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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2022

Cassazione n. 27196/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23862/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., elett.te domiciliato in Roma, alla via Crescenzio n. 14, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] da cui è rapp.to e difeso, unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da mandato in calce al controricorso; - controricorrente/ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 92/1/19 della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, depositata in data 21/1/2019, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 giugno 2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] d'Orlano; [OSCURATO:PERSONA]:

1. con sentenza n. 92/1/19, depositata il 21 gennaio 2019, non notificata, la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana aveva accolto parzialmente l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la sentenza n. 486/1/15 della [OSCURATO:PERSONA] di Siena, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto la determinazione della rendita catastale di una centrale geotermica, denominata Rancia 1, sita nel Comune di Radicondoli (SI), per la quale con procedura DOCFA del 23-1-2014 era stata proposta la categoria D/1 per una rendita pari ad C 47.418,00, elevata dall'Agenzia delle Entrate ad € 539.449,00 con avviso di rettifica del 21-1-2015, poi ridotta in sede di autotutela ad € 253.163,00, con provvedimento dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA];

3. la CTP aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso il provvedimento adottato in autotutela, ritenendo l'atto adeguatamente motivato, sufficiente il quadro probatorio offerto e correttamente valutate tutte le componenti dell'impianto;

4. la CTR aveva riformato la decisione di primo grado, limitatamente alla inclusione nella stima dei pozzi di estrazione e reiniezione, ritenuti inglobati nella miniera e quindi non suscettibili di valutazione catastale;

5. avverso la sentenza di appello, l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC il 22 luglio 2019, affidato ad un unico motivo; la contribuente resisteva con controricorso, proponeva appello incidentale, notificato in data 10 ottobre 2019, fondato su quattro motivi, e depositava istanza di trattazione in udienza pubblica. [OSCURATO:PERSONA]:

1. con un unico motivo l'Agenzia ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 10 del r.d.l. n. 652 del 1939, dell'art. 1-quinquies del d.l. n. 44 del 2005, conv. con modif. dalla

I. n. 88 del 2005, dell'art. 1, comma 244 della

I. n. 190 del 2014, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.., censurando la sentenza impugnata per aver escluso i pozzi, in quanto pertinenze della miniera, dalla stima ai fini della determinazione della rendita catastale di una centrale geotermica;

2. con il primo motivo del ricorso incidentale la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della

I. n. 212 del 2000, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., censurando la sentenza della CTR per aver ritenuto l'atto impugnato adeguatamente motivato sebbene fondato su espressioni stereotipate e sul rinvio a documenti non allegati;

3. con il secondo motivo del ricorso incidentale denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 2967 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ribadendo l'assoluta carenza di prova dei fatti posti a fondamento della rettifica;

4. con il terzo motivo del ricorso incidentale lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della

I. n. 843 del 1942, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3„ c.p.c., per non aver escluso dalla stima i vapordotti, benché non rientranti nel perimento dell'unità immobiliare e non inclusi nel censimento catastale da altra fonte normativa;

5. con il quarto motivo deduceva infine la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della

I. n. 843 del 1942, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver escluso dalla stima gli alternatori e i trasformatori, benché posti a valle del generatore di forza matrice e non inclusi nel censimento catastale da altra fonte normativa. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Preliminarmente va rigettata l'istanza di rinvio della causa per la trattazione in udienza pubblica, presentata dalla società contribuente con nota del 13 giugno 2022 (sulla cui valutazione il Presidente F.F della Sezione tributaria ha rimesso la decisione a questo Collegio), in quanto le questioni controverse ed oggetto di giudizio possono essere risolte in applicazione di principi di diritto più volte già affermati da questa Corte.In tema, giova ricordare che rientra nella discrezionalità del collegio giudicante valutare gli estremi per la trattazione del ricorso in pubblica udienza e, in particolare, della particolare rilevanza della questione di diritto coinvolta, che ben può essere esclusa in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie. (Sez.

U, n. 14437 del 05/06/2018, Rv. 649623 - 01) 1.1 Il presente giudizio ha, infatti, ad oggetto la determinazione della rendita catastale di una centrale geotermica che, sfruttando il calore delle profondità terrestri produce energia elettrica rinnovabile.

Nessun dubbio, pertanto, che la stessa, per le sue caratteristiche oggettive, costituisca nel suo complesso un immobile qualificabile "centrale elettrica", in quanto destinato solo ed esclusivamente alla produzione di energia elettrica, con conseguente applicazione della normativa e dell'elaborazione giurisprudenziale che si è formata e consolidata in materia; tale idoneità produttiva è del resto quella che giustifica la classificazione dell'immobile come "opificio", e quindi a destinazione speciale con collocazione in categoria D/1.

2. Tanto premesso, il motivo di ricorso principale risulta fondato mentre vanno rigettati il terzo e quarto motivo del ricorso incidentale, da esaminarsi congiuntamente per connessione. 2.1 Nell'ambito della disciplina catastale la nozione di «immobile urbano» è dettata dall'art. 4 del r.d.l. n. 652 del 1939 secondo cui: «si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti, diversi dai fabbricati rurali.

Sono considerati come costruzioni stabilì anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo».

La norma regolamentare dell'art. 2, comma 3, del d.m. 2.1.1998 n. 28 precisa che «l'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.

Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1.

Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e redditua le».

In tema di determinazione della rendita catastale delle centrali elettriche si è formato un costante indirizzo giurisprudenziale (ex multis Cass. n. 3500/15, ma anche Cass. n.n. 23317/11, 7372/11, 13319/06, 21730/04 ed altre) che, richiamando analoghi principi già affermati con riguardo alle centrali idroelettriche ed alle relative turbine (nei termini di cui in C.cost.162/08), ha dato rilevanza ai fini della rendita alla connessione strutturale e funzionale intercorrente tra parte immobiliare e parte impiantistica, come desumibile anche dall'art. 1 quinquies del d.l. n. 44 del 2005, conv. dalla

I. 88 del 2005.

Si è così affermato ad esempio che «I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastati nella categoria "D/l-Opificio" e le pale eoliche debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita, come lo sono le turbine di una centrale idroelettrica, poiché anch'esse costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva e unitaria ed incompleta nella sua struttura» (cfr., tra le tante Cass. n. 4028/2012, n. 24815/14 e n. 32861/2019).

Ad avvalorare tale interpretazione ha contribuito l'art. 1, comma 244, della

I. n. 190 del 2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) che risolto la questione degli impianti funzionali al processo produttivo con il richiamo alle «istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la "Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi"».Rileva, altresì, che la presente controversia, avente ad oggetto una procedura DOCFA del 2014 ed una rettifica del 2015, è assoggettata al regime previgente all'entrata in vigore della

I. n. 208 del 2015 (cd. legge di stabilità 2016) che ha determinato l'introduzione di un diverso criterio legale di valutazione per le fattispecie in esame, ma solo a decorrere dal 10 gennaio 2016 (per l'orientamento seguito da questa Corte in applicazione del disposto di cui all'ultima parte dell'art. 1, comma 21, della

I. n. 208 del 2015, si veda Cass. n. 20726, n. 20727, n. 20728, n. 21460, n. 21461, n. 21462, n. 21286, n. 21827 e n. 21828 del 2020; da n. 2565 a n. 2572 e n. 3753 del 2021). 2.2 Costituisce, pertanto, principio ormai pacifico che, ai sensi dell'art. 1 quinquies del d.l. n. 44 del 2005, conv., con modif., in I. n. 88 del 2005, applicabile ratione temporis, contribuiscono a determinare la rendita catastale, trattandosi di parti essenziali, volte a realizzare un unico bene complesso, tutti quei componenti, anche mobili, la cui assenza altererebbe le caratteristiche complessive della struttura, che non potrebbe più essere considerata una centrale elettrica. ([OSCURATO:PERSONA]. n. 3277 del 2019) Assumono dunque rilevanza tutti gli impianti necessari al ciclo di produzione dell'energia elettrica, laddove sia "impossibile separare l'uno dall'altro senza la sostanziale alterazione del bene complesso... che non sarebbe più nel caso di specie, una centrale elettrica" (Cass.n. 24060/2006; n. 4030/2012), poiché anch'essi costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura (Cass. n.3354 del 201.5).

3. Premesso che non è in contestazione la classificazione dell'impianto in esame in categoria D/1, come immobile a destinazione speciale oggetto di stima diretta, nella specie, la CTR ha escluso la computabilità ai fini della rendita catastale dei pozzi di produzione e reiniezione utilizzati dall'impianto geotermico di produzione di energia elettrica, ritenendoli pertinenziali ad un miniera.

Tale conclusione non merita di essere condivisa in quanto, pacificamente, vertendosi in tema di centrale geotermica, i pozzi oggetto di esame non sono funzionali allo sfruttamento di una miniera bensì alla produzione di energia elettrica.

Risultano, infatti, incontroverse in fatto le modalità di funzionamento di un impianto geotermico che appare utile riassumere in questa sede: i pozzi geotermici di estrazione hanno la funzione di intercettare, attraverso le fratture degli strati rocciosi, le acque riscaldate e i vapori provenienti dalle sorgenti di calore (ad esempio le risalite magmatiche a basse profondità e/o gli assottigliamenti della crosta terreste) che salgono verso la superficie.

Rileva, altresì, che il vapore erogato dai pozzi viene convogliato in tubazioni, chiamate vapordotti, ed inviato ad azionare una turbina, dove l'energia viene trasformata in energia meccanica di rotazione; l'asse della turbina è collegato al rotore dell'alternatore che, ruotando, trasforma l'energia meccanica in energia elettrica alternata, che viene trasmessa al traisformatore che, a sua volta, innalza il valore della tensione fino a 132.000 volt e la immette nella rete di distribuzione.

Il vapore in uscita dalla turbina viene riportato allo stato liquido in un condensatore, ed una torre di raffreddamento consente di raffreddare l'acqua prodotta dalla condensazione del vapore: a questo punto l'acqua fredda viene utilizzata nel condensatore, per abbassare la temperatura del vapore, oppure viene reiniettata nelle rocce profonde grazie ai pozzi di reiniezione, per iniziare un nuovo ciclo produttivo di energia rinnovabile. 3.1 All'esito di questa disamina risulta evidente l'errore di sussunzione effettuato dalla CTR che ha ricondotto i pozzi presenti nella centrale a pertinenze di una miniera, che tuttavia risultava inesistente, ignorando invece che gli stessi costituissero dei manufatti con destinazione funzionale ed unitaria ad una attività produttiva, nella specie di energia, per di più quali componenti strutturali essenziali al funzionamento stesso dell'impianto.

Analogamente, del resto, devono ritenersi unitariamente finalizzati alla produzione diretta e dinamica dell'energia i vapordotti nonché l'alternatore e i trasformatori, in quanto parti indispensabili al corretto funzionamento della centrale. 3.2 Ad ulteriore specificazione di tali principi va dunque affermato il seguente principio di diritto: "In tema di centrali geotermiche, ai sensi dell'art. 1 quinquies del d.l. n. 44 del 2005, conv. dalla

I. 88 del 2005, applicabile ratione temporis, i pozzi di estrazione e reiniezione, i vapordotti nonché l'alternatore e i trasformatori, a prescindere dalla loro collocazione nel sottosuolo o nel ciclo produttivo, se a valle o a monte del generatore, in quanto componenti non separabili senza pregiudizio alla funzione precipua di generazione energetica, vanno inglobati tra gli elementi idonei a descrivere l'unità immobiliare e ad incidere sulla determinazione della rendita, analogamente a tutte le altri componenti prettamente immobiliari o infisse al suolo che contribuiscono ad assicurarne, in via ordinaria, un'autonomia funzionale e reddituale stabile." 3.3 Ne consegue l'accoglimento de ricorso principale ed il rigetto del terzo e quarto motivo del ricorso incidentale.

4. Il primo motivo del ricorso incidentale va invece dichiarato inammissibile per difetto di specificità, risultando in ogni caso infondato in quanto l'intera vicenda in esame ha preso le mosse da una procedura Docfa ad iniziativa del contribuente. 4.1 L'atto di classamento va necessariamente motivato e l'obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui all'art. 7 della

I. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), che a sua volta richiama l'art. 3 della

I. n. 241 del 1990, secondo cui all'Amministrazione finanziaria è tenuta ad indicare nei suoi atti "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione" La censura sulla motivazione risulta tuttavia inammissibile in quanto la contribuente, pur contestando la valutazione espressa dalla CTR circa l'adeguatezza della motivazione, omette di riportare nel corpo del ricorso per cassazione la motivazione dell'avviso di rettifica di cui censura la carenza per i profili innanzi indicati, non consentendo così a questa Corte di esprimere il suo giudizio in proposito alla correttezza o meno della valutazione compiuta dalla CTR. 4.2 La censura risulta comunque infondata, costituendo principio pacifico che in tema di estimo catastale l'obbligo di motivazione a carico dell'Amministrazione si atteggia in ogni caso diversamente a seconda che la stessa operi d'iniziativa o su sollecitazione del contribuente.

La costituzione di nuovi immobili avvenuta per edificazione urbana o per una variazione nello stato degli immobili urbani, che influisce sul classamento o sulla consistenza (fusione o frazionamento, cambio di destinazione, nuova distribuzione degli spazi interni, ecc.) deve essere dichiarata in Catasto.

La dichiarazione, a carico degli intestatari dell'immobile, avviene con la presentazione all'Agenzia del Territorio competente di un atto di aggiornamento predisposto da un professionista tecnico abilitato (architetti, dottori agronomi e forestali, geometri, ingegneri, periti agrari e periti edili), attivando la procedura cd.

DOCFA; a fronte di tali dichiarazioni l'ufficio può quindi effettuare i dovuti controlli e attivare eventuali rettifiche d'ufficio, che vanno notificate ai soggetti intestatari.

Nell'ipotesi in cui l'avviso di classamento consegua ad un'iniziativa del contribuente, questa Corte ha più volte ribadito che "In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso. ([OSCURATO:PERSONA]. n. 31809 del 2018; n. 12777 del 2018; n. 12389 del 2018; n. 12497 del 2016).

Proprio in fattispecie sovrapponibile a quella in esame si è precisato che "In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del cl.l. n. 16 del 1993, conv. in I. n. 75 del 1993, e del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cd. procedura DOCFA) ed in base ad una stima diretta eseguita dall'Ufficio (come accade per gli immobili classificati nel gruppo catastale D), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell'attendibilità' concreta del cen nato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all'avviso c i classamento non si traduce in un difetto di motivazione."([OSCURATO:PERSONA]. n. 17971 del 2018; n. 16824 del 2006), ed ancora che " In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), ed in base ad una stima diretta eseguita dall'ufficio, l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento dell'immobile deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi che, in ragione della struttura fortemente partecipativa dell'avviso stesso, sono conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente, il quale, quindi, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie." ([OSCURATO:PERSONA]. n. 2268 del 2014)

5. Anche il secondo motivo del ricorso incidentale non merita accoglimento. 5.1 La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.). (Vedi tra le tante Cass. n. 18092 e n. 17313 del 2010 e n.13395 del 2018).

Nella specie la CTR ha fatto corretta applicazione degli oneri probatori in quanto ha ritenuto che la produzione documentale fornita dall'Ufficio, fondata su una relazione descrittiva ed estimativa, fosse adeguata a giustificare la rettifica della rendita.

6. Per le suesposte considerazioni, va accolto il ricorso principale e rigettato il ricorso incidentale. 6.1 Tuttavia, tenuto conto della riproposizione in questa sede delle contestazioni di merito relative ala sovrastima dei costi ed alla determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni, che richiedono un accertamento in fatto precluso a questa Corte, ritualmente proposte sia in primo che secondo grado, come puntualmente ricostruito alle pag. da 47 a 52 del ricorso, ma non esaminate nei giudizi di merito e rimaste assorbite dal parziale accoglimento dell'appello, si impone il rinvio ad altra sezione della CTR della Toscana per l'esame delle stesse e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23862/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., elett.te domiciliato in Roma, alla via Crescenzio n. 14, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] da cui è rapp.to e difeso, unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da mandato in calce al controricorso; - controricorrente/ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 92/1/19 della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, depositata in data 21/1/2019, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 giugno 2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] d'Orlano; [OSCURATO:PERSONA]: 1. con sentenza n. 92/1/19, depositata il 21 gennaio 2019, non notificata, la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana aveva accolto parzialmente l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la sentenza n. 486/1/15 della [OSCURATO:PERSONA] di Siena, con compensazione delle spese di lite; 2. il giudizio aveva ad oggetto la determinazione della rendita catastale di una centrale geotermica, denominata Rancia 1, sita nel Comune di Radicondoli (SI), per la quale con procedura DOCFA del 23-1-2014 era stata proposta la categoria D/1 per una rendita pari ad C 47.418,00, elevata dall'Agenzia delle Entrate ad € 539.449,00 con avviso di rettifica del 21-1-2015, poi ridotta in sede di autotutela ad € 253.163,00, con provvedimento dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3. la CTP aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso il provvedimento adottato in autotutela, ritenendo l'atto adeguatamente motivato, sufficiente il quadro probatorio offerto e correttamente valutate tutte le componenti dell'impianto; 4. la CTR aveva riformato la decisione di primo grado, limitatamente alla inclusione nella stima dei pozzi di estrazione e reiniezione, ritenuti inglobati nella miniera e quindi non suscettibili di valutazione catastale; 5. avverso la sentenza di appello, l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC il 22 luglio 2019, affidato ad un unico motivo; la contribuente resisteva con controricorso, proponeva appello incidentale, notificato in data 10 ottobre 2019, fondato su quattro motivi, e depositava istanza di trattazione in udienza pubblica. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con un unico motivo l'Agenzia ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 10 del r.d.l. n. 652 del 1939, dell'art. 1-quinquies del d.l. n. 44 del 2005, conv. con modif. dalla I. n. 88 del 2005, dell'art. 1, comma 244 della I. n. 190 del 2014, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.., censurando la sentenza impugnata per aver escluso i pozzi, in quanto pertinenze della miniera, dalla stima ai fini della determinazione della rendita catastale di una centrale geotermica; 2. con il primo motivo del ricorso incidentale la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della I. n. 212 del 2000, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., censurando la sentenza della CTR per aver ritenuto l'atto impugnato adeguatamente motivato sebbene fondato su espressioni stereotipate e sul rinvio a documenti non allegati; 3. con il secondo motivo del ricorso incidentale denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 2967 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ribadendo l'assoluta carenza di prova dei fatti posti a fondamento della rettifica; 4. con il terzo motivo del ricorso incidentale lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della I. n. 843 del 1942, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3„ c.p.c., per non aver escluso dalla stima i vapordotti, benché non rientranti nel perimento dell'unità immobiliare e non inclusi nel censimento catastale da altra fonte normativa; 5. con il quarto motivo deduceva infine la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della I. n. 843 del 1942, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver escluso dalla stima gli alternatori e i trasformatori, benché posti a valle del generatore di forza matrice e non inclusi nel censimento catastale da altra fonte normativa. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Preliminarmente va rigettata l'istanza di rinvio della causa per la trattazione in udienza pubblica, presentata dalla società contribuente con nota del 13 giugno 2022 (sulla cui valutazione il Presidente F.F della Sezione tributaria ha rimesso la decisione a questo Collegio), in quanto le questioni controverse ed oggetto di giudizio possono essere risolte in applicazione di principi di diritto più volte già affermati da questa Corte.In tema, giova ricordare che rientra nella discrezionalità del collegio giudicante valutare gli estremi per la trattazione del ricorso in pubblica udienza e, in particolare, della particolare rilevanza della questione di diritto coinvolta, che ben può essere esclusa in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie. (Sez. U, n. 14437 del 05/06/2018, Rv. 649623 - 01) 1.1 Il presente giudizio ha, infatti, ad oggetto la determinazione della rendita catastale di una centrale geotermica che, sfruttando il calore delle profondità terrestri produce energia elettrica rinnovabile. Nessun dubbio, pertanto, che la stessa, per le sue caratteristiche oggettive, costituisca nel suo complesso un immobile qualificabile "centrale elettrica", in quanto destinato solo ed esclusivamente alla produzione di energia elettrica, con conseguente applicazione della normativa e dell'elaborazione giurisprudenziale che si è formata e consolidata in materia; tale idoneità produttiva è del resto quella che giustifica la classificazione dell'immobile come "opificio", e quindi a destinazione speciale con collocazione in categoria D/1. 2. Tanto premesso, il motivo di ricorso principale risulta fondato mentre vanno rigettati il terzo e quarto motivo del ricorso incidentale, da esaminarsi congiuntamente per connessione. 2.1 Nell'ambito della disciplina catastale la nozione di «immobile urbano» è dettata dall'art. 4 del r.d.l. n. 652 del 1939 secondo cui: «si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabilì anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo». La norma regolamentare dell'art. 2, comma 3, del d.m. 2.1.1998 n. 28 precisa che «l'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale. Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e redditua le». In tema di determinazione della rendita catastale delle centrali elettriche si è formato un costante indirizzo giurisprudenziale (ex multis Cass. n. 3500/15, ma anche Cass. n.n. 23317/11, 7372/11, 13319/06, 21730/04 ed altre) che, richiamando analoghi principi già affermati con riguardo alle centrali idroelettriche ed alle relative turbine (nei termini di cui in C.cost.162/08), ha dato rilevanza ai fini della rendita alla connessione strutturale e funzionale intercorrente tra parte immobiliare e parte impiantistica, come desumibile anche dall'art. 1 quinquies del d.l. n. 44 del 2005, conv. dalla I. 88 del 2005. Si è così affermato ad esempio che «I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastati nella categoria "D/l-Opificio" e le pale eoliche debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita, come lo sono le turbine di una centrale idroelettrica, poiché anch'esse costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva e unitaria ed incompleta nella sua struttura» (cfr., tra le tante Cass. n. 4028/2012, n. 24815/14 e n. 32861/2019). Ad avvalorare tale interpretazione ha contribuito l'art. 1, comma 244, della I. n. 190 del 2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) che risolto la questione degli impianti funzionali al processo produttivo con il richiamo alle «istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la "Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi"».Rileva, altresì, che la presente controversia, avente ad oggetto una procedura DOCFA del 2014 ed una rettifica del 2015, è assoggettata al regime previgente all'entrata in vigore della I. n. 208 del 2015 (cd. legge di stabilità 2016) che ha determinato l'introduzione di un diverso criterio legale di valutazione per le fattispecie in esame, ma solo a decorrere dal 10 gennaio 2016 (per l'orientamento seguito da questa Corte in applicazione del disposto di cui all'ultima parte dell'art. 1, comma 21, della I. n. 208 del 2015, si veda Cass. n. 20726, n. 20727, n. 20728, n. 21460, n. 21461, n. 21462, n. 21286, n. 21827 e n. 21828 del 2020; da n. 2565 a n. 2572 e n. 3753 del 2021). 2.2 Costituisce, pertanto, principio ormai pacifico che, ai sensi dell'art. 1 quinquies del d.l. n. 44 del 2005, conv., con modif., in I. n. 88 del 2005, applicabile ratione temporis, contribuiscono a determinare la rendita catastale, trattandosi di parti essenziali, volte a realizzare un unico bene complesso, tutti quei componenti, anche mobili, la cui assenza altererebbe le caratteristiche complessive della struttura, che non potrebbe più essere considerata una centrale elettrica. ([OSCURATO:PERSONA]. n. 3277 del 2019) Assumono dunque rilevanza tutti gli impianti necessari al ciclo di produzione dell'energia elettrica, laddove sia "impossibile separare l'uno dall'altro senza la sostanziale alterazione del bene complesso... che non sarebbe più nel caso di specie, una centrale elettrica" (Cass.n. 24060/2006; n. 4030/2012), poiché anch'essi costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura (Cass. n.3354 del 201.5). 3. Premesso che non è in contestazione la classificazione dell'impianto in esame in categoria D/1, come immobile a destinazione speciale oggetto di stima diretta, nella specie, la CTR ha escluso la computabilità ai fini della rendita catastale dei pozzi di produzione e reiniezione utilizzati dall'impianto geotermico di produzione di energia elettrica, ritenendoli pertinenziali ad un miniera. Tale conclusione non merita di essere condivisa in quanto, pacificamente, vertendosi in tema di centrale geotermica, i pozzi oggetto di esame non sono funzionali allo sfruttamento di una miniera bensì alla produzione di energia elettrica. Risultano, infatti, incontroverse in fatto le modalità di funzionamento di un impianto geotermico che appare utile riassumere in questa sede: i pozzi geotermici di estrazione hanno la funzione di intercettare, attraverso le fratture degli strati rocciosi, le acque riscaldate e i vapori provenienti dalle sorgenti di calore (ad esempio le risalite magmatiche a basse profondità e/o gli assottigliamenti della crosta terreste) che salgono verso la superficie. Rileva, altresì, che il vapore erogato dai pozzi viene convogliato in tubazioni, chiamate vapordotti, ed inviato ad azionare una turbina, dove l'energia viene trasformata in energia meccanica di rotazione; l'asse della turbina è collegato al rotore dell'alternatore che, ruotando, trasforma l'energia meccanica in energia elettrica alternata, che viene trasmessa al traisformatore che, a sua volta, innalza il valore della tensione fino a 132.000 volt e la immette nella rete di distribuzione. Il vapore in uscita dalla turbina viene riportato allo stato liquido in un condensatore, ed una torre di raffreddamento consente di raffreddare l'acqua prodotta dalla condensazione del vapore: a questo punto l'acqua fredda viene utilizzata nel condensatore, per abbassare la temperatura del vapore, oppure viene reiniettata nelle rocce profonde grazie ai pozzi di reiniezione, per iniziare un nuovo ciclo produttivo di energia rinnovabile. 3.1 All'esito di questa disamina risulta evidente l'errore di sussunzione effettuato dalla CTR che ha ricondotto i pozzi presenti nella centrale a pertinenze di una miniera, che tuttavia risultava inesistente, ignorando invece che gli stessi costituissero dei manufatti con destinazione funzionale ed unitaria ad una attività produttiva, nella specie di energia, per di più quali componenti strutturali essenziali al funzionamento stesso dell'impianto. Analogamente, del resto, devono ritenersi unitariamente finalizzati alla produzione diretta e dinamica dell'energia i vapordotti nonché l'alternatore e i trasformatori, in quanto parti indispensabili al corretto funzionamento della centrale. 3.2 Ad ulteriore specificazione di tali principi va dunque affermato il seguente principio di diritto: "In tema di centrali geotermiche, ai sensi dell'art. 1 quinquies del d.l. n. 44 del 2005, conv. dalla I. 88 del 2005, applicabile ratione temporis, i pozzi di estrazione e reiniezione, i vapordotti nonché l'alternatore e i trasformatori, a prescindere dalla loro collocazione nel sottosuolo o nel ciclo produttivo, se a valle o a monte del generatore, in quanto componenti non separabili senza pregiudizio alla funzione precipua di generazione energetica, vanno inglobati tra gli elementi idonei a descrivere l'unità immobiliare e ad incidere sulla determinazione della rendita, analogamente a tutte le altri componenti prettamente immobiliari o infisse al suolo che contribuiscono ad assicurarne, in via ordinaria, un'autonomia funzionale e reddituale stabile." 3.3 Ne consegue l'accoglimento de ricorso principale ed il rigetto del terzo e quarto motivo del ricorso incidentale. 4. Il primo motivo del ricorso incidentale va invece dichiarato inammissibile per difetto di specificità, risultando in ogni caso infondato in quanto l'intera vicenda in esame ha preso le mosse da una procedura Docfa ad iniziativa del contribuente. 4.1 L'atto di classamento va necessariamente motivato e l'obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui all'art. 7 della I. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), che a sua volta richiama l'art. 3 della I. n. 241 del 1990, secondo cui all'Amministrazione finanziaria è tenuta ad indicare nei suoi atti "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione" La censura sulla motivazione risulta tuttavia inammissibile in quanto la contribuente, pur contestando la valutazione espressa dalla CTR circa l'adeguatezza della motivazione, omette di riportare nel corpo del ricorso per cassazione la motivazione dell'avviso di rettifica di cui censura la carenza per i profili innanzi indicati, non consentendo così a questa Corte di esprimere il suo giudizio in proposito alla correttezza o meno della valutazione compiuta dalla CTR. 4.2 La censura risulta comunque infondata, costituendo principio pacifico che in tema di estimo catastale l'obbligo di motivazione a carico dell'Amministrazione si atteggia in ogni caso diversamente a seconda che la stessa operi d'iniziativa o su sollecitazione del contribuente. La costituzione di nuovi immobili avvenuta per edificazione urbana o per una variazione nello stato degli immobili urbani, che influisce sul classamento o sulla consistenza (fusione o frazionamento, cambio di destinazione, nuova distribuzione degli spazi interni, ecc.) deve essere dichiarata in Catasto. La dichiarazione, a carico degli intestatari dell'immobile, avviene con la presentazione all'Agenzia del Territorio competente di un atto di aggiornamento predisposto da un professionista tecnico abilitato (architetti, dottori agronomi e forestali, geometri, ingegneri, periti agrari e periti edili), attivando la procedura cd. DOCFA; a fronte di tali dichiarazioni l'ufficio può quindi effettuare i dovuti controlli e attivare eventuali rettifiche d'ufficio, che vanno notificate ai soggetti intestatari. Nell'ipotesi in cui l'avviso di classamento consegua ad un'iniziativa del contribuente, questa Corte ha più volte ribadito che "In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso. ([OSCURATO:PERSONA]. n. 31809 del 2018; n. 12777 del 2018; n. 12389 del 2018; n. 12497 del 2016). Proprio in fattispecie sovrapponibile a quella in esame si è precisato che "In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del cl.l. n. 16 del 1993, conv. in I. n. 75 del 1993, e del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cd. procedura DOCFA) ed in base ad una stima diretta eseguita dall'Ufficio (come accade per gli immobili classificati nel gruppo catastale D), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell'attendibilità' concreta del cen nato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all'avviso c i classamento non si traduce in un difetto di motivazione."([OSCURATO:PERSONA]. n. 17971 del 2018; n. 16824 del 2006), ed ancora che " In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), ed in base ad una stima diretta eseguita dall'ufficio, l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento dell'immobile deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi che, in ragione della struttura fortemente partecipativa dell'avviso stesso, sono conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente, il quale, quindi, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie." ([OSCURATO:PERSONA]. n. 2268 del 2014) 5. Anche il secondo motivo del ricorso incidentale non merita accoglimento. 5.1 La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.). (Vedi tra le tante Cass. n. 18092 e n. 17313 del 2010 e n.13395 del 2018). Nella specie la CTR ha fatto corretta applicazione degli oneri probatori in quanto ha ritenuto che la produzione documentale fornita dall'Ufficio, fondata su una relazione descrittiva ed estimativa, fosse adeguata a giustificare la rettifica della rendita. 6. Per le suesposte considerazioni, va accolto il ricorso principale e rigettato il ricorso incidentale. 6.1 Tuttavia, tenuto conto della riproposizione in questa sede delle contestazioni di merito relative ala sovrastima dei costi ed alla determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni, che richiedono un accertamento in fatto precluso a questa Corte, ritualmente proposte sia in primo che secondo grado, come puntualmente ricostruito alle pag. da 47 a 52 del ricorso, ma non esaminate nei giudizi di merito e rimaste assorbite dal parziale accoglimento dell'appello, si impone il rinvio ad altra sezione della CTR della Toscana per l'esame delle stesse e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimi