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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 dicembre 2025

Cassazione n. 03739/2026

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8057/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 3155/2020 depositata il 2/12/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 3155/2020, pubblicata il 2 dicembre 2020.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

All’esito della camera di consiglio del 10/12/2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Preliminarmente all’esame dei motivi di ricorso va verificata la procedibilità del medesimo.

Il ricorrente dichiara( sia a pag. 1 che a pag. 21 del ricorso) che la sentenza, depositata in cancelleria in data 2 dicembre 2020, è stata notificata in data 9 febbraio 2021.

La relata di notificazione della sentenza, però, non risulta agli atti , non essendo stata depositata né dal ricorrente né dal controricorrente, come verificato dal Collegio e altresì attestato, a seguito della sua verifica, d a l funzionario di cancelleria in data 10-12-2025.

Considerato che il ricorso per cassazione è stato notificato in data 23 marzo 2021, quando erano ormai decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 2 dicembre 2020, non opera il principio che esenta dalle formalità di deposito della copia della sentenza notificata nel caso di intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine c.d. breve (cfr. Cass. n. 11386/2019 e Cass. n. 17066/2013, per tutte).

Secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte , anche a Sezioni Unite, la dichiarazione dell’avvenuta notificazione della sentenza contenuta nel ricorso per cassazione costituisce l’attestazione di un fatto processuale idoneo a fare decorrere il termine breve di impugnazione ai sensi dell’art. 325 c.p.c. e, in quanto manifestazione della autoresponsabilità della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato; quindi,fa sorgere in capo a essa, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., l’onere di depositare nel termine ivi previsto copia della sentenza munita della relazione di notificazione.

La conseguenza del mancato deposito è l’improcedibilità del ricorso , da rilevare d’ufficio e non sanabile dalla non contestazione del controricorrente quando - come avvenuto nel caso in esame - la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando copia autentica della sentenza priva della relazione di notificazione, di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente e il tempo decorso tra la pubblicazione della sentenza impugnata e la notificazione del ricorso sia superiore a sessanta giorni (in tal senso, per tutte , Cass., sez. un., n. 21349/2022; Cass., sez. un., 10648/2017 ).

La previsione è funzionale al riscontro da parte della Corte di cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica (quindi non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve.

Si tratta di incombente che non viola né il diritto di difesa, né il principio del giusto processo e non è neppure espressione di eccessivo formalismo, in ragione del fatto che si tratta di adempimento tutt’altro che oneroso e complesso, finalizzato a verificare nell’interesse pubblico il passaggio in giudicato della decisione di merito (si veda al riguardo la pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo 23 maggio 2024, Patricolo e altri c.

Italia, nonché Cass. n. 24724/2024 e Cass. n. 19475/2024).

2. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara il ricorso improcedibile; condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 5.200,00 di cui euro 200 ,00 per esborsi, oltre spese forfettarie(15%) e accessori di legge.

Sussistono, exart. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8057/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 3155/2020 depositata il 2/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 3155/2020, pubblicata il 2 dicembre 2020. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti hanno depositato memoria. All’esito della camera di consiglio del 10/12/2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Preliminarmente all’esame dei motivi di ricorso va verificata la procedibilità del medesimo. Il ricorrente dichiara( sia a pag. 1 che a pag. 21 del ricorso) che la sentenza, depositata in cancelleria in data 2 dicembre 2020, è stata notificata in data 9 febbraio 2021. La relata di notificazione della sentenza, però, non risulta agli atti , non essendo stata depositata né dal ricorrente né dal controricorrente, come verificato dal Collegio e altresì attestato, a seguito della sua verifica, d a l funzionario di cancelleria in data 10-12-2025. Considerato che il ricorso per cassazione è stato notificato in data 23 marzo 2021, quando erano ormai decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 2 dicembre 2020, non opera il principio che esenta dalle formalità di deposito della copia della sentenza notificata nel caso di intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine c.d. breve (cfr. Cass. n. 11386/2019 e Cass. n. 17066/2013, per tutte). Secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte , anche a Sezioni Unite, la dichiarazione dell’avvenuta notificazione della sentenza contenuta nel ricorso per cassazione costituisce l’attestazione di un fatto processuale idoneo a fare decorrere il termine breve di impugnazione ai sensi dell’art. 325 c.p.c. e, in quanto manifestazione della autoresponsabilità della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato; quindi,fa sorgere in capo a essa, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., l’onere di depositare nel termine ivi previsto copia della sentenza munita della relazione di notificazione. La conseguenza del mancato deposito è l’improcedibilità del ricorso , da rilevare d’ufficio e non sanabile dalla non contestazione del controricorrente quando - come avvenuto nel caso in esame - la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando copia autentica della sentenza priva della relazione di notificazione, di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente e il tempo decorso tra la pubblicazione della sentenza impugnata e la notificazione del ricorso sia superiore a sessanta giorni (in tal senso, per tutte , Cass., sez. un., n. 21349/2022; Cass., sez. un., 10648/2017 ). La previsione è funzionale al riscontro da parte della Corte di cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica (quindi non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve. Si tratta di incombente che non viola né il diritto di difesa, né il principio del giusto processo e non è neppure espressione di eccessivo formalismo, in ragione del fatto che si tratta di adempimento tutt’altro che oneroso e complesso, finalizzato a verificare nell’interesse pubblico il passaggio in giudicato della decisione di merito (si veda al riguardo la pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia, nonché Cass. n. 24724/2024 e Cass. n. 19475/2024). 2. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso improcedibile; condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 5.200,00 di cui euro 200 ,00 per esborsi, oltre spese forfettarie(15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di co
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