito il comma 2-bis), richiamato dall’Agenzia ricorrente,laddove è espressamente affermato che “per effetto della presentemodifica le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 33 siapplicano, per i compensi erogati a decorrere dalla data di entratain vigore della legge di conversione del presente decreto,all’ammontare dei compensi erogati sotto forma di bonus e stock-options che eccede l’importo corrispondente alla parte fissa dellaretribuzione”.1.4.

Al sopramenzionato indirizzo giurisprudenziale il Collegioritiene di dover dare continuità, dovendosi confermare che il citatocomma 2 bis ha introdotto un ampliamento della base imponibile inquestione.Numero registro generale 12971/2025Numero sezionale 2113/2026Numero di raccolta generale 10062/2026Data pubblicazione 18/04/20261.5 Non induce a un eventuale ripensamento dell’orientamentogiurisprudenziale riportato l’eccezione di illegittimità costituzionale delcomma 2-bis dell’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010 sollevata dalcontroricorrente in relazione agli artt. 2, 3 e 53 della Cartafondamentale.1.6 Detta eccezione appare, infatti, manifestamente infondata.1.7 Giova premettere che la questione di legittimità costituzionaledell’art. 33 del citato decreto-legge per contrasto con gli artt. 3 e 53della Carta fondamentale è già stata sottoposta all’attenzione dellaConsulta, la quale, con sentenza n. 201/2014, l’ha dichiarata infondatasulla scorta delle argomentazioni qui di seguito riportate:- «la ragione che ha indotto il legislatore a prevedere il prelievoaddizionale di cui alla disposizione censurata» è da ricercarenell’«intento - coerente con il coevo atteggiamento manifestatosi alivello internazionale di scoraggiare modalità remunerative variabiliconsiderate pericolose per la stabilità finanziaria»;- «la norma, infatti, inasprendo il prelievo fiscale, rappresenta undisincentivo per le prassi retributive che possono avere l’effetto dicondurre all’assunzione di rischi eccessivi di breve termine da partedella categoria di contribuenti sottoposta al prelievo: questi ultimi, inragione del tasso di professionalità, della autonomia operativa, delpotere decisionale di cui godono e dell’aspirazione a maggiori guadagnipersonali (per il legame tra l’andamento del titolo da un lato ed ilriconoscimento e l’ammontare del beneficio correlato a dette forme dicompenso dall’altro), sono in grado di porre in essere attivitàspeculative suscettibili di pregiudicare la stabilità finanziaria»;- «un rischio di questo genere non ricorre per l’attività degli altricontribuenti che vengono retribuiti in modo analogo ma non hanno lastessa possibilità di incidere, con il loro operato, sulla stabilità deimercati finanziari»;Numero registro generale 12971/2025Numero sezionale 2113/2026Numero di raccolta generale 10062/2026Data pubblicazione 18/04/2026- «pertanto, da un lato, la scelta disincentivante del legislatore ètutt’altro che irragionevole o arbitraria e, dall’altro, non è ingiustificatala limitazione al solo ”settore finanziario“ della platea dei soggettipassivi sottoposti al prelievo addizionale».1.8.

Nel richiamare in questa sede le considerazioni svolte dallaCorte Costituzionale, si evidenzia che il comma 2-bis del d.l. n. 78 del2010 non ha inciso sul presupposto soggettivo e oggettivodell’imposizione, ma ha soltanto diversamente regolato la baseimponibile, quantificandola in una misura diversa da quellaoriginariamente prevista dal comma 1.

Peraltro, se è pur vero che nellamenzionata sentenza n. 201/2014 è espressamente indicato che «nonè arbitraria l’individuazione della componente variabile dellaretribuzione in forma di bonus o stock options -oltre un certo multiplodel compenso fisso- quale fatto espressivo della capacità contributiva,ossia quale indice che esprime l’idoneità del soggetto passivoall’obbligazione tributaria», è nondimeno vero che dalla sua lettura nonsi ricava che la legittimità costituzionale della norma sianecessariamente subordinata previsione di un determinato rapportoproporzionale fra compensi variabili e parte fissa della retribuzione.

Inogni caso, l’individuazione della misura di tale rapporto è rimessa allarazionale discrezionalità del legislatore, il quale ben può fissarla intermini di mera eccedenza, restando anche in questo modosalvaguardata, e anzi persino rafforzata, la ratio normativa (giàritenuta legittima dalla Corte Costituzionale) di scoraggiare modalitàremunerative variabili considerate pericolose per la stabilità finanziaria(si vedano, sul tema, Cass. n. 15861/2023, Cass. n. 3159/2025, Cass.34087/2025, Cass, 01/01/2026, n.4).1.9.

Quanto, poi, alla lamentata menomazione della libertà deidirigenti del settore finanziario di contrattare con i datori di lavoro ilproprio trattamento economico, problematica inquadrata dalNumero registro generale 12971/2025Numero sezionale 2113/2026Numero di raccolta generale 10062/2026Data pubblicazione 18/04/2026controricorrente nell’ambito applicativo dell’art. 36 Cost., occorre tenerpresente che la disincentivazione di forme di retribuzione variabilecostituisce il frutto di una ponderazione di interessi pubblici anch’essariservata al legislatore.1.10 Riguardo, infine, all’asserita violazione dell’art. 2 Cost.,argomentata nel senso che la norma censurata imporrebbe ai solidirigenti del settore finanziario di sopportare esclusivamente in proprioi costi di un’azione di contrasto di sistemi economico-finanziari,sovvengono i sopra trascritti rilievi della [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiaritoche «un rischio di questo genere non ricorre per l’attività degli altricontribuenti che vengono retribuiti in modo analogo ma non hanno lastessa possibilità di incidere, con il loro operato, sulla stabilità deimercati finanziari»2.

In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata e nonrisultano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può esseredecisa nel merito, ai sensi degli artt. 384, comma 2, seconda parte,c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, con il rigettodell’originario ricorso del contribuente.3.

Le spese del doppio grado di merito -da regolare ex novo pereffetto dell’annullamento della sentenza d’appello, interamentesostitutiva della pronuncia di primo grado- vanno compensateintegralmente fra le parti, essendosi consolidato dopo la conclusionedel giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradol’orientamento giurisprudenziale di legittimità sulla questionedirimente.3.1.

Le spese del presente giudizio di cassazione seguono, invece,la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.La Corte, P.Q.MNumero registro generale 12971/2025Numero sezionale 2113/2026Numero di raccolta generale 10062/2026Data pubblicazione 18/04/2026accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causanel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente; compensainteramente fra le parti le spese del doppio grado del giudizio di meritoe condanna il controricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate lespese del giudizio di legittimità, spese che liquida in complessivi euro4.500,00, a titolo di compensi, oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 6 marzo 2026Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corrente –avversola sentenza n.3309 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Lombardia e depositata il 19/12/2024;Numero registro generale 12971/2025Numero sezionale 2113/2026Numero di raccolta generale 10062/2026Data pubblicazione 18/04/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],La Corte osserva:1. In data 2/1/2020 il contribuente presentava all’Ufficio territorialedella Direzione provinciale di Monza e della Brianza istanza di rimborsodelle somme che erano state oggetto di ritenuta da parte di societàoperanti nel settore della gestione di fondi comuni di investimento egestione individuale di portafoglio, delle quali era stato dipendente, nelperiodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2017, conqualifica di dirigente. In particolare, il lavoratore chiedeva il rimborsodell’addizionale IRPEF del 10% prevista dall’art. 33 del d.l. 78/2010sugli emolumenti variabili (e cioè i bonus), percepiti nel 2017 e nel2018.2. A fronte del silenzio-rifiuto dell’[OSCURATO:PERSONA], ilcontribuente proponeva ricorso sostenendo che il comma 2-bis dell’art.33 citato non avesse ampliato i presupposti dell'addizionale, cherimaneva applicabile laddove la parte variabile della retribuzioneavesse superato il triplo della parte fissa. L’Ufficio si costituiva ingiudizio contestando la tesi di parte ricorrente, evidenziando, inparticolare, che l’unica interpretazione possibile della norma consentivadi affermare che, con il nuovo comma 2-bis, il legislatore avesse intesoestendere l’applicazione dell’imposta a tutta la componente variabileeccedente la misura fissa.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, con lasentenza n. 416/17/2023, depositata l’8 febbraio 2023, accoglieva ilricorso del contribuente.3. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello lamentando laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 33, commi 1 e 2-bis del d.l.78/2010, nonché del principio di capacità contributiva; il contribuenteNumero registro generale 12971/2025Numero sezionale 2113/2026Numero di raccolta generale 10062/2026Data pubblicazione 18/04/2026si costituiva nel secondo grado di giudizio, contrastando laprospettazione della controparte perché infondata.Con la sentenza n. 3300/21/2024, depositata il 19 dicembre 2024,la Corte La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaLombardia rigettava l’appello dell’Ufficio ritenendo che fossero rimastiimmutati i presupposti oggettivi e soggettivi di applicazionedell’imposta.4. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazioneaffidandolo ad un unico motivo. Il contribuente deposita controricorso.5. Le parti non hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/ola falsa applicazione dell’art. 33 del d.l. n. 78/2010 (stock options edemolumenti variabili), nonché degli artt. 3 e 53 Cost., in quanto lapronuncia impugnata si fonda sull’erroneo assunto che il comma 2 bis,aggiunto successivamente all’art. 33 d.l. 78/2010 dall’art. 23, comma50 bis, d.l.98/2011, avrebbe soltanto specificato l’ambito applicativodella normativa in esame e non ampliato i presupposti di applicazionedell’addizionale regionale; in tal modo, l’addizionale Irpef del 10%risulterebbe applicabile alla base imponibile costituita dall’interacomponente variabile che supera quella fissa soltanto nel caso in cui ilcompenso variabile ecceda di tre volte la parte fissa della retribuzione.1.1. Il motivo è fondato.1.2. La questione giuridica in esame è già stata più volte affrontatada questa Corte, la quale, con orientamento ormai consolidato, haaffermato che l’addizionale di cui all’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010,conv. dalla legge n. 122 del 2010, trattenuta dal sostituto d’imposta almomento dell’erogazione dei compensi sotto forma di bonus e stockNumero registro generale 12971/2025Numero sezionale 2113/2026Numero di raccolta generale 10062/2026Data pubblicazione 18/04/2026options corrisposti a decorrere dal 17 luglio 2011 ai dirigenti delleimprese operanti nel settore finanziario, si applica sull’ammontare deidetti compensi che eccede l’importo della parte fissa della retribuzione,senza necessità che la retribuzione variabile ecceda anche il triplo dellamedesima parte fissa (cfr. Cass. n. 15861/2023; nello stesso senso,ex multis, Cass. n. 28860/2024, Cass. n. 16303/2025, Cass. n.26514/2025, Cass. nn. 26795-26796- 26797/2025, Cass. 4/2026 e75/2006).1.3. E’ stato, infatti, ripetutamente osservato (Cass. sez.5,24/12/2025, n. 34087) quanto segue:- prima dell’inserimento del comma 2-bis nel corpo dell’art. 33 del d.l.n. 78 del 2010, il comma 1 di tale articolo si prestava pacificamentealla seguente, univoca, lettura: il presupposto impositivo era delineatonella sua connotazione soggettiva («dipendenti che rivestono laqualifica di dirigenti e titolari di rapporti di collaborazione coordinata econtinuativa nel settore finanziario») e oggettiva («compensi sottoforma di bonus e stock options»); la base imponibile, intesa comequantificazione del presupposto e parametro cui commisurare il tributo(ovvero, nella sostanza, come l’importo su cui calcolare le imposte),era determinata nei compensi «che eccedono il triplo della parte fissadella retribuzione»;- il comma 2-bis ha inequivocabilmente inciso sulla base imponibile,individuandola non più nei «compensi a questo titolo [ e cioè sottoforma di bonus e stock options ] che eccedono il triplo della parte fissadella retribuzione», bensì nell’«ammontare che eccede l’importocorrispondente alla parte fissa della retribuzione»;- esso non ha, tuttavia, modificato il presupposto (oggettivo esoggettivo) dell’imposizione, già disciplinato dal comma 1, al qualeespressamente rinvia per quanto attiene al fatto economico preso inconsiderazione («Per i compensi di cui al comma 1...»);Numero registro generale 12971/2025Numero sezionale 2113/2026Numero di raccolta generale 10062/2026Data pubblicazione 18/04/2026-deve allora ritenersi che il comma 1 e il comma 2- bis regolinodiversamente la base imponibile, rispettivamente identificandolanell’eccedenza del triplo della parte fissa della retribuzione enell’eccedenza pura e semplice della detta componente retributiva.È stato così affermato che fra le due disposizioni, nei limiticronologici in cui sia ipotizzabile una loro contemporanea vigenza,ovvero relativamente ai compensi corrisposti a decorrere dal 17luglio 2011, sussiste un rapporto di incompatibilità tale dacomportare, ai sensi dell’art. 15 delle preleggi, l’abrogazione tacitain parte qua del ”precedente“ comma 1 ad opera del ”nuovo“ comma2-bis.L’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010 rappresenta una misura dicarattere straordinario, sorta per fronteggiare la crisi economicanell’ambito delle indicazioni fornite dal G20.Ed infatti, come evidenziato dalla Corte (Cass. sez. 5, 17/6/2025,n. 16275), in epoca precedente alla introduzione dell’art. 2 bis citatosi analizzò l’attitudine del sistema a creare, per gli operatori, unmetodo di incentivi distorto, con conseguente necessità di unintervento avente funzione generale e preventiva in materia dipolitiche di remunerazione dei manager e di gestione dei rischi. Intale quadro si collocò l’intervento dell’organismo di consultazioneeconomica mondiale del G20, frutto del summit del settembre 2009,nel cui leaders’ statement riassuntivo si menzionava l'assunzione dirischi sconsiderati e irresponsabili da parte non solo di banche, maanche di altri «istituti finanziari». Sempre secondo l’orientamentodella Corte da ultimo citato, una “tale locuzione, in un contestointernazionale necessariamente sintetico rispetto alle più specifichefattispecie domestiche, va interpretata in senso ampio, tenendoconto della sua connotazione in termini di idoneità ad esporre arischio l’economia reale in seguito alle possibili condotte degliNumero registro generale 12971/2025Numero sezionale 2113/2026Numero di raccolta generale 10062/2026Data pubblicazione 18/04/2026operatori (conformemente a quanto, peraltro, rappresentato dagliorganismi dell’Unione Europea nell’ambito di iniziative coeve); - inquesto senso va valutata l’iniziativa del legislatore italiano, il qualedel resto, se avesse voluto limitare il riferimento dell’art. 33 agliintermediari regolati dal T.U.B., o ad altra specifica categoria dioperatori, lo avrebbe fatto con previsione esplicita o, quantomeno,di rinvio alla fonte; - la ragione socio-economica della norma eraquindi quella di intervenire ad ampio raggio sul «settorefinanziario», per comprendere, con imposizione di pericolo astratto(o presunto), tutti gli attori che, operando sulla scena finanziariaglobale, sono in grado, direttamente e/o indirettamente, di indurnetorsioni pregiudizievoli per effetto di incentivi retributivi (come sievince anche dal fatto che l’addizionale è stata estesa anche al difuori del normale rapporto di preposizione organica, ovvero ai«titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nellostesso settore»)”.Nello stesso senso va letta la relazione al maxiemendamentopresentato in sede di conversione in legge del d.l. n. 98/2011 (cheha inserito il comma 2-bis), richiamato dall’Agenzia ricorrente,laddove è espressamente affermato che “per effetto della presentemodifica le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 33 siapplicano, per i compensi erogati a decorrere dalla data di entratain vigore della legge di conversione del presente decreto,all’ammontare dei compensi erogati sotto forma di bonus e stock-options che eccede l’importo corrispondente alla parte fissa dellaretribuzione”.1.4. Al sopramenzionato indirizzo giurisprudenziale il Collegioritiene di dover dare continuità, dovendosi confermare che il citatocomma 2 bis ha introdotto un ampliamento della base imponibile inquestione.Numero registro generale 12971/2025Numero sezionale 2113/2026Numero di raccolta generale 10062/2026Data pubblicazione 18/04/20261.5 Non induce a un eventuale ripensamento dell’orientamentogiurisprudenziale riportato l’eccezione di illegittimità costituzionale delcomma 2-bis dell’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010 sollevata dalcontroricorrente in relazione agli artt. 2, 3 e 53 della Cartafondamentale.1.6 Detta eccezione appare, infatti, manifestamente infondata.1.7 Giova premettere che la questione di legittimità costituzionaledell’art. 33 del citato decreto-legge per contrasto con gli artt. 3 e 53della Carta fondamentale è già stata sottoposta all’attenzione dellaConsulta, la quale, con sentenza n. 201/2014, l’ha dichiarata infondatasulla scorta delle argomentazioni qui di seguito riportate:- «la ragione che ha indotto il legislatore a prevedere il prelievoaddizionale di cui alla disposizione censurata» è da ricercarenell’«intento - coerente con il coevo atteggiamento manifestatosi alivello internazionale di scoraggiare modalità remunerative variabiliconsiderate pericolose per la stabilità finanziaria»;- «la norma, infatti, inasprendo il prelievo fiscale, rappresenta undisincentivo per le prassi retributive che possono avere l’effetto dicondurre all’assunzione di rischi eccessivi di breve termine da partedella categoria di contribuenti sottoposta al prelievo: questi ultimi, inragione del tasso di professionalità, della autonomia operativa, delpotere decisionale di cui godono e dell’aspirazione a maggiori guadagnipersonali (per il legame tra l’andamento del titolo da un lato ed ilriconoscimento e l’ammontare del beneficio correlato a dette forme dicompenso dall’altro), sono in grado di porre in essere attivitàspeculative suscettibili di pregiudicare la stabilità finanziaria»;- «un rischio di questo genere non ricorre per l’attività degli altricontribuenti che vengono retribuiti in modo analogo ma non hanno lastessa possibilità di incidere, con il loro operato, sulla stabilità deimercati finanziari»;Numero registro generale 12971/2025Numero sezionale 2113/2026Numero di raccolta generale 10062/2026Data pubblicazione 18/04/2026- «pertanto, da un lato, la scelta disincentivante del legislatore ètutt’altro che irragionevole o arbitraria e, dall’altro, non è ingiustificatala limitazione al solo ”settore finanziario“ della platea dei soggettipassivi sottoposti al prelievo addizionale».1.8. Nel richiamare in questa sede le considerazioni svolte dallaCorte Costituzionale, si evidenzia che il comma 2-bis del d.l. n. 78 del2010 non ha inciso sul presupposto soggettivo e oggettivodell’imposizione, ma ha soltanto diversamente regolato la baseimponibile, quantificandola in una misura diversa da quellaoriginariamente prevista dal comma 1. Peraltro, se è pur vero che nellamenzionata sentenza n. 201/2014 è espressamente indicato che «nonè arbitraria l’individuazione della componente variabile dellaretribuzione in forma di bonus o stock options -oltre un certo multiplodel compenso fisso- quale fatto espressivo della capacità contributiva,ossia quale indice che esprime l’idoneità del soggetto passivoall’obbligazione tributaria», è nondimeno vero che dalla sua lettura nonsi ricava che la legittimità costituzionale della norma sianecessariamente subordinata previsione di un determinato rapportoproporzionale fra compensi variabili e parte fissa della retribuzione. Inogni caso, l’individuazione della misura di tale rapporto è rimessa allarazionale discrezionalità del legislatore, il quale ben può fissarla intermini di mera eccedenza, restando anche in questo modosalvaguardata, e anzi persino rafforzata, la ratio normativa (giàritenuta legittima dalla Corte Costituzionale) di scoraggiare modalitàremunerative variabili considerate pericolose per la stabilità finanziaria(si vedano, sul tema, Cass. n. 15861/2023, Cass. n. 3159/2025, Cass.34087/2025, Cass, 01/01/2026, n.4).1.9. Quanto, poi, alla lamentata menomazione della libertà deidirigenti del settore finanziario di contrattare con i datori di lavoro ilproprio trattamento economico, problematica inquadrata dalNumero registro generale 12971/2025Numero sezionale 2113/2026Numero di raccolta generale 10062/2026Data pubblicazione 18/04/2026controricorrente nell’ambito applicativo dell’art. 36 Cost., occorre tenerpresente che la disincentivazione di forme di retribuzione variabilecostituisce il frutto di una ponderazione di interessi pubblici anch’essariservata al legislatore.1.10 Riguardo, infine, all’asserita violazione dell’art. 2 Cost.,argomentata nel senso che la norma censurata imporrebbe ai solidirigenti del settore finanziario di sopportare esclusivamente in proprioi costi di un’azione di contrasto di sistemi economico-finanziari,sovvengono i sopra trascritti rilievi della [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiaritoche «un rischio di questo genere non ricorre per l’attività degli altricontribuenti che vengono retribuiti in modo analogo ma non hanno lastessa possibilità di incidere, con il loro operato, sulla stabilità deimercati finanziari»2. In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata e nonrisultano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può esseredecisa nel merito, ai sensi degli artt. 384, comma 2, seconda parte,c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, con il rigettodell’originario ricorso del contribuente.3. Le spese del doppio grado di merito -da regolare ex novo pereffetto dell’annullamento della sentenza d’appello, interamentesostitutiva della pronuncia di primo grado- vanno compensateintegralmente fra le parti, essendosi consolidato dopo la conclusionedel giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradol’orientamento giurisprudenziale di legittimità sulla questionedirimente.3.1. Le spese del presente giudizio di cassazione seguono, invece,la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.La Corte, P.Q.MNumero registro generale 12971/2025Numero sezionale 2113/2026Numero di raccolta generale 10062/2026Data pubblicazione 18/04/2026accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causanel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente; compensainteramente fra le parti le spese del doppio grado del giudizio di meritoe condanna il controricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate lespese del giudizio di legittimità, spese che liquida in complessivi euro4.500,00, a titolo di compensi, oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 6 marzo 2026Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]