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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 luglio 2022

Cassazione n. 27065/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12935-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROM A, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura a margine del controricorso; Ric. 2019 n. 12935 sez.

S2 -ad. 8-07-2022 -2- -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 437/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lettele memorie della ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE

1. A lba Betti conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna, sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA], le figlie Lorenza e [OSCURATO:PERSONA] D egl’Innocenti nonchè la propria madre [OSCURATO:PERSONA], per sentir dichiarare la simulazione delle compravendite con le quali la Iacometti aveva alienato alle nipoti Lorenza e Sabrina tutti i suoi beni, al fine di pregiudicare le ragioni successorie dell’attrice.

In particolare, sosteneva che tale domanda era fun zionale all’esercizio del diritto di opposizione di cui all’art. 563 c.c., dovendo ritenersi che gli atti impugnati dissimulassero una donazione, come tale opponibile ai sensi della norma citata.

Nella r esistenza delle c onvenute, che contestavano la domanda, all’udienza di conclusioni l’attrice produceva l’estratto conto della genitrice, del quale asseriva esserne entrata in possesso solo a seguito della sua nomina quale amministratrice di sostegno della madre, estratto conto dal Ric. 2019 n. 12935 sez.

S2 -ad. 8-07-2022 -3- quale emergeva che la provvista per l'emissione degli assegni utilizzati come mezzo di pagamento delle vendite, proveniva proprio dal conto corrente della Iacometti.

Il curatore speciale di quest’ultima dichiarava poi di voler rinunciare alla prosecuzione della causa e la convenuta [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che nelle more aveva donato alla madre la quota pervenutale per effetto degli atti impugnati, dichiarava di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.

Interrotto il giudizio per la morte della Iacometti e riassunto dalla convenuta Lorenza, il Tribunale adito con la sentenza n. 3484 del 7/12/2015 accoglieva la domanda di simulazione, dichiarando la nullità dell’atto di donazione dissimulato per difetto di forma, attesa la mancanza di testimoni nell’atto di vendita. [OSCURATO:PERSONA]Innocenti proponeva appello cui resisteva la sola Betti, e la Corte d’Appello di Bologna con la sentenza n. 437 dell’8 febbraio 2019ha rigettato il gravame.

Ribadita la legittimazione dell’attrice a proporre la domanda di simulazione in vista dell’esercizio del diritto di opposizione di cui all’art. 563 c.c., rilevava altresì che non aveva incidenza la circostanza che la donazione fosse stata dichiarata nulla e che la Betti, a seguito dell’apertura della successione della donante avesse recuperato la pienaprop rietà dei beni donati, in quanto anche a seguito di tali eventi rivestiva la qualità di soggetto terzo in vista della prova della simulazione.

Ric. 2019 n. 12935 sez.

S2 -ad. 8-07-2022 -4- In relazione al motivo di appello che investiva l’utilizzo degli estratti conto della defunta, sebbene prodotti solo in sede di conclusioni, la sentenza d’appello rilevava che la difesa dell’appellante a seguito di tale produzione non aveva c h iesto alcun termine a difesa, sicché alcun pregiu di zio poteva lamentare.

Inoltre, trattavasi di documenti prodotti in sede di riassunzione della causa interrotta e che ben potevano essere presi in esame ai finidella loro utilizzabilità.

Ancora, la Betti già nella memoria istru ttoria aveva chiesto di eseguire indagini bancarie, non solo sui rapporti delle figlie, ma anche su quelli intestati alla madre, ma che il Tribunale aveva limitato l’acquisizione solo alle prime.

Solo a seguito della nomina de l l’attrice quale amministratri ce di sostegno le era stato permesso di acquisire gli estratti conto, dovendosi quindi escludere che fosse tardiva la produzione di documenti solo successivamente acquisiti e dei quali aveva chiesto in precedenza l’esibizione.

Per quanto rileva in questa sede, la sentenza riteneva corretta la valutazione del Tribunale in merito alla ricorrenza della simulazione, posto che in tali atti si attestava che il prezzo fosse stato in precedenza versato, laddove l’appellante invece ora sosteneva che il pagamento fosse avvenuto alcuni mesi dopo la compravendita.

In merito, poi, all’affermazione del Tribunale circa il fatto che il prezzo dichiarato fosse notevolmente inferiore a quello reale, doveva escludersi che la stessa fosse dimostrativa del Ric. 2019 n. 12935 sez.

S2 -ad. 8-07-2022 -5- fatto che l’attrice aveva inteso far accertare una donazione indiretta sub specie di negotium mixtum cum donatione , trattandosi invece di argomento speso per corroborare il quadro indiziario circa l’esistenza della simulazione.

Gli elementi poi valorizzati ai fini di tale accertam en to (rapporti di parentela, conflitti giudiziari tra le parti, trasferimenti e successivi ritrasferimenti di denaro dal conto corrente della nonna e quello delle nipoti e viceversa, le condizioni reddituali delle nipoti, insufficienti a perme t tere il pagamento del prezzo, l’inutilizzazione dei beni immobili da parte delle acquirenti, essendo rimasti nella disponibilità della nonna, dichiarazioni di riconoscimento dell’avvenuta simulazione da parte dell’altra convenuta Sabrina) eran o nel loro insieme idonei a supportare la dimostrazione della natura simulata delle vendite.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA]Innocenti sulla base di quattro motivi, illustrati da memorie. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]Innocenti non ha svolto difese in questa fase.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 1417 c.c.

Assume la ricorrente che ha errato il giudice di merito a reputare che l’attrice avesse agito in qualità di terzo e quindi che potesse dimostrare la simulazione anche a mezzo di presunzioni, dovendosi per converso ritenere che tale deroga Ric. 2019 n. 12935 sez.

S2 -ad. 8-07-2022 -6- alle limitazioni probatorie di cui all’art. 1417 c.c. sussista nel caso in cui sia proposta cumulativamente anche l’azione di riduzione.

Il motivo è infondato.

Rileva il Collegio che come anche ribadito da Cass. n. 22457/2019, l’effetto della novella del 2005, con le modifiche apportate all’art. 563 c.c., come già prospettato in dottrina e poi chiarito da successive pronunce di merito, è stato quello di far ritenere ammissibile l’esercizio dell’azione di simulazione da parte dei futuri legittimari, allorquando la successione non si è ancora aperta, conclusione questa evidentemente innovativa rispetto al precedente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 2968/1987) che riteneva inammissibile un’azione siffatta, essendo ancora in vita l’ereditando(in termini si veda anche Cass. n. 4523/2022) .

La questione è pervenuta anche all’esame di questa Corte che nella sentenza n. 11012/2013 ha avuto modo di affermare, proprio alla luce dell’introduzione del diritto di opposizione in favore del coniuge e dei parenti in linea retta del donante, che deve reputarsi invece ammissibile un’azione di simulazione, non in quanto direttamente finalizzata all'esercizio dell'azione di riduzione (conf.

Cass. n. 4523/2022) , che presuppone, secondo l'insegnamento di questa Corte (Cass., 30 luglio 2004, n. 14562; Cass., 21 febbraio 2007, n. 4021), l'apertura della successione dell'alienante, ma al diverso fine di notificare - e poi trascrivere - l'atto di opposizione previsto dal richiamato art. 563 cod. civ., comma 4, che è preordinato alla Ric. 2019 n. 12935 sez.

S2 -ad. 8-07-2022 -7- sospensione del termine per l'eventuale proposizione della domanda di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti, e non richiede, quindi, l’accertamento anche dell’effettiva lesione delle ragioni del legittimario (il cui riscontro presuppone l’apertura della successione e la possibilità quindi di individuare la quota di riserva all’esito delle operazioni di riunione fittizia).

Tuttavia, per poter formulare l'opposizione, il coniuge o i parenti in linea retta del simulato alienante debbono previamente aver esperito con successo l'azione di simulazione relativa (oppure, secondo una diversa tesi, pur manifestatasi nella giurisprudenza di merito, avere proposto e trascritto la domanda di simulazione) onde far accertare che le parti abbiano effettivamente inteso realizzare una donazione, nei cui confronti è unicamente previsto l'atto di opposizione, dovendosi quindi reputare ammissibile solo in tale limitato ambito la proponibilità dell'azione di simulazione ancor prima dell'aperturadella successione dell'alienante.

Sempre in relazione alla possibilità di esperire immediatamente l’azione di simulazione, sebbene strumentale alla trascrizione del diritto di opposizione, la proposizione della domanda quando è ancora in vita il preteso donante ed in vista della tutela di un’aspettativa di diritto riconosciuta in proprio al futuro legittimario consente di poter affermare con certezza che al legittimario in pectore non si applichino le limitazioni alla prova della simulazione che l’art. 1417 c.c. dettata per le parti, e ciò senza che appaia necessario, come Ric. 2019 n. 12935 sez.

S2 -ad. 8-07-2022 -8- invece reputa la giurisprudenza per il caso di azione di simulazione proposta post mortem , che si specifichi che l’accertamento è funzionale all’esercizio dell’azione di riduzione ed in ogni caso alla tutela dei diritti che la legge riserva ai cd. eredi necessari (cfr. Cass. n. 15510/2018, secondo cui l'erede legittimario che agisca per l'accertamento della simulazione di una vendita compiuta dal "de cuius", siccome dissimulante una donazione affetta da nullità per difetto di forma, assume, rispetto ai contraenti, la qualità di terzo -con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - quando abbia proposto la domanda sulla premessa dell'avvenuta lesione della propria quota di legittima.

In tale situazione, infatti, detta lesione assurge a "causa petendi" accanto al fatto della simulazione ed il legittimario, benché successore del defunto, non può, pertanto, essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'art. 1417 c.c., non rilevando la circostanza che egli, quale erede legittimo, benefici non solo dell'effetto di reintegrazione della summenzionata quota, ma pure del recupero del bene al patrimonio ereditario per intero, poiché il regime probatorio non può subire differenziazioni a seconda del risultato finale cui conduca l'accoglimento della domanda).

A tali precedenti deve poi aggiungersi quanto di recente affermato da Cass. n. 12317/2019, secondo cui il legittimario è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal "de cuius" per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., a Ric. 2019 n. 12935 sez.

S2 -ad. 8-07-2022 -9- condizione che la simulazione sia fatta valere per un'esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia; egli, pertanto, va considerato terzo anche quando l'accertamento della simulazione sia preordinato solamente all'inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e, così, a determinare l'eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione "ab intestato", in conformità a quanto dispone l'art. 553 c.c. (si veda anche Cass. n. 16535/2020) Pertanto, tenuto conto che l’azione di simulazione era stata esperita allorché la pretesa donante era ancora in vita ed in vista di un diritto anticipatamente riconosciuto alla discendente dell’ereditanda, innovativamente rispetto al quadro normativo anteriore, a tutela delle ragioni vantate dal futuro legittimario sui beni interessati da un atto di liberalità, non può che convenirsi circa la conclusione che colui che agisce in simulazione preordinatamente all’esercizio del diritto di opposizione, è da considerare terzo ai fini dell’applicazione dell’art. 1417 c.c. Nè infine vale opporre che Cass. n. 22457/2019 abbia escluso la possibilità di accertare la simulazione della donazione, ove la stessa sia affetta da nullità, sul presupposto che in tal caso l’accertamento non sarebbe funzionale alla trascrizione dell’atto di opposizione alla donazione, che presuppone che quest’ultima sia valida, benché dissimulata, occorrendo far riferimento al fatto che nella fattispecie, nelle more del Ric. 2019 n. 12935 sez.

S2 -ad. 8-07-2022 -10- giudizio, è sopraggiunta la morte della dominante, con la conseguente apertura della successione, e la sopravvenienza dell'interesse a vedere accertata la simulazione, in vista della regolamentazione delle sorti della successione stessa.

3. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. nonché si lamenta l’omessa disamina di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 co. 1 n.5 c.p.c.

Quanto a quest’ultima doglianza la stessa deve reputarsi inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter ultimo comma c.p.c., avendo la Corte d’appello deciso sulla scorta delle medesime ragioni di fatto poste alla base della decisione di primo grado, risultando meramente apodittica la negazione di tale circostanza operata nell’incipit del motivo da parte della ricorrente.

Circa l a censur a di violazio ne di legge, si deduce che la sentenza di primo grado aveva evidenziato che vi erano stati vari versamenti di assegni da parte delle nipoti in favore della nonna, ma che tali versamenti erano stati ritenuti meramente apparenti, in quanto era stato dimostrato che la provvista degli assegni circolari dell’8 novembre 2005 proveniva dal conto corrente della stessa Iacometti.

La Corte d’Appello avrebbe però omesso di considerare i versamenti anteriori ai rogiti, pervenendo quindi all’erronea conclusione circa lamancata prova del pagamento del prezzo, Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 782 c.c. e 116 c.p.c. in quanto l’erronea considerazione della prova dei Ric. 2019 n. 12935 sez.

S2 -ad. 8-07-2022 -11- pagamenti, oggetto del secondo motivo, ha indotto in errore la Corte di merito anche quantoalla esclusione di un negotium mixtum cum donatione.

Infatti, una volta dimostrato che un prezzo, sia pure in misura inferiore rispetto al reale valore dei beni, era stato versato, non si sarebbe potuti pervenire alla declaratoria di nullità delle donazioni per vizio di forma, atteso che per le donazioni indirette non è imposta la forma dell’atto pubblico.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati.

La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’ onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non Ric. 2019 n. 12935 sez.

S2 -ad. 8-07-2022 -12- contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (Cass. n. 11892 del 2016; Cass.

S.U. n. 16598/2016; Cass.

S.U. n. 20867/2020).

Una volta posta tale premessa in diritto, risulta evidente come le censure investano in concreto l’apprezzamento del fatto come operato dal giudice di merito, sollecitando questa Corte ad un’inammissibile rivalutazione del materiale istruttorio, al di fuori quindi dei limiti del sindacato di legittimità.

Occorre ribadire, come già esposto nella narrazione in fatto, che il giudizio della Corte distrettuale (in maniera conforme a quanto operato dal Tribunale), circa la natura simulata delle vendite oggetto di causa, si fonda su una pluralità di elementi indiziari, ritenuti nel loro insieme ed in maniera sinergica idonei a comprovare la mera apparenza della vendita, posto che doveva escludersi che vi fosse stato alcun versamento del prezzo, e che l’effettivo intento delle parti fosse quello di realizzare una donazione (affetta però da nullità per la mancata partecipazione all’atto pubblico anche dei testimoni).

Dal modello di prova per presunzioni configurato dalla legge, risulta che il giudice deve seguire un procedimento logico che si articola in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre Ric. 2019 n. 12935 sez.

S2 -ad. 8-07-2022 -13- che il giudice valuti in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, presentino cioè una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, egli deve procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta considerando atomisticamente uno o alcuni indizi (Sez. 1, Sentenza n. 19894 del 13/10/2005, Rv. 583806).

In questo secondo momento valutativo, perciò, gli indizi devono essere presi in esame e valutati dal giudice tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri allo scopo di verificare la concordanza delle presunzioni che da essi possono desumersi (c.d. convergenza del molteplice); dovendosi considerare erroneo l'operato del giudice di merito il quale, al cospetto di plurimi indizi, li prenda in esame e li valuti singolarmente, per poi giungere alla conclusione che nessuno di essi assurga a dignità di prova (Sez. 3, Sentenza n. 3703 del 09/03/2012, Rv. 621641).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto Ric. 2019 n. 12935 sez.

S2 -ad. 8-07-2022 -14- - in forza di una regola d'esperienza - come conseguenza meramente probabile, secondo un criterio di normalità (Sez. 2, Sentenza n. 22656 del 31/10/2011, Rv. 619955); in altre parole, è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit (in virtù di una inferenza di natura probabilistica), sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, mentre è da escludere che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici (Sez.

L, Sentenza n. 2632 del 05/02/2014, Rv. 629841).

Essendo la presunzione semplice affidata alla “prudente” valutazione del decidente (art. 2729 cod. civ.), spetta al giudice di merito valutare la possibilità di fare ricorso a tale tipo di prova, scegliere i fatti noti da porre a base della presunzione e le regole d'esperienza - tra quelle realmente esistenti nel sapere collettivo della società - tramite le quali dedurre il fatto ignoto, valutare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge; trattandosi di apprezzamento affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, esso è sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato (Sez. 3, Sentenza n. 8023 del 02/04/2009, Rv. 607382; Sez.L, Sentenza n. 15737 del 21/10/2003, Rv. 567551; Sez.

L, Ric. 2019 n. 12935 sez.

S2 -ad. 8-07-2022 -15- Sentenza n. 11906 del 06/08/2003, Rv. 565726; da ultimo, Sez. 6 -5, Ordinanza n. 101 del 08/01/2015, Rv. 634118).

La sentenza gravata ha fatto corretta applicazione di tali principi avendo ritenuto che i vari elementi presuntivi (rapporti di parentela, conflittualità tra la de cuius e l’attrice, condizioni reddituali delle acquirenti, trasferimenti e ritrasferimenti di somme di denaro dal conto corrente della venditrice a quello delle acquirenti e viceversa, conservazione della disponibilità dei beni da parte della Iacometti, dichiarazione di riconoscimento della natura simulata proveniente da una delle nipoti) deponessero per la conclusione che la vendita in realtà dissimulava una donazione e che quindi alcun prezzo risultava mai essere stato versato.

La censura della ricorrente incorre invece proprio nell’errore di metodo sopra segnalato, procedendo ad una critica circa la portata di uno solo dei molteplici elementi indiziari oggetto di valutazione complessiva, e ritiene che la sola, e peraltro parziale, contestazione di uno degli elementi presuntivi, dovrebbe inficiare l’intero impianto probatorio della decisione, laddove è proprio il conforto che proviene dalla complessiva valutazione delle presunzioni che porta a ritenere che anche gli assegni per i quali non sia emersa con evidenza la derivazione della provvista fornita dalla nonna, non siano stati oggetto di effettivo versamento e riscossione da parte della simulata venditrice.

La conferma della incensurabilità dell’accertamento della simulazione per l’assenza totale di versamento del Ric. 2019 n. 12935 sez.

S2 -ad. 8-07-2022 -16- corrispettivo e per la volontà di donare i beni oggetto di causa, porta poi a ravvisare anche l’infondatezza del motivo con il quale si vuole sostenere l’esistenza di una donazione indiretta sotto forma di negotium mixtum cum donatione.

4. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 183 co. 6 e 112 c.p.c.

Si deduce che l’accoglimento della domanda di simulazione sarebbe avvenuto sulla base dei documenti tardivamente prodotti dall’attrice solo all’udienza di conclusioni in primo grado, e quindi ben oltre il maturare delle preclusioni istruttorie.

Anche tale motivo deve essere disatteso.

Allo scopo rileva, tra le varie affermazioni compiute dalla Corte d’Appello per legittimare l’utilizzo di tale documentazione, quella concernente il fatto che la documentazione de qua faceva seguito ad una richiesta, tempestivamente avanzata dall’attrice nella memoria istruttoria, di esibizione della documentazione bancaria anche concernente i rapporti bancari della madre, richiesta che era stata inizialmente disattesa dal Tribunale che aveva limitato le indagini ai soli rapporti bancari delle figlie.

Il richiamo a tale precedente richiesta e la successiva valutazione circa la rilevanza della documentazione de qua consente di affermare che la sentenza di primo grado, confermata in parte qua dalla Corte d’Appello, abbia, nell’avvalersi della documentazione, proceduto ad una revoca, quanto meno implicita della prima ordinanza di diniego Ric. 2019 n. 12935 sez.

S2 -ad. 8-07-2022 -17- dell’acquisizione documentale, ritenendo possibile l’utilizzo proprio di quei documenti che l’attrice intendeva far entrare nel processo, e che aveva potuto direttamente produrre in giudizio, una volta divenuta amministratrice di sostegno della madre, senza quindi doversi procedere con le forme dell’art.210 c.p.c.

Occorre, infatti richiamare il principio costantemente affermato da questa Corte (Cass. n. 1596/2007), secondo cui le ordinanze emanate nel corso del giudizio hanno efficacia provvisoria, non hanno effetto preclusivo, sono sempre revocabili e modificabili, anche implicitamente, con la sentenza che definisce il merito del giudizio, fatte salve le limitazioni ex art. 177 cod. proc. civ. (conf.

Cass. n. 28021/20136), potendosi quindi affermare che il successivo utilizzo della documentazione bancaria riferibile alla madre costituisce un’ipotesi di revoca implicita dell’iniziale ordinanza di diniego del mezzo istruttorio, e senza che ciò possa configurare alcuna violazione del regime delle preclusioni istruttorie.

5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato , dovendosi regolare le spese in base al principio della soccombenza.

6. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico Ric. 2019 n. 12935 sez.

S2 -ad. 8-07-2022 -18- di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12935-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROM A, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura a margine del controricorso; Ric. 2019 n. 12935 sez. S2 -ad. 8-07-2022 -2- -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 437/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lettele memorie della ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. A lba Betti conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna, sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA], le figlie Lorenza e [OSCURATO:PERSONA] D egl’Innocenti nonchè la propria madre [OSCURATO:PERSONA], per sentir dichiarare la simulazione delle compravendite con le quali la Iacometti aveva alienato alle nipoti Lorenza e Sabrina tutti i suoi beni, al fine di pregiudicare le ragioni successorie dell’attrice. In particolare, sosteneva che tale domanda era fun zionale all’esercizio del diritto di opposizione di cui all’art. 563 c.c., dovendo ritenersi che gli atti impugnati dissimulassero una donazione, come tale opponibile ai sensi della norma citata. Nella r esistenza delle c onvenute, che contestavano la domanda, all’udienza di conclusioni l’attrice produceva l’estratto conto della genitrice, del quale asseriva esserne entrata in possesso solo a seguito della sua nomina quale amministratrice di sostegno della madre, estratto conto dal Ric. 2019 n. 12935 sez. S2 -ad. 8-07-2022 -3- quale emergeva che la provvista per l'emissione degli assegni utilizzati come mezzo di pagamento delle vendite, proveniva proprio dal conto corrente della Iacometti. Il curatore speciale di quest’ultima dichiarava poi di voler rinunciare alla prosecuzione della causa e la convenuta [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che nelle more aveva donato alla madre la quota pervenutale per effetto degli atti impugnati, dichiarava di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Interrotto il giudizio per la morte della Iacometti e riassunto dalla convenuta Lorenza, il Tribunale adito con la sentenza n. 3484 del 7/12/2015 accoglieva la domanda di simulazione, dichiarando la nullità dell’atto di donazione dissimulato per difetto di forma, attesa la mancanza di testimoni nell’atto di vendita. [OSCURATO:PERSONA]Innocenti proponeva appello cui resisteva la sola Betti, e la Corte d’Appello di Bologna con la sentenza n. 437 dell’8 febbraio 2019ha rigettato il gravame. Ribadita la legittimazione dell’attrice a proporre la domanda di simulazione in vista dell’esercizio del diritto di opposizione di cui all’art. 563 c.c., rilevava altresì che non aveva incidenza la circostanza che la donazione fosse stata dichiarata nulla e che la Betti, a seguito dell’apertura della successione della donante avesse recuperato la pienaprop rietà dei beni donati, in quanto anche a seguito di tali eventi rivestiva la qualità di soggetto terzo in vista della prova della simulazione. Ric. 2019 n. 12935 sez. S2 -ad. 8-07-2022 -4- In relazione al motivo di appello che investiva l’utilizzo degli estratti conto della defunta, sebbene prodotti solo in sede di conclusioni, la sentenza d’appello rilevava che la difesa dell’appellante a seguito di tale produzione non aveva c h iesto alcun termine a difesa, sicché alcun pregiu di zio poteva lamentare. Inoltre, trattavasi di documenti prodotti in sede di riassunzione della causa interrotta e che ben potevano essere presi in esame ai finidella loro utilizzabilità. Ancora, la Betti già nella memoria istru ttoria aveva chiesto di eseguire indagini bancarie, non solo sui rapporti delle figlie, ma anche su quelli intestati alla madre, ma che il Tribunale aveva limitato l’acquisizione solo alle prime. Solo a seguito della nomina de l l’attrice quale amministratri ce di sostegno le era stato permesso di acquisire gli estratti conto, dovendosi quindi escludere che fosse tardiva la produzione di documenti solo successivamente acquisiti e dei quali aveva chiesto in precedenza l’esibizione. Per quanto rileva in questa sede, la sentenza riteneva corretta la valutazione del Tribunale in merito alla ricorrenza della simulazione, posto che in tali atti si attestava che il prezzo fosse stato in precedenza versato, laddove l’appellante invece ora sosteneva che il pagamento fosse avvenuto alcuni mesi dopo la compravendita. In merito, poi, all’affermazione del Tribunale circa il fatto che il prezzo dichiarato fosse notevolmente inferiore a quello reale, doveva escludersi che la stessa fosse dimostrativa del Ric. 2019 n. 12935 sez. S2 -ad. 8-07-2022 -5- fatto che l’attrice aveva inteso far accertare una donazione indiretta sub specie di negotium mixtum cum donatione , trattandosi invece di argomento speso per corroborare il quadro indiziario circa l’esistenza della simulazione. Gli elementi poi valorizzati ai fini di tale accertam en to (rapporti di parentela, conflitti giudiziari tra le parti, trasferimenti e successivi ritrasferimenti di denaro dal conto corrente della nonna e quello delle nipoti e viceversa, le condizioni reddituali delle nipoti, insufficienti a perme t tere il pagamento del prezzo, l’inutilizzazione dei beni immobili da parte delle acquirenti, essendo rimasti nella disponibilità della nonna, dichiarazioni di riconoscimento dell’avvenuta simulazione da parte dell’altra convenuta Sabrina) eran o nel loro insieme idonei a supportare la dimostrazione della natura simulata delle vendite. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA]Innocenti sulla base di quattro motivi, illustrati da memorie. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]Innocenti non ha svolto difese in questa fase. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 1417 c.c. Assume la ricorrente che ha errato il giudice di merito a reputare che l’attrice avesse agito in qualità di terzo e quindi che potesse dimostrare la simulazione anche a mezzo di presunzioni, dovendosi per converso ritenere che tale deroga Ric. 2019 n. 12935 sez. S2 -ad. 8-07-2022 -6- alle limitazioni probatorie di cui all’art. 1417 c.c. sussista nel caso in cui sia proposta cumulativamente anche l’azione di riduzione. Il motivo è infondato. Rileva il Collegio che come anche ribadito da Cass. n. 22457/2019, l’effetto della novella del 2005, con le modifiche apportate all’art. 563 c.c., come già prospettato in dottrina e poi chiarito da successive pronunce di merito, è stato quello di far ritenere ammissibile l’esercizio dell’azione di simulazione da parte dei futuri legittimari, allorquando la successione non si è ancora aperta, conclusione questa evidentemente innovativa rispetto al precedente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 2968/1987) che riteneva inammissibile un’azione siffatta, essendo ancora in vita l’ereditando(in termini si veda anche Cass. n. 4523/2022) . La questione è pervenuta anche all’esame di questa Corte che nella sentenza n. 11012/2013 ha avuto modo di affermare, proprio alla luce dell’introduzione del diritto di opposizione in favore del coniuge e dei parenti in linea retta del donante, che deve reputarsi invece ammissibile un’azione di simulazione, non in quanto direttamente finalizzata all'esercizio dell'azione di riduzione (conf. Cass. n. 4523/2022) , che presuppone, secondo l'insegnamento di questa Corte (Cass., 30 luglio 2004, n. 14562; Cass., 21 febbraio 2007, n. 4021), l'apertura della successione dell'alienante, ma al diverso fine di notificare - e poi trascrivere - l'atto di opposizione previsto dal richiamato art. 563 cod. civ., comma 4, che è preordinato alla Ric. 2019 n. 12935 sez. S2 -ad. 8-07-2022 -7- sospensione del termine per l'eventuale proposizione della domanda di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti, e non richiede, quindi, l’accertamento anche dell’effettiva lesione delle ragioni del legittimario (il cui riscontro presuppone l’apertura della successione e la possibilità quindi di individuare la quota di riserva all’esito delle operazioni di riunione fittizia). Tuttavia, per poter formulare l'opposizione, il coniuge o i parenti in linea retta del simulato alienante debbono previamente aver esperito con successo l'azione di simulazione relativa (oppure, secondo una diversa tesi, pur manifestatasi nella giurisprudenza di merito, avere proposto e trascritto la domanda di simulazione) onde far accertare che le parti abbiano effettivamente inteso realizzare una donazione, nei cui confronti è unicamente previsto l'atto di opposizione, dovendosi quindi reputare ammissibile solo in tale limitato ambito la proponibilità dell'azione di simulazione ancor prima dell'aperturadella successione dell'alienante. Sempre in relazione alla possibilità di esperire immediatamente l’azione di simulazione, sebbene strumentale alla trascrizione del diritto di opposizione, la proposizione della domanda quando è ancora in vita il preteso donante ed in vista della tutela di un’aspettativa di diritto riconosciuta in proprio al futuro legittimario consente di poter affermare con certezza che al legittimario in pectore non si applichino le limitazioni alla prova della simulazione che l’art. 1417 c.c. dettata per le parti, e ciò senza che appaia necessario, come Ric. 2019 n. 12935 sez. S2 -ad. 8-07-2022 -8- invece reputa la giurisprudenza per il caso di azione di simulazione proposta post mortem , che si specifichi che l’accertamento è funzionale all’esercizio dell’azione di riduzione ed in ogni caso alla tutela dei diritti che la legge riserva ai cd. eredi necessari (cfr. Cass. n. 15510/2018, secondo cui l'erede legittimario che agisca per l'accertamento della simulazione di una vendita compiuta dal "de cuius", siccome dissimulante una donazione affetta da nullità per difetto di forma, assume, rispetto ai contraenti, la qualità di terzo -con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - quando abbia proposto la domanda sulla premessa dell'avvenuta lesione della propria quota di legittima. In tale situazione, infatti, detta lesione assurge a "causa petendi" accanto al fatto della simulazione ed il legittimario, benché successore del defunto, non può, pertanto, essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'art. 1417 c.c., non rilevando la circostanza che egli, quale erede legittimo, benefici non solo dell'effetto di reintegrazione della summenzionata quota, ma pure del recupero del bene al patrimonio ereditario per intero, poiché il regime probatorio non può subire differenziazioni a seconda del risultato finale cui conduca l'accoglimento della domanda). A tali precedenti deve poi aggiungersi quanto di recente affermato da Cass. n. 12317/2019, secondo cui il legittimario è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal "de cuius" per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., a Ric. 2019 n. 12935 sez. S2 -ad. 8-07-2022 -9- condizione che la simulazione sia fatta valere per un'esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia; egli, pertanto, va considerato terzo anche quando l'accertamento della simulazione sia preordinato solamente all'inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e, così, a determinare l'eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione "ab intestato", in conformità a quanto dispone l'art. 553 c.c. (si veda anche Cass. n. 16535/2020) Pertanto, tenuto conto che l’azione di simulazione era stata esperita allorché la pretesa donante era ancora in vita ed in vista di un diritto anticipatamente riconosciuto alla discendente dell’ereditanda, innovativamente rispetto al quadro normativo anteriore, a tutela delle ragioni vantate dal futuro legittimario sui beni interessati da un atto di liberalità, non può che convenirsi circa la conclusione che colui che agisce in simulazione preordinatamente all’esercizio del diritto di opposizione, è da considerare terzo ai fini dell’applicazione dell’art. 1417 c.c. Nè infine vale opporre che Cass. n. 22457/2019 abbia escluso la possibilità di accertare la simulazione della donazione, ove la stessa sia affetta da nullità, sul presupposto che in tal caso l’accertamento non sarebbe funzionale alla trascrizione dell’atto di opposizione alla donazione, che presuppone che quest’ultima sia valida, benché dissimulata, occorrendo far riferimento al fatto che nella fattispecie, nelle more del Ric. 2019 n. 12935 sez. S2 -ad. 8-07-2022 -10- giudizio, è sopraggiunta la morte della dominante, con la conseguente apertura della successione, e la sopravvenienza dell'interesse a vedere accertata la simulazione, in vista della regolamentazione delle sorti della successione stessa. 3. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. nonché si lamenta l’omessa disamina di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 co. 1 n.5 c.p.c. Quanto a quest’ultima doglianza la stessa deve reputarsi inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter ultimo comma c.p.c., avendo la Corte d’appello deciso sulla scorta delle medesime ragioni di fatto poste alla base della decisione di primo grado, risultando meramente apodittica la negazione di tale circostanza operata nell’incipit del motivo da parte della ricorrente. Circa l a censur a di violazio ne di legge, si deduce che la sentenza di primo grado aveva evidenziato che vi erano stati vari versamenti di assegni da parte delle nipoti in favore della nonna, ma che tali versamenti erano stati ritenuti meramente apparenti, in quanto era stato dimostrato che la provvista degli assegni circolari dell’8 novembre 2005 proveniva dal conto corrente della stessa Iacometti. La Corte d’Appello avrebbe però omesso di considerare i versamenti anteriori ai rogiti, pervenendo quindi all’erronea conclusione circa lamancata prova del pagamento del prezzo, Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 782 c.c. e 116 c.p.c. in quanto l’erronea considerazione della prova dei Ric. 2019 n. 12935 sez. S2 -ad. 8-07-2022 -11- pagamenti, oggetto del secondo motivo, ha indotto in errore la Corte di merito anche quantoalla esclusione di un negotium mixtum cum donatione. Infatti, una volta dimostrato che un prezzo, sia pure in misura inferiore rispetto al reale valore dei beni, era stato versato, non si sarebbe potuti pervenire alla declaratoria di nullità delle donazioni per vizio di forma, atteso che per le donazioni indirette non è imposta la forma dell’atto pubblico. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati. La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’ onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non Ric. 2019 n. 12935 sez. S2 -ad. 8-07-2022 -12- contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. S.U. n. 16598/2016; Cass. S.U. n. 20867/2020). Una volta posta tale premessa in diritto, risulta evidente come le censure investano in concreto l’apprezzamento del fatto come operato dal giudice di merito, sollecitando questa Corte ad un’inammissibile rivalutazione del materiale istruttorio, al di fuori quindi dei limiti del sindacato di legittimità. Occorre ribadire, come già esposto nella narrazione in fatto, che il giudizio della Corte distrettuale (in maniera conforme a quanto operato dal Tribunale), circa la natura simulata delle vendite oggetto di causa, si fonda su una pluralità di elementi indiziari, ritenuti nel loro insieme ed in maniera sinergica idonei a comprovare la mera apparenza della vendita, posto che doveva escludersi che vi fosse stato alcun versamento del prezzo, e che l’effettivo intento delle parti fosse quello di realizzare una donazione (affetta però da nullità per la mancata partecipazione all’atto pubblico anche dei testimoni). Dal modello di prova per presunzioni configurato dalla legge, risulta che il giudice deve seguire un procedimento logico che si articola in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre Ric. 2019 n. 12935 sez. S2 -ad. 8-07-2022 -13- che il giudice valuti in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, presentino cioè una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, egli deve procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta considerando atomisticamente uno o alcuni indizi (Sez. 1, Sentenza n. 19894 del 13/10/2005, Rv. 583806). In questo secondo momento valutativo, perciò, gli indizi devono essere presi in esame e valutati dal giudice tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri allo scopo di verificare la concordanza delle presunzioni che da essi possono desumersi (c.d. convergenza del molteplice); dovendosi considerare erroneo l'operato del giudice di merito il quale, al cospetto di plurimi indizi, li prenda in esame e li valuti singolarmente, per poi giungere alla conclusione che nessuno di essi assurga a dignità di prova (Sez. 3, Sentenza n. 3703 del 09/03/2012, Rv. 621641). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto Ric. 2019 n. 12935 sez. S2 -ad. 8-07-2022 -14- - in forza di una regola d'esperienza - come conseguenza meramente probabile, secondo un criterio di normalità (Sez. 2, Sentenza n. 22656 del 31/10/2011, Rv. 619955); in altre parole, è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit (in virtù di una inferenza di natura probabilistica), sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, mentre è da escludere che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici (Sez. L, Sentenza n. 2632 del 05/02/2014, Rv. 629841). Essendo la presunzione semplice affidata alla “prudente” valutazione del decidente (art. 2729 cod. civ.), spetta al giudice di merito valutare la possibilità di fare ricorso a tale tipo di prova, scegliere i fatti noti da porre a base della presunzione e le regole d'esperienza - tra quelle realmente esistenti nel sapere collettivo della società - tramite le quali dedurre il fatto ignoto, valutare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge; trattandosi di apprezzamento affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, esso è sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato (Sez. 3, Sentenza n. 8023 del 02/04/2009, Rv. 607382; Sez.L, Sentenza n. 15737 del 21/10/2003, Rv. 567551; Sez. L, Ric. 2019 n. 12935 sez. S2 -ad. 8-07-2022 -15- Sentenza n. 11906 del 06/08/2003, Rv. 565726; da ultimo, Sez. 6 -5, Ordinanza n. 101 del 08/01/2015, Rv. 634118). La sentenza gravata ha fatto corretta applicazione di tali principi avendo ritenuto che i vari elementi presuntivi (rapporti di parentela, conflittualità tra la de cuius e l’attrice, condizioni reddituali delle acquirenti, trasferimenti e ritrasferimenti di somme di denaro dal conto corrente della venditrice a quello delle acquirenti e viceversa, conservazione della disponibilità dei beni da parte della Iacometti, dichiarazione di riconoscimento della natura simulata proveniente da una delle nipoti) deponessero per la conclusione che la vendita in realtà dissimulava una donazione e che quindi alcun prezzo risultava mai essere stato versato. La censura della ricorrente incorre invece proprio nell’errore di metodo sopra segnalato, procedendo ad una critica circa la portata di uno solo dei molteplici elementi indiziari oggetto di valutazione complessiva, e ritiene che la sola, e peraltro parziale, contestazione di uno degli elementi presuntivi, dovrebbe inficiare l’intero impianto probatorio della decisione, laddove è proprio il conforto che proviene dalla complessiva valutazione delle presunzioni che porta a ritenere che anche gli assegni per i quali non sia emersa con evidenza la derivazione della provvista fornita dalla nonna, non siano stati oggetto di effettivo versamento e riscossione da parte della simulata venditrice. La conferma della incensurabilità dell’accertamento della simulazione per l’assenza totale di versamento del Ric. 2019 n. 12935 sez. S2 -ad. 8-07-2022 -16- corrispettivo e per la volontà di donare i beni oggetto di causa, porta poi a ravvisare anche l’infondatezza del motivo con il quale si vuole sostenere l’esistenza di una donazione indiretta sotto forma di negotium mixtum cum donatione. 4. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 183 co. 6 e 112 c.p.c. Si deduce che l’accoglimento della domanda di simulazione sarebbe avvenuto sulla base dei documenti tardivamente prodotti dall’attrice solo all’udienza di conclusioni in primo grado, e quindi ben oltre il maturare delle preclusioni istruttorie. Anche tale motivo deve essere disatteso. Allo scopo rileva, tra le varie affermazioni compiute dalla Corte d’Appello per legittimare l’utilizzo di tale documentazione, quella concernente il fatto che la documentazione de qua faceva seguito ad una richiesta, tempestivamente avanzata dall’attrice nella memoria istruttoria, di esibizione della documentazione bancaria anche concernente i rapporti bancari della madre, richiesta che era stata inizialmente disattesa dal Tribunale che aveva limitato le indagini ai soli rapporti bancari delle figlie. Il richiamo a tale precedente richiesta e la successiva valutazione circa la rilevanza della documentazione de qua consente di affermare che la sentenza di primo grado, confermata in parte qua dalla Corte d’Appello, abbia, nell’avvalersi della documentazione, proceduto ad una revoca, quanto meno implicita della prima ordinanza di diniego Ric. 2019 n. 12935 sez. S2 -ad. 8-07-2022 -17- dell’acquisizione documentale, ritenendo possibile l’utilizzo proprio di quei documenti che l’attrice intendeva far entrare nel processo, e che aveva potuto direttamente produrre in giudizio, una volta divenuta amministratrice di sostegno della madre, senza quindi doversi procedere con le forme dell’art.210 c.p.c. Occorre, infatti richiamare il principio costantemente affermato da questa Corte (Cass. n. 1596/2007), secondo cui le ordinanze emanate nel corso del giudizio hanno efficacia provvisoria, non hanno effetto preclusivo, sono sempre revocabili e modificabili, anche implicitamente, con la sentenza che definisce il merito del giudizio, fatte salve le limitazioni ex art. 177 cod. proc. civ. (conf. Cass. n. 28021/20136), potendosi quindi affermare che il successivo utilizzo della documentazione bancaria riferibile alla madre costituisce un’ipotesi di revoca implicita dell’iniziale ordinanza di diniego del mezzo istruttorio, e senza che ciò possa configurare alcuna violazione del regime delle preclusioni istruttorie. 5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato , dovendosi regolare le spese in base al principio della soccombenza. 6. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico Ric. 2019 n. 12935 sez. S2 -ad. 8-07-2022 -18- di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
Sentenza Cassazione n. 27065/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris