Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 febbraio 2026

Cassazione n. 06415/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

guente ORDINANZA sul ricorso 12953-2025 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1259/2025 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/04/2025 R.G.N. 2623/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ipotesi pubblico impiego R.G.N.12953/2025 Cron.

Rep.

Ud.03/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Roma, in riforma d i sentenza del Tribunale della stessa sede, dichiarava il diritto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dapprima [OSCURATO:PERSONA] e poi [OSCURATO:PERSONA] presso il MIM, alla corresponsione di assegno ad personam dal 27.2.2014 nella spe c i fi cata mis u ra in essere senza riassorbimento , e condannava l’ amministrazione appellata a riattivare la suddetta voce retributiva, con restituzione di quanto illegittimamente trattenut o , olt r e accessori; 2.il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi , cui hanno resistito i dirigenti con controricorso, illustrato da memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.nei motivi di ricorso si denuncia (primo motivo) violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 31 e 63 d. lgs. n. 165/2001, 58 CCNL AreaV dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], 5 CCNL Area I del 12.2.2010; (secondo motivo) violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 1 2 3 0 c.c.; (terzo motivo) violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 4 c.p.c.) degli artt. 112 e 132 n. 4 c.p.c.; 2.preliminarmente rileva il Collegio che il ricorso è improcedibile; 3.può farsi richiamo alle argomentazioni di Cass. n. 7213/2025, n. 12480/2025, n. 24199/2025 , relativ e a fattispecie sovrapponibili ( cfr. anche Cass. n. 10648/201 7 , n. 27883/2024); 4.agli atti del presente giudizio non risulta tempestivamente depositata la relata di notificazione della sentenza impugnata, adempimento prescritto dall’art. 369, comma 2, c.p.c., a pena d’improcedibilità del ricorso stesso; 5.trova, pertanto, applicazione il principio secondo cui il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall’art. 369, comma 1, c.p.c., copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente (cfr., tra le altre, Cass. n. 19695/2019); 6.d’altra parte, nel caso di specie, neppure è ipotizzabile quella evenienza –nota come cd. prova di resistenza – idonea a precludere la declaratoria di improcedibilità; evenienza, questa, da ritenere integrata allorché la notificazione del ricorso risulti essersi perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, giacché in questo caso il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c. (cfr., in tal senso, Cass. n. 17066/2013, n. 18645/2015, n. 11386/2019); nell’ipotesi che occupa, infatti, la notificazione del ricorso è avvenuta il 9.6.2025 e, dunque, oltre sessanta giorni dal momento della pubblicazione della sentenza, indicata nell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; 7.si evidenzia come questa Corte abbia chiarito che la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un «fatto processuale» – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine «breve» di impugnazione e, quale manifestazione di «autoresponsabilità» della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.p.c. (Cass.

S.U. n. 21349/2022), recupero, peraltro, anch’esso mancante nel caso di specie; 8.infine, si ribadisce che l’improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., conseguente al mancato tempestivo deposito della relata di notificazione della sentenza, in base a quanto affermato dalla Corte EDU nella sentenza del 23 maggio 2024, Patricolo e altri c.

Italia, non si pone in contrasto con l’art. 6 CEDU, poiché integra una sanzione adeguata rispetto al fine di assicurare il rapido svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, che è preordinato alla verifica della corretta applicazione della legge ed interviene dopo la celebrazione di due gradi di giudizio deputati alla delibazione nel merito della pretesa, e non costituisce impedimento idoneo a compromettere il diritto di accesso a un tribunale (Cass. n. 24724/2024); 9.le spese seguono la soccombenza e sono liquidate complessivamente come da dispositivo; 10.non è dovuto da parte ricorrente il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di un’amministrazione statale; P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 5.500,00 per compensi professionali,€ 200,00per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, all’esito del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso 12953-2025 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1259/2025 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/04/2025 R.G.N. 2623/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ipotesi pubblico impiego R.G.N.12953/2025 Cron. Rep. Ud.03/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Roma, in riforma d i sentenza del Tribunale della stessa sede, dichiarava il diritto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dapprima [OSCURATO:PERSONA] e poi [OSCURATO:PERSONA] presso il MIM, alla corresponsione di assegno ad personam dal 27.2.2014 nella spe c i fi cata mis u ra in essere senza riassorbimento , e condannava l’ amministrazione appellata a riattivare la suddetta voce retributiva, con restituzione di quanto illegittimamente trattenut o , olt r e accessori; 2.il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi , cui hanno resistito i dirigenti con controricorso, illustrato da memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.nei motivi di ricorso si denuncia (primo motivo) violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 31 e 63 d. lgs. n. 165/2001, 58 CCNL AreaV dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], 5 CCNL Area I del 12.2.2010; (secondo motivo) violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 1 2 3 0 c.c.; (terzo motivo) violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 4 c.p.c.) degli artt. 112 e 132 n. 4 c.p.c.; 2.preliminarmente rileva il Collegio che il ricorso è improcedibile; 3.può farsi richiamo alle argomentazioni di Cass. n. 7213/2025, n. 12480/2025, n. 24199/2025 , relativ e a fattispecie sovrapponibili ( cfr. anche Cass. n. 10648/201 7 , n. 27883/2024); 4.agli atti del presente giudizio non risulta tempestivamente depositata la relata di notificazione della sentenza impugnata, adempimento prescritto dall’art. 369, comma 2, c.p.c., a pena d’improcedibilità del ricorso stesso; 5.trova, pertanto, applicazione il principio secondo cui il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall’art. 369, comma 1, c.p.c., copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente (cfr., tra le altre, Cass. n. 19695/2019); 6.d’altra parte, nel caso di specie, neppure è ipotizzabile quella evenienza –nota come cd. prova di resistenza – idonea a precludere la declaratoria di improcedibilità; evenienza, questa, da ritenere integrata allorché la notificazione del ricorso risulti essersi perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, giacché in questo caso il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c. (cfr., in tal senso, Cass. n. 17066/2013, n. 18645/2015, n. 11386/2019); nell’ipotesi che occupa, infatti, la notificazione del ricorso è avvenuta il 9.6.2025 e, dunque, oltre sessanta giorni dal momento della pubblicazione della sentenza, indicata nell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; 7.si evidenzia come questa Corte abbia chiarito che la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un «fatto processuale» – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine «breve» di impugnazione e, quale manifestazione di «autoresponsabilità» della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.p.c. (Cass. S.U. n. 21349/2022), recupero, peraltro, anch’esso mancante nel caso di specie; 8.infine, si ribadisce che l’improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., conseguente al mancato tempestivo deposito della relata di notificazione della sentenza, in base a quanto affermato dalla Corte EDU nella sentenza del 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia, non si pone in contrasto con l’art. 6 CEDU, poiché integra una sanzione adeguata rispetto al fine di assicurare il rapido svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, che è preordinato alla verifica della corretta applicazione della legge ed interviene dopo la celebrazione di due gradi di giudizio deputati alla delibazione nel merito della pretesa, e non costituisce impedimento idoneo a compromettere il diritto di accesso a un tribunale (Cass. n. 24724/2024); 9.le spese seguono la soccombenza e sono liquidate complessivamente come da dispositivo; 10.non è dovuto da parte ricorrente il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di un’amministrazione statale; P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 5.500,00 per compensi professionali,€ 200,00per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge. Così deciso in Roma, all’esito del