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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17358/2026

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tato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Parati [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 257/2022 depositatail 25/02/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Il ricorso riguarda la sentenza con cui la Corte d’appello di Lecce hariformato la decisione del locale Tribunale che aveva respinto l’azione diNumero registro generale 9229/2022Numero sezionale 2439/2026Numero di raccolta generale 17358/2026Data pubblicazione 01/06/2026ripetizione di indebito proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro il Banco diNapoli s.p.a. con riferimento al rapporto di conto corrente n. 27/9526acceso negli anni ’90 sul presupposto che, in mancanza di pattuizionisottoscritte dalle parti con riguardo ad alcune appostazioni passive,emergesse alla data del 304.2004 un saldo a credito del correntista per €185.558,35 anziché il saldo a debito per € 502,87.

Il Tribunale avevaritenuto che il correntista non avesse assolto all’onere della prova avendoomesso di produrre il contratto di conto corrente e gli estratti contocompleti ed escluso che a tale omissione potesse ovviarsi con l’emissionedel richiesto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.2.

La Corte d’appello, ha ritenuto che le censure di parte appellante -secondo cui il primo giudice avrebbe omesso di considerare che propriol’assenza di un contratto scritto che regolasse il rapporto di conto correntecostituiva l’allegazione sulla base della quale egli aveva fondato la propriadomanda – fossero fondate, benché la banca appellata avesse sostenutol’inammissibilità del relativo motivo di gravame in quanto in primo grado ilcorrentista non aveva mai dedotto che non esistesse un contrattooriginario scritto, poiché l’ assunto posto a fondamento della originariacitazione era la mancanza, nel documento contrattuale, di pattuizionirelative alla determinazione di tassi d’interesse, alla periodicità dellacapitalizzazione, alla determinazione della c.m.s. alla determinazione dispese fisse e variabili di tenuta conto ed alla determinazione dei giornivaluta.La corte distrettuale, per quanto qui ancora interessa, ha osservato che:a) il correntista aveva formulato la propria domanda incorporando nelquadro allegatorio delineato in citazione la relazione tecnica di parteredatta dalla commercialista incaricata, nella quale questa dava atto diaver riscontrato che non v’era «alcuna documentazione fatta pervenirealla Società correntista dall’Istituto di Credito a giustificazione dello stessorapporto, prima ancora che delle ingiustificate poste di addebito e/o diNumero registro generale 9229/2022Numero sezionale 2439/2026Numero di raccolta generale 17358/2026Data pubblicazione 01/06/2026accredito transitate in conto»; perciò - diversamente da quanto ritenutodall’Istituto bancario appellato – fin dall’atto introduttivo del giudizio erastato prospettato «un quadro fattuale di inesistenza di un contratto scrittoa base del rapporto e, comunque, di pattuizioni sottoscritte dalle partidisciplinanti i tassi di interesse e la loro capitalizzazione, la commissione dimassimo scoperto ed ogni ulteriore spesa e commissione»;b) inoltre, avendo l’attore, riferito solo genericamente dell’epoca diconclusione del contratto («nel corso degli anni ’90»), ciò consentiva «diipotizzare (o, comunque di non escludere) che il rapporto sia sortoanteriormente all’entrata in vigore della L. n. 154 del 1992 e non avendoegli posto la questione della validità del rapporto contrattuale in relazioneall’obbligo di forma scritta (non operante prima dell’entrata in vigore dellan. 154 del 1992), appare del tutto ragionevole che egli abbia postol’accento, nella propria domanda, sulla mancanza di pattuizioni poste afondamento degli addebiti operati dalla Banca nel corso del rapporto.

Egliinfatti ha fatto valere, nel presente giudizio, il proprio interesse a vederdepurato il saldo del conto di tali voci di addebito asseritamenteillegittime, senza mettere in discussione la valida costituzione di dettorapporto, stante la rilevanza solo ad probationem e non ad substantiamdel contratto scritto prima del 1992»;c) era errata la sentenza impugnata laddove il Tribunale avevaaffermato che la mancata produzione in giudizio dei decreti ministeriali edelle rilevazioni della banca d’Italia (quali provvedimento amministrativideterminativi dei tassi-soglia) avrebbe precluso l’applicazione del principioiura novit curia ed imposto il rigetto della domanda di accertamento dellanullità dei tassi convenuti per superamento del tasso-soglia, non solo inragione degli argomenti dell’appellante (per cui il punto non sarebbe statocontroverso in mancanza di contestazioni da parte della banca convenutacirca l’entità del tasso-soglia indicato dal correntista e risultato confermatoin sede di CTU), «bensì sulla base di un recente orientamento dellaNumero registro generale 9229/2022Numero sezionale 2439/2026Numero di raccolta generale 17358/2026Data pubblicazione 01/06/2026Suprema Corte (…) sulla base del quale il giudice del merito, al fine dellaprova della illecita pattuizione o applicazione di interessi usurari, in caso dimancata produzione dei [OSCURATO:PERSONA] da parte del deducente, puòsempre acquisirne conoscenza attraverso la sua scienza personale, lacollaborazione delle parti, la richiesta di informazioni alla PubblicaAmministrazione o attraverso una CTU tecnico-contabile (Cass. 13 maggio2020, n. 8883)»;d) il CTU che aveva verificato il superamento del tasso-sogliaincludendo – correttamente -nel calcolo del TEG il costo dell’assicurazionecontro i danni da incendio, posto che nel calcolo del TEGM (tasso effettivoglobale medio) vanno ricomprese anche le spese di assicurazionesostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quantoprevisto dall'art. 644, comma 4, c.p.c., laddove la sussistenza del«collegamento» della spesa con il titolo fonte del credito può esseredimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso dicontestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (comestabilito da Cass. n. 3025/2022); donde la nullità della pattuizione diinteressi ultra-soglia con conseguente applicazione dell’art. 1815 co. 2 c.c.per cui nella specie non erano dovuti interessi.4.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(incorporante [OSCURATO:SOCIETA].) formulando cinque motivi dicassazione e corredato di memoria.

Ha resistito con controricorsoRAGIONI DELLA DECISIONE1.- Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 2, 24, 111Cost. e artt. 112, 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4 per averela Corte interpretato la domanda di parte attrice consentendol’introduzione di un quadro fattuale e una domanda nuovi rispetto al primogrado.

Deduce la ricorrente che la corte territoriale avrebbe utilizzato uniter argomentativo del tutto arbitrario, non percorso dagli appellanti cheNumero registro generale 9229/2022Numero sezionale 2439/2026Numero di raccolta generale 17358/2026Data pubblicazione 01/06/2026mai avevano invocato il rinvio alla consulenza di parte, così stravolgendo ilcontenuto originario della domanda, ossia la allegazione fattuale afondamento dell’indebito, individuata nell’assenza del contratto scritto diconto corrente.Osservano che il principio di legittimità per cui spetta al Giudiceinterpretare e qualificare la domanda, senza essere in ciò condizionatodalla formula adottata dalla parte medesima si fonda sul presupposto delrispetto del limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi dellapretesa allegati dalla parte e che tale potere interpretativo spetta anche algiudice di appello, purché questi non avalli un novum rispetto a quantosostenuto nel primo grado, cosa che si verifica tutte le volte in cui i fattiallegati a sostegno della fattispecie giuridica prospettata nell'attointroduttivo non coincidano o comunque non siano in relazione dicontinenza con i fatti costitutivi della diversa qualificazione operata dallacorte (cita Cass. n. 30607/2018).La corte territoriale, accogliendo il motivo dell’appellante, avrebbe,quindi, violato l’art. 112 c.p.c. cogliendo nella domanda avversaria unaprospettazione (la inesistenza del contratto scritto) mai specificamentelamentata dal correntista, al punto che le conclusioni della corte d’appello,in quanto del tutto carenti di una afferenza al chiaro tenore degli scrittidifensivi attorei (ove si deduceva: «relativamente al rapporto di credito inconto corrente di corrispondenza oggetto di esame, non risultano esistereconvenzioni pattizie concordate e sottoscritte dalle parti in merito ad uneventuale tasso di interesse debitore e/o creditore, né ad alcun regime dicapitalizzazione delle competenze (…) non esistono convenzioni pattizieconcordate e sottoscritte dalle parti che facciano menzione, (…), dellacommissione di [OSCURATO:PERSONA] e/o di altre commissioni di qualsivoglianatura») avrebbero comportato una violazione del contraddittorio e unacompromissione del diritto di difesa della banca, la quale non era statamai sollecitata in primo grado sulla questione della asserita inesistenza delNumero registro generale 9229/2022Numero sezionale 2439/2026Numero di raccolta generale 17358/2026Data pubblicazione 01/06/2026contratto scritto.

Violazione che, peraltro, si fondava su una erroneavalorizzazione del contenuto della CTP, giacché la consulente di parte nonaveva posto un problema di inesistenza del contratto e delle convenzionipattizie concordate nel tempo dalle parti, ma osservato che la banca nonaveva «fatto pervenire» alla società la documentazione giustificativa delrapporto.Pertanto, correttamente il primo giudice aveva ritenuto non provata lanatura indebita dei costi e delle commissioni tutte contestate per l’omessaproduzione del documento contrattuale di cui non era stata maiprospettata la inesistenza, bensì era stata logicamente presupposta lasottoscrizione.

Del resto, se la domanda si fosse fondata sull’assenza di uncontratto scritto come sostenuto dal correntista in sede d’appello aquest’ultimo sarebbe bastato chiaramente dedurre in citazione che labanca non aveva fatto sottoscrivere mai alcun modulo contrattuale,mentre avendo articolato la propria domanda introduttiva evidenziandol’assenza di convenzione pattizia con riguardo al tasso di interesse, allacommissione di massimo scoperto, agli altri oneri a carico del correntista,aveva presupposto un «contesto scritto deficitario delle singole clausolesopra elencate» e comunque non lo aveva escluso; tanto più che -come sisottolinea nel ricorso - «il correntista in corso di causa ha dedotto di averinviato alla banca ante causam le richieste formali, quali la raccomandataa/r del 25.11.2014 allegata da parte attrice quale allegato 1 dellacitazione (all.10 al ricorso), ove era richiesta la restituzione delle “sommetutte derivanti dall’applicazione di tassi illegittimi ancora in corso diquantificazione, tenuto stretto conto delle convenzioni pattizie concordatee dalle stesse sottoscritte nel tempo”», aveva, cioè, sempre presuppostola sussistenza di convenzioni pattizie sottoscritte, al punto da averrichiesto copie del contratto prima di avviare il giudizio, il che spiega lafrase della consulente di parte che strategicamente lamentava come labanca non avesse “fatto pervenire” alcuna documentazione.Numero registro generale 9229/2022Numero sezionale 2439/2026Numero di raccolta generale 17358/2026Data pubblicazione 01/06/20262.- Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 132 c.p.c.comma 1 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. c. 1, in relazione all’art. 360 n. 4c.p.c. in quanto la Corte territoriale dapprima avrebbe affermato che erastato «fin dall’atto introduttivo del giudizio prospettato un quadro fattualedi inesistenza di un contratto scritto a base del rapporto», ma poi avevafinito per ammettere che l’attore non avesse «posto la questione dellavalidità del rapporto contrattuale in relazione all’obbligo di forma scritta»,affermazioni - a dire della ricorrente contraddittorie e inconciliabili al puntoda rendere incerta la motivazione in parte qua della sentenza3.- Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 2697 c.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c. per avere la Corte territoriale errato nel ragionamento probatoriopresuntivo laddove ha presunto la circostanza di fatto che il rapporto diconto corrente in contestazione fosse anteriore al 1992 partendo dallaincertezza e dalla genericità della prospettazione sul punto dell’attore edosservando che l’attore non aveva «posto la questione della validità delrapporto contrattuale in relazione all’obbligo di forma scritta»: cosìfacendo avrebbe utilizzato non un «fatto noto», ma una prospettazionegenerica e la mancata deduzione della nullità del contratto perché carentedella forma prevista ad substantiam (non necessaria prima del 19929) perpresumere l’anteriorità al 1992 del contratto: presunzione che sarebbefrutto di un ragionamento del tutto paradossale, che conduceva a sanarel’omessa allegazione fattuale (inesistenza del contratto scritto), e a violarel’art. 2697 c.c., essendo onere dell’attore provare il periodo di accensionedel rapporto, e la inesistenza di documenti contrattuali, onde ribaltaresulla banca l’onere di provare la pattuizione scritta.4.- I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente perchésono connessi riguardando il passaggio argomentativo con cui la Corted’appello motiva la ritenuta fondatezza della prima doglianza in cui siNumero registro generale 9229/2022Numero sezionale 2439/2026Numero di raccolta generale 17358/2026Data pubblicazione 01/06/2026articolava il primo motivo d’appello.

Essi sono fondati per le ragioni che sivanno ad illustrare.4.1 – Va anzitutto ricordato che è onere di chi agisce in ripetizionedell’indebito – come ha fatto il resistente in questo caso - provare i fatticostitutivi della domanda, ovvero provare l'inesistenza della causagiustificativa dei pagamenti che afferma indebiti mediante la produzionedel contratto (onde dimostrare la indeterminatezza, la nullità e/o lamancata menzione in contratto delle voci di costo ritenute indebite) edegli estratti conto che dimostrano l’applicazione delle pretese posteillegittime.Nella specie il Tribunale aveva ritenuto che tale onere non fosse statoassolto dall’attore correntista perché aveva omesso di produrre il contrattodi conto corrente e gli estratti conto completi ed aveva escluso che a taleomissione potesse ovviarsi con l’emissione del richiesto ordine diesibizione ex art. 210 c.p.c.Con il primo motivo di appello – come riporta il ricorrente - il correntistacensurava l’errore in cui sarebbe incorso il Tribunale perché, comeafferma la stessa Corte d’appello nella sentenza impugnata, «il primogiudice avrebbe omesso di considerare che proprio l’assenza di uncontratto scritto che regolasse il rapporto di conto corrente costituival’allegazione sulla base della quale egli aveva fondato la propria domanda,diretta a far dichiarare la nullità degli addebiti operati dalla Banca».L’appellante così argomenta: “è di tutta evidenza che tale assenzadimostra la fondatezza della domanda il cui elemento costitutivo risiedeproprio nella nullità di accordi non stipulati per iscritto ovvero di addebitioperati dalla banca in assenza di contratto”.»La Corte d’appello ha disatteso l’eccezione di parte appellata diinammissibilità di detto motivo in quanto fondato su fatti diversi da quellidedotti nel primo grado del giudizio e lo ha ritenuto fondato perché haritenuto che tra i fatti costitutivi posti alla base della stessa vi fosse finNumero registro generale 9229/2022Numero sezionale 2439/2026Numero di raccolta generale 17358/2026Data pubblicazione 01/06/2026dall’esordio del giudizio l’assenza di un contratto scritto di conto corrente(donde l’illegittimità di pattuizioni di interessi ultralegali, clausola dimassimo scoperto, spese fisse, spese variabili, spese una tantum e giorni-banca) in quanto il quadro delle allegazioni dell’attore doveva ritenersiintegrato sul punto da quanto risultante dalla allegata CTP; del resto – haosservato ancora la Corte distrettuale - le generiche indicazioni dell’attorecirca l’epoca di costituzione del rapporto (id est «nel corso degli anni ’90»)consentivano di ipotizzare che il rapporto fosse sorto prima dell’entrata invigore della L. n. 154 del 1992, il che faceva apparire «ragionevole» chel’attore non avesse «posto la questione della validità del rapportocontrattuale in relazione all’obbligo di forma scritta (non operante primadell’entrata in vigore della n. 154 del 1992)» ma «posto l’accento, nellapropria domanda, sulla mancanza di pattuizioni poste a fondamento degliaddebiti operati dalla Banca nel corso del rapporto».La Corte d’appello in altre parole ha inteso che il correntista attoreavesse allegato l’assenza di un contratto scritto e, quale conseguenzaovvia, di singole pattuizioni legittimanti gli addebiti contestati.4.2- Così facendo, tuttavia, la Corte di merito ha, in effetti, violato l’art.112 c.p.c. e l’art. 345 c.p.c. come sostiene la ricorrente con il primomotivo, poiché nell’atto di citazione (v. all.6 al ricorso, e passaggiotestuale riportato nel motivo di gravame) l’attore aveva solamenteallegato e dedotto: «relativamente al rapporto di credito in conto correntedi corrispondenza oggetto di esame, non risultano esistere convenzionipattizie concordate e sottoscritte dalle parti in merito ad un eventualetasso di interesse debitore e/o creditore, né ad alcun regime dicapitalizzazione delle competenze (…) non esistono convenzioni pattizieconcordate e sottoscritte dalle parti che facciano menzione, prima ancorache andarne a quantificare una misura percentuale, della commissione diMassimo Scoperto e/o di altre commissioni di qualsivoglia natura e specie(…) non è stato previsto alcun onere a carico della parte correntista perNumero registro generale 9229/2022Numero sezionale 2439/2026Numero di raccolta generale 17358/2026Data pubblicazione 01/06/2026spese forfettarie di chiusura periodica, né per spese variabili peroperazioni, né , tanto meno, alcuna giustificazione pattizia e/o negozialeda giustificare la presenza di altre spese e commissioni di qualsivoglianatura e specie da addebitarsi in corso di rapporto; la C.T.P. haprovveduto ad accertare, infine, che non risulta essere stato fatto alcuncenno pattizio, prima ancora che prevederne una qualsiasi applicazione,relativamente ad eventuali giorni banca e/o valuta da applicarsi in corso dirapporto; Regime di capitalizzazione non pattuito».Del resto, è evidente che la stessa Corte d’appello non dubita che non vifosse alcuna specifica deduzione circa l’assenza di un contratto scrittonell’atto introduttivo di primo grado dal momento che per individuarlo faricorso a quanto risultava dalla consulenza tecnica di parte -che era statacommissionata prima di intraprendere la causa «al fine di riscontrare everificare, preliminarmente, l’effettiva esistenza di convenzioni pattizieconcordate e sottoscritte relativamente al conto corrente dicorrispondenza n. 27-9526 intercorso fra la “Parati sud di Corsano(genericamente) richiamata nell’atto di citazione (a pag. 2 «….relazione diparte che costituisce parte integrante del presente atto»), giacché nellastessa la commercialista dava atto di avere riscontrato che «nonesisterebbe alcuna documentazione fatta pervenire alla Società correntistadall’Istituto di Credito a giustificazione dello stesso rapporto»:affermazione che, tuttavia, che come osserva la ricorrente, sul pianotestuale non vale neppure quale allegazione dell’inesistenza di uncontratto scritto, bensì del fatto che la banca, pur richiesta, non avevafatto pervenire la documentazione richiesta in proposito.4.3 – Giova invero rammentare a proposito della questione della facoltàdel potere del giudice di interpretare domanda che è consolidatoorientamento di questa Corte quello per cui «spetta al giudice di merito ilcompito di definire e qualificare la domanda proposta dalla parte,Numero registro generale 9229/2022Numero sezionale 2439/2026Numero di raccolta generale 17358/2026Data pubblicazione 01/06/2026dovendosi riconoscere a detto giudice il potere-dovere di individuarel'esatta natura del rapporto dedotto in giudizio per precisarne il contenutoe gli effetti in relazione alle norme applicabili, con il solo limite di nonesorbitare dalle richieste delle parti e di non introdurre nuovi elementi difatto nell'ambito delle questioni sottoposte al suo esame e (cfr., tra lealtre, Cass. 12 ottobre 2001, n. 12471).

Non incorre quindi nel vizio diextrapetizione il giudice di merito che abbia esercitato il proprio doverosocompito di interpretazione della domanda - senza esser necessariamentecondizionato dalla formula adottata dalla parte e tenendo inveceopportunamente conto del contenuto sostanziale della pretesa, comedesumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioniformulate nel corso del giudizio - e si sia poi, nel pronunciare su di essa,anche, in argomento, Cass., sez. un., 21 febbraio 2000, n. 27; e Cass. 24settembre 1999, n. 10493)» (Cass. n. 27285/2006 in motivazione).Arresto, questo, cha ha trovato costantemente conferma in seguito,avendo questa Corte ribadito e precisato che «In tema di ultrapetizione oextrapetizione, va distinta l'ipotesi in cui, in corso di causa, la partededuca a fondamento della domanda fatti nuovi e diversi da quelli inprecedenza dedotti - introducendo così nuovi temi di indagine - dall'ipotesiin cui, rimanendo inalterati i fatti dedotti, essa ne dia una diversaqualificazione giuridica, verificandosi nella prima ipotesi un mutamentodella domanda e nella seconda un semplice mutamento dellaqualificazione giuridica» (Cass. n. 2746/2007; n. 15383/2010; n.10617/2012 che, in particolare, precisa: «sebbene sia consentito algiudice d'appello qualificare il contratto oggetto del giudizio in mododiverso rispetto a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, tale attivitàgli è vietata se, per pervenire alla nuova qualificazione debba prendere inesame fatti nuovi e non dedotti dalle parti, né rilevati dal giudice di primogrado» in una fattispecie in cui un contratto di garanzia qualificato comeNumero registro generale 9229/2022Numero sezionale 2439/2026Numero di raccolta generale 17358/2026Data pubblicazione 01/06/2026fideiussione tipica dal giudice di primo grado, era stato qualificato dalgiudice d'appello come contratto autonomo di garanzia, facendo leva sulcontenuto di alcune clausole contrattuali non considerate dal giudice diprime cure essendo vietato al giudice).

E,’ dunque, vietato «in forza delprincipio di cui all'art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che,ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documentiprodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazionenegli scritti difensivi delle parti» (Cass. n. 30607/2018).Pari potere spetta evidentemente anche al giudice d’appello che «ha ilpotere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto aquanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, salvoil caso in cui sulla qualificazione accolta da quest'ultimo si sia formato ilgiudicato interno e a condizione che i fatti costitutivi della diversafattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano (o si pongano,comunque, in relazione di continenza) con quelli allegati nell'attointroduttivo. (Cass. n. 36272/2023), fermo che tale potere non puòtradursi nell’avallare un novum rispetto a quanto sostenuto nel primogrado, giacché «Ai fini di una legittima emendatio libelli in appello ènecessario che la modifica si fondi sugli stessi fatti già allegati nel giudiziodi primo grado, nel rispetto delle preclusioni assertive».( Cass. n.30607/2018; Cass. n. 9464/2026 che conferma Sezioni Unite n.19750/2025: «A norma dell'art. 345 c.p.c., si ha domanda nuova,inammissibile in appello, quando la modifica della domanda originale sirisolva in una pretesa sostanzialmente e formalmente diversa da quellafatta valere in primo grado, mentre si è in presenza di una mera econsentita emendatio libelli allorché la modifica della domanda venga adincidere sul petitum solo nel senso di adeguarlo in una direzione piùidonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggettodell'originaria domanda. (Nella specie, la S.C. ha qualificato comeemendatio la sostituzione della domanda - avanzata dai fideiussori di unaNumero registro generale 9229/2022Numero sezionale 2439/2026Numero di raccolta generale 17358/2026Data pubblicazione 01/06/2026correntista - di condanna della banca alla restituzione delle sommeindebitamente trattenute con quella di rideterminazione del saldo delconto corrente, depurato dagli importi illegittimamente addebitati a titolodi interessi, capitalizzazione trimestrale e commissione di massimoscoperto, sul presupposto che, fermi restando i fatti allegati in primogrado - segnatamente, l'invalidità delle clausole che prevedevano ipredetti addebiti -, gli appellanti si erano limitati a insistere sulla richiestadi accertamento del saldo effettivo del conto, da ritenersi inclusa in quelladi restituzione degli indebiti indebitamente trattenuti dalla banca)»).4.4- In sintesi, in tema di rispetto della corrispondenza tra i fatti allegatia sostegno della domanda e quanto pronunciato, secondo questa Corte vadistinta: (a) l’attività interpretativa di una domanda che è rimessa alpotere discrezionale del giudice del merito e che non incorre in un vizioprocedurale laddove questi abbia «svolto una motivazione sul punto,dimostrando come una certa questione dovesse ritenersi ricompresa traquelle da decidere», giacché detta attività attiene al momento logicorelativo all’accertamento in concreto della volontà della parte,insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza dellamotivazione della decisione impugnata sul punto (Cass. n. 12259/2002;Cass. n. 16596/2006; Cass. n. 15603/2006; Cass. n. 7932/2012; Cass. n.1545/2016; Cass. n. 26454/2021): (b) l’error in procedendo sindacabile insede di legittimità come pronuncia su domanda non proposta (comereputa nella specie la ricorrente), in violazione dell’articolo 112 c.p.c. permancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, chevenga individuata sulla base di elementi non ritualmente allegati.Va, peraltro, ricordato che, laddove si prospetti che il giudice di meritosia incorso in un error in procedendo, la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti giudiziari onde acquisire glielementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta, giacchè è«vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 c.p.c., porre a base dellaNumero registro generale 9229/2022Numero sezionale 2439/2026Numero di raccolta generale 17358/2026Data pubblicazione 01/06/2026decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta suidocumenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione ocontestazione negli scritti difensivi delle parti» (Cass n. 30607/2018); eche affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio siffatto,è necessario, che nel ricorso per cassazione siano indicati specificamentegli atti difensivi rilevanti giacché la Corte di cassazione è, sì, in tale casogiudice anche del «fatto processuale», ma non essendo detto viziorilevabile d'ufficio, il relativo potere-dovere del giudice di legittimità diesaminare direttamente gli atti processuali è condizionato, a pena diinammissibilità, all'adempimento da parte del ricorrente di detto onere dicompiuta indicazione, in conformità al principio di autosufficienza delricorso per cassazione, non essendo legittimato il suddetto giudice aprocedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica deglistessi (v.

Cass. n. 6361/2007; Cass. n. 21226/2010).4.5- Nella specie, fermo che, per quanto sopra esposto, il predettoonere è stato assolto dalla ricorrente, reputa il Collegio che il giudice disecondo grado abbia concluso nel senso che la domanda svolta in primogrado dall’attore avesse prospettato la inesistenza del contratto scritto –che ribaltava l’onere della prova sul punto - traendolo di propria iniziativa(e nemmeno puntualmente) da un passaggio della consulenza di parteneppure valorizzata dall’appellante nel suo motivo di gravame e,tantomeno, nell’atto introduttivo, avvalendosi, oltretutto, per corroborarel’esistenza di detta prospettazione, di una collocazione temporale delcontratto anteriore al 1992 che ha ipotizzata alla luce di una indicazionedel correntista che essa stessa definisce «quanto mai generica»; e che,così facendo, abbia accolto un motivo d’appello che in effetti siprospettava inammissibile, in violazione dell’art. 112, dell’art. 345 c.p.c. e,altresì, del contraddittorio compromettendo il diritto di difesa della banca,la quale non era stata mai sollecitata in primo grado sulla questione dellaNumero registro generale 9229/2022Numero sezionale 2439/2026Numero di raccolta generale 17358/2026Data pubblicazione 01/06/2026asserita totale inesistenza del contratto, della cui introduzione, invero, inappello aveva eccepito la novità.5.- Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 644 c.p., dell’art. 1 del d.l. n. 394/2000 convertito in legge n.24/2000, dell’art. 2 della legge n. 108 del 1996 in combinato disposto conil d.m. del ministero dell’economia e delle finanze (relativo al quartotrimestre per l’anno 1999) del 22 settembre 1999 e correlate [OSCURATO:PERSONA] d’Italia aggiornate al luglio 1999, dell’art. 3 Cost. e dell’art. 4disp. prel. c.c.; il tutto in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.Deduce la ricorrente che la Corte d’appello ha accolto la domanda dinullità parziale del mutuo per usurarietà dei tassi corrispettivi rifacendosiai calcoli della CTU depositata in corso di causa, che – distendendo leindicazioni del giudice di primo grado che erano nel senso di seguire leIstruzioni della Banca d’Italia «tempo per tempo vigenti».- erroneamenteaveva incluso nel TEG di contratto il costo per polizza assicurativa e persopralluogo in violazione del principio di simmetria e omogeneità rispettoalle Istruzioni della Banca d’Italia vigenti nel 1999; invero le Istruzioni diriferimento - trascritte dal CTU nel suo elaborato- erano, in realtà, quelleaggiornate al 2009 le quali, con riguardo ai costi per polizza assicurativa,tra gli oneri inclusi nel calcolo del TEGM annoveravano «le spese perassicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare ilrimborso totale o parziale del credito».

Secondo le Istruzioni rationetemporis vigenti, invece, si trattava di spese escluse dal calcolo del TEGM,la cui espunzione avrebbe fatto scendere sotto soglia (7,4177%) il TEGapplicato al contratto di mutuo per cui è causa (7,3498%); con esclusionedi ogni usurarietà.La decisione della Corte d’appello, pertanto, nel negare la richiesta dirinnovazione della CTU affinché la stessa si attenesse al quesito e alcalcolo imposto dal giudice di primo grado, avrebbe al contempo violatol’art. 644 c.p. e l’art. 2 della legge 108/96 che rinvia, con finalità diNumero registro generale 9229/2022Numero sezionale 2439/2026Numero di raccolta generale 17358/2026Data pubblicazione 01/06/2026riempimento del precetto penale, ai decreti ministeriali e alle [OSCURATO:PERSONA] d’Italia su cui la soglia trimestrale è calcolata, nonché l’art. 1della legge n. 24/2001, che convertiva in legge il d.l. n. 394/2000, il cuiarticolo 1 sanciva la norma di interpretazione autentica dell’art. 644 c.p.secondo la quale «si intendono usurari gli interessi che superano il limitestabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunqueconvenuti»; al contempo si sarebbe discostata dai precedenti di legittimità(sentenza n. 12965/2016 , n. 22270/2016 e Sezioni Unite n. 16303/2018)per cui la onnicomprensività del fenomeno usurario, va contemperata congli altri principi di carattere logico – matematico, oltre che giuridico, disimmetria e omogeneità, per i quali occorre «assicurare chel’accertamento del carattere usurario degli interessi, dal quale dipendel’applicazione delle sanzioni civili e penali previste al riguardo, abbia luogoche “il tasso effettivo globale applicabile al rapporto controverso, da porrea confronto con il tasso soglia, sia calcolato mediante la medesimametodologia” (Cass. n. 22270/2016).

Il che comportava la disapplicazionedei decreti ministeriali che non garantiscano il calcolo omogeneo delTEGM/TSU, essendo necessario adeguare in ogni caso il tasso soglia o, inalternativa, escludere dal TEG i costi non rilevati dalle Istruzioni dellaBanca d’Italia e dunque dai decreti ministeriali ratione temporis vigenti.Poiché nel 1999, rispetto ai costi per assicurazione, le Istruzioni e quindiil relativo decreto ministeriale, non includevano le polizze incendiosull’immobile gravato da ipoteca (e men che meno i costi per servizi fornitida terzi), le soluzioni più corrette, nel rispetto del principio di omogeneitàe simmetria, sarebbero state alternativamente: un adeguamento dellasoglia usura includendo anche i costi esclusi dalle Istruzioni della Bancad’Italia, ovvero la loro parallela esclusione dal calcolo del TEG in concreto.5.- Il quinto motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 644 comma 1 e comma 4 c.p. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.Numero registro generale 9229/2022Numero sezionale 2439/2026Numero di raccolta generale 17358/2026Data pubblicazione 01/06/2026in quanto l’inclusione nel TEG del contratto dei costi per polizza incendio edei servizi forniti da terzi viola il tenore letterale della norma poichétrattasi di costi non remunerativi della banca, né dalla stessa fissati.6.- I motivi che vanno esaminati insieme per la loro evidenteconnessione, sono infondati.La Corte d’appello, infatti, si è conformata al consolidato principio didiritto affermato da questa Corte per cui ai fini della valutazionedell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essereconteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore perottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate allaconcessione del credito.

La sussistenza del collegamento può esseredimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso dicontestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo(v.Cass. n. 3025/2022; Cass. n. 29501/2023; Cass. n. 32538/2023; Cass.n. 21831/2025).

In particolare, si è evidenziato la centralità dellafattispecie usuraria come definita dall'art. 644 comma 5 c.p. - secondocui "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto dellecommissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelleper imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" - alla quale sidevono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare,le diverse disposizioni che intervengono in materia; dal che consegue chenon ha nessun rilievo che la Banca d'Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. delsingolo rapporto di credito, non avesse inserito nelle Istruzioni per larilevazione del T.E.G.M. i costi assicurativi.

Inoltre si è ricordato chequesta Corte nella sentenza a Sezioni Unite n. 16303/2018, ha affermatoche la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM nonincludano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo ladefinizione data dall'art. 644 comma 5 c.p., dovrebbe essere inserita (sitrattava in quella fattispecie della commissione di massimo scoperto)Numero registro generale 9229/2022Numero sezionale 2439/2026Numero di raccolta generale 17358/2026Data pubblicazione 01/06/2026rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, qualiprovvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione,in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti ifattori che la legge impone di considerare; che, pertanto, la mancatainclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce aifini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai algiudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti edisapplicarli; e che anche nella sentenza a Sezioni Unite n. 19597/2020,questa Corte ha aderito all'orientamento interpretativo secondo cui innessun caso il giudice è vincolato al contenuto della normazionesecondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica; ed in particolare, èstato affermato, con riferimento agli interessi moratori, che anche se neidecreti ministeriali sino al d.m. 22 marzo 2002 difetta la rilevazione,anche se separata, della maggiorazione propria degli interessi moratori(avendo tale rilevazione avuto inizio solo a partire dal decreto ministerialedel 25 marzo 2003) "in ragione dell'esigenza primaria di tutela delfinanziato, sia allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto,comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m.così come in detti decreto rilevato, onde poi sarà il margine, nella leggeprevisto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, chedovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamenteapplicato», e che, data la eadem ratio, tale ragionamento deve svolgersianche con riferimento alla mancata rilevazione fino al d.m. del maggio2009 dei costi assicurativi ai fini del calcolo del T.E.G.M., esclusione che,come sopra già illustrato, quindi non rileva nella determinazione dellasoglia usuraria del singolo rapporto. (v.

Cass. n. 3025/2022 inmotivazione; conforme a Cass. n. 8806/2017 e Cass. n. 22458/2018)Il fatto che la Banca d’Italia abbia affermato dal 2009 che il costodell’assicurazione debba rientrare nel calcolo del TEG dimostra solo chetale opzione ermeneutica è corretta.Numero registro generale 9229/2022Numero sezionale 2439/2026Numero di raccolta generale 17358/2026Data pubblicazione 01/06/20265.- In conclusione vanno accolti il primo secondo e terzo motivo diricorso nei termini indicati, infondati quarto e quinto.

Ne discende che lasentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce indiversa composizione, che dovrà fare applicazione dei principi quiaffermati provvedendo altresì sulle spese di lite del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, nei terminispecificati, infondati quarto e quinto;cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce indiversa composizione, che provvederà sulle spese di lite del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledel 29.5.2026Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Parati [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 257/2022 depositatail 25/02/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Il ricorso riguarda la sentenza con cui la Corte d’appello di Lecce hariformato la decisione del locale Tribunale che aveva respinto l’azione diNumero registro generale 9229/2022Numero sezionale 2439/2026Numero di raccolta generale 17358/2026Data pubblicazione 01/06/2026ripetizione di indebito proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro il Banco diNapoli s.p.a. con riferimento al rapporto di conto corrente n. 27/9526acceso negli anni ’90 sul presupposto che, in mancanza di pattuizionisottoscritte dalle parti con riguardo ad alcune appostazioni passive,emergesse alla data del 304.2004 un saldo a credito del correntista per €185.558,35 anziché il saldo a debito per € 502,87. Il Tribunale avevaritenuto che il correntista non avesse assolto all’onere della prova avendoomesso di produrre il contratto di conto corrente e gli estratti contocompleti ed escluso che a tale omissione potesse ovviarsi con l’emissionedel richiesto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.2. La Corte d’appello, ha ritenuto che le censure di parte appellante -secondo cui il primo giudice avrebbe omesso di considerare che propriol’assenza di un contratto scritto che regolasse il rapporto di conto correntecostituiva l’allegazione sulla base della quale egli aveva fondato la propriadomanda – fossero fondate, benché la banca appellata avesse sostenutol’inammissibilità del relativo motivo di gravame in quanto in primo grado ilcorrentista non aveva mai dedotto che non esistesse un contrattooriginario scritto, poiché l’ assunto posto a fondamento della originariacitazione era la mancanza, nel documento contrattuale, di pattuizionirelative alla determinazione di tassi d’interesse, alla periodicità dellacapitalizzazione, alla determinazione della c.m.s. alla determinazione dispese fisse e variabili di tenuta conto ed alla determinazione dei giornivaluta.La corte distrettuale, per quanto qui ancora interessa, ha osservato che:a) il correntista aveva formulato la propria domanda incorporando nelquadro allegatorio delineato in citazione la relazione tecnica di parteredatta dalla commercialista incaricata, nella quale questa dava atto diaver riscontrato che non v’era «alcuna documentazione fatta pervenirealla Società correntista dall’Istituto di Credito a giustificazione dello stessorapporto, prima ancora che delle ingiustificate poste di addebito e/o diNumero registro generale 9229/2022Numero sezionale 2439/2026Numero di raccolta generale 17358/2026Data pubblicazione 01/06/2026accredito transitate in conto»; perciò - diversamente da quanto ritenutodall’Istituto bancario appellato – fin dall’atto introduttivo del giudizio erastato prospettato «un quadro fattuale di inesistenza di un contratto scrittoa base del rapporto e, comunque, di pattuizioni sottoscritte dalle partidisciplinanti i tassi di interesse e la loro capitalizzazione, la commissione dimassimo scoperto ed ogni ulteriore spesa e commissione»;b) inoltre, avendo l’attore, riferito solo genericamente dell’epoca diconclusione del contratto («nel corso degli anni ’90»), ciò consentiva «diipotizzare (o, comunque di non escludere) che il rapporto sia sortoanteriormente all’entrata in vigore della L. n. 154 del 1992 e non avendoegli posto la questione della validità del rapporto contrattuale in relazioneall’obbligo di forma scritta (non operante prima dell’entrata in vigore dellan. 154 del 1992), appare del tutto ragionevole che egli abbia postol’accento, nella propria domanda, sulla mancanza di pattuizioni poste afondamento degli addebiti operati dalla Banca nel corso del rapporto. Egliinfatti ha fatto valere, nel presente giudizio, il proprio interesse a vederdepurato il saldo del conto di tali voci di addebito asseritamenteillegittime, senza mettere in discussione la valida costituzione di dettorapporto, stante la rilevanza solo ad probationem e non ad substantiamdel contratto scritto prima del 1992»;c) era errata la sentenza impugnata laddove il Tribunale avevaaffermato che la mancata produzione in giudizio dei decreti ministeriali edelle rilevazioni della banca d’Italia (quali provvedimento amministrativideterminativi dei tassi-soglia) avrebbe precluso l’applicazione del principioiura novit curia ed imposto il rigetto della domanda di accertamento dellanullità dei tassi convenuti per superamento del tasso-soglia, non solo inragione degli argomenti dell’appellante (per cui il punto non sarebbe statocontroverso in mancanza di contestazioni da parte della banca convenutacirca l’entità del tasso-soglia indicato dal correntista e risultato confermatoin sede di CTU), «bensì sulla base di un recente orientamento dellaNumero registro generale 9229/2022Numero sezionale 2439/2026Numero di raccolta generale 17358/2026Data pubblicazione 01/06/2026Suprema Corte (…) sulla base del quale il giudice del merito, al fine dellaprova della illecita pattuizione o applicazione di interessi usurari, in caso dimancata produzione dei [OSCURATO:PERSONA] da parte del deducente, puòsempre acquisirne conoscenza attraverso la sua scienza personale, lacollaborazione delle parti, la richiesta di informazioni alla PubblicaAmministrazione o attraverso una CTU tecnico-contabile (Cass. 13 maggio2020, n. 8883)»;d) il CTU che aveva verificato il superamento del tasso-sogliaincludendo – correttamente -nel calcolo del TEG il costo dell’assicurazionecontro i danni da incendio, posto che nel calcolo del TEGM (tasso effettivoglobale medio) vanno ricomprese anche le spese di assicurazionesostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quantoprevisto dall'art. 644, comma 4, c.p.c., laddove la sussistenza del«collegamento» della spesa con il titolo fonte del credito può esseredimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso dicontestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (comestabilito da Cass. n. 3025/2022); donde la nullità della pattuizione diinteressi ultra-soglia con conseguente applicazione dell’art. 1815 co. 2 c.c.per cui nella specie non erano dovuti interessi.4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(incorporante [OSCURATO:SOCIETA].) formulando cinque motivi dicassazione e corredato di memoria. Ha resistito con controricorsoRAGIONI DELLA DECISIONE1.- Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 2, 24, 111Cost. e artt. 112, 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4 per averela Corte interpretato la domanda di parte attrice consentendol’introduzione di un quadro fattuale e una domanda nuovi rispetto al primogrado. Deduce la ricorrente che la corte territoriale avrebbe utilizzato uniter argomentativo del tutto arbitrario, non percorso dagli appellanti cheNumero registro generale 9229/2022Numero sezionale 2439/2026Numero di raccolta generale 17358/2026Data pubblicazione 01/06/2026mai avevano invocato il rinvio alla consulenza di parte, così stravolgendo ilcontenuto originario della domanda, ossia la allegazione fattuale afondamento dell’indebito, individuata nell’assenza del contratto scritto diconto corrente.Osservano che il principio di legittimità per cui spetta al Giudiceinterpretare e qualificare la domanda, senza essere in ciò condizionatodalla formula adottata dalla parte medesima si fonda sul presupposto delrispetto del limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi dellapretesa allegati dalla parte e che tale potere interpretativo spetta anche algiudice di appello, purché questi non avalli un novum rispetto a quantosostenuto nel primo grado, cosa che si verifica tutte le volte in cui i fattiallegati a sostegno della fattispecie giuridica prospettata nell'attointroduttivo non coincidano o comunque non siano in relazione dicontinenza con i fatti costitutivi della diversa qualificazione operata dallacorte (cita Cass. n. 30607/2018).La corte territoriale, accogliendo il motivo dell’appellante, avrebbe,quindi, violato l’art. 112 c.p.c. cogliendo nella domanda avversaria unaprospettazione (la inesistenza del contratto scritto) mai specificamentelamentata dal correntista, al punto che le conclusioni della corte d’appello,in quanto del tutto carenti di una afferenza al chiaro tenore degli scrittidifensivi attorei (ove si deduceva: «relativamente al rapporto di credito inconto corrente di corrispondenza oggetto di esame, non risultano esistereconvenzioni pattizie concordate e sottoscritte dalle parti in merito ad uneventuale tasso di interesse debitore e/o creditore, né ad alcun regime dicapitalizzazione delle competenze (…) non esistono convenzioni pattizieconcordate e sottoscritte dalle parti che facciano menzione, (…), dellacommissione di [OSCURATO:PERSONA] e/o di altre commissioni di qualsivoglianatura») avrebbero comportato una violazione del contraddittorio e unacompromissione del diritto di difesa della banca, la quale non era statamai sollecitata in primo grado sulla questione della asserita inesistenza delNumero registro generale 9229/2022Numero sezionale 2439/2026Numero di raccolta generale 17358/2026Data pubblicazione 01/06/2026contratto scritto. Violazione che, peraltro, si fondava su una erroneavalorizzazione del contenuto della CTP, giacché la consulente di parte nonaveva posto un problema di inesistenza del contratto e delle convenzionipattizie concordate nel tempo dalle parti, ma osservato che la banca nonaveva «fatto pervenire» alla società la documentazione giustificativa delrapporto.Pertanto, correttamente il primo giudice aveva ritenuto non provata lanatura indebita dei costi e delle commissioni tutte contestate per l’omessaproduzione del documento contrattuale di cui non era stata maiprospettata la inesistenza, bensì era stata logicamente presupposta lasottoscrizione. Del resto, se la domanda si fosse fondata sull’assenza di uncontratto scritto come sostenuto dal correntista in sede d’appello aquest’ultimo sarebbe bastato chiaramente dedurre in citazione che labanca non aveva fatto sottoscrivere mai alcun modulo contrattuale,mentre avendo articolato la propria domanda introduttiva evidenziandol’assenza di convenzione pattizia con riguardo al tasso di interesse, allacommissione di massimo scoperto, agli altri oneri a carico del correntista,aveva presupposto un «contesto scritto deficitario delle singole clausolesopra elencate» e comunque non lo aveva escluso; tanto più che -come sisottolinea nel ricorso - «il correntista in corso di causa ha dedotto di averinviato alla banca ante causam le richieste formali, quali la raccomandataa/r del 25.11.2014 allegata da parte attrice quale allegato 1 dellacitazione (all.10 al ricorso), ove era richiesta la restituzione delle “sommetutte derivanti dall’applicazione di tassi illegittimi ancora in corso diquantificazione, tenuto stretto conto delle convenzioni pattizie concordatee dalle stesse sottoscritte nel tempo”», aveva, cioè, sempre presuppostola sussistenza di convenzioni pattizie sottoscritte, al punto da averrichiesto copie del contratto prima di avviare il giudizio, il che spiega lafrase della consulente di parte che strategicamente lamentava come labanca non avesse “fatto pervenire” alcuna documentazione.Numero registro generale 9229/2022Numero sezionale 2439/2026Numero di raccolta generale 17358/2026Data pubblicazione 01/06/20262.- Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 132 c.p.c.comma 1 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. c. 1, in relazione all’art. 360 n. 4c.p.c. in quanto la Corte territoriale dapprima avrebbe affermato che erastato «fin dall’atto introduttivo del giudizio prospettato un quadro fattualedi inesistenza di un contratto scritto a base del rapporto», ma poi avevafinito per ammettere che l’attore non avesse «posto la questione dellavalidità del rapporto contrattuale in relazione all’obbligo di forma scritta»,affermazioni - a dire della ricorrente contraddittorie e inconciliabili al puntoda rendere incerta la motivazione in parte qua della sentenza3.- Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 2697 c.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c. per avere la Corte territoriale errato nel ragionamento probatoriopresuntivo laddove ha presunto la circostanza di fatto che il rapporto diconto corrente in contestazione fosse anteriore al 1992 partendo dallaincertezza e dalla genericità della prospettazione sul punto dell’attore edosservando che l’attore non aveva «posto la questione della validità delrapporto contrattuale in relazione all’obbligo di forma scritta»: cosìfacendo avrebbe utilizzato non un «fatto noto», ma una prospettazionegenerica e la mancata deduzione della nullità del contratto perché carentedella forma prevista ad substantiam (non necessaria prima del 19929) perpresumere l’anteriorità al 1992 del contratto: presunzione che sarebbefrutto di un ragionamento del tutto paradossale, che conduceva a sanarel’omessa allegazione fattuale (inesistenza del contratto scritto), e a violarel’art. 2697 c.c., essendo onere dell’attore provare il periodo di accensionedel rapporto, e la inesistenza di documenti contrattuali, onde ribaltaresulla banca l’onere di provare la pattuizione scritta.4.- I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente perchésono connessi riguardando il passaggio argomentativo con cui la Corted’appello motiva la ritenuta fondatezza della prima doglianza in cui siNumero registro generale 9229/2022Numero sezionale 2439/2026Numero di raccolta generale 17358/2026Data pubblicazione 01/06/2026articolava il primo motivo d’appello. Essi sono fondati per le ragioni che sivanno ad illustrare.4.1 – Va anzitutto ricordato che è onere di chi agisce in ripetizionedell’indebito – come ha fatto il resistente in questo caso - provare i fatticostitutivi della domanda, ovvero provare l'inesistenza della causagiustificativa dei pagamenti che afferma indebiti mediante la produzionedel contratto (onde dimostrare la indeterminatezza, la nullità e/o lamancata menzione in contratto delle voci di costo ritenute indebite) edegli estratti conto che dimostrano l’applicazione delle pretese posteillegittime.Nella specie il Tribunale aveva ritenuto che tale onere non fosse statoassolto dall’attore correntista perché aveva omesso di produrre il contrattodi conto corrente e gli estratti conto completi ed aveva escluso che a taleomissione potesse ovviarsi con l’emissione del richiesto ordine diesibizione ex art. 210 c.p.c.Con il primo motivo di appello – come riporta il ricorrente - il correntistacensurava l’errore in cui sarebbe incorso il Tribunale perché, comeafferma la stessa Corte d’appello nella sentenza impugnata, «il primogiudice avrebbe omesso di considerare che proprio l’assenza di uncontratto scritto che regolasse il rapporto di conto corrente costituival’allegazione sulla base della quale egli aveva fondato la propria domanda,diretta a far dichiarare la nullità degli addebiti operati dalla Banca».L’appellante così argomenta: “è di tutta evidenza che tale assenzadimostra la fondatezza della domanda il cui elemento costitutivo risiedeproprio nella nullità di accordi non stipulati per iscritto ovvero di addebitioperati dalla banca in assenza di contratto”.»La Corte d’appello ha disatteso l’eccezione di parte appellata diinammissibilità di detto motivo in quanto fondato su fatti diversi da quellidedotti nel primo grado del giudizio e lo ha ritenuto fondato perché haritenuto che tra i fatti costitutivi posti alla base della stessa vi fosse finNumero registro generale 9229/2022Numero sezionale 2439/2026Numero di raccolta generale 17358/2026Data pubblicazione 01/06/2026dall’esordio del giudizio l’assenza di un contratto scritto di conto corrente(donde l’illegittimità di pattuizioni di interessi ultralegali, clausola dimassimo scoperto, spese fisse, spese variabili, spese una tantum e giorni-banca) in quanto il quadro delle allegazioni dell’attore doveva ritenersiintegrato sul punto da quanto risultante dalla allegata CTP; del resto – haosservato ancora la Corte distrettuale - le generiche indicazioni dell’attorecirca l’epoca di costituzione del rapporto (id est «nel corso degli anni ’90»)consentivano di ipotizzare che il rapporto fosse sorto prima dell’entrata invigore della L. n. 154 del 1992, il che faceva apparire «ragionevole» chel’attore non avesse «posto la questione della validità del rapportocontrattuale in relazione all’obbligo di forma scritta (non operante primadell’entrata in vigore della n. 154 del 1992)» ma «posto l’accento, nellapropria domanda, sulla mancanza di pattuizioni poste a fondamento degliaddebiti operati dalla Banca nel corso del rapporto».La Corte d’appello in altre parole ha inteso che il correntista attoreavesse allegato l’assenza di un contratto scritto e, quale conseguenzaovvia, di singole pattuizioni legittimanti gli addebiti contestati.4.2- Così facendo, tuttavia, la Corte di merito ha, in effetti, violato l’art.112 c.p.c. e l’art. 345 c.p.c. come sostiene la ricorrente con il primomotivo, poiché nell’atto di citazione (v. all.6 al ricorso, e passaggiotestuale riportato nel motivo di gravame) l’attore aveva solamenteallegato e dedotto: «relativamente al rapporto di credito in conto correntedi corrispondenza oggetto di esame, non risultano esistere convenzionipattizie concordate e sottoscritte dalle parti in merito ad un eventualetasso di interesse debitore e/o creditore, né ad alcun regime dicapitalizzazione delle competenze (…) non esistono convenzioni pattizieconcordate e sottoscritte dalle parti che facciano menzione, prima ancorache andarne a quantificare una misura percentuale, della commissione diMassimo Scoperto e/o di altre commissioni di qualsivoglia natura e specie(…) non è stato previsto alcun onere a carico della parte correntista perNumero registro generale 9229/2022Numero sezionale 2439/2026Numero di raccolta generale 17358/2026Data pubblicazione 01/06/2026spese forfettarie di chiusura periodica, né per spese variabili peroperazioni, né , tanto meno, alcuna giustificazione pattizia e/o negozialeda giustificare la presenza di altre spese e commissioni di qualsivoglianatura e specie da addebitarsi in corso di rapporto; la C.T.P. haprovveduto ad accertare, infine, che non risulta essere stato fatto alcuncenno pattizio, prima ancora che prevederne una qualsiasi applicazione,relativamente ad eventuali giorni banca e/o valuta da applicarsi in corso dirapporto; Regime di capitalizzazione non pattuito».Del resto, è evidente che la stessa Corte d’appello non dubita che non vifosse alcuna specifica deduzione circa l’assenza di un contratto scrittonell’atto introduttivo di primo grado dal momento che per individuarlo faricorso a quanto risultava dalla consulenza tecnica di parte -che era statacommissionata prima di intraprendere la causa «al fine di riscontrare everificare, preliminarmente, l’effettiva esistenza di convenzioni pattizieconcordate e sottoscritte relativamente al conto corrente dicorrispondenza n. 27-9526 intercorso fra la “Parati sud di Corsano(genericamente) richiamata nell’atto di citazione (a pag. 2 «….relazione diparte che costituisce parte integrante del presente atto»), giacché nellastessa la commercialista dava atto di avere riscontrato che «nonesisterebbe alcuna documentazione fatta pervenire alla Società correntistadall’Istituto di Credito a giustificazione dello stesso rapporto»:affermazione che, tuttavia, che come osserva la ricorrente, sul pianotestuale non vale neppure quale allegazione dell’inesistenza di uncontratto scritto, bensì del fatto che la banca, pur richiesta, non avevafatto pervenire la documentazione richiesta in proposito.4.3 – Giova invero rammentare a proposito della questione della facoltàdel potere del giudice di interpretare domanda che è consolidatoorientamento di questa Corte quello per cui «spetta al giudice di merito ilcompito di definire e qualificare la domanda proposta dalla parte,Numero registro generale 9229/2022Numero sezionale 2439/2026Numero di raccolta generale 17358/2026Data pubblicazione 01/06/2026dovendosi riconoscere a detto giudice il potere-dovere di individuarel'esatta natura del rapporto dedotto in giudizio per precisarne il contenutoe gli effetti in relazione alle norme applicabili, con il solo limite di nonesorbitare dalle richieste delle parti e di non introdurre nuovi elementi difatto nell'ambito delle questioni sottoposte al suo esame e (cfr., tra lealtre, Cass. 12 ottobre 2001, n. 12471). Non incorre quindi nel vizio diextrapetizione il giudice di merito che abbia esercitato il proprio doverosocompito di interpretazione della domanda - senza esser necessariamentecondizionato dalla formula adottata dalla parte e tenendo inveceopportunamente conto del contenuto sostanziale della pretesa, comedesumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioniformulate nel corso del giudizio - e si sia poi, nel pronunciare su di essa,anche, in argomento, Cass., sez. un., 21 febbraio 2000, n. 27; e Cass. 24settembre 1999, n. 10493)» (Cass. n. 27285/2006 in motivazione).Arresto, questo, cha ha trovato costantemente conferma in seguito,avendo questa Corte ribadito e precisato che «In tema di ultrapetizione oextrapetizione, va distinta l'ipotesi in cui, in corso di causa, la partededuca a fondamento della domanda fatti nuovi e diversi da quelli inprecedenza dedotti - introducendo così nuovi temi di indagine - dall'ipotesiin cui, rimanendo inalterati i fatti dedotti, essa ne dia una diversaqualificazione giuridica, verificandosi nella prima ipotesi un mutamentodella domanda e nella seconda un semplice mutamento dellaqualificazione giuridica» (Cass. n. 2746/2007; n. 15383/2010; n.10617/2012 che, in particolare, precisa: «sebbene sia consentito algiudice d'appello qualificare il contratto oggetto del giudizio in mododiverso rispetto a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, tale attivitàgli è vietata se, per pervenire alla nuova qualificazione debba prendere inesame fatti nuovi e non dedotti dalle parti, né rilevati dal giudice di primogrado» in una fattispecie in cui un contratto di garanzia qualificato comeNumero registro generale 9229/2022Numero sezionale 2439/2026Numero di raccolta generale 17358/2026Data pubblicazione 01/06/2026fideiussione tipica dal giudice di primo grado, era stato qualificato dalgiudice d'appello come contratto autonomo di garanzia, facendo leva sulcontenuto di alcune clausole contrattuali non considerate dal giudice diprime cure essendo vietato al giudice). E,’ dunque, vietato «in forza delprincipio di cui all'art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che,ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documentiprodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazionenegli scritti difensivi delle parti» (Cass. n. 30607/2018).Pari potere spetta evidentemente anche al giudice d’appello che «ha ilpotere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto aquanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, salvoil caso in cui sulla qualificazione accolta da quest'ultimo si sia formato ilgiudicato interno e a condizione che i fatti costitutivi della diversafattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano (o si pongano,comunque, in relazione di continenza) con quelli allegati nell'attointroduttivo. (Cass. n. 36272/2023), fermo che tale potere non puòtradursi nell’avallare un novum rispetto a quanto sostenuto nel primogrado, giacché «Ai fini di una legittima emendatio libelli in appello ènecessario che la modifica si fondi sugli stessi fatti già allegati nel giudiziodi primo grado, nel rispetto delle preclusioni assertive».( Cass. n.30607/2018; Cass. n. 9464/2026 che conferma Sezioni Unite n.19750/2025: «A norma dell'art. 345 c.p.c., si ha domanda nuova,inammissibile in appello, quando la modifica della domanda originale sirisolva in una pretesa sostanzialmente e formalmente diversa da quellafatta valere in primo grado, mentre si è in presenza di una mera econsentita emendatio libelli allorché la modifica della domanda venga adincidere sul petitum solo nel senso di adeguarlo in una direzione piùidonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggettodell'originaria domanda. (Nella specie, la S.C. ha qualificato comeemendatio la sostituzione della domanda - avanzata dai fideiussori di unaNumero registro generale 9229/2022Numero sezionale 2439/2026Numero di raccolta generale 17358/2026Data pubblicazione 01/06/2026correntista - di condanna della banca alla restituzione delle sommeindebitamente trattenute con quella di rideterminazione del saldo delconto corrente, depurato dagli importi illegittimamente addebitati a titolodi interessi, capitalizzazione trimestrale e commissione di massimoscoperto, sul presupposto che, fermi restando i fatti allegati in primogrado - segnatamente, l'invalidità delle clausole che prevedevano ipredetti addebiti -, gli appellanti si erano limitati a insistere sulla richiestadi accertamento del saldo effettivo del conto, da ritenersi inclusa in quelladi restituzione degli indebiti indebitamente trattenuti dalla banca)»).4.4- In sintesi, in tema di rispetto della corrispondenza tra i fatti allegatia sostegno della domanda e quanto pronunciato, secondo questa Corte vadistinta: (a) l’attività interpretativa di una domanda che è rimessa alpotere discrezionale del giudice del merito e che non incorre in un vizioprocedurale laddove questi abbia «svolto una motivazione sul punto,dimostrando come una certa questione dovesse ritenersi ricompresa traquelle da decidere», giacché detta attività attiene al momento logicorelativo all’accertamento in concreto della volontà della parte,insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza dellamotivazione della decisione impugnata sul punto (Cass. n. 12259/2002;Cass. n. 16596/2006; Cass. n. 15603/2006; Cass. n. 7932/2012; Cass. n.1545/2016; Cass. n. 26454/2021): (b) l’error in procedendo sindacabile insede di legittimità come pronuncia su domanda non proposta (comereputa nella specie la ricorrente), in violazione dell’articolo 112 c.p.c. permancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, chevenga individuata sulla base di elementi non ritualmente allegati.Va, peraltro, ricordato che, laddove si prospetti che il giudice di meritosia incorso in un error in procedendo, la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti giudiziari onde acquisire glielementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta, giacchè è«vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 c.p.c., porre a base dellaNumero registro generale 9229/2022Numero sezionale 2439/2026Numero di raccolta generale 17358/2026Data pubblicazione 01/06/2026decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta suidocumenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione ocontestazione negli scritti difensivi delle parti» (Cass n. 30607/2018); eche affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio siffatto,è necessario, che nel ricorso per cassazione siano indicati specificamentegli atti difensivi rilevanti giacché la Corte di cassazione è, sì, in tale casogiudice anche del «fatto processuale», ma non essendo detto viziorilevabile d'ufficio, il relativo potere-dovere del giudice di legittimità diesaminare direttamente gli atti processuali è condizionato, a pena diinammissibilità, all'adempimento da parte del ricorrente di detto onere dicompiuta indicazione, in conformità al principio di autosufficienza delricorso per cassazione, non essendo legittimato il suddetto giudice aprocedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica deglistessi (v. Cass. n. 6361/2007; Cass. n. 21226/2010).4.5- Nella specie, fermo che, per quanto sopra esposto, il predettoonere è stato assolto dalla ricorrente, reputa il Collegio che il giudice disecondo grado abbia concluso nel senso che la domanda svolta in primogrado dall’attore avesse prospettato la inesistenza del contratto scritto –che ribaltava l’onere della prova sul punto - traendolo di propria iniziativa(e nemmeno puntualmente) da un passaggio della consulenza di parteneppure valorizzata dall’appellante nel suo motivo di gravame e,tantomeno, nell’atto introduttivo, avvalendosi, oltretutto, per corroborarel’esistenza di detta prospettazione, di una collocazione temporale delcontratto anteriore al 1992 che ha ipotizzata alla luce di una indicazionedel correntista che essa stessa definisce «quanto mai generica»; e che,così facendo, abbia accolto un motivo d’appello che in effetti siprospettava inammissibile, in violazione dell’art. 112, dell’art. 345 c.p.c. e,altresì, del contraddittorio compromettendo il diritto di difesa della banca,la quale non era stata mai sollecitata in primo grado sulla questione dellaNumero registro generale 9229/2022Numero sezionale 2439/2026Numero di raccolta generale 17358/2026Data pubblicazione 01/06/2026asserita totale inesistenza del contratto, della cui introduzione, invero, inappello aveva eccepito la novità.5.- Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 644 c.p., dell’art. 1 del d.l. n. 394/2000 convertito in legge n.24/2000, dell’art. 2 della legge n. 108 del 1996 in combinato disposto conil d.m. del ministero dell’economia e delle finanze (relativo al quartotrimestre per l’anno 1999) del 22 settembre 1999 e correlate [OSCURATO:PERSONA] d’Italia aggiornate al luglio 1999, dell’art. 3 Cost. e dell’art. 4disp. prel. c.c.; il tutto in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.Deduce la ricorrente che la Corte d’appello ha accolto la domanda dinullità parziale del mutuo per usurarietà dei tassi corrispettivi rifacendosiai calcoli della CTU depositata in corso di causa, che – distendendo leindicazioni del giudice di primo grado che erano nel senso di seguire leIstruzioni della Banca d’Italia «tempo per tempo vigenti».- erroneamenteaveva incluso nel TEG di contratto il costo per polizza assicurativa e persopralluogo in violazione del principio di simmetria e omogeneità rispettoalle Istruzioni della Banca d’Italia vigenti nel 1999; invero le Istruzioni diriferimento - trascritte dal CTU nel suo elaborato- erano, in realtà, quelleaggiornate al 2009 le quali, con riguardo ai costi per polizza assicurativa,tra gli oneri inclusi nel calcolo del TEGM annoveravano «le spese perassicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare ilrimborso totale o parziale del credito». Secondo le Istruzioni rationetemporis vigenti, invece, si trattava di spese escluse dal calcolo del TEGM,la cui espunzione avrebbe fatto scendere sotto soglia (7,4177%) il TEGapplicato al contratto di mutuo per cui è causa (7,3498%); con esclusionedi ogni usurarietà.La decisione della Corte d’appello, pertanto, nel negare la richiesta dirinnovazione della CTU affinché la stessa si attenesse al quesito e alcalcolo imposto dal giudice di primo grado, avrebbe al contempo violatol’art. 644 c.p. e l’art. 2 della legge 108/96 che rinvia, con finalità diNumero registro generale 9229/2022Numero sezionale 2439/2026Numero di raccolta generale 17358/2026Data pubblicazione 01/06/2026riempimento del precetto penale, ai decreti ministeriali e alle [OSCURATO:PERSONA] d’Italia su cui la soglia trimestrale è calcolata, nonché l’art. 1della legge n. 24/2001, che convertiva in legge il d.l. n. 394/2000, il cuiarticolo 1 sanciva la norma di interpretazione autentica dell’art. 644 c.p.secondo la quale «si intendono usurari gli interessi che superano il limitestabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunqueconvenuti»; al contempo si sarebbe discostata dai precedenti di legittimità(sentenza n. 12965/2016 , n. 22270/2016 e Sezioni Unite n. 16303/2018)per cui la onnicomprensività del fenomeno usurario, va contemperata congli altri principi di carattere logico – matematico, oltre che giuridico, disimmetria e omogeneità, per i quali occorre «assicurare chel’accertamento del carattere usurario degli interessi, dal quale dipendel’applicazione delle sanzioni civili e penali previste al riguardo, abbia luogoche “il tasso effettivo globale applicabile al rapporto controverso, da porrea confronto con il tasso soglia, sia calcolato mediante la medesimametodologia” (Cass. n. 22270/2016). Il che comportava la disapplicazionedei decreti ministeriali che non garantiscano il calcolo omogeneo delTEGM/TSU, essendo necessario adeguare in ogni caso il tasso soglia o, inalternativa, escludere dal TEG i costi non rilevati dalle Istruzioni dellaBanca d’Italia e dunque dai decreti ministeriali ratione temporis vigenti.Poiché nel 1999, rispetto ai costi per assicurazione, le Istruzioni e quindiil relativo decreto ministeriale, non includevano le polizze incendiosull’immobile gravato da ipoteca (e men che meno i costi per servizi fornitida terzi), le soluzioni più corrette, nel rispetto del principio di omogeneitàe simmetria, sarebbero state alternativamente: un adeguamento dellasoglia usura includendo anche i costi esclusi dalle Istruzioni della Bancad’Italia, ovvero la loro parallela esclusione dal calcolo del TEG in concreto.5.- Il quinto motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 644 comma 1 e comma 4 c.p. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.Numero registro generale 9229/2022Numero sezionale 2439/2026Numero di raccolta generale 17358/2026Data pubblicazione 01/06/2026in quanto l’inclusione nel TEG del contratto dei costi per polizza incendio edei servizi forniti da terzi viola il tenore letterale della norma poichétrattasi di costi non remunerativi della banca, né dalla stessa fissati.6.- I motivi che vanno esaminati insieme per la loro evidenteconnessione, sono infondati.La Corte d’appello, infatti, si è conformata al consolidato principio didiritto affermato da questa Corte per cui ai fini della valutazionedell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essereconteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore perottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate allaconcessione del credito. La sussistenza del collegamento può esseredimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso dicontestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo(v.Cass. n. 3025/2022; Cass. n. 29501/2023; Cass. n. 32538/2023; Cass.n. 21831/2025). In particolare, si è evidenziato la centralità dellafattispecie usuraria come definita dall'art. 644 comma 5 c.p. - secondocui "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto dellecommissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelleper imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" - alla quale sidevono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare,le diverse disposizioni che intervengono in materia; dal che consegue chenon ha nessun rilievo che la Banca d'Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. delsingolo rapporto di credito, non avesse inserito nelle Istruzioni per larilevazione del T.E.G.M. i costi assicurativi. Inoltre si è ricordato chequesta Corte nella sentenza a Sezioni Unite n. 16303/2018, ha affermatoche la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM nonincludano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo ladefinizione data dall'art. 644 comma 5 c.p., dovrebbe essere inserita (sitrattava in quella fattispecie della commissione di massimo scoperto)Numero registro generale 9229/2022Numero sezionale 2439/2026Numero di raccolta generale 17358/2026Data pubblicazione 01/06/2026rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, qualiprovvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione,in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti ifattori che la legge impone di considerare; che, pertanto, la mancatainclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce aifini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai algiudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti edisapplicarli; e che anche nella sentenza a Sezioni Unite n. 19597/2020,questa Corte ha aderito all'orientamento interpretativo secondo cui innessun caso il giudice è vincolato al contenuto della normazionesecondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica; ed in particolare, èstato affermato, con riferimento agli interessi moratori, che anche se neidecreti ministeriali sino al d.m. 22 marzo 2002 difetta la rilevazione,anche se separata, della maggiorazione propria degli interessi moratori(avendo tale rilevazione avuto inizio solo a partire dal decreto ministerialedel 25 marzo 2003) "in ragione dell'esigenza primaria di tutela delfinanziato, sia allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto,comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m.così come in detti decreto rilevato, onde poi sarà il margine, nella leggeprevisto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, chedovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamenteapplicato», e che, data la eadem ratio, tale ragionamento deve svolgersianche con riferimento alla mancata rilevazione fino al d.m. del maggio2009 dei costi assicurativi ai fini del calcolo del T.E.G.M., esclusione che,come sopra già illustrato, quindi non rileva nella determinazione dellasoglia usuraria del singolo rapporto. (v. Cass. n. 3025/2022 inmotivazione; conforme a Cass. n. 8806/2017 e Cass. n. 22458/2018)Il fatto che la Banca d’Italia abbia affermato dal 2009 che il costodell’assicurazione debba rientrare nel calcolo del TEG dimostra solo chetale opzione ermeneutica è corretta.Numero registro generale 9229/2022Numero sezionale 2439/2026Numero di raccolta generale 17358/2026Data pubblicazione 01/06/20265.- In conclusione vanno accolti il primo secondo e terzo motivo diricorso nei termini indicati, infondati quarto e quinto. Ne discende che lasentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce indiversa composizione, che dovrà fare applicazione dei principi quiaffermati provvedendo altresì sulle spese di lite del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, nei terminispecificati, infondati quarto e quinto;cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce indiversa composizione, che provvederà sulle spese di lite del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledel 29.5.2026Il PresidenteEnrico Scoditti