CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 luglio 2023
Cassazione n. 27431/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13122/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. DOMINICI 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 1982/2017,depositata il 30/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/07/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2008 [OSCURATO:PERSONA] ha citato in giudizio la madre [OSCURATO:PERSONA] e la sorella [OSCURATO:PERSONA], chiedendo al Tribunale di Agrigento di accertare la simulazione relativa del contratto di vendita con il quale la madre avrebbe solo apparentemente venduto alla figlia la nuda proprietà di alcuni terreni e fabbricati e di accertare la nullità del negozio dissimulato, una donazione, per difetto del requisito di forma di cui all’art. 48 della legge notarile, stante l’assenza di testimoni. Con sentenza n. 666/2012 il Tribunale di Agrigento ha accolto entrambe le domande. 2. La sentenza del Tribunale è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza 30 ottobre 2017, n. 1982, la Corte d’appello di Palermo ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettato la domanda di nullità dell’atto dissimulato proposta da [OSCURATO:PERSONA], essendo l’attore privo di interesse a proporla. Circa la domanda di accertamento della simulazione relativa del contratto di vendita, il giudice d’appello ha anzitutto ravvisato l’interesse dell’attore a proporla, in quanto – così come precisato dal medesimo nella memoria ex art. 183 c.p.c. – preordinata alla trascrizione dell’atto stragiudiziale di opposizione di cui all’art. 563, comma 4 c.c.; ha poi ritenuto infondato il motivo di gravame secondo cui Scaduto non avrebbe fornito prova della natura simulata della vendita e ha così confermato l’accoglimento della domanda pronunciato in primo grado. 3. Avverso la pronuncia d’appello [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non ha proposte difese. Memoria è stata depositata sia dalla ricorrente che dal controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in quattro motivi. 1. Il primo motivo contesta “error in procedendo, violazione dell’art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c.”: la Corte d’appello ha erroneamente ritenuta ammissibile, sebbene articolata con la memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., la domanda secondo cui “l’azione di simulazione non era preordinata all’esperimento dell’azione di riduzione, ovviamente non concepibile prima della morte del donante, ma finalizzata alla trascrizione dell’atto di opposizione di cui al comma 4 dell’art. 563 c.c.”, atteso che tale domanda non era affatto connessa con la domanda di nullità spiegata in via principale e mai rinunciata dall’appellato, in quanto l’opposizione ex art. 563, comma 4 c.c., presuppone l’esistenza di una donazione valida e non già nulla. Il motivo non può essere accolto. Con la memoria di cui al comma 6 dell’art. 183 c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] non ha introdotto una nuova domanda, ma rispetto alla proposta domanda di accertamento della simulazione relativa dell’atto di vendita ha – rispetto alla contestazione della convenuta della sua mancanza di interesse alla proposizione della stessa, essendo in vita la madre [OSCURATO:PERSONA] – precisato che la medesima domanda non era preordinata all’esperimento dell’azione di riduzione, non concepibile prima della morte del donante, ma alla trascrizione dell’atto di opposizione di cui al comma 4 dell’art. 563 c.c., semplice precisazione ammessa dall’art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., che prevede il deposito di memorie contenenti “precisazioni o modificazioni delle domande”. 2. Il secondo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1415, comma 2 c.c.”: la Corte d’appello, dopo avere correttamente escluso che controparte avesse interesse attuale e concreto alla pronuncia di nullità della donazione, ha poi erroneamente ritenuto che la medesima avesse comunque interesse all’esperimento dell’azione di simulazione; la Corte d’appello ha così violato il comma 2 dell’art. 1415 c.c., avendo ritenuto sussistente l’interesse di controparte ad agire per fare valere la simulazione relativa nonostante la madre fosse ancora in vita e nonostante non avesse notificato alcuna opposizione exart. 563, comma 4 c.c. Il motivo non può essere accolto. La giurisprudenza di questa Corte ha infatti chiarito che non si tratta di proporre un'azione di simulazione direttamente finalizzata all'esercizio dell'azione di riduzione, che presuppone (v. Cass. n. 14562/2004 e Cass. n. 4021/2007) l'apertura della successione dell'alienante, bensì di notificare - e trascrivere - l'atto di opposizione previsto dal comma 4 dell’art. 563 c.c. L’effetto della novella del 2005, con le modifiche apportate all’art. 563 c.c., è infatti stato quello di far ritenere ammissibile l’esercizio dell’azione di simulazione da parte dei futuri legittimari, allorquando la successione non si è ancora aperta, conclusione questa evidentemente innovativa rispetto al precedente orientamento giurisprudenziale che riteneva inammissibile un’azione siffatta (v. al riguardo Cass. n. 22457/2019). Questa Corte, nella sentenza n. 11012/2013, ha affermato, alla luce dell’introduzione del diritto di opposizione in favore del coniuge e dei parenti in linea retta del donante, che deve reputarsi ammissibile un’azione di simulazione, non in quanto direttamente finalizzata all'esercizio dell'azione di riduzione, ma al diverso fine di notificare - e poi trascrivere - l'atto di opposizione previsto dal richiamato art. 563, comma 4, c.c., che è preordinato alla sospensione del termine per l'eventuale proposizione della domanda di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti, e non richiede, quindi, l’accertamento anche dell’effettiva lesione delle ragioni del legittimario, il cui riscontro presuppone l’apertura della successione e la possibilità quindi di individuare la quota di riserva all’esito delle operazioni di riunione fittizia (v. Cass. n. 27065/2022). 3. Il terzo e il quarto motivo sono tra loro strettamente connessi e contestano il rigetto del motivo di gravame relativo alla mancata prova della simulazione relativa della vendita: a) il terzo denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt.115, 116 e 167 c.p.c., 2697 c.c. in relazione ai nn. 3 e n. 4 dell’art. 360”, per avere la Corte d’appello ritenuta non controversa la circostanza della restituzione del prezzo, e ciò benché il processo fosse stato introdotto prima della novella del 2009 e fossero state affermate circostanze incompatibili con l’asserita restituzione del prezzo; b) il quarto motivo contesta “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 1417, 2727, 2729 e 2697 c.c., nonché dei principi di valutazione delle prove, nullità della sentenza e del procedimento”, avendo il giudice d’appello affermato che il Tribunale aveva deciso secondo “presunzioni”, essendosi invece quest’ultimo basato su “illazioni sfornite di qualsiasi supporto probatorio e comunque prive di gravità, precisione e concordanza”. I motivi non possono essere accolti. La Corte d’appello ha basato la conferma dell’accoglimento della domanda di simulazione relativa su due rationes decidendi, che risultano entrambe immuni dai vizi denunciati. Il giudice d’appello ha anzitutto ritenuto che la ricorrente si sia limitata a contestare in modo generico la domanda e abbia in seguito tenuto un comportamento processuale incompatibile con la volontà di contestare i fatti dedotti in citazione (ossia che pochi giorni dopo che era avvenuto il versamento del prezzo indicato nel contratto, con la consegna di un unico assegno di euro 250.000, [OSCURATO:PERSONA] emise, in pari data, dodici assegni da 12.000 euro ciascuno e uno di euro 10.000, assegni tratti a se stessa e girati alla figlia [OSCURATO:PERSONA], che ne dispose versandoli su un conto a lei riferibile). La ricorrente obietta che non trova applicazione alla fattispecie il principio di non contestazione e che i fatti erano invece stati contestati. Al riguardo va osservato che – come evidenziato nella sentenza impugnata – “il principio di non contesta zione, pur essendo stato codificato con la modifica dell'art. 115 c.p.c. introdotta dalla l. n. 69 del 2009, è applicabile anche ai giudizi antecedenti alla novella, avendo questa recepito il previgente principio giurisprudenziale in forza del quale lanon contestazione determina effetti vincolanti per il giudice, che deve ritenere sussistenti i fatti non contestati, astenendosi da qualsivoglia controllo probatorio inmerito agli stessi” (così Cass. n. 5429/2020); va inoltre osservato che “l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'unanon contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice dimerito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione” (Cass.27490/2019). Il giudice d’appello ha poi osservato che “in ogni caso il Tribunale, pur non essendovi più tenuto, ha anche indicato dettagliatamente le fonti del proprio convincimento, fondate su presunzioni”. Tali presunzioni il secondo giudice ha ritenuto gravi, precise e concordanti e idonee quindi a fondare il proprio convincimento circa la prova della simulazione relativa dell’atto di vendita. La ricorrente tale giudizio contesta, sostenendo che i giudici di merito avrebbero valorizzato delle mere illazioni, in tal modo chiedendo a questa Corte di legittimità una inammissibile rivalutazione del ragionamento presuntivo (sui limiti che incontra il controllo della Cassazione in relazione alla prova presuntiva cfr., ad esempio, Cass. n. 3541/2020). II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore del controricorrente, che liquida in euro 7.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contribu