Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2026

Cassazione n. 12362/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti;-controricorrente e ricorrente incidentale-Numero registro generale 28040/2019Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 12362/2026Data pubblicazione 03/05/2026avverso la sentenza n. 333/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 26/2/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'ORFANO.L’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, perla cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissionetributaria regionale della Toscana aveva parzialmente accolto l’appelloerariale avverso la sentenza n. 482/2015 della Commissione tributariaprovinciale di Siena in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. avverso avvisi di rettifica della rendita catastale,proposta dalla società a mezzo DOCFA con riferimento a centralegeotermica, in cui si affermava che concorrerebbero alla determinazionedella rendita varie componenti che caratterizzerebbero intrinsecamente ilprocesso produttivo e costituirebbero parti essenziali della centrale, tra cuii pozzi di produzione e di reiniezione.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso e propone ricorsoincidentale affidato a cinque motivi.Entrambe le parti hanno da ultimo depositato memoria illustrativadelle proprie ragioni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1.

Con l’unico motivo Agenzia delle entrate denuncia, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 4 e 10 delr.d. n. 652 del 1939, 1-quinquies del d.l. n. 44 del 2005, convertito in leggen. 88 del 2005, nonché dell’art. 1, comma 244, della l. n. 190 del 2014 elamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamenteaffermato che il valore dei pozzi di estrazione o reiniezione non devonoessere inclusi nella rendita catastale dell’opificio relativo alla centraleelettrica geotermica atteso che essi non sarebbero pertinenza di unaminiera, ma sua parte costitutiva, sicché ad essi si applicherebbedirettamente la norma speciale di esenzione.Numero registro generale 28040/2019Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 12362/2026Data pubblicazione 03/05/20261.2.

La questione della rilevanza del valore dei pozzi di iniezione ereiniezione ai fini della rendita catastale della centrale geotermica è giàstata varie volte vagliata da questa Corte di legittimità, pure nei confrontidelle medesime parti (cfr., tra le altre, Cass. nn. 11359/2024, 6970/2023e 27196/2022, a cui si sono conformate ex plurimis Cass. nn. 29972/2023,29960/2023, 29959/2023, 29956/2023, 29889/2023, 29876/2023,29858/2023, 29664/2023).1.3.

All’indirizzo interpretativo, ormai consolidato, che si è cosìvenuto a formare – ed ai relativi approfondimenti – qui interamente ci sirichiama ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., non essendo stati prospettatiargomenti nuovi che possano indurre a rimeditare l’orientamento giàespresso, evidenziando che gli avvisi di accertamento oggetto del presentegiudizio sono stati adottato nel 2015, all’esito di una D.O.C.F.A. delcontribuente del 2013, e non sono, quindi, soggetti alla nuova disciplinaintrodotta dalla legge n. 208 del 2015, che stabilisce che a decorrere dal1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobilia destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali deigruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suoloe delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessiche ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinarioapprezzamento, precisando che sono esclusi dalla stessa stima direttamacchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allospecifico processo produttivo.1.4.

La presente fattispecie (2013) va pertanto regolata in base allanormativa previgente alla riforma legislativa di cui all'art. 1, comma 21,legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), trattandosi di norma chiaramenteinnovativa, la cui retroattività è stata anche dallo stesso legislatoreesplicitamente esclusa («a decorrere dal 1° gennaio 2016»), sicché non èqui invocabile quanto stabilito da Cass. n. 1827/2023 (anche in questocaso tra le stesse parti) la quale ha, in effetti, ritenuto di escludere i pozzigeotermici dal calcolo di rendita, ma appunto con riguardo ad unafattispecie attributiva di rendita successiva alla presente ed assoggettata,ratione temporis, alla citata riforma di cui alla legge 208/2015, operandoNumero registro generale 28040/2019Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 12362/2026Data pubblicazione 03/05/2026gli effetti innovativi della legge n. 208/2015 (in particolare, i commi 22 e23 dell’art. 1) solo dall’anno 2016 e solo sulla base di una diversadichiarazione del contribuente, come chiarito ed evidenziato nei precedenticonformi dianzi indicati, alle quali si fa integralmente richiamo.1.5.

Anche in questa sede va dunque ribadito il principio di dirittosecondo cui in tema di centrali geotermiche, ai sensi dell'art. 1 quinquiesdel d.l. n. 44 del 2005, conv. dalla legge n. 88 del 2005, applicabile rationetemporis, i pozzi di estrazione e reiniezione, i vapordotti nonchél'alternatore e i trasformatori, a prescindere dalla loro collocazione nelsottosuolo o nel ciclo produttivo, se a valle o a monte del generatore, inquanto componenti non separabili senza pregiudizio alla funzione precipuadi generazione energetica, vanno inglobati tra gli elementi idonei adescrivere l'unità immobiliare e ad incidere sulla determinazione dellarendita, analogamente a tutte le altri componenti prettamente immobiliario infisse al suolo che contribuiscono ad assicurarne, in via ordinaria,un'autonomia funzionale e reddituale stabile.1.6.

Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, emerge dunque conchiarezza l’errore nel quale è incorsa la [OSCURATO:PERSONA] quale ha scisso la funzione dei pozzi dalla destinazione economica-produttiva della centrale (pacificamente iscritta in categoria catastale D/1– Opificio), invece attribuendola a quella di una (inesistente) «miniera»,con quanto ne consegue in ordine altresì all’irrilevanza in questa sede delcitato dato normativo che esclude queste ultime (e solo queste ultime)dalla stima a fini catastali.2.1.

Con il primo motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazionedella l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, deducendo, in sintesi, che nel secondoavviso di rettifica non erano indicate le ragioni sottese all’attribuzione dinuova rendita, modificando quanto indicato nel primo avviso di rettifica, dicui tuttavia non era stato disposto l’annullamento, e che il primo avviso direttifica conteneva una motivazione apparente sostanziandosi unicamentenell’indicazione del diverso e maggiore valore attribuito, in maniera deltutto apodittica, alle Centrali, valorizzando inoltre taluni beni che nonNumero registro generale 28040/2019Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 12362/2026Data pubblicazione 03/05/2026erano stati invece valorizzati nelle dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA] dallaSocietà.2.2.

Con riferimento all'atto di classamento adottato in esito allaprocedura DOCFA (d.m. n. 701 del 1994), procedura, questa, connotatada una «struttura fortemente partecipativa», la Corte ha già avuto mododi (ripetutamente) rilevare che l'obbligo di motivazione «deve ritenersiosservato anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclaratidall'ufficio, e della classe conseguentemente attribuita all'immobile,trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente, mediante ilraffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere leragioni della classificazione, sì da essere in condizione di tutelarsi mediantericorso alle commissioni tributarie» (cfr., ex plurimis, Cass. nn.5245/2023, 29373/2019, 17971/2018, 2268/2014, 16824/2006,13319/2006).2.4.

Si è, quindi, rimarcato che gli indicati termini di riscontrodell'obbligo di motivazione dell'atto di classamento, adottato in esito allaprocedura Docfa, debbono ritenersi inadeguati (solo) a fronte di unaimmutazione della proposta formulata dalla parte (con la dichiarazione diaccatastamento), immutazione rilevante - ai fini dell'assolvimentodell'obbligo di motivazione - qualora incentrata su di una diversavalutazione degli elementi di fatto di detta proposta, non anche qualora(ad elementi di fatto immutati) la diversa valutazione della renditacatastale consegua «da una diversa valutazione tecnica riguardante ilvalore economico dei beni» (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 23674/2020,29373/2019, 13778/2019, 31809/2018, 12777/2018, 12497/2016,8344/2015, 23237/2014).2.5.

Nella fattispecie, peraltro, la motivazione degli avvisi di rettificadoveva ritenersi integrata dalla stima che aveva ad oggetto le unitàimmobiliari cui le dichiarazioni DOCFA afferivano, stima che, costituendolo svolgimento di una valutazione tecnica dei beni classati, rivesterilevanza (non solo) sotto il profilo della motivazione dell’atto ma, ancorpiù, ai fini della sua attendibilità in concreto e (così) sotto il profilo delriscontro probatorio che rimane affidato (non alla motivazione dell’attoNumero registro generale 28040/2019Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 12362/2026Data pubblicazione 03/05/2026ma) al giudizio di impugnazione (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 17971/2018,2268/2014, 16824/2006, 13319/2006).2.6.

Non si può, inoltre, condividere la prospettazione della ricorrentesecondo cui l’amministrazione finanziaria avrebbe valutato beni diversi daquelli indicati nel modello DOCFA, in quanto, da un lato, la riproduzionenel ricorso di un mero stralcio della dichiarazione di variazione nonconsente a questa Corte tale verifica e, dall’altro lato, come è confermatodalla difese di entrambe le parti, la diversa quantificazione della renditaderiva dalla rilevanza attribuita a parti impiantistiche non valorizzate dallacontribuente, ma, comunque, facenti parte della centrale geotermica inesame (cfr. Cass. n. 11329/2024).3.1.

Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] denuncia, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo cheincombendo sull’Amministrazione finanziaria, nei giudizi catastali, l’oneredella prova in relazione ai maggiori valori accertati che ha ad oggetto tuttigli elementi di fatto posti a base della pretesa stessa, nella fattispeciel’Agenzia aveva omesso di dimostrare i fatti costitutivi della pretesatributaria fatta valere, anche con particolare riferimento ai beni (pozziminerari, vapordotti, alternatori e trasformatori) «non pacificamenteoggetto di rilevanza catastale».3.2.

La doglianza è parimenti infondata atteso che la violazione delprecetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltantonell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una partediversa da quella che ne era onerata, secondo le regole di scomposizionedelle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, enon invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudiceabbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, insede di legittimità, entro i ristretti limiti dell’art. 360 n. 5 c.p.c.) (cfr. trale tante Cass. n. 18092 e n. 17313 del 2010 e n.13395 del 2018).3.3.

Nella specie la CTR non ha stabilito un onere probatorio diverso,o comunque più gravoso per il contribuente, rispetto ai principi generaliche regolano la materia impositiva, limitandosi a confermare la stimaNumero registro generale 28040/2019Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 12362/2026Data pubblicazione 03/05/2026dell’Ufficio sulla base dei valori dalla stessa valutati, mentre le censuredella ricorrente si rivolgono piuttosto alla fondatezza e congruità dellamaggior rendita attribuita dall’Ufficio.4.1.

Con il terzo e quarto motivo di ricorso incidentale, da esaminarecongiuntamente, la Società denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma,n. 3), c.p.c., violazione dell'articolo 10 della legge 11 luglio 1942, n. 843,per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente incluso nellastima i vapordotti, gli alternatori e i trasformatori, ai quali nessunanormativa attribuiva rilevanza catastale e che dovevano ritenersi esclusidal calcolo della rendita anche sulla base della Circolare dell'Agenzia delleEntrate n. 2 del 2016, secondo cui non erano più oggetto di stima lecaldaie, le camere di combustione, le turbine, le pompe ed i generatori divapore, ed analoga censura era formulata anche relativamente allavalorizzazione catastale degli alternatori e trasformatori.4.2.

Le censure, da esaminare congiuntamente, vanno disattese.4.3.

Va invero richiamato quanto dianzi osservato riguardo ai pozzigeotermici, le cui ragioni di assoggettamento al calcolo della renditacatastale debbono riproporsi anche con riferimento agli impianti inquestione.4.4.

Anche tali questioni trovano uno specifico precedente nella citatadecisione di questa Corte (Cass. n. 27196/2022), secondo cui«analogamente, del resto, devono ritenersi unitariamente finalizzati allaproduzione diretta e dinamica dell'energia i vapordotti nonché l'alternatoree i trasformatori, in quanto parti indispensabili al corretto funzionamentodella centrale», ed analoghe considerazioni valgono anche per leapparecchiature per la trattazione delle emissioni vaporose.4.5.

Neppure giova alla società, per la già richiamata questionetemporale, qui invocare lo jus superveniens del 2016 e la Circolareesplicativa emessa in proposito dall'Agenzia delle Entrate (n. 2/E del 1°febbraio 2016), dovendo essere applicata anche a questi fini la Circolaren.6 del 2012 (recepita dal legislatore) la quale, come detto, include(includeva) nel calcolo (§ 3.) anche «tutte quelle ulteriori componenti che,poste a monte del processo produttivo o allo stesso funzionalmenteNumero registro generale 28040/2019Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 12362/2026Data pubblicazione 03/05/2026connesse, rendono possibile proprio il funzionamento di detti generatori.Tra queste, i canali adduttori delle acque per il funzionamento delle turbinenelle centrali idroelettriche, le condotte petrolifere o dei prodotti derivatio connesse ai sistemi di raffreddamento, utilizzate nelle centralitermoelettriche che, in ogni caso, devono essere rappresentate nellamappa catastale.

Tale rappresentazione è prevista solo se dettecomponenti sono ubicate nel territorio dello Stato, con esclusione di quelleposte nei fondali marini, e la loro menzione nella stima è prevista, proprioperché costituiscono impianti funzionali al processo produttivo.

Del pari,sono oggetto di stima le ciminiere, gli impianti di depurazione dei fumi, lecaldaie, i condensatori, i catalizzatori ed i captatori di polveri per le centralitermoelettriche», e ciò «anche se posti su suolo pubblico, in ossequio alleprevisioni dell’art. 10 della legge 11 luglio 1943, n. 843».5.1.

Con il quinto motivo di ricorso incidentale si ripropone, per ildenegato caso di accoglimento del ricorso avversario, la questione,rimasta assorbita nella sentenza impugnata, dell’eccessività della renditacatastale attribuita, come da perizia tecnica dell'ing.

Iovine in atti, periziaalla attualizzazione al biennio 1988-1989, all’applicazione del saggio difruttuosità del 2% ed al deprezzamento calcolato sia secondo quantodisposto dalla Circolare n. 6 del 2012 dell'Agenzia del Territorio, siasecondo le tecniche d'estimo di cui alla sentenza della Corte di Cassazionen. 8952 del 2013.5.2.

Il motivo attiene alla fondatezza e congruità della maggior renditaRegionale non si è soffermata.5.3.

Per quanto concerne l’incidenza estimativa dei pozzi geotermici,le doglianze si palesano formalmente inammissibili in forza del vincolo diassorbimento che ha fatto sì che il giudice regionale neppure esaminassequesto aspetto, stante la ritenuta (erronea) radicale esclusione dei pozzidal relativo calcolo (il che ha impedito il formarsi di una soccombenza sulpunto).Numero registro generale 28040/2019Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 12362/2026Data pubblicazione 03/05/20265.4.

Trattasi, tuttavia, in parte qua, di doglianze senz’altroriproponibili avanti al giudice di rinvio una volta eliminato, come viene oggieliminato con l’accoglimento del ricorso principale dell’Agenzia delleEntrate, quel vincolo.5.5.

Le stesse doglianze sono invece fondate per quanto concerne lealtre componenti della centrale che, per quanto incluse dalla CommissioneTributaria Regionale nel calcolo di rendita, non sono state fatte oggettodel vaglio di asserita eccessività estimativa già allegata dalla società neiprecedenti gradi di giudizio e qui ribadita anche con richiamo agli elementiistruttori portati a dimostrazione dell’allegazione stessa, e ciò nellaconsiderazione del valore infine unitariamente attribuibile all’interacentrale.5.6.

Ne consegue dunque la riproponibilità di tutti questi aspetti avantial giudice di rinvio, il quale dovrà riesaminare la fattispecie alla luce deiprincipi qui indicati e quindi – in primo luogo - nella valutazionedell’incidenza estimativa sortita anche, e non solo, dai pozzi geotermicinella determinazione complessiva della rendita di cui all’avviso opposto.6.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presentegiudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale nonché il quinto motivo di ricorsoincidentale, e rigetta i rimanenti motivi del ricorso incidentale; cassa lasentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per lespese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana indiversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,Sezione Tributaria, in data 26.2.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti;-controricorrente e ricorrente incidentale-Numero registro generale 28040/2019Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 12362/2026Data pubblicazione 03/05/2026avverso la sentenza n. 333/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 26/2/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'ORFANO.L’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, perla cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissionetributaria regionale della Toscana aveva parzialmente accolto l’appelloerariale avverso la sentenza n. 482/2015 della Commissione tributariaprovinciale di Siena in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. avverso avvisi di rettifica della rendita catastale,proposta dalla società a mezzo DOCFA con riferimento a centralegeotermica, in cui si affermava che concorrerebbero alla determinazionedella rendita varie componenti che caratterizzerebbero intrinsecamente ilprocesso produttivo e costituirebbero parti essenziali della centrale, tra cuii pozzi di produzione e di reiniezione.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso e propone ricorsoincidentale affidato a cinque motivi.Entrambe le parti hanno da ultimo depositato memoria illustrativadelle proprie ragioni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Con l’unico motivo Agenzia delle entrate denuncia, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 4 e 10 delr.d. n. 652 del 1939, 1-quinquies del d.l. n. 44 del 2005, convertito in leggen. 88 del 2005, nonché dell’art. 1, comma 244, della l. n. 190 del 2014 elamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamenteaffermato che il valore dei pozzi di estrazione o reiniezione non devonoessere inclusi nella rendita catastale dell’opificio relativo alla centraleelettrica geotermica atteso che essi non sarebbero pertinenza di unaminiera, ma sua parte costitutiva, sicché ad essi si applicherebbedirettamente la norma speciale di esenzione.Numero registro generale 28040/2019Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 12362/2026Data pubblicazione 03/05/20261.2. La questione della rilevanza del valore dei pozzi di iniezione ereiniezione ai fini della rendita catastale della centrale geotermica è giàstata varie volte vagliata da questa Corte di legittimità, pure nei confrontidelle medesime parti (cfr., tra le altre, Cass. nn. 11359/2024, 6970/2023e 27196/2022, a cui si sono conformate ex plurimis Cass. nn. 29972/2023,29960/2023, 29959/2023, 29956/2023, 29889/2023, 29876/2023,29858/2023, 29664/2023).1.3. All’indirizzo interpretativo, ormai consolidato, che si è cosìvenuto a formare – ed ai relativi approfondimenti – qui interamente ci sirichiama ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., non essendo stati prospettatiargomenti nuovi che possano indurre a rimeditare l’orientamento giàespresso, evidenziando che gli avvisi di accertamento oggetto del presentegiudizio sono stati adottato nel 2015, all’esito di una D.O.C.F.A. delcontribuente del 2013, e non sono, quindi, soggetti alla nuova disciplinaintrodotta dalla legge n. 208 del 2015, che stabilisce che a decorrere dal1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobilia destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali deigruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suoloe delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessiche ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinarioapprezzamento, precisando che sono esclusi dalla stessa stima direttamacchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allospecifico processo produttivo.1.4. La presente fattispecie (2013) va pertanto regolata in base allanormativa previgente alla riforma legislativa di cui all'art. 1, comma 21,legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), trattandosi di norma chiaramenteinnovativa, la cui retroattività è stata anche dallo stesso legislatoreesplicitamente esclusa («a decorrere dal 1° gennaio 2016»), sicché non èqui invocabile quanto stabilito da Cass. n. 1827/2023 (anche in questocaso tra le stesse parti) la quale ha, in effetti, ritenuto di escludere i pozzigeotermici dal calcolo di rendita, ma appunto con riguardo ad unafattispecie attributiva di rendita successiva alla presente ed assoggettata,ratione temporis, alla citata riforma di cui alla legge 208/2015, operandoNumero registro generale 28040/2019Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 12362/2026Data pubblicazione 03/05/2026gli effetti innovativi della legge n. 208/2015 (in particolare, i commi 22 e23 dell’art. 1) solo dall’anno 2016 e solo sulla base di una diversadichiarazione del contribuente, come chiarito ed evidenziato nei precedenticonformi dianzi indicati, alle quali si fa integralmente richiamo.1.5. Anche in questa sede va dunque ribadito il principio di dirittosecondo cui in tema di centrali geotermiche, ai sensi dell'art. 1 quinquiesdel d.l. n. 44 del 2005, conv. dalla legge n. 88 del 2005, applicabile rationetemporis, i pozzi di estrazione e reiniezione, i vapordotti nonchél'alternatore e i trasformatori, a prescindere dalla loro collocazione nelsottosuolo o nel ciclo produttivo, se a valle o a monte del generatore, inquanto componenti non separabili senza pregiudizio alla funzione precipuadi generazione energetica, vanno inglobati tra gli elementi idonei adescrivere l'unità immobiliare e ad incidere sulla determinazione dellarendita, analogamente a tutte le altri componenti prettamente immobiliario infisse al suolo che contribuiscono ad assicurarne, in via ordinaria,un'autonomia funzionale e reddituale stabile.1.6. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, emerge dunque conchiarezza l’errore nel quale è incorsa la [OSCURATO:PERSONA] quale ha scisso la funzione dei pozzi dalla destinazione economica-produttiva della centrale (pacificamente iscritta in categoria catastale D/1– Opificio), invece attribuendola a quella di una (inesistente) «miniera»,con quanto ne consegue in ordine altresì all’irrilevanza in questa sede delcitato dato normativo che esclude queste ultime (e solo queste ultime)dalla stima a fini catastali.2.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazionedella l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, deducendo, in sintesi, che nel secondoavviso di rettifica non erano indicate le ragioni sottese all’attribuzione dinuova rendita, modificando quanto indicato nel primo avviso di rettifica, dicui tuttavia non era stato disposto l’annullamento, e che il primo avviso direttifica conteneva una motivazione apparente sostanziandosi unicamentenell’indicazione del diverso e maggiore valore attribuito, in maniera deltutto apodittica, alle Centrali, valorizzando inoltre taluni beni che nonNumero registro generale 28040/2019Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 12362/2026Data pubblicazione 03/05/2026erano stati invece valorizzati nelle dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA] dallaSocietà.2.2. Con riferimento all'atto di classamento adottato in esito allaprocedura DOCFA (d.m. n. 701 del 1994), procedura, questa, connotatada una «struttura fortemente partecipativa», la Corte ha già avuto mododi (ripetutamente) rilevare che l'obbligo di motivazione «deve ritenersiosservato anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclaratidall'ufficio, e della classe conseguentemente attribuita all'immobile,trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente, mediante ilraffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere leragioni della classificazione, sì da essere in condizione di tutelarsi mediantericorso alle commissioni tributarie» (cfr., ex plurimis, Cass. nn.5245/2023, 29373/2019, 17971/2018, 2268/2014, 16824/2006,13319/2006).2.4. Si è, quindi, rimarcato che gli indicati termini di riscontrodell'obbligo di motivazione dell'atto di classamento, adottato in esito allaprocedura Docfa, debbono ritenersi inadeguati (solo) a fronte di unaimmutazione della proposta formulata dalla parte (con la dichiarazione diaccatastamento), immutazione rilevante - ai fini dell'assolvimentodell'obbligo di motivazione - qualora incentrata su di una diversavalutazione degli elementi di fatto di detta proposta, non anche qualora(ad elementi di fatto immutati) la diversa valutazione della renditacatastale consegua «da una diversa valutazione tecnica riguardante ilvalore economico dei beni» (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 23674/2020,29373/2019, 13778/2019, 31809/2018, 12777/2018, 12497/2016,8344/2015, 23237/2014).2.5. Nella fattispecie, peraltro, la motivazione degli avvisi di rettificadoveva ritenersi integrata dalla stima che aveva ad oggetto le unitàimmobiliari cui le dichiarazioni DOCFA afferivano, stima che, costituendolo svolgimento di una valutazione tecnica dei beni classati, rivesterilevanza (non solo) sotto il profilo della motivazione dell’atto ma, ancorpiù, ai fini della sua attendibilità in concreto e (così) sotto il profilo delriscontro probatorio che rimane affidato (non alla motivazione dell’attoNumero registro generale 28040/2019Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 12362/2026Data pubblicazione 03/05/2026ma) al giudizio di impugnazione (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 17971/2018,2268/2014, 16824/2006, 13319/2006).2.6. Non si può, inoltre, condividere la prospettazione della ricorrentesecondo cui l’amministrazione finanziaria avrebbe valutato beni diversi daquelli indicati nel modello DOCFA, in quanto, da un lato, la riproduzionenel ricorso di un mero stralcio della dichiarazione di variazione nonconsente a questa Corte tale verifica e, dall’altro lato, come è confermatodalla difese di entrambe le parti, la diversa quantificazione della renditaderiva dalla rilevanza attribuita a parti impiantistiche non valorizzate dallacontribuente, ma, comunque, facenti parte della centrale geotermica inesame (cfr. Cass. n. 11329/2024).3.1. Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] denuncia, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo cheincombendo sull’Amministrazione finanziaria, nei giudizi catastali, l’oneredella prova in relazione ai maggiori valori accertati che ha ad oggetto tuttigli elementi di fatto posti a base della pretesa stessa, nella fattispeciel’Agenzia aveva omesso di dimostrare i fatti costitutivi della pretesatributaria fatta valere, anche con particolare riferimento ai beni (pozziminerari, vapordotti, alternatori e trasformatori) «non pacificamenteoggetto di rilevanza catastale».3.2. La doglianza è parimenti infondata atteso che la violazione delprecetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltantonell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una partediversa da quella che ne era onerata, secondo le regole di scomposizionedelle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, enon invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudiceabbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, insede di legittimità, entro i ristretti limiti dell’art. 360 n. 5 c.p.c.) (cfr. trale tante Cass. n. 18092 e n. 17313 del 2010 e n.13395 del 2018).3.3. Nella specie la CTR non ha stabilito un onere probatorio diverso,o comunque più gravoso per il contribuente, rispetto ai principi generaliche regolano la materia impositiva, limitandosi a confermare la stimaNumero registro generale 28040/2019Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 12362/2026Data pubblicazione 03/05/2026dell’Ufficio sulla base dei valori dalla stessa valutati, mentre le censuredella ricorrente si rivolgono piuttosto alla fondatezza e congruità dellamaggior rendita attribuita dall’Ufficio.4.1. Con il terzo e quarto motivo di ricorso incidentale, da esaminarecongiuntamente, la Società denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma,n. 3), c.p.c., violazione dell'articolo 10 della legge 11 luglio 1942, n. 843,per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente incluso nellastima i vapordotti, gli alternatori e i trasformatori, ai quali nessunanormativa attribuiva rilevanza catastale e che dovevano ritenersi esclusidal calcolo della rendita anche sulla base della Circolare dell'Agenzia delleEntrate n. 2 del 2016, secondo cui non erano più oggetto di stima lecaldaie, le camere di combustione, le turbine, le pompe ed i generatori divapore, ed analoga censura era formulata anche relativamente allavalorizzazione catastale degli alternatori e trasformatori.4.2. Le censure, da esaminare congiuntamente, vanno disattese.4.3. Va invero richiamato quanto dianzi osservato riguardo ai pozzigeotermici, le cui ragioni di assoggettamento al calcolo della renditacatastale debbono riproporsi anche con riferimento agli impianti inquestione.4.4. Anche tali questioni trovano uno specifico precedente nella citatadecisione di questa Corte (Cass. n. 27196/2022), secondo cui«analogamente, del resto, devono ritenersi unitariamente finalizzati allaproduzione diretta e dinamica dell'energia i vapordotti nonché l'alternatoree i trasformatori, in quanto parti indispensabili al corretto funzionamentodella centrale», ed analoghe considerazioni valgono anche per leapparecchiature per la trattazione delle emissioni vaporose.4.5. Neppure giova alla società, per la già richiamata questionetemporale, qui invocare lo jus superveniens del 2016 e la Circolareesplicativa emessa in proposito dall'Agenzia delle Entrate (n. 2/E del 1°febbraio 2016), dovendo essere applicata anche a questi fini la Circolaren.6 del 2012 (recepita dal legislatore) la quale, come detto, include(includeva) nel calcolo (§ 3.) anche «tutte quelle ulteriori componenti che,poste a monte del processo produttivo o allo stesso funzionalmenteNumero registro generale 28040/2019Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 12362/2026Data pubblicazione 03/05/2026connesse, rendono possibile proprio il funzionamento di detti generatori.Tra queste, i canali adduttori delle acque per il funzionamento delle turbinenelle centrali idroelettriche, le condotte petrolifere o dei prodotti derivatio connesse ai sistemi di raffreddamento, utilizzate nelle centralitermoelettriche che, in ogni caso, devono essere rappresentate nellamappa catastale. Tale rappresentazione è prevista solo se dettecomponenti sono ubicate nel territorio dello Stato, con esclusione di quelleposte nei fondali marini, e la loro menzione nella stima è prevista, proprioperché costituiscono impianti funzionali al processo produttivo. Del pari,sono oggetto di stima le ciminiere, gli impianti di depurazione dei fumi, lecaldaie, i condensatori, i catalizzatori ed i captatori di polveri per le centralitermoelettriche», e ciò «anche se posti su suolo pubblico, in ossequio alleprevisioni dell’art. 10 della legge 11 luglio 1943, n. 843».5.1. Con il quinto motivo di ricorso incidentale si ripropone, per ildenegato caso di accoglimento del ricorso avversario, la questione,rimasta assorbita nella sentenza impugnata, dell’eccessività della renditacatastale attribuita, come da perizia tecnica dell'ing. Iovine in atti, periziaalla attualizzazione al biennio 1988-1989, all’applicazione del saggio difruttuosità del 2% ed al deprezzamento calcolato sia secondo quantodisposto dalla Circolare n. 6 del 2012 dell'Agenzia del Territorio, siasecondo le tecniche d'estimo di cui alla sentenza della Corte di Cassazionen. 8952 del 2013.5.2. Il motivo attiene alla fondatezza e congruità della maggior renditaRegionale non si è soffermata.5.3. Per quanto concerne l’incidenza estimativa dei pozzi geotermici,le doglianze si palesano formalmente inammissibili in forza del vincolo diassorbimento che ha fatto sì che il giudice regionale neppure esaminassequesto aspetto, stante la ritenuta (erronea) radicale esclusione dei pozzidal relativo calcolo (il che ha impedito il formarsi di una soccombenza sulpunto).Numero registro generale 28040/2019Numero sezionale 1823/2026Numero di raccolta generale 12362/2026Data pubblicazione 03/05/20265.4. Trattasi, tuttavia, in parte qua, di doglianze senz’altroriproponibili avanti al giudice di rinvio una volta eliminato, come viene oggieliminato con l’accoglimento del ricorso principale dell’Agenzia delleEntrate, quel vincolo.5.5. Le stesse doglianze sono invece fondate per quanto concerne lealtre componenti della centrale che, per quanto incluse dalla CommissioneTributaria Regionale nel calcolo di rendita, non sono state fatte oggettodel vaglio di asserita eccessività estimativa già allegata dalla società neiprecedenti gradi di giudizio e qui ribadita anche con richiamo agli elementiistruttori portati a dimostrazione dell’allegazione stessa, e ciò nellaconsiderazione del valore infine unitariamente attribuibile all’interacentrale.5.6. Ne consegue dunque la riproponibilità di tutti questi aspetti avantial giudice di rinvio, il quale dovrà riesaminare la fattispecie alla luce deiprincipi qui indicati e quindi – in primo luogo - nella valutazionedell’incidenza estimativa sortita anche, e non solo, dai pozzi geotermicinella determinazione complessiva della rendita di cui all’avviso opposto.6. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presentegiudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale nonché il quinto motivo di ricorsoincidentale, e rigetta i rimanenti motivi del ricorso incidentale; cassa lasentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per lespese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana indiversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,Sezione Tributaria, in data 26.2.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 12362/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris