CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14245/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntroNETTUNO [OSCURATO:SOCIETA].;-intimata-avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 737/2024, depositatail 10/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26678/2024Numero sezionale 1266/2026Numero di raccolta generale 14245/2026Data pubblicazione 14/05/2026PREMESSO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corted’appello di Lecce n. 737/2024, pubblicata il 10 settembre 2024, che harigettato l’impugnazione per revocazione da lei proposta contro lasentenza della medesima Corte d’appello n. 1061/2021.L’intimata società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha proposto difese.2. Il Consigliere delegato dal Presidente della sezione seconda ha ritenutoche il ricorso sia improcedibile e ha formulato proposta di definizione delgiudizio ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c.La ricorrente ha chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art. 380-bis c.p.c., ladecisione del ricorso da parte del collegio.Memoria è stata depositata dalla ricorrente in prossimità dell’adunanza.CONSIDERATO CHE1. La Corte anzitutto rileva l’assenza di incompatibilità del componente delcollegio consigliere [OSCURATO:PERSONA], che ha formulato la proposta di definizioneanticipata. Le sezioni unite di questa Corte hanno infatti precisato che ilconsigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione di cuiall’art. 380-bis c.p.c. può fare parte, ed eventualmente essere nominatorelatore, del collegio investito della decisione del giudizio, non versando insituazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51 e 52 c.p.c., dato chetale proposta non ha una funzione decisoria e non è suscettibile diassumere valore di pronuncia definitiva; la decisione in camera di consiglioconseguente alla richiesta del ricorrente non si configura d’altro cantoquale fase distinta che abbia carattere di autonomia, con contenuti efinalità di riesame e di controllo della proposta stessa (così Cass., sez. un.,n. 9611/2024).2. Preliminare all’esame dei tre motivi di ricorso è la verifica dellaprocedibilità del medesimo. Nel ricorso la ricorrente dichiara che lasentenza impugnata è stata pubblicata il giorno 10 settembre 2024 ed èNumero registro generale 26678/2024Numero sezionale 1266/2026Numero di raccolta generale 14245/2026Data pubblicazione 14/05/2026stata notificata a mezzo posta elettronica certificata ai propri difensori indata 1° ottobre 2024.Agli atti risulta però unicamente la copia autentica della sentenza, ma nonla relazione di notificazione. La ricorrente, nella richiesta di decisione,sostiene che tale copia era stata allegata alla busta telematica e “non sicomprende per quale disguido telematico essa non risulti essere statacorrettamente recepita dal sistema e non risulti visibile nel deposito” e inallegato deposita uno scambio di messaggi con i referenti del processotelematico in cassazione, che attiene però al timore del difensore che ildeposito del ricorso fosse stato rifiutato dal sistema, che invece l’avevaaccettato, e non concerne quindi il deposito della relazione di notificazionedella sentenza impugnata. Tale atto la ricorrente quindi deposita, macontestualmente alla richiesta della decisione.Considerato che il ricorso è stato notificato in data 2 dicembre 2024,quando erano ormai decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione dellasentenza non opera il principio che esenta dalle formalità di deposito dellacopia della sentenza notificata nel caso di intervallo, tra pubblicazionedella sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine c.d. breve (cfr.Cass. n. 11386/2019 e Cass. n. 17066/2013). Secondo la giurisprudenzadelle sezioni unite di questa Corte, la dichiarazione dell’avvenutanotificazione della sentenza contenuta nel ricorso per cassazionecostituisce infatti l’attestazione di un fatto processuale idoneo a faredecorrere il termine breve di impugnazione ai sensi dell’art. 325 c.p.c. e,in quanto manifestazione dell’autoresponsabilità della parte, la impegna asubire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo adessa, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., l’onere di depositare neltermine ivi previsto copia della sentenza munita della relazione dinotificazione.La conseguenza è la improcedibilità del ricorso quando - come avvenutonel caso in esame - la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto laNumero registro generale 26678/2024Numero sezionale 1266/2026Numero di raccolta generale 14245/2026Data pubblicazione 14/05/2026notificazione della sentenza impugnata, depositando copia autentica dellasentenza priva però della relazione di notificazione e di taledocumentazione non abbia effettuato la produzione neppure la partecontroricorrente e il tempo decorso tra la pubblicazione della sentenzaimpugnata e la notificazione del ricorso sia, come nel caso di specie,superiore a sessanta giorni (in tal senso cfr. per tutte Cass., sez. un., n.21349/2022). La previsione è d’altro canto funzionale al riscontro da partedella Corte di cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica (quindi nondisponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale- della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, unavolta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto conl'osservanza del cosiddetto termine breve. Si tratta di incombente che nonviola né il diritto di difesa, né il principio del giusto processo e non èneppure espressione di eccessivo formalismo, in ragione del fatto che sitratta di adempimento tutt’altro che oneroso e complesso, finalizzato averificare nell’interesse pubblico il passaggio in giudicato della decisione dimerito (si veda al riguardo la pronuncia della Corte europea dei dirittidell’uomo 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia, nonché Cass. n.24724/2024 e Cass. n. 19475/2024).Non vale a impedire la declaratoria di improcedibilità la produzione di taledocumentazione insieme alla richiesta di decisione, successiva allaformulazione della proposta di definizione. Il mancato tempestivo depositodi copia della sentenza impugnata completadella relazione di notificazione della stessa nel termine di venti giornidall'ultima notificazione del ricorso ex art. 369 c.p.c. determinal'improcedibilità del ricorso, non potendo attribuirsi alcuna efficaciasanante, rispetto a tale onere, al deposito dei documenti relativiall'ammissibilità del ricorso fino a quindici giorni prima dell'udienza odell'adunanza in camera di consiglio, come previsto dall'art. 372, comma2, c.p.c. (v., da ultimo, Cass. n. 1389/2026).Numero registro generale 26678/2024Numero sezionale 1266/2026Numero di raccolta generale 14245/2026Data pubblicazione 14/05/20263. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile.Non vi è pronuncia sulle spese, non essendosi l’intimata difesa nelgiudizio.Ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., avendo il collegio definitoil giudizio in conformità alla proposta, trova applicazione il quarto commadell’art. 96 c.p.c.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente alpagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensidel comma 4 dell’art. 96 c.p.c.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 13 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci