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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 giugno 2026

Cassazione n. 21562/2026

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ppresentata e difesa, giusta procuraallegata al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via G. [OSCURATO:PERSONA] 6,presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata edifesa con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegata alcontroricorso, con indicazione degli indirizzi pec;- controricorrente –e contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 28484/2021Numero sezionale 2602/2025Numero di raccolta generale 21562/2026Data pubblicazione 24/06/2026CAMILETTI JACOPO, elettivamente domiciliato presso lo studiodell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso,giusta procura allegata al controricorso, con indicazione dell’indirizzopec;- controricorrente –avverso la sentenza n. 8462021/ della CORTE D'APPELLO di GENOVA,pubblicata il 21/7/2021 e notificata IL 1/9/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/10/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti;rilevato che:- con sentenza n. 846/2021, la Corte d’appello di Genova harespinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza delTribunale di Savona n. 552/2017 che aveva dichiarato inammissibile ladomanda di riduzione da lei proposta in riassunzione, quale eredetestamentaria del marito [OSCURATO:PERSONA], deceduto in corso di causa, neiconfronti della cognata [OSCURATO:PERSONA] e del nipote [OSCURATO:PERSONA],coeredi di [OSCURATO:PERSONA];- avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha formulato ricorso percassazione, affidato a tre motivi a cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistito con separati controricorsi;- in data 20/9/2024, il Consigliere delegato ha depositatoproposta di definizione accelerata per più ragioni e, preliminarmente,per improcedibilità del ricorso, non risultando depositata la copia dellanotifica della sentenza impugnata;- in particolare, il Consigliere delegato ha rimarcato che nel ricorsosi riferisce che la decisione impugnata è stata notificata in dataRic. 2021 n. 28484 sez. 2 - ud. 30-10-2025 -2-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 28484/2021Numero sezionale 2602/2025Numero di raccolta generale 21562/2026Data pubblicazione 24/06/20261/9/2021, sicché il ricorso sarebbe stato proposto nel rispetto deltermine breve decorrente da tale notificazione, ma la ricorrente non haprodotto anche la prova della notifica della sentenza impugnata, con larelata di notifica ovvero con la stampa dei messaggi di posta elettronicacertificata, ove la notifica sia avvenuta in via telematica, limitandosi aprodurre la copia della sentenza con attestazione di conformità;- in data 30/10/24, la ricorrente ha chiesto la decisione;considerato che:- è superfluo dar conto in dettaglio dei motivi di censura, perchéil ricorso è improcedibile;- la ricorrente, infatti, pur affermando che la sentenza le è statanotificata in data 1/9/2021, non ha tempestivamente depositato copiadella relazione di notificazione della sentenza impugnata - ovvero dellecopie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso dinotificazione a mezzo PEC - come previsto dal n. 2 del comma IIdell’art. 369 cod. proc. civ. e ha poi incentrato la sua difesa, dopol’istanza di decisione, unicamente sull’ammissibilità del ricorso e nonsulla sua procedibilità;- il difetto di procedibilità dev’essere rilevato d’ufficio e non puòessere sanato dalla mancata contestazione da parte dellacontroricorrente perché l'improcedibilità trova la sua ragione nelpresidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo cheostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo (Sez.U, Sentenza n. 10648 del 2017);- la sanzione dell’improcedibilità contemplata dall’art. 369,secondo comma, num. 2, c.p.c.., non contrasta poi con gli artt. 24 e111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di un adempimento preliminare,tutt’altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione ilRic. 2021 n. 28484 sez. 2 - ud. 30-10-2025 -3-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 28484/2021Numero sezionale 2602/2025Numero di raccolta generale 21562/2026Data pubblicazione 24/06/2026diritto alla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare,nell’interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione dimerito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizione dellacontroversia (Cass. n. 19475/2024);- la copia notificata non era neppure nella disponibilità di questaCorte perché prodotta dai controricorrenti e ciò precludeva anche lapossibilità di ritenere che, malgrado l’omessa produzione da parte dellaricorrente, l’avvio della sequenza procedimentale non fosse statocomunque impedito, né apprezzabilmente ritardato (Sez.

U, n. 10648del 2017 cit.);- la copia non poteva essere in possesso dell'ufficio perchépresente nel fascicolo trasmesso dal giudice di appello (cfr.

S.U. n.10648/2017 cit.), atteso che, nella specie, non era previsto obbligo dicomunicazione del provvedimento (come nel caso di cui all'ordinanzaex art. 348 ter cod. proc. civ.), né notificazione da parte dellacancelleria né onere di allegazione al fascicolo d'ufficio della copianotificata della sentenza impugnata, trattandosi evidentemente digiudizio e non sussistendo un diritto delle parti a provvedere ad ulterioriinserimenti di atti nel fascicolo, al di fuori delle ipotesi espressamentecontemplate dal legislatore (Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del25/05/2021);- poiché la prima notifica del ricorso è avvenuta in data2/11/2021, l'improcedibilità del ricorso non può essere neppurescongiurata in riferimento alla data della pubblicazione della sentenzaimpugnata (21/7/2021), come stabilito dalla giurisprudenza ormaiconsolidata di questa Corte, secondo cui, pur in difetto della produzionedella relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve egualmenteRic. 2021 n. 28484 sez. 2 - ud. 30-10-2025 -4-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 28484/2021Numero sezionale 2602/2025Numero di raccolta generale 21562/2026Data pubblicazione 24/06/2026ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si èperfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dallapubblicazione della sentenza, perché in tal caso è comunque consentitoal giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorsoe in riferimento alla sola data di pubblicazione della decisioneimpugnata, verificare e ritenere la tempestività in relazione al terminedi cui all'art. 325, comma 2, cod. proc. civ. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n.11386 del 30/04/2019);- non è infine rilevante che sia stato provato, dopo il rilievo diimprocedibilità, che il ricorso sia stato notificato tempestivamente,ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessaammissibilità (Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021);- dalla dichiarazione di improcedibilità consegue la condannadella ricorrente al pagamento delle spese in favore di entrambi icontroricorrenti costituiti;- poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulataex art. 380 bis cod. proc. civ., in applicazione, secondo la previsionedel comma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ., del terzo edel quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] essere condannata al pagamento a favore dei controricorrenti[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di una somma equitativamentedeterminata nella misura di cui in dispositivo, nonché al pagamento diun’ulteriore somma, pure equitativamente determinata, a favore dellaCassa delle ammende; come evidenziato da Cass. Sez.

U 27-9-2023 n.27433 e Cass. Sez.

U 13-10-2023 n. 28540, l’art. 380 bis comma IIIcod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta edecisione finale, l’art. 96 comma III e IV cod. proc. civ., codifica,Ric. 2021 n. 28484 sez. 2 - ud. 30-10-2025 -5-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 28484/2021Numero sezionale 2602/2025Numero di raccolta generale 21562/2026Data pubblicazione 24/06/2026un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazionedel proponente che trovi conferma nella decisione finale lasciapresumere una responsabilità aggravata;- in considerazione dell’esito del ricorso, infine, ai sensi dell’art.13 co. 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto; P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] rimborso, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], delle spesedel giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna parte, in euro4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge;condanna [OSCURATO:PERSONA], ex art. 96 comma III cod. proc. civ., alpagamento di euro 4000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di euro4.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA];condanna altresì [OSCURATO:PERSONA], ex art. 96 comma IV cod. proc.civ., di ulteriori euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi delco. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte suprema di Cassazione del 30 ottobre 2025.Il PresidenteGiuseppe TedescoRic. 2021 n. 28484 sez. 2 - ud. 30-10-2025 -6-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentata e difesa, giusta procuraallegata al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via G. [OSCURATO:PERSONA] 6,presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata edifesa con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegata alcontroricorso, con indicazione degli indirizzi pec;- controricorrente –e contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 28484/2021Numero sezionale 2602/2025Numero di raccolta generale 21562/2026Data pubblicazione 24/06/2026CAMILETTI JACOPO, elettivamente domiciliato presso lo studiodell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso,giusta procura allegata al controricorso, con indicazione dell’indirizzopec;- controricorrente –avverso la sentenza n. 8462021/ della CORTE D'APPELLO di GENOVA,pubblicata il 21/7/2021 e notificata IL 1/9/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/10/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti;rilevato che:- con sentenza n. 846/2021, la Corte d’appello di Genova harespinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza delTribunale di Savona n. 552/2017 che aveva dichiarato inammissibile ladomanda di riduzione da lei proposta in riassunzione, quale eredetestamentaria del marito [OSCURATO:PERSONA], deceduto in corso di causa, neiconfronti della cognata [OSCURATO:PERSONA] e del nipote [OSCURATO:PERSONA],coeredi di [OSCURATO:PERSONA];- avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha formulato ricorso percassazione, affidato a tre motivi a cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistito con separati controricorsi;- in data 20/9/2024, il Consigliere delegato ha depositatoproposta di definizione accelerata per più ragioni e, preliminarmente,per improcedibilità del ricorso, non risultando depositata la copia dellanotifica della sentenza impugnata;- in particolare, il Consigliere delegato ha rimarcato che nel ricorsosi riferisce che la decisione impugnata è stata notificata in dataRic. 2021 n. 28484 sez. 2 - ud. 30-10-2025 -2-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 28484/2021Numero sezionale 2602/2025Numero di raccolta generale 21562/2026Data pubblicazione 24/06/20261/9/2021, sicché il ricorso sarebbe stato proposto nel rispetto deltermine breve decorrente da tale notificazione, ma la ricorrente non haprodotto anche la prova della notifica della sentenza impugnata, con larelata di notifica ovvero con la stampa dei messaggi di posta elettronicacertificata, ove la notifica sia avvenuta in via telematica, limitandosi aprodurre la copia della sentenza con attestazione di conformità;- in data 30/10/24, la ricorrente ha chiesto la decisione;considerato che:- è superfluo dar conto in dettaglio dei motivi di censura, perchéil ricorso è improcedibile;- la ricorrente, infatti, pur affermando che la sentenza le è statanotificata in data 1/9/2021, non ha tempestivamente depositato copiadella relazione di notificazione della sentenza impugnata - ovvero dellecopie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso dinotificazione a mezzo PEC - come previsto dal n. 2 del comma IIdell’art. 369 cod. proc. civ. e ha poi incentrato la sua difesa, dopol’istanza di decisione, unicamente sull’ammissibilità del ricorso e nonsulla sua procedibilità;- il difetto di procedibilità dev’essere rilevato d’ufficio e non puòessere sanato dalla mancata contestazione da parte dellacontroricorrente perché l'improcedibilità trova la sua ragione nelpresidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo cheostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo (Sez.U, Sentenza n. 10648 del 2017);- la sanzione dell’improcedibilità contemplata dall’art. 369,secondo comma, num. 2, c.p.c.., non contrasta poi con gli artt. 24 e111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di un adempimento preliminare,tutt’altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione ilRic. 2021 n. 28484 sez. 2 - ud. 30-10-2025 -3-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 28484/2021Numero sezionale 2602/2025Numero di raccolta generale 21562/2026Data pubblicazione 24/06/2026diritto alla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare,nell’interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione dimerito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizione dellacontroversia (Cass. n. 19475/2024);- la copia notificata non era neppure nella disponibilità di questaCorte perché prodotta dai controricorrenti e ciò precludeva anche lapossibilità di ritenere che, malgrado l’omessa produzione da parte dellaricorrente, l’avvio della sequenza procedimentale non fosse statocomunque impedito, né apprezzabilmente ritardato (Sez. U, n. 10648del 2017 cit.);- la copia non poteva essere in possesso dell'ufficio perchépresente nel fascicolo trasmesso dal giudice di appello (cfr. S.U. n.10648/2017 cit.), atteso che, nella specie, non era previsto obbligo dicomunicazione del provvedimento (come nel caso di cui all'ordinanzaex art. 348 ter cod. proc. civ.), né notificazione da parte dellacancelleria né onere di allegazione al fascicolo d'ufficio della copianotificata della sentenza impugnata, trattandosi evidentemente digiudizio e non sussistendo un diritto delle parti a provvedere ad ulterioriinserimenti di atti nel fascicolo, al di fuori delle ipotesi espressamentecontemplate dal legislatore (Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del25/05/2021);- poiché la prima notifica del ricorso è avvenuta in data2/11/2021, l'improcedibilità del ricorso non può essere neppurescongiurata in riferimento alla data della pubblicazione della sentenzaimpugnata (21/7/2021), come stabilito dalla giurisprudenza ormaiconsolidata di questa Corte, secondo cui, pur in difetto della produzionedella relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve egualmenteRic. 2021 n. 28484 sez. 2 - ud. 30-10-2025 -4-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 28484/2021Numero sezionale 2602/2025Numero di raccolta generale 21562/2026Data pubblicazione 24/06/2026ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si èperfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dallapubblicazione della sentenza, perché in tal caso è comunque consentitoal giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorsoe in riferimento alla sola data di pubblicazione della decisioneimpugnata, verificare e ritenere la tempestività in relazione al terminedi cui all'art. 325, comma 2, cod. proc. civ. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n.11386 del 30/04/2019);- non è infine rilevante che sia stato provato, dopo il rilievo diimprocedibilità, che il ricorso sia stato notificato tempestivamente,ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessaammissibilità (Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021);- dalla dichiarazione di improcedibilità consegue la condannadella ricorrente al pagamento delle spese in favore di entrambi icontroricorrenti costituiti;- poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulataex art. 380 bis cod. proc. civ., in applicazione, secondo la previsionedel comma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ., del terzo edel quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] essere condannata al pagamento a favore dei controricorrenti[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di una somma equitativamentedeterminata nella misura di cui in dispositivo, nonché al pagamento diun’ulteriore somma, pure equitativamente determinata, a favore dellaCassa delle ammende; come evidenziato da Cass. Sez. U 27-9-2023 n.27433 e Cass. Sez. U 13-10-2023 n. 28540, l’art. 380 bis comma IIIcod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta edecisione finale, l’art. 96 comma III e IV cod. proc. civ., codifica,Ric. 2021 n. 28484 sez. 2 - ud. 30-10-2025 -5-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 28484/2021Numero sezionale 2602/2025Numero di raccolta generale 21562/2026Data pubblicazione 24/06/2026un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazionedel proponente che trovi conferma nella decisione finale lasciapresumere una responsabilità aggravata;- in considerazione dell’esito del ricorso, infine, ai sensi dell’art.13 co. 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto; P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] rimborso, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], delle spesedel giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna parte, in euro4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge;condanna [OSCURATO:PERSONA], ex art. 96 comma III cod. proc. civ., alpagamento di euro 4000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di euro4.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA];condanna altresì [OSCURATO:PERSONA], ex art. 96 comma IV cod. proc.civ., di ulteriori euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi delco. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte suprema di Cassazione del 30 ottobre 2025.Il PresidenteGiuseppe TedescoRic. 2021 n. 28484 sez. 2 - ud. 30-10-2025 -6-