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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 luglio 2024

Cassazione n. 20489/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8468/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - PEC e [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente e ricorrente incidentale- e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – PEC e [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscanan. 108 3/01 /2021 depositata i l 05/10/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana con la sentenza in epigrafe indicata, respingeva l’appello principale e respingeva, altresì , l’appello incidentale , rispettivamente proposti dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quanto all’appello principale, e viceversa quanto all’appello incidentale, ambedue avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pisa n. 483/01//2018 di accoglimento parziale del ricorso proposto dal contribuente [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento catastale PI010096871/2016, con il quale l’[OSCURATO:PERSONA] aveva rettificato la rendita catastale elevandola a euro 687.210,00 con efficacia dal 2010 al 31.12.2015, con riferimento alla centrale geotermica ubicata nel comune di Pomarance denominata Farinello , elevandola dalla precedentereddita catastale di euro 93.472,00.

2. Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motiv o , cui ha nno resistito con controricorso, proponendo altresì contestuale ricorso incidentale affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (società beneficiaria della scissione parziale di [OSCURATO:PERSONA] con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.e memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare deve darsi atto che parte ricorrente ha depositato una doppia memoria, rispettivamente ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. e 380 bis.1 cod. proc. civ., nei termini di legge.

1.1. A prescindere dalla erronea rubricazione della prima memoria subart. 378 cod. proc. civ., deve ribadirsi, in continuità con orientamento già espresso da questa Corte, che ambedue le memorie sono ammissibili, atteso che “L'art. 380-bis.1 c.p.c.consente alle parti di depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio, sicché non può intendersi preclusa alla medesima parte, nel rispetto dell'anzidetto termine, la presentazione di più memorie, senza che il deposito di una prima memoria implichi laconsumazione del potere di difesa scritta” (Cass. 31/08/2020, n.18127).Tale duplicazione deve invece essere considerata ai fini della liquidazione delle spese, trattandosi di attività superflua ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., in quanto unicamente rimessa alla evitabile iniziativa della parte, la quale ben avrebbe potuto depositare una memoria unica.

2. Quanto alla disciplina applicabile, deve rilevarsi in via preliminare che, come già chiarito da questa Corte (Cass. 29/04/2024, n.11359), la presente fattispecie (inerente a una rettifica catastale con efficacia compresa tra il 2010 ed il 31.12.20152014) va regolata in base alla normativa previgente alla riforma legislativa di cui all'art. 1, comma 21, legge 208/2015(legge di stabilità 2016 ).

Trattasi di norma chiaramente innovativa, la cui retroattività è stata anche dallo stesso legislatore esplicitamente esclusa ("a decorrere dal 1° gennaio 2016"), sicché non è qui invocabile quanto stabilito da precedente pronuncia (Cass. n. 1827/2023, anche in questo caso emessa tra le stesse parti) la quale ha, in effetti, ritenuto di escludere i pozzi geotermici dal calcolo di rendita, ma appunto con riguardo ad una fattispecie attributiva di rendita successiva alla presente ed assoggettata, ratione temporis, alla citata riforma di cui allalegge 208/2015.

2.1. In particolare, i commi 22 e 23 dell'art. 1 in esame dimostrano come gli effetti innovativi dellalegge 208/2015 oper i no solo dall'anno 2016 e solo sulla base di una diversa dichiarazione del contribuente.

Infatti, recitano i commi 21, 22, 23 e 24:"22.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui aldecreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21.

23. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

24. Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 23, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2016; il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una metodologia adottata sentitala [OSCURATO:PERSONA] ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di Euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016....".

2.2. In altri termini, il Legislatore, ai commi 22, 23 e 24 del medesimo art. 1, ha stabilito che a decorrere dal 1 gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti.

Tale previsione introduce una particolare fattispecie di dichiarazione di variazione catastale, non connessa alla realizzazione di interventi edilizi sul bene già censito in catasto, finalizzata a rideterminare la rendita catastale escludendo dalla stessa eventuali componenti impiantistiche che non sono più oggetto di stima.

In relazione a tale previsione, nella nuova procedura Docfa è stata introdotta una ulteriore specifica tipologia di documento di variazione, denominata "Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1, comma 22, legge n. 208/2015", a cui è automaticamente connessa la causale "Rideterminazione della rendita ai sensi dell'art. 1, comma 22, L. n. 208/2015".

2.3. Il legislatore ha ritenuto, dunque, di dare efficacia immediata (retroattiva) alle nuove disposizioni sugli "imbullonati", solo limitatamente alle dichiarazioni di variazioni presentate entro la data 15 giugno 2016 e limitatamente all'annualità 2016.

La limitata efficacia retroattiva per la sola annualità 2016, subordinata alla necessità della presentazione di variazioni catastali entro la data indicata dalla norma citata, suffraga l'interpretazione normativa secondo la quale, in mancanza della dichiarazione del privato, l'amministrazione finanziaria non può, di imperio, provvedere all'aggiornamento dei dati catastali di tutti gli impianti produttivi ubicati sul territorio di pertinenza.

3. Ciò premesso, deve rilevarsi che con unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la Agenzia ricorrenteha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 e 10 del r.d. 13 aprile 1939 n. 652, dell’art. 1 quinquies del d.l. 31 marzo 2005 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005 n. 88, nonché dell’art. 1 comma 244 della legge 190 del 2014.

La decisione impugnata sarebbe illegittima nella parte in cui esclude dalla stima i pozzi di estrazione e reiniezione sul presupposto della assimilazione alle miniere, in quanto i pozzi geotermici, i quali intercettano e convogliano le acque ed i vapori che emergono dalla frattura dello stato roccioso, contribuendo alla loro trasformazione in energia, sono componenti strutturali ed impiantistiche della centrale geotermica e non sono, quindi, soggetti, ai fini catastali, alla disciplina delle miniere (e, cioè, all'art. 18, comma 1, del r.d. n. 1572 del 1931), ma piuttosto alle indicazioni della circolare n. 6 del 2012, che ha assunto valore di legge in virtù del richiamo da parte dell'art. 1, comma 244, della legge n. 190 del 2014 (ai sensi della quale la stima catastale coinvolge tutti gli impianti che caratterizzano la destinazione dell'unità immobiliare abitativa, senza i quali la struttura perderebbe le caratteristiche che contribuiscono a definirne la specifica destinazione di uso). 3.1.Tale motivo è fondato.

3.1. Va ribadito in proposito quanto già affermato da questa Corte nelle più recenti pronunce (Cass. 29/04/2024, n.11359 e Cass.29/04/2024, n.11329) e, più precisamente , che in tema di centrali geotermiche, ai sensi dell'art. 1 quinquies del d.l. n. 44 del 2005, conv. dalla legge n. 88 del 2005, applicabile ratione temporis, i pozzi di estrazione e reiniezione, i vapordotti nonché l'alternatore e i trasformatori, a prescindere dalla loro collocazione nel sottosuolo o nel ciclo produttivo, se a valle o a monte del generatore, in quanto componenti non separabili senza pregiudizio alla funzione precipua di generazione energetica, vanno inglobati tra gli elementi idonei a descrivere l'unità immobiliare e ad incidere sulla determinazione della rendita, analogamente a tutte le altre componenti prettamente immobiliari o infisse al suolo che contribuiscono ad assicurarne, in via ordinaria, un'autonomia funzionale e reddituale stabile (Cass., Sez. civ. 5, 15/09/2022, n. 27196).

3.2. Invero, i pozzi, inseriti in una centrale geotermica non sono funzionali all'attività estrattiva e, pertanto, allo sfruttamento di una miniera, bensì alla produzione di energia elettrica.

Risultano, infatti, incontroverse in fatto le modalità di funzionamento di un impianto geotermico: i pozzi geotermici di estrazione hanno la funzione di intercettare, attraverso le fratture degli strati rocciosi, le acque riscaldate e i vapori provenienti dalle sorgenti di calore (ad esempio le risalite magmatiche a basse profondità e/o gli assottigliamenti della crosta terrestre) che salgono verso la superficie.

Rileva, altresì, che il vapore erogato dai pozzi viene convogliato in tubazioni, chiamate vapordotti, ed inviato ad azionare una turbina, dove l'energia viene trasformata in energia meccanica di rotazione; l'asse della turbina è collegato al rotore dell'alternatore che, ruotando, trasforma l'energia meccanica in energia elettrica alternata, che viene trasmessa al trasformatore che, a sua volta, innalza il valore della tensione e la immette nella rete di distribuzione.

Il vapore in uscita dalla turbina riportato allo stato liquido in un condensatore, ed una torre di raffreddamento consente di raffreddare l'acqua prodotta dalla condensazione del vapore: a questo punto l'acqua fredda viene utilizzata nel condensatore, per abbassare la temperatura del vapore, oppure viene reiniettata nelle rocce profonde grazie ai pozzi di reiniezione, per iniziare un nuovo ciclo produttivo di energia rinnovabile.

3.3. Alla luce di tali premesse si deve concludere che, ai fini della stima catastale, i pozzi geotermici, i vapordotti, gli alternatori e trasformatori, in quanto impianti funzionali al ciclo produttivo, rilevano sino al 31 dicembre 2015, mentre sono ne sono esclusi dal 1 gennaio 2016, sicché il ricorso principale è fondato, in considerazione del periodo di efficacia dell'avviso di accertamento impugnato e della disciplina a cui è soggetto (art. 1 quinquies del d.l. n. 44 del 2005, conv., con modif., in legge n. 88 del 2005).

3.4. Difatti, è ormai pacifico che, ai sensi dell'art. 1 quinquiesdel d.l. n. 44 del 2005, conv., con modif., in legge n. 88 del 2005, contribuiscono a determinare la rendita catastale, trattandosi di parti essenziali, volte a realizzare un unico bene complesso, tutti quei componenti, anche mobili, la cui assenza altererebbe le caratteristiche complessive della struttura, che non potrebbe più essere considerata una centrale elettrica - v., ad esempio, Cass., Sez. 5, 5/02/2019, n. 3277.

Assumono dunque rilevanza tutti gli impianti necessari al ciclo di produzione dell'energia elettrica, laddove sia "impossibile separare l'uno dall'altro senza la sostanziale alterazione del bene complesso...che non sarebbe più nel caso di specie, una centrale elettrica", poiché anch'essi costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed, altresì, incompleta nella sua struttura (Cass. 6, 19/02/2015, n.3354).

3.5. Al contrario, tutte le parti impiantistiche non rilevano più, a decorrere dal 1 gennaio 2016, ai fini della stima catastale, in virtù della legge n. 208 del 2016, che non ha efficacia retroattiva ed il cui obiettivo è quello di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che sia o meno infisso al suolo (in questo senso Cass., Sez. civ. 6, 20/01/2023 n. 1827).

In questa sede, quindi, non rileva, in considerazione della disciplina applicabile ratione temporis al caso di specie, il diverso principio affermato da questa Corte (Cass., Sez. civ. 6, 20/01/2023 n. 1827), secondo cui i pozzi di estrazione e reiniezione e i vapordotti sono soggetti alla nuova disciplina introdotta dalla legge n. 208 del 2015, che stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, precisando che sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

3.6. Tale motivo di ricorso va dunque accolto.

4. Il ricorso incidentale è invece infondato.

5. Con il primo e secondo motivo di ricorso incidentale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., le società ricorrenti in via incidentale deducono la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

5.1. La sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo inerente la illegittima valorizzazione dei vapordotti da parte della Agenzia ai fini del calcolo della stima e sul motivo inerente il carattere di non essenzialità degli alternatori e dei trasformatori, ai fini del calcolo della stima da parte della Agenzia.

5.2. Al riguardo di tale censura, va infatti considerato che detti motivi sonoinfondati, alla luce delle considerazioni già svolte in merito alla necessaria inclusione, ai fini della stima catastale anteriormente al 2016, dei pozzi geotermici, dei vapordotti, degli alternatori e trasformatori, in quanto impianti funzionali al ciclo produttivo, per quanto appena illustrato con riferimento al motivo unico di ricorso della Agenzia delle Entrate.La dedotta omissione di pronuncia, dunque, non assume alcun rilievo.

6. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., le società ricorrenti in via incidentale deducono la nullità della sentenza impugnataper violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.

La sentenza di appello, nel valutare la stima del valore in relazione anche al deprezzamento per vetustà, non si sarebbe pronunciata sulla CTU alla quale con i motivi di appello le società facevano integrale rinvio.

6.1. Come già affermato da questa Corte in analoghe decisioni (Cass. 29/04/2024, n.11329) tale motivo è da ritenere inammissibile.

6.2. Deve difatti rilevarsi che, in sostanza, si sta domandando una nuova valutazione nel merito, che non è consentita in questa sede di legittimità.

6.3. Nella fattispecie in esame, i giudici del gravame hanno preso in considerazione tutte le circostanze di fatto rilevanti, motivando come segue: "Anche il motivo di appello incidentale concernente l'erronea stima dei costi, .... nelle proprie difese la contribuente si è limitata a considerazioni astratte senza specificare quale dovrebbe essere la concreta quantificazione dei costi e del deprezzamento da contrapporre a quella eseguita dall'Ufficio".

A fronte di tale motivazione, le ricorrenti incidentali,pur prospettando la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., hanno fondamentalmente contestato la valutazione dei giudici di merito in ordine alla genericità delle loro argomentazioni difensive.

6.4. Al contrario, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio (cfr. Cass. Sez.

U. n. 20867 del 30/09/2020, Sez.

U.n. 15486 del 22/6/2017 in motiv.; Cass. n. 11892 del 10/5/2016).

Deve, inoltre, ricordarsi che, in linea di principio, la violazione degli artt. 115 e 116cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (tra le varie, Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 24434 del 30/11/2016), dovendosi peraltro ribadire che, in relazione al nuovo testo di questa norma, qualora il giudice abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante, l'omesso esame di elementi probatori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Cass., Sez.U. n. 8053 del 7/04/2014).

6.5. Più precisamente l'art. 115 cod.proc. civ. impone di porre a fondamento della decisione del giudice le prove dedotte ed i fatti pacifici.

Tuttavia, la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (Cass., Sez. 3, 28/10/2009, n. 22801; cfr. anche Cass. n. 13485 del 13/06/2014, Cass. n. 16499 del 15/07/2009, secondo cui, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idoneea dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni).

6.6. Peraltro, la perizia invocata non costituisce una prova in senso tecnico, ma piuttosto il veicolo di una serie di argomentazioni tecniche per contrastare la quantificazione fatta dall'Ufficio (v. in proposito Cass., 9/04/2021, n. 9483, secondo cui la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili).

6.7. Trattandosi di sostanziale richiesta di rivalutazione del merito, deve dunque concludersi per la inammissibilità del motivo.

7. In conclusione va accolto il ricorso principalee rigettato quello incidentale.

Va conseguentemente cassata in parte qua la sentenza, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione per una nuova valutazione dei fatti di causa alla luce dei principi sopra richiamati, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

8. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico delle parti ricorrenti in via incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del dell' art 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenzaimpugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8468/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - PEC e [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente e ricorrente incidentale- e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – PEC e [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscanan. 108 3/01 /2021 depositata i l 05/10/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana con la sentenza in epigrafe indicata, respingeva l’appello principale e respingeva, altresì , l’appello incidentale , rispettivamente proposti dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quanto all’appello principale, e viceversa quanto all’appello incidentale, ambedue avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pisa n. 483/01//2018 di accoglimento parziale del ricorso proposto dal contribuente [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento catastale PI010096871/2016, con il quale l’[OSCURATO:PERSONA] aveva rettificato la rendita catastale elevandola a euro 687.210,00 con efficacia dal 2010 al 31.12.2015, con riferimento alla centrale geotermica ubicata nel comune di Pomarance denominata Farinello , elevandola dalla precedentereddita catastale di euro 93.472,00. 2. Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motiv o , cui ha nno resistito con controricorso, proponendo altresì contestuale ricorso incidentale affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (società beneficiaria della scissione parziale di [OSCURATO:PERSONA] con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.e memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare deve darsi atto che parte ricorrente ha depositato una doppia memoria, rispettivamente ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. e 380 bis.1 cod. proc. civ., nei termini di legge. 1.1. A prescindere dalla erronea rubricazione della prima memoria subart. 378 cod. proc. civ., deve ribadirsi, in continuità con orientamento già espresso da questa Corte, che ambedue le memorie sono ammissibili, atteso che “L'art. 380-bis.1 c.p.c.consente alle parti di depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio, sicché non può intendersi preclusa alla medesima parte, nel rispetto dell'anzidetto termine, la presentazione di più memorie, senza che il deposito di una prima memoria implichi laconsumazione del potere di difesa scritta” (Cass. 31/08/2020, n.18127).Tale duplicazione deve invece essere considerata ai fini della liquidazione delle spese, trattandosi di attività superflua ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., in quanto unicamente rimessa alla evitabile iniziativa della parte, la quale ben avrebbe potuto depositare una memoria unica. 2. Quanto alla disciplina applicabile, deve rilevarsi in via preliminare che, come già chiarito da questa Corte (Cass. 29/04/2024, n.11359), la presente fattispecie (inerente a una rettifica catastale con efficacia compresa tra il 2010 ed il 31.12.20152014) va regolata in base alla normativa previgente alla riforma legislativa di cui all'art. 1, comma 21, legge 208/2015(legge di stabilità 2016 ). Trattasi di norma chiaramente innovativa, la cui retroattività è stata anche dallo stesso legislatore esplicitamente esclusa ("a decorrere dal 1° gennaio 2016"), sicché non è qui invocabile quanto stabilito da precedente pronuncia (Cass. n. 1827/2023, anche in questo caso emessa tra le stesse parti) la quale ha, in effetti, ritenuto di escludere i pozzi geotermici dal calcolo di rendita, ma appunto con riguardo ad una fattispecie attributiva di rendita successiva alla presente ed assoggettata, ratione temporis, alla citata riforma di cui allalegge 208/2015. 2.1. In particolare, i commi 22 e 23 dell'art. 1 in esame dimostrano come gli effetti innovativi dellalegge 208/2015 oper i no solo dall'anno 2016 e solo sulla base di una diversa dichiarazione del contribuente. Infatti, recitano i commi 21, 22, 23 e 24:"22. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui aldecreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21. 23. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016. 24. Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 23, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2016; il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una metodologia adottata sentitala [OSCURATO:PERSONA] ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di Euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016....". 2.2. In altri termini, il Legislatore, ai commi 22, 23 e 24 del medesimo art. 1, ha stabilito che a decorrere dal 1 gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti. Tale previsione introduce una particolare fattispecie di dichiarazione di variazione catastale, non connessa alla realizzazione di interventi edilizi sul bene già censito in catasto, finalizzata a rideterminare la rendita catastale escludendo dalla stessa eventuali componenti impiantistiche che non sono più oggetto di stima. In relazione a tale previsione, nella nuova procedura Docfa è stata introdotta una ulteriore specifica tipologia di documento di variazione, denominata "Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1, comma 22, legge n. 208/2015", a cui è automaticamente connessa la causale "Rideterminazione della rendita ai sensi dell'art. 1, comma 22, L. n. 208/2015". 2.3. Il legislatore ha ritenuto, dunque, di dare efficacia immediata (retroattiva) alle nuove disposizioni sugli "imbullonati", solo limitatamente alle dichiarazioni di variazioni presentate entro la data 15 giugno 2016 e limitatamente all'annualità 2016. La limitata efficacia retroattiva per la sola annualità 2016, subordinata alla necessità della presentazione di variazioni catastali entro la data indicata dalla norma citata, suffraga l'interpretazione normativa secondo la quale, in mancanza della dichiarazione del privato, l'amministrazione finanziaria non può, di imperio, provvedere all'aggiornamento dei dati catastali di tutti gli impianti produttivi ubicati sul territorio di pertinenza. 3. Ciò premesso, deve rilevarsi che con unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la Agenzia ricorrenteha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 e 10 del r.d. 13 aprile 1939 n. 652, dell’art. 1 quinquies del d.l. 31 marzo 2005 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005 n. 88, nonché dell’art. 1 comma 244 della legge 190 del 2014. La decisione impugnata sarebbe illegittima nella parte in cui esclude dalla stima i pozzi di estrazione e reiniezione sul presupposto della assimilazione alle miniere, in quanto i pozzi geotermici, i quali intercettano e convogliano le acque ed i vapori che emergono dalla frattura dello stato roccioso, contribuendo alla loro trasformazione in energia, sono componenti strutturali ed impiantistiche della centrale geotermica e non sono, quindi, soggetti, ai fini catastali, alla disciplina delle miniere (e, cioè, all'art. 18, comma 1, del r.d. n. 1572 del 1931), ma piuttosto alle indicazioni della circolare n. 6 del 2012, che ha assunto valore di legge in virtù del richiamo da parte dell'art. 1, comma 244, della legge n. 190 del 2014 (ai sensi della quale la stima catastale coinvolge tutti gli impianti che caratterizzano la destinazione dell'unità immobiliare abitativa, senza i quali la struttura perderebbe le caratteristiche che contribuiscono a definirne la specifica destinazione di uso). 3.1.Tale motivo è fondato. 3.1. Va ribadito in proposito quanto già affermato da questa Corte nelle più recenti pronunce (Cass. 29/04/2024, n.11359 e Cass.29/04/2024, n.11329) e, più precisamente , che in tema di centrali geotermiche, ai sensi dell'art. 1 quinquies del d.l. n. 44 del 2005, conv. dalla legge n. 88 del 2005, applicabile ratione temporis, i pozzi di estrazione e reiniezione, i vapordotti nonché l'alternatore e i trasformatori, a prescindere dalla loro collocazione nel sottosuolo o nel ciclo produttivo, se a valle o a monte del generatore, in quanto componenti non separabili senza pregiudizio alla funzione precipua di generazione energetica, vanno inglobati tra gli elementi idonei a descrivere l'unità immobiliare e ad incidere sulla determinazione della rendita, analogamente a tutte le altre componenti prettamente immobiliari o infisse al suolo che contribuiscono ad assicurarne, in via ordinaria, un'autonomia funzionale e reddituale stabile (Cass., Sez. civ. 5, 15/09/2022, n. 27196). 3.2. Invero, i pozzi, inseriti in una centrale geotermica non sono funzionali all'attività estrattiva e, pertanto, allo sfruttamento di una miniera, bensì alla produzione di energia elettrica. Risultano, infatti, incontroverse in fatto le modalità di funzionamento di un impianto geotermico: i pozzi geotermici di estrazione hanno la funzione di intercettare, attraverso le fratture degli strati rocciosi, le acque riscaldate e i vapori provenienti dalle sorgenti di calore (ad esempio le risalite magmatiche a basse profondità e/o gli assottigliamenti della crosta terrestre) che salgono verso la superficie. Rileva, altresì, che il vapore erogato dai pozzi viene convogliato in tubazioni, chiamate vapordotti, ed inviato ad azionare una turbina, dove l'energia viene trasformata in energia meccanica di rotazione; l'asse della turbina è collegato al rotore dell'alternatore che, ruotando, trasforma l'energia meccanica in energia elettrica alternata, che viene trasmessa al trasformatore che, a sua volta, innalza il valore della tensione e la immette nella rete di distribuzione. Il vapore in uscita dalla turbina riportato allo stato liquido in un condensatore, ed una torre di raffreddamento consente di raffreddare l'acqua prodotta dalla condensazione del vapore: a questo punto l'acqua fredda viene utilizzata nel condensatore, per abbassare la temperatura del vapore, oppure viene reiniettata nelle rocce profonde grazie ai pozzi di reiniezione, per iniziare un nuovo ciclo produttivo di energia rinnovabile. 3.3. Alla luce di tali premesse si deve concludere che, ai fini della stima catastale, i pozzi geotermici, i vapordotti, gli alternatori e trasformatori, in quanto impianti funzionali al ciclo produttivo, rilevano sino al 31 dicembre 2015, mentre sono ne sono esclusi dal 1 gennaio 2016, sicché il ricorso principale è fondato, in considerazione del periodo di efficacia dell'avviso di accertamento impugnato e della disciplina a cui è soggetto (art. 1 quinquies del d.l. n. 44 del 2005, conv., con modif., in legge n. 88 del 2005). 3.4. Difatti, è ormai pacifico che, ai sensi dell'art. 1 quinquiesdel d.l. n. 44 del 2005, conv., con modif., in legge n. 88 del 2005, contribuiscono a determinare la rendita catastale, trattandosi di parti essenziali, volte a realizzare un unico bene complesso, tutti quei componenti, anche mobili, la cui assenza altererebbe le caratteristiche complessive della struttura, che non potrebbe più essere considerata una centrale elettrica - v., ad esempio, Cass., Sez. 5, 5/02/2019, n. 3277. Assumono dunque rilevanza tutti gli impianti necessari al ciclo di produzione dell'energia elettrica, laddove sia "impossibile separare l'uno dall'altro senza la sostanziale alterazione del bene complesso...che non sarebbe più nel caso di specie, una centrale elettrica", poiché anch'essi costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed, altresì, incompleta nella sua struttura (Cass. 6, 19/02/2015, n.3354). 3.5. Al contrario, tutte le parti impiantistiche non rilevano più, a decorrere dal 1 gennaio 2016, ai fini della stima catastale, in virtù della legge n. 208 del 2016, che non ha efficacia retroattiva ed il cui obiettivo è quello di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che sia o meno infisso al suolo (in questo senso Cass., Sez. civ. 6, 20/01/2023 n. 1827). In questa sede, quindi, non rileva, in considerazione della disciplina applicabile ratione temporis al caso di specie, il diverso principio affermato da questa Corte (Cass., Sez. civ. 6, 20/01/2023 n. 1827), secondo cui i pozzi di estrazione e reiniezione e i vapordotti sono soggetti alla nuova disciplina introdotta dalla legge n. 208 del 2015, che stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, precisando che sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. 3.6. Tale motivo di ricorso va dunque accolto. 4. Il ricorso incidentale è invece infondato. 5. Con il primo e secondo motivo di ricorso incidentale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., le società ricorrenti in via incidentale deducono la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. 5.1. La sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo inerente la illegittima valorizzazione dei vapordotti da parte della Agenzia ai fini del calcolo della stima e sul motivo inerente il carattere di non essenzialità degli alternatori e dei trasformatori, ai fini del calcolo della stima da parte della Agenzia. 5.2. Al riguardo di tale censura, va infatti considerato che detti motivi sonoinfondati, alla luce delle considerazioni già svolte in merito alla necessaria inclusione, ai fini della stima catastale anteriormente al 2016, dei pozzi geotermici, dei vapordotti, degli alternatori e trasformatori, in quanto impianti funzionali al ciclo produttivo, per quanto appena illustrato con riferimento al motivo unico di ricorso della Agenzia delle Entrate.La dedotta omissione di pronuncia, dunque, non assume alcun rilievo. 6. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., le società ricorrenti in via incidentale deducono la nullità della sentenza impugnataper violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. La sentenza di appello, nel valutare la stima del valore in relazione anche al deprezzamento per vetustà, non si sarebbe pronunciata sulla CTU alla quale con i motivi di appello le società facevano integrale rinvio. 6.1. Come già affermato da questa Corte in analoghe decisioni (Cass. 29/04/2024, n.11329) tale motivo è da ritenere inammissibile. 6.2. Deve difatti rilevarsi che, in sostanza, si sta domandando una nuova valutazione nel merito, che non è consentita in questa sede di legittimità. 6.3. Nella fattispecie in esame, i giudici del gravame hanno preso in considerazione tutte le circostanze di fatto rilevanti, motivando come segue: "Anche il motivo di appello incidentale concernente l'erronea stima dei costi, .... nelle proprie difese la contribuente si è limitata a considerazioni astratte senza specificare quale dovrebbe essere la concreta quantificazione dei costi e del deprezzamento da contrapporre a quella eseguita dall'Ufficio". A fronte di tale motivazione, le ricorrenti incidentali,pur prospettando la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., hanno fondamentalmente contestato la valutazione dei giudici di merito in ordine alla genericità delle loro argomentazioni difensive. 6.4. Al contrario, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio (cfr. Cass. Sez. U. n. 20867 del 30/09/2020, Sez. U.n. 15486 del 22/6/2017 in motiv.; Cass. n. 11892 del 10/5/2016). Deve, inoltre, ricordarsi che, in linea di principio, la violazione degli artt. 115 e 116cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (tra le varie, Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 24434 del 30/11/2016), dovendosi peraltro ribadire che, in relazione al nuovo testo di questa norma, qualora il giudice abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante, l'omesso esame di elementi probatori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Cass., Sez.U. n. 8053 del 7/04/2014). 6.5. Più precisamente l'art. 115 cod.proc. civ. impone di porre a fondamento della decisione del giudice le prove dedotte ed i fatti pacifici. Tuttavia, la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (Cass., Sez. 3, 28/10/2009, n. 22801; cfr. anche Cass. n. 13485 del 13/06/2014, Cass. n. 16499 del 15/07/2009, secondo cui, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idoneea dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni). 6.6. Peraltro, la perizia invocata non costituisce una prova in senso tecnico, ma piuttosto il veicolo di una serie di argomentazioni tecniche per contrastare la quantificazione fatta dall'Ufficio (v. in proposito Cass., 9/04/2021, n. 9483, secondo cui la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili). 6.7. Trattandosi di sostanziale richiesta di rivalutazione del merito, deve dunque concludersi per la inammissibilità del motivo. 7. In conclusione va accolto il ricorso principalee rigettato quello incidentale. Va conseguentemente cassata in parte qua la sentenza, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione per una nuova valutazione dei fatti di causa alla luce dei principi sopra richiamati, oltre che per la liquidazione delle spese di lite. 8. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico delle parti ricorrenti in via incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del dell' art 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenzaimpugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
Sentenza Cassazione n. 20489/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris