CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 ottobre 2023
Cassazione n. 32538/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 19214/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socio accomandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avv.toFELICE [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e LEOPOLDOCONTI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 825/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA,depositata il 5/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 19214/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri consideratoche, consentenza resa in data 5/03/2020, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettatol’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socioaccomandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], avverso ildecreto ingiuntivo ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per il pagamento, da parte degli opponenti, di somme connesse all’esecuzione del contrattodi factoring concluso tra la banca opposta e la [OSCURATO:SOCIETA].; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziatola correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva escluso l’avvenuta violazione, da parte della banca appellata, delle norme relative al contrasto dell’usura, attesa, da un lato,l’impossibilità di ravvisare la violazione del tasso - soglia rilevante aifini dell’usura nei casi, come quello oggetto dell’odierno giudizio, in cuiil tasso originariamente convenuto tra le parti fosse rimasto entro i limitiimposti dalla legge (indipendentemente dall’eventuale usurarietà sopravvenuta nel corso del rapporto), e non potendo in ogni caso computarsi, tra le componenti dei tassi destinati alla remunerazione delle operazioni finanziarie della banca, le somme da quest’ultima pretesequali corrispettivi per lo svolgimento di servizi del tutto estranei aquello di finanziamento; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socioaccomandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo d’impugnazione; laBanca [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso; ritenutoche, conil motivo proposto, i l ricorrent e censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 1815 c.c., degli artt. 2 - 4 Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 19214/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dellalegge n. 108/96 e degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato la rilevanza, ai fini della legittimità del tasso di interesse applicato dalla banca, della sola usura ‘originaria’ (o ‘genetica’), escludendo illegittimamente alcun rilievo, a tal fine, all’eventuale usurarietà sopravvenuta nel corso del rapporto, dovendo al contrario sottolinearsil’eventuale legittimità della distinzione tra usura originaria ed usura sopravvenuta esclusivamente nei casi di mutuo o di finanziamento, là dove, nei contratti di conto corrente, di sconto anticipi o di factoring , il plafond di credito reso disponibile al beneficiariodel finanziamento dovrà ritenersi, di volta in volta, oggetto diuna periodica conferma (o riformulazione) ad opera delle parti, con la conseguente illiceità delle manifestazioni di volontà negoziale oggettivamentecontrastanti con i limiti imposti dalla legge; sottoaltro profilo, i l ricorrent e si duole dell’affermazione contenuta nellasentenza impugnata secondo cui le commissioni di gestione e di garanzia (denominate commissioni factoring , plus - factoring , plafond pro-solvendo), in quanto destinate alla remunerazione di prestazioni non finanziarie, si sottrarrebbero al calcolo del tasso rilevante ai fini dell’usura, in tal modo incorrendo nell’evidente violazione dell’art. 2 dellalegge n. 108/96, secondo cui il tasso effettivo globale medio deve ritenersi comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titoloe spese, escluse quelle per imposte e tasse; da ultimo , i l ricorrent e denuncia la violazione , parte dei giudici d’appello, degli artt. 115 e 116 c.p.c., avendo la corte territoriale totalmentedisatteso l’esame e l’apprezzamento delle risultanze della consulenzatecnica d’ufficio disposta nel corso del giudizio; ilmotivo è, nel suo compless o, infondato ;Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 19214/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri osservapreliminarmente il Collegio come il discorso condotto dalla corteterritoriale con riguardo alla distinzione tra usura originaria ed usura sopravvenuta si ricolleghi fondatamente agli approdi della giurisprudenza di legittimità consolidatasi in relazione al contratto di mutuo,secondo cui, con riguardo a tale contratto , allorché il tasso degli interessiconcordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tassodegli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predettalegge o della clausola stipulata successivamente per un tasso noneccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiuntosuperamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto (v. Sez. U, Sentenza n. 24675 del 19/10/2017,Rv. 645811 – 01 e successive conformi ) ; iprincipi così elaborati dalle Sezioni Unite riguardo al contratto di mutuo,devono ritenersi ragionevolmente estensibili anche al di là dei ristretti confini di detto tipo contrattuale, ben potendo trovare applicazionein relazione a d ogni struttura negoziale avente una causa concreta di finanziamento e , dunque, finalità corrispondenti a quelle proprie del mutuo ; e tanto, la d dove non si abbia cura di dimostrare (come specificamente non avvenuto nel caso in esame ) il ricorso di un’effettivae inequivoca volontà negoziale delle parti, manifestata nel corsodel rapporto, vòlta a confermare o a rideterminare gli interessi connessial finanziamento in una misura che si riveli superiore al tasso soglia;Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 19214/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri inbreve, pur volendo accordare rilievo alle argomentazioni spese nel ricorso in esame , rimane pur sempre irriducibilmente carente l’allegazione difensiv a de ll’ odiern o ricorrent e là dove l’evocazione di quella sorta di ‘periodicità negoziale’ nell’ambito dei rapporti contrattualiintercorsi tra le parti (in ipotesi, destinata a rideterminare, di volta in volta, l’entità dei tassi applicati) sia risultata solo apoditticamente e genericamente affermata , senza alcuna dimostrazionedell’effettiva evenienza di una simile occorrenza nel caso dispecie; varrà,peraltro, osservare, in ogni caso , come indipendentemente dalla rilevanza della questione concernente la distinzione tra usura originariaed usura sopravvenuta, assuma carattere decisivo, nel caso di specie, la rilevazione, da parte della corte d’appello, della riconducibilità delle richiamate commissioni di gestione e di garanzia (denominate commissioni factoring , plus - factoring , plafond pro - solvendo) a finalità totalmente estranee allo scopo di finanziamento dell’odierna società ricorrente, avendo la corte territoriale motivatamente spiegato le ragioni della riconducibilità di quelle commissionialla remunerazione di prestazioni connesse alla gestione dei crediti e alla relativa garanzia nei confronti dei debitori ceduti; e avendo dunque spiegato le ragioni dell’assoluta estraneità di quei corrispettivial mero finanziamento della società odierna ricorrente ; da tali premesse deriva l’evidente illegittimità della pretesa onnicomprensività dei calcoli proposti dall a part e odiern a ricorrent e , non potendo in nessun caso trattarsi le somme corrisposte a titolo di remunerazione per la prestazione di attività in nessun modo riconducibilia fatti di finanziamento alla stregua di corrispettivi per i finanziamentiricevuti;Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 19214/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri atale specifico riguardo, varrà osservare come, con riferimento alla vicendarelativa alle spese di assicurazione sostenute dal mutuatario in relazionealla conclusione di un contratto di mutuo , questa Corte ( cfr. Cass.,Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3025 del l’ 1 /02/2022, Rv. 663760 - 01) abbia ritenuto che , a i fini della valutazione dell'eventuale natura usurariadi un contratto di mutuo , devono essere conteggiate anche le spesedi assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformitàcon quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione delcredito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunquemezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra laspesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (conf. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8806 del 5/04/2017, Rv. 643727 – 01 . V. anche Cass., Sez.3, Ordinanza n. 13536 del 17/05/2023 , Rv. 667658 - 01, secondo cui,in tema di locazione finanziaria, ai fini della valutazione del rispetto della soglia usura del tasso di interesse corrispettivo, devono essere conteggiati sia il prezzo per l'esercizio dell'opzione di acquisto finale, previstoquale voce del risarcimento del danno per il caso di risoluzione perinadempimento, sia le spese di assicurazione se risultino collegate alla concessione del credito, nel senso che questa non possa avere attuazionein mancanza dell'assicurazione ); in forza di tali presupposti, il criterio destinato a dirimere in concreto la questione relativa alla considerabilità degli oneri imposti allaparte beneficiata di un finanziamento, ai fini del superamento dei limiti previsti per la valutazione dell’eventuale natura usuraria dei corrispettivi richiesti, dev’essere identificato nell’esame del concreto collegamentotra l’imposizione di tali oneri e la concessione del credito, sì che, ogni qualvolta un simile collegamento sia in concreto ravvisabile, gli oneri comunque collegati alla concessione del credito Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 19214/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri valgono a concorrere alla verifica dell’eventuale superamento complessivodel tasso - soglia rilevante ai fini dell’usura, là dove, in caso contrario (ossia in assenza di tale concreto collegamento), l’imposizionedi tali oneri rimane in ogni caso estranea a detta verifica; nel caso in esame , la corte territoriale ha specificamente sottolineatocome gli oneri convenuti tra le parti in relazione a l rapporto negoziale oggetto di lite ( variamente denominati commissioni factoring,plus-factoring, plafond pro - solvendo ) , non rilevassero ai fini della determinazione del tasso - soglia ai fini dell’usura, poiché dett i oneri erano stati considerati dalle parti quali corrispettivi per lo svolgimentodi servizi del tutto estranei al finanziamento concesso; ciòposto, tali oneri , in quanto destinati ad assolvere a una funzione del tutto diversa rispetto a quella degli interessi moratori (avent i lo scopo di risarcire il danno derivante dal ritardo nell’adempimento dell’obbligazionedi pagamento del canone) dovevano ritenersi esclus i dalcomputo del tasso - sogli a , in quanto in nessun modo collegat i alla concessionedel credito ; in breve, la corte territoriale ha ritenuto, sulla base dell’interpretazionedei testi contrattuali sottoposti al proprio esame, comegli oneri accessori imposti dalla concedente a gli odiern i ricorrent i , inquanto non collegati alla concessione del credito, non concorressero alladeterminazione degli oneri contrattuali complessivi rilevanti ai fini dellaverifica dell’eventuale superamento dei limiti dell’usura, da tanto desumendo il mancato travolgimento di tali limiti in considerazione dellerestanti previsioni contrattuali ; sullabase di tali premesse, è appena il caso di sottolineare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l’interpretazione degli atti negoziali de bba ritenersi indefettibilmenteriservata al giudice di merito e sia censurabile in sede Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 19214/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dilegittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale,ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c. ; in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorsoper cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di meritosi sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata;operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr.Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253) ; nel caso di specie, l’ odiern o ricorren t e , lungi dal prospettare l’eventuale violazione, da parte del giudice a quo , dei criteri legali di ermeneutica negoziale imposti dalla legge, si è limitat o ad orientare l’argomentazionecritica rivolta nei confronti dell’interpretazione della corteterritoriale attraverso l’indicazione degli aspetti della ritenuta non condivisibilità della lettura interpretativa censurata , rispetto a quella ritenutapreferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazionedi legge ( ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di una non consentita valutazionedi merito ; quanto al la censura concernente la prospettata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la stessa, nella misura in cui pretende di rileggerel’interpretazione degli accordi delle parti in un senso diverso daquello fatto proprio dai giudici del merito, deve ritenersi totalmente inammissibile, risolvendosi, ancora una volta, nella prospettazione di una rilettura nel merito dei fatti di causa, secondo un ’impostazione criticanon consentita in sede di legittimità ;Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 19214/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri da questa prospettiva, la stessa evocazione della mancata considerazione della (o immotivato scostamento dalla) c.t.u. (al di là del surrettizio aggiramento del divieto di proporre censure ai sensi dell’art.360 n. 5 c.p.c. in caso di doppia conforme, come nella specie: cfr. l’art. 348 - ter c.p.c.) appare totalmente priva di fondamento, avendo la corte territoriale espressamente considerato le risultanze della c.t.u. (cfr. pag. 15 s.) ed evidenziato le ragioni della propria diversainterpretazione, esposta sulla base di un discorso giustificativo giuridicamentecorretto e logicamente non incongruo ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, conla conseguente condanna de l ricorrent e al rimborso, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazionedi cui al dispositivo; dev’esseredato atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigettail ricorso e condanna il ricorrente , in proprio e nella dedotta qualità, al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 8.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00,e agli accessori come per legge. Dichiara la su