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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2002

ECLI:EU:C:2002:46
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 62000J0035 - IT Avis juridique important | 62000J0035 Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 24 gennaio 2002. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord. - Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Rifiuti - Direttive 75/442/CEE, 91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CE - Piani di gestione dei rifiuti. - [OSCURATO:PERSONA]35/00. raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-00953 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave [OSCURATO:PERSONA] membri [OSCURATO:PERSONA] delle direttive Inadempimento non contestato (Art. 226 CE) [OSCURATO:PERSONA] causa C-35/00, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig.

R.B.

Wainwright e dalla sig.ra L. Ström, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, rappresentato dalla sig.ra R. Magrill, in qualità di agente, assistita dal sig.

D. Wyatt, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuto, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo elaborato i piani di gestione dei rifiuti conformemente a tutte le disposizioni ad essi relative della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 47), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32), della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377, pag. 20), e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365, pag. 10), e/o non avendone informato la [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 7 della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, 6 della direttiva 91/689 e 14 della direttiva 94/62, LA CORTE (Seconda Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente di Sezione, dai sigg.

R. Schintgen e

V. Skouris (relatore), giudici, avvocato generale: A. Tizzano cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 settembre 2001, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte l'8 febbraio 2000, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo elaborato i piani di gestione dei rifiuti conformemente a tutte le disposizioni ad essi relative della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 47), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32; in prosieguo: la «direttiva 75/442 modificata»), della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377, pag. 20), e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365, pag. 10), e/o non avendone informato la [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 7 della direttiva 75/442 modificata, 6 della direttiva 91/689 e 14 della direttiva 94/62.

Sfondo normativo La direttiva 75/442 modificata 2 La direttiva 75/442 modificata ha lo scopo di garantire lo smaltimento e il ricupero dei rifiuti, nonché di incoraggiare l'adozione di misure intese a limitare la formazione dei rifiuti, in particolare promuovendo le tecnologie pulite e i prodotti riciclabili e riutilizzabili. 3 L'art. 7, nn. 1 e 2, della direttiva 75/442 modificata, risultante da una modifica alla medesima direttiva apportata dalla direttiva 91/156, prevede: «1.

Per realizzare gli obiettivi previsti negli articoli 3, 4 e 5 la o le autorità competenti di cui all'articolo 6 devono elaborare quanto prima uno o più piani di gestione dei rifiuti, che contemplino fra l'altro: tipo, quantità e origine dei rifiuti da ricuperare o da smaltire; requisiti tecnici generali; tutte le disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare; i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento.

Tali piani potranno riguardare ad esempio: le persone fisiche o giuridiche abilitate a procedere alla gestione dei rifiuti, la stima dei costi delle operazioni di ricupero e di smaltimento, le misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del trattamento dei rifiuti.

2. Eventualmente, gli [OSCURATO:PERSONA] membri collaborano con gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri interessati e la [OSCURATO:PERSONA] per l'elaborazione dei piani.

Essi li trasmettono alla [OSCURATO:PERSONA]». 4 Ai sensi dell'art. 2, n. 1, primo comma, della direttiva 91/156, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovevano mettere in vigore i provvedimenti necessari per conformarsi a quest'ultima entro e non oltre il 1° aprile 1993.

La direttiva 91/689 5 La direttiva 91/689 mira, ai sensi del suo art. 1, n. 1, a ravvicinare le legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri sulla gestione controllata dei rifiuti pericolosi. 6 L'art. 6 della direttiva 91/689 dispone: «1.

Conformemente all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE, le autorità competenti elaborano, separatamente o nell'ambito dei propri piani generali di gestione dei rifiuti, piani di gestione dei rifiuti pericolosi e li rendono pubblici.

2. [OSCURATO:PERSONA] procede ad una valutazione comparativa dei piani suddetti, in particolare per quanto riguarda i metodi di smaltimento e di ricupero. [OSCURATO:PERSONA] tiene queste informazioni a disposizione delle autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri che ne fanno richiesta». 7 L'art. 10, n. 1, prima frase, della direttiva 91/689 prevedeva che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovevano mettere in vigore i provvedimenti necessari per conformarsi a quest'ultima anteriormente al 12 dicembre 1993.

Tale termine è stato differito al 27 giugno 1995 dall'art. 1, punto 1, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1994, 94/31/CE, che modifica la direttiva 91/689 (GU L 168, pag. 28).

La direttiva 94/62 8 Ai sensi del suo art. 1, n. 1, la direttiva 94/62 ha lo scopo di armonizzare le misure nazionali in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente degli [OSCURATO:PERSONA] membri e dei paesi terzi ed assicurare così un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato interno e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza nella Comunità. 9 L'art. 14 della direttiva 94/62, intitolato «Piani di gestione», dispone: «Conformemente agli obiettivi e alle misure previsti nella presente direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri includono nei piani di gestione dei rifiuti che devono essere formulati conformemente all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE, un capitolo specifico per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (...)». 10 Ai sensi dell'art. 22, n. 1, della direttiva 94/62: «[OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 30 giugno 1996.

Essi ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]».

Fatti e procedimento precontenzioso 11 Con lettere del 7 aprile e del 28 luglio 1995 la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al governo del [OSCURATO:PERSONA] di trasmetterle i propri piani di gestione dei rifiuti allora vigenti, conformemente all'art. 7 della direttiva 75/442 modificata.

Essa chiedeva altresì informazioni in merito alla validità di piani elaborati anteriormente al 1991 che le erano stati già trasmessi. 12 Con lettera del 21 settembre 1995 il governo del [OSCURATO:PERSONA] informava la [OSCURATO:PERSONA] che i piani trasmessi alla [OSCURATO:PERSONA] nel 1990 e nel 1991 erano ancora in vigore, eccetto quelli che erano stati sostituiti con nuovi piani di smaltimento dei rifiuti.

Un elenco dei nuovi piani veniva allegato a tale lettera. 13 Con lettere del 26 ottobre 1995 e del 24 ottobre 1996 le autorità del [OSCURATO:PERSONA] trasmettevano alla [OSCURATO:PERSONA] una copia del piano di gestione dei rifiuti per Gibilterra. 14 Ritenendo, sulla base dei piani ricevuti, che il [OSCURATO:PERSONA] non avesse emanato i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 7 della direttiva 75/442 modificata, 6 della direttiva 91/689 e 14 della direttiva 94/62, la [OSCURATO:PERSONA] avviava il procedimento per inadempimento.

Dopo aver invitato il [OSCURATO:PERSONA] a presentare le sue osservazioni, essa ha, con lettera del 23 aprile 1999, inviato un parere motivato a tale Stato membro, sollecitandolo ad emanare i provvedimenti necessari per conformarsi ai suddetti obblighi entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica di tale parere. 15 Le autorità del [OSCURATO:PERSONA] rispondevano al parere motivato con lettera del 12 agosto 1999.

Non soddisfatta di tale risposta, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di proporre il ricorso in esame.

Asserito inadempimento e giudizio della Corte 16 [OSCURATO:PERSONA] fa valere, preliminarmente, che i vigenti piani di gestione dei rifiuti ad essa trasmessi non sembrano coprire la totalità del territorio del [OSCURATO:PERSONA].

Essa rileva, ad esempio, che soltanto 29 dei 34 [OSCURATO:PERSONA] d'Inghilterra (consigli di Contea) hanno trasmesso dei piani.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], risulta del pari che soltanto tre [OSCURATO:PERSONA] (amministrazioni comunali), oltre alle autorità di gestione dei rifiuti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], hanno trasmesso dei piani e che solo 19 consigli di distretto dell'[OSCURATO:PERSONA] del Nord hanno fatto altrettanto.

Del resto, sussisterebbe una considerevole differenza tra, da una parte, il numero di autorità locali d'Inghilterra, del Galles, della Scozia e dell'[OSCURATO:PERSONA] del Nord e, dall'altra, il numero delle stesse autorità che hanno presentato piani di gestione dei rifiuti.

Risulterebbe quindi che i piani di gestione dei rifiuti trasmessi dal [OSCURATO:PERSONA] non riguarderebbero la totalità del suo territorio. 17 [OSCURATO:PERSONA], poi, dopo aver proceduto ad una valutazione delle informazioni fornite dal governo del [OSCURATO:PERSONA], sostiene di aver potuto constatare che soltanto 53 dei piani trasmessi possiedono tutti i requisiti prescritti dalle direttive 75/442 modificata, 91/689 e 94/62. 18 In particolare, per quanto riguarda la direttiva 91/689, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che 21 dei piani trasmessi non contengono le informazioni richieste concernenti i rifiuti pericolosi.

Ora, in forza dell'art. 6 di tale direttiva, le autorità del [OSCURATO:PERSONA] sarebbero tenute ad elaborare piani per la gestione dei rifiuti pericolosi. 19 Quanto agli obblighi derivanti dalla direttiva 94/62, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che soltanto un piano sembra contenere un capitolo sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi.

Ora, in forza dell'art. 14 di tale direttiva, le autorità del [OSCURATO:PERSONA] sarebbero tenute a dedicare un capitolo specifico alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nei piani di gestione dei rifiuti di cui all'art. 7 della direttiva 75/442 modificata. 20 Infine, per un certo numero di enti territoriali, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricevuto soltanto brevi estratti che non possono essere considerati piani di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 7 della direttiva 75/442 modificata. 21 Pertanto, a prescindere dalla questione relativa all'applicazione della direttiva 94/62 a Gibilterra, che sarebbe oggetto di discussione tra la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di un altro procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] giunge alla conclusione che il [OSCURATO:PERSONA] non ha ancora emanato i provvedimenti necessari per conformarsi alle direttive 75/442 modificata, 91/689 e 94/62 e/o che non ne ha informato la [OSCURATO:PERSONA]. 22 Il governo del [OSCURATO:PERSONA] non contesta l'inadempimento addebitato.

Esso riconosce di non avere, nel periodo considerato, adottato e/o trasmesso piani di gestione dei rifiuti che riguardassero la totalità del territorio del [OSCURATO:PERSONA] e, per quanto riguarda esclusivamente le direttive 75/442 modificata e 91/689, di Gibilterra.

Esso ammette che giustamente la [OSCURATO:PERSONA] chiede di dichiarare l'inadempimento nei termini usati nel suo ricorso e fa valere che le autorità competenti sono impegnate nel rimediare a tale situazione sostituendo i piani locali con strategie nazionali che dovrebbero costituire lo strumento adeguato per rispondere a quanto prescritto dalle direttive 75/442 modificata, 91/689 e 94/62. 23 Da quanto precede risulta che, alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato, il [OSCURATO:PERSONA] non aveva adottato e/o trasmesso piani di gestione dei rifiuti per coprire la totalità del proprio territorio.

Risulta altresì che per taluni piani di gestione dei rifiuti adottati e trasmessi alla [OSCURATO:PERSONA] prima di tale data non ricorrevano i requisiti prescritti dalle direttive 75/ 442 modificata, 91/689 e 94/62. 24 Ne consegue che il [OSCURATO:PERSONA] non si è conformato a tutti gli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 7 della direttiva 75/442 modificata e 6 della direttiva 91/689, nonché, fatta eccezione per Gibilterra, in forza dell'art. 14 della direttiva 94/62. 25 Di conseguenza, si deve dichiarare che, non avendo elaborato piani di gestione dei rifiuti riguardanti la totalità del suo territorio e conformi a tutte le disposizioni delle direttive 75/442 modificata, 91/689 e 94/62 e/o non avendone informato la [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 7 della direttiva 75/442 modificata e 6 della direttiva 91/689, nonché, fatta eccezione per Gibilterra, in forza dell'art. 14 della direttiva 94/62.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 26 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, il [OSCURATO:PERSONA], rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1) Non avendo elaborato piani di gestione dei rifiuti riguardanti la totalità del suo territorio e conformi a tutte le disposizioni della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, e/o non avendone informato la [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 7 della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, e 6 della direttiva 91/689, nonché, fatta eccezione per Gibilterra, in forza dell'art. 14 della direttiva 94/62. 2) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 62000J0035 - IT Avis juridique important | 62000J0035 Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 24 gennaio 2002. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord. - Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Rifiuti - Direttive 75/442/CEE, 91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CE - Piani di gestione dei rifiuti. - [OSCURATO:PERSONA]35/00. raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-00953 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave [OSCURATO:PERSONA] membri [OSCURATO:PERSONA] delle direttive Inadempimento non contestato (Art. 226 CE) [OSCURATO:PERSONA] causa C-35/00, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R.B. Wainwright e dalla sig.ra L. Ström, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, rappresentato dalla sig.ra R. Magrill, in qualità di agente, assistita dal sig. D. Wyatt, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuto, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo elaborato i piani di gestione dei rifiuti conformemente a tutte le disposizioni ad essi relative della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 47), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32), della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377, pag. 20), e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365, pag. 10), e/o non avendone informato la [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 7 della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, 6 della direttiva 91/689 e 14 della direttiva 94/62, LA CORTE (Seconda Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente di Sezione, dai sigg. R. Schintgen e V. Skouris (relatore), giudici, avvocato generale: A. Tizzano cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 settembre 2001, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte l'8 febbraio 2000, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo elaborato i piani di gestione dei rifiuti conformemente a tutte le disposizioni ad essi relative della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 47), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32; in prosieguo: la «direttiva 75/442 modificata»), della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377, pag. 20), e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365, pag. 10), e/o non avendone informato la [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 7 della direttiva 75/442 modificata, 6 della direttiva 91/689 e 14 della direttiva 94/62. Sfondo normativo La direttiva 75/442 modificata 2 La direttiva 75/442 modificata ha lo scopo di garantire lo smaltimento e il ricupero dei rifiuti, nonché di incoraggiare l'adozione di misure intese a limitare la formazione dei rifiuti, in particolare promuovendo le tecnologie pulite e i prodotti riciclabili e riutilizzabili. 3 L'art. 7, nn. 1 e 2, della direttiva 75/442 modificata, risultante da una modifica alla medesima direttiva apportata dalla direttiva 91/156, prevede: «1. Per realizzare gli obiettivi previsti negli articoli 3, 4 e 5 la o le autorità competenti di cui all'articolo 6 devono elaborare quanto prima uno o più piani di gestione dei rifiuti, che contemplino fra l'altro: tipo, quantità e origine dei rifiuti da ricuperare o da smaltire; requisiti tecnici generali; tutte le disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare; i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento. Tali piani potranno riguardare ad esempio: le persone fisiche o giuridiche abilitate a procedere alla gestione dei rifiuti, la stima dei costi delle operazioni di ricupero e di smaltimento, le misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del trattamento dei rifiuti. 2. Eventualmente, gli [OSCURATO:PERSONA] membri collaborano con gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri interessati e la [OSCURATO:PERSONA] per l'elaborazione dei piani. Essi li trasmettono alla [OSCURATO:PERSONA]». 4 Ai sensi dell'art. 2, n. 1, primo comma, della direttiva 91/156, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovevano mettere in vigore i provvedimenti necessari per conformarsi a quest'ultima entro e non oltre il 1° aprile 1993. La direttiva 91/689 5 La direttiva 91/689 mira, ai sensi del suo art. 1, n. 1, a ravvicinare le legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri sulla gestione controllata dei rifiuti pericolosi. 6 L'art. 6 della direttiva 91/689 dispone: «1. Conformemente all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE, le autorità competenti elaborano, separatamente o nell'ambito dei propri piani generali di gestione dei rifiuti, piani di gestione dei rifiuti pericolosi e li rendono pubblici. 2. [OSCURATO:PERSONA] procede ad una valutazione comparativa dei piani suddetti, in particolare per quanto riguarda i metodi di smaltimento e di ricupero. [OSCURATO:PERSONA] tiene queste informazioni a disposizione delle autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri che ne fanno richiesta». 7 L'art. 10, n. 1, prima frase, della direttiva 91/689 prevedeva che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovevano mettere in vigore i provvedimenti necessari per conformarsi a quest'ultima anteriormente al 12 dicembre 1993. Tale termine è stato differito al 27 giugno 1995 dall'art. 1, punto 1, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1994, 94/31/CE, che modifica la direttiva 91/689 (GU L 168, pag. 28). La direttiva 94/62 8 Ai sensi del suo art. 1, n. 1, la direttiva 94/62 ha lo scopo di armonizzare le misure nazionali in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente degli [OSCURATO:PERSONA] membri e dei paesi terzi ed assicurare così un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato interno e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza nella Comunità. 9 L'art. 14 della direttiva 94/62, intitolato «Piani di gestione», dispone: «Conformemente agli obiettivi e alle misure previsti nella presente direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri includono nei piani di gestione dei rifiuti che devono essere formulati conformemente all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE, un capitolo specifico per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (...)». 10 Ai sensi dell'art. 22, n. 1, della direttiva 94/62: «[OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 30 giugno 1996. Essi ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]». Fatti e procedimento precontenzioso 11 Con lettere del 7 aprile e del 28 luglio 1995 la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al governo del [OSCURATO:PERSONA] di trasmetterle i propri piani di gestione dei rifiuti allora vigenti, conformemente all'art. 7 della direttiva 75/442 modificata. Essa chiedeva altresì informazioni in merito alla validità di piani elaborati anteriormente al 1991 che le erano stati già trasmessi. 12 Con lettera del 21 settembre 1995 il governo del [OSCURATO:PERSONA] informava la [OSCURATO:PERSONA] che i piani trasmessi alla [OSCURATO:PERSONA] nel 1990 e nel 1991 erano ancora in vigore, eccetto quelli che erano stati sostituiti con nuovi piani di smaltimento dei rifiuti. Un elenco dei nuovi piani veniva allegato a tale lettera. 13 Con lettere del 26 ottobre 1995 e del 24 ottobre 1996 le autorità del [OSCURATO:PERSONA] trasmettevano alla [OSCURATO:PERSONA] una copia del piano di gestione dei rifiuti per Gibilterra. 14 Ritenendo, sulla base dei piani ricevuti, che il [OSCURATO:PERSONA] non avesse emanato i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 7 della direttiva 75/442 modificata, 6 della direttiva 91/689 e 14 della direttiva 94/62, la [OSCURATO:PERSONA] avviava il procedimento per inadempimento. Dopo aver invitato il [OSCURATO:PERSONA] a presentare le sue osservazioni, essa ha, con lettera del 23 aprile 1999, inviato un parere motivato a tale Stato membro, sollecitandolo ad emanare i provvedimenti necessari per conformarsi ai suddetti obblighi entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica di tale parere. 15 Le autorità del [OSCURATO:PERSONA] rispondevano al parere motivato con lettera del 12 agosto 1999. Non soddisfatta di tale risposta, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di proporre il ricorso in esame. Asserito inadempimento e giudizio della Corte 16 [OSCURATO:PERSONA] fa valere, preliminarmente, che i vigenti piani di gestione dei rifiuti ad essa trasmessi non sembrano coprire la totalità del territorio del [OSCURATO:PERSONA]. Essa rileva, ad esempio, che soltanto 29 dei 34 [OSCURATO:PERSONA] d'Inghilterra (consigli di Contea) hanno trasmesso dei piani. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], risulta del pari che soltanto tre [OSCURATO:PERSONA] (amministrazioni comunali), oltre alle autorità di gestione dei rifiuti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], hanno trasmesso dei piani e che solo 19 consigli di distretto dell'[OSCURATO:PERSONA] del Nord hanno fatto altrettanto. Del resto, sussisterebbe una considerevole differenza tra, da una parte, il numero di autorità locali d'Inghilterra, del Galles, della Scozia e dell'[OSCURATO:PERSONA] del Nord e, dall'altra, il numero delle stesse autorità che hanno presentato piani di gestione dei rifiuti. Risulterebbe quindi che i piani di gestione dei rifiuti trasmessi dal [OSCURATO:PERSONA] non riguarderebbero la totalità del suo territorio. 17 [OSCURATO:PERSONA], poi, dopo aver proceduto ad una valutazione delle informazioni fornite dal governo del [OSCURATO:PERSONA], sostiene di aver potuto constatare che soltanto 53 dei piani trasmessi possiedono tutti i requisiti prescritti dalle direttive 75/442 modificata, 91/689 e 94/62. 18 In particolare, per quanto riguarda la direttiva 91/689, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che 21 dei piani trasmessi non contengono le informazioni richieste concernenti i rifiuti pericolosi. Ora, in forza dell'art. 6 di tale direttiva, le autorità del [OSCURATO:PERSONA] sarebbero tenute ad elaborare piani per la gestione dei rifiuti pericolosi. 19 Quanto agli obblighi derivanti dalla direttiva 94/62, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che soltanto un piano sembra contenere un capitolo sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi. Ora, in forza dell'art. 14 di tale direttiva, le autorità del [OSCURATO:PERSONA] sarebbero tenute a dedicare un capitolo specifico alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nei piani di gestione dei rifiuti di cui all'art. 7 della direttiva 75/442 modificata. 20 Infine, per un certo numero di enti territoriali, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricevuto soltanto brevi estratti che non possono essere considerati piani di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 7 della direttiva 75/442 modificata. 21 Pertanto, a prescindere dalla questione relativa all'applicazione della direttiva 94/62 a Gibilterra, che sarebbe oggetto di discussione tra la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di un altro procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] giunge alla conclusione che il [OSCURATO:PERSONA] non ha ancora emanato i provvedimenti necessari per conformarsi alle direttive 75/442 modificata, 91/689 e 94/62 e/o che non ne ha informato la [OSCURATO:PERSONA]. 22 Il governo del [OSCURATO:PERSONA] non contesta l'inadempimento addebitato. Esso riconosce di non avere, nel periodo considerato, adottato e/o trasmesso piani di gestione dei rifiuti che riguardassero la totalità del territorio del [OSCURATO:PERSONA] e, per quanto riguarda esclusivamente le direttive 75/442 modificata e 91/689, di Gibilterra. Esso ammette che giustamente la [OSCURATO:PERSONA] chiede di dichiarare l'inadempimento nei termini usati nel suo ricorso e fa valere che le autorità competenti sono impegnate nel rimediare a tale situazione sostituendo i piani locali con strategie nazionali che dovrebbero costituire lo strumento adeguato per rispondere a quanto prescritto dalle direttive 75/442 modificata, 91/689 e 94/62. 23 Da quanto precede risulta che, alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato, il [OSCURATO:PERSONA] non aveva adottato e/o trasmesso piani di gestione dei rifiuti per coprire la totalità del proprio territorio. Risulta altresì che per taluni piani di gestione dei rifiuti adottati e trasmessi alla [OSCURATO:PERSONA] prima di tale data non ricorrevano i requisiti prescritti dalle direttive 75/ 442 modificata, 91/689 e 94/62. 24 Ne consegue che il [OSCURATO:PERSONA] non si è conformato a tutti gli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 7 della direttiva 75/442 modificata e 6 della direttiva 91/689, nonché, fatta eccezione per Gibilterra, in forza dell'art. 14 della direttiva 94/62. 25 Di conseguenza, si deve dichiarare che, non avendo elaborato piani di gestione dei rifiuti riguardanti la totalità del suo territorio e conformi a tutte le disposizioni delle direttive 75/442 modificata, 91/689 e 94/62 e/o non avendone informato la [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 7 della direttiva 75/442 modificata e 6 della direttiva 91/689, nonché, fatta eccezione per Gibilterra, in forza dell'art. 14 della direttiva 94/62. Decisione relativa alle spese Sulle spese 26 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, il [OSCURATO:PERSONA], rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1) Non avendo elaborato piani di gestione dei rifiuti riguardanti la totalità del suo territorio e conformi a tutte le disposizioni della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, e/o non avendone informato la [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 7 della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, e 6 della direttiva 91/689, nonché, fatta eccezione per Gibilterra, in forza dell'art. 14 della direttiva 94/62. 2) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord è condannato alle spese.