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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 ottobre 2026

Cassazione n. 26051/2026

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ani, domiciliato pressol'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 396/2024 depositatail 15/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 396 del 2024, pubblicata il 15 aprile 2024, la Corte diappello di Brescia ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza del Tribunale di Brescia n. 928 del 2022, che aveva respinto la suadomanda di accertamento della violazione delle distanze legali da parte diopere edificate dal fratello [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15112/2024Numero sezionale 1941/2026Numero di raccolta generale 26051/2026Data pubblicazione 01/10/2026Avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria, dichiarando che lasentenza gli era stata notificata il 16 aprile 2024. [OSCURATO:PERSONA] ha resistitocon controricorso e memoria, eccependo in via preliminare l’improcedibilitàdel ricorso.È stata formulata proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;il ricorrente ha chiesto la decisione.RAGIONI DELLA DECISIONEIl ricorso è improcedibile.L’improcedibilità del ricorso costituisce verifica preliminare da scrutinarsiprima di ogni esame dei motivi.Il ricorrente ha dichiarato che la sentenza impugnata, pubblicata il 15aprile 2024, gli è stata notificata il 16 aprile 2024.

Tale dichiarazione,decorrere il termine breve di impugnazione e manifestazione diautoresponsabilità della parte, faceva sorgere a suo carico l’onere didepositare, nel termine di cui all’art. 369, primo comma, c.p.c., copiaautentica della sentenza munita della relata di notificazione, a pena diimprocedibilità ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.A tale onere il ricorrente non ha adempiuto, avendo depositato la solacopia autentica della sentenza, priva della relata di notificazione.

Né larelata è stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370c.p.c., sola evenienza nella quale, trattandosi di notificazione eseguita suiniziativa di parte, essa sarebbe stata comunque nella disponibilità dellaCorte: il controricorrente, che aveva curato la notificazione, ha depositatocopia della sentenza munita della sola attestazione di conformità e haeccepito l’improcedibilità.

Né, infine, la tempestività del ricorso può essereverificata altrimenti, raffrontando la data della sua notificazione con quelladi pubblicazione della sentenza, poiché il ricorso è stato notificato il 17giugno 2024, oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, scadutoNumero registro generale 15112/2024Numero sezionale 1941/2026Numero di raccolta generale 26051/2026Data pubblicazione 01/10/2026il 14 giugno 2024 (Cass.

SU 21349/2022).

La relata è stata depositatasoltanto con la memoria del ricorrente in vista dell’adunanza camerale, cuiè allegato il messaggio di posta elettronica certificata del 16 aprile 2024 concui la sentenza fu notificata ai suoi difensori, corredato della relazione dinotificazione: oltre due anni dopo la scadenza, l’8 luglio 2024, del terminedi venti giorni dalla notificazione del ricorso, entro il quale l’art. 369 c.p.c.ne esigeva il deposito insieme col ricorso.La sanzione si impone anche se il ricorso è stato notificato nel terminebreve decorrente dalla notificazione dichiarata, ponendosi la procedibilitàcome verifica preliminare rispetto all’ammissibilità, e non è evitata né dallamancata contestazione di quella data da parte del controricorrente che hacurato la notificazione, né dalla produzione della relata oltre il terminedell’art. 369, primo comma, c.p.c. (Cass.

SU 21349/2022).

Non la evita,pertanto, la produzione avvenuta con la memoria (Cass. 105/2026),neppure dopo che il d.lgs. n. 149 del 2022 ha consentito, con il nuovo art.372, secondo comma, c.p.c., il deposito dei documenti relativiall’ammissibilità del ricorso fino a quindici giorni prima dell’adunanza incamera di consiglio: quel deposito non ha efficacia sanante rispetto all’oneredell’art. 369 c.p.c. (Cass. 14245/2026).

La sanzione non contrasta con gliartt. 24 e 111 Cost. e con l’art. 6 CEDU, trattandosi di adempimentopreliminare non oneroso, preordinato a verificare il passaggio in giudicatodella decisione di merito e a selezionare la procedura più adeguata alladefinizione della controversia (Cass. 19475/2024; Cass. 24724/2024).Le memorie (come già detto) non prospettano argomenti idonei amodificare le ragioni della decisione.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.Essendo la decisione conforme alla proposta di definizione formulata aisensi dell’art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione l’art. 96, terzo e quartocomma, c.p.c., ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.Numero registro generale 15112/2024Numero sezionale 1941/2026Numero di raccolta generale 26051/2026Data pubblicazione 01/10/2026Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad operadella parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per ilricorso a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso, condanna il ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in € 5.700, di cui € 200 per esborsi, oltre al rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agliaccessori di legge.

Condanna altresì il ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente, della somma di € 3.000 ai sensi dell’art. 96 co. 3 c.p.c.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende,della somma di € 2.000 ai sensi dell’art. 96 co. 4 c.p.c.

Dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera dellaparte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorsoa titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il 23/09/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ani, domiciliato pressol'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 396/2024 depositatail 15/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 396 del 2024, pubblicata il 15 aprile 2024, la Corte diappello di Brescia ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza del Tribunale di Brescia n. 928 del 2022, che aveva respinto la suadomanda di accertamento della violazione delle distanze legali da parte diopere edificate dal fratello [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15112/2024Numero sezionale 1941/2026Numero di raccolta generale 26051/2026Data pubblicazione 01/10/2026Avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria, dichiarando che lasentenza gli era stata notificata il 16 aprile 2024. [OSCURATO:PERSONA] ha resistitocon controricorso e memoria, eccependo in via preliminare l’improcedibilitàdel ricorso.È stata formulata proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;il ricorrente ha chiesto la decisione.RAGIONI DELLA DECISIONEIl ricorso è improcedibile.L’improcedibilità del ricorso costituisce verifica preliminare da scrutinarsiprima di ogni esame dei motivi.Il ricorrente ha dichiarato che la sentenza impugnata, pubblicata il 15aprile 2024, gli è stata notificata il 16 aprile 2024. Tale dichiarazione,decorrere il termine breve di impugnazione e manifestazione diautoresponsabilità della parte, faceva sorgere a suo carico l’onere didepositare, nel termine di cui all’art. 369, primo comma, c.p.c., copiaautentica della sentenza munita della relata di notificazione, a pena diimprocedibilità ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.A tale onere il ricorrente non ha adempiuto, avendo depositato la solacopia autentica della sentenza, priva della relata di notificazione. Né larelata è stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370c.p.c., sola evenienza nella quale, trattandosi di notificazione eseguita suiniziativa di parte, essa sarebbe stata comunque nella disponibilità dellaCorte: il controricorrente, che aveva curato la notificazione, ha depositatocopia della sentenza munita della sola attestazione di conformità e haeccepito l’improcedibilità. Né, infine, la tempestività del ricorso può essereverificata altrimenti, raffrontando la data della sua notificazione con quelladi pubblicazione della sentenza, poiché il ricorso è stato notificato il 17giugno 2024, oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, scadutoNumero registro generale 15112/2024Numero sezionale 1941/2026Numero di raccolta generale 26051/2026Data pubblicazione 01/10/2026il 14 giugno 2024 (Cass. SU 21349/2022). La relata è stata depositatasoltanto con la memoria del ricorrente in vista dell’adunanza camerale, cuiè allegato il messaggio di posta elettronica certificata del 16 aprile 2024 concui la sentenza fu notificata ai suoi difensori, corredato della relazione dinotificazione: oltre due anni dopo la scadenza, l’8 luglio 2024, del terminedi venti giorni dalla notificazione del ricorso, entro il quale l’art. 369 c.p.c.ne esigeva il deposito insieme col ricorso.La sanzione si impone anche se il ricorso è stato notificato nel terminebreve decorrente dalla notificazione dichiarata, ponendosi la procedibilitàcome verifica preliminare rispetto all’ammissibilità, e non è evitata né dallamancata contestazione di quella data da parte del controricorrente che hacurato la notificazione, né dalla produzione della relata oltre il terminedell’art. 369, primo comma, c.p.c. (Cass. SU 21349/2022). Non la evita,pertanto, la produzione avvenuta con la memoria (Cass. 105/2026),neppure dopo che il d.lgs. n. 149 del 2022 ha consentito, con il nuovo art.372, secondo comma, c.p.c., il deposito dei documenti relativiall’ammissibilità del ricorso fino a quindici giorni prima dell’adunanza incamera di consiglio: quel deposito non ha efficacia sanante rispetto all’oneredell’art. 369 c.p.c. (Cass. 14245/2026). La sanzione non contrasta con gliartt. 24 e 111 Cost. e con l’art. 6 CEDU, trattandosi di adempimentopreliminare non oneroso, preordinato a verificare il passaggio in giudicatodella decisione di merito e a selezionare la procedura più adeguata alladefinizione della controversia (Cass. 19475/2024; Cass. 24724/2024).Le memorie (come già detto) non prospettano argomenti idonei amodificare le ragioni della decisione.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.Essendo la decisione conforme alla proposta di definizione formulata aisensi dell’art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione l’art. 96, terzo e quartocomma, c.p.c., ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.Numero registro generale 15112/2024Numero sezionale 1941/2026Numero di raccolta generale 26051/2026Data pubblicazione 01/10/2026Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad operadella parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per ilricorso a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso, condanna il ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in € 5.700, di cui € 200 per esborsi, oltre al rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agliaccessori di legge. Condanna altresì il ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente, della somma di € 3.000 ai sensi dell’art. 96 co. 3 c.p.c.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende,della somma di € 2.000 ai sensi dell’art. 96 co. 4 c.p.c. Dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera dellaparte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorsoa titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il 23/09/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso