CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01827/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7844-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 10236451000, [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 14, presso lo studioDI TANNO E ASSOCIATI, rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 592/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 14/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. A7 Ric. 2021 n. 07844 sez. MT - ud. 14-12-2022 -2- Premesso che: 1. la spa [OSCURATO:PERSONA] e la spa [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione della sentenza in epigrafe sostenendo che la CTR, in primo luogo, col ritenere che ai fini del calcolo della rendita catastale di una data centrale geotermica (di proprietà, fino al 31.12.2019 della prima delle ricorrenti e successivamente della seconda), dovessero essere valorizzati anche i pozzi geotermici di estrazione utilizzati per incanalare i vapori destinati alla turbina, ha falsamente applicato gli artt.10, 1.843 del 1942, 18 del r.d. 1572/1931, 48 del r.d. 1539/1933, 1, commi 21 e 22 della I. 208/2015 e, in secondo luogo, col ritenere corretta la stima dei pozzi effettuata dall'amministrazione ha falsamente applicato l'art. 1, comma 244 della 1.190/2014; 2. l'Agenzia delle Entrate, secondo cui i pozzi andavano valorizzati in quanto "costruzioni", resiste con controricorso; considerato che: 1. il primo motivo di ricorso è fondato. 1.2. Va preliminarmente osservato che il riferimento delle società ricorrenti -non della CTR- alla disposizioni di cui agli artt.18 del r.d. 1572/1931 e 48 lettera g) del r.d. 1539/1933 e le considerazioni svolte dalle medesime società con riguardo alle miniere e ai pozzi minerari, sono fuorvianti trattandosi qui non di miniere e di pozzi minerari ma di una centrale geotermica e di pozzi geotermici di estrazione di vapori (circostanza pacifica. Vedasì in particolare pagine 2 e 3 del ricorso per cassazione). 1.2. La disciplina di riferimento è data dall'art. 1 comma 21, della I. 208/2015. La disposizione prevede che "A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo". 1.3. E' stato molte volte evidenziato da questa Corte che tale disposizione è espressiva della scelta del legislatore "di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo" e che "la nozione che emerge dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo: è pertanto irrilevante la consistenza fisica della costruzione, in quanto ciò che rileva è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo" (Cass. n. 20726, n. 20728/2020; n. 21462/2020 Cass. n. 10562/2022; n. 25784/2021; n. 1010/2021 e n. 26500/2021; 25612 e 25615/2022 proprio tra le parti odierne). E' stato detto altresì che "tale conclusione è stata ritenuta conforme alla ratio sottostante alla disciplina introdotta dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, che sancisce l'irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede - al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto - un'effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale". 1.4.Va per completezza e per chiarezza evidenziato che la recente decisione di questa Corte n.27196/22 resa in tema di pozzi geotermici e favorevole all'amministrazione, non è contrastante rispetto a quanto fin qui detto. Essa ha infatti riferimento ad una rettifica catastale antecedente all'entrata in vigore della 1.208/2015. 1.5. La CTR, con l'affermare che i pozzi devono essere valorizzati nella quantificazione delle rendita catastale della centrale in quanto "a prescindere dalla loro qualificazione o meno di costruzioni" sono "incorporati alla centrale" e sono "parte essenziale della stessa", ha eluso il dettato normativo e i principi affermati da questa Corte. La CTR avrebbe dovuto, in primo luogo, non prescindere dall'accertare ma, al contrario, accertare se i pozzi sono costruzioni realizzate nel sottosuolo e, altrimenti, in secondo luogo, se essi sono assimilabili agli impianti funzionali al processo produttivo dell'energia geotermica. Ai fini del primo accertamento la CTR dovrà tenere in conto in parametri di cui alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n.2/2016 (solidità, stabilità, consistenza volumetrica e immobilizzazione al suolo). Inconferenti sono i richiami della ricorrente alla giurisprudenza di questa Corte (v. citazioni pagina 25) con cui si definiscono costruzioni i manufatti non completamente interrati dato che tale giurisprudenza ha specifico riguardo all'osservanza delle norme sulle distanze legali stabilite dall'art. 873 cod. civ. e dalle disposizioni dei regolamenti locali da esso richiamate (essendo i manufatti completamente interrati ovviamente esclusi dal rispetto delle distanze legali); 2. in ragione di quanto precede il primo motivo di ricorso deve essere accolto; 3. la sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata con rinvio della causa alla corte territoriale, in diversa composizione, per nuovo esame; 4. il secondo motivo di ricorso resta assorbito; 5. il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese dell'intero processo; PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese alla commissione tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione.