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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 luglio 2024

Cassazione n. 19475/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18509/2022 R.G.proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Bologna, via Collegio di Spagna, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] 287, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. elettivamente domiciliata in Roma , v ia [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente ricorrente incidentale- [OSCURATO:SOCIETA]. elettivamente domiciliata in Roma v ia [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] II 287, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- avverso la sentenza n. 617/2022 emessa da Corte d'appello Bolognapubblicata il 16.3.2022 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.7.2024 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. avevano convenuto in giudizio Autostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]. (breviter: ASPI) proponendo opposizione alla determinazione della indennità definitiva di esproprio operata dalla [OSCURATO:PERSONA] Medi di Bologna, con delibera n.72/2011 del 6.4.2011, in relazione ad un terreno sito in Bologna, [OSCURATO:PERSONA], che aveva quantificato l’indennità in questione in complessivi € 270.545,59, di cui € 197.875,00 per indennità di esproprio, e € 71.334,39 per indennità di occupazione e € 1.336,20 per soprassuoli.

Le due società attrici [OSCURATO:PERSONA] e AN - RO , comproprietarie dell’area, avevano chiesto la rideterminazione dell’indennità definitiva di esproprio loro dovuta, con riferimento al reale valore venale del bene desumibile dalla effettiva destinazione urbanistica e dalla sua capacità edificatoria.

ASPI aveva resistito alla domanda delle società opponenti, in via preliminare, eccependo l’inammissibilità, improponibilità ed irricevibilità della domanda.

ASPI aveva anche fatto presente di avere, a sua volta, proposto opposizione avverso la stima dell’indennità di espropriazione e di occupazione operata dalla [OSCURATO:PERSONA] eccependo la nullità e, comunque, l’illegittimità della deliberazione n.72/2011 della commissione citata e contestando, comunque, nel merito, la valutazione effettuata in sede amministrativa e riproponendo, in via riconvenzionale, le domande formulate con il proprio atto di citazione in opposizione.

Nel parallelo procedimento, poi riunito, ASPI aveva proposto opposizione alla stima della [OSCURATO:PERSONA] con atto di citazione notificato a [OSCURATO:PERSONA], An-Ro e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., altra comproprietaria dell’area oggetto di esproprio.

Si erano tempestivamente costituite le prime due società, resistendo all’opposizione di ASPI e in via riconvenzionale avevano riproposto le domande formulate nell’altro atto di opposizione.

Si era costituita tardivamente la società [OSCURATO:PERSONA] e aveva chiesto il rigetto della domanda di ASPI, invocando la determinazione dell’indennità definitiva di esproprio sulla scorta del valore venale del terreno oggetto del provvedimento ablativo e, comunque, in misura non inferiore a quella di cui alla delibera della [OSCURATO:PERSONA] più volte citata.

Le due cause erano state riunite ed istruite mediante l’acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con l’espletamento di due consulenze tecniche d’ufficio.

La Corte di appello di Bologna con la sentenza del 16.3.2022:

1. ha dichiarato che le indennità di espropriazione e di occupazione dovute a [OSCURATO:PERSONA], An.Ro e a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ammontavano a complessivi € 1.231.717,08;

2. ha ordinato a ASPI il deposito della differenza tra quanto dovuto alle società predette e la somma già versata, presso la competente [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, con gli interessi legali secondo le decorrenze indicate in motivazione;

3. ha condannato ASPI alla rifusione delle spese di lite alle controparti e loe ha gravata di quelle di consulenza tecnica.

2. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia ha impugnato con cinque motivi la sentenza della Corte di appello di Bologna pubblicata il 16.3.2022.

Ha resistito con controricorso la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA].

Le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno proposto controricorso e ricorso incidentale con quattro motivi, a cui, a sua volta, ha resistito con controricorso la ricorrente principale Autostrade per l’Italia.

Ha dispiegato intervento anche la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], cessionaria del credito spettante a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in forza di cessione del 14.4.2023, notificata il 19.6.2023.

3. In data 19.1.2024 il Consigliere delegato della 1° Sezione civile – Area 4 - [OSCURATO:PERSONA] ha formulato proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c., comunicata in pari data, del seguente testuale tenore: «La sentenza impugnata della Corte di appello di Bologna è stata pubblicata il 16.3.2022.

La ricorrente e le controricorrenti dichiarano che il provvedimento impugnato è stato notificato in data 17.5.2022 ma non è stata depositata la relativa relazione di notificazione dalla parte ricorrente, come prescritto dalla legge, né dalle parti controricorrenti.

Pertanto, il ricorso appare improcedibile per il mancato deposito, contestualmente al ricorso, nella cancelleria della Corte, di copia autentica della decisione impugnata notificata con la relazione di notificazione ex art.369, comma 2, n.2, c.p.c., neppure prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato - mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Sez.

U, n. 21349 del 6.7.2022 nonché Cass., Sez.U n.10648 del 2.5.2017).

La citata giurisprudenza esclude inoltre qualsiasi rilievo alla mera dichiarazione conforme della controparte, stante il carattere pubblicistico del controllo preliminare che compete alla Corte.

Il ricorso non supera neppure la c.d.

«prova di resistenza» perché la notificazione del 15.7.2022 non è avvenuta nei sessanta giorni dalla data della pubblicazione della sentenza, prima della quale la notificazione della sentenza non avrebbe potuto essere eseguita (Sez. 6, n. 15832 del 7.6.2021; Sez. 6 - 3, n. 11386 del 30.4.2019; Sez. 6 - 3, n. 17066 del 10.7.2013; nonché punto

4.2. della citata SSUUU 21349/2022).

Il ricorso incidentale è stato proposto in via autonoma, non condizionata, ma tardivamente rispetto al termine ex art.325 c.p.c. che decorre anche per la parte notificante (Sez. 6- 3, n. 2333 del 25/01/2023), con conseguente inefficacia ex art.334 c.p.c.

In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, comma 2, ovvero 327, comma 1, c.p.c., è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, comma 2, c.p.c. (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale). (Sez. 5, n. 17707 del 22.06.2021;Sez. 2 n. 20963 del 22.08.2018; Sez. 3, n. 6077 del 26.03.2015).

Si propone pertanto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380- bis Si comunichi ai difensori delle parti.»

4. In data 21.2.2024 è stata proposta istanza di decisione da parte della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art.380-bis, comma 2, c.p.c., corredata da nuova procura speciale.

5. Con l’istanza la ricorrente ha sostenuto quanto segue: «In merito alla ricostruzione operata dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], i sottoscritti procuratori ritengono opportuno puntualizzare “in fatto” le seguenti ulteriori circostanze: a) la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 617/2022, pubblicata il 16.03.2022, è stata in effetti notificata a cura del procuratore costituito delle [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., avv. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], tramite PEC inviata all’indirizzo digitale del procuratore – avv. [OSCURATO:PERSONA] – presso il quale Autostrade per l’Italia aveva eletto domicilio “fisico” nel giudizio innanzi alla Corte di Appello di Bologna; b) il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato da Autostrade per l’Italia alle controparti interessate, mediante notificazione “in proprio” a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 3-bis della L. 53/1994, in data 15.07.2022; dunque nel pieno rispetto del termine “breve” di 60 giorni per l’impugnazione; c) il ricorso è stato iscritto a ruolo in data 27.07.2022, mediante l’innovativa procedura del deposito telematico innanzi alla Corte di Cassazione, nel rispetto del termine indicato dall’art. 369 c.p.c. per il deposito del ricorso.

In tale sede, previa composizione del fascicolo informatico (che richiede l’inserimento obbligatorio di dati relativi a provvedimento, contributo unificato, integrazione, diritti, notifica avvocati, motivi, documenti ECLI), la ricorrente ha provveduto a comporre la busta telematica mediante allegazione dei seguenti files:

1. (originale informatico del) ricorso notificato il 15.07.2022;

2. (copia informatica estratta dall’originale analogico firmata digitalmente ai fini dell’attestazione di conformità della) procura speciale alle liti;

3. duplicato informatico della sentenza n. 617/2022 della Corte d’Appello di Bologna estratta dal fascicolo telematico corrispondente al R.G. 1129/2011;

4. copia autentica della sentenza n. 617/2022 della Corte d’Appello di Bologna estratta dal fascicolo telematico corrispondente al R.G. 1129/2011 con attestazione di conformità inserita nel file;

5. (duplicato informatico della) istanza di trasmissione del fascicolo vidimata dalla Cancelleria della Corte di Appello di Bologna in data 26.07.2022, estratta dal fascicolo telematico;

6. fascicolo di parte di primo grado;

7. ricevute telematiche delle notifiche eseguite via PEC.

La trasmissione della busta telematica relativa al deposito (mediante depositi complementari stante la dimensione del fascicolo telematico trasmesso) è avvenuta senza segnalazione di errori “bloccanti” e con regolare accettazione da parte della Cancelleria. d) in data 27.09.2022, [OSCURATO:SOCIETA]. hanno notificato il controricorso con ricorso incidentale, depositato il 10.10.2022; [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ha notificato il controricorso il 25.09.2022, depositato il 14.10.2022.

Le controparti hanno esse stesse attestato – si presume, fornendo tale dichiarazione anche in fase di formazione del fascicolo telematico mediante compilazione dei relativi moduli, prima del deposito tramite PST dei rispettivi atti – che la notificazione della sentenza di primo grado è avvenuta in data 17.05.2022, senza sollevare, pertanto, alcuna eccezione in merito alla tempestività del ricorso introduttivo. e) Autostrade per l’Italia, infine, ha provveduto a notificare controricorso al ricorso incidentale di Adria-Reno e AN.RO in data 02.11.2022, con successivo deposito il 04.11.2022.

3. I procuratori di Autostrade per l’Italia rilevano che per un mero errore materiale, consistito nell’omessa allegazione all’interno della busta telematica del relativo documento informatico, non hanno prodotto, contestualmente al deposito del ricorso, la relazione di notificazione della sentenza trasmessa via PEC dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; errore, peraltro, commesso in assoluta buona fede, in certa misura favorito dall’innovatività del mezzo utilizzato e dagli adempimenti richiesti in sede di composizione del fascicolo telematico.

Peraltro, è proprio muovendo dalla necessaria integrazione delle regole tecniche del processo civile telematico (con i correlati benefici in termini di speditezza e di accesso diretto al fascicolo telematico) allo svolgimento del processo innanzi alla Suprema Corte di Cassazione che questa Difesa, ricorrendo alle forme previste dall’art. 372, co. 2, c.p.c., procede al deposito, unitamente alla presente istanza previamente notificata alle controparti costituite, del documento digitale originale contenente la “relazione di notificazione” della sentenza impugnata; adempimento per effetto del quale – oltre alla incontrovertibile comprova della (non contestata) tempestività del ricorso – Autostrade per l’Italia sollecita e auspica un revirement della giurisprudenza affermatasi in seno a Codesta Suprema Corte con le pronunce Cass., Sez.

Unite, n. 21349 del 6.7.2022nonché Cass., Sez.

Unite n.10648 del 2.5.2017, al fine del superamento del contestato vizio di improcedibilità come declinato nelle citate decisioni.

Riportandosi a risalenti quanto autorevoli posizioni dottrinali, l’esponente ritiene che, nell’ottica del definitivo compimento di un percorso interpretativo già intrapreso dalla Suprema Corte, volto a valorizzare una lettura in chiave funzionale dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., sia possibile sostenere che la sanzione di improcedibilità irrogata dal legislatore debba presumersi legata solo all’omesso deposito tout court della sentenza impugnata nel termine di venti giorni ivi stabilito, non al difetto della copia munita di relata, ove venga comunque garantito alla Corte di apprezzare, al momento della decisione, la tempestività dell’impugnazione in funzione del “termine breve” (mediante deposito, in pendenza del giudizio, del relativo documento informatico da parte del ricorrente o del controricorrente o anche per effetto della non contestazione in merito l rispetto del termine per l’impugnazione).

L’adesione a tale opzione ermeneutica dovrebbe condurre alla necessità di rinnovare la riflessione su quale sia, in effetti, lo scopo dell’onere di tempestivo deposito (contestualmente al ricorso) della copia autentica della sentenza, anche muovendo dall’oggettiva constatazione che il rigore formalistico applicato al processo per cassazione non appare in alcun modo ravvisabile, ad esempio, nel giudizio di appello, ove non solo non si dubita – anche per conforme giurisprudenza di Codesta Suprema Corte – che copia della sentenza impugnata possa essere acquisita al processo anche successivamente alla costituzione dell’appellante, ma è pure incontestato il principio secondo cui è solo al momento della decisione che sorge l’essenziale esigenza che l’organo giudicante sia posto nelle condizioni di verificare la tempestività dell’appello e di apprezzare i contenuti della decisione in relazione ai motivi di impugnazione.

La diversa declinazione che tale identico adempimento (deposito della copia autentica della sentenza impugnata) assume allorquando lo stesso viene “calato” all’interno del rito per cassazione, sì da concorrere a determinarne il peculiare regime di “specialità” esigendo che lo stesso debba consumarsi entro il ristretto termine di venti giorni previsto per il deposito del ricorso, viene allora ricondotto dai più attenti commentatori ad una duplice finalità: da un lato, ai sensi dell’art. 137, comma 3, disp. att. c.p.c. (peraltro, formalmente abrogato a seguito della c.d.

“[OSCURATO:PERSONA]”), per la sollecita trasmissione al pubblico ministero, cosicché questi possa correttamente esercitare le funzioni attribuite ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.; dall’altro, (il tempestivo deposito della sentenza) è funzionale a consentire al Cancelliere della Corte di verificare la corrispondenza tra la decisione gravata con il ricorso e il fascicolo d’ufficio di cui è stata richiesta la trasmissione (con istanza vistata dal Cancelliere del giudice che detiene il fascicolo medesimo e che il ricorrente per cassazione è tenuto a depositare insieme al ricorso) e avere così la certezza che il fascicolo richiesto sia proprio quello riferito alla sentenza impugnata.

A ben vedere, dunque, per nessuna delle citate finalità è essenziale che nel termine decadenziale di venti giorni sia depositata proprio la copia della sentenza munita della relata di notificazione, giacché l’esigenza che sia garantita una ordinata “sequenza di avvio di un determinato processo” appare adeguatamente presidiata dall’avvenuto deposito di una copia autentica purchessia, essendo quella munita di relazione di notificazione funzionale soltanto a verificare la tempestività del mezzo di impugnazione (e quindi l’ammissibilità del ricorso).

Ecco che, allora, volendo scorgere una diversa lettura della disposizione in questione, meno rigidamente formalistica e più aderente ad esigenze di giustizia sostanziale e al principio di effettività della tutela, è senz’altro possibile praticare una diversa interpretazione della norma, “sciogliendo” la contratta forma utilizzata dal legislatore nella formulazione dell’art. 369, co. 2, n. 2, c.p.c., per circoscrivere la sanzione dell’improcedibilità al solo caso dell’omesso deposito nei termini della copia autentica della sentenza, ammettendo che la “diversa” copia munita di relata di notifica –restituita alla sua unica e naturale funzione di verifica del rispetto del termine di impugnazione – possa essere prodotta anche successivamente, senza in alcun modo pregiudicare né l’ordinato avvio del processo, né alla Suprema Corte di dedicarsi a tale verifica (come accade per il giudizio di appello) solo al momento della decisione.

D’altro canto, è proprio con l’affermarsi di un orientamento più sensibile ad istanze di natura sostanziale e meno ancorato alla (comunque non inequivoca) formulazione letterale della disposizione dettata dall’art. 369 c.p.c. che la Suprema Corte, ammettendo che l’adempimento possa dirsi compiuto anche con il deposito operato dal controricorrente o per effetto di altro rinvenimento nel fascicolo d’ufficio, ha riconosciuto che l’obbligo della messa a disposizione della copia munita di relata mira soltanto a dare prova della tempestività del mezzo e quindi della sua ammissibilità, superando così una tautologica impostazione che identificava lo scopo dell’atto con l’adempimento voluto dalla norma.

In tale analoga prospettiva, si ritiene dovrebbe essere parimenti apprezzato il valore della non contestazione della controparte che – come accade nel caso di specie –non solo nulla eccepisca in merito alla tempestività del mezzo, ma con propria conforme affermazione e/o attestazione, lasci presumere che l’impugnazione sia avvenuta nel rispetto del termine “breve” e sia quindi pienamente ammissibile (come peraltro risulta agevolmente verificabile mediante l’acquisizione al giudizio, sia pure “tardiva”, ovvero oltre il termine di cui all’art. 369 c.p.c., e con le garanzie stabilite dall’art. 372 c.p.c., del relativo documento).

L’aspirazione a collocare il valore della non contestazione sul medesimo piano nel quale la Suprema Corte ha posto, in ottica funzionale, l’adempimento mediante deposito della copia autentica munita di relata da parte del controricorrente (o l’assai remota ipotesi della sua presenza nel fascicolo d’ufficio) non mira a negare, né svilire l’indiscussa «esigenza pubblicistica (e quindi non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale», quanto piuttosto a ribadire che, in un processo pur sempre retto dal principio del contraddittorio, è alle parti che spetta di fornire gli elementi per la verifica dell’osservanza di tale principio.

A riprova di ciò si ha la (paradossale) situazione che, se nessuna delle parti allegasse che la sentenza è stata notificata, la Corte ben potrebbe trovarsi nella condizione di pronunziarsi ugualmente sul ricorso ancorché – in ipotesi – lo stesso sia stato proposto dopo la decorrenza del termine breve per l’impugnazione.

Tale impostazione, dunque, si dispone ad ammettere – in modo alquanto contraddittorio – che il contegno della parte (sotto forma di non affermazione di un “fatto”) possa giocare un ruolo decisivo (consentendo alla Corte di pronunciarsi sul “merito”) rispetto ad un ricorso semmai inammissibile, negando, all’opposto, ogni rilevanza allo stesso (questa volta sotto la forma della non contestazione) nell’ipotesi in cui il ricorso risulti incontrovertibilmente ammissibile.

Proprio tale ultimo rilievo consente di riconoscere come lo sforzo esegetico che qui si propone di compiere verso una soluzione definitivamente “liberale” non trovi alcun ostacolo nemmeno nel dichiarato «carattere pubblicistico del controllo preliminare che compete alla Corte» posto a presidio dell’ordinato svolgimento del processo per cassazione.

Se il carattere “speciale” del giudizio di cassazione, infatti, può in astratto giustificare un certo rigore formalistico nel definire le modalità di accesso alla tutela, non si vede come l’impedimento (quale effetto dell’improcedibilità) alla pronuncia sul merito dei motivi di ricorso in caso di provata ammissibilità o di non rilevata inammissibilità dello stesso, possa dirsi posto a garanzia della funzione nomofilattica e di regolazione devoluta alla Corte di Cassazione nel sistema delineato dalla Costituzione; funzione che la Suprema Corte può esercitare finanche nel caso in cui il ricorso sia dichiarato inammissibile, se la questione sia ritenuta di particolare rilevanza.

Ed infatti, è proprio nell’invocato esercizio di tale funzione che, da tempo, viene autorevolmente sollecitata una lettura “pro nomofilachia” dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. che si rende possibile laddove, come sopra già evidenziato, si operi una disgiunzione tra le due parti della disposizione.

In tal guisa, il deposito nel “termine di venti giorni dall’ultima notificazione” della copia autentica rimarrebbe senz’altro presidiato dalla sanzione dell’improcedibilità, mentre il deposito della relazione di notificazione verrebbe a costituire la “prova”, ove ritenuta necessaria, dell’ammissibilità del ricorso, con conseguente applicazione, in via generale, della disciplina dettata dall’art. 372 c.p.c. sulla notifica per elenco (oggi peraltro non più prevista a seguito della c.d.

“[OSCURATO:PERSONA]”) di tutti i «documenti relativi alla ammissibilità del ricorso», il cui deposito può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e in tempo utile per la decisione nel “merito”.

Del resto, nel momento stesso in cui la Suprema Corte ha avvertito l’esigenza, ispirata anche dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, di orientare l’interpretazione dell’art. 369 c.p.c. al rispetto dei principi di effettività della tutela e di proporzionalità tra i mezzi impiegati (improcedibilità) e lo scopo perseguito (l’ordinato svolgimento del processo), ha dimostrato di voler optare per un’interpretazione “ragionevole” della norma, dubitando forse del fatto che, colta nella sua “accezione” strettamente letterale, la disposizione in questione possa in effetti esporsi ad una censura di irragionevolezza (giacché non sembra trovare giustificazione la severità della scelta legislativa rispetto alle concrete necessità perseguite dalla norma), apparendo la stessa distonica rispetto alle ragioni di quel “giusto processo” (come cristallizzato nella lettera dell’art. 111 Cost.) che impongono di guardare alla sostanza della vicenda processuale, superando gli effetti derivanti da omissioni di carattere meramente formale, quando queste si rivelino prive di risvolti concreti e vuotamente pregiudizievoli per la parte.

Peraltro, proprio nella misura in cui la Suprema Corte ha ritenuto che il rigore formalistico cui aveva improntato le più risalenti applicazioni dell’art. 369 c.p.c. non fosse più conciliabile con i suddetti principi sovranazionali, che trovano ingresso nel nostro ordinamento anche per il tramite dell’art. 117, comma 1, Cost., non si vede come possa continuare a perpetuarsi un’interpretazione della norma che, ribadendo l’ineluttabilità della sanzione pur quando sussista la prova della piena ammissibilità del mezzo e radicando tale esito sulla supposta insuperabilità del tenore letterale della disposizione in questione, sembra esporsi proprio per questo ad un evidente vizio di incostituzionalità per violazione degli articoli 24 e 111 Cost., nonché – attraverso l’evocato art. 117 Cost. – dell’art. 6 della Convenzione EDU da cui potrebbe derivare, ove Codesta Suprema Corte dovesse ritenere la questione rilevante e non manifestamente infondata, la possibilità di investire la Corte Costituzionale della relativa questione.».

6. La ricorrente ha altresì richiesto l’assegnazione a Consigliere relatore diverso dal Consigliere delegato estensore della proposta di definizione anticipata del ricorso comunicata il 19.1.2024.

7. È stata fissata adunanza in camera di consiglio per l’esame del ricorso.

Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

8. La richiesta di assegnazione del ricorso in qualità di relatore a Consigliere diverso dall’estensore della proposta di definizione anticipata è per un verso del tutto irrituale, in difetto di formale ricusazione secondo le regole del codice di rito, e per l’altro manifestamente infondata alla stregua delle ragioni e delle argomentazioni tutte ampiamente esposte dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 9611 del 10.4.2024 e qui ad ogni effetto richiamate integralmente, secondo la quale «Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte - ed eventualmente essere nominato relatore - del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.»

9. I fatti processuali rilevanti, sui quali si è basata la proposta definitoria, sono pacifici.

La sentenza impugnata della Corte di appello di Bologna è stata pubblicata il 16.3.2022.

La ricorrente e le controricorrenti hanno dichiarato che il provvedimento impugnato è stato notificato in data 17.5.2022, ma non è stata depositata la relativa relazione di notificazione dalla parte ricorrente, come prescritto dalla legge, né dalle parti controricorrenti.

La legge processuale ex art.369, comma 2, n.2, c.p.c., commina la sanzione di improcedibilità nel caso di mancato deposito, contestualmente al ricorso, nella cancelleria della Corte, di copia autentica della decisione impugnata notificata con la relazione di notificazione, se questa non sia stata neppure prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato - mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (in tal senso Sez.

U, n. 21349 del 6.7.2022 nonché Cass., Sez.U n.10648 del 2.5.2017).

Il ricorso non supera neppure la c.d.

«prova di resistenza» perché la notificazione del 15.7.2022 non è avvenuta nei sessanta giorni dalla data della pubblicazione della sentenza, prima della quale la notificazione della sentenza non avrebbe potuto essere eseguita (Sez. 6, n. 15832 del 7.6.2021; Sez. 6 - 3, n. 11386 del 30.4.2019; Sez. 6 - 3, n. 17066 del 10.7.2013; nonché §

4.2. della citata sentenza delle Sezioni Unite n.21349/2022).

10. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dover esaminare, una per una, le argomentazioni difensive di ASPI.

In primo luogo, ASPI assume che solo per un mero «errore materiale», consistito nell’omessa allegazione all’interno della busta telematica del relativo documento informatico, non hanno prodotto, contestualmente al deposito del ricorso, la relazione di notificazione della sentenza trasmessa via PEC dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; errore, peraltro, commesso in assoluta buona fede, in certa misura favorito dall’innovatività del mezzo utilizzato e dagli adempimenti richiesti in sede di composizione del fascicolo telematico.

Non si vede come sia possibile configurare il mancato adempimento, preteso dalla legge quale condizione di procedibilità come «errore materiale», né quale rilevanza sia possibile ascrivere alla rivendicata - e certamente indubitata - « buona fede », né, infine, si coglie l’incidenza causale dell’innovativo mezzo informatico.

L’errore materiale è peraltro escluso dallo stesso tenore del ricorso, che indica fra le produzioni sub A) copia conforme estratta dal fascicolo telematico della Corte di appello di Bologna, identificato con R.G. 1129/2011, della sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 617/2022 pubblicata in data 16.3.2022, notificata in data 17.5.2022 e dalle produzioni depositate nel fascicolo informatico, ove la sentenza risulta depositata sia in duplicato informatico, sia in copia conforme, ma nelle quali non v’è traccia alcuna della relazionedi notifica effettuata da controparte.

Secondo le Sezioni Unite, come secondo la giurisprudenza di questa Corte « la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso per cassazione, costituisce l'attestazione di un "fatto processuale" - l'avvenuta notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, in quanto manifestazione della "autoresponsabilità" della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo ad essa, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., l'onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo pec, senza possibilità di recupero della omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento di cui all'art. 372 c.p.c.»

11. La produzione del documento digitale originale contenente la relazione di notificazione della sentenza impugnata, effettuata solo successivamente alla comunicazione della proposta di definizione anticipata nelle forme previste dall’art. 372, co. 2, c.p.c., è evidentemente tardiva perché eseguita solo dopo la scadenza dei termini per la costituzione dei controricorrenti, la chiusura della fase introduttiva del giudizio di legittimità e l’opinamento della Corte circa le modalità di definizione del giudizio.

12. La ricorrente insiste sul fatto che anche le controparti hanno attestato che la notificazione della sentenza impugnata era effettivamente avvenuta in data 17.5.2022, senza sollevare, pertanto, alcuna eccezione in merito alla tempestività del ricorso introduttivo.

Questa circostanza, puntualmente riconosciuta anche nella proposta, è peraltro del tutto irrilevante, se non accompagnata, come non era accompagnata, dalla produzione nella relata di notificazione.

Il punto è chiarissimo nel recente arresto delle Sezioni Unite, ma era già stato affermato dalla precedente ordinanza delle Sez.

U, n. 9005 del 16.4.2009, secondo cui la previsione - di cui al secondo comma, n. 2, dell'art. 369 cod. proc. civ. - dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve.

Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell'art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al primo comma dell'art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell'impugnazione (vedi anche Sez.

U, n. 10648 del 2.5.2017).

L’ultima pronuncia delle Sezioni Unite è chiarissima e inequivocabile sul punto, allorché al §

4.9. afferma «Non può condividersi l'affermazione, contenuta nell'ordinanza interlocutoria, secondo cui la sanzione dell'improcedibilità sarebbe inapplicabile quando "la controparte (controricorrente) che ha notificato il provvedimento di merito impugnato (...) abbia riconosciuto nel giudizio di legittimità la data in cui l'adempimento è stato da lei stessa curato, rendendo in tal modo inutile ogni accertamento dell'ufficio al riguardo" (si fa riferimento alla relata di notifica del controricorso del S., nella quale vi è menzione della notifica del decreto impugnato).

Ed infatti, il ricorrente che, pur dichiarando che la sentenza impugnata è stata notificata in una certa data, depositi la copia autentica della stessa omettendo di depositare la relata della notifica, incorre nella sanzione dell'improcedibilità, trattandosi di omissione che impedisce alla Suprema Corte la verifica - a tutela dell'esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, a nulla valendo la non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente, ovvero il mero reperimento di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga, in ipotesi, la tempestività dell'impugnazione (ex plurimis, Cass. 3466 del 2020, n. 9987 del 2016, n. 9004 del 2009).»

13. La ricorrente ritiene che, nell’ottica del definitivo compimento di un percorso interpretativo già intrapreso, volto a valorizzare una lettura in chiave funzionale dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., sarebbe possibile sostenere che la sanzione di improcedibilità irrogata dal legislatore debba presumersi legata solo all’omesso deposito tout court della sentenza impugnata nel termine di venti giorni ivi stabilito, non al difetto della copia munita di relata, ove venga comunque garantito alla Corte di apprezzare «al momento della decisione» la tempestività dell’impugnazione in funzione del «termine breve» (mediante deposito, in pendenza del giudizio, del relativo documento informatico da parte del ricorrente o del controricorrente o anche per effetto della non contestazione in merito l rispetto del termine per l’impugnazione).

La ricorrente sollecita una riflessione sullo scopo funzionale dell’onere di tempestivo deposito (contestualmente al ricorso) della copia autentica della sentenza, anche muovendo dall’oggettiva constatazione che il rigore formalistico applicato al processo per cassazione non appare in alcun modo ravvisabile nel giudizio di appello, ove non solo non si dubita – anche per conforme giurisprudenza di legittimità – che copia della sentenza impugnata possa essere acquisita al processo anche successivamente alla costituzione dell’appellante, ma è pure incontestato il principio secondo cui è solo al momento della decisione che sorge l’essenziale esigenza che l’organo giudicante sia posto nelle condizioni di verificare la tempestività dell’appello e di apprezzare i contenuti della decisione in relazione ai motivi di impugnazione.

La diversa declinazione che tale identico adempimento (deposito della copia autentica della sentenza impugnata) assume allorquando lo stesso viene «calato» all’interno del rito per cassazione, sì da concorrere a determinarne il peculiare regime di specialità, esigendo che lo stesso debba consumarsi entro il ristretto termine di venti giorni previsto per il deposito del ricorso, viene allora ricondotto dai più attenti commentatori ad una duplice finalità: da un lato, ai sensi dell’art. 137, comma 3, disp. att. c.p.c. (peraltro, formalmente abrogato a seguito della c.d.

«[OSCURATO:PERSONA]”», per la sollecita trasmissione al pubblico ministero, cosicché questi possa correttamente esercitare le funzioni attribuite ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.; dall’altro, a consentire al cancelliere della Corte di verificare la corrispondenza tra la decisione gravata con il ricorso e il fascicolo d’ufficio di cui è stata richiesta la trasmissione e avere così la certezza che il fascicolo richiesto sia proprio quello riferito alla sentenza impugnata.

Per nessuna delle citate finalità sarebbe essenziale che nel termine decadenziale di venti giorni sia depositata proprio la copia della sentenza munita della relata di notificazione, giacché l’esigenza che sia garantita una ordinata «sequenza di avvio di un determinato processo» appare adeguatamente presidiata dall’avvenuto deposito di una copia autentica purchessia, essendo quella munita di relazione di notificazione funzionale soltanto a verificare la tempestività del mezzo di impugnazione (e quindi l’ammissibilità del ricorso).

La sanzione dell’improcedibilità dovrebbe quindi operare nel solo caso dell’omesso deposito nei termini della copia autentica della sentenza e si dovrebbe quindi ammettere che la diversa copia munita di relata di notifica – restituita alla sua unica e naturale funzione di verifica del rispetto del termine di impugnazione – possa essere prodotta anche successivamente, senza in alcun modo pregiudicare né l’ordinato avvio del processo, né impedire alla Suprema Corte di dedicarsi a tale verifica solo al momento della decisione.

14. Le considerazioni della ricorrente non colgono il segno e non possono indurre a una revisione degli orientamenti giurisprudenziali consolidati, peraltro attuabile solo per la via tracciata dall’art.374, comma 3, c.p.c.

L’analogia proposta con il giudizio di appello è fuorviante perché in quel caso non esiste una norma analoga all’art.369 c.p.c. e una sanzione esplicita di improcedibilità dell’impugnazione e si tratta solo di verificare la tempestività della proposizione del gravame.

Neppure convincente appare la lettura funzionale dell’adempimento de quo e la conseguente tesi secondo cui la verifica potrebbe essere tranquillamente postergata alla fase decisoria.

Le Sezioni Unite hanno chiarito che la previsione di un termine perentorio per il deposito della relata a cura del ricorrente, ex art.369 c.p.c., o eccezionalmente del controricorrente, ex art. 370 c.p.c., comma 3, è funzionalmente preordinata all'immediato e diretto riscontro da parte del giudicante dell'ordinato svolgersi del giudizio di legittimità mediante la verifica d'ufficio della tempestività dell'impugnazione e del conseguente formarsi del giudicato.

Di conseguenza l'improcedibilità trova la sua ragione d’essere nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio di un determinato processo.

È stato insegnato anche che essa è compatibile con il diritto di accesso al giudice se configurata nelle fasi di impugnazione, risolvendosi altrimenti in una non ragionevole compromissione del diritto di difesa e che la selezione delle impugnazioni da scrutinare nel merito va perciò compiuta se i termini fissati dal legislatore per la sequenza procedimentale siano stati rispettati (Sez.

Un.n. 10648 del 2017).

Ed infatti, consentire il recupero della omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento di cui all'art. 372 c.p.c. vanificherebbe il senso del duplice adempimento nel meccanismo processuale che è anche quello di selezionare tempestivamente i ricorsi ai fini della scelta del rito processuale di legittimità più consono.

Questa considerazione, già valida nella vigenza del sistema della sezione filtro, delineato dal previgente art.380-bis c.p.c., ha acquisito ancor maggiore e decisiva rilevanza nel nuovo sistema processuale tratteggiato dalla c.d.

«[OSCURATO:PERSONA]» di cui al d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.149 e caratterizzato da i diversi moduli e procedimenti decisori da essa contemplati: appare evidente la totale vanificazione delle attività di spoglio preliminare dei fascicoli e l’adozione delle proposte di definizione anticipata che conseguirebbe, se i presupposti su cui queste attivitàsi basa non fossero ancora cristallizzati, come pur la legge espressamente prevede. [OSCURATO:PERSONA] illustrativa al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a proposito dell’art. 380-bis, ha spiegato, infatti, che tale procedimento, volto alla definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili e manifestamente infondati, è destinato a svolgere la «funzione di filtro» dapprima assegnata alla «apposita sezione» di cui all’art. 376, comma 1, c.p.c., e così «sviluppa e completa il disegno prefigurato dalla legge delega, tenendo presenti gli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione avuti di mira dal legislatore delegante».

15. La ricorrente prospetta inoltre la paradossale situazione in cui nessuna delle parti ha allegato che la sentenza è stata notificata e la Corte ben potrebbe trovarsi nella condizione di pronunziarsi ugualmente sul ricorso ancorché lo stesso sia stato proposto dopo la decorrenza del termine breve per l’impugnazione.

Pertanto il contegno della parte (sotto forma di non affermazione di un fatto) potrebbe giocare un ruolo decisivo (consentendo alla Corte di pronunciarsi sul merito) rispetto ad un ricorso semmai inammissibile, negando, all’opposto, ogni rilevanza allo stesso (questa volta sotto la forma della non contestazione) nell’ipotesi in cui il ricorso risulti incontrovertibilmente ammissibile.

Anche questa argomentazione, che pur si limita ad adducere inconveniens sine solvere argumentum, non coglie il segno.

A parte il fatto che vi è pur sempre una parte interessata a rappresentare l’avvenuta notifica della sentenza, il decorso del termine breve e la intempestività dell’impugnazione, la mera possibilità teorica del mancato rilievo della formazione di un giudicato non segnalato non significa che le parti non debbano assolvere agli adempimenti imposti loro dalla legge: e comunque, anche in quel caso, la formazione del giudicato sarebbe pur sempre rilevabile officiosamente sol che la Corte di Cassazione fosse stata informata della notifica della sentenza impugnata.

16. La ricorrente sollecita inoltre una lettura «pro nomofilachia» dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. che si rende possibile laddove, come sopra già evidenziato, si operi una disgiunzione tra le due parti della disposizione.

In tal guisa, il deposito nel «termine di venti giorni dall’ultima notificazione» della copia autentica rimarrebbe senz’altro presidiato dalla sanzione dell’improcedibilità, mentre il deposito della relazione di notificazione verrebbe a costituire la «prova», ove ritenuta necessaria, dell’ammissibilità del ricorso, con conseguente applicazione, in via generale, della disciplina dettata dall’art. 372 c.p.c. sulla notifica per elenco (oggi peraltro non più prevista a seguito della c.d.

«[OSCURATO:PERSONA]») di tutti i «documenti relativi alla ammissibilità del ricorso», il cui deposito può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e in tempo utile per la decisione nel “merito”.

L’argomentazione non può essere condivisa stante il flagrante contrasto con la lettera della norma processuale.

17. Infine la ricorrente sostiene che il perpetuarsi un’interpretazione della norma nel senso della ineluttabilità della sanzione pur quando sussista la prova della piena ammissibilità del mezzo si esporrebbe ad un evidente vizio di incostituzionalità per violazione degli articoli 24 e 111 Cost., nonché – attraverso l’evocato art. 117 Cost. – dell’art. 6 della Convenzione EDU da cui potrebbe derivare la possibilità di investire la Corte Costituzionale della relativa questione.

I dubbi così ventilati, peraltro in modo del tutto generico, non hanno ragion d’essere.

Il diritto alla difesa in giudizio e al giusto processo non sono certo messi in discussione dalla previsione normativa di un agevole adempimento preliminare, e cioè la produzione documentale di una relazione di notificazione, di cui il ricorrente si dichiara in possesso, finalizzata al controllo nell’interesse pubblico del mancato passaggio in giudicato della sentenza impugnata, che si esprime anche attraverso l’uso razionale della limitata risorsa della giustizia.

Né, in tale prospettiva, sembra possibile considerare ingiustificata l’esistenza della barriera preclusiva, che, ancora una volta, secondo la lettura delle Sezioni Unite, è chiaramente preordinata all’esame preliminare del fascicolo e alla selezione del più opportuno metodo di definizione della controversia.

La violazione dell’art.6 CEDU non è neppure argomentata e non si vede del resto come il diritto a un equo processo possa essere inficiato dalla necessità di un adempimento preliminare, tutt’altro che oneroso e complesso, preordinato a consentire al massimo organo giurisdizionale la selezione della procedura più adeguata all’esame del ricorso. 18.La Corte EDU, in una recent issima pronuncia del maggio 2024 , ha escluso che potesse configurarsi una violazione dell’art. 6 paragrafo 1, CEDU, per eccessivo formalismo, in una fattispecie in cui la Corte di cassazione aveva dichiarato l’improcedibilità del ricorso in assenza del deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata nel termine indicato dall’art. 369, comma 1, c.p.c. (cfr.

Corte EDU, Sezione Prima, Sentenza del 23.5.2024, Patricolo e altri c.

Italia, ove è stata comunque dichiarata la violazione dell’art. 6 paragrafo 1 CEDU in relazione ad altre ipotesi).

Secondo la Corte EDU, l’osservanza dell’art. 369, comma 1, c.p.c. consente alla Corte di cassazione di adottare una decisione sulla procedibilità del ricorso nella fase iniziale del procedimento grazie a una procedura accelerata.

Infatti, non appena il ricorso è stato depositato, semplicemente consultando il fascicolo, la Corte di cassazione è in grado di verificare il rispetto del termine di impugnazione, fissare un’udienza in camera di consiglio e pronunciarsi sulla causa senza necessità di ulteriori passaggi.

La Corte ha rilevato che, nella specie, la relazione di notificazione non era presente nel fascicolo trasmesso dalla cancelleria del giudice che aveva emesso la sentenza impugnata, né era stata depositata dalla controparte.

L’inosservanza da parte dei ricorrenti dell’articolo 369, comma 1, c.p.c. aveva pertanto messo la Corte di cassazione nell’impossibilità di verificare l’osservanza dei termini di impugnazione nella fase iniziale del procedimento.

L’accettazione di depositi tardivi avrebbe vanificato l’obiettivo di assicurare il rapido svolgimento del procedimento e avrebbe impedito alla Corte di cassazione di pronunciarsi sulla procedibilità del ricorso senza ulteriori passaggi e senza ritardi.

La misura contestata era pertanto adeguata alla realizzazione del legittimo fine perseguito.

Quanto alla gravità delle conseguenze sul diritto di accesso alla giustizia dei ricorrenti, la Corte EDU ha ribadito che, dato il carattere particolare del ruolo della Corte di cassazione, che si limita a verificare la corretta applicazione della legge, essa può ammettere che le procedure seguite dalla suprema corte siano più formali, specialmente in procedimenti quali quello di cui al caso di specie dove i ricorrenti erano stati rappresentati da un avvocato specializzato iscritto all’albo giurisdizioni superiori.

Inoltre, il ricorso dinanzi alla Corte di cassazione era stato proposto dopo che le richieste dei ricorrenti erano state esaminate da un tribunale di primo grado e da una Corte di appello entrambi dotati di piena giurisdizione.

Date tali circostanze non si p oteva affermare che la decisione della Corte di cassazione costituisse a un impedimento sproporzionato tale da compromettere la sostanza stessa del diritto di accesso alla giustizia garantito dall’articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione, o avesse ecceduto il margine di discrezionalità nazionale. 19.Il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile .

I ricorsi incidentali sono tardivi e pertanto inefficaci ai sensi dell’art.334 c.p.c.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo a favore delle parti controricorrenti e considerate [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. come parte unica in ragione della unitarietà delle loro difese.

20. Nulla spetta invece alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il cui intervento deve ritenersi inammissibile nella situazione processuale in cui la dante causa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non è rimasta inerte nel giudizio di legittimità.

Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, il successore a titolo particolare nel diritto controverso non può intervenire nel giudizio di legittimità, perché manca una espressa previsione normativa che consenta al terzo di parteciparvi esplicando le proprie difese, ed è ammesso a depositare controricorso, per resistere al ricorso proposto contro il proprio dante causa, solo nel caso in cui in cui quest'ultimo sia rimasto inerte, altrimenti determinandosi un'irrimediabile lesione del suo diritto di difesa. (Sez. 3, n. 16526 del 13.6.2024, Sez. 1, n. 6774 del 1.3.2022; Sez. 3, n. 25423 del 10.10.2019;Sez. 1, n. 11638 del 7.6.2016). 21.Ai sensi dell’art.380-bis, comma 3, cod.proc.civ. , se la parte ha chiesto la decisione dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata e la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta, debbono trovare applicazione il terzo e il quarto comma dell'articolo 96 cod.proc.civ.

Secondo questa Corte, la novità normativa [introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 10.10.2022, n. 149, a decorrere dal 18.10.2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 149/2022] contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma, cod.proc.civ.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 5.000,00 (art. 96, quarto comma).

Risulta così «codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale, tant’è che la opzione interpretativa, sulla disciplina intertemporale, ne ha fatto applicazione – in deroga alla previsione generale contenuta nell’art. 35 comma 1 del d.lgs. n. 149/2022 – ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1°.1.2023 per i quali non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio; anche ai fini della reattività ordinamentale, l’istituto integra il corredo di incentivi e di fattori di dissuasione contenuto nella norma in esame (che sono finalizzati a rimarcare, come chiarito nella relazione illustrativa al D. Lgs. n. 149/2022, la limitatezza della risorsa giustizia, essendo giustificato che colui che abbia contribuito a dissiparla, nonostante una prima delibazione negativa, sostenga un costo aggiuntivo).» ( Sez.

U, n. 28540 del 13.10.2023; n.27433 del 27.9.2023; n. 27195 del 22.9.2023; n.28619 del 13.10.2023; n.37069 del 27.12.2023; n.3727 del 9.2.2024; n.3763 del 12.2.2024).

Se pur di siffatta ipotesi di abuso, già immanente nel sistema processuale, va esclusa una interpretazione che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, sicché l’applicazione in concreto delle predette sanzioni deve rimanere affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso di specie (Sez.Un. n.36069 del 27.12.2023), nondimeno nell’ipotesi in esame non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla suddetta previsione legale: è evidente la complessiva piena «tenuta» del sintetico provvedimento di proposta di definizione anticipata rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’improcedibilità del ricorso.

La ricorrente deve quindi essere condannata al pagamento, a favore di ciascuna controparte controricorrente (anche in questo caso considerate unitariamente [OSCURATO:PERSONA] e AN-RO), ex art.96, comma 3, cod.proc.civ. di una somma equitativamente determinata in misura pari all’importo delle spese processuali nonché, ex art.96, comma 4, cod.proc.civ. al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad € 2.500,00.

22. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale e inefficaci i ricorsi incidentali; condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore sia delle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., unitariamente considerate, sia della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , liquidate nella somma di € 15.000,00 per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18509/2022 R.G.proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Bologna, via Collegio di Spagna, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] 287, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. elettivamente domiciliata in Roma , v ia [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente ricorrente incidentale- [OSCURATO:SOCIETA]. elettivamente domiciliata in Roma v ia [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] II 287, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- avverso la sentenza n. 617/2022 emessa da Corte d'appello Bolognapubblicata il 16.3.2022 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.7.2024 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. avevano convenuto in giudizio Autostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]. (breviter: ASPI) proponendo opposizione alla determinazione della indennità definitiva di esproprio operata dalla [OSCURATO:PERSONA] Medi di Bologna, con delibera n.72/2011 del 6.4.2011, in relazione ad un terreno sito in Bologna, [OSCURATO:PERSONA], che aveva quantificato l’indennità in questione in complessivi € 270.545,59, di cui € 197.875,00 per indennità di esproprio, e € 71.334,39 per indennità di occupazione e € 1.336,20 per soprassuoli. Le due società attrici [OSCURATO:PERSONA] e AN - RO , comproprietarie dell’area, avevano chiesto la rideterminazione dell’indennità definitiva di esproprio loro dovuta, con riferimento al reale valore venale del bene desumibile dalla effettiva destinazione urbanistica e dalla sua capacità edificatoria. ASPI aveva resistito alla domanda delle società opponenti, in via preliminare, eccependo l’inammissibilità, improponibilità ed irricevibilità della domanda. ASPI aveva anche fatto presente di avere, a sua volta, proposto opposizione avverso la stima dell’indennità di espropriazione e di occupazione operata dalla [OSCURATO:PERSONA] eccependo la nullità e, comunque, l’illegittimità della deliberazione n.72/2011 della commissione citata e contestando, comunque, nel merito, la valutazione effettuata in sede amministrativa e riproponendo, in via riconvenzionale, le domande formulate con il proprio atto di citazione in opposizione. Nel parallelo procedimento, poi riunito, ASPI aveva proposto opposizione alla stima della [OSCURATO:PERSONA] con atto di citazione notificato a [OSCURATO:PERSONA], An-Ro e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., altra comproprietaria dell’area oggetto di esproprio. Si erano tempestivamente costituite le prime due società, resistendo all’opposizione di ASPI e in via riconvenzionale avevano riproposto le domande formulate nell’altro atto di opposizione. Si era costituita tardivamente la società [OSCURATO:PERSONA] e aveva chiesto il rigetto della domanda di ASPI, invocando la determinazione dell’indennità definitiva di esproprio sulla scorta del valore venale del terreno oggetto del provvedimento ablativo e, comunque, in misura non inferiore a quella di cui alla delibera della [OSCURATO:PERSONA] più volte citata. Le due cause erano state riunite ed istruite mediante l’acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con l’espletamento di due consulenze tecniche d’ufficio. La Corte di appello di Bologna con la sentenza del 16.3.2022: 1. ha dichiarato che le indennità di espropriazione e di occupazione dovute a [OSCURATO:PERSONA], An.Ro e a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ammontavano a complessivi € 1.231.717,08; 2. ha ordinato a ASPI il deposito della differenza tra quanto dovuto alle società predette e la somma già versata, presso la competente [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, con gli interessi legali secondo le decorrenze indicate in motivazione; 3. ha condannato ASPI alla rifusione delle spese di lite alle controparti e loe ha gravata di quelle di consulenza tecnica. 2. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia ha impugnato con cinque motivi la sentenza della Corte di appello di Bologna pubblicata il 16.3.2022. Ha resistito con controricorso la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]. Le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno proposto controricorso e ricorso incidentale con quattro motivi, a cui, a sua volta, ha resistito con controricorso la ricorrente principale Autostrade per l’Italia. Ha dispiegato intervento anche la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], cessionaria del credito spettante a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in forza di cessione del 14.4.2023, notificata il 19.6.2023. 3. In data 19.1.2024 il Consigliere delegato della 1° Sezione civile – Area 4 - [OSCURATO:PERSONA] ha formulato proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c., comunicata in pari data, del seguente testuale tenore: «La sentenza impugnata della Corte di appello di Bologna è stata pubblicata il 16.3.2022. La ricorrente e le controricorrenti dichiarano che il provvedimento impugnato è stato notificato in data 17.5.2022 ma non è stata depositata la relativa relazione di notificazione dalla parte ricorrente, come prescritto dalla legge, né dalle parti controricorrenti. Pertanto, il ricorso appare improcedibile per il mancato deposito, contestualmente al ricorso, nella cancelleria della Corte, di copia autentica della decisione impugnata notificata con la relazione di notificazione ex art.369, comma 2, n.2, c.p.c., neppure prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato - mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Sez. U, n. 21349 del 6.7.2022 nonché Cass., Sez.U n.10648 del 2.5.2017). La citata giurisprudenza esclude inoltre qualsiasi rilievo alla mera dichiarazione conforme della controparte, stante il carattere pubblicistico del controllo preliminare che compete alla Corte. Il ricorso non supera neppure la c.d. «prova di resistenza» perché la notificazione del 15.7.2022 non è avvenuta nei sessanta giorni dalla data della pubblicazione della sentenza, prima della quale la notificazione della sentenza non avrebbe potuto essere eseguita (Sez. 6, n. 15832 del 7.6.2021; Sez. 6 - 3, n. 11386 del 30.4.2019; Sez. 6 - 3, n. 17066 del 10.7.2013; nonché punto 4.2. della citata SSUUU 21349/2022). Il ricorso incidentale è stato proposto in via autonoma, non condizionata, ma tardivamente rispetto al termine ex art.325 c.p.c. che decorre anche per la parte notificante (Sez. 6- 3, n. 2333 del 25/01/2023), con conseguente inefficacia ex art.334 c.p.c. In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, comma 2, ovvero 327, comma 1, c.p.c., è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, comma 2, c.p.c. (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale). (Sez. 5, n. 17707 del 22.06.2021;Sez. 2 n. 20963 del 22.08.2018; Sez. 3, n. 6077 del 26.03.2015). Si propone pertanto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380- bis Si comunichi ai difensori delle parti.» 4. In data 21.2.2024 è stata proposta istanza di decisione da parte della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art.380-bis, comma 2, c.p.c., corredata da nuova procura speciale. 5. Con l’istanza la ricorrente ha sostenuto quanto segue: «In merito alla ricostruzione operata dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], i sottoscritti procuratori ritengono opportuno puntualizzare “in fatto” le seguenti ulteriori circostanze: a) la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 617/2022, pubblicata il 16.03.2022, è stata in effetti notificata a cura del procuratore costituito delle [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., avv. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], tramite PEC inviata all’indirizzo digitale del procuratore – avv. [OSCURATO:PERSONA] – presso il quale Autostrade per l’Italia aveva eletto domicilio “fisico” nel giudizio innanzi alla Corte di Appello di Bologna; b) il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato da Autostrade per l’Italia alle controparti interessate, mediante notificazione “in proprio” a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 3-bis della L. 53/1994, in data 15.07.2022; dunque nel pieno rispetto del termine “breve” di 60 giorni per l’impugnazione; c) il ricorso è stato iscritto a ruolo in data 27.07.2022, mediante l’innovativa procedura del deposito telematico innanzi alla Corte di Cassazione, nel rispetto del termine indicato dall’art. 369 c.p.c. per il deposito del ricorso. In tale sede, previa composizione del fascicolo informatico (che richiede l’inserimento obbligatorio di dati relativi a provvedimento, contributo unificato, integrazione, diritti, notifica avvocati, motivi, documenti ECLI), la ricorrente ha provveduto a comporre la busta telematica mediante allegazione dei seguenti files: 1. (originale informatico del) ricorso notificato il 15.07.2022; 2. (copia informatica estratta dall’originale analogico firmata digitalmente ai fini dell’attestazione di conformità della) procura speciale alle liti; 3. duplicato informatico della sentenza n. 617/2022 della Corte d’Appello di Bologna estratta dal fascicolo telematico corrispondente al R.G. 1129/2011; 4. copia autentica della sentenza n. 617/2022 della Corte d’Appello di Bologna estratta dal fascicolo telematico corrispondente al R.G. 1129/2011 con attestazione di conformità inserita nel file; 5. (duplicato informatico della) istanza di trasmissione del fascicolo vidimata dalla Cancelleria della Corte di Appello di Bologna in data 26.07.2022, estratta dal fascicolo telematico; 6. fascicolo di parte di primo grado; 7. ricevute telematiche delle notifiche eseguite via PEC. La trasmissione della busta telematica relativa al deposito (mediante depositi complementari stante la dimensione del fascicolo telematico trasmesso) è avvenuta senza segnalazione di errori “bloccanti” e con regolare accettazione da parte della Cancelleria. d) in data 27.09.2022, [OSCURATO:SOCIETA]. hanno notificato il controricorso con ricorso incidentale, depositato il 10.10.2022; [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ha notificato il controricorso il 25.09.2022, depositato il 14.10.2022. Le controparti hanno esse stesse attestato – si presume, fornendo tale dichiarazione anche in fase di formazione del fascicolo telematico mediante compilazione dei relativi moduli, prima del deposito tramite PST dei rispettivi atti – che la notificazione della sentenza di primo grado è avvenuta in data 17.05.2022, senza sollevare, pertanto, alcuna eccezione in merito alla tempestività del ricorso introduttivo. e) Autostrade per l’Italia, infine, ha provveduto a notificare controricorso al ricorso incidentale di Adria-Reno e AN.RO in data 02.11.2022, con successivo deposito il 04.11.2022. 3. I procuratori di Autostrade per l’Italia rilevano che per un mero errore materiale, consistito nell’omessa allegazione all’interno della busta telematica del relativo documento informatico, non hanno prodotto, contestualmente al deposito del ricorso, la relazione di notificazione della sentenza trasmessa via PEC dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; errore, peraltro, commesso in assoluta buona fede, in certa misura favorito dall’innovatività del mezzo utilizzato e dagli adempimenti richiesti in sede di composizione del fascicolo telematico. Peraltro, è proprio muovendo dalla necessaria integrazione delle regole tecniche del processo civile telematico (con i correlati benefici in termini di speditezza e di accesso diretto al fascicolo telematico) allo svolgimento del processo innanzi alla Suprema Corte di Cassazione che questa Difesa, ricorrendo alle forme previste dall’art. 372, co. 2, c.p.c., procede al deposito, unitamente alla presente istanza previamente notificata alle controparti costituite, del documento digitale originale contenente la “relazione di notificazione” della sentenza impugnata; adempimento per effetto del quale – oltre alla incontrovertibile comprova della (non contestata) tempestività del ricorso – Autostrade per l’Italia sollecita e auspica un revirement della giurisprudenza affermatasi in seno a Codesta Suprema Corte con le pronunce Cass., Sez. Unite, n. 21349 del 6.7.2022nonché Cass., Sez. Unite n.10648 del 2.5.2017, al fine del superamento del contestato vizio di improcedibilità come declinato nelle citate decisioni. Riportandosi a risalenti quanto autorevoli posizioni dottrinali, l’esponente ritiene che, nell’ottica del definitivo compimento di un percorso interpretativo già intrapreso dalla Suprema Corte, volto a valorizzare una lettura in chiave funzionale dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., sia possibile sostenere che la sanzione di improcedibilità irrogata dal legislatore debba presumersi legata solo all’omesso deposito tout court della sentenza impugnata nel termine di venti giorni ivi stabilito, non al difetto della copia munita di relata, ove venga comunque garantito alla Corte di apprezzare, al momento della decisione, la tempestività dell’impugnazione in funzione del “termine breve” (mediante deposito, in pendenza del giudizio, del relativo documento informatico da parte del ricorrente o del controricorrente o anche per effetto della non contestazione in merito l rispetto del termine per l’impugnazione). L’adesione a tale opzione ermeneutica dovrebbe condurre alla necessità di rinnovare la riflessione su quale sia, in effetti, lo scopo dell’onere di tempestivo deposito (contestualmente al ricorso) della copia autentica della sentenza, anche muovendo dall’oggettiva constatazione che il rigore formalistico applicato al processo per cassazione non appare in alcun modo ravvisabile, ad esempio, nel giudizio di appello, ove non solo non si dubita – anche per conforme giurisprudenza di Codesta Suprema Corte – che copia della sentenza impugnata possa essere acquisita al processo anche successivamente alla costituzione dell’appellante, ma è pure incontestato il principio secondo cui è solo al momento della decisione che sorge l’essenziale esigenza che l’organo giudicante sia posto nelle condizioni di verificare la tempestività dell’appello e di apprezzare i contenuti della decisione in relazione ai motivi di impugnazione. La diversa declinazione che tale identico adempimento (deposito della copia autentica della sentenza impugnata) assume allorquando lo stesso viene “calato” all’interno del rito per cassazione, sì da concorrere a determinarne il peculiare regime di “specialità” esigendo che lo stesso debba consumarsi entro il ristretto termine di venti giorni previsto per il deposito del ricorso, viene allora ricondotto dai più attenti commentatori ad una duplice finalità: da un lato, ai sensi dell’art. 137, comma 3, disp. att. c.p.c. (peraltro, formalmente abrogato a seguito della c.d. “[OSCURATO:PERSONA]”), per la sollecita trasmissione al pubblico ministero, cosicché questi possa correttamente esercitare le funzioni attribuite ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.; dall’altro, (il tempestivo deposito della sentenza) è funzionale a consentire al Cancelliere della Corte di verificare la corrispondenza tra la decisione gravata con il ricorso e il fascicolo d’ufficio di cui è stata richiesta la trasmissione (con istanza vistata dal Cancelliere del giudice che detiene il fascicolo medesimo e che il ricorrente per cassazione è tenuto a depositare insieme al ricorso) e avere così la certezza che il fascicolo richiesto sia proprio quello riferito alla sentenza impugnata. A ben vedere, dunque, per nessuna delle citate finalità è essenziale che nel termine decadenziale di venti giorni sia depositata proprio la copia della sentenza munita della relata di notificazione, giacché l’esigenza che sia garantita una ordinata “sequenza di avvio di un determinato processo” appare adeguatamente presidiata dall’avvenuto deposito di una copia autentica purchessia, essendo quella munita di relazione di notificazione funzionale soltanto a verificare la tempestività del mezzo di impugnazione (e quindi l’ammissibilità del ricorso). Ecco che, allora, volendo scorgere una diversa lettura della disposizione in questione, meno rigidamente formalistica e più aderente ad esigenze di giustizia sostanziale e al principio di effettività della tutela, è senz’altro possibile praticare una diversa interpretazione della norma, “sciogliendo” la contratta forma utilizzata dal legislatore nella formulazione dell’art. 369, co. 2, n. 2, c.p.c., per circoscrivere la sanzione dell’improcedibilità al solo caso dell’omesso deposito nei termini della copia autentica della sentenza, ammettendo che la “diversa” copia munita di relata di notifica –restituita alla sua unica e naturale funzione di verifica del rispetto del termine di impugnazione – possa essere prodotta anche successivamente, senza in alcun modo pregiudicare né l’ordinato avvio del processo, né alla Suprema Corte di dedicarsi a tale verifica (come accade per il giudizio di appello) solo al momento della decisione. D’altro canto, è proprio con l’affermarsi di un orientamento più sensibile ad istanze di natura sostanziale e meno ancorato alla (comunque non inequivoca) formulazione letterale della disposizione dettata dall’art. 369 c.p.c. che la Suprema Corte, ammettendo che l’adempimento possa dirsi compiuto anche con il deposito operato dal controricorrente o per effetto di altro rinvenimento nel fascicolo d’ufficio, ha riconosciuto che l’obbligo della messa a disposizione della copia munita di relata mira soltanto a dare prova della tempestività del mezzo e quindi della sua ammissibilità, superando così una tautologica impostazione che identificava lo scopo dell’atto con l’adempimento voluto dalla norma. In tale analoga prospettiva, si ritiene dovrebbe essere parimenti apprezzato il valore della non contestazione della controparte che – come accade nel caso di specie –non solo nulla eccepisca in merito alla tempestività del mezzo, ma con propria conforme affermazione e/o attestazione, lasci presumere che l’impugnazione sia avvenuta nel rispetto del termine “breve” e sia quindi pienamente ammissibile (come peraltro risulta agevolmente verificabile mediante l’acquisizione al giudizio, sia pure “tardiva”, ovvero oltre il termine di cui all’art. 369 c.p.c., e con le garanzie stabilite dall’art. 372 c.p.c., del relativo documento). L’aspirazione a collocare il valore della non contestazione sul medesimo piano nel quale la Suprema Corte ha posto, in ottica funzionale, l’adempimento mediante deposito della copia autentica munita di relata da parte del controricorrente (o l’assai remota ipotesi della sua presenza nel fascicolo d’ufficio) non mira a negare, né svilire l’indiscussa «esigenza pubblicistica (e quindi non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale», quanto piuttosto a ribadire che, in un processo pur sempre retto dal principio del contraddittorio, è alle parti che spetta di fornire gli elementi per la verifica dell’osservanza di tale principio. A riprova di ciò si ha la (paradossale) situazione che, se nessuna delle parti allegasse che la sentenza è stata notificata, la Corte ben potrebbe trovarsi nella condizione di pronunziarsi ugualmente sul ricorso ancorché – in ipotesi – lo stesso sia stato proposto dopo la decorrenza del termine breve per l’impugnazione. Tale impostazione, dunque, si dispone ad ammettere – in modo alquanto contraddittorio – che il contegno della parte (sotto forma di non affermazione di un “fatto”) possa giocare un ruolo decisivo (consentendo alla Corte di pronunciarsi sul “merito”) rispetto ad un ricorso semmai inammissibile, negando, all’opposto, ogni rilevanza allo stesso (questa volta sotto la forma della non contestazione) nell’ipotesi in cui il ricorso risulti incontrovertibilmente ammissibile. Proprio tale ultimo rilievo consente di riconoscere come lo sforzo esegetico che qui si propone di compiere verso una soluzione definitivamente “liberale” non trovi alcun ostacolo nemmeno nel dichiarato «carattere pubblicistico del controllo preliminare che compete alla Corte» posto a presidio dell’ordinato svolgimento del processo per cassazione. Se il carattere “speciale” del giudizio di cassazione, infatti, può in astratto giustificare un certo rigore formalistico nel definire le modalità di accesso alla tutela, non si vede come l’impedimento (quale effetto dell’improcedibilità) alla pronuncia sul merito dei motivi di ricorso in caso di provata ammissibilità o di non rilevata inammissibilità dello stesso, possa dirsi posto a garanzia della funzione nomofilattica e di regolazione devoluta alla Corte di Cassazione nel sistema delineato dalla Costituzione; funzione che la Suprema Corte può esercitare finanche nel caso in cui il ricorso sia dichiarato inammissibile, se la questione sia ritenuta di particolare rilevanza. Ed infatti, è proprio nell’invocato esercizio di tale funzione che, da tempo, viene autorevolmente sollecitata una lettura “pro nomofilachia” dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. che si rende possibile laddove, come sopra già evidenziato, si operi una disgiunzione tra le due parti della disposizione. In tal guisa, il deposito nel “termine di venti giorni dall’ultima notificazione” della copia autentica rimarrebbe senz’altro presidiato dalla sanzione dell’improcedibilità, mentre il deposito della relazione di notificazione verrebbe a costituire la “prova”, ove ritenuta necessaria, dell’ammissibilità del ricorso, con conseguente applicazione, in via generale, della disciplina dettata dall’art. 372 c.p.c. sulla notifica per elenco (oggi peraltro non più prevista a seguito della c.d. “[OSCURATO:PERSONA]”) di tutti i «documenti relativi alla ammissibilità del ricorso», il cui deposito può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e in tempo utile per la decisione nel “merito”. Del resto, nel momento stesso in cui la Suprema Corte ha avvertito l’esigenza, ispirata anche dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, di orientare l’interpretazione dell’art. 369 c.p.c. al rispetto dei principi di effettività della tutela e di proporzionalità tra i mezzi impiegati (improcedibilità) e lo scopo perseguito (l’ordinato svolgimento del processo), ha dimostrato di voler optare per un’interpretazione “ragionevole” della norma, dubitando forse del fatto che, colta nella sua “accezione” strettamente letterale, la disposizione in questione possa in effetti esporsi ad una censura di irragionevolezza (giacché non sembra trovare giustificazione la severità della scelta legislativa rispetto alle concrete necessità perseguite dalla norma), apparendo la stessa distonica rispetto alle ragioni di quel “giusto processo” (come cristallizzato nella lettera dell’art. 111 Cost.) che impongono di guardare alla sostanza della vicenda processuale, superando gli effetti derivanti da omissioni di carattere meramente formale, quando queste si rivelino prive di risvolti concreti e vuotamente pregiudizievoli per la parte. Peraltro, proprio nella misura in cui la Suprema Corte ha ritenuto che il rigore formalistico cui aveva improntato le più risalenti applicazioni dell’art. 369 c.p.c. non fosse più conciliabile con i suddetti principi sovranazionali, che trovano ingresso nel nostro ordinamento anche per il tramite dell’art. 117, comma 1, Cost., non si vede come possa continuare a perpetuarsi un’interpretazione della norma che, ribadendo l’ineluttabilità della sanzione pur quando sussista la prova della piena ammissibilità del mezzo e radicando tale esito sulla supposta insuperabilità del tenore letterale della disposizione in questione, sembra esporsi proprio per questo ad un evidente vizio di incostituzionalità per violazione degli articoli 24 e 111 Cost., nonché – attraverso l’evocato art. 117 Cost. – dell’art. 6 della Convenzione EDU da cui potrebbe derivare, ove Codesta Suprema Corte dovesse ritenere la questione rilevante e non manifestamente infondata, la possibilità di investire la Corte Costituzionale della relativa questione.». 6. La ricorrente ha altresì richiesto l’assegnazione a Consigliere relatore diverso dal Consigliere delegato estensore della proposta di definizione anticipata del ricorso comunicata il 19.1.2024. 7. È stata fissata adunanza in camera di consiglio per l’esame del ricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 8. La richiesta di assegnazione del ricorso in qualità di relatore a Consigliere diverso dall’estensore della proposta di definizione anticipata è per un verso del tutto irrituale, in difetto di formale ricusazione secondo le regole del codice di rito, e per l’altro manifestamente infondata alla stregua delle ragioni e delle argomentazioni tutte ampiamente esposte dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 9611 del 10.4.2024 e qui ad ogni effetto richiamate integralmente, secondo la quale «Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte - ed eventualmente essere nominato relatore - del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.» 9. I fatti processuali rilevanti, sui quali si è basata la proposta definitoria, sono pacifici. La sentenza impugnata della Corte di appello di Bologna è stata pubblicata il 16.3.2022. La ricorrente e le controricorrenti hanno dichiarato che il provvedimento impugnato è stato notificato in data 17.5.2022, ma non è stata depositata la relativa relazione di notificazione dalla parte ricorrente, come prescritto dalla legge, né dalle parti controricorrenti. La legge processuale ex art.369, comma 2, n.2, c.p.c., commina la sanzione di improcedibilità nel caso di mancato deposito, contestualmente al ricorso, nella cancelleria della Corte, di copia autentica della decisione impugnata notificata con la relazione di notificazione, se questa non sia stata neppure prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato - mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (in tal senso Sez. U, n. 21349 del 6.7.2022 nonché Cass., Sez.U n.10648 del 2.5.2017). Il ricorso non supera neppure la c.d. «prova di resistenza» perché la notificazione del 15.7.2022 non è avvenuta nei sessanta giorni dalla data della pubblicazione della sentenza, prima della quale la notificazione della sentenza non avrebbe potuto essere eseguita (Sez. 6, n. 15832 del 7.6.2021; Sez. 6 - 3, n. 11386 del 30.4.2019; Sez. 6 - 3, n. 17066 del 10.7.2013; nonché § 4.2. della citata sentenza delle Sezioni Unite n.21349/2022). 10. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dover esaminare, una per una, le argomentazioni difensive di ASPI. In primo luogo, ASPI assume che solo per un mero «errore materiale», consistito nell’omessa allegazione all’interno della busta telematica del relativo documento informatico, non hanno prodotto, contestualmente al deposito del ricorso, la relazione di notificazione della sentenza trasmessa via PEC dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; errore, peraltro, commesso in assoluta buona fede, in certa misura favorito dall’innovatività del mezzo utilizzato e dagli adempimenti richiesti in sede di composizione del fascicolo telematico. Non si vede come sia possibile configurare il mancato adempimento, preteso dalla legge quale condizione di procedibilità come «errore materiale», né quale rilevanza sia possibile ascrivere alla rivendicata - e certamente indubitata - « buona fede », né, infine, si coglie l’incidenza causale dell’innovativo mezzo informatico. L’errore materiale è peraltro escluso dallo stesso tenore del ricorso, che indica fra le produzioni sub A) copia conforme estratta dal fascicolo telematico della Corte di appello di Bologna, identificato con R.G. 1129/2011, della sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 617/2022 pubblicata in data 16.3.2022, notificata in data 17.5.2022 e dalle produzioni depositate nel fascicolo informatico, ove la sentenza risulta depositata sia in duplicato informatico, sia in copia conforme, ma nelle quali non v’è traccia alcuna della relazionedi notifica effettuata da controparte. Secondo le Sezioni Unite, come secondo la giurisprudenza di questa Corte « la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso per cassazione, costituisce l'attestazione di un "fatto processuale" - l'avvenuta notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, in quanto manifestazione della "autoresponsabilità" della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo ad essa, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., l'onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo pec, senza possibilità di recupero della omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento di cui all'art. 372 c.p.c.» 11. La produzione del documento digitale originale contenente la relazione di notificazione della sentenza impugnata, effettuata solo successivamente alla comunicazione della proposta di definizione anticipata nelle forme previste dall’art. 372, co. 2, c.p.c., è evidentemente tardiva perché eseguita solo dopo la scadenza dei termini per la costituzione dei controricorrenti, la chiusura della fase introduttiva del giudizio di legittimità e l’opinamento della Corte circa le modalità di definizione del giudizio. 12. La ricorrente insiste sul fatto che anche le controparti hanno attestato che la notificazione della sentenza impugnata era effettivamente avvenuta in data 17.5.2022, senza sollevare, pertanto, alcuna eccezione in merito alla tempestività del ricorso introduttivo. Questa circostanza, puntualmente riconosciuta anche nella proposta, è peraltro del tutto irrilevante, se non accompagnata, come non era accompagnata, dalla produzione nella relata di notificazione. Il punto è chiarissimo nel recente arresto delle Sezioni Unite, ma era già stato affermato dalla precedente ordinanza delle Sez. U, n. 9005 del 16.4.2009, secondo cui la previsione - di cui al secondo comma, n. 2, dell'art. 369 cod. proc. civ. - dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve. Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell'art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al primo comma dell'art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell'impugnazione (vedi anche Sez. U, n. 10648 del 2.5.2017). L’ultima pronuncia delle Sezioni Unite è chiarissima e inequivocabile sul punto, allorché al § 4.9. afferma «Non può condividersi l'affermazione, contenuta nell'ordinanza interlocutoria, secondo cui la sanzione dell'improcedibilità sarebbe inapplicabile quando "la controparte (controricorrente) che ha notificato il provvedimento di merito impugnato (...) abbia riconosciuto nel giudizio di legittimità la data in cui l'adempimento è stato da lei stessa curato, rendendo in tal modo inutile ogni accertamento dell'ufficio al riguardo" (si fa riferimento alla relata di notifica del controricorso del S., nella quale vi è menzione della notifica del decreto impugnato). Ed infatti, il ricorrente che, pur dichiarando che la sentenza impugnata è stata notificata in una certa data, depositi la copia autentica della stessa omettendo di depositare la relata della notifica, incorre nella sanzione dell'improcedibilità, trattandosi di omissione che impedisce alla Suprema Corte la verifica - a tutela dell'esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, a nulla valendo la non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente, ovvero il mero reperimento di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga, in ipotesi, la tempestività dell'impugnazione (ex plurimis, Cass. 3466 del 2020, n. 9987 del 2016, n. 9004 del 2009).» 13. La ricorrente ritiene che, nell’ottica del definitivo compimento di un percorso interpretativo già intrapreso, volto a valorizzare una lettura in chiave funzionale dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., sarebbe possibile sostenere che la sanzione di improcedibilità irrogata dal legislatore debba presumersi legata solo all’omesso deposito tout court della sentenza impugnata nel termine di venti giorni ivi stabilito, non al difetto della copia munita di relata, ove venga comunque garantito alla Corte di apprezzare «al momento della decisione» la tempestività dell’impugnazione in funzione del «termine breve» (mediante deposito, in pendenza del giudizio, del relativo documento informatico da parte del ricorrente o del controricorrente o anche per effetto della non contestazione in merito l rispetto del termine per l’impugnazione). La ricorrente sollecita una riflessione sullo scopo funzionale dell’onere di tempestivo deposito (contestualmente al ricorso) della copia autentica della sentenza, anche muovendo dall’oggettiva constatazione che il rigore formalistico applicato al processo per cassazione non appare in alcun modo ravvisabile nel giudizio di appello, ove non solo non si dubita – anche per conforme giurisprudenza di legittimità – che copia della sentenza impugnata possa essere acquisita al processo anche successivamente alla costituzione dell’appellante, ma è pure incontestato il principio secondo cui è solo al momento della decisione che sorge l’essenziale esigenza che l’organo giudicante sia posto nelle condizioni di verificare la tempestività dell’appello e di apprezzare i contenuti della decisione in relazione ai motivi di impugnazione. La diversa declinazione che tale identico adempimento (deposito della copia autentica della sentenza impugnata) assume allorquando lo stesso viene «calato» all’interno del rito per cassazione, sì da concorrere a determinarne il peculiare regime di specialità, esigendo che lo stesso debba consumarsi entro il ristretto termine di venti giorni previsto per il deposito del ricorso, viene allora ricondotto dai più attenti commentatori ad una duplice finalità: da un lato, ai sensi dell’art. 137, comma 3, disp. att. c.p.c. (peraltro, formalmente abrogato a seguito della c.d. «[OSCURATO:PERSONA]”», per la sollecita trasmissione al pubblico ministero, cosicché questi possa correttamente esercitare le funzioni attribuite ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.; dall’altro, a consentire al cancelliere della Corte di verificare la corrispondenza tra la decisione gravata con il ricorso e il fascicolo d’ufficio di cui è stata richiesta la trasmissione e avere così la certezza che il fascicolo richiesto sia proprio quello riferito alla sentenza impugnata. Per nessuna delle citate finalità sarebbe essenziale che nel termine decadenziale di venti giorni sia depositata proprio la copia della sentenza munita della relata di notificazione, giacché l’esigenza che sia garantita una ordinata «sequenza di avvio di un determinato processo» appare adeguatamente presidiata dall’avvenuto deposito di una copia autentica purchessia, essendo quella munita di relazione di notificazione funzionale soltanto a verificare la tempestività del mezzo di impugnazione (e quindi l’ammissibilità del ricorso). La sanzione dell’improcedibilità dovrebbe quindi operare nel solo caso dell’omesso deposito nei termini della copia autentica della sentenza e si dovrebbe quindi ammettere che la diversa copia munita di relata di notifica – restituita alla sua unica e naturale funzione di verifica del rispetto del termine di impugnazione – possa essere prodotta anche successivamente, senza in alcun modo pregiudicare né l’ordinato avvio del processo, né impedire alla Suprema Corte di dedicarsi a tale verifica solo al momento della decisione. 14. Le considerazioni della ricorrente non colgono il segno e non possono indurre a una revisione degli orientamenti giurisprudenziali consolidati, peraltro attuabile solo per la via tracciata dall’art.374, comma 3, c.p.c. L’analogia proposta con il giudizio di appello è fuorviante perché in quel caso non esiste una norma analoga all’art.369 c.p.c. e una sanzione esplicita di improcedibilità dell’impugnazione e si tratta solo di verificare la tempestività della proposizione del gravame. Neppure convincente appare la lettura funzionale dell’adempimento de quo e la conseguente tesi secondo cui la verifica potrebbe essere tranquillamente postergata alla fase decisoria. Le Sezioni Unite hanno chiarito che la previsione di un termine perentorio per il deposito della relata a cura del ricorrente, ex art.369 c.p.c., o eccezionalmente del controricorrente, ex art. 370 c.p.c., comma 3, è funzionalmente preordinata all'immediato e diretto riscontro da parte del giudicante dell'ordinato svolgersi del giudizio di legittimità mediante la verifica d'ufficio della tempestività dell'impugnazione e del conseguente formarsi del giudicato. Di conseguenza l'improcedibilità trova la sua ragione d’essere nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio di un determinato processo. È stato insegnato anche che essa è compatibile con il diritto di accesso al giudice se configurata nelle fasi di impugnazione, risolvendosi altrimenti in una non ragionevole compromissione del diritto di difesa e che la selezione delle impugnazioni da scrutinare nel merito va perciò compiuta se i termini fissati dal legislatore per la sequenza procedimentale siano stati rispettati (Sez. Un.n. 10648 del 2017). Ed infatti, consentire il recupero della omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento di cui all'art. 372 c.p.c. vanificherebbe il senso del duplice adempimento nel meccanismo processuale che è anche quello di selezionare tempestivamente i ricorsi ai fini della scelta del rito processuale di legittimità più consono. Questa considerazione, già valida nella vigenza del sistema della sezione filtro, delineato dal previgente art.380-bis c.p.c., ha acquisito ancor maggiore e decisiva rilevanza nel nuovo sistema processuale tratteggiato dalla c.d. «[OSCURATO:PERSONA]» di cui al d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.149 e caratterizzato da i diversi moduli e procedimenti decisori da essa contemplati: appare evidente la totale vanificazione delle attività di spoglio preliminare dei fascicoli e l’adozione delle proposte di definizione anticipata che conseguirebbe, se i presupposti su cui queste attivitàsi basa non fossero ancora cristallizzati, come pur la legge espressamente prevede. [OSCURATO:PERSONA] illustrativa al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a proposito dell’art. 380-bis, ha spiegato, infatti, che tale procedimento, volto alla definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili e manifestamente infondati, è destinato a svolgere la «funzione di filtro» dapprima assegnata alla «apposita sezione» di cui all’art. 376, comma 1, c.p.c., e così «sviluppa e completa il disegno prefigurato dalla legge delega, tenendo presenti gli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione avuti di mira dal legislatore delegante». 15. La ricorrente prospetta inoltre la paradossale situazione in cui nessuna delle parti ha allegato che la sentenza è stata notificata e la Corte ben potrebbe trovarsi nella condizione di pronunziarsi ugualmente sul ricorso ancorché lo stesso sia stato proposto dopo la decorrenza del termine breve per l’impugnazione. Pertanto il contegno della parte (sotto forma di non affermazione di un fatto) potrebbe giocare un ruolo decisivo (consentendo alla Corte di pronunciarsi sul merito) rispetto ad un ricorso semmai inammissibile, negando, all’opposto, ogni rilevanza allo stesso (questa volta sotto la forma della non contestazione) nell’ipotesi in cui il ricorso risulti incontrovertibilmente ammissibile. Anche questa argomentazione, che pur si limita ad adducere inconveniens sine solvere argumentum, non coglie il segno. A parte il fatto che vi è pur sempre una parte interessata a rappresentare l’avvenuta notifica della sentenza, il decorso del termine breve e la intempestività dell’impugnazione, la mera possibilità teorica del mancato rilievo della formazione di un giudicato non segnalato non significa che le parti non debbano assolvere agli adempimenti imposti loro dalla legge: e comunque, anche in quel caso, la formazione del giudicato sarebbe pur sempre rilevabile officiosamente sol che la Corte di Cassazione fosse stata informata della notifica della sentenza impugnata. 16. La ricorrente sollecita inoltre una lettura «pro nomofilachia» dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. che si rende possibile laddove, come sopra già evidenziato, si operi una disgiunzione tra le due parti della disposizione. In tal guisa, il deposito nel «termine di venti giorni dall’ultima notificazione» della copia autentica rimarrebbe senz’altro presidiato dalla sanzione dell’improcedibilità, mentre il deposito della relazione di notificazione verrebbe a costituire la «prova», ove ritenuta necessaria, dell’ammissibilità del ricorso, con conseguente applicazione, in via generale, della disciplina dettata dall’art. 372 c.p.c. sulla notifica per elenco (oggi peraltro non più prevista a seguito della c.d. «[OSCURATO:PERSONA]») di tutti i «documenti relativi alla ammissibilità del ricorso», il cui deposito può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e in tempo utile per la decisione nel “merito”. L’argomentazione non può essere condivisa stante il flagrante contrasto con la lettera della norma processuale. 17. Infine la ricorrente sostiene che il perpetuarsi un’interpretazione della norma nel senso della ineluttabilità della sanzione pur quando sussista la prova della piena ammissibilità del mezzo si esporrebbe ad un evidente vizio di incostituzionalità per violazione degli articoli 24 e 111 Cost., nonché – attraverso l’evocato art. 117 Cost. – dell’art. 6 della Convenzione EDU da cui potrebbe derivare la possibilità di investire la Corte Costituzionale della relativa questione. I dubbi così ventilati, peraltro in modo del tutto generico, non hanno ragion d’essere. Il diritto alla difesa in giudizio e al giusto processo non sono certo messi in discussione dalla previsione normativa di un agevole adempimento preliminare, e cioè la produzione documentale di una relazione di notificazione, di cui il ricorrente si dichiara in possesso, finalizzata al controllo nell’interesse pubblico del mancato passaggio in giudicato della sentenza impugnata, che si esprime anche attraverso l’uso razionale della limitata risorsa della giustizia. Né, in tale prospettiva, sembra possibile considerare ingiustificata l’esistenza della barriera preclusiva, che, ancora una volta, secondo la lettura delle Sezioni Unite, è chiaramente preordinata all’esame preliminare del fascicolo e alla selezione del più opportuno metodo di definizione della controversia. La violazione dell’art.6 CEDU non è neppure argomentata e non si vede del resto come il diritto a un equo processo possa essere inficiato dalla necessità di un adempimento preliminare, tutt’altro che oneroso e complesso, preordinato a consentire al massimo organo giurisdizionale la selezione della procedura più adeguata all’esame del ricorso. 18.La Corte EDU, in una recent issima pronuncia del maggio 2024 , ha escluso che potesse configurarsi una violazione dell’art. 6 paragrafo 1, CEDU, per eccessivo formalismo, in una fattispecie in cui la Corte di cassazione aveva dichiarato l’improcedibilità del ricorso in assenza del deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata nel termine indicato dall’art. 369, comma 1, c.p.c. (cfr. Corte EDU, Sezione Prima, Sentenza del 23.5.2024, Patricolo e altri c. Italia, ove è stata comunque dichiarata la violazione dell’art. 6 paragrafo 1 CEDU in relazione ad altre ipotesi). Secondo la Corte EDU, l’osservanza dell’art. 369, comma 1, c.p.c. consente alla Corte di cassazione di adottare una decisione sulla procedibilità del ricorso nella fase iniziale del procedimento grazie a una procedura accelerata. Infatti, non appena il ricorso è stato depositato, semplicemente consultando il fascicolo, la Corte di cassazione è in grado di verificare il rispetto del termine di impugnazione, fissare un’udienza in camera di consiglio e pronunciarsi sulla causa senza necessità di ulteriori passaggi. La Corte ha rilevato che, nella specie, la relazione di notificazione non era presente nel fascicolo trasmesso dalla cancelleria del giudice che aveva emesso la sentenza impugnata, né era stata depositata dalla controparte. L’inosservanza da parte dei ricorrenti dell’articolo 369, comma 1, c.p.c. aveva pertanto messo la Corte di cassazione nell’impossibilità di verificare l’osservanza dei termini di impugnazione nella fase iniziale del procedimento. L’accettazione di depositi tardivi avrebbe vanificato l’obiettivo di assicurare il rapido svolgimento del procedimento e avrebbe impedito alla Corte di cassazione di pronunciarsi sulla procedibilità del ricorso senza ulteriori passaggi e senza ritardi. La misura contestata era pertanto adeguata alla realizzazione del legittimo fine perseguito. Quanto alla gravità delle conseguenze sul diritto di accesso alla giustizia dei ricorrenti, la Corte EDU ha ribadito che, dato il carattere particolare del ruolo della Corte di cassazione, che si limita a verificare la corretta applicazione della legge, essa può ammettere che le procedure seguite dalla suprema corte siano più formali, specialmente in procedimenti quali quello di cui al caso di specie dove i ricorrenti erano stati rappresentati da un avvocato specializzato iscritto all’albo giurisdizioni superiori. Inoltre, il ricorso dinanzi alla Corte di cassazione era stato proposto dopo che le richieste dei ricorrenti erano state esaminate da un tribunale di primo grado e da una Corte di appello entrambi dotati di piena giurisdizione. Date tali circostanze non si p oteva affermare che la decisione della Corte di cassazione costituisse a un impedimento sproporzionato tale da compromettere la sostanza stessa del diritto di accesso alla giustizia garantito dall’articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione, o avesse ecceduto il margine di discrezionalità nazionale. 19.Il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile . I ricorsi incidentali sono tardivi e pertanto inefficaci ai sensi dell’art.334 c.p.c. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo a favore delle parti controricorrenti e considerate [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. come parte unica in ragione della unitarietà delle loro difese. 20. Nulla spetta invece alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il cui intervento deve ritenersi inammissibile nella situazione processuale in cui la dante causa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non è rimasta inerte nel giudizio di legittimità. Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, il successore a titolo particolare nel diritto controverso non può intervenire nel giudizio di legittimità, perché manca una espressa previsione normativa che consenta al terzo di parteciparvi esplicando le proprie difese, ed è ammesso a depositare controricorso, per resistere al ricorso proposto contro il proprio dante causa, solo nel caso in cui in cui quest'ultimo sia rimasto inerte, altrimenti determinandosi un'irrimediabile lesione del suo diritto di difesa. (Sez. 3, n. 16526 del 13.6.2024, Sez. 1, n. 6774 del 1.3.2022; Sez. 3, n. 25423 del 10.10.2019;Sez. 1, n. 11638 del 7.6.2016). 21.Ai sensi dell’art.380-bis, comma 3, cod.proc.civ. , se la parte ha chiesto la decisione dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata e la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta, debbono trovare applicazione il terzo e il quarto comma dell'articolo 96 cod.proc.civ. Secondo questa Corte, la novità normativa [introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 10.10.2022, n. 149, a decorrere dal 18.10.2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 149/2022] contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma, cod.proc.civ.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 5.000,00 (art. 96, quarto comma). Risulta così «codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale, tant’è che la opzione interpretativa, sulla disciplina intertemporale, ne ha fatto applicazione – in deroga alla previsione generale contenuta nell’art. 35 comma 1 del d.lgs. n. 149/2022 – ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1°.1.2023 per i quali non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio; anche ai fini della reattività ordinamentale, l’istituto integra il corredo di incentivi e di fattori di dissuasione contenuto nella norma in esame (che sono finalizzati a rimarcare, come chiarito nella relazione illustrativa al D. Lgs. n. 149/2022, la limitatezza della risorsa giustizia, essendo giustificato che colui che abbia contribuito a dissiparla, nonostante una prima delibazione negativa, sostenga un costo aggiuntivo).» ( Sez. U, n. 28540 del 13.10.2023; n.27433 del 27.9.2023; n. 27195 del 22.9.2023; n.28619 del 13.10.2023; n.37069 del 27.12.2023; n.3727 del 9.2.2024; n.3763 del 12.2.2024). Se pur di siffatta ipotesi di abuso, già immanente nel sistema processuale, va esclusa una interpretazione che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, sicché l’applicazione in concreto delle predette sanzioni deve rimanere affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso di specie (Sez.Un. n.36069 del 27.12.2023), nondimeno nell’ipotesi in esame non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla suddetta previsione legale: è evidente la complessiva piena «tenuta» del sintetico provvedimento di proposta di definizione anticipata rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’improcedibilità del ricorso. La ricorrente deve quindi essere condannata al pagamento, a favore di ciascuna controparte controricorrente (anche in questo caso considerate unitariamente [OSCURATO:PERSONA] e AN-RO), ex art.96, comma 3, cod.proc.civ. di una somma equitativamente determinata in misura pari all’importo delle spese processuali nonché, ex art.96, comma 4, cod.proc.civ. al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad € 2.500,00. 22. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale e inefficaci i ricorsi incidentali; condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore sia delle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., unitariamente considerate, sia della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , liquidate nella somma di € 15.000,00 per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltr