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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09660/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 15/07/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, per quanto ancora di interesse in questa sede, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 25 marzo 2019, appellata da [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stato dichiarato il non doversi procedere nei confronti del predetto per essere i reati ascrittigli estinti per prescrizione.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] era imputato: a) del reato di cui agli artt.110, 434, comma 1 e 2, cod. pen., perché in concorso con [OSCURATO:PERSONA], con più azioni ripetute anche in tempi diversi, aveva sversato e consentito che altri sversassero, nella ex cava in fossa c.d. di [OSCURATO:PERSONA], sita in Maddaloni, 219.655 tonnellate di rifiuti, di cui 115.000 speciali pericolosi, così cagionando un' imponente contaminazione della matrice terra e della falda acquifera sottostante, nonché la produzione di emissioni di gas provocate dalla reazione di batteri e resine fenoliche, determinanti reazioni esotermiche ed innalzamento della falda acquifera sottostante, nonché la produzione di emissioni di gas esotermiche ed innalzamento della temperatura, con elevata portata distruttiva dell'incolumità fisica di un numero indeterminato di persone.

Reato accertato in Maddaloni, condotta perdurante e fin dal settembre 1990; b) del reato di cui agli artt. 110, 440 cod. pen. perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], con più azioni ripetute anche in tempi diversi /aveva sversato ed aveva consentito che altri sversassero, nella ex cava in fossa di [OSCURATO:PERSONA], sita in Maddaloni, 219.655 tonnellate di rifiuti, di 118.500 rifiuti speciali pericolosi, così corrompendo la falda acquifera sottostante.

Reato accertato in Maddaloni, condotta perdurante e fin dal settembre 1990.

1.2. La Corte territoriale, nel respingere il gravame dell'imputato diretto ad ottenere il proscioglimento, ha ritenuto la insussistenza di cause di immediato proscioglimento osservando, al contrario, che almeno sino al 1993 (data della cessione a [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. proprietaria della cava in questione) vi era la prova della responsabilità del Marrazzo desunta, in particolare, dalle intercettazioni telefoniche e dalle precise e convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

1.3. Sulla base ditali argomentazioni, quindi, la Corte di appello ha confermato il non doversi procedere nei confronti del Marrazzo per intervenuta prescrizione dei reati.

2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'omessa motivazione rispetto al primo dei motivi di appello, con il quale era stato chiesto il proscioglimento del Marrazzo in considerazione del fatto che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 20 settembre 2018, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (imputato dei medesimi reati e socio del ricorrente) perché già giudicato ed assolto - in relazione alle stesse imputazioni - con la sentenza n.5677 del 2017 pronunciata dal medesimo Tribunale e divenuta irrevocabile il 1 aprile 2018.

2.2. In particolare [OSCURATO:PERSONA] osserva che, nella sentenza del 20 settembre 2018, era stato dato atto che [OSCURATO:PERSONA] era stato già giudicato ed assolto (con la sentenza n.5677/2017 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) dall'accusa di avere realizzato e gestito una discarica nella ex cava di [OSCURATO:PERSONA], e che tale decisione, escludendo ogni tipo di condotta illecita con riferimento al fatto storico contestato, imponeva l'applicazione dell'art.649 cod. proc. pen. anche rispetto al reato di disastro innominato ex art.434 cod. pen. e di inquinamento della falda acquifera ex art.440 cod. pen., perché tali diversi reati contestati si ponevano in rapporto di inconciliabilità con il fatto già giudicato.

Inoltre, nella sentenza di assoluzione del Moccia era stato dato atto che i rifiuti tossici e pericolosi erano stati trasportati nella cava negli anni '80 e che, quindi, il Moccia (genericamente indicato come proprietario) non aveva avuto alcuna responsabilità al rigaurdo.

Tali considerazione dovevano valere anche per il Marrazzo poiché era stato accertata la insussistenza di alcuno sversamento nel periodo in cui la cava era di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. e, quindi, anche dell'odierno ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

2. Invero, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, CED Cass. n. 244273 s.) hanno esaminato il problema dell'ambito del sindacato, in sede di legittimità, sui vizi della motivazione (tra cui deve comprendersi anche la omessa motivazione), in presenza di cause di estinzione del reato, del quale avevano già avuto modo di occuparsi in passato (avevano, infatti, già affermato che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità i vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto l'inevitabile rinvio della causa al giudice di merito dopo la pronunzia di annullamento risulterebbe comunque incompatibile con l'obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato: Sez. un., sentenza n. 1653 del 21 ottobre 1992, dep. 22 febbraio 1993, Marino ed altri, CED Cass. n. 192471).

In linea con l'orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza intervenuta successivamente sulla questione (Sez.

V, sentenza n. 7718 del 24 giugno 1996, CED Cass. n. 205548; Sez.

II, sentenza n. 15470 del 6 marzo 2003, CED Cass. n. 224290; Sez.

I, sentenza n. 4177 del 27 ottobre 2003, dep. 4 febbraio 2004, CED Cass. n. 227098; Sez.

III, sentenza n. 24327 del 4 maggio 2004, CED Cass. n. 228973; Sez.

VI, sentenza n. 40570 del 29 maggio 2008, CED Cass. n. 241317; Sez.

IV, sentenza n. 14450 del 19 marzo 2009, CED Cass. n. 244001), il principio è stato ribadito (sostanzialmente nei medesimi termini, come è confermato dalle quasi speculari massime estratte dalle due citate decisioni delle Sezioni Unite) anche dalla sentenza Tettamanti, a parere della quale la Corte di cassazione, ove rilevi la sussistenza di una causa di estinzione del reato, non può rilevare eventuali vizi di legittimità della motivazione della decisione impugnata, poiché nel corso del successivo giudizio di rinvio il giudice sarebbe comunque obbligato a rilevare immediatamente la sussistenza della predetta cause di estinzione del reato, ed alla conseguente declaratoria. 2.1.11 principio è stato successivamente ribadito, più o meno nei medesimi termini, da Sez.

VI, sentenza n. 23594 del 19 marzo 2013, CED Cass. n. 256625, secondo la quale «Nel giudizio di cassazione, relativo a sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato, non sono rilevabili né nullità di ordine generale, né vizi di motivazione della decisione impugnata, anche se questa abbia pronunciato condanna agli effetti civili, qualora il ricorso non contenga alcun riferimento ai capi concernenti gli interessi civili», e merita senz'altro di essere condiviso.

Quindi deve ribadirsi che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di «constatazione», ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di «apprezzamento», e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento».

2.2. In tema di impugnazioni, l'imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata (Sez. 4 - , Sentenza n. 8135 del 31/01/2019, Rv. 275219 - 01).

3. I principi di diritto appena enunciati comportano la non rilevabilità in questa sede, agli effetti penali, di eventuali vizi di motivazione della decisione impugnata, considerato che la motivazione della sentenza impugnata non risulta del tutto carente né meramente apparente, avendo esaminato la posizione del Marrazzo e gli elementi risultanti a suo carico (intercettazioni e dichiarazioni dei collaboratori di giustizia) ed avendo differenziato la posizione del ricorrente, rispetto a quella del Moccia, sul rilievo della avvenuta cessione della [OSCURATO:SOCIETA]. nel 1993 e non essendo stata proposta dall'imputato valida e tempestiva rinunzia alla prescrizione.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P. Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 15/07/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, per quanto ancora di interesse in questa sede, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 25 marzo 2019, appellata da [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stato dichiarato il non doversi procedere nei confronti del predetto per essere i reati ascrittigli estinti per prescrizione. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] era imputato: a) del reato di cui agli artt.110, 434, comma 1 e 2, cod. pen., perché in concorso con [OSCURATO:PERSONA], con più azioni ripetute anche in tempi diversi, aveva sversato e consentito che altri sversassero, nella ex cava in fossa c.d. di [OSCURATO:PERSONA], sita in Maddaloni, 219.655 tonnellate di rifiuti, di cui 115.000 speciali pericolosi, così cagionando un' imponente contaminazione della matrice terra e della falda acquifera sottostante, nonché la produzione di emissioni di gas provocate dalla reazione di batteri e resine fenoliche, determinanti reazioni esotermiche ed innalzamento della falda acquifera sottostante, nonché la produzione di emissioni di gas esotermiche ed innalzamento della temperatura, con elevata portata distruttiva dell'incolumità fisica di un numero indeterminato di persone. Reato accertato in Maddaloni, condotta perdurante e fin dal settembre 1990; b) del reato di cui agli artt. 110, 440 cod. pen. perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], con più azioni ripetute anche in tempi diversi /aveva sversato ed aveva consentito che altri sversassero, nella ex cava in fossa di [OSCURATO:PERSONA], sita in Maddaloni, 219.655 tonnellate di rifiuti, di 118.500 rifiuti speciali pericolosi, così corrompendo la falda acquifera sottostante. Reato accertato in Maddaloni, condotta perdurante e fin dal settembre 1990. 1.2. La Corte territoriale, nel respingere il gravame dell'imputato diretto ad ottenere il proscioglimento, ha ritenuto la insussistenza di cause di immediato proscioglimento osservando, al contrario, che almeno sino al 1993 (data della cessione a [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. proprietaria della cava in questione) vi era la prova della responsabilità del Marrazzo desunta, in particolare, dalle intercettazioni telefoniche e dalle precise e convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.3. Sulla base ditali argomentazioni, quindi, la Corte di appello ha confermato il non doversi procedere nei confronti del Marrazzo per intervenuta prescrizione dei reati. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'omessa motivazione rispetto al primo dei motivi di appello, con il quale era stato chiesto il proscioglimento del Marrazzo in considerazione del fatto che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 20 settembre 2018, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (imputato dei medesimi reati e socio del ricorrente) perché già giudicato ed assolto - in relazione alle stesse imputazioni - con la sentenza n.5677 del 2017 pronunciata dal medesimo Tribunale e divenuta irrevocabile il 1 aprile 2018. 2.2. In particolare [OSCURATO:PERSONA] osserva che, nella sentenza del 20 settembre 2018, era stato dato atto che [OSCURATO:PERSONA] era stato già giudicato ed assolto (con la sentenza n.5677/2017 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) dall'accusa di avere realizzato e gestito una discarica nella ex cava di [OSCURATO:PERSONA], e che tale decisione, escludendo ogni tipo di condotta illecita con riferimento al fatto storico contestato, imponeva l'applicazione dell'art.649 cod. proc. pen. anche rispetto al reato di disastro innominato ex art.434 cod. pen. e di inquinamento della falda acquifera ex art.440 cod. pen., perché tali diversi reati contestati si ponevano in rapporto di inconciliabilità con il fatto già giudicato. Inoltre, nella sentenza di assoluzione del Moccia era stato dato atto che i rifiuti tossici e pericolosi erano stati trasportati nella cava negli anni '80 e che, quindi, il Moccia (genericamente indicato come proprietario) non aveva avuto alcuna responsabilità al rigaurdo. Tali considerazione dovevano valere anche per il Marrazzo poiché era stato accertata la insussistenza di alcuno sversamento nel periodo in cui la cava era di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. e, quindi, anche dell'odierno ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Invero, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, CED Cass. n. 244273 s.) hanno esaminato il problema dell'ambito del sindacato, in sede di legittimità, sui vizi della motivazione (tra cui deve comprendersi anche la omessa motivazione), in presenza di cause di estinzione del reato, del quale avevano già avuto modo di occuparsi in passato (avevano, infatti, già affermato che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità i vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto l'inevitabile rinvio della causa al giudice di merito dopo la pronunzia di annullamento risulterebbe comunque incompatibile con l'obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato: Sez. un., sentenza n. 1653 del 21 ottobre 1992, dep. 22 febbraio 1993, Marino ed altri, CED Cass. n. 192471). In linea con l'orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza intervenuta successivamente sulla questione (Sez. V, sentenza n. 7718 del 24 giugno 1996, CED Cass. n. 205548; Sez. II, sentenza n. 15470 del 6 marzo 2003, CED Cass. n. 224290; Sez. I, sentenza n. 4177 del 27 ottobre 2003, dep. 4 febbraio 2004, CED Cass. n. 227098; Sez. III, sentenza n. 24327 del 4 maggio 2004, CED Cass. n. 228973; Sez. VI, sentenza n. 40570 del 29 maggio 2008, CED Cass. n. 241317; Sez. IV, sentenza n. 14450 del 19 marzo 2009, CED Cass. n. 244001), il principio è stato ribadito (sostanzialmente nei medesimi termini, come è confermato dalle quasi speculari massime estratte dalle due citate decisioni delle Sezioni Unite) anche dalla sentenza Tettamanti, a parere della quale la Corte di cassazione, ove rilevi la sussistenza di una causa di estinzione del reato, non può rilevare eventuali vizi di legittimità della motivazione della decisione impugnata, poiché nel corso del successivo giudizio di rinvio il giudice sarebbe comunque obbligato a rilevare immediatamente la sussistenza della predetta cause di estinzione del reato, ed alla conseguente declaratoria. 2.1.11 principio è stato successivamente ribadito, più o meno nei medesimi termini, da Sez. VI, sentenza n. 23594 del 19 marzo 2013, CED Cass. n. 256625, secondo la quale «Nel giudizio di cassazione, relativo a sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato, non sono rilevabili né nullità di ordine generale, né vizi di motivazione della decisione impugnata, anche se questa abbia pronunciato condanna agli effetti civili, qualora il ricorso non contenga alcun riferimento ai capi concernenti gli interessi civili», e merita senz'altro di essere condiviso. Quindi deve ribadirsi che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di «constatazione», ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di «apprezzamento», e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento». 2.2. In tema di impugnazioni, l'imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata (Sez. 4 - , Sentenza n. 8135 del 31/01/2019, Rv. 275219 - 01). 3. I principi di diritto appena enunciati comportano la non rilevabilità in questa sede, agli effetti penali, di eventuali vizi di motivazione della decisione impugnata, considerato che la motivazione della sentenza impugnata non risulta del tutto carente né meramente apparente, avendo esaminato la posizione del Marrazzo e gli elementi risultanti a suo carico (intercettazioni e dichiarazioni dei collaboratori di giustizia) ed avendo differenziato la posizione del ricorrente, rispetto a quella del Moccia, sul rilievo della avvenuta cessione della [OSCURATO:SOCIETA]. nel 1993 e non essendo stata proposta dall'imputato valida e tempestiva rinunzia alla prescrizione. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe
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