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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 giugno 2024

Cassazione n. 24724/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14565/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesadall ’ avv . [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , rappresentat a e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza n. 298 del 14/3/2022 della Corte d’appello di Salerno;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/6/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria della ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] : −nella procedura esecutiva immobiliare iniziata da [OSCURATO:SOCIETA]. con pignoramento notificato il 18/12/2018, tempestivamente iscritta a ruolo il 16/1/2018 (entro il termine di 15 giorni dalla riconsegna al creditore – avvenuta il 3/1/2018 – da parte dell ’ ufficiale giudiziario dell’atto notificato), l’esecutata [OSCURATO:PERSONA] depositava istanza di estinzione ex art. 630 cod. proc. civ. , con la quale si contestava l ’ omesso deposito della nota di trascrizione del pignoramento immobiliare e la conseguente cessazione dell’efficacia del vincolo, in ragione del mancato deposito della nota di trascrizione del pignoramento stesso (richiamava, a sostegno della richiesta, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4751 del 11/03/2016); −all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata per gli adempimenti dell ’ art. 569 cod. proc. civ., la creditrice precisava che il pignoramento era stato trascritto in data 5/2/2018 e si riservava di depositare la nota, mentre il difensore della debitrice reiterava la richiesta di estinzione; −il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Salerno, in esito alla predetta udienza, disponeva la vendita dell’immobile pignorato, con ordinanza comunicata alle parti il 21/6/2018; −[OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo a norma dell’art. 630 cod. proc. civ., lamentando, oltre al mancato deposito della nota di trascrizione del pignoramento immobiliare, l’omessa motivazione sull’istanza di estinzione già avanzata; −c on provvedimento del 23/8/2018 il Collegio dichiarava inammissibile il reclamo, mancando un espresso provvedimento del giudice dell’esecuzione e –ad avviso del Tribunale – potendo l ’ istanza di estinzione essere riproposta;−c onseguentemente, il 12/9/2018, [OSCURATO:PERSONA] presentava una nuova istanza di estinzione ex art. 630 cod. proc. civ. (formulando altresì eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 557 cod. proc. civ.), poi respinta dal giudice dell’esecuzione con ordinanza del 27/9/2018; −a dito dalla Ruggiero, il Collegio accoglieva il reclamo con sentenza n. 4183 del 21/11/2018, fatta oggetto di tempestiva impugnazione del creditore procedente, alla quale aderiva il creditore intervenuto [OSCURATO:PERSONA]; −nelle more, il bene immobile staggito, già aggiudicato in data 1/10/2018, veniva poi trasferito con decreto del 7-10/12/2018, avverso il quale la Ruggiero proponeva distinta opposizione exart. 617 cod. proc. civ.; −l a Corte d ’ appello di Salerno, con la sentenza n. 298 del 14/3/2022, accoglieva il gravame e, per l’effetto, respingeva il reclamo; −a vverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, basato su due motivi; −re sistevano con distinti controricorsi la [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che, in conseguenza della scissione di [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, ha acquisito il credito di quest’ultima, e [OSCURATO:PERSONA]; −l a ricorrente depositava memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. ; −a ll’esito della camera di consiglio del 1 9 / 6 /2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : −è superfluo illustrare i motivi dell’impugnazione, perché il ricorso è improcedibile e, comunque, inammissibile; −infatti, nel fascicolo telematico non risulta inserito (da alcuna delle parti) alcun documento atto a dimostrare quanto affermato dalla ricorrente circa l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata (il ricorso è esplici- tamente volto ad impugnare la decisione «pubblicata in data 14 marzo 2022, con il n. 298/2022, notificata in data 24.03.2022 exart. 140 c.p.c. e non ritirata nei 10 giorni»); −dalla violazione dell’ art. 369 cod. proc. civ. deriva l ’ improcedibilità del ricorso, conformemente a quanto statuito da Cass., Sez.

U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188-02, secondo cui «il ricorrente che, pur dichiarando che la sentenza impugnata è stata notificata in una certa data, depositi la copia autentica della stessa omettendo di depositare la relata della notifica, incorre nella sanzione dell’improcedibilità, trattandosi di omis- sione che impedisce alla Suprema Corte la verifica –a tutela dell’esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, a nulla valendo la non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricor- rente, ovvero il mero reperimento di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga, in ipotesi, la tempestività dell’impugnazione … Si deve escludere la possibilità di applicare la sanzione della improcedibilità, exart. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo pec, ove queste risultino comunque nella disponibilità del giudice perché prodotte dalla parte controricorrente nel termine di cui all’art. 370 c.p.c., comma 3, ovvero eventualmente acquisite –nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve d’impugnazione ex art. 325 c.p.c.) –mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di uffi- cio.»); −come rilevato dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 23 maggio 2024 -Patricolo e altri c.

Italia (ricorso n. 37943/17 e altri) –la quale, in analoga fattispecie, ha escluso che la sanzione di improcedi- bilità costituisca un eccessivo formalismo e determini la violazione dell’arti- colo 6 § 1 della Convenzione –, «l’inosservanza da parte dei ricorrenti dell’articolo 369 del codice di procedura civile aveva pertanto messo la Corte di cassazione nell’impossibilità di verificare l’osservanza dei termini di im- pugnazione nella fase iniziale del procedimento.

Inoltre, la Corte non è per- suasa dal rilievo dei ricorrenti che hanno affermato che essi avrebbero do- vuto poter rimediare al loro errore procedurale depositando la relazione di notificazione in una fase successiva.

Essa osserva che l’accettazione di de- positi tardivi avrebbe vanificato l’obiettivo di assicurare il rapido svolgi- mento del procedimento e avrebbe impedito alla Corte di cassazione di pro- nunciarsi sulla procedibilità del ricorso senza ulteriori passaggi e senza ri- tardi.

La misura contestata era pertanto adeguata alla realizzazione del le- gittimo fine perseguito.

Quanto alla gravità delle conseguenze sul diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti, la Corte ribadisce che, dato il carattere particolare del ruolo della Corte di cassazione che si limita a verificare la corretta applicazione della legge, essa può ammettere che le procedure se- guite dalla suprema Corte siano più formali, specialmente in procedimenti quali quello di cui al caso di specie dove i ricorrenti erano stati rappresentati da un avvocato specializzato iscritto all’albo giurisdizioni superiori. … Inol- tre, il ricorso dinanzi alla Corte di cassazione di cui al caso di specie era stato proposto dopo che le richieste dei ricorrenti erano state esaminate da un tribunale di primo grado e da una corte di appello entrambi dotati di piena giurisdizione ….

Date tali circostanze non si può affermare che la de- cisione della Corte di cassazione costituisse a un impedimento sproporzio- nato tale da compromettere la sostanza stessa del diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, o avesse ecceduto il margine di discrezionalità nazionale» (§§ 82, 83, 84); −neppure soccorre la ricorrente il principio, elaborato dalla giurispru- denza di questa Corte, circa l’inapplicabilità della sanzione dell’improcedibi- lità da mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata, nel caso in cui questa sia stata pubblicata comunque non oltre sessanta giorni prima della notifica del ricorso (Cass., Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628539-01, e successive conformi): tale evenienza non ricorre nella specie, visto che la sentenza è stata pubblicata il 14/3/2022 ed il ricorso è stato notificato soltanto in data 1/6/2022; −inoltre, si osserva che, rispetto all’ indicata data di notifica (24/3/2022), il ricorso risulta tardivamente notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; −la riscontrata improcedibilità del ricorso preclude il rilievo riguardante l’originaria improponibilità della domanda (secondo Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6873 del 14/03/2024, Rv. 670402-01, «L’improcedibilità del processo di espropriazione forzata in conseguenza dell’omessa o tardiva trascrizione del pignoramento o dell’omesso o tardivo deposito del documento che la dimo- stra configura una ipotesi di estinzione “atipica”; pertanto, il provvedimento che dispone la predetta chiusura anticipata o che la nega (anche omettendo di provvedere sulla questione) non può essere impugnato con il reclamo ex art. 630 c.p.c., mezzo che riguarda soltanto le ipotesi di estinzione tipica dell’esecuzione, ma esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi.»); −all’improcedibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; −va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrenteed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere a ciascun controricorrentele spese di questo giudizio, liquidate per ognuno in Euro 5.100,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ri- correnteed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14565/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesadall ’ avv . [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , rappresentat a e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza n. 298 del 14/3/2022 della Corte d’appello di Salerno;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/6/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria della ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] : −nella procedura esecutiva immobiliare iniziata da [OSCURATO:SOCIETA]. con pignoramento notificato il 18/12/2018, tempestivamente iscritta a ruolo il 16/1/2018 (entro il termine di 15 giorni dalla riconsegna al creditore – avvenuta il 3/1/2018 – da parte dell ’ ufficiale giudiziario dell’atto notificato), l’esecutata [OSCURATO:PERSONA] depositava istanza di estinzione ex art. 630 cod. proc. civ. , con la quale si contestava l ’ omesso deposito della nota di trascrizione del pignoramento immobiliare e la conseguente cessazione dell’efficacia del vincolo, in ragione del mancato deposito della nota di trascrizione del pignoramento stesso (richiamava, a sostegno della richiesta, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4751 del 11/03/2016); −all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata per gli adempimenti dell ’ art. 569 cod. proc. civ., la creditrice precisava che il pignoramento era stato trascritto in data 5/2/2018 e si riservava di depositare la nota, mentre il difensore della debitrice reiterava la richiesta di estinzione; −il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Salerno, in esito alla predetta udienza, disponeva la vendita dell’immobile pignorato, con ordinanza comunicata alle parti il 21/6/2018; −[OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo a norma dell’art. 630 cod. proc. civ., lamentando, oltre al mancato deposito della nota di trascrizione del pignoramento immobiliare, l’omessa motivazione sull’istanza di estinzione già avanzata; −c on provvedimento del 23/8/2018 il Collegio dichiarava inammissibile il reclamo, mancando un espresso provvedimento del giudice dell’esecuzione e –ad avviso del Tribunale – potendo l ’ istanza di estinzione essere riproposta;−c onseguentemente, il 12/9/2018, [OSCURATO:PERSONA] presentava una nuova istanza di estinzione ex art. 630 cod. proc. civ. (formulando altresì eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 557 cod. proc. civ.), poi respinta dal giudice dell’esecuzione con ordinanza del 27/9/2018; −a dito dalla Ruggiero, il Collegio accoglieva il reclamo con sentenza n. 4183 del 21/11/2018, fatta oggetto di tempestiva impugnazione del creditore procedente, alla quale aderiva il creditore intervenuto [OSCURATO:PERSONA]; −nelle more, il bene immobile staggito, già aggiudicato in data 1/10/2018, veniva poi trasferito con decreto del 7-10/12/2018, avverso il quale la Ruggiero proponeva distinta opposizione exart. 617 cod. proc. civ.; −l a Corte d ’ appello di Salerno, con la sentenza n. 298 del 14/3/2022, accoglieva il gravame e, per l’effetto, respingeva il reclamo; −a vverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, basato su due motivi; −re sistevano con distinti controricorsi la [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che, in conseguenza della scissione di [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, ha acquisito il credito di quest’ultima, e [OSCURATO:PERSONA]; −l a ricorrente depositava memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. ; −a ll’esito della camera di consiglio del 1 9 / 6 /2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : −è superfluo illustrare i motivi dell’impugnazione, perché il ricorso è improcedibile e, comunque, inammissibile; −infatti, nel fascicolo telematico non risulta inserito (da alcuna delle parti) alcun documento atto a dimostrare quanto affermato dalla ricorrente circa l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata (il ricorso è esplici- tamente volto ad impugnare la decisione «pubblicata in data 14 marzo 2022, con il n. 298/2022, notificata in data 24.03.2022 exart. 140 c.p.c. e non ritirata nei 10 giorni»); −dalla violazione dell’ art. 369 cod. proc. civ. deriva l ’ improcedibilità del ricorso, conformemente a quanto statuito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188-02, secondo cui «il ricorrente che, pur dichiarando che la sentenza impugnata è stata notificata in una certa data, depositi la copia autentica della stessa omettendo di depositare la relata della notifica, incorre nella sanzione dell’improcedibilità, trattandosi di omis- sione che impedisce alla Suprema Corte la verifica –a tutela dell’esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, a nulla valendo la non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricor- rente, ovvero il mero reperimento di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga, in ipotesi, la tempestività dell’impugnazione … Si deve escludere la possibilità di applicare la sanzione della improcedibilità, exart. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo pec, ove queste risultino comunque nella disponibilità del giudice perché prodotte dalla parte controricorrente nel termine di cui all’art. 370 c.p.c., comma 3, ovvero eventualmente acquisite –nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve d’impugnazione ex art. 325 c.p.c.) –mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di uffi- cio.»); −come rilevato dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 23 maggio 2024 -Patricolo e altri c. Italia (ricorso n. 37943/17 e altri) –la quale, in analoga fattispecie, ha escluso che la sanzione di improcedi- bilità costituisca un eccessivo formalismo e determini la violazione dell’arti- colo 6 § 1 della Convenzione –, «l’inosservanza da parte dei ricorrenti dell’articolo 369 del codice di procedura civile aveva pertanto messo la Corte di cassazione nell’impossibilità di verificare l’osservanza dei termini di im- pugnazione nella fase iniziale del procedimento. Inoltre, la Corte non è per- suasa dal rilievo dei ricorrenti che hanno affermato che essi avrebbero do- vuto poter rimediare al loro errore procedurale depositando la relazione di notificazione in una fase successiva. Essa osserva che l’accettazione di de- positi tardivi avrebbe vanificato l’obiettivo di assicurare il rapido svolgi- mento del procedimento e avrebbe impedito alla Corte di cassazione di pro- nunciarsi sulla procedibilità del ricorso senza ulteriori passaggi e senza ri- tardi. La misura contestata era pertanto adeguata alla realizzazione del le- gittimo fine perseguito. Quanto alla gravità delle conseguenze sul diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti, la Corte ribadisce che, dato il carattere particolare del ruolo della Corte di cassazione che si limita a verificare la corretta applicazione della legge, essa può ammettere che le procedure se- guite dalla suprema Corte siano più formali, specialmente in procedimenti quali quello di cui al caso di specie dove i ricorrenti erano stati rappresentati da un avvocato specializzato iscritto all’albo giurisdizioni superiori. … Inol- tre, il ricorso dinanzi alla Corte di cassazione di cui al caso di specie era stato proposto dopo che le richieste dei ricorrenti erano state esaminate da un tribunale di primo grado e da una corte di appello entrambi dotati di piena giurisdizione …. Date tali circostanze non si può affermare che la de- cisione della Corte di cassazione costituisse a un impedimento sproporzio- nato tale da compromettere la sostanza stessa del diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, o avesse ecceduto il margine di discrezionalità nazionale» (§§ 82, 83, 84); −neppure soccorre la ricorrente il principio, elaborato dalla giurispru- denza di questa Corte, circa l’inapplicabilità della sanzione dell’improcedibi- lità da mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata, nel caso in cui questa sia stata pubblicata comunque non oltre sessanta giorni prima della notifica del ricorso (Cass., Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628539-01, e successive conformi): tale evenienza non ricorre nella specie, visto che la sentenza è stata pubblicata il 14/3/2022 ed il ricorso è stato notificato soltanto in data 1/6/2022; −inoltre, si osserva che, rispetto all’ indicata data di notifica (24/3/2022), il ricorso risulta tardivamente notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; −la riscontrata improcedibilità del ricorso preclude il rilievo riguardante l’originaria improponibilità della domanda (secondo Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6873 del 14/03/2024, Rv. 670402-01, «L’improcedibilità del processo di espropriazione forzata in conseguenza dell’omessa o tardiva trascrizione del pignoramento o dell’omesso o tardivo deposito del documento che la dimo- stra configura una ipotesi di estinzione “atipica”; pertanto, il provvedimento che dispone la predetta chiusura anticipata o che la nega (anche omettendo di provvedere sulla questione) non può essere impugnato con il reclamo ex art. 630 c.p.c., mezzo che riguarda soltanto le ipotesi di estinzione tipica dell’esecuzione, ma esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi.»); −all’improcedibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; −va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrenteed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere a ciascun controricorrentele spese di questo giudizio, liquidate per ognuno in Euro 5.100,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ri- correnteed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu